§ 46.8.406 - Legge 11 luglio 1980, n. 312.
Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:11/07/1980
Numero:312


Sommario
Art. 1.  (Area di applicazione).
Art. 2.  (Qualifiche funzionali).
Art. 3.  (Profili professionali).
Art. 4.  (Primo inquadramento nelle qualifiche funzionali del personale in servizio al 1° gennaio 1978)
Art. 5.  (Dotazioni organiche).
Art. 6.  (Contingenti di qualifica)
Art. 7.  (Accesso alle qualifiche).
Art. 8.  (Accesso alle qualifiche IV e VI).
Art. 9.  (Riserva di posti).
Art. 10.  (Commissione paritetica per l'inquadramento nelle nuove qualifiche).
Art. 11.  (Espletamento dei concorsi).
Art. 12.  (Ammissione ai concorsi di personale in servizio).
Art. 13.  (Titoli di studio).
Art. 14.  (Riserva di posti).
Art. 15.  (Congedo ordinario).
Art. 16.  (Aspettativa sindacale)
Art. 17.  (Abolizione dei rapporti informativi).
Art. 18.  (Sanzioni disciplinari e note di merito).
Art. 19.  (Ruoli unici nazionali).
Art. 20.  (Riserva di posti di carriera diplomatica)
Art. 21.  (Organizzazione del lavoro).
Art. 22.  (Produttività e rendimento).
Art. 23.  (Conservazione delle attribuzioni).
Art. 24.  (Stipendi).
Art. 25.  (Attribuzione nuovi stipendi).
Art. 26.  (Riassunzione personale carriera ausiliaria Ministero dei beni culturali ed ambientali).
Art. 27.  (Inquadramento del personale del lotto e attribuzione dei nuovi stipendi).
Art. 28.  (Spese di gestione e pagamento delle retribuzioni al personale del lotto).
Art. 29.  (Trattamento di quiescenza del personale del lotto).
Art. 30.  (Personale del ruolo speciale ad esaurimento e non di ruolo).
Art. 31.  (Personale assunto ai sensi di disposizioni speciali).
Art. 32.  (Assistenti sociali utilizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale).
Art. 33.  (Personale utilizzato nelle comunità dei Corpi di polizia).
Art. 34.  (Personale della scuola elementare collocato fuori ruolo).
Art. 35.  (Inquadramento personale ex imposte di consumo).
Art. 36.  (Attribuzione dei nuovi stipendi al personale delle ex imposte di consumo).
Art. 37.  (Trattamento di previdenza al personale delle ex imposte di consumo).
Art. 38.  (Trattamento economico degli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori).
Art. 39.  (Trattamento economico degli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori in servizio al 1° luglio 1978).
Art. 40.  (Inquadramento nelle qualifiche funzionali dei segretari comunali).
Art. 41.  (Attribuzione nuovo stipendio ai segretari comunali).
Art. 42.  (Categorie di personale).
Art. 43.  (Funzioni).
Art. 44.  (Ordinamento del personale).
Art. 45.  (Qualifiche e profili professionali).
Art. 46.  (Inquadramento nelle qualifiche funzionali).
Art. 47.  (Accesso alle qualifiche funzionali e passaggi di qualifica).
Art. 48.  (Riserva di posti del personale non docente)
Art. 49.  (Passaggio dalla II alla III qualifica).
Art. 50.  (Stipendi).
Art. 51.  (Attribuzione nuovi stipendi).
Art. 52.  (Trattamento economico nei casi di passaggio di qualifica funzionale o di cambiamento di posizione giuridica).
Art. 53.  (Personale non di ruolo).
Art. 54.  (Personale ispettivo tecnico-periferico e personale direttivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, nonchè delle istituzioni educative).
Art. 55.  (Abolizione dei rapporti informativi per il personale non docente).
Art. 56.  (Concorsi a posti di vice rettore dei convitti nazionali e vice direttrice degli educandati femminili dello Stato).
Art. 57.  (Passaggi di ruolo).
Art. 58.  (Trasferimenti a domanda).
Art. 59.  (Assegnazioni provvisorie di sede).
Art. 60.  (Trasferimenti d'ufficio per soppressione di posto o di cattedra).
Art. 61.  (Disciplina della responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente).
Art. 62.  (Valutazione del servizio militare ai fini del conferimento di incarichi e supplenze).
Art. 63.  (Maggiorazione di anzianità ai fini del trattamento di quiescenza per il personale delle scuole ed istituzioni statali aventi particolari finalità).
Art. 64.  (Modifica dell'art. 121 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417).
Art. 65.  (Idonei di precedenti concorsi).
Art. 66.  (Inquadramento nelle qualifiche funzionali).
Art. 67.  (Competenza per la formazione delle graduatorie degli aspiranti ad incarico e valutazione della specifica professionalità).
Art. 68.  (Cumulo di impieghi).
Art. 69.  (Contratti di collaborazione).
Art. 70.  (Contratti di collaborazione per il personale già in servizio).
Art. 71.  (Progressione economica).
Art. 72.  (Trattamento economico dei professori universitari, dei professori incaricati esterni e degli assistenti di ruolo).
Art. 73.  (Passaggio degli assistenti nel ruolo dei professori).
Art. 74.  (Determinazioni dei nuovi stipendi).
Art. 75.  (Decorrenze).
Art. 76.  (Ambiente di lavoro e tutela della salute).
Art. 77.  (Personale docente dell'Accademia navale, aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina - Incompatibilità per i componenti del Consiglio universitario nazionale).
Art. 78.  (Area di applicazione).
Art. 79.  (Ordinamento).
Art. 80.  (Declaratoria e profili professionali).
Art. 81.  (Stipendi).
Art. 82.  (Inquadramento provvisorio nelle qualifiche funzionali).
Art. 83.  (Attribuzione nuovi stipendi).
Art. 84.  (Accesso alle qualifiche funzionali e di livello).
Art. 85.  (Decorrenza).
Art. 86.  (Decorrenze del servizio e collocamento a riposo)
Art. 87.  (Dotazioni organiche).
Art. 88.  (Inquadramento in soprannumero).
Art. 89.  (Trattamento economico nei casi di passaggio di qualifica o di cambiamento di posizione giuridica).
Art. 90.  (Ambiente di lavoro e salute).
Art. 91.  (Mobilità del personale).
Art. 92.  (Aggiornamento del personale).
Art. 93.  (Rapporti informativi e valutazione delle sanzioni).
Art. 94.  (Disposizioni varie).
Art. 95.  (Personale addetto all'assistenza sanitaria).
Art. 96.  (Aspettative sindacali).
Art. 97.  (Norme transitorie).
Art. 98.  (Classificazione del personale).
Art. 99.  (Dotazione organica delle qualifiche).
Art. 100.  (Tabella degli stipendi).
Art. 101.  (Inquadramento nelle nuove qualifiche).
Art. 102.  (Anzianità minima).
Art. 103.  (Conseguimento di qualifica funzionale superiore).
Art. 104.  (Commissione nazionale paritetica).
Art. 105.  (Inquadramento ai fini economici).
Art. 106.  (Modificazioni delle situazioni soggettive).
Art. 107.  (Assunzioni - Passaggi di qualifica funzionale)
Art. 108.  (Titoli di studio).
Art. 109.  (Accesso alle qualifiche dirigenziali e alla qualifica funzionale VIII).
Art. 110.  (Concorsi).
Art. 111.  (Modalità di svolgimento dei concorsi e dei corsi professionali).
Art. 112.  (Anzianità minima di servizio).
Art. 113.  (Riserva di posti per il primo concorso pubblico).
Art. 114.  (Assunzioni senza concorso).
Art. 115.  Funzioni di qualifica funzionale superiore
Art. 116.  (Trattamento economico nei casi di passaggi di qualifica funzionale).
Art. 117.  (Valutazione del personale).
Art. 118.  (Rappresentanza del personale in seno al Consiglio di amministrazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato).
Art. 119.  (Aspettative e permessi per motivi sindacali)
Art. 120.  (Revoca delle designazioni).
Art. 121.  (Ritenute per contributi sindacali).
Art. 122.  (Orario e turni di lavoro - Aspettative - Permessi per frequenza corsi scolastici).
Art. 123.  (Congedo ordinario).
Art. 124.  (Assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro).
Art. 125.  (Trattenute per scioperi brevi).
Art. 126.  (Servizio pre-ruolo).
Art. 127.  (Trattamento di quiescenza e di previdenza).
Art. 128.  (Gestione diretta del trattamento economico).
Art. 129.  (Personale in particolari posizioni).
Art. 130.  (Premio per l'incremento del rendimento industriale).
Art. 131.  (Interpretazione autentica).
Art. 132.  (Norme di adeguamento).
Art. 133.  (Retribuzioni).
Art. 134.  (Compenso per lavoro straordinario).
Art. 135.  (Disciplina economica della nomina a primo dirigente).
Art. 136.  (Area di applicazione).
Art. 137.  (Stipendi del personale di grado inferiore a colonnello).
Art. 138.  (Attribuzioni stipendi per passaggio di grado).
Art. 139.  (Trattamento economico del personale richiamato).
Art. 140.  (Inquadramento nei livelli retributivi).
Art. 141.  (Modificazioni delle situazioni soggettive).
Art. 142.  (Stipendi dei generali e dei colonnelli).
Art. 143.  (Assegno personale di funzione)
Art. 144.  (Indennità pensionabile).
Art. 145.  (Criteri di applicazione dell'art. 10 della legge 27 maggio 1977, n. 284).
Art. 146.  (Indennità mensile di impiego operativo)
Art. 147.  (Quota pensionabile delle indennità di impiego operativo di imbarco e per il controllo dello spazio aereo).
Art. 148.  (Computo delle indennità di aeronavigazione e di volo per i militari dell'Aeronautica)
Art. 149.  (Computo sulla pensione privilegiata delle indennità di aeronavigazione, di volo e di paracadutismo).
Art. 150.  (Revisione dei trattamenti previdenziale, pensionistico e accessorio degli appartenenti alle Forze armate).
Art. 151.  (Ritenute in conto entrate Tesoro)
Art. 152.  (Disciplina dell'anzianità).
Art. 153.  (Effetti dei nuovi stipendi).
Art. 154.  (Equo indennizzo)
Art. 155.  (Scrutini di promozione e concorsi interni).
Art. 156.  (Trattamento per i ricercatori e gli sperimentatori).
Art. 157.  (Conferimento di promozione)
Art. 158.  (Personale dei Gabinetti e delle Segreterie particolari).
Art. 159.  (Cumulo di impieghi).
Art. 160.  (Trattamento di fine servizio).
Art. 161.  (Base pensionabile).
Art. 162.  (Interpretazione del terzo comma dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748).
Art. 163.  (Speciale elargizione alle famiglie dei vigili del fuoco deceduti durante le operazioni di soccorso).
Art. 164.  (Compenso per prestazioni rese in eccedenza all'orario di obbligo degli operai adibiti a servizi di vigilanza e custodia).
Art. 165.  (Integrazione mensile ai pensionati).
Art. 166.  (Modifiche di procedure).
Art. 167.  (Personale postelegrafonico a contratto).
Art. 168.  (Compenso per il personale del Ministero di grazia e giustizia)
Art. 169.  (Personale di cui all'art. 59, penultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833).
Art. 170.  (Ritenute per contributi sindacali).
Art. 171.  (Trattenute per scioperi brevi).
Art. 172.  (Disposizioni per la sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico).
Art. 173.  (Norme abrogative).
Art. 174.  (Onere finanziario).
Art. 175.  (Entrata in vigore).


§ 46.8.406 - Legge 11 luglio 1980, n. 312.

Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato.

(G.U. 12 luglio 1980, n. 190, S.O.)

 

Titolo I

PERSONALE DEI MINISTERI

 

     Art. 1. (Area di applicazione).

     Le disposizioni contenute nel presente titolo si applicano agli impiegati civili ed agli operai delle amministrazioni dello Stato destinatari del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268.

     Sono esclusi i dirigenti, il personale di cui all'art. 25, undicesimo comma, della presente legge ed il personale con le qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione ed equiparati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

     Ai ricercatori, primi ricercatori e dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanità, ai direttori, ai direttori di sezione e sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria e talassografici, ai direttori e sperimentatori delle stazioni sperimentali per l'industria si applica in via provvisoria, in attesa del definitivo assetto degli enti medesimi, il trattamento economico dei docenti universitari. A tal fine per i dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanità, per i direttori ed i direttori di sezione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria e talassografici e per i direttori delle stazioni sperimentali per l'industria si considerano gli stipendi dei professori di ruolo dell'Università; per i primi ricercatori dell'Istituto superiore di sanità gli stipendi degli assistenti di ruolo maggiorati del 30 per cento; per i ricercatori dell'Istituto superiore di sanità e per gli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria e talassografici e delle stazioni sperimentali dell'industria gli stipendi degli assistenti di ruolo maggiorati del 10 per cento.

     L'Istituto centrale di statistica è autorizzato ad estendere al dipendente personale, con gli appositi adattamenti, le disposizioni previste dalla presente legge per il personale dei ministeri, mediante deliberazione da sottoporre all'approvazione delle amministrazioni competenti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

     Ai sensi dell'art. 17 della legge 5 gennaio 1957, n. 33, si provvede alla disciplina degli uffici e del personale comunque in servizio presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro entro il limite della dotazione organica complessiva di 120 posti.

     Fino a quando non sarà provveduto ai sensi del citato art. 17, e nel rispetto comunque dei principi che saranno fissati in una legge-quadro sul pubblico impiego, si applicano, nei confronti del predetto personale, le vigenti disposizioni, ivi comprese le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

 

          Art. 2. (Qualifiche funzionali).

     Il personale contemplato nel presente titolo è classificato in otto qualifiche funzionali ad ognuna delle quali corrisponde il livello retributivo stabilito dal successivo art. 24.

     Le qualifiche sono le seguenti:

     Prima qualifica: attività semplici.

     Attività elementari, manuali e non, per il cui esercizio non si richiede alcuna specifica preparazione.

     Seconda qualifica: attività semplici con conoscenze elementari.

     Attività semplici, manuali e non, comprese quelle di conservazione, riproduzione o smistamento il cui esercizio richieda preparazione e conoscenza elementari.

     Terza qualifica: attività tecnico-manuali con conoscenze non specialistiche.

     Attività tecnico-manuali che presuppongono conoscenze tecniche non specializzate; o, se di natura amministrativa, l'esecuzione di operazioni amministrative, tecniche o contabili elementari. Può essere richiesta anche l'utilizzazione di mezzi, strumenti, apparecchiature di uso semplice.

     Quarta qualifica: attività amministrative o tecniche con conoscenze specialistiche e responsabilità personali.

     Attività amministrativo-contabili, tecniche e tecnico-manuali che presuppongono conoscenze specifiche nel ramo amministrativo e contabile e preparazione specializzata in quello tecnico e tecnico-manuale, con capacità di utilizzazione di mezzi o strumenti complessi o di dati nell'ambito di procedure predeterminate.

     Le prestazioni lavorative sono caratterizzate da margini valutativi nella esecuzione anche con eventuale esposizione a rischi specifici.

     Quinta qualifica: attività con conoscenza specialistica e responsabilità di gruppo.

