§ 80.9.274 - Legge 7 agosto 1985, n. 428.
Semplificazione e snellimento delle procedure in materia di stipendi, pensioni ed altri assegni; riorganizzazione delle direzioni provinciali del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:07/08/1985
Numero:428


Sommario
Art. 1.  Delega al Governo
Art. 2.  Imputazione della spesa e prescrizione delle rate di stipendi, pensioni ed altri assegni
Art. 3.      Interpretazione autentica e integrazione dell'art. 206 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 109
Art. 4.  Istituzione della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro
Art. 5.  Trasferimento della gestione dei certificati di credito del Tesoro alla competenza della Direzione generale del debito pubblico
Art. 6.  Adeguamento degli organici dell'Amministrazione centrale e delle direzioni provinciali del Tesoro
Art. 7.  Ristrutturazione del sistema informativo per i servizi provinciali del Tesoro
Art. 8.  Disciplina delle reggenze
Art. 9.  Revisione dei pagamenti
Art. 10.  Istituzione di un consiglio di esperti presso la direzione generale del Tesoro - Incarichi ad esperti estranei all'Amministrazione
Art. 11.  Adeguamento degli organici della Corte dei conti
Art. 12.  Conferimento di posti per il personale della Corte dei conti
Art. 13.  Conferimento di posti per il personale dell'Amministrazione centrale e periferica del tesoro
Art. 14.  Onere finanziario


§ 80.9.274 - Legge 7 agosto 1985, n. 428.

Semplificazione e snellimento delle procedure in materia di stipendi, pensioni ed altri assegni; riorganizzazione delle direzioni provinciali del tesoro e istituzione della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro; adeguamento degli organici del personale dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero del tesoro e del personale amministrativo della Corte dei conti.

(G.U. 21 agosto 1985, n. 196, S.O.)

 

 

     Art. 1. Delega al Governo

     Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore dalla presente legge, su proposta del Ministro del tesoro, norme aventi valore di legge ordinaria per provvedere alla revisione, integrazione e coordinamento delle disposizioni e degli ordinamenti contabili attualmente vigenti in materia di procedure di ordinazione e pagamento di stipendi, pensioni ed altri assegni.

     Tali norme devono ispirarsi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

     a) semplificare e snellire le procedure di ordinazione e pagamento della spesa statale eliminando le duplicazioni di competenze, di controlli e di adempimenti che non siano strettamente essenziali a garanzia dei diritti dei cittadini e per la tutela degli interessi della pubblica amministrazione; e, ferme restando, in ogni caso, le altre funzioni della Corte dei conti, estendere la sottoposizione a controllo successivo dei titoli di spesa relativi a stipendi ed altri assegni fissi e a pensioni provvisorie, emessi dalle amministrazioni centrali, rendendo disponibili i dati necessari a detto controllo attraverso il sistema informativo;

     b) accelerare la liquidazione delle pensioni dei dipendenti dello Stato prevedendo la determinazione mediante decreto del Ministro del tesoro di rigorose scadenze entro le quali le amministrazioni di appartenenza devono trasmettere, quando necessario, agli uffici del Tesoro i provvedimenti e i dati di competenza e prevedendo altresì, in caso di inosservanza delle scadenze medesime da parte dei dipendenti, la responsabilità amministrativa e contabile dei medesimi in relazione al rilievo che l'intervento di ciascuno ha nell'espletamento degli adempimenti relativi;

     c) adeguare la normativa vigente sulla contabilità pubblica all'evoluzione della tecnologia, tenendo conto delle esigenze di utilizzazione dei sistemi di elaborazione automatica dei dati;

     d) semplificare i sistemi di pagamento degli stipendi al personale, anche attraverso l'emissione di assegni speciali di Stato, e il sistema di pagamento delle pensioni, autorizzandone, a domanda, anche l'accreditamento in conto corrente bancario;

     e) prevedere, in conformità ai princìpi e criteri direttivi sopra delineati, che le norme che verranno emanate in attuazione della delega di cui al primo comma del presente articolo in materia di procedure di ordinazione e pagamento di stipendi, pensioni ed altri assegni, potranno essere successivamente modificate o integrate con norme regolamentari.

