§ 98.1.26989 - Legge 3 agosto 1995, n. 337.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, recante disposizioni urgenti per accelerare la liquidazione [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:03/08/1995
Numero:337


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, recante disposizioni urgenti per accelerare la liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, è convertito [...]


§ 98.1.26989 - Legge 3 agosto 1995, n. 337.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, recante disposizioni urgenti per accelerare la liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

(G.U. 16 agosto 1995, n. 190)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, recante disposizioni urgenti per accelerare la liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

 

     Allegato — Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240

     All'art. 1:

     dopo il comma 2, è inserito il seguente:

     "2-bis. Il commissario liquidatore informa con relazioni trimestrali il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sullo stato di attuazione della procedura liquidatoria unificata".

     All'art. 2:

     al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "il migliore utilizzo," sono inserite le seguenti:"senza pregiudizio per le ragioni dei creditori,"; al secondo periodo, la parola: "devoluti" è sostituita dalla seguente: "devolute"; ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il Ministero del tesoro, a liquidazione avvenuta, devolve i beni patrimoniali, non utilizzati nella liquidazione e senza pregiudizio per le ragioni dei creditori, a titolo gratuito alle amministrazioni dello Stato, ovvero, sentite le regioni interessate, agli enti locali territoriali, o a loro consorzi, che ne abbiano fatto richiesta";

     al comma 5, le parole: "la legge 7 febbraio 1979, n. 29" sono sostituite dalle seguenti: "l'art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29".