     Attività professionali richiedenti preparazione tecnica; o particolari conoscenze nella tecnologia del lavoro; o perizia nell'esecuzione; o interpretazione di disegni o di grafici e relative elaborazioni. Possono comportare anche responsabilità di guida e di controllo tecnico-pratico di altre persone.

     Sesta qualifica: attività con conoscenze professionali e responsabilità di unità operative.

     Attività nel campo amministrativo o tecnico nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure o prassi generali; particolare apporto di competenze in operazioni su apparati e attrezzature, richiedenti conoscenze particolari delle relative tecnologie; funzioni di indirizzo e coordinamento di unità operative comprendenti prestazioni lavorative di minor rilievo.

     Le prestazioni lavorative sono caratterizzate da responsabilità per le attività direttamente svolte e per il risultato conseguito dalle unità operative sottordinate.

     Settima qualifica: attività con preparazione professionale o con eventuale responsabilità di unità organiche.

     Attività professionali comportanti o preposizione a uffici, servizi o altre unità organiche non aventi rilevanza esterna, con margini valutativi per il proseguimento dei risultati, e facoltà di decisione e proposta nell'ambito di direttive generali; ovvero attività di collaborazione istruttoria o di studio, nel campo amministrativo e tecnico, richiedente specializzazione e preparazione professionale di settore a livello universitario.

     La preposizione a unità organiche comporta piena responsabilità per le direttive o istruzioni impartite nell'attività di indirizzo e coordinamento e per i risultati conseguiti.

     Ottava qualifica: attività con specializzazione professionale o con eventuale responsabilità esterna.

     Attività professionali comportanti preposizione a uffici o servizi con rilevanza esterna, a stabilimenti od opifici; ovvero attività di coordinamento e di promozione, nonchè di verifica dei risultati conseguiti, relativamente a più unità organiche non aventi rilevanza esterna operanti nello stesso settore; oppure attività di studio e di elaborazione di piani e di programmi richiedenti preparazione professionale di livello universitario, con autonoma determinazione dei processi formativi e attuativi, in ordine agli obiettivi e agli indirizzi impartiti.

     Vi è connessa responsabilità organizzativa nonchè responsabilità esterna per i risultati conseguiti.

 

          Art. 3. (Profili professionali).

     Ogni qualifica funzionale comprende più profili professionali: questi si fondano sulla tipologia della prestazione lavorativa, considerata per il suo contenuto, in relazione ai requisiti culturali, al grado di responsabilità, alla sfera di autonomia che comporta, al grado di mobilità ed ai requisiti di accesso alla qualifica.

     Dopo il primo inquadramento ai sensi del successivo art. 4 si procederà ad un inquadramento definitivo, con decorrenze corrispondenti a quelle del primo inquadramento, che sarà preceduto dall'inserimento dei profili professionali nelle qualifiche funzionali.

     I profili professionali saranno identificati dalla commissione di cui al successivo art. 10, e stabiliti con il procedimento di cui all'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382. La prima identificazione avverrà entro 12 mesi dall'entrata in vigore di questa legge.

     Le modifiche successive seguiranno il medesimo procedimento.

 

          Art. 4. (Primo inquadramento nelle qualifiche funzionali del personale in servizio al 1° gennaio 1978) [1].

     Il personale in servizio alla data del 1° gennaio 1978 è inquadrato nelle nuove qualifiche funzionali, ai fini giuridici dalla stessa data ed economici dal 1° luglio 1978, avuto riguardo alla qualifica rivestita al 1° gennaio 1978 e secondo le seguenti corrispondenze:

     nella seconda qualifica funzionale il personale della carriera ausiliaria ordinaria con la qualifica di commesso o qualifica equiparata e gli operai comuni;

     nella terza qualifica funzionale il personale della carriera ausiliaria ordinaria con la qualifica di commesso capo o qualifica equiparata, delle carriere ausiliarie strutturate su un'unica qualifica, limitatamente al personale con parametro di stipendio 165, della carriera ausiliaria atipica con la qualifica corrispondente a quella di commesso e gli operai qualificati;

     nella quarta qualifica funzionale il personale della carriera esecutiva ordinaria con le qualifiche di coadiutore e coadiutore principale e qualifiche equiparate, della carriera ausiliaria atipica con la qualifica corrispondente a quella di commesso capo, i vigili del fuoco, gli operai specializzati, il personale con qualifica di tecnico, di tecnico capo dei fari, di guardia e di capo guardia di sanità;

     nella quinta qualifica funzionale il personale della carriera esecutiva ordinaria con la qualifica di coadiutore superiore o qualifica equiparata, delle carriere esecutive strutturate su un'unica qualifica, limitatamente al personale con parametro di stipendio 245, della carriera esecutiva atipica con le qualifiche corrispondenti a quelle di coadiutore e coadiutore principale, i capi operai, i capi squadra e i vice capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

     nella sesta qualifica funzionale il personale della carriera di concetto con le qualifiche di segretario e segretario principale o qualifiche equiparate, della carriera esecutiva atipica con la qualifica corrispondente a quella di coadiutore superiore ed i capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

     nella settima qualifica funzionale il personale della carriera di concetto con la qualifica di segretario capo o qualifica equiparata, delle carriere di concetto strutturate su un'unica qualifica, limitatamente al personale con parametro di stipendio 370, e della carriera direttiva con le qualifiche di consigliere e di direttore di sezione o qualifiche equiparate;

     nell'ottava qualifica funzionale il personale della carriera direttiva con la qualifica di direttore aggiunto di divisione o qualifica equiparata e personale delle carriere direttive ristrutturate su un'unica qualifica, limitatamente al personale con parametro di stipendio 387 e superiore.

     Ai fini dell'inquadramento previsto nel primo comma, si considerano carriere ausiliarie atipiche quelle con parametro iniziale di stipendio superiore a 100 e con parametro finale superiore a 165 e carriere esecutive atipiche quelle con parametro superiore, rispettivamente, a 120 e a 245.

     Sono considerate inoltre atipiche, ai fini dell'inquadramento nelle nuove qualifiche funzionali, le posizioni operaie ed impiegatizie per le quali risulta una sola qualifica con parametri superiori a quelli delle corrispondenti qualifiche tipiche.

     Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge riveste la qualifica di commesso, coadiutore principale, segretario principale, direttore di sezione o qualifiche corrispondenti e gli operai specializzati che abbiano maturato oppure abbiano in corso di maturazione l'anzianità che nel precedente ordinamento avrebbe dato titolo all'ammissione allo scrutinio per il conseguimento rispettivamente della qualifica di commesso capo, coadiutore superiore, segretario capo, direttore aggiunto di divisione e capo operaio, sono inquadrati o saranno inquadrati a mano a mano che matureranno detta anzianità nella qualifica superiore anche in soprannumero. A tal fine si osserverà l'ordine risultante dal ruolo di provenienza [2].

     Il personale assunto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1978 e la data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nelle qualifiche funzionali con l'osservanza dei criteri innanzi indicati. L'inquadramento nelle qualifiche ha decorrenza giuridica dal giorno della nomina ed economica da quello della effettiva assunzione in servizio.

     Per il dipendente che successivamente al 1° luglio 1978 abbia conseguito nel preesistente ordinamento miglioramenti economici per effetto della progressione economica o di carriera si procede ad un nuovo inquadramento nella qualifica con decorrenza dalla data del conseguimento dei miglioramenti stessi.

     Nel caso in cui, dopo il 1° gennaio 1978, il dipendente abbia conseguito un passaggio di carriera o una promozione alla qualifica superiore che, se ottenuta prima, avrebbe determinato l'inquadramento nella qualifica superiore, si procede, con effetto dalla data del passaggio o della promozione, ad un nuovo inquadramento nella suddetta qualifica, secondo le corrispondenze stabilite nel presente articolo.

     Il personale le cui attribuzioni, in base alla qualifica rivestita, corrispondono a quelle risultanti, per le nuove qualifiche, dai profili professionali di cui al precedente art. 3, è inquadrato nelle qualifiche medesime, anche in soprannumero. Ove manchi una esatta corrispondenza di mansioni, si ha riguardo, ai fini dell'inquadramento, al profilo assimilabile della stessa qualifica.

     I dipendenti che abbiano effettivamente svolto per un periodo non inferiore a cinque anni le mansioni di un profilo diverso dalla qualifica rivestita secondo il vecchio ordinamento possono essere inquadrati, a domanda, previo parere favorevole della commissione d'inquadramento prevista dal successivo art. 10, nel profilo professionale della qualifica funzionale relativa alle mansioni esercitate.

     (Omissis) [3].

     (Omissis) [4].

     (Omissis) [5].

     (Omissis) [6].

     I dipendenti assunti in servizio posteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, quali vincitori dei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del troncone di concetto delle sopppresse carriere speciali, indetti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono inquadrati nella qualifica funzionale settima al compimento di due o di quattro anni di effettivo servizio nella carriera di concetto, se provvisti, rispettivamente, di diploma di laurea o di titolo di studio equipollente, ovvero di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

     L'inquadramento alla predetta qualifica avverrà secondo gli stessi criteri stabiliti per il personale della carriera direttiva con qualifica di consigliere.

     Gli inquadramenti del personale di cui ai precedenti commi ottavo, nono e quattordicesimo decorrono ai fini giuridici dal 1° gennaio 1978 ed ai fini economici dal 1° luglio 1978.

     Le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° gennaio 1972, n. 319, si applicano ai soli fini giuridici con effetto dalla data di entrata in vigore delle disposizioni stesse anche nei confronti degli impiegati del Ministero delle finanze già inquadrati nei ruoli indicati nel primo comma dell'art. 2 del citato decreto presidenziale, ai sensi dell'art. 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, dopo il 1° luglio 1970 ma con decorrenza anteriore all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319.

     Gli impiegati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, già appartenenti alle soppresse carriere speciali e successivamente inquadrati nelle carriere di concetto ordinarie in virtù di opzione, possono chiedere, entro novanta giorni dalla predetta data, di essere inquadrati, anche in soprannumero, nella settima qualifica funzionale se pervenuti ai parametri 255 o 297, ovvero all'ottava qualifica funzionale se pervenuti al parametro 370.

     Fermi restando gli effetti derivati dall'applicazione dell'art. 14 della legge 4 agosto 1975, n. 397, le disposizioni della suddetta norma sono estese al personale incluso nelle graduatorie formate ai sensi del medesimo articolo, provvedendosi all'inquadramento nelle qualifiche quarta e sesta, anche in soprannumero, degli aventi diritto secondo l'ordine delle predette graduatorie, con le decorrenze giuridica ed economica previste dal presente titolo.

 

          Art. 5. (Dotazioni organiche).

     Con successivo disegno di legge da presentarsi entro il termine previsto dall'art. 26-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, come modificato dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, sarà stabilita la dotazione organica complessiva per ogni qualifica funzionale sulla base delle esigenze globali delle amministrazioni interessate.

     In attesa della legge di cui al comma precedente, la dotazione organica cumulativa delle qualifiche funzionali è stabilita in misura pari alla somma delle dotazioni organiche complessive delle diverse carriere degli impiegati e degli operai esistenti alla data del primo gennaio 1978, esclusi i ruoli ad esaurimento, aumentata del numero di posti necessari alla sistemazione del personale di cui agli articoli 31, 32, 33 e 34, nonchè di quello interessato ai trasferimenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e 618.

     Nelle nuove dotazioni sarà reso indisponibile un numero di posti pari a quello del personale non di ruolo da sistemare ai sensi degli articoli 30, 31, 32, 33 e 34, nonchè di quello interessato ai trasferimenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e 618.

 

          Art. 6. (Contingenti di qualifica) [7].

 

          Art. 7. (Accesso alle qualifiche).

     L'accesso alle singole qualifiche funzionali avverrà per pubblico concorso consistente in una valutazione obiettiva del merito dei candidati accertato con prove selettive a contenuto teorico-pratico attinenti alle attività e ai profili della qualifica.

     In attesa di una disciplina organica, che sarà stabilita in una legge-quadro sul pubblico impiego, i concorsi, unici per tutte le amministrazioni, saranno banditi annualmente anche limitatamente ai posti disponibili negli uffici aventi sede in determinate regioni, gruppi di regioni, compartimenti o altre circoscrizioni superiori alla provincia, salva per tutti i cittadini la facoltà di parteciparvi.

     Gli impiegati assegnati ad uffici operanti nella circoscrizione di prima destinazione non possono essere trasferiti ad uffici aventi sedi in circoscrizione diversa prima del compimento di cinque anni di servizio effettivamente prestato nella sede di prima destinazione.

     Per la determinazione del numero dei posti da mettere a concorso, potrà tenersi conto, oltre che dei posti disponibili alla data del bando, anche di quelli che si renderanno vacanti entro l'anno.

     Le nomine ai posti eccedenti quelli disponibili alla data del bando sono conferite al verificarsi delle singole vacanze, qualora il concorso venga espletato prima.

     Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, saranno dettate norme per disciplinare il numero ed il regolamento tipo delle prove di esame, lo svolgimento dei concorsi, la nomina e la composizione delle Commissioni esaminatrici e quanto occorra in materia di concorsi, nonchè i criteri di destinazione dei vincitori.

     Le norme di cui all'art. 1, 1) e all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, relativi ai corsi di preparazione, con concessione di borse di studio, per il reclutamento di impiegati continuano a trovare applicazione ai fini dell'accesso ai profili professionali ascritti alla settima e alla ottava qualifica funzionale.

     Le modalità di ammissione ai corsi e del relativo svolgimento, i criteri per le prove di esame, la nomina e composizione delle commissioni esaminatrici, nonchè quanto altro occorra per la organizzazione e lo svolgimento dei corsi medesimi, saranno dettate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. L'accesso alle qualifiche avverrà indipendentemente dal tipo di diploma di laurea.

 

          Art. 8. (Accesso alle qualifiche IV e VI).

     Per il primo triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge il personale che alla stessa data apparteneva alle soppresse carriere ausiliarie ed esecutive può partecipare ai concorsi pubblici per l'assunzione a profili appartenenti alle qualifiche IV e VI con i criteri e le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 14.

 

          Art. 9. (Riserva di posti).

     L'ottanta per cento dei posti che si renderanno disponibili nelle varie qualifiche funzionali, dopo l'inquadramento definitivo del personale nelle qualifiche, è riservato al personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbia tutti i requisiti all'uopo richiesti dal relativo bando.

     Detti posti saranno conferiti mediante concorso interno nazionale in conformità delle norme che saranno fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

     La presente norma si applica una sola volta e contemporaneamente al primo concorso pubblico.

 

          Art. 10. (Commissione paritetica per l'inquadramento nelle nuove qualifiche).

     Per le operazioni relative all'inquadramento di cui ai precedenti articoli 3 e 4 è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, una commissione paritetica presieduta da un sottosegretario di Stato o per sua delega da un dirigente generale e composta da sei rappresentanti dell'amministrazione statale e da sei rappresentanti dei dipendenti statali designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, la quale dovrà pronunciarsi sull'identificazione concreta dei profili professionali, sulla corrispondenza tra le attuali e le nuove qualifiche di inquadramento ai sensi dell'ottavo comma del predetto art. 4 nonchè su ogni altra questione che potrà insorgere e sarà sottoposta al suo esame dalle singole amministrazioni in sede di applicazione degli stessi articoli.

     Le decisioni della commissione sono valide se adottate con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e la maggioranza dei presenti.

