§ 64.1.37 - L. 30 luglio 1990, n. 221.
Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria.


Settore:Normativa nazionale
Materia:64. Miniere cave e torbiere
Capitolo:64.1 miniere cave e torbiere
Data:30/07/1990
Numero:221


Sommario
Art. 1.  (Indirizzi generali ed attività di interesse nazionale).
Art. 2.  (Programmi quinquennali e attività sostitutive).
Art. 3.  (Modifiche ed integrazioni alle vigenti norme per l'attuazione della politica mineraria).
Art. 4.  (Modifiche alla procedura di gestione delle agevolazioni).
Art. 5.  (Ricerca di base).
Art. 6.  (Ricerca e sviluppo).
Art. 7.  (Interventi di sostegno alle attività minerarie).
Art. 8.  (Attività all'estero).
Art. 9.  (Norme per la tutela dell'ambiente).
Art. 10.  (Progetti di formazione e di riqualificazione professionale).
Art. 11.  (Modifiche alle norme di polizia mineraria).
Art. 12.  (Norme sulla contitolarità).
Art. 13.  (Copertura finanziaria).


§ 64.1.37 - L. 30 luglio 1990, n. 221.

Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria.

(G.U. 7 agosto 1990, n. 183).

 

Art. 1. (Indirizzi generali ed attività di interesse nazionale).

     1. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede con le modalità di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 6 ottobre 1982, n. 752, ad aggiornare gli indirizzi generali della politica nazionale del settore minerario sulla base dei risultati conseguiti con gli interventi disposti dalla medesima legge 6 ottobre 1982, n. 752, e successive modificazioni ed integrazioni. I nuovi indirizzi di politica mineraria devono, in particolare, perseguire gli obiettivi, in vista dell'attuazione del mercato unico europeo, di elevare il grado di economicità del settore mediante l'ammodernamento, la ristrutturazione o la riconversione delle strutture minerarie esistenti sul territorio nazionale, di accrescere il livello tecnologico delle industrie minerarie, promuovendo attività di ricerca finalizzata all'innovazione dei processi e dei prodotti minerallurgici e metallurgici, e di favorire un più esteso inserimento ed una maggiore integrazione dell'industria mineraria italiana in campo internazionale, anche al fine di mantenere e di valorizzare le professionalità esistenti nel settore.

     2. Entro il termine di cui al comma 1 il CIPE aggiorna l'elenco delle sostanze minerali che rivestono rilevante interesse per il Paese e indica, sulla base dei livelli di mineralizzazione riscontrati sul territorio nazionale e dei criteri di razionalizzazione del settore, le attività minerarie che, per il preminente valore strategico o sociale, devono essere mantenute in fase produttiva con gli interventi di cui all'articolo 7, anche se la relativa coltivazione dia luogo a perdite di gestione.

 

     Art. 2. (Programmi quinquennali e attività sostitutive).

     1. In conformità ai nuovi indirizzi di politica mineraria determinati dal CIPE ai sensi dell'articolo 1 ed entro i tre mesi successivi alla relativa delibera il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Consiglio superiore delle miniere e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400 di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e d'intesa con i Ministri interessati, presenta al Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), per l'approvazione, l'aggiornamento dei programmi quinquennali relativi alle iniziative per la ricerca di base, per la ricerca operativa e per la promozione della ricerca scientifica e tecnologica nel settore minerario.

     2. Al fine di favorire la ripresa economica ed occupazionale nelle aree interessate da processi di ristrutturazione del comparto minerario il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto, per quanto di competenza, con i Ministri delle partecipazioni statali e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentite le regioni interessate, fissa gli indirizzi di coordinamento delle iniziative da intraprendersi da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici; delibera il programma speciale di promozione di nuove attività produttive nel quale sono indicate le iniziative imprenditoriali da attuare ed impartisce direttive all'Ente nazionale idrocarburi (ENI) per una azione di promozione, di consulenza e di assistenza da svolgere nelle predette aree in favore dei soggetti che intraprendono attività sostitutive ai sensi dell'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'articolo 3 della presente legge.

     3. Il CIPI, altresì, ripartisce l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 in modo che una quota non inferiore al 40 per cento delle disponibilità complessive venga destinata agli interventi per le attività sostitutive di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'articolo 3 della presente legge.

 

     Art. 3. (Modifiche ed integrazioni alle vigenti norme per l'attuazione della politica mineraria).

     1. All'articolo 9, primo comma, lettera a), della legge 6 ottobre 1982, n. 752, modificato ed integrato dall'articolo 3 della legge 15 giugno 1984, n. 246, la parola: "geominerari" è sostituita dalle seguenti "geogiacimentologici, minerari, minerallurgici".

     2. All'articolo 10, terzo comma, della legge 6 ottobre 1982, n. 752, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     3. All'articolo 11 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

     (Omissis).

     4. All'articolo 13, secondo comma, della legge 6 ottobre 1982, n. 752, sostituito dall'articolo 3 della legge 15 giugno 1984, n. 246, le parole: "di cui all'articolo 10 della legge 2 maggio 1976, n. 183" sono sostituite dalle seguenti:

     (Omissis).

     5. L'articolo 15 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, da ultimo modificato dall'articolo 5 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, è abrogato.

     6. All'articolo 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, da ultimo sostituito dall'articolo 6 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis).

     7. All'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis).

     8. [1].

 

     Art. 4. (Modifiche alla procedura di gestione delle agevolazioni). [2]

     1. Le variazioni dei programmi di investimenti, ammessi ai contributi di cui agli articoli 12 e 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, da ultimo modificata ed integrata dalla presente legge, di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'articolo 3 della presente legge e di cui all'articolo 9 della presente legge, che non mutino gli obiettivi dei programmi e che non comportino aumenti della spesa complessiva, sono approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

     2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nelle more delle verifiche e dei controlli sulle spese per l'erogazione dei contributi, su domanda delle società e previa presentazione di apposita fideiussione può liquidare fino all'80 per cento dei contributi concessi ai sensi degli articoli 9, 14 e 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, da ultimo modificata ed integrata dalla presente legge, dell'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'articolo 3 della presente legge nonché degli articoli 7 e 9 della presente legge e previo recupero delle anticipazioni già erogate.

     3. Al fine dell'erogazione dei contributi previsti dalla legge 6 ottobre 1982, n. 752, da ultimo modificata ed integrata dalla presente legge, dall'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'articolo 3 della presente legge, nonché dagli articoli 7 e 9 della presente legge, le spese sostenute possono essere documentate nelle forme previste dall'articolo 18, quinto comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130.

     4. Le somme che i beneficiari dei contributi sono tenuti a restituire in applicazione della legge 6 ottobre 1982, n. 752, da ultimo modificata ed integrata dalla presente legge, e della presente legge, affluiscono su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'attuazione della politica mineraria. La riassegnazione ai capitoli di spesa è disposta con decreto del Ministro del tesoro.

     5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, per l'espletamento degli specifici compiti previsti dagli articoli 7 e 9 della presente legge, richiedere anche nominativamente alle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, nonché agli enti pubblici, anche economici, il comando del personale occorrente entro il numero massimo di cinque unità. Le spese relative a detto personale rimangono a carico dell'Amministrazione dello Stato o dell'ente di appartenenza.

     6. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa notifica del progetto di intervento alla Commissione delle Comunità europee emana i provvedimenti di concessione dei contributi di cui all'articolo 14 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, e successive modificazioni ed integrazioni, di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'articolo 3 della presente legge e di cui all'articolo 7, comma 2, della presente legge, entro sessanta giorni dalla delibera del CIPI.

 

     Art. 5. (Ricerca di base).

     1. Per la prosecuzione delle iniziative di ricerca di base, di cui all'articolo 4 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, modificato dall'articolo 3 della legge 15 giugno 1984, n. 246, è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno 1989, di lire 5 miliardi per l'anno 1990 e di lire 6 miliardi per l'anno 1991.

 

     Art. 6. (Ricerca e sviluppo).

     1. Per la prosecuzione delle iniziative di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, modificato dall'articolo 3 della legge 15 giugno 1984, n. 246, nonché dall'articolo 3 della presente legge, già avviate e per l'avvio di nuove iniziative anche sulla base dei risultati della ricerca di base, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l'anno 1991.

 

     Art. 7. (Interventi di sostegno alle attività minerarie). [3]

     1. Per gli interventi di cui all'articolo 14 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, da ultimo modificato dall'articolo 5 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, per la concessione dei contributi previsti dal comma 2 del presente articolo nonché per l'attuazione delle iniziative sostitutive di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'articolo 3 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 43 miliardi per l'anno 1989, di lire 43 miliardi per l'anno 1990 e di lire 64 miliardi per l'anno 1991. La ripartizione della predetta disponibilità tra le tre tipologie di intervento è effettuata con delibera del CIPI su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere.

     2. Nell'ambito delle direttive fissate dal CIPE ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della presente legge ai concessionari di unità minerarie riconosciute di valore strategico o sociale che presentino programmi di ristrutturazione finalizzati al recupero di condizioni di economicità di gestione o piani di riconversione nelle attività sostitutive di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'articolo 3 della presente legge, possono essere concessi, per il periodo di mantenimento in fase produttiva della miniera, contributi in conto capitale nella misura massima del costo del lavoro, diretto o per prestazioni di terzi, sostenuto per la coltivazione, la preparazione e la valorizzazione del minerale e, comunque, non superiori alle perdite di gestione determinate con esclusione degli oneri finanziari e tenendo conto di quote di ammortamento rapportate all'effettivo utilizzo delle immobilizzazioni ai fini della produzione.

     3. I programmi di ristrutturazione sono approvati, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti la regione interessata e il Consiglio superiore delle miniere, con delibera del CIPI che indica anche i livelli produttivi di massima per ciascuna miniera. Il parere della regione deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta; in mancanza si intende espresso favorevolmente.

     4. Il contributo è concesso annualmente, sulla base del conto economico previsionale, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro. L'erogazione del contributo, sulla base del conto economico di esercizio presentato dal concessionario per ogni singola miniera è effettuata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a seguito della verifica e del controllo delle spese da parte della commissione tecnica di cui all'articolo 5, secondo comma, della legge 15 giugno 1984, n. 246.

     5. A richiesta degli interessati il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre l'erogazione di anticipazioni nella misura non superiore al 40 per cento del contributo concesso, previa presentazione di apposita fideiussione per un ammontare pari all'anticipazione maggiorata del 15 per cento. Ove in sede di liquidazione il contributo risultasse in tutto o in parte non dovuto, sulla somma dell'anticipazione da recuperare si applica un tasso d'interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'erogazione dell'anticipazione stessa maggiorato di due punti. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto da emanare di concerto con il Ministro del tesoro, stabilisce le procedure e le modalità per la concessione e la liquidazione dei contributi e delle anticipazioni.

     6. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 1991, ai lavoratori dipendenti delle unità minerarie localizzate nei bacini minerari di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'articolo 3 della presente legge, può essere concesso, a carico del bilancio dello Stato, il beneficio del pensionamento anticipato alle condizioni e con le modalità di cui all'articolo 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e successive modifiche e integrazioni.

     7. I residui del capitolo 7903 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, non ancora formalmente impegnati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti, per un ammontare non superiore a lire 50 miliardi, in conto residui al capitolo 7902 del medesimo stato di previsione e possono essere utilizzati per gli interventi e le iniziative di cui al comma 1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni nel conto dei residui passivi.

 

     Art. 8. (Attività all'estero).

     1. Per gli interventi di cui all'articolo 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, sostituito dall'articolo 6 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, e modificato dalla presente legge, è autorizzata la spesa di lire 65 miliardi per l'anno 1991.

 

     Art. 9. (Norme per la tutela dell'ambiente).

     1. Al fine di assicurare il corretto inserimento delle attività minerarie nell'ambiente, i titolari di permessi, di ricerca o di concessione di coltivazione devono provvedere al riassetto ambientale delle aree oggetto dell'attività di ricerca o di coltivazione e ad essi possono essere concessi nelle aree del Centro-Nord, contributi in conto capitale nella misura massima del 15 per cento del costo complessivo dei progetti di riassetto. Sono concessi nella misura massima del 20 per cento del costo complessivo dei progetti i contributi destinati alle aree localizzate nell'ambito dei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. I contributi non sono cumulabili con le agevolazioni previste da altre leggi statali, da leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano fatta eccezione per le agevolazioni previste da organismi comunitari e per quelle relative alle attività agricole.

     2. Il contributo è concesso con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, previa valutazione della validità del progetto da parte di una commissione tecnica composta da tre rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle miniere, da tre rappresentanti del Ministero dell'ambiente e da un rappresentante del Ministero del tesoro.

     3. Il Ministro dell'ambiente, con decreto da emanare di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisce i requisiti dei progetti di riassetto ambientale ammissibili a contributo, nonché le modalità di verifica e di controllo dell'esecuzione degli stessi.

     4. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'anno 1989, di lire 2 miliardi per l'anno 1990 e di lire 3 miliardi per l'anno 1991.

     5. Nei bacini di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'articolo 3 della presente legge, i programmi di recupero ambientale di compendi immobiliari, direttamente o indirettamente legati alle attività minerarie, già dismesse o interessate da processi di ristrutturazione o di riconversione, destinati al soddisfacimento di esigenze sociali, culturali e di insediamenti produttivi attraverso progetti di utilizzazione e di valorizzazione del territorio e delle sue risorse, sono ammessi agli interventi agevolati previsti in materia dalle leggi nazionali. Per promuovere l'attuazione di tali programmi, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può concedere contributi agli enti locali interessati per studi o progettazioni di piani di fattibilità, a carico dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4. Gli stessi programmi possono essere ammessi ai benefici di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'articolo 3 della presente legge, limitatamente alle opere strettamente finalizzate a creare nuova occupazione stabile.

 

     Art. 10. (Progetti di formazione e di riqualificazione professionale).

     1. Nel quadro delle iniziative rivolte a promuovere il reimpiego dei lavoratori minerari, fino al 31 dicembre 1990 i titolari delle concessioni di coltivazione nonché gli enti e le imprese coinvolti nei piani di riconversione nei bacini di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1989, n. 41, come modificato dall'articolo 3 della presente legge, presentano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale progetti di formazione e di riqualificazione professionale redatti secondo la regolamentazione del Fondo sociale europeo.

     2. Le attività di cui al comma 1 possono essere finanziate, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, con onere a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

     3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, vengono determinati gli adempimenti che gli enti e le imprese sono tenuti ad osservare al fine di consentire l'utilizzo delle risorse comunitarie finalizzate alla realizzazione di interventi di politica sociale sul mercato del lavoro.

 

     Art. 11. (Modifiche alle norme di polizia mineraria).

     1. Il secondo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 12. (Norme sulla contitolarità).

     1. Il permesso di ricerca e la concessione di coltivazione possono essere intestati a più soggetti, persone fisiche o giuridiche italiane, degli altri Stati membri della Comunità economica europea e dei Paesi terzi che pratichino condizioni di reciprocità nei confronti delle persone fisiche e giuridiche italiane, a condizione che:

     a) dimostrino la necessaria capacità tecnica ed economica;

     b) possiedano o si impegnino a costituire in Italia strutture tecniche ed amministrative adeguate alle attività previste.

     2. I contitolari sono solidalmente responsabili nei confronti della pubblica amministrazione per gli obblighi attinenti all'esercizio dell'attività mineraria e rispondono parimenti in via solidale anche nei confronti dei terzi. Essi debbono nominare un solo rappresentante per tutti i rapporti con l'amministrazione e con i terzi.

     3. Il rappresentante unico di cui al comma 2, oltre ai requisiti prescritti dal comma 1, deve essere in possesso di particolare qualificazione ed esperienza tecnica specifica nel settore.

     4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato verifica che il rappresentante unico possieda i requisiti previsti dal comma 3.

     5. Ciascuno dei contitolari di una concessione di coltivazione ha diritto ad acquisire direttamente la proprietà di una parte dei prodotti dell'attività estrattiva da determinarsi d'accordo tra i contitolari stessi, con le modalità tra essi concordate. In assenza di accordo espresso, la parte di proprietà di ciascun contitolare corrisponde al valore della rispettiva quota.

     6. I costi, le spese e gli oneri derivanti dall'attività estrattiva, anche se sostenuti dal rappresentante unico di cui al comma 2 sulla base di un mandato senza rappresentanza, gravano direttamente, in ragione della rispettiva quota, sui contitolari, salva la loro responsabilità solidale.

     7. La perdita dei requisiti di cui al comma 1 da parte di uno o più contitolari o il ritiro per qualsiasi motivo di uno o più contitolari non comporta la decadenza o la revoca del titolo minerario se gli altri contitolari assumono a loro carico la quota o le quote dei soggetti venuti meno, salvi restando gli eventuali diritti dei terzi.

     8. La quota di uno o più contitolari non può essere ceduta senza l'autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti gli altri contitolari del permesso o della concessione.

     9. I decreti di autorizzazione sono soggetti, per ogni trasferimento, al pagamento della tassa di concessione governativa di lire cinque milioni.

     10. La cessione che non sia stata preventivamente autorizzata è nulla sia tra le parti che nei confronti dell'amministrazione, salva la potestà del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di dichiarare decaduto il titolare del permesso o della concessione.

 

     Art. 13. (Copertura finanziaria).

     1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1989, a lire 50 miliardi per l'anno 1990 e a lire 148 miliardi per l'anno 1991 si provvede:

     a) quanto a lire 50 miliardi per l'anno 1989 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Politica mineraria";

     b) quanto a lire 50 miliardi per l'anno 1990 e a lire 148 miliardi per l'anno 1991 mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Politica mineraria".

     2. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 7, comma 6, valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1990 e in lire 3 miliardi per l'anno 1991 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, parzialmente utilizzando l'accantonamento "Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio". Le somme predette sono iscritte nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e sono corrisposte all'INPS dietro presentazione di rendiconto.

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Comma abrogato dall'art. 19 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484.

[2] Articolo abrogato dall'art. 23 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, fatto salvo quanto ivi previsto.

[3] Articolo abrogato dall'art. 23 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, fatto salvo quanto ivi previsto.