     Il Governo della Repubblica è altresì delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del tesoro, norme aventi valore di legge ordinaria riguardanti il funzionamento delle direzioni provinciali del Tesoro e degli uffici di cui al successivo art. 7, per definire le specifiche responsabilità amministrative:

     a) dei direttori provinciali del Tesoro e degli altri dirigenti preposti agli uffici nonchè del personale che opera nella fase di ordinazione della spesa, in relazione al rilievo che l'intervento di ciascuno ha nell'espletamento del servizio;

     b) dei dirigenti del settore dell'informatica e del relativo personale nell'ambito delle rispettive attribuzioni, in relazione al rilievo che l'intervento di ciascuno ha nell'espletamento degli adempimenti relativi alla programmazione e all'elaborazione dei dati.

 

          Art. 2. Imputazione della spesa e prescrizione delle rate di stipendi, pensioni ed altri assegni

     All'art. 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, è inserito, dopo il quinto, il seguente comma:

     "Le spese per stipendi ed altri assegni fissi equivalenti, pensioni ed assegni congeneri sono imputate alla competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui vengono disposti i relativi pagamenti".

     Il limite di somma di cui al quarto comma dell'art. 420 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, quale modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1976, n. 904, è elevato a lire 10 milioni.

     La tessera personale di riconoscimento rilasciata dall'Amministrazione dello Stato ai propri dipendenti civili e militari in attività di servizio costituisce documento valido anche ai fini della riscossione, senza limite di importo, dei titoli di spesa emessi a favore del predetto personale per il pagamento degli stipendi e delle altre competenze fisse ed accessorie.

     Il primo comma dell'art. 2 del regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, è sostituito dai seguenti:

     "Le rate di stipendio e di assegni equivalenti, le rate di pensione e gli assegni indicati nel decreto-legge luogotenenziale 2 agosto 1917, n. 1278, dovuti dallo Stato, si prescrivono con il decorso di cinque anni.

     Il termine di prescrizione quinquennale si applica anche alle rate e differenze arretrate degli emolumenti indicati nel comma precedente spettanti ai destinatari o loro aventi causa e decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere".

 

          Art. 3.

     Interpretazione autentica e integrazione dell'art. 206 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092

     La norma contenuta nell'art. 206 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, deve intendersi applicabile nel caso in cui, verificandosi le condizioni stabilite negli articoli 204 e 205 dello stesso testo unico, il provvedimento definitivo di concessione e riliquidazione della pensione, assegno o indennità venga modificato o revocato con altro provvedimento formale soggetto a registrazione.

     All'art. 206 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è aggiunto il seguente comma:

     "Il mancato recupero derivante dall'applicazione della norma del presente articolo può essere addebitato all'impiegato soltanto in caso di dolo o colpa grave".

     Ai fini dell'accertamento della colpa grave l'amministrazione dovrà fornire alla Corte dei conti dettagliata relazione nella quale dovranno essere evidenziate le circostanze di fatto in cui l'impiegato ha operato e che hanno influito sul suo comportamento.

     La relazione di cui al comma precedente dovrà essere sottoposta al consiglio di amministrazione.

 

          Art. 4. Istituzione della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro

     E' istituita la Direzione generale dei servizi periferici del tesoro. Agli uffici della direzione generale sono preposti dirigenti del ruolo delle direzioni provinciali ed è assegnato, prevalentemente, personale appartenente allo stesso ruolo.

     Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti:

     a) il numero e i compiti degli uffici di cui al precedente primo comma, provvedendo alle conseguenti modifiche dell'ordinamento della direzione generale del Tesoro;

     b) le direzioni provinciali, entro il limite massimo di venti, che debbono essere rette da dirigenti superiori;

     c) i criteri di efficienza ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa delle direzioni provinciali e l'articolazione organizzativa delle medesime in divisioni o circoscrizioni territoriali, quando tale articolazione sia in coerenza con i criteri di efficienza;

     d) le disposizioni di aggiornamento relative all'esercizio delle funzioni ispettive per i servizi periferici.

     Le funzioni di studio e ricerca, di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, per i servizi di istituto degli uffici periferici e del sistema informativo sono svolte, nell'ambito della direzione generale, da dirigenti delle direzioni provinciali del Tesoro.

     I quadri A, B ed E della tabella VII, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono sostituiti dai quadri annessi alla presente legge.

     I posti portati in aumento nella qualifica di dirigente superiore vengono conferiti, per metà secondo il turno di anzianità e per metà mediante scrutinio per merito comparativo, ai primi dirigenti che abbiano compiuto tre anni di anzianità alla data dello scrutinio.

 

          Art. 5. Trasferimento della gestione dei certificati di credito del Tesoro alla competenza della Direzione generale del debito pubblico

     Ferme restando, ai sensi delle vigenti disposizioni, le attribuzioni della direzione generale del Tesoro in materia di emissione di certificati di credito del Tesoro, la gestione dei titoli stessi, emessi e da emettere, è affidata alla Direzione generale del debito pubblico.

     All'art. 77 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, è aggiunto il seguente comma:

     "L'Amministrazione del debito pubblico ha facoltà di eliminare i titoli che non abbiano formato oggetto di opposizione. La parificazione da parte della Corte dei conti delle contabilità ordinarie e straordinarie relative ai titoli di debito pubblico verrà eseguita sugli elaborati contabili presentati dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato".

     La disposizione del precedente comma si applica ai titoli di tutti i prestiti amministrati dalla Direzione generale del debito pubblico, compresi quelli indicati nell'articolo precedente.

 

          Art. 6. Adeguamento degli organici dell'Amministrazione centrale e delle direzioni provinciali del Tesoro

     Le dotazioni organiche cumulative del personale dell'Amministrazione centrale e delle direzioni provinciali del Tesoro, previste dall'art. 5, comma secondo, della legge 11 luglio 1980, n. 312, possono essere aumentate, rispettivamente, di mille e di tremilatrecento unità.

     Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, adegua nel limite di cui al primo comma la consistenza numerica del personale stesso alle accertate esigenze dei servizi.

     Cinquecento delle mille unità portate in aumento nei ruoli dell'Amministrazione centrale saranno adibite ai servizi della Direzione generale degli istituti di previdenza, per almeno un triennio, per provvedere alle eccezionali esigenze di attuazione della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

     In attesa della disciplina organica di cui all'art. 7 della legge 11 luglio 1980, n. 312, il Ministro del tesoro può indire speciali concorsi, rispettivamente su base nazionale per l'Amministrazione centrale e su base regionale e interregionale per l'Amministrazione periferica, per la copertura dei posti portati in aumento e di quelli comunque disponibili.

     Per le prove d'esame, lo svolgimento dei concorsi e la composizione delle commissioni esaminatrici sono applicabili le norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, sulla base della rispondenza delle qualifiche iniziali delle soppresse carriere alle diverse qualifiche funzionali istituite con la legge stessa.

     E' data facoltà al Ministro del tesoro di sostituire in tutto o in parte le prove di esame di accesso alla seconda, terza, quarta e quinta qualifica funzionale con appositi tests bilanciati, da risolvere in tempo predeterminato, o con prove pratiche attitudinali, tendenti ad accertare la maturità e la professionalità dei candidati con riferimento alle mansioni che i medesimi sono chiamati a svolgere.

     Nella prima applicazione della presente legge, si procederà all'inquadramento nelle qualifiche funzionali degli idonei dei concorsi pubblici banditi, successivamente al 1° gennaio 1979, per le qualifiche iniziali dei ruoli dell'Amministrazione centrale e delle direzioni provinciali del Tesoro.

     Il personale non insegnante delle scuole statali materne, elementari, secondarie ed artistiche, nonchè il personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria, escluso quello delle carriere direttive, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge da almeno due anni presso le direzioni provinciali del Tesoro, può chiedere, entro 60 giorni dalla data anzidetta, il collocamento nel corrispondente livello retributivo del ruolo organico dell'Amministrazione periferica del tesoro sopra menzionata.

     Il predetto personale, previo favorevole parere del consiglio di amministrazione, è inquadrato nelle rispettive qualifiche funzionali con relativo incremento degli organici di cui al primo comma. In conseguenza degli inquadramenti di cui al presente comma i ruoli del Ministero della pubblica istruzione, ai quali appartenevano gli interessati, saranno ridotti di un numero di posti uguale a quello degli impiegati transitati nei ruoli del Ministero del tesoro.

     Il soprannumero di cui al comma precedente è assorbito in corrispondenza dei posti disponibili nella dotazione organica cumulativa di cui all'art. 5 della legge 11 luglio 1980, n. 312, fatta salva la riserva dei posti prevista dall'art. 9 della medesima legge.

     Al personale di cui all'ottavo comma del presente articolo si applica la normativa di stato giuridico e di trattamento economico relativa al personale appartenente al ruolo in cui viene inquadrato.

     Il servizio prestato nel ruolo di provenienza è valido a tutti gli effetti come servizio effettuato nel ruolo di inquadramento.

 

          Art. 7. Ristrutturazione del sistema informativo per i servizi provinciali del Tesoro

     Al fine di adeguare le strutture e le tecniche operative ad un rapido espletamento dei compiti attribuiti ai servizi periferici, il sistema informativo è costituito e aggiornato in base a tecnologie che consentano autonoma capacità di elaborazione e di archiviazione a livello sia centrale che decentrato.

     Per l'organizzazione, il funzionamento e la gestione del sistema informativo sono istituiti uffici diretti da primi dirigenti del ruolo delle direzioni provinciali del Tesoro. Ai compiti di analisi, programmazione e sviluppo è addetto, di norma, personale del ruolo delle direzioni provinciali del Tesoro.

     Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti il numero, la sede, la denominazione e le attribuzioni degli uffici di cui al precedente comma, e le procedure e modalità con cui il sistema informativo si integra nell'azione amministrativa e contabile delle direzioni provinciali del Tesoro, prevedendo una struttura prevalentemente decentrata dei servizi dell'informatica.

     Le attribuzioni di pertinenza delle direzioni provinciali del Tesoro, sedi di centro meccanografico, previste dalla legge 3 febbraio 1951, n. 38, e dalle relative disposizioni regolamentari, sono trasferite, secondo le rispettive competenze, agli uffici periferici di cui al precedente secondo comma.

 

          Art. 8. Disciplina delle reggenze

     Con decreto del Ministro del tesoro sono determinate le modalità per il conferimento della reggenza in caso di mancanza, assenza o impedimento del titolare di un ufficio della Amministrazione centrale del tesoro, di una direzione provinciale del Tesoro o di uno degli uffici a livello dirigenziale in cui questa è ripartita, di un ufficio periferico del sistema informativo.

     Nel caso in cui non vi siano dirigenti disponibili in sede, anche in deroga a quanto disposto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, la reggenza può essere affidata anche ad un impiegato con qualifica funzionale non inferiore all'ottava.

 

          Art. 9. Revisione dei pagamenti

     La revisione dei pagamenti delle spese fisse di competenza delle direzioni provinciali del Tesoro disposti mediante procedure automatizzate dovrà essere espletata entro il termine di un anno dalle relative lavorazioni.

     Le liquidazioni di cui al precedente comma hanno carattere provvisorio fino allo spirare del periodo previsto per la revisione.

     Limitatamente al periodo che va dal 1° gennaio 1970 alla data di entrata in vigore della presente legge, gli eventuali indebiti pagamenti derivanti dall'adozione delle procedure anzidette saranno imputabili ai dipendenti delle direzioni provinciali del Tesoro soltanto in caso di dolo o colpa grave.

     Per i pagamenti effettuati fino al 31 dicembre 1983 la revisione potrà essere espletata entro il termine di due anni.

 

          Art. 10. Istituzione di un consiglio di esperti presso la direzione generale del Tesoro - Incarichi ad esperti estranei all'Amministrazione

     (Omissis) [1].

     Il consiglio degli esperti è composto di dieci membri, nominati con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del direttore generale del Tesoro; essi restano in carica quattro anni e possono essere confermati. Su mandato del direttore generale del Tesoro, i singoli esperti possono rappresentare l'Amministrazione in organismi nazionali ed internazionali e adempiere compiti specifici.

     I compensi degli esperti sono fissati, anche in deroga a disposizioni di legge, con decreto del Ministro del tesoro. I singoli membri, se appartenenti ad altre amministrazioni o ad enti pubblici, all'atto della nomina sono posti di diritto nella posizione di fuori ruolo.

     (Omissis) [2].

     Il Ministro del tesoro è autorizzato, per il raggiungimento di finalità specifiche inerenti ai compiti del suo dicastero, su proposta delle direzioni generali con responsabilità economiche e finanziarie o della Ragioneria generale dello Stato, a stipulare, ove necessario, contratti di consulenza con esperti di chiara fama, enti o società specializzate.

 

          Art. 11. Adeguamento degli organici della Corte dei conti

     In attesa del definitivo riassetto conseguente ad un nuovo ordinamento della Corte dei conti, la dotazione organica cumulativa del personale dirigenziale, amministrativo e tecnico dei ruoli della Corte dei conti prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e dal combinato disposto dell'art. 5, secondo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 240, è aumentata di cinquecento unità - di cui sei posti di dirigente superiore e nove posti di primo dirigente - tenuto conto delle esigenze di funzionamento e di operatività dei vari uffici e con assegnazione prioritaria alle sezioni e delegazioni regionali.

     Il quadro E della tabella I allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è sostituito dal quadro annesso alla presente legge, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

     I posti portati in aumento nella qualifica di dirigente superiore sono conferiti mediante scrutinio per merito comparativo ai primi dirigenti che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica alla data di entrata in vigore della presente legge; a tali fini non trova applicazione il penultimo comma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

     In attesa della disciplina organica di cui all'art. 7 della legge 11 luglio 1980, n. 312, il Presidente della Corte può indire speciali concorsi su base regionale e interregionale per provvedere alla copertura dei posti portati in aumento dal precedente primo comma che risulteranno disponibili dopo l'attuazione delle norme contenute negli ultimi due commi del presente articolo.

     Ai concorsi speciali pubblici indetti dal Presidente della Corte dei conti potrà partecipare il personale dell'istituto in possesso del titolo di studio prescritto, oppure il personale inquadrato in qualifica immediatamente inferiore in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dell'ex carriera di appartenenza.

     Le prove di esame, lo svolgimento dei concorsi e la composizione delle commissioni esaminatrici restano disciplinati, qualora non sia stata ancora emanata la nuova disciplina dei concorsi prevista dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, dalle disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della predetta legge. All'uopo si dovrà tener conto della corrispondenza tra le qualifiche iniziali delle soppresse carriere e le qualifiche funzionali istituite con la stessa legge.

     In relazione alle eccezionali esigenze di completamento degli organici, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, potrà disporre l'assunzione degli idonei dei concorsi esterni banditi anteriormente all'entrata in vigore della presente legge per le qualifiche iniziali dei ruoli della Corte dei conti le cui graduatorie siano state approvate in data successiva al 1° gennaio 1983.

     In relazione al precedente comma verrà data la precedenza agli idonei di concorsi interni.

 

          Art. 12. Conferimento di posti per il personale della Corte dei conti

     I posti di primo dirigente dei ruoli della Corte dei conti disponibili a seguito delle modifiche apportate con le annesse tabelle sono conferiti:

     a) per il 60 per cento con il procedimento e le modalità di cui alla lettera a) del primo comma dell'art. 1 della legge 10 luglio 1984, n. 301, ed al secondo comma dello stesso articolo;

     b) per il 40 per cento utilizzando le graduatorie relative al concorso speciale per esami indetto ai sensi della lettera b) di cui all'art. 1 della legge 10 luglio 1984, n. 301, e, ove occorra, le graduatorie del concorso speciale per esami di cui all'art. 6 della stessa legge.

 

          Art. 13. Conferimento di posti per il personale dell'Amministrazione centrale e periferica del tesoro

     I posti di primo dirigente dei ruoli dell'Amministrazione centrale e periferica del tesoro, disponibili a seguito delle modifiche apportate con le tabelle annesse alla presente legge, sono conferiti:

     a) per il 60 per cento con il procedimento e le modalità di cui alla lettera a) del primo comma dell'art. 1 della legge 10 luglio 1984, n. 301, ed al secondo comma dello stesso articolo;

     b) per il 40 per cento utilizzando le graduatorie relative al concorso speciale per esami indetto ai sensi della lettera b) di cui all'art. 1 della legge 10 luglio 1984, n. 301, e, ove occorra, le graduatorie del concorso speciale per esami di cui all'art. 6 della stessa legge.

 

          Art. 14. Onere finanziario

     L'onere derivante dalla piena attuazione della presente legge è valutato in lire 30 miliardi in ragione d'anno. Alla spesa relativa all'anno 1985, valutata in lire 20 miliardi, ed a quella relativa a ciascuno degli anni 1986 e 1987, valutata in lire 30 miliardi, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto - ai fini del bilancio triennale 1985-87 - al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Semplificazione e snellimento delle procedure in materia di stipendi e pensioni - riorganizzazione delle direzioni provinciali del Tesoro - adeguamento organici della Ragioneria generale dello Stato e Corte dei conti".

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Tabella I - del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748

     (Omissis).

 

     Tabella VII - del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748

     (Omissis)


[1]  Comma abrogato dall'art. 14 del D.Lgs. 5 dicembre 1997, n. 430, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 3 dello stesso D.Lgs. 430/1997 e dall’'art. 15 del D.P.R. 20 febbraio 1998, n. 38.

[2]  Comma abrogato dall'art. 14 del D.Lgs. 5 dicembre 1997, n. 430, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 3 dello stesso D.Lgs. 430/1997 e dall’'art. 15 del D.P.R. 20 febbraio 1998, n. 38.