 

          Art. 11. (Espletamento dei concorsi).

     I concorsi per l'assunzione di personale banditi alla data di entrata in vigore della presente legge saranno espletati ed i vincitori saranno inquadrati nelle qualifiche funzionali in relazione alla carriera o categoria cui si riferiva il concorso ed ai criteri previsti per l'inquadramento nelle qualifiche stesse dalle disposizioni contenute nei precedenti articoli concernenti il personale in servizio alla data del 1° gennaio 1978.

     I corsi di reclutamento di cui agli articoli 1, 1) e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, in via di svolgimento o già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno portati a termine ed i relativi vincitori saranno inquadrati nella settima qualifica funzionale con i criteri e le modalità di cui al precedente comma. L'ammissione al corso e le nomine nella qualifica funzionale verranno effettuate secondo l'ordine delle rispettive graduatorie previste dagli articoli 15 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1977, n. 701, indipendentemente dal tipo di diploma di laurea posseduto dagli ammessi ai corsi, salvo quanto prescrive l'art. 2, comma nono, del citato decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472.

 

          Art. 12. (Ammissione ai concorsi di personale in servizio).

     Ai concorsi pubblici potrà partecipare il personale con profilo professionale di qualifica immediatamente inferiore, in servizio da almeno cinque anni senza demerito, indipendentemente dal possesso del titolo di studio prescritto, salvo che questo non sia specificatamente richiesto dal particolare profilo professionale.

 

          Art. 13. (Titoli di studio).

     Salvo quanto diversamente disposto dai successivi articoli e quanto previsto dai profili professionali, per l'accesso alle varie qualifiche funzionali, è prescritto il possesso dei seguenti titoli di studio:

     1) licenza di scuola elementare ed assolvimento dell'obbligo scolastico per le qualifiche 1a e 2a;

     2) diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado per le qualifiche 3a e 4a;

     3) diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado per le qualifiche 5a e 6a;

     4) diploma di laurea per le qualifiche 7a e 8a.

 

          Art. 14. (Riserva di posti).

     Nei concorsi pubblici sono riservate le seguenti aliquote di posti:

     50 per cento dalla 1a alla 2a qualifica;

     40 per cento dalla 2a alla 3a e dalla 3a alla 4a qualifica;

     30 per cento dalla 4a alla 5a qualifica;

     30 per cento dalla 5a alla 6a qualifica;

     30 per cento dalla 6a alla 7a qualifica;

     30 per cento dalla 7a all'8a qualifica.

     Di tali riserve potranno fruire i candidati interni che abbiano un'anzianità di cinque anni, maturata nella qualifica immediatamente inferiore a quella cui si concorre, ed il titolo di studio richiesto ai candidati esterni per l'accesso a tale qualifica inferiore, salvo titolo di studio.

     Ai fini suddetti, nel primo quinquennio del nuovo ordinamento, viene considerata equipollente all'anzianità di qualifica quella della carriera di appartenenza che ha dato titolo all'inquadramento nella stessa qualifica.

     La riserva sarà totale per i profili la cui professionalità di base può essere acquisita soltanto in un profilo appartenente alla qualifica immediatamente inferiore, semprechè ciò risulti espressamente dal profilo professionale della qualifica di accesso.

 

          Art. 15. (Congedo ordinario).

     Il congedo ordinario è stabilito in trenta giorni lavorativi da fruirsi irrinunciabilmente nel corso dello stesso anno solare in non più di due soluzioni, salvo eventuali motivate esigenze di servizio, nel qual caso l'impiegato ha diritto al cumulo dei congedi entro il primo semestre dell'anno successivo.

     Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche nei confronti del personale di cui al successivo art. 133.

     Con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno dettate norme per disciplinare l'utilizzazione annuale di 150 ore di permesso retribuito sia per l'aggiornamento professionale mediante corsi istituiti dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, sia per il conseguimento del titolo di istruzione della scuola dell'obbligo.

 

          Art. 16. (Aspettativa sindacale) [8].

 

          Art. 17. (Abolizione dei rapporti informativi).

     Sono aboliti i rapporti informativi ed i giudizi complessivi annuali.

     Restano salve le relazioni previste, al termine del periodo di prova, per la conferma in un ruolo nonchè i rapporti informativi e i giudizi complessivi annuali relativi al personale che ha titolo per accedere a posti dirigenziali per quanto richiesto dall'art. 22, settimo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, avendo riguardo alle posizioni del nuovo ordinamento che saranno indicate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

 

          Art. 18. (Sanzioni disciplinari e note di merito).

     Il servizio prestato nell'anno non viene valutato ai fini della progressione economica e dell'anzianità richiesta per il passaggio al livello retributivo superiore nei confronti del personale che abbia riportato in quell'anno una delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, esclusa la censura, salvo i maggiori effetti della sanzione irrogata.

     Nel caso in cui l'attività prestata sia stata comunque di scarso rendimento, senza valida giustificazione, il capo ufficio del personale interessato ha l'obbligo di presentare al consiglio di amministrazione apposita relazione motivata accompagnata dalle controdeduzioni dell'interessato.

     Detta relazione va notificata al dipendente entro il mese di gennaio successivo all'anno considerato e le controdeduzioni debbono pervenire al capo ufficio entro il successivo mese di febbraio.

     Il consiglio di amministrazione può deliberare a carico del dipendente interessato una nota di demerito che produrrà gli stessi effetti di cui al primo comma.

 

          Art. 19. (Ruoli unici nazionali).

     Con una legge-quadro sul pubblico impiego verrà costituito l'organo centrale per l'amministrazione del personale statale e saranno dettate norme per l'istituzione dei ruoli unici nazionali del personale medesimo.

 

          Art. 20. (Riserva di posti di carriera diplomatica) [9].

 

          Art. 21. (Organizzazione del lavoro).

     L'organizzazione del lavoro dei pubblici dipendenti sarà ispirata al principio della partecipazione e della responsabilità, valorizzando l'apporto individuale e la qualificazione professionale degli addetti, la responsabilizzazione ad ogni livello, la mobilità ed il perfezionamento del personale, al fine di assicurarne un continuo adeguamento ai valori di democrazia, funzionalità, buon andamento e imparzialità.

     Per le esigenze funzionali delle singole amministrazioni ed in relazione a specifici progetti per il raggiungimento di ben definiti obiettivi si potranno costituire, nell'ambito delle strutture delle amministrazioni interessate, gruppi di lavoro anche interprofessionali, particolarmente quando l'azione amministrativa si estrinsechi in attività di studio, di ricerca, di progettazione e programmazione, di verifica dei risultati conseguiti.

     L'organizzazione del lavoro deve essere finalizzata nel suo dinamico adeguamento alla realtà operativa dell'amministrazione, agli obiettivi di efficienza, di economicità, di efficacia e di redditività dell'azione tecnico-amministrativa e volta ad assicurare il massimo coordinamento tra i vari livelli dell'amministrazione pubblica ed il soddisfacimento della domanda di servizi da parte della collettività nazionale, eliminando interferenze e duplicazioni di competenze, pareri e concerti esterni non necessari.

 

          Art. 22. (Produttività e rendimento).

     Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente art. 21 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale saranno dettate norme in materia di organizzazione del lavoro nella pubblica amministrazione in armonia con i criteri ed i principi ispiratori contenuti nello stesso precedente articolo.

     Tali norme devono essere altresì finalizzate al recupero della produttività e al miglioramento dell'efficacia nelle prestazioni dei servizi, anche mediante l'introduzione di idonee metodologie di valutazione, che consentano l'individuazione e l'impiego di standards di esecuzione differenziati secondo il tipo di attività individuale e di gruppo.

     Gli standards di esecuzione sono definiti, e periodicamente riveduti, in sede di relazione annuale al Parlamento sullo stato della pubblica amministrazione, sulla base di indici di produttività e di altre idonee misure di quantità, qualità e costo del lavoro, in funzione dei programmi triennali di progressivo incremento della produttività nell'erogazione dei servizi di competenza delle singole Amministrazioni.

     Con successiva legge si determineranno nuovi criteri di valutazione ai fini dell'accelerazione o del rallentamento nella progressione economica del personale per merito o demerito.

 

          Art. 23. (Conservazione delle attribuzioni).

     Fino a quando non sarà provveduto all'inquadramento del personale nelle nuove qualifiche in relazione ai profili professionali di cui al precedente art. 3, nulla è innovato circa i compiti e le attribuzioni previsti dalla normativa vigente alla data dell'entrata in vigore della presente legge per le qualifiche rivestite all'atto dell'inquadramento.

 

          Art. 24. (Stipendi).

     A decorrere dal 1° gennaio 1978 ai fini giuridici e dal 1° luglio 1978 agli effetti economici, al personale classificato nelle otto qualifiche funzionali che individuano corrispondenti livelli retributivi di cui al precedente art. 2, competono i seguenti stipendi annui lordi:

primo livello L. 1.800.000

secondo L. 2.196.000

terzo L. 2.556.000

quarto L. 2.790.000

quinto L. 3.150.000

sesto L. 3.600.000

settimo L. 4.500.000

ottavo L. 5.400.000.

     Al compimento di tre, sei, dieci, quindici e venti anni di servizio senza demerito nel livello di appartenenza sono attribuite altre classi di stipendio con un aumento costante del 16 per cento dello stipendio iniziale di livello.

     Nel periodo di permanenza in ciascuna classe di stipendio, compresa l'ultima, sono corrisposti aumenti di stipendio in ragione del 2,50 per cento dello stipendio previsto per la classe stessa per ogni biennio di servizio prestato senza demerito. Gli aumenti biennali di stipendio maturati in ciascuna classe sono riassorbiti al conseguimento della classe di stipendio successiva.

     Le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali, anche se convenzionali, si conferiscono con decorrenza dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto.

     Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche nei confronti del personale di cui al successivo art. 133.

     Al personale di cui al presente titolo non si applicano le disposizioni relative all'aumento anticipato di stipendio per merito previsto dall'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

 

          Art. 25. (Attribuzione nuovi stipendi).

     Ai fini della determinazione del nuovo stipendio spettante, dal 1° luglio 1978 o dalla data di assunzione se successiva, al personale collocato nelle qualifiche funzionali ai sensi del precedente art. 4, si considera il trattamento economico complessivo annuo lordo spettante alla stessa data per stipendio, assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, aggiunzioni previste dai decreti del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268, 16 aprile 1977, n. 116 e 21 novembre 1978, n. 718, nonchè per la valutazione ai fini economici dell'anzianità di servizio.

     Agli stessi fini si considera anche l'assegno personale pensionabile previsto dall'ultimo comma dell'art. 1 della legge 15 novembre 1973, n. 734, e quello stabilito dall'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe.

     Nel caso in cui il trattamento economico complessivo, come sopra determinato, sia inferiore allo stipendio iniziale del livello di inquadramento, è attribuito quest'ultimo stipendio.

     Qualora invece detto trattamento sia superiore, è attribuito lo stipendio, tra quelli conseguibili nel livello per classe e scatti e con l'eventuale aggiunta di scatti anche convenzionali, di importo pari o immediatamente superiore al trattamento stesso.

     Ai fini dell'ulteriore progressione economica, ove siano stati attribuiti aumenti di stipendio convenzionali, il dipendente si intende collocato allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali concessi.

     Gli assegni ad personam di cui agli articoli 2, 3, 20 e 22 della legge 15 novembre 1973, n. 734, e dell'art. 9 della legge 19 luglio 1977, n. 412, sono riassorbiti con la successiva progressione economica, per passaggi di livello.

     Per il personale di cui al terzo comma del precedente art. 1 si osservano, ai fini della determinazione dei nuovi stipendi, le disposizioni di cui agli articoli da 71 a 75 del titolo III, capo I, della presente legge.

     Lo stanziamento per il compenso particolare da corrispondere al personale dell'Istituto superiore di sanità ai sensi dell'art. 54 della legge 7 agosto 1973, n. 519, è determinato annualmente, con la legge di bilancio, al netto delle somme per la corresponsione al personale dell'Istituto stesso dell'assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734 e dell'assegno pensionabile di cui alla legge 20 dicembre 1977, n. 964, iscritte nel bilancio di previsione per l'anno 1979, nonchè di quella occorrente per la corresponsione al personale della carriera dei dirigenti di ricerca e dei ricercatori dell'assegno speciale mensile di cui al secondo comma dell'articolo unico della predetta legge 20 dicembre 1977, n. 964.

     La somma disponibile per detto compenso particolare viene distribuita in ragione diretta della radice quadrata di parametri convenzionali ricavati dividendo lo stipendio annuo lordo derivante dall'inquadramento nelle qualifiche funzionali per il valore del punto parametrale.

     Per il solo personale della carriera dei dirigenti di ricerca e dei ricercatori del predetto Istituto la misura del compenso particolare viene ridotta di un importo pari all'assegno speciale mensile di cui al secondo comma dell'articolo unico della legge 20 dicembre 1977, n. 964.

     Il personale della carriera diplomatica continua ad essere disciplinato dal proprio ordinamento di settore. Ai funzionari della predetta carriera con il grado di segretario di legazione e di primo segretario di legazione è attribuito il trattamento economico previsto per gli impiegati dello Stato inquadrati nella settima qualifica funzionale, con la relativa progressione economica per anzianità di servizio indipendentemente dal grado rivestito.

     Ai consiglieri di legazione che non abbiano ancora conseguito il trattamento stabilito per il primo dirigente è attribuito il trattamento economico previsto per gli impiegati dello Stato inquadrati nell'ottava qualifica funzionale.

     Al suddetto personale della carriera diplomatica si applicano i precedenti articoli 4 e 24 nonchè il primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma del presente articolo.

     Il dipendente che transiti alla qualifica superiore consegue nella nuova posizione, anche ai fini dell'ulteriore progressione economica, lo stipendio, tra quelli conseguibili nella qualifica per classe e scatti e con l'eventuale aggiunta di scatti anche convenzionali, di importo immediatamente superiore a quello percepito nella precedente posizione.

     Nel caso in cui nella nuova qualifica, ai sensi di quanto previsto dal penultimo comma del presente articolo, siano stati attribuiti aumenti di stipendio convenzionali, ai fini della ulteriore progressione economica, il dipendente si intende collocato allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali concessi.

 

          Art. 26. (Riassunzione personale carriera ausiliaria Ministero dei beni culturali ed ambientali).

     Il personale della carriera ausiliaria che sia appartenuto o appartenga al ruolo dei custodi e guardie notturne di cui alla tabella IV, 2, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, e che non abbia ottenuto o abbia avuto revocato dal Ministero dell'interno il riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza, prevista dal regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, può chiedere, entro novanta giorni dalla risoluzione del rapporto d'impiego, l'inquadramento, anche in soprannumero, con la possibilità della compensazione di cui all'ultimo comma del presente articolo, nel ruolo di cui alla tabella IV, 1, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, purchè in possesso di tutti i requisiti previsti dal testo unico degli impiegati civili dello Stato.

     Per i rapporti già risolti la domanda d'inquadramento, da parte degli interessati, deve essere presentata entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     L'inquadramento avverrà, sentito il Consiglio di amministrazione del Ministero dei beni culturali ed ambientali, lasciando vacanti, in relazione al soprannumero di cui al primo comma del presente articolo, un pari numero di posti nel ruolo dei custodi e guardie notturne, con esclusione dei posti che hanno formato oggetto di concorso, facendo salve le anzianità pregresse.

