§ 98.1.26694 - Legge 29 luglio 1991, n. 236.
Modifica alle disposizioni del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088 e successive [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:29/07/1991
Numero:236


Sommario
Art. 1.      1. All'art. 13 del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088 e successive modificazioni, è aggiunto il [...]
Art. 2.      1. L'art. 22 del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088 e successive modificazioni, è sostituito dal [...]


§ 98.1.26694 - Legge 29 luglio 1991, n. 236.

Modifica alle disposizioni del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088 e successive modificazioni.

(G.U. 3 agosto 1991, n. 181)

 

     Art. 1.

     1. All'art. 13 del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

     "Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato centrale metrico, saranno stabiliti i criteri e le modalità per la effettuazione delle operazioni di verificazione e di legalizzazione degli strumenti metrici mediante idonee metodologie avvalentisi, nel caso della verificazione, dei princìpi statistici oppure, secondo i tipi di strumenti e la valenza tecnica ed organizzativa del produttore, dei princìpi della garanzia della qualità, analoghi a quelli previsti per le corrispondenti operazioni effettuate nell'ambito del controllo metrologico CEE".

 

          Art. 2.

     1. L'art. 22 del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     "Art. 22. 1. I misuratori di gas - fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798 e successive modificazioni, concernente l'attuazione della direttiva n. 71/316/CEE - sono soggetti alla verificazione ogni qualvolta siano posti in commercio o riparati o rimossi dal luogo ove agiscono.

     2. I fabbricanti, gli aggiustatori e i fornitori dei misuratori di gas, che non ottemperano alle prescrizioni di cui al comma 1, sono puniti con le sanzioni di cui all'art. 31.

     3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato centrale metrico, sono stabiliti:

     a) la validità temporale dei bolli applicati, a seguito di esito positivo della verificazione di cui al comma 1 o di altra equipollente procedura metrologica CEE;

     b) le modalità per l'identificazione dell'anno a partire dal quale deve essere calcolato il periodo di validità dei bolli di verificazione, per i misuratori installati dopo la data fissata contestualmente con tali modalità;

     c) i criteri e le modalità per l'applicazione graduale della prescrizione sul limite temporale di validità dei bolli apposti sui misuratori già installati alla data di cui alla lettera b), disponendo uno scaglionamento da effettuare in funzione della data di installazione;

     d) i criteri e le modalità per la effettuazione delle operazioni di verificazione e di legalizzazione dei misuratori di gas, mediante idonee metodologie avvalentisi, nel caso della verificazione, dei princìpi della garanzia della qualità, analoghi a quelli previsti per le corrispondenti operazioni effettuate nell'ambito del controllo metrologico CEE;

     e) ogni altra norma per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, ivi compresa la determinazione - in base al criterio di reciprocità - dei controlli sugli strumenti prodotti nei Paesi appartenenti alla Comunità economica europea e non armonizzati dalla normativa comunitaria, che devono essere conformi alle prescrizioni tecniche adottate in ciascuno dei Paesi di provenienza".