§ 55.3.26 – L. 11 maggio 1999, n. 140.
Norme in materia di attività produttive.


Settore:Normativa nazionale
Materia:55. Industria
Capitolo:55.3 sviluppo economico
Data:11/05/1999
Numero:140


Sommario
Art. 1.  (Interventi per il settore aeronautico).
Art. 2.  (Programmi dei settori aerospaziale e duale).
Art. 3.  (Studi e ricerche per la politica industriale).
Art. 4.  (Disposizioni concernenti il personale dell'Ente nazionale cellulosa e carta e delle imprese assicurative).
Art. 5.  (Mercati agro-alimentari all'ingrosso).
Art. 6.  (Norme di rifinanziamento e proroga di incentivi).
Art. 7.  (Gestione finanziaria degli interventi a favore delle attività minerarie e interpretazione autentica di norme).
Art. 8.  (Fondo per l'innovazione degli impianti a fune).
Art. 9.  (Modifiche alla legge 29 luglio 1991, n. 236, e al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798).
Art. 10.  (Attività di valutazione delle leggi).
Art. 11.  (Disposizioni concernenti le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).
Art. 12.  (Inquadramento di personale delle camere di commercio).
Art. 13.  (Agevolazioni per le imprese a prevalente partecipazione femminile).
Art. 14.  (Copertura finanziaria).
Art. 15.  (Entrata in vigore).


§ 55.3.26 – L. 11 maggio 1999, n. 140.

Norme in materia di attività produttive.

(G.U. 21 maggio 1999, n. 117).

 

Art. 1. (Interventi per il settore aeronautico).

     1. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'industria nazionale ad alta tecnologia, assicurando altresì la qualificata integrazione dell'industria aeronautica italiana nel quadro giuridico ed economico dell'Unione europea, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad effettuare interventi riguardanti:

     a) la realizzazione da parte di imprese italiane, anche eventualmente nell'ambito di collaborazioni internazionali, di progetti e programmi ad elevato contenuto tecnologico nei settori aeronautico e spaziale e nel settore dei prodotti elettronici ad alta tecnologia suscettibili di impiego duale;

     b) la partecipazione di imprese italiane del settore aeronautico al capitale di rischio di società, preferibilmente costituenti le strutture di cooperazione europea.

     2. Gli interventi di cui al comma 1, lettera b), da attuare anche secondo i criteri e le modalità recati dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, sono deliberati, previo parere del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base di parere espresso dal comitato di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, che viene tempestivamente inviato per informazione alle competenti Commissioni parlamentari, in merito:

     a) alla rilevanza, qualitativa e quantitativa, della partecipazione italiana in funzione della partecipazione societaria da realizzare;

     b) all'accrescimento dell'autonomia tecnologica dell'industria nazionale in relazione allo sviluppo dei maggiori sistemi aeronautici;

     c) alle capacità di ampliamento dell'occupazione qualificata, con particolare riferimento alle aree depresse del paese;

     d) al miglioramento delle condizioni di competitività delle industrie italiane in campo internazionale.

     3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con riferimento ai sistemi aeronautici complessi e limitatamente ai programmi avviati nel 1998, sosterrà, nei modi e nei limiti disposti dall'articolo 5 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, ed a valere sui fondi di cui al medesimo articolo, l'onere per le spese di attrezzamento, acquisizione di macchinari e delle tecnologie produttive necessarie a consentire la disponibilità da parte del Ministero della difesa di quanto necessario ad integrare i piani di acquisizione dei velivoli militari da trasporto. I beni acquisiti ai sensi del presente comma verranno utilizzati mediante assegnazione in comodato a qualificati operatori del settore che dovranno impegnarsi ad assicurarne la disponibilità per la difesa nazionale e in ogni caso di emergenza.

     4. Per consentire l'avvio di un primo programma di cui al comma 2, sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire 64.200 milioni a decorrere dall'anno 1999 e di lire 99.700 milioni a decorrere dall'anno 2000.

 

     Art. 2. (Programmi dei settori aerospaziale e duale).

     1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 1, lettera a), sono considerati preminenti i progetti e i programmi idonei a favorire il rafforzamento della competitività internazionale sia in settori sistemistici che specialistici, la collaborazione tra industria e comunità scientifica nazionale, la valorizzazione delle piccole e medie aziende ad alta tecnologia, la partecipazione con ruoli adeguati alle collaborazioni internazionali, specialmente nell'ambito dell'Unione europea.

     2. Gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), sono disciplinati con regolamento, da emanare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il parere sullo schema di regolamento è espresso dalle Commissioni parlamentari entro trenta giorni, con indicazione delle eventuali disposizioni non rispondenti ai princìpi e criteri direttivi di cui al comma 3. Il Governo, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, il testo alle Commissioni per il parere definitivo. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di quest'ultimo parere, il regolamento può comunque essere emanato.

     3. Il regolamento di cui al comma 2 si conformerà ai seguenti criteri e princìpi direttivi:

     a) promuovere nei settori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), progetti o programmi per la realizzazione di nuovi prodotti o il sostanziale miglioramento di prodotti esistenti, comprese le fasi di studio, progettazione, realizzazione di prototipi e prove, tramite la concessione di finanziamenti e contributi in conto capitale o in conto interessi;

     b) promuovere un adeguato utilizzo industriale e commerciale dei prodotti di cui alla lettera a), intervenendo con contributi in conto interessi per un massimo di dieci anni su mutui concessi da istituti di credito alle imprese impegnate nella realizzazione di progetti o programmi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), relativamente a dilazioni di pagamento nei confronti di clienti finali;

     c) concorrere, tramite finanziamenti da restituire, a porre le imprese italiane del settore spaziale e del settore elettronico ad alta tecnologia per impiego duale in grado di svolgere ruoli attivi, in linea con le esperienze ed esigenze caratteristiche dei relativi comparti, per la costituzione ed operatività di società, anche di diritto estero, finalizzate alla realizzazione e gestione di sistemi applicativi, a tal fine partecipando al capitale di rischio delle stesse;

     d) consentire, per i fini indicati alle lettere a) e c) e in alternativa ai finanziamenti diretti dello Stato, l'utilizzo delle risorse del sistema del credito, tramite l'assunzione da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di impegni pluriennali corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui contratti dalle imprese;

     e) assicurare che gli interventi di cui al presente articolo non siano cumulabili con i benefici eventualmente concessi in relazione alle stesse attività in base a normative agevolative nazionali e comunitarie;

     f) assicurare il coordinamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), individuando modelli organizzatori che consentano la rappresentanza delle amministrazioni interessate e, ove necessario, il ricorso ad esperti di alta qualificazione in settori di cui alla medesima lettera, evitando situazioni di incompatibilità con particolare riguardo ai rapporti di lavoro o di consulenza con le imprese e le società operanti nei medesimi settori, determinando altresì il compenso degli esperti, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Al relativo onere si provvede nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3.

     4. Tutti gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge sono soggetti alle procedure di valutazione previste dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

     5. Per le finalità di cui al presente articolo, eccettuate quelle di cui alla lettera f) del comma 3, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 64.100 milioni, di lire 84.800 milioni e di lire 35.000 milioni, rispettivamente con decorrenza dal 1999, dal 2000 e dal 2001.

 

     Art. 3. (Studi e ricerche per la politica industriale).

     1. Per lo svolgimento di funzioni di elaborazione, di analisi e di studio nei settori delle attività produttive, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad avvalersi della collaborazione di esperti o società specializzate mediante appositi contratti, nonchè di un nucleo di esperti per la politica industriale, dotato della necessaria struttura di supporto e disciplinato con apposito decreto, anche in attuazione dei criteri direttivi e di quanto disposto dall'articolo 10 della legge 7 agosto 1985, n. 428, ferma restando la dotazione organica del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. L'onere relativo, comprensivo di quello di cui all'articolo 2, comma 3, lettera f), è determinato in lire 6 miliardi annue a decorrere dal 1999 [1].

 

     Art. 4. (Disposizioni concernenti il personale dell'Ente nazionale cellulosa e carta e delle imprese assicurative).

     1. Ferme restando le previsioni di cui all'articolo 39, commi 1, 2 e 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il perfezionamento del trasferimento presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del personale utilizzato presso lo stesso Ministero ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337, è effettuato mediante inquadramento anche in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche di qualifica e livello professionale, purchè entro i limiti accertati delle vacanze organiche complessive esistenti nella pianta organica approvata ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, rendendo transitoriamente indisponibili con lo stesso provvedimento di inquadramento un numero di posti per l'onere corrispondente.

     2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo per il lavoro del 24 settembre 1996, nonchè aderenti allo stesso ed acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono dettate norme per agevolare, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa, che siano stati riassunti dal commissario liquidatore ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, nell'ambito delle misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

     3. Per le liquidazioni coatte amministrative di imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti che saranno disposte successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, non trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 11 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39.

 

     Art. 5. (Mercati agro-alimentari all'ingrosso). [2]

     1. Fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ai fini della immediata realizzazione del sistema nazionale informatico dei mercati agro-alimentari all'ingrosso, a gravare sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, destinate alle società consortili a partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso, ai consorziati obbligati a partecipare al consorzio obbligatorio, istituito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, è riservato l'importo di lire 15 miliardi, per la realizzazione di un programma di investimenti finalizzato all'acquisizione delle apparecchiature e dei pacchetti gestionali necessari a garantire la connessione alla rete informatica. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dopo aver acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, stabilisce la forma e la misura dell'agevolazione e le modalità di concessione.

     2. La durata massima dei finanziamenti agevolati di cui all'articolo 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, concessi a favore delle società consortili a maggioranza di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso, è fissata in quindici anni, compreso un periodo massimo di utilizzo e preammortamento di tre anni. Nei confronti delle iniziative già ammesse al finanziamento agevolato il prolungamento del contributo sugli interessi è concesso nei limiti delle autorizzazioni di spesa disposte per l'attuazione degli interventi di cui alla citata legge n. 41 del 1986, e successive modificazioni.

     3. Per le finalità di cui all'articolo 11, commi 16, 17 e 18, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come modificato dall'articolo 55, comma 20, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è autorizzato a decorrere dal 1999 il limite d'impegno quindicennale di lire 22 miliardi.

 

     Art. 6. (Norme di rifinanziamento e proroga di incentivi).

     1. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui all'articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è riconosciuto, alle medesime condizioni ivi stabilite, per quelli effettuati dal 12 agosto 1998 al 30 novembre 1998, fermo restando quanto previsto all'articolo 17, comma 35, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il medesimo contributo è riconosciuto, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e per la durata di dodici mesi, per gli acquisti di ciclomotori e motoveicoli conformi ai limiti di emissione previsti dal capitolo 5 della direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997.

     2. All'art. 22, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, le parole: «al 1° gennaio 1989» sono sostituite dalle seguenti: (omissis).

     3. All'art. 22, comma 2, lettera b), della legge 7 agosto 1997, n. 266, le parole: (omissis).

     4. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto altresì, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e per la durata di dodici mesi, ai ciclomotori e motoveicoli a trazione elettrica, nelle seguenti misure:

     a) ciclomotori e motoveicoli a due ruote, fino a lire 800.000;

     b) ciclomotori e motoveicoli a tre e quattro ruote, fino a lire 3.000.000;

     c) biciclette a pedalata assistita elettricamente, fino a lire 300.000.

     5. Al fondo per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni, è assegnata l'ulteriore somma di lire 17 miliardi per l'anno 2000.

     6. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 9 della legge 30 luglio 1990, n. 221, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 4.800 milioni per l'anno 2000.

     7. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, gli oneri derivanti dall'articolo 9 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, dall'articolo 2, comma 42, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dall'articolo 2, comma 194, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dall'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 25 marzo 1997, n. 77, quanto a lire 25 miliardi per l'anno 1999, nonchè dall'articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, gravano sull'apposita sezione del fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituita dall'articolo 11, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. A tal fine, le risorse previste per le normative citate affluiscono alla predetta sezione del fondo, a carico della quale sono poste anche le spese di funzionamento per le normative citate.

     8. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis).

     9. La rubrica dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è sostituita dalla seguente: (omissis).

     10. Le attività ricettive esistenti con oltre venticinque posti letto possono completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi di cui alla lettera b) del punto 21.2 della regola tecnica di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere, approvata con decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, entro il termine previsto dalla successiva lettera c), previa presentazione, acquisito il necessario parere di conformità del Comando provinciale dei vigili del fuoco ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, entro il termine di cui alla richiamata lettera b), di specifica richiesta di concessione edilizia e/o, allo stesso fine, di altro provvedimento amministrativo di cui, rispettivamente, all'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come sostituito dall'articolo 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

     11. All'onere derivante dalle disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 4, valutato in lire 69.100 milioni per l'anno 1999 e in lire 11.700 milioni per l'anno 2000, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione, come disciplinata dal presente articolo, dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come modificato dal presente articolo. Il predetto importo è iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze ai fini del successivo riversamento agli appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata.

 

     Art. 7. (Gestione finanziaria degli interventi a favore delle attività minerarie e interpretazione autentica di norme).

     1. Il contributo previsto dal comma 1 dell'articolo 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, da ultimo sostituito dall'articolo 3, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 221, è sostituito da un finanziamento agevolato, concesso ed erogato con le modalità di cui al comma 2 dello stesso articolo 17. Nel caso di programmi di ricerca operativa conclusi con esito negativo non è dovuto il rimborso dell'ammontare erogato.

     2. L'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, va interpretato nel senso che gli impegni assunti dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo per il Mezzogiorno in relazione alle agevolazioni industriali comprendono tutti quelli derivanti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, assunti anche dai precedenti organi amministrativi competenti.

     3. L'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, come modificato dall'articolo 10, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, va interpretato nel senso che la determinazione al 50 per cento dell'occupazione o della produzione si riferisce a tutti gli indici occupazionali e produttivi contenuti nei disciplinari allegati ai decreti di ammissione ai benefici di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

     4. L'ENI e l'ENEL sono autorizzati a recedere dalla società per azioni prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 27 giugno 1985, n. 351, costituita allo scopo di sviluppare tecnologie innovative ed avanzate nell'utilizzazione del carbone estratto dal bacino carbonifero del Sulcis, previo versamento delle quote a loro carico non ancora conferite.

     5. La società di cui al comma 4 è tenuta a presentare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un nuovo piano di attività per il perseguimento delle finalità ivi indicate.

     6. Nell'art. 20 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     (Omissis).

     7. Al comma 10 dell'art. 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: (omissis).

     8. Le risorse finanziarie previste dall'articolo 64 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono da rendicontare con le stesse modalità previste dal comma 3 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Di dette risorse, l'importo di lire 7 miliardi e 500 milioni è attribuito alla società Carbosulcis spa quale quota residua delle risorse finanziarie necessarie alla gestione temporanea di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

     9. Le risorse finanziarie previste dal decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, nonchè dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, si intendono attribuite alla società Carbosulcis spa per la gestione temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis includendo in essa anche gli investimenti necessari alla prosecuzione ed all'esercizio dell'attività mineraria.

 

     Art. 8. (Fondo per l'innovazione degli impianti a fune).

     1. A decorrere dall'anno 1999 è istituito, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un fondo per l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune situati nelle regioni a statuto ordinario, a cui possono accedere i soggetti pubblici e privati, proprietari o gestori dei medesimi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzato il limite di impegno ventennale di lire 10 miliardi a decorrere dal 1999.

     2. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le domande vengono trasmesse al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dalla regione competente per territorio entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, ripartisce le risorse di cui al presente articolo tra le regioni interessate, sulla base delle domande pervenute entro il termine di cui al comma 2. Alle medesime regioni sono affidati le istruttorie delle domande, la gestione delle risorse assegnate e i controlli sulla regolare esecuzione delle opere che, comunque, devono essere completate entro due anni dall'inizio dei lavori. Le domande sono accolte secondo l'ordine cronologico di presentazione fino ad esaurimento delle risorse disponibili e finanziate mediante contributo annuo pari al 3,5 per cento dell'ammontare complessivo della spesa. Eventuali varianti intervenute in corso d'opera non comportano aumento del contributo assegnato.

 

     Art. 9. (Modifiche alla legge 29 luglio 1991, n. 236, e al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798).

     1. All'art. 22, comma 3, del testo unico approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, come sostituito dall'art. 2 della legge 29 luglio 1991, n. 236, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

     2. Il secondo ed il terzo comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 10. (Attività di valutazione delle leggi).

     1. Per l'acquisto di strumenti tecnici e informatici, nonchè per le spese di funzionamento strettamente connesse allo svolgimento dell'attività di informazione e monitoraggio sugli effetti dei provvedimenti di sostegno alle attività economiche e produttive, secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e per le spese di funzionamento connesse alle attività relative alla sicurezza dei prodotti e di tutela dei consumatori, anche in relazione alle conseguenti esigenze di collegamento informatico con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi annue a decorrere dal 1999.

     2. Per le finalità e nei limiti di spesa di cui al comma 1, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è inoltre autorizzato ad avvalersi della collaborazione di esperti o società specializzate, mediante appositi contratti.

 

     Art. 11. (Disposizioni concernenti le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura).

     1. Al comma 7 dell'art. 10, al comma 2 dell'art. 14 e al comma 3 dell'art. 16 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, la parola «quattro» è sostituita dalla parola (omissis), e al comma 2 dell'art. 17 della medesima legge la parola «tre» è sostituita dalla parola (omissis).

     2. Al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, evitando duplicazioni di operazioni, l'Unioncamere, sulla base di un modello unico di comunicazione, acquisisce direttamente dalle amministrazioni e dagli organismi competenti i dati necessari all'aggiornamento continuo delle informazioni economiche, statistiche e amministrative previste dall'articolo 8, comma 8, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, effettuato dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Con appositi protocolli d'intesa, le amministrazioni e gli organismi interessati e l'Unioncamere stabiliscono le modalità di trasmissione dei dati, senza alcun onere.

     3. Per le medesime finalità di cui al comma 2, l'Unioncamere mette a disposizione delle pubbliche amministrazioni collegate, senza alcun onere, le informazioni, gli atti e i documenti contenuti nel registro delle imprese, che non devono pertanto essere richiesti direttamente alle imprese medesime.

 

     Art. 12. (Inquadramento di personale delle camere di commercio).

     1. Il personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in servizio alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, che al 12 luglio 1982 rivestiva la qualifica di capo servizio conseguita secondo l'ordinamento del personale camerale vigente alla predetta data, può essere inquadrato nella qualifica immediatamente superiore con effetti giuridici ed economici decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

 

     Art. 13. (Agevolazioni per le imprese a prevalente partecipazione femminile).

     1. Nell'ambito del riordino della disciplina dei singoli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, le amministrazioni pubbliche competenti devono individuare meccanismi idonei a favorire l'accesso alle agevolazioni delle imprese a prevalente partecipazione femminile aventi i requisiti soggettivi indicati all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 25 febbraio 1992, n. 215, anche attraverso l'indicazione di eventuali priorità di accesso, ovvero riserve di fondi o maggiorazioni della misura delle agevolazioni, tenendo conto delle peculiarità degli interventi di volta in volta riordinati.

     2. Le amministrazioni pubbliche competenti comunicano le misure adottate in applicazione di quanto previsto al comma 1 al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che, sentito il Comitato per l'imprenditoria femminile, ne tiene conto nell'ambito della relazione programmatica prevista dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

 

     Art. 14. (Copertura finanziaria).

     1. Per la realizzazione del programma IGNITOR è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per il 1999 e di lire 10 miliardi per il 2000. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede, per l'importo di lire 20 miliardi per il 1999, mediante utilizzo delle disponibilità di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481, e, per l'importo di lire 10 miliardi per il 2000, mediante utilizzo della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

     2. All'onere derivante dalle disposizioni dell'articolo 2, comma 3, lettera f), dell'articolo 3 e dell'articolo 10, pari a lire 9 miliardi annue a decorrere dal 1999 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

     3. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 2, ad eccezione della lettera f) del comma 3, 5, comma 3, dell'articolo 6, commi 5 e 6, e dell'articolo 8, comma 1, pari a lire 160.300 milioni per il 1999, a lire 366.600 milioni per il 2000 e a lire 379.800 milioni per il 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

     4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 15. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Comma così modificato dall'art. 39 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

[2] Articolo abrogato dall'art. 23 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, fatto salvo quanto ivi previsto.