 

          Art. 27. (Inquadramento del personale del lotto e attribuzione dei nuovi stipendi).

     Il personale del lotto di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933 e successive modificazioni ed integrazioni, è inquadrato nelle seguenti qualifiche funzionali con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 1978 ed economica dal 1° luglio 1978:

     a) IV qualifica: aiuto ricevitori, aiuto ricevitori aggiunti e commessi avventizi;

     b) V qualifica: ricevitori.

     Ai fini della determinazione del nuovo stipendio spettante, dal 1° luglio 1978 o dalla data di assunzione e successiva, al personale inquadrato nelle qualifiche funzionali ai sensi del precedente comma, si considera:

     a) per gli aiuto ricevitori, aiuto ricevitori aggiunti e commessi avventizi il trattamento economico complessivo lordo annuo percepito al 1° luglio 1978 o alla data di assunzione se successiva per stipendio, assegno perequativo pensionabile di cui all'art. 18, terzo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, aggiunzioni previste dai decreti del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268, 16 aprile 1977, n. 116 e 21 novembre 1978, n. 718, nonchè per la valutazione ai fini dell'anzianità di servizio;

     b) per i ricevitori del lotto il trattamento complessivo lordo annuo costituito dallo stipendio convenzionale pari a quello della classe iniziale della seconda qualifica della carriera esecutiva amministrativa degli impiegati civili dello Stato, dall'assegno perequativo previsto dall'art. 18, primo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, e dagli altri emolumenti indicati al precedente punto a).

     Ai ricevitori che nel triennio 1975-77 hanno conseguito una riscossione media compresa tra 24 e 102 milioni di lire è attribuito un assegno annuo ad personam pari all'1,30 per cento dell'importo eccedente i 24 milioni di lire. Ai ricevitori che nello stesso triennio 1975-77 hanno conseguito una riscossione media superiore ai 102 milioni di lire è attribuito un assegno annuo ad personam di L. 1.014.000. Dal 1° luglio 1978 è attribuito ai ricevitori del lotto ed ai reggenti incaricati della gestione di una ricevitoria un compenso graduale sulle riscossioni mensili eccedenti l'importo di L. 8.500.000 da calcolare come segue:

     0,60 per cento per le riscossioni comprese tra L. 8.500.000 e L. 21.000.000;

     0,15 per cento per le riscossioni eccedenti l'importo di L. 21.000.000.

     L'assegno ad personam, non pensionabile, sarà riassorbito con i futuri miglioramenti economici derivanti dai rinnovi contrattuali.

     In ogni caso le eventuali maggiori somme riscosse dai ricevitori (titolari e reggenti) fino all'entrata in vigore della presente legge sono irripetibili.

     Nei confronti del personale del lotto si applicano le disposizioni di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, concernenti il congedo, le aspettative e le assenze dal servizio. Il limite di età stabilito per il collocamento a riposo d'autorità, dall'art. 6, lettera a), della legge 6 agosto 1967, n. 699, è ridotto a 65 anni. Il personale che ha superato detto limite di età sarà collocato in pensione nell'arco di tre anni.

     Per quanto non previsto nel precedente comma continuano ad applicarsi nei confronti dei personale del lotto le norme attualmente vigenti fino a quando con successiva legge sarà provveduto ad adeguare lo stato giuridico derivante al personale stesso dalla attribuzione della qualifica funzionale, nonchè alla necessaria revisione della disciplina e struttura del gioco del lotto.

     Continuano ad applicarsi gli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

 

          Art. 28. (Spese di gestione e pagamento delle retribuzioni al personale del lotto).

     Le spese di gestione previste dall'art. 95 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1939, n. 973, modificato dall'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, fino a quando non saranno emanate nuove disposizioni in materia, saranno sostenute dal ricevitore o reggente, con diritto al rimborso nella misura e con le modalità stabilite dal predetto art. 95 e successive modificazioni.

     Fino a quando non saranno apportate le necessarie variazioni di bilancio, le retribuzioni al personale del lotto stabilite dall'art. 27 della presente legge continueranno ad essere prelevate dai fondi della riscossione della ricevitoria a norma del combinato disposto dell'art. 86 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933 e dell'art. 191 del regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077.

 

          Art. 29. (Trattamento di quiescenza del personale del lotto).

     Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero delle finanze di concerto con quello del tesoro, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sarà soppresso il "Fondo trattamento quiescenza ed assegni straordinari al personale del lotto" ordinato dalla legge 6 agosto 1967, n. 699.

     Con lo stesso decreto saranno stabilite:

     a) l'assunzione da parte dello Stato di tutti i compiti istituzionali dell'Ente, di cui all'art. 3 della sopracitata legge n. 699, fra cui, in via primaria, l'onere relativo alla corresponsione degli assegni vitalizi al personale del lotto cessato dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1978 e le pensioni spettanti al personale posto in quiescenza successivamente a tale data, ad eccezione di quei compiti non più compatibili con lo stato giuridico derivante dall'attribuzione al personale del lotto della qualifica funzionale;

     b) l'erogazione, per le cessazioni dal servizio successive al 1° gennaio 1978, della indennità di buonuscita, a carico dell'ENPAS, anche per i servizi o periodi già riconosciuti utili nell'ordinamento dell'Ente soppresso mediante versamento all'ENPAS stesso delle indennità maturate;

     c) l'attribuzione allo Stato del patrimonio dell'Ente;

     d) l'assunzione da parte dello Stato di tutte le attività e passività dell'Ente;

     e) le modalità d'applicazione relative alle precedenti lettere a), c), d).

     Fino all'entrata in vigore del predetto decreto le pensioni al personale del lotto continueranno ad essere erogate dall'Ente fondo, tramite le direzioni provinciali del tesoro, secondo le norme e con le modalità attualmente vigenti, salvo adeguamento e riliquidazione da parte dello Stato di quelle con decorrenza originaria successiva al 1° gennaio 1978.

     Analogamente l'Ente fondo continuerà ad erogare le indennità di buonuscita salvo adeguamento e riliquidazione da parte dell'ENPAS per le cessazioni dal servizio successive alla stessa data del 1° gennaio 1978, previa regolamentazione delle posizioni contributive per il periodo compreso fra la data di decorrenza giuridica dell'inquadramento e quella di decorrenza economica.

 

          Art. 30. (Personale del ruolo speciale ad esaurimento e non di ruolo).

     Ai fini dell'inquadramento nelle qualifiche funzionali del personale del ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, ferme restando le altre disposizioni della presente legge, si ha riguardo alle mansioni svolte, per almeno tre anni, risultanti da atti formali. A tali fini sarà adottato apposito decreto del Ministro del tesoro inquadrando gli interessati nelle qualifiche seconda, quarta, sesta e settima a seconda che le mansioni relative si riferiscano a quelle delle carriere, rispettivamente, ausiliarie, esecutive, di concetto e direttive.

     E' soppresso l'art. 5 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600.

     Al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato classificato nelle categorie prima, seconda, terza e quarta, previste dalla tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni, o in categorie salariali non di ruolo corrispondenti a quelle previste per gli operai di ruolo corrispondenti a quelle previste per gli operai di ruolo dalla legge 5 marzo 1961, n. 90, e successive modificazioni, è corrisposto, a decorrere dal 1° luglio 1978, lo stipendio iniziale previsto dall'art. 24 della presente legge, rispettivamente, per le qualifiche settima, sesta, quarta e seconda.

     Lo stipendio del personale di cui al precedente comma è soggetto ad aumenti periodici biennali del 2,50 per cento.

     Al predetto personale non di ruolo provvisto al 1° luglio 1978, o alla data di assunzione se successiva, di un trattamento complessivo, determinato ai sensi del primo comma dell'art. 25 della presente legge, di importo superiore allo stipendio iniziale del livello di riferimento, sono attribuiti gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio pari o immediatamente superiore a quello stesso importo.

     Per l'inquadramento in ruolo del suddetto personale non di ruolo si applica l'art. 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, riducendo a metà l'anzianità di servizio richiesta e conferendo lo stipendio iniziale del livello di riferimento. Detta riduzione non potrà comunque retrodatare l'inquadramento in ruolo a data anteriore al 1° gennaio 1978 agli effetti giuridici e a data anteriore al 1° luglio 1978 agli effetti economici.

 

          Art. 31. (Personale assunto ai sensi di disposizioni speciali).

     Il sottoelencato personale civile assunto dalle amministrazioni dello Stato ai sensi delle disposizioni a fianco indicate, in servizio alla data del 30 aprile 1979 ed in possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione del limite di età e del titolo di studio, è collocato, a domanda da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, nelle categorie del personale non di ruolo previste dalla tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 e successive modificazioni ed integrazioni, o in categorie salariali non di ruolo corrispondenti a quelle previste per gli operai di ruolo dalla legge 5 marzo 1961, n. 90 e successive modificazioni, a seconda delle mansioni per le quali è avvenuta la assunzione o la conferma in servizio e con l'attribuzione, a decorrere dal 1° luglio 1978 o dalla data di assunzione se successiva, del trattamento economico previsto per le categorie stesse dal precedente art. 30.

     Presidenza del Consiglio dei ministri:

     personale assunto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 1967, regolarmente retribuito a carico del bilancio dello Stato [10];

     personale retribuito a presentazione di fattura, utilizzato per l'espletamento di mansioni di tipo direttivo, di concetto, esecutivo ed ausiliario dall'ufficio del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.

     Ministero di grazia e giustizia:

     personale incaricato ai sensi degli articoli 9 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1960, n. 103;

     dattilografi e stenodattilografi assunti ai sensi dell'art. 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533;

     traduttori-interpreti, incaricati ai sensi della legge 14 luglio 1967, n. 568.

     Ministero della difesa:

     personale assunto con contratto ai sensi della legge 29 settembre 1962, n. 1483;

     personale assunto a contratto per le esigenze degli addetti militari all'estero ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 27 dicembre 1973, n. 838.

     Ministero degli affari esteri:

     personale assunto con contratto ai sensi degli articoli 11, 12 e 13 della legge 17 luglio 1970, n. 569. In relazione al collocamento nelle categorie non di ruolo di tale personale non si applica il penultimo comma del presente articolo;

     traduttori ed interpreti di cui all'art. 24, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

     personale "utilizzato" presso il dipartimento per la cooperazione allo sviluppo per esigenze connesse all'attuazione di iniziative sovvenzionate ai sensi dell'art. 5, lettera i), della legge 15 dicembre 1971, n. 1222;

     personale utilizzato presso gli uffici dell'amministrazione centrale retribuito ai sensi dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

     personale di cui alla lettera e) dell'art. 17 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, in servizio presso il dipartimento per la cooperazione allo sviluppo.

     Ministero delle finanze:

     personale incaricato ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1960, n. 103.

     Ministero dei lavori pubblici:

     personale assunto con contratto ai sensi dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 1013, e degli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186.

     Ministero dei trasporti:

     personale assunto con contratto a termine ai sensi dell'art. 6 della legge 22 dicembre 1973, n. 825.

     Ministero del bilancio e della programmazione economica:

     personale assunto a contratto a tempo pieno ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 497.

     Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

     personale della segreteria del Comitato interministeriale prezzi che svolge prestazioni di stabile collaborazione con le mansioni:

     ispettive, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896;

     di concetto, esecutive e ausiliarie, anche retribuito a presentazione di fattura.

     Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

     collocatori a contratto ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 16 maggio 1956, n. 562 e successive modificazioni.

     Per il personale a contratto in servizio al Ministero del bilancio e della programmazione economica, ai fini della determinazione dello stipendio spettante nella categoria di inquadramento, si ha riguardo alla retribuzione annua percepita al 1° luglio 1978 diminuita di un tredicesimo nonchè della somma pari all'ammontare annuo in vigore a quella data dell'indennità integrativa speciale che, a partire dalla medesima data, è corrisposta allo stesso titolo in aggiunta allo stipendio.

     Per il personale assunto ai sensi della legge 29 settembre 1962, n. 1483, e successive modificazioni ed integrazioni, degli articoli 11, 12 e 13 della legge 17 luglio 1970, n. 569, dell'art. 17 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, degli articoli 10 e 11 della legge 27 dicembre 1973, n. 838, dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 1013, degli articoli 4 e 5 della legge 16 maggio 1956, n. 562, e successive modificazioni, dell'art. 3 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 497, dell'art. 6 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, il servizio prestato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge è considerato servizio non di ruolo ai fini del successivo inquadramento in ruolo. Tale inquadramento non potrà comunque avere decorrenza giuridica ed economica anteriore, rispettivamente, al 1° gennaio 1978 e al 1° luglio 1978.

     Il personale del Ministero degli affari esteri, assunto ai sensi degli articoli 11, 12 e 13 della legge 17 luglio 1970, n. 569, inquadrato nelle categorie del personale non di ruolo previste dalla tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, potrà continuare a prestare servizio all'estero occupando posti di cancelliere, assistente commerciale, coadiutore, commesso o autista a seconda se di concetto, esecutivo o ausiliario.

     In relazione al collocamento nelle categorie non di ruolo del personale di cui al presente articolo, sono ridotti di altrettante unità i contingenti dello stesso personale previsti dalle norme che ne hanno consentito l'assunzione.

     Nei confronti del predetto personale si applica l'art. 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, con riduzione alla metà della anzianità di servizio richiesta per l'inquadramento che compete nella posizione iniziale della qualifica di riferimento.

 

          Art. 32. (Assistenti sociali utilizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale).

     Gli assistenti sociali dipendenti dall'Ente italiano di servizio sociale assegnati, alla data del 30 aprile 1979, in relazione alla trattazione specializzata di particolari problemi dei lavoratori migranti e delle loro famiglie, a svolgere attività presso gli organi periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in base alla convenzione del 1° luglio 1967 e successivi rinnovi, in possesso dei diplomi di istituto di istruzione secondaria di secondo grado e di quello di assistente sociale e di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione del limite di età, sono collocati, a domanda da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa risoluzione ad ogni effetto del precedente rapporto, e su parere favorevole del Consiglio di amministrazione, nella categoria seconda del personale non di ruolo prevista alla tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni.

     Al predetto personale compete dal 1° luglio 1978 lo stipendio annuo lordo iniziale previsto per la sesta qualifica funzionale, soggetto ad aumenti periodici biennali del 2,50 per cento.

     L'eventuale differenza tra la retribuzione percepita a titolo di assegni a carattere fisso e continuativo presso l'Ente italiano di servizio sociale e lo stipendio spettante ai sensi del precedente comma sarà attribuita al personale interessato con assegno personale riassorbibile con i futuri aumenti retributivi a qualsiasi titolo dovuti.

     Nei confronti di detto personale si applica l'art. 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, con riduzione alla metà della anzianità di servizio richiesta per l'inquadramento in ruolo che compete nella posizione iniziale della qualifica di riferimento.

 

          Art. 33. (Personale utilizzato nelle comunità dei Corpi di polizia).

     Il personale che al 30 aprile 1979 risulti utilizzato a tempo pieno ed in modo continuativo presso le comunità del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, se in possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione del limite di età e del titolo di studio, è collocato, a domanda da produrre entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, nella categoria dei dipendenti non di ruolo dello Stato, classificandolo alla quinta categoria che viene pertanto istituita, in aggiunta a quelle della tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni, per il disimpegno delle mansioni per le quali il personale stesso è stato assunto.

     Al predetto personale compete al 1° luglio 1978 lo stipendio annuo lordo iniziale della prima qualifica funzionale, suscettibile degli aumenti periodici biennali del 2,50 per cento.

 

          Art. 34. (Personale della scuola elementare collocato fuori ruolo).

     Il personale ispettivo, direttivo e docente della scuola elementare, collocato permanentemente fuori ruolo ai sensi dell'art. 8 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, può optare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per il collocamento nel corrispondente ruolo organico dell'amministrazione presso cui presta servizio. Il personale docente, che nel preesistente ordinamento ha conseguito il parametro 397 alla data di entrata in vigore della presente legge, è equiparato, ai fini dell'inquadramento nelle qualifiche funzionali, ai segretari capi; quello che ha conseguito il parametro 330 e 280 è equiparato ai segretari principali. Il personale ispettivo e direttivo è equiparato al personale della carriera direttiva con qualifica di direttore aggiunto di divisione.

     Il predetto personale è inquadrato nelle rispettive qualifiche funzionali in soprannumero e in tale posizione soprannumeraria permane fino alla emanazione della legge per la determinazione delle dotazioni organiche di qualifica, di cui al precedente art. 5.

     Al personale di cui ai precedenti commi si applica la normativa di stato giuridico e di trattamento economico, relativa al personale appartenente al ruolo in cui viene inquadrato. Il servizio prestato nel ruolo di provenienza è valido a tutti gli effetti come servizio effettuato nel ruolo di inquadramento.

 

          Art. 35. (Inquadramento personale ex imposte di consumo).

     Il personale delle abolite imposte di consumo di nomina comunale, di nomina privata di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro 21 aprile 1940, in servizio alle dipendenze del Ministero delle finanze alla data del 1° gennaio 1978 ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, è inquadrato, salvo quanto previsto nei successivi commi, nella qualifica funzionale settima, sesta, quarta e seconda, con decorrenza giuridica dalla stessa data ed economica dal 1° luglio 1978, avuto riguardo alle funzioni determinate, rispettivamente, dagli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto del Ministro delle finanze n. 7/3726 del 4 agosto 1977, emanato in attuazione dell'art. 15, primo comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397.

     Il personale di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro 23 dicembre 1948 e 14 luglio 1969 è escluso dall'inquadramento nelle nuove qualifiche funzionali.

     Il personale di nomina privata che alla data del 1° gennaio 1978 rivestiva le sotto elencate qualifiche è inquadrato nella qualifica funzionale per ciascuna indicato:

     impiegato d'ordine di amministrazione centrale e brigadiere di gestione: quinta qualifica;

     capo ufficio aziende locali non dirigente, ispettore di aziende locali, cassiere principale e impiegato di concetto di amministrazione centrale: settima qualifica;

     direttore di seconda categoria, vice direttore di prima categoria e ispettore centrale: ottava qualifica.

     Il personale di nomina comunale che alla data del 1° gennaio 1978 rivestiva le qualifiche terminali delle carriere ausiliarie, esecutive, di concetto e direttive specificatamente previste nei regolamenti dei comuni di provenienza, è collocato nella qualifica funzionale immediatamente superiore a quella nella quale è inquadrato il personale delle altre qualifiche delle rispettive carriere.

     Per il dipendente che successivamente al 1° luglio 1978 abbia conseguito nel preesistente ordinamento miglioramenti economici per effetto della progressione economica si procede ad un nuovo inquadramento con decorrenza dalla data di conseguimento dei miglioramenti stessi. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge verranno effettuate le promozioni di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649.

     Nel caso in cui la qualifica superiore, conferita in attuazione del citato art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 649, comporti l'inquadramento nella qualifica funzionale superiore, si procede, con effetto dalla data di decorrenza della promozione, al nuovo inquadramento della suddetta qualifica funzionale con le modalità di cui al presente articolo.

     Nell'ipotesi in cui il conferimento della qualifica superiore non comporti l'inquadramento nella qualifica funzionale superiore, si procede comunque ad un nuovo inquadramento economico nella qualifica funzionale di competenza, con effetto dalla data di decorrenza della promozione.

 

          Art. 36. (Attribuzione dei nuovi stipendi al personale delle ex imposte di consumo).

     Per la determinazione del nuovo stipendio annuo spettante dal 1° luglio 1978, si considerano le voci retributive fisse e continuative soggette a contribuzione ai fini pensionistici, nonchè le aggiunzioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268, 16 aprile 1977, n. 116 e 21 novembre 1978, n. 718, e quanto attiene alla valutazione, ai fini economici, dell'anzianità di servizio.

     Ai fini dell'individuazione del trattamento economico utile per l'inquadramento nella qualifica funzionale di competenza, l'importo annuo di cui al primo comma è diminuito di un tredicesimo, nonchè della somma pari all'ammontare annuo dell'indennità integrativa speciale in vigore dalla data del 1° luglio 1978.

     L'importo relativo alle variazioni dell'indennità di contingenza verificatesi dal 1° luglio 1978 alla data di entrata in vigore della presente legge è aggiunto alla somma detratta ai sensi del precedente comma per indennità integrativa speciale per essere corrisposta, in aggiunta allo stipendio, a titolo di indennità di contingenza.

     Le variazioni dell'indennità di contingenza continuano ad applicarsi nei confronti del personale di nomina privata secondo i criteri di cui al primo comma dell'art. 2 del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91.

     Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge il valore del punto di contingenza spettante per i gradi dal settimo al dodicesimo del contratto collettivo nazionale di lavoro 21 aprile 1940 e regolato dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, è adeguato alla misura di lire 2.389 stabilita dall'accordo interconfederale del 25 gennaio 1975.

     La tredicesima mensilità spettante al personale di nomina privata è costituita da un dodicesimo dello stipendio annuo previsto per la qualifica di competenza, nonchè dall'indennità di contingenza spettante per mese di dicembre di ciascun anno.

 

          Art. 37. (Trattamento di previdenza al personale delle ex imposte di consumo).

     Per i trattamenti di pensione e di anzianità e per le relative contribuzioni previste per il personale delle abolite imposte di consumo restano in vigore le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, salvo quanto previsto dal successivo comma.

     Al personale delle abolite imposte di consumo iscritto al Fondo speciale di previdenza INPS regolato dal regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, fermo restando il diritto alle indennità comunque spettanti per la risoluzione del rapporto di lavoro.

 

          Art. 38. (Trattamento economico degli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori).

     Con effetto dal 1° luglio 1978 gli articoli 148, 155, 169, 171 e 178 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti (Omissis).

 

          Art. 39. (Trattamento economico degli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori in servizio al 1° luglio 1978).

     Ai fini della determinazione dell'indennità integrativa di cui agli articoli 148, 169 e 178 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, spettante agli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori dal 1° luglio 1978 o dalla data di assunzione se successiva, in relazione alla qualifica funzionale di riferimento di cui al precedente art. 38 si ha riguardo al trattamento economico complessivo annuo lordo della qualifica statale presa a riferimento a tali fini dagli stessi articoli del predetto decreto n. 1229, costituito dallo stipendio, dall'assegno perequativo pensionabile stabilito dalla legge 15 novembre 1973, n. 734, dalle aggiunzioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268, 16 aprile 1977, n. 116 e 21 novembre 1978, n. 718, nonchè da quanto attiene alla valutazione ai fini economici dell'anzianità di servizio, considerando a quest'ultimo riguardo la stessa anzianità di servizio dell'interessato.

     Nel caso in cui il trattamento economico, come sopra determinato, sia inferiore allo stipendio iniziale della qualifica funzionale di riferimento, ai fini della indennità integrativa si considera il predetto stipendio.

     Qualora invece detto trattamento sia superiore, agli stessi fini si considera lo stipendio della qualifica di riferimento, tra quelli conseguibili nella qualifica medesima per classe o scatti, anche convenzionali, di importo pari o immediatamente superiore al trattamento stesso. Ove siano stati computati aumenti di stipendio convenzionali, per la ulteriore progressione economica da valutare ai fini dell'indennità integrativa si considera la posizione relativa allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali.

     Per gli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari che al 1° luglio 1978 abbiano un'anzianità di servizio non inferiore ai trenta anni, ai fini della determinazione dell'indennità integrativa di cui al presente articolo, si considera lo stipendio previsto, rispettivamente, per la settima e la quinta qualifica funzionale.

 

          Art. 40. (Inquadramento nelle qualifiche funzionali dei segretari comunali).

     I segretari comunali con parametro di stipendio 190 e 257 sono inquadrati, ai fini giuridici dal 1° gennaio 1978 ed economici dal 1° luglio 1978, alla qualifica funzionale settima e transitano a quella ottava al compimento dell'anzianità prevista dalle norme vigenti per la promozione alla qualifica di segretario capo, previa dichiarazione scritta di disponibilità a trasferirsi in sedi di classe terza con le modalità previste dalle vigenti disposizioni.

     Con le stesse decorrenze di cui al precedente comma sono inquadrati nell'ottava qualifica funzionale:

     i segretari capi titolari di comuni della classe terza;

     i segretari capi titolari di comuni della classe quarta con parametro di stipendio 387 e superiore;

     i segretari capi titolari di comuni della classe quarta con parametro di stipendio 307, previa dichiarazione scritta di cui al comma precedente. In mancanza di detta dichiarazione gli interessati potranno accedere all'ottava qualifica funzionale solo al compimento dell'anzianità prevista dalla tabella D allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, per il conseguimento del parametro di stipendio 387.

     In deroga al disposto di cui all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, i segretari capi inquadrati nella ottava qualifica funzionale previa dichiarazione di cui al presente articolo potranno essere trasferiti d'ufficio dal prefetto o dal Ministero dell'interno, secondo la rispettiva competenza, in sedi della classe terza della stessa o di altra provincia, nell'ambito regionale, rimaste vacanti dopo l'espletamento dei concorsi di cui all'art. 7 del medesimo decreto.

     I segretari comunali idonei dei concorsi per esami e per titoli ai posti della soppressa qualifica di segretario capo di 1a classe espletati ai sensi dell'art. 19 della legge 8 giugno 1962, n. 604 e dell'art. 2 della legge 17 febbraio 1968, n. 107, e della qualifica di segretario generale di 2a classe espletati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, saranno inseriti nelle graduatorie dei due concorsi immediatamente successivi che verranno banditi per la copertura di posti di segretario generale di 2a classe dopo l'entrata in vigore della presente legge.

     Tale inserimento avverrà sulla base del punteggio riportato nelle prove d'esame integrato con quello che sarà attribuito dalla commissione del concorso agli eventuali titoli posseduti.

     Il punteggio complessivo sarà maggiorato dal coefficiente di anzianità che sarà stabilito con decreto del Ministro dell'interno su proposta di un gruppo misto formato di rappresentanti dei Ministeri dell'interno, del tesoro, nonchè dell'Associazione nazionale comuni d'Italia, della Unione provincie d'Italia e delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale.

 

          Art. 41. (Attribuzione nuovo stipendio ai segretari comunali).

     Ai fini della determinazione del nuovo stipendio spettante, dal 1° luglio 1978 o dalla data dell'assunzione se successiva, al personale collocato nelle qualifiche funzionali ai sensi del precedente art. 40 si considera il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito alla predetta data o alla data di assunzione se successiva, per stipendio, assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, aggiunzioni previste dai decreti del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268, 16 aprile 1977, n. 116 e 21 novembre 1978, n. 718. Si considera altresì l'importo corrispondente ad un aumento periodico del 2,50 per cento dello stipendio iniziale della qualifica di inquadramento per ogni tre anni interi di servizio di ruolo o riconosciuto tale, prestato in qualità di segretario comunale fino alla data del 30 giugno 1978, per un massimo di sei trienni, con esclusione dei primi tre anni di servizio.

     Si applicano il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto comma del precedente articolo 25.

     Il compenso mensile spettante ai sensi dell'art. 39, secondo comma, della legge 8 giugno 1962, n. 604, agli incaricati delle funzioni di segretario comunale presso comuni della classe quarta è pari allo stipendio iniziale della settima qualifica.

     [Dal 1° gennaio 1979, una quota del provento spettante al comune o alla provincia ai sensi dell'art. 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, è attribuita al segretario comunale e provinciale rogante, in misura pari al 75 per cento e fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento] [11].

 

Titolo II

PERSONALE DELLA SCUOLA

 

Capo I

NORME RELATIVE AL PERSONALE DELLA SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE, SECONDARIA E ARTISTICA DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE E DELLE SCUOLE SPECIALI DELLO STATO

 

          Art. 42. (Categorie di personale).

     Il presente titolo si applica al personale statale della scuola materna, elementare, secondaria e artistica, delle istituzioni educative e delle scuole speciali dello Stato, che svolge le funzioni proprie dell'attuale personale:

     ispettivo tecnico-periferico;

     direttivo;

     docente;

     educativo;

     non docente.

 

          Art. 43. (Funzioni).

     Le funzioni e le attribuzioni proprie del personale di cui al precedente art. 42 sono quelle definite nei decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 e n. 420, e nelle precedenti disposizioni in vigore, salvo quanto previsto nel successivo art. 45 per il personale non docente.

 

          Art. 44. (Ordinamento del personale).

     L'ordinamento del personale della scuola si articola in otto qualifiche funzionali a cui corrispondono i livelli retributivi di cui al successivo art. 50.

 

          Art. 45. (Qualifiche e profili professionali).

     Le qualifiche funzionali del personale non docente dovranno conformarsi ai princìpi indicati nell'art. 2 della presente legge.

     Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge saranno identificati con le modalità di cui all'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382, sentita una apposita commissione, i profili delle singole qualifiche in armonia con quanto disposto dal primo comma del presente articolo.

     La commissione di cui al comma precedente, presieduta da un sottosegretario di Stato o per sua delega da un dirigente generale e composta pariteticamente da sei rappresentanti dell'amministrazione e da sei rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, è nominata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.

     Per la formulazione dei profili si applica quanto disposto nell'art. 3, primo comma, della presente legge.

 

          Art. 46. (Inquadramento nelle qualifiche funzionali).

     Il personale in servizio alla data del 1° giugno 1977 è inquadrato nelle qualifiche funzionali, ai fini giuridici dalla stessa data ed economici dal 1° aprile 1979, avuto riguardo alla qualifica rivestita al 1° giugno 1977 e secondo le seguenti corrispondenze:

     nella seconda qualifica gli accudienti di convitto;

     nella terza qualifica i bidelli, i guardarobieri, i custodi dei convitti e degli educandati, gli aiutanti cuochi e gli aiutanti guardarobieri;

     nella quarta qualifica il personale delle carriere esecutive e gli assistenti della scuola materna;

     nella quinta qualifica il personale della carriera di concetto di segreteria;

     nella sesta qualifica i docenti di materie per il cui insegnamento è richiesto il diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente; il personale educativo;

     nella settima qualifica i docenti di materie per il cui insegnamento è richiesto il diploma di laurea o il diploma di istituto superiore e i documenti equiparati ai sensi della nota 2 alla tabella C, annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88, compresi tutti gli insegnanti di educazione tecnica della scuola media; i vice rettori aggiunti del ruolo ad esaurimento; gli assistenti dei licei artistici;

     nell'ottava qualifica il personale ispettivo tecnico-periferico e il personale direttivo.

     Il personale delle carriere esecutive che, alla data del 1° aprile 1979, abbia la qualifica di applicato superiore od equiparata, ovvero abbia maturato l'anzianità per conseguirla senza scrutinio o l'abbia comunque conseguita prima dell'entrata in vigore della presente legge, è collocato in un livello retributivo ad esaurimento con stipendio iniziale annuo lordo di lire 3.150.000.

     Il personale della carriera di concetto che alla data del 1° aprile 1979, abbia la qualifica di segretario capo, ovvero abbia maturato l'anzianità per conseguirla senza scrutinio o l'abbia comunque conseguita prima dell'entrata in vigore della presente legge, è collocato nella sesta qualifica ai soli fini retributivi.

     L'inquadramento di cui ai precedenti secondo e terzo comma sarà disposto anche nei confronti del personale, rispettivamente, delle carriere esecutive con qualifica di applicato od equiparata e della carriera di concetto con qualifica di segretario, ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino attribuiti rispettivamente il parametro 213 ed il parametro 297. Detto inquadramento avverrà gradualmente al maturare dell'anzianità richiesta dal precedente ordinamento per lo scrutinio alle qualifiche di applicato superiore od equiparate e segretario capo.

     Il personale assunto nel periodo compreso tra il 1° giugno 1977 e la data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nelle qualifiche funzionali con l'osservanza dei criteri indicati nel presente articolo.

     Per i dipendenti assunti nel periodo tra il 1° giugno e il 1° aprile 1979 l'inquadramento delle qualifiche ha decorrenza giuridica dalla data indicata nel provvedimento di nomina ed economica dal 1° aprile 1979; per coloro che sono stati nominati successivamente a questa ultima data l'inquadramento nelle qualifiche ha decorrenza giuridica dalla data indicata nel provvedimento di nomina ed economica dalla effettiva assunzione del servizio.

     Ove la data di decorrenza giuridica indicata nel provvedimento di nomina fosse anteriore al 1° giugno 1977, la decorrenza giuridica dell'inquadramento nelle qualifiche viene fissata a questa ultima data, fermo restando il riconoscimento del periodo anteriore al 1° giugno 1977 ai fini della determinazione del maturato economico della vecchia carriera.

 

          Art. 47. (Accesso alle qualifiche funzionali e passaggi di qualifica).

     L'assunzione del personale di cui al presente titolo è disciplinata dalla normativa vigente in materia.

     Il personale non docente può partecipare ai concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica funzionale immediatamente superiore, se in servizio in quella inferiore da almeno 5 anni senza demerito, indipendentemente dal possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica funzionale superiore, purchè detto titolo non sia specificatamente richiesto dal particolare tipo di attività tecnica o specialistica.

     I concorsi riservati previsti dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, si svolgono per il passaggio dalla II alla III qualifica e dalla III alla IV qualifica per una aliquota di posti del 40 per cento e dalla IV alla V qualifica per una aliquota di posti del 30 per cento.

     Per il passaggio dalla II alla III qualifica si applicano le stesse disposizioni previste dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, per il passaggio dalla III alla IV qualifica.

     Ai fini di cui al presente articolo nel primo quinquennio decorrente dalla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento, è considerata equipollente all'anzianità di qualifica quella di carriera.

 

          Art. 48. (Riserva di posti del personale non docente) [12].

 

          Art. 49. (Passaggio dalla II alla III qualifica).

     Nella prima applicazione della presente legge, i posti disponibili nella III qualifica funzionale sono interamente assegnati mediante concorsi riservati per titoli al personale non docente inquadrato nella II qualifica.

     Il numero dei posti da assegnare ai concorsi riservati di cui al precedente comma dovrà complessivamente raggiungere, man mano che si verificano le disponibilità, il numero delle unità di personale interessato.

 

          Art. 50. (Stipendi).

     A decorrere dal 1° giugno 1977 ai fini giuridici e dal 1° aprile 1979 agli effetti economici, al personale inquadrato ai sensi del precedente art. 45 nelle qualifiche funzionali competono i seguenti stipendi annui lordi iniziali:

prima qualifica L. 1.800.000

seconda qualifica L. 2.196.000

terza qualifica L. 2.556.000

quarta qualifica L. 2.790.000

quinta qualifica L. 3.600.000

sesta qualifica L. 3.924.000

settima qualifica L. 4.500.000

ottava qualifica L. 5.400.000.

     Al compimento di tre, sei, dieci, quindici e venti anni di servizio senza demerito nella qualifica di appartenenza sono attribuite altre classi di stipendio con un aumento costante del 16 per cento dello stipendio iniziale di livello.

     Nel periodo di permanenza in ciascuna classe di stipendio, compresa l'ultima, sono corrisposti aumenti di stipendio in ragione del 2,50 per cento dello stipendio previsto per la classe stessa per ogni biennio di servizio prestato senza demerito. Gli aumenti biennali di stipendio maturati in ciascuna classe sono riassorbibili al conseguimento della classe di stipendio successiva.

     Le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali, anche se convenzionali, si conferiscono con decorrenza dal primo giorno del mese del quale sorge il relativo diritto.

     Il servizio prestato nell'anno non viene valutato ai fini della progressione economica e dell'anzianità richiesta per il passaggio alla qualifica funzionale superiore nei confronti del personale che abbia riportato in quell'anno una delle sanzioni disciplinari di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, nn. 417 e 420, rispettivamente, agli articoli 94 e 16, superiore alla censura, salvo i maggiori effetti della sanzione irrogata.

     Per il personale docente di cui alla tabella C, quadro I, annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88, immesso in ruolo con effetto da data anteriore al 31 maggio 1979, l'anzianità maturata al 1° giugno 1979 è aumentata di un anno agli effetti della progressione di carriera.

     Lo stipendio di cui al presente titolo è onnicomprensivo, salva l'attribuzione dell'indennità integrativa speciale, della 13a mensilità e, ove spettanti, alle quote di aggiunta di famiglia, del compenso per lavoro straordinario, del trattamento di missione, delle indennità e degli assegni per il servizio all'estero, dei compensi per partecipazione a commissioni di esame nelle scuole elementari, secondarie e artistiche, dell'indennità di rischio, del compenso per prestazioni di lavoro in orario notturno e festivo, dell'assegno di sede, del compenso previsto per i dirigenti didattici dall'art. 28 della legge 1° novembre 1973, n. 734, di eventuali assegni personali non pensionabili e di ogni altra indennità prevista da norme speciali.

 

          Art. 51. (Attribuzione nuovi stipendi).

     Ai fini della determinazione del nuovo stipendio spettante, dal 1° aprile 1979 o dalla data di assunzione in servizio se successiva, al personale collocato nelle qualifiche funzionali ai sensi del precedente art. 45 si considera il trattamento economico complessivo lordo annuo spettante alla stessa data per:

     1) stipendio comprensivo degli aumenti periodici comunque attribuiti, e assegno annuo pensionabile di cui all'art. 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477;

     2) somma di lire 300.000 annue di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1977, n. 116;

     3) somma di lire 120.000 annue di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1978, n. 711;

     4) somma di lire 276.000 annue prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1976, n. 962, per il personale non docente;

     5) somma di lire 120.000 annue a favore del personale non docente nella carriera esecutiva avente i parametri 143 e 163 e la somma di lire 200.000 annue per il personale della medesima carriera avente i parametri 183 e 213, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 novembre 1978, n. 711;

     6) somma corrisposta in ragione di lire 9.600 annue per ogni anno di servizio comunque prestato;

     7) eventuali assegni personali pensionabili in godimento.

     Qualora il trattamento economico complessivo come sopra determinato non raggiunga lo stipendio iniziale della qualifica di inquadramento, la differenza è attribuita come segue:

     L. 20.000 mensili, ovvero l'intera differenza se d'importo inferiore, dal 1° aprile 1979;

     ulteriori L. 25.000 mensili, ovvero tutta la restante somma se d'importo inferiore, dal 1° gennaio 1980;

     l'importo residuo dal 1° gennaio 1981.

     Al suddetto personale è assicurata la ulteriore progressione economica per maturata anzianità, ancorchè non sia stata interamente corrisposta la differenza per la classe di stipendio iniziale, attribuendo gli aumenti periodici sullo stipendio iniziale di qualifica funzionale o la differenza con la classe successiva e aggiungendone l'importo alle somme come sopra determinate.

     Le differenze fra il trattamento economico complessivo come sopra determinato per le posizioni iniziali delle singole carriere previste dall'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore della presente legge e i nuovi stipendi iniziali delle qualifiche funzionali sono dovute, negli importi e alle scadenze indicate al precedente secondo comma, anche al personale nominato in ruolo dopo il 1° aprile 1979 e al personale non di ruolo. Al personale docente non di ruolo che abbia un numero di ore inferiore all'orario settimanale di servizio previsto per il corrispondente personale di ruolo le somme predette sono dovute in proporzione.

     Qualora il trattamento determinato ai sensi del primo comma sia superiore allo stipendio iniziale di qualifica, è attribuito lo stipendio tra quelli conseguibili nella qualifica stessa per classi e scatti e con la eventuale aggiunta di scatti anche convenzionali, di importo pari o immediatamente superiore al trattamento stesso.

     Nei confronti del personale cui dopo il 1° aprile 1979 viene ricostruita la posizione economica per retrodatazione di nomina in ruolo e per riconoscimenti di servizi pre-ruolo anche con effetto successivo, si procede prima alla determinazione del maturato economico della vecchia carriera e successivamente alla collocazione del nuovo ordinamento retributivo secondo i criteri di cui al presente articolo.

     Per il dipendente che, successivamente al 1° aprile 1979, abbia conseguito, nel preesistente ordinamento miglioramenti economici per effetto della progressione economica o di carriera si procede ad un nuovo inquadramento nella qualifica funzionale con decorrenza dalla data del conseguimento dei miglioramenti stessi.

     Nel caso in cui, dopo il 1° giugno 1977, il dipendente abbia conseguito un passaggio di carriera che, se ottenuto prima, avrebbe determinato l'inquadramento nella qualifica superiore, si procede, con effetto dalla data del passaggio, ad un nuovo inquadramento nella suddetta qualifica, secondo i criteri stabiliti nel presente articolo.

     All'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, le parole "di un terzo" sono sostituite con le parole (Omissis).

     Il servizio prestato dagli ispettori tecnici-periferici nel ruolo del personale direttivo è valutato, ai fini di cui all'art. 18 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88, nella misura della metà.

     Il disposto di cui all'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, come modificato dal nono comma del presente articolo, si applica, altresì, al personale direttivo delle istituzioni educative statali ed al personale non docente per il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore [13].

     Ai fini dell'ulteriore progressione economica, ove siano stati attribuiti aumenti di stipendio convenzionali, il dipendente si intende collocato allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali concessi.

     Al personale collocato nella seconda qualifica funzionale ed in servizio alla data del 1° aprile 1979, anche se con trattamento economico complessivo come sopra determinato inferiore a lire 2.196.000 annue lorde, è attribuita comunque la classe di stipendio immediatamente superiore allo stipendio iniziale.

     Ai presidi di ruolo non vedenti delle scuole statali di istruzione secondaria ed artistica sono estese le disposizioni dell'art. 4, ultimo comma, del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito nella legge 26 luglio 1970, n. 576.

 

          Art. 52. (Trattamento economico nei casi di passaggio di qualifica funzionale o di cambiamento di posizione giuridica).

     Nel caso di passaggio ad altra qualifica anche mediante concorso, di personale statale già di ruolo, il personale stesso è collocato, nella nuova qualifica, nella posizione stipendiale che comporta un trattamento economico d'importo immediatamente superiore a quello spettante. A tal fine sono attribuiti nella classe di stipendio spettante nella nuova qualifica gli aumenti periodici necessari, anche se convenzionali. Qualora l'importo del trattamento economico spettante nella precedente qualifica si collochi tra l'ultimo aumento convenzionale possibile e la successiva classe di stipendio, il personale interessato è collocato in tale ultima classe.

     Ai fini dell'ulteriore progressione economica, ove siano stati attribuiti aumenti di stipendio convenzionali, il dipendente si intende collocato allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali concessi.

     Il personale direttivo che è nominato ispettore tecnico periferico è inquadrato nella classe di stipendio immediatamente superiore a quella relativa al trattamento economico in godimento, con l'attribuzione comunque di un beneficio non inferiore all'importo corrispondente a 4 aumenti periodici nella classe relativa allo stipendio percepito all'atto della nomina.

 

          Art. 53. (Personale non di ruolo).

     Fatto salvo quanto disposto dal precedente art. 51, quarto comma, per l'attribuzione del trattamento economico, secondo le disposizioni vigenti, al personale docente, educativo e non docente, non di ruolo, si ha riguardo allo stipendio iniziale del personale di ruolo di corrispondente qualifica.

     Al personale docente non di ruolo, che abbia un numero di ore inferiore all'orario settimanale di servizio previsto per il corrispondente personale di ruolo, il trattamento economico di cui al precedente comma è dovuto in proporzione.

     Al personale di cui al presente articolo, con nomina da parte del Provveditore agli studi od altro organo in base a disposizioni speciali, escluse in ogni caso le supplenze, sono attribuiti aumenti periodici per ogni biennio di servizio prestato a partire dal 1° giugno 1977 in ragione del 2,50 per cento calcolati sulla base dello stipendio iniziale.

     Il presente articolo si applica altresì alle ispettrici disciplinari dell'Accademia nazionale di danza alle quali spetta il trattamento iniziale del personale educativo.

     Al personale non di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, provvisto di un trattamento economico complessivo, determinato secondo i criteri indicati nel precedente art. 51, d'importo superiore allo stipendio iniziale della qualifica di riferimento, sono attribuiti gli aumenti periodici del 2,50 per cento sullo stipendio iniziale di qualifica, necessari per assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore al suddetto trattamento economico complessivo.

     Ai docenti di religione dopo quattro anni di insegnamento si applica una progressione economica di carriera con classi di stipendio corrispondenti all'ottanta per cento di quelle attribuite ai docenti laureati di ruolo, con l'obbligatorietà di costituzione e accettazione di posto orario con trattamento cattedra.

 

          Art. 54. (Personale ispettivo tecnico-periferico e personale direttivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, nonchè delle istituzioni educative).

     A decorrere dal 1° aprile 1979 ed in attesa di una più organica regolamentazione della materia, al personale ispettivo tecnico-periferico e direttivo della scuola compete, in aggiunta allo stipendio, una indennità nella seguente misura annua lorda:

     ispettori tecnici-periferici lire 1.500.000;

     personale direttivo con anzianità di servizio superiore a 5 anni lire 1.500.000;

     personale direttivo con anzianità di servizio fino a 5 anni lire 1.000.000.

     La predetta indennità è intesa a compensare tutte le attività connesse all'esercizio della funzione direttiva, svolte anche fuori del normale orario di servizio.

     L'indennità non è dovuta al personale comandato o collocato in posizione che non comporti l'effettivo esercizio della funzione ispettiva o della direzione di istituzioni scolastiche.

     In nessun caso può essere percepita più di una indennità.

     Al personale direttivo con qualifica di vice rettore, di vice direttore e di vice direttrice e al docente che a norma dell'art. 3, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sostituisce il capo d'istituto per assenza o impedimento dello stesso, la indennità è corrisposta in relazione all'effettivo esercizio della direzione dell'istituzione educativa o scolastica, nei periodi in cui detta indennità non è corrisposta rispettivamente al rettore, al direttore e alla direttrice titolari dell'istituzione educativa, o al capo d'istituto. Nei circoli didattici affidati in reggenza perchè privi di titolare, al docente collaboratore scelto dal direttore didattico ai sensi del citato art. 3, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, l'indennità è corrisposta nella misura della metà di quella prevista per il personale direttivo incaricato.

     Al personale direttivo incaricato l'indennità è attribuita, in aggiunta allo stipendio in godimento, in misura pari a quella prevista per il personale direttivo con anzianità di servizio fino a 5 anni.

     Con la stessa decorrenza del 1° aprile 1979, l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1978, n. 567, è modificato come segue (Omissis).

 

          Art. 55. (Abolizione dei rapporti informativi per il personale non docente).

     Nei riguardi del personale non docente di ruolo e non di ruolo sono abrogate le disposizioni concernenti i rapporti informativi e i giudizi complessivi, di cui agli articoli 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

     Restano salve le relazioni previste dall'art. 17, secondo comma, della presente legge, per la conferma in ruolo.

 

          Art. 56. (Concorsi a posti di vice rettore dei convitti nazionali e vice direttrice degli educandati femminili dello Stato).

     Ai concorsi a posti di vice rettore dei convitti nazionali e vice direttrice degli educandati femminili dello Stato, previsti dal primo comma dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sono ammessi rispettivamente anche gli istitutori e le istitutrici dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali che abbiano maturato, dopo la nomina nei ruoli, un servizio di almeno 5 anni effettivamente prestato, e siano forniti di laurea e abilitazione all'insegnamento negli istituti e scuole di istruzione secondaria.

 

          Art. 57. (Passaggi di ruolo).

     I passaggi di ruolo di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi.

     Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie e artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal citato art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

     La tabella H allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, s'intende modificata ed integrata secondo quanto sopra previsto.

 

          Art. 58. (Trasferimenti a domanda).

     Nella tabella di valutazione di cui al secondo comma dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sarà previsto un punteggio particolare per il personale ispettivo tecnico-periferico, direttivo, docente ed educativo, che sia rimasto nella stessa sede o scuola per almeno 3 anni.

     Nell'ordinanza di cui al sesto comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, sarà previsto un punteggio particolare per il personale non docente che sia rimasto nella stessa scuola per almeno 3 anni.

 

          Art. 59. (Assegnazioni provvisorie di sede).

     La concessione delle assegnazioni provvisorie di sede, di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, è limitata alle sole ipotesi di ricongiungimento al coniuge o al ricongiungimento alla famiglia per esigenze di assistenza ai figli minori o inabili ed ai genitori anziani o per gravi esigenze di salute.

     La disposizione di cui al precedente comma si applica altresì al personale delle istituzioni educative statali.

     Il personale non docente può essere provvisoriamente assegnato ad una sede nei limiti di cui al citato art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, nel senso indicato dal presente articolo.

 

          Art. 60. (Trasferimenti d'ufficio per soppressione di posto o di cattedra).

     Ai fini dei trasferimenti d'ufficio del personale direttivo e docente per soppressione di posto o di cattedra, nella tabella prevista dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sarà previsto un punteggio particolare per il servizio di ruolo nella scuola di titolarità e, subordinatamente, nella sede.

     La disposizione di cui al precedente comma si applica altresì al personale delle istituzioni educative statali.

     Un criterio analogo sarà altresì applicato ai trasferimenti d'ufficio per soppressione di posto del personale non docente.

 

          Art. 61. (Disciplina della responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente).

     La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi.

     La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subìti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi.

 

          Art. 62. (Valutazione del servizio militare ai fini del conferimento di incarichi e supplenze).

     Il servizio militare è valutato ai fini del conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente, educativo e non docente delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative.

     L'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, che stabilisce le modalità ed i termini per la formazione delle graduatorie provinciali per il conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale docente, educativo e non docente, prevederà la valutazione del servizio militare secondo criteri che dovranno essere uniformi sia nei confronti del personale docente di ogni grado e ordine di scuola sia nei confronti del personale educativo sia di quello non docente.

 

          Art. 63. (Maggiorazione di anzianità ai fini del trattamento di quiescenza per il personale delle scuole ed istituzioni statali aventi particolari finalità).

     Al personale direttivo, docente ed assistente educatore delle scuole ed istituzioni statali aventi particolari finalità o delle sezioni e classi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, è riconosciuta, ai fini del trattamento di quiescenza, una maggiorazione di anzianità pari ad un terzo del periodo di servizio effettivamente prestato nelle medesime scuole ed istituzioni o sezioni e classi, sino alla entrata in vigore della presente legge.

     Il predetto beneficio è riconosciuto agli stessi fini al personale docente delle scuole carcerarie.

 

          Art. 64. (Modifica dell'art. 121 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417).

     L'art. 121, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, è così modificato (Omissis).

 

          Art. 65. (Idonei di precedenti concorsi).

     Le disposizioni, di cui all'art. 1 della legge 8 aprile 1976, n. 184, sono estese agli idonei dei concorsi nei ruoli della carriera di concetto amministrativa dell'Amministrazione centrale e di quella scolastica periferica della pubblica istruzione, riservati al personale interno e banditi in applicazione dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

     Il personale di cui al precedente comma conseguirà la nomina in prova secondo l'ordine di graduatoria del concorso e fino a totale esaurimento della graduatoria stessa, via via che si rendono disponibili i posti nella relativa dotazione organica.

 

Capo II

NORME RELATIVE AL PERSONALE DEI CONSERVATORI DI MUSICA, DELLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI E DELLE ACCADEMIE NAZIONALI DI ARTE DRAMMATICA E DI DANZA

 

          Art. 66. (Inquadramento nelle qualifiche funzionali).

     In attesa della revisione del trattamento giuridico ed economico del personale dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, in rapporto alla configurazione che a dette istituzioni sarà data in sede di riforma degli istituti d'istruzione secondaria superiore e delle università, il suddetto personale in servizio alla data del 1° giugno 1977 è inquadrato nelle nuove qualifiche funzionali, ai fini giuridici della stessa data ed economici dal 1° aprile 1979, avuto riguardo alla qualifica rivestita al 1° giugno 1977 e secondo le seguenti corrispondenze:

     nella terza qualifica il personale della carriera ausiliaria;

     nella quarta qualifica il personale della carriera esecutiva;

     nella quinta qualifica il personale della carriera di concetto;

     nella sesta qualifica gli accompagnatori al pianoforte e pianisti accompagnatori di cui alla tabella G, quadro III, annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88;

     nella settima qualifica i docenti di cui alla tabella F, quadro III, del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88, fruenti di stipendio corrispondente all'ex parametro 243; gli assistenti delle accademie di belle arti; il personale della carriera direttiva con qualifica di consigliere e direttore di sezione;

     nell'ottava qualifica i direttori e i docenti di cui alle tabelle E ed F, quadri I, II e III, fruenti lo stipendio corrispondenti a parametri superiori all'ex parametro 243; il personale della carriera direttiva con qualifica di direttore amministrativo aggiunto.

     Il personale docente di cui alla tabella F, quadro III, del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88, inquadrato nella settima qualifica, consegue il passaggio alla qualifica successiva al maturare dell'anzianità prescritta dal vecchio ordinamento per il passaggio dal parametro 243 al 341.

     Il personale docente di materia già compresa nel terzo ruolo, di cui alla tabella C1 allegata alla legge 13 marzo 1958, n. 165, immesso in ruolo a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1981-82 sarà collocato direttamente nell'ottava qualifica.

     Al personale amministrativo della carriera direttiva dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, si applicano le norme e le decorrenze relative al corrispondente personale direttivo, contenute nel titolo I della presente legge.

     Nei confronti del rimanente personale di cui ai commi precedenti operano, in quanto applicabili, le norme di cui al capo I del presente titolo.

     Per il personale docente inquadrato nell'ottava qualifica i periodi di permanenza stabiliti per il conseguimento delle classi di stipendio successive all'iniziale sono aumentati di due anni per ciascuna classe.

     Per gli assistenti delle accademie di belle arti, immessi in ruolo con effetto da data anteriore al 31 maggio 1979, l'anzianità maturata al 1° giugno 1979 è aumentata di un anno agli effetti della progressione di carriera.

 

          Art. 67. (Competenza per la formazione delle graduatorie degli aspiranti ad incarico e valutazione della specifica professionalità).

     Le graduatorie per il conferimento degli incarichi di insegnamento nei conservatori di musica, nelle accademie di belle arti, nell'accademia nazionale di danza e nell'accademia nazionale di arte drammatica, esclusi gli insegnamenti della regìa e della recitazione, sono compilate da commissioni operanti presso ciascun istituto e presiedute dal direttore.

     Le commissioni sono costituite da tre docenti della materia per la quale si deve compilare la graduatoria per il conferimento degli incarichi. I componenti sono designati dal collegio dei docenti tra i nominativi proposti dai sindacati più rappresentativi che organizzano su scala nazionale le categorie dei docenti dei conservatori e delle accademie;

     Le commissioni si rinnovano ogni due anni.

     Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce con proprio decreto, sentito il consiglio nazionale della pubblica istruzione, i titoli valutabili e il relativo punteggio. Ai titoli di studio e di servizio potranno essere assegnati non più di 15 punti; ai titoli artistico-culturali e professionali potranno essere assegnati non più di 40 punti. Gli aspiranti che riporteranno un punteggio inferiore a 24 per tali ultimi titoli non saranno inclusi nelle graduatorie.

     Sulla base delle graduatorie formulate ai sensi dei precedenti commi le nomine saranno conferite dal direttore del conservatorio e dell'accademia che le firma congiuntamente al direttore amministrativo.

     Avverso i provvedimenti di esclusione ed avverso i provvedimenti adottati sulla base delle graduatorie definitive per il conferimento dei nuovi incarichi è ammesso ricorso da parte dei singoli interessati, entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo degli istituti delle graduatorie e dei provvedimenti conseguenti, ad una commissione centrale presso il Ministero della pubblica istruzione, formata secondo i criteri che saranno stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentito il consiglio nazionale della pubblica istruzione.

     Ai conservatori di musica, alle accademie di belle arti, all'accademia nazionale di danza e all'accademia nazionale di arte drammatica non si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 17 della legge 9 agosto 1978, n. 463, le cui disposizioni rimangono ferme per gli altri istituti di istruzione artistica.

 

          Art. 68. (Cumulo di impieghi).

     Gli articoli 91 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, devono essere interpretati nel senso che il divieto di cumulo ivi previsto non si applica al personale docente dei conservatori di musica, nei limiti di cui al successivo art. 69.

     L'esercizio contemporaneo dell'insegnamento nei conservatori di musica e di altre attività presso enti lirici o istituzioni di produzione musicale è regolato dagli articoli che seguono.

     Le disposizioni contenute nei precedenti commi si applicano anche ai docenti delle accademie di belle arti [14].

 

          Art. 69. (Contratti di collaborazione).

     I conservatori di musica, per lo svolgimento di attività didattiche ed artistiche per le quali non sia possibile provvedere con personale di ruolo, possono stipulare contratti di collaborazione con il personale dipendente da enti lirici o da altre istituzioni di produzione musicale, previa autorizzazione dei rispettivi competenti organi di amministrazione. Analogamente possono provvedere i predetti enti e istituzioni di produzione musicale nei confronti del personale docente dipendente dai conservatori, previa autorizzazione del competente organo di amministrazione del conservatorio.

     Tali contratti di collaborazione, se stipulati dai conservatori di musica, vengono disposti secondo l'ordine di apposite graduatorie compilate in base alle norme relative al conferimento degli incarichi di insegnamento. I contratti medesimi possono riferirsi esclusivamente all'insegnamento di discipline corrispondenti all'attività artistica esercitata.

     I contratti di collaborazione hanno durata annuale e si intendono tacitamente rinnovati nel caso in cui il posto non venga occupato da un professore di ruolo.

     I titolari dei contratti assumono gli stessi obblighi di servizio dei docenti.

     Il compenso per le attività previste nel contratto di collaborazione ha carattere onnicomprensivo e deve essere pari all'entità del trattamento economico complessivo che compete ad un docente di ruolo alla 1a classe di stipendio, con esclusione della 13a mensilità, delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altra indennità di cui le norme vigenti vietano il cumulo.

     Dopo un quinquennio anche non consecutivo di attività contrattuale il compenso viene calcolato con le modalità di cui al precedente comma sulla base della seconda classe di stipendio del personale di ruolo.

     Gli enti possono stipulare con il personale docente dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti contratti annuali o biennali, rinnovabili per le attività di rispettiva competenza [15].

     Nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione sarà iscritto, in apposito capitolo, uno stanziamento per far fronte all'onere derivante ai conservatori per la stipula dei contratti di collaborazione.

     Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, provvederà ogni anno alla ripartizione di tale stanziamento tra i conservatori in relazione alle esigenze accertate.

     (Omissis) [16].

 

          Art. 70. (Contratti di collaborazione per il personale già in servizio).

     Il personale docente che, alla data di entrata in vigore della presente legge, oltre all'insegnamento esercita attività presso enti lirici o istituzioni di produzione musicale è tenuto a scegliere il rapporto di dipendenza organica per l'una o l'altra attività entro un anno dell'entrata in vigore della presente legge, salvo proroga per un termine comunque non superiore ad un altro anno da parte degli enti o istituzioni interessati [17].

     Per le situazioni di cumulo verificatesi prima dell'entrata in vigore della presente legge, non si dà luogo alla riduzione dello stipendio di cui all'art. 99 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni, sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma.

     I docenti dei conservatori di musica che per effetto dell'opzione perdono la qualità di titolari hanno la precedenza assoluta rispetto a qualsiasi altro aspirante, ai fini della stipula del contratto di collaborazione con il conservatorio dal quale dipendevano all'atto dell'opzione.

     Il contratto di cui al precedente comma ha durata triennale e può essere rinnovato per periodi non superiori a due anni e comunque non oltre il compimento del 60° anno di età.

     In tali casi i posti restano indisponibili per l'intera durata del contratto.

     Il compenso per le attività previste nel contratto di collaborazione relativo al personale contemplato nel presente articolo ha carattere onnicomprensivo ed è pari all'entità del trattamento economico complessivo in godimento da parte dei singoli interessati all'atto dell'opzione con le esclusioni indicate nel precedente art. 69. Dopo un quinquiennio di attività contrattuale il compenso è rivalutato secondo quanto previsto al sesto comma del precedente art. 69, qualora il compenso stesso risulti inferiore allo stipendio della seconda classe.

     Nel caso in cui i titolari dei contratti usufruiscano anche il trattamento di pensione ordinaria, i compensi dovuti per i contratti sono ridotti di un quinto e comunque in misura non superiore all'importo della pensione in godimento, salvo diversa disciplina derivante dal riordinamento dei trattamenti pensionistici.

 

Titolo III

PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE DELLE UNIVERSITA' E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

 

Capo I

PERSONALE DOCENTE

 

          Art. 71. (Progressione economica).

     La progressione economica dei docenti di ruolo delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria si sviluppa in otto classi biennali di stipendio con un aumento costante, in ciascuna classe, dell'8 per cento rispetto al parametro iniziale ed in successivi aumenti biennali del 2,50 per cento calcolati sulla base di stipendio finale, salvo quanto disposto dal successivo art. 72, quarto comma.

     Ogni punto parametrale corrisponde a lire 18.000 annue lorde.

 

          Art. 72. (Trattamento economico dei professori universitari, dei professori incaricati esterni e degli assistenti di ruolo).

     Ai professori universitari di ruolo è attribuito lo stipendio spettante all'assistente con pari anzianità nel rispettivo ruolo, maggiorato del 50 per cento.

     La classe finale di stipendio dei professori universitari di ruolo, che si consegue al compimento del 16° anno di servizio, da intendersi comprensivo del riconoscimento spettante per i servizi pre-ruolo ai sensi delle norme vigenti, è integrata fino a conseguire l'equiparazione economica allo stipendio del dirigente generale di livello A dello Stato, in applicazione dei princìpi derivanti dalle norme sulle carriere e retribuzioni dei dirigenti statali.

     Agli assistenti di ruolo ed ai professori incaricati esterni è attribuita la classe iniziale di stipendio corrispondente al parametro 250.

     Agli assistenti di ruolo che abbiano superato da un anno il giudizio di cui al secondo comma dell'art. 8 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, è attribuita la classe di stipendio corrispondente al parametro 300 e competono successivamente altre 6 classi biennali di stipendio con una progressione, in ciascuna classe, pari all'8 per cento dello stipendio iniziale, salvo poi il conferimento dei normali aumenti biennali in ragione del 2,50 per cento dell'ultima classe.

     Ai professori incaricati esterni con 5 anni e con 11 anni di anzianità di incarico è attribuita la classe di stipendio corrispondente al parametro, rispettivamente, 320 e 375, salvo i normali aumenti biennali in ragione del 2,50 per cento delle singole classi di stipendio.

     Le classi di stipendio per il secondo incarico conferito ad un incaricato esterno universitario o per l'incarico attribuito ad un professore universitario di ruolo oppure a coloro che ricoprono altro ufficio con retribuzione a carico dello Stato, di ente pubblico o privato, o, comunque, fruenti di un reddito di lavoro subordinato, sono calcolate in ragione del 50 per cento delle classi di stipendio previste per gli incarichi esterni.

     Ai fini di quanto previsto nel presente e nel precedente articolo vale quanto disposto col successivo art. 81, quarto comma.

     Gli stipendi spettanti agli incaricati interni non sono suscettibili di aumenti biennali.

     Con effetto dal 31 ottobre 1978 la durata complessiva della carriera degli assistenti di ruolo, prevista con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, è ridotta di due anni per coloro che alla predetta data abbiano superato il giudizio di cui al secondo comma dell'art. 8 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, ai fini del conseguimento delle successive classi stipendiali o degli aumenti biennali di stipendio.

 

          Art. 73. (Passaggio degli assistenti nel ruolo dei professori).

     L'assistente di ruolo che acceda al ruolo dei professori universitari è collocato nella classe di stipendio di importo pari o immediatamente superiore allo stipendio spettante nel ruolo di provenienza e, comunque, non oltre la terza classe, conservando come assegno personale l'eventuale maggiore retribuzione in godimento, comprensiva dell'eventuale assegno percepito a titolo di incarico.

     Nella prima applicazione della presente legge nei confronti dei professori e degli assistenti in ruolo alla data di entrata in vigore della legge stessa, l'anzianità richiesta per il conseguimento della classe di stipendio successiva a quella spettante per effetto delle norme di cui ai precedenti articoli è ridotta di un anno.

 

          Art. 74. (Determinazioni dei nuovi stipendi).

     I nuovi stipendi di cui al presente capo competono sulla base del trattamento complessivo annuo lordo spettante alla data del 1° novembre 1978 per:

     a) stipendio;

     b) assegno annuo pensionabile di cui alla legge 30 novembre 1973, n. 766;

     c) L. 25.000 mensili di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1977, n. 116;

     d) L. 10.000 mensili di cui alla legge 10 novembre 1978, n. 701;

     e) somma attribuita in sede di valutazione ai fini economici dell'anzianità di servizio;

     f) eventuali assegni personali pensionabili.

     Qualora il trattamento economico complessivo come sopra determinato non corrisponda ad uno degli stipendi risultanti dalla nuova disciplina, è conferita la classe di stipendio immediatamente superiore; la classe successiva di stipendio si consegue in tal caso dopo due anni e sei mesi.

     Il diritto dei professori di ruolo alla equiparazione economica di cui all'art. 72 è mantenuto con le stesse decorrenze maturate o che saranno maturate.

     Nei confronti del personale cui dopo il 1° novembre 1978 viene riconosciuta la posizione economica per retrodatazione di nomina in ruolo o per riconoscimenti di servizio pre-ruolo anche con effetto successivo, si procede alla determinazione del maturato economico con riguardo unicamente agli elementi del preesistente ordinamento e si provvede poi alla collocazione del nuovo ordinamento retributivo, secondo i criteri di cui al presente articolo.

     Per il dipendente che, successivamente al 1° novembre 1978, abbia conseguito nel preesistente ordinamento miglioramenti economici per effetto della progressione economica o di carriera si procede ad un nuovo inquadramento con decorrenza dalla data del conseguimento dei miglioramenti stessi.

 

          Art. 75. (Decorrenze).

     Il trattamento economico di cui al presente capo decorre agli effetti economici dal 1° novembre 1978 e, agli effetti giuridici:

     a) dal 1° giugno 1977 per gli assistenti di ruolo ed i professori incaricati che al 1° novembre abbiano maturato almeno il parametro 387 o successivo, nonchè per i professori di ruolo che abbiano maturato alla stessa data almeno il parametro 609 o successivo;

     b) dal 1° novembre 1978 per i restanti assistenti di ruolo, professori incaricati esterni e professori ordinari.

 

          Art. 76. (Ambiente di lavoro e tutela della salute).

     Al personale di cui al presente capo è attribuita l'indennità di rischio nei limiti e alle condizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146.

     Sono abrogate le precedenti disposizioni in contrasto con la presente norma.

     Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro saranno opportunamente integrate le tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, al fine di adeguarle alle particolari esigenze delle Università.

 

          Art. 77. (Personale docente dell'Accademia navale, aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina - Incompatibilità per i componenti del Consiglio universitario nazionale).

     Ai professori, di ruolo ed incaricati, e agli assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina si applica il trattamento economico dei docenti universitari, con l'osservanza delle disposizioni degli articoli da 71 a 75 del presente capo.

     I componenti del Consiglio universitario nazionale provvisorio del Ministero della pubblica istruzione che abbiano presentato domanda di partecipazione ai concorsi banditi dal Ministero stesso o dalle Università degli studi e concernenti materie che comunque rientrino nelle competenze attribuite all'organo consultivo universitario nazionale, non possono prendere parte alle sedute del Consiglio in ordine agli atti che concernono i concorsi ai quali partecipano.

 

Capo II

PERSONALE NON DOCENTE DELL'UNIVERSITA'

 

          Art. 78. (Area di applicazione).

     Le disposizioni contenute nel presente capo si applicano al personale non docente delle Università, degli Istituti di istruzione universitaria, degli Osservatori astronomici, astrofisici, vulcanologici e vesuviano e, fino all'effettivo inquadramento previsto dalla legge 22 dicembre 1979, n. 642, al personale delle Opere universitarie.

     Il personale non docente già appartenente alla soppressa Opera universitaria dell'Università degli studi della Calabria, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1978, n. 632, dal 1° novembre 1978 è inquadrato nei ruoli del personale non docente delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria mediante incremento delle dotazioni organiche dei rispettivi ruoli fino alla concorrenza delle unità di personale da immettere in ruolo.

     Al predetto personale si applicano le norme della presente legge.

     Il personale medesimo viene inquadrato nelle corrispondenti qualifiche funzionali del personale non docente universitario, sulla base del trattamento economico come previsto dai commi primo e secondo dell'art. 83 in godimento alla data del 1° marzo 1978.

     Ai fini dell'applicazione delle norme di cui all'art. 80 il servizio prestato presso le Opere e considerato corrispondente a quello prestato presso le Università e gli Istituti di istruzione universitaria.

 

          Art. 79. (Ordinamento).

     L'ordinamento del personale non docente, di cui al precedente art. 78, si articola in qualifiche funzionali determinate sulla base dei contenuti di professionalità e di complessità del lavoro, delle attribuzioni e responsabilità connesse, del grado di autonomia, del livello di preparazione culturale richiesto.

 

          Art. 80. (Declaratoria e profili professionali).

     Le qualifiche del personale non docente universitario di cui all'art. 78 saranno uniformate ai princìpi di cui all'art. 2.

     E' istituita una commissione nazionale paritetica, nominata, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto dei Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, presieduta da un sottosegretario o per sua delega da un dirigente generale e composta da otto rappresentanti della pubblica amministrazione e da altrettanti rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

     L'identificazione delle qualifiche e dei profili professionali sarà fatta dalla commissione di cui al precedente comma.

     La commissione determinerà le procedure per gli inquadramenti previsti dal successivo art. 85, in modo che sia rispettata la correlazione tra posizione funzionale e professionalità degli interessati da un lato e i contenuti di ciascuna qualifica funzionale dall'altro. A tal fine saranno definiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri oggettivi, i mezzi e gli organi di accertamento delle mansioni e funzioni svolte dal personale di cui all'art. 78 ed entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, le declaratorie delle qualifiche funzionali e dei profili professionali relativi a ciascuna qualifica, secondo i criteri stabiliti dall'art. 79.

     La commissione nella formulazione delle proprie proposte si atterrà a quanto appresso indicato:

     V qualifica: personale che svolge mansioni o funzioni richiedenti alta specializzazione;

     VII qualifica: personale inserito in strutture dotate di laboratori specializzati di rilevante interesse scientifico, didattico o di assistenza sanitaria, e in centri di calcolo, il quale, provvisto di particolare qualificazione professionale, esegue controlli od analisi mediante l'uso di apparecchiature di elevata complessità. Personale di servizi amministrativi e tecnici che, nell'eseguire con autonomia il lavoro assegnato, coordina il lavoro dei propri collaboratori in strutture delle quali cura la direzione controllando la regolarità giuridica e tecnica degli atti emessi;

     VIII qualifica: personale direttivo e tecnico che, inserito organicamente in programmi di ricerca di base finalizzata, svolge attività di ricercatore, assumendone la conduzione e la responsabilità; personale direttivo tecnico inserito in strutture dotate di laboratori specializzati di rilevante interesse scientifico, didattico o di assistenza sanitaria e in centri di calcolo con incarico di controllo dell'efficienza e dell'uso delle apparecchiature, di sopraintendere alla corretta effettuazione delle tecniche di analisi e di coordinare l'effettuazione delle letture avendo la responsabilità delle valutazioni finali dei risultati; personale direttivo tecnico amministrativo che ha la responsabilità di uffici, servizi o laboratori complessi di notevole importanza.

     Il personale con la qualifica di infermiere professionale, vigilatrice d'infanzia e tecnico di radiologia, che abbia effettivamente svolto e svolga le relative mansioni, sarà inserito nella VI qualifica.

     Il personale che svolge mansioni proprie delle carriere di infermiere generico, di infermiere professionale, vigilatrice di infanzia e tecnico di radiologia è inquadrato per mansioni, a prescindere dal titolo di studio e professionale richiesto, sempre che abbia frequentato con profitto appositi corsi di qualificazione professionale da istituirsi da parte delle singole Università esclusivamente a tal fine entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 81. (Stipendi).

     A decorrere dal 1° marzo 1977 ai fini giuridici e dal 1° marzo 1978 agli effetti economici, al personale classificato nelle otto qualifiche funzionali competono gli stipendi come indicati nel precedente art. 24.

     Al compimento di ogni biennio di servizio senza demerito nel livello di appartenenza sono attribuite altre classi di stipendio con un aumento costante dell'8 per cento dello stipendio iniziale di livello per i primi 16 anni.

     Dopo il conseguimento dell'ultima classe di stipendio, la progressione economica è costituita da aumenti periodici in ragione del 2,50 per cento dello stipendio inerente alla classe medesima per ogni biennio di permanenza senza demerito nella stessa.

     Ai fini dell'applicazione delle leggi vigenti che prevedono l'attribuzione di aumenti periodici biennali di stipendio per situazioni particolari, le misure iniziali e le successive classi di stipendio sono suscettibili di aumenti periodici convenzionali, ognuno dei quali comporta un aumento costante del 2,50 per cento delle medesime.

     Le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali, anche se convenzionali, si conferiscono con decorrenza dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto.

 

          Art. 82. (Inquadramento provvisorio nelle qualifiche funzionali).

     Il personale in servizio alla data del 1° marzo 1977 è inquadrato nelle qualifiche funzionali, ai fini giuridici dalla stessa data e ai fini economici dal 1° marzo 1978, avuto riguardo alla qualifica rivestita al 1° marzo 1977, secondo le seguenti corrispondenze:

     nella seconda qualifica: il personale ausiliario e gli operai comuni;

     nella terza qualifica: i portantini e gli operai qualificati;

     nella quarta qualifica: il personale delle carriere esecutive, gli operai specializzati e capi operai;

     nella quinta qualifica: il personale delle carriere esecutive atipiche con parametro iniziale 148 e terminale 275;

     nella sesta qualifica: il personale delle carriere di concetto;

     nella settima qualifica: il personale delle carriere direttive.

     Il personale ausiliario e gli operai comuni che intendano svolgere anche mansioni di pulizia vengono inquadrati a domanda, da presentare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella terza qualifica.

     Il personale assunto nel periodo compreso tra il 1° marzo 1977 e la data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nelle qualifiche funzionali con l'osservanza dei criteri innanzi indicati.

     Per i dipendenti assunti nel periodo compreso tra il 1° marzo 1977 ed il 1° marzo 1978 l'inquadramento nelle qualifiche ha decorrenza giuridica dalla data della nomina ed economica dal 1° marzo 1978; per coloro che sono stati nominati successivamente a questa ultima data, l'inquadramento nelle qualifiche ha la decorrenza giuridica dal giorno della nomina ed economica dalla effettiva assunzione in servizio.

 

          Art. 83. (Attribuzione nuovi stipendi).

     Ai fini della determinazione del nuovo stipendio spettante, dal 1° marzo 1978 o dalla data di assunzione in servizio se successiva, al personale collocato nelle qualifiche funzionali ai sensi del precedente art. 82 si considera il trattamento economico complessivo lordo annuo spettante alla predetta data o alla data di assunzione in servizio se successiva, per stipendio, assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, o assegno annuo pensionabile di cui alla legge 30 novembre 1973, n. 766, aggiunzioni previste dalla legge 4 aprile 1977, n. 121, dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1977, n. 116, dalla legge 10 novembre 1978, n. 701, nonchè per la valutazione ai fini economici dell'anzianità di servizio.

     Agli stessi fini si considera anche l'assegno personale pensionabile previsto dall'ultimo comma dell'art. 1 della legge 15 novembre 1973, n. 734 e quello stabilito dall'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     Nel caso in cui il trattamento economico complessivo, come sopra determinato, sia inferiore allo stipendio iniziale del livello d'inquadramento, è attribuito questo ultimo stipendio.

     Qualora l'importo del trattamento economico raