§ 86.2.D - Legge 11 luglio 1977, n. 395.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, concernente revisione generale dei prezzi dei medicinali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.2 farmaci e presidi medici
Data:11/07/1977
Numero:395


Sommario
Art. unico.      E' convertito in legge il decreto-legge 4 maggio 1977, numero 187, concernente revisione generale dei prezzi dei medicinali, con le seguenti modificazioni:


§ 86.2.D - Legge 11 luglio 1977, n. 395.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, concernente revisione generale dei prezzi dei medicinali.

(G.U. 13 luglio 1977, n. 189)

 

     Art. unico.

     E' convertito in legge il decreto-legge 4 maggio 1977, numero 187, concernente revisione generale dei prezzi dei medicinali, con le seguenti modificazioni:

     All'articolo 2, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

     I prezzi dei medicinali registrati dal 2 maggio 1975 al 31 maggio 1977 sono sotto posti a revisione secondo il nuovo metodo nella sua prima fase di applicazione.

     ed è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     Dal 1° giugno 1977 il nuovo metodo di determinazione dei prezzi si applica anche in occasione della fissazione del primo prezzo delle specialità medicinali all'atto delle loro registrazioni.

     Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:

Art. 2 bis.

     Il presidente del C.I.P. presenta al Parlamento annualmente, e per la prima volta entro il mese di febbraio 1978, una relazione analitica che documenti i risultati della revisione dei prezzi dei medicinali e della determinazione dei prezzi dei medicinali di nuova registrazione, ivi compresa l'incidenza delle singole voci di costo, per specialità aggregate per categoria terapeutica.

     All'articolo 5, il terzo comma è sostituito dal seguente:

     Il contributo di cui al precedente comma è trattenuto da ogni singolo ente in sede di pagamento delle forniture effettuate dalle farmacie ed è versato trimestralmente all'ENPAF entro il giorno 15 del mese successivo a ciascun trimestre solare.

     Dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:

Art. 5 bis.

     Le imprese farmaceutiche sono tenute a corrispondere agli enti mutualistici gli sconti dovuti sui medicinali forniti agli assistiti dagli enti stessi, fino al 30 settembre 1975, in conformità a quanto previsto integralmente dagli accordi 20 giugno 1973 e 2 ottobre 1975 stipulati tra gli enti mutualistici e le imprese farmaceutiche.

     I termini e le modalità per l'estinzione totale dei debiti per gli sconti dovuti, sui medicinali forniti agli assistiti dagli enti mutualistici dal 1° ottobre 1975 al 31 maggio 1977, in base agli estratti conto notificati dall'ufficio per l'accertamento e la notifica degli sconti farmaceutici in conformità a quanto previsto dal punto 3 dell'accordo 20 giugno 1973 e dal punto 2 dell'accordo 2 ottobre 1975 stipulati tra gli enti mutualistici e le imprese farmaceutiche, dovranno essere concordati dalle imprese farmaceutiche con gli enti creditori, d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

     L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

     Con successivo provvedimento legislativo, si provvederà alla sistemazione, alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, del personale assunto dall'ufficio per l'accertamento e la notifica degli sconti farmaceutici anteriormente al 1° gennaio 1977 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

     Nelle more dell'emanazione del provvedimento suddetto gli oneri per il personale dell'ufficio di cui al precedente comma, nonchè per i residui adempimenti di competenza dell'ufficio stesso, sono posti a carico degli enti mutualistici indicati all'art. 2,dell'accordo 9 giugno 1973 in proporzione della spesa annua da essi sostenuta per l'assistenza farmaceutica.

     L'articolo 7 è soppresso.