§ 77.2.56 - Legge 7 febbraio 1979, n. 29.
Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.2 assicurazioni obbligatorie
Data:07/02/1979
Numero:29


Sommario
Art. 1.      Al lavoratore dipendente, pubblico o privato, che sia o sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia [...]
Art. 2.      In alternativa all'esercizio della facoltà di cui all'articolo 1, primo comma, il lavoratore che possa far valere periodi di iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, [...]
Art. 3.      Gli oneri residui eventualmente derivanti dall'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, primo e terzo comma, e all'articolo 2, terzo comma, restano a carico della gestione presso la quale [...]
Art. 4.      Le facoltà di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge possono essere esercitate una sola volta, salvo che il richiedente non possa far valere, successivamente alla data da cui ha effetto la [...]
Art. 5.      Per gli effetti di cui agli articoli 1 e 2, la gestione dell'assicurazione generale obbligatoria o la gestione previdenziale presso cui si intende accentrare la posizione assicurativa chiedono, [...]
Art. 6.      In deroga a quanto previsto dagli articoli precedenti, la ricongiuzione dei periodi assicurativi connessi al servizio prestato presso enti pubblici, dei quali la legge abbia disposto o disponga [...]
Art. 7.      Le norme per la determinazione del diritto e della misura della pensione unica derivante dalla ricongiunzione dei periodi assicurativi sono quelle in vigore nella gestione presso la quale si [...]
Art. 8.      Ai fini dell'applicazione degli articoli 1 e 2 della presente legge, ove si verfichi coincidenza di più periodi coperti da contribuzione, sono utili quelli relativi a prestazioni effettive di [...]
Art. 9.      In deroga alla disciplina di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 8 marzo 1968, n. 152, a coloro che si avvalgono della facoltà di ricongiungere presso le gestioni di cui agli articoli 1 e 2 [...]
Art. 10.      Le facoltà previste dagli articoli precedenti possono essere esercitate anche dai superstiti.
Art. 11.      Il termine previsto dall'articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1434, è riaperto per un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della [...]


§ 77.2.56 - Legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali

(G.U. 9 febbraio 1979, n. 40)

 

     Art. 1.

     Al lavoratore dipendente, pubblico o privato, che sia o sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti gestita dall'INPS o che abbiano dato luogo all'esclusione o all'esonero da detta assicurazione è data facoltà, ai fini del diritto e della misura di una unica pensione, di chiedere, in qualsiasi momento, la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa presso le sopracitate forme previdenziali mediante la iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria e la costituzione in quest'ultima delle corrispondenti posizioni assicurative. A tal fine la gestione o le gestioni di provenienza trasferiscono alla gestione dell'assicurazione generale obbligatoria predetta l'ammontare dei contributi di loro pertinenza, maggiorati dell'interesse composto annuo del 4,50 per cento. Ai fini del calcolo dei contributi e dei relativi interessi, si applicano i criteri di cui all'articolo 5, quarto, quinto e sesto comma, della presente legge.

     Qualora il trasferimento debba avvenire a carico dell'ordinamento statale, ivi compreso quello delle aziende autonome, i contributi di pertinenza del datore di lavoro sono calcolati con riferimento alle aliquote vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

     Coloro che possono far valere periodi di assicurazione nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall'INPS e chiedono di avvalersi della facoltà di cui al primo comma, sono tenuti al versamento di una somma pari al cinquanta per cento della differenza tra l'ammontare dei contributi trasferiti e l'importo della riserva matematica calcolata in base ai criteri e alle tabelle di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

     La facoltà di cui al primo comma può essere esercitata dai lavoratori autonomi di cui al comma precedente che possano far valere, all'atto della domanda, un periodo di contribuzione di almeno cinque anni immediatamente antecedente nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti oppure in due o più gestioni previdenziali diverse dalla predetta assicurazione generale obbligatoria.

 

          Art. 2.

     In alternativa all'esercizio della facoltà di cui all'articolo 1, primo comma, il lavoratore che possa far valere periodi di iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ovvero in forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria predetta o che abbiano dato luogo all'esclusione o all'esonero da detta assicurazione, ovvero nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall'INPS, può chiedere in qualsiasi momento, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, la ricongiunzione presso la gestione in cui risulti iscritto all'atto della domanda, ovvero presso una gestione nella quale possa far valere almeno otto anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa, di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa dei quali sia titolare. Per i lavoratori autonomi restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, quarto comma.

     La gestione o le gestioni interessate trasferiscono a quella in cui opera la ricongiunzione l'ammontare dei contributi di loro pertinenza maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50 per cento.

     La gestione assicurativa presso la quale si effettua la ricongiunzione delle posizioni assicurative pone a carico del richiedente il cinquanta per cento della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica, determinata in base ai criteri e alle tabelle di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente [1].

     Il pagamento della somma di cui al comma precedente, può essere effettuato, su domanda, in un numero di rate mensili non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti, con la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al 4,50 per cento.

     Il debito residuo al momento della decorrenza della pensione potrà essere recuperato ratealmente sulla pensione stessa, fino al raggiungimento del numero di rate indicato nel comma precedente. E' comunque fatto salvo il trattamento previsto per la pensione minima erogata dall'INPS.

     Sono fatte salve le condizioni di rateazione più favorevoli previste nelle singole gestioni previdenziali.

 

          Art. 3.

     Gli oneri residui eventualmente derivanti dall'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, primo e terzo comma, e all'articolo 2, terzo comma, restano a carico della gestione presso la quale opera la ricongiunzione.

 

          Art. 4.

     Le facoltà di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge possono essere esercitate una sola volta, salvo che il richiedente non possa far valere, successivamente alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione, un periodo di assicurazione di almeno dieci anni, di cui almeno cinque di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa.

     La facoltà di chiedere la ricongiunzione di ulteriori periodi di contribuzione successivi alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione, e per i quali non sussistano i requisiti di cui al comma precedente, può esercitarsi solo all'atto del pensionamento e solo presso la gestione nella quale era stata precedentemente accentrata la posizione assicurativa.

 

          Art. 5.

     Per gli effetti di cui agli articoli 1 e 2, la gestione dell'assicurazione generale obbligatoria o la gestione previdenziale presso cui si intende accentrare la posizione assicurativa chiedono, entro sessanta giorni dalla data della domanda di ricongiunzione, alla gestione o alle gestioni interessate tutti gli elementi necessari od utili per la costituzione della posizione assicurativa e la determinazione dell'onere di riscatto. Tali elementi devono essere comunicati entro novanta giorni dalla data della richiesta.

     Entro centottanta giorni dalla data della domanda, la gestione presso cui si accentra la posizione assicurativa comunica all'interessato l'ammontare dell'onere a suo carico nonché il prospetto delle possibili rateizzazioni. Ove la relativa somma non sia versata, in tutto o almeno per la parte corrispondente alle prime tre rate, alla gestione di cui sopra entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della comunicazione, o non sia presentata entro lo stesso termine la domanda di rateazione di cui all'articolo 2, quarto comma, s'intende che l'interessato abbia rinunciato alle facoltà di cui agli articoli 1 e 2.

     Il versamento, anche parziale, dell'importo dovuto determina l'irrevocabilità della domanda di ricongiunzione. Le singole gestioni previdenziali determinano le norme per la disciplina di eventuali rateazioni di pagamento, fermo restando quanto previsto all'articolo 2, ultimo comma.

     La gestione competente, avvenuto il versamento di cui al secondo comma, chiede alla gestione o alle gestioni interessate il trasferimento degli importi relativi ai periodi di assicurazione o di iscrizione di loro pertinenza secondo i seguenti criteri:

     1) i contributi, obbligatori o volontari, sono maggiorati degli interessi annui composti al tasso del 4,50 per cento a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono e fino al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello nel quale si effettua il trasferimento;

     2) le somme relative ai periodi riscattati sono maggiorate degli interessi annui composti al tasso del 4,50 per cento a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui è avvenuto il versamento dell'intero valore di riscatto o della prima rata di esso e fino al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello in cui si effettua il versamento; non sono soggetti al trasferimento gli eventuali interessi di dilazione incassati dalla gestione trasferente;

     3) per i periodi coperti da contribuzione figurativa, o riconoscibili figurativamente nella gestione di provenienza, sono trasferiti gli importi corrispondenti ai contributi figurativi base ed integrativi senza alcuna maggiorazione per interessi. Il trasferimento si effettua anche se la copertura figurativa è stata effettuata nella gestione medesima senza alcuna attribuzione di fondi.

     Dagli importi da trasferire sono escluse le somme riscosse ma non destinate al finanziamento della gestione pensionistica.

     Il trasferimento delle somme deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla data della richiesta. In caso di ritardato trasferimento la gestione debitrice è tenuta alla corresponsione, in aggiunta agli importi dovuti, di un interesse annuo al tasso del 6 per cento a decorrere dal sessantunesimo giorno successivo alla data della richiesta.

 

          Art. 6.

     In deroga a quanto previsto dagli articoli precedenti, la ricongiuzione dei periodi assicurativi connessi al servizio prestato presso enti pubblici, dei quali la legge abbia disposto o disponga la soppressione ed il trasferimento del personale od altri enti pubblici, avviene d'ufficio presso la gestione previdenziale dell'ente di destinazione e senza oneri a carico dei lavoratori interessati.

     A tal fine, le gestioni assicurative di provenienza versano a quelle di destinazione i contributi di propria pertinenza maggiorati dell'interesse composto annuo al tasso del 4,50 per cento, secondo i criteri di cui all'art. 5, quarto, quinto e sesto comma.

     Eventuali ulteriori periodi di iscrizione ad altre gestioni possono essere ricongiunti ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 1 e 2.

 

          Art. 7.

     Le norme per la determinazione del diritto e della misura della pensione unica derivante dalla ricongiunzione dei periodi assicurativi sono quelle in vigore nella gestione presso la quale si accentra la posizione assicurativa.

     Per i periodi di assicurazione nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi che siano oggetto di ricongiunzione in uno dei regimi di previdenza per i lavoratori dipendenti, ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile si prendono in considerazione le retribuzioni corrispondenti alla classe di contribuzione per cui sono stati effettuati i versamenti.

 

          Art. 8.

     Ai fini dell'applicazione degli articoli 1 e 2 della presente legge, ove si verfichi coincidenza di più periodi coperti da contribuzione, sono utili quelli relativi a prestazioni effettive di lavoro. In mancanza di queste, la contribuzione è utile una sola volta ed è quella di importo più elevato.

     Ove la ricongiunzione avvenga ai sensi dell'articolo 1, gli importi dei versamenti volontari sono restituiti agli interessati. Qualora la ricongiunzione avvenga ai sensi dell'articolo 2, gli importi dei versamenti volontari vanno a scomputo dell'onere a carico del richiedente di cui all'articolo 2, terzo comma.

 

          Art. 9.

     In deroga alla disciplina di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 8 marzo 1968, n. 152, a coloro che si avvalgono della facoltà di ricongiungere presso le gestioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge periodi di assicurazione presso la Cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali (CPDEL) che non abbiano già dato luogo a pensione, è dovuta l'indennità premio di fine servizio erogata dall'INADEL in misura corrispondente agli anni di servizio prestati e valutabili ai fini della misura di detta indennità.

 

          Art. 10.

     Le facoltà previste dagli articoli precedenti possono essere esercitate anche dai superstiti.

 

          Art. 11.

     Il termine previsto dall'articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1434, è riaperto per un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 


[1]  La Corte costituzionale, con sentenza 7 luglio 1988, n. 764, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non prevede che il calcolo della riserva matematica ai fini della determinazione del contributo per la ricognizione dei periodi assicurativi sia effettuato anche per i dipendenti pubblici di sesso femminile secondo le tabelle predisposte, in applicazione dell'art. 13, ultimo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, per i dipendenti di sesso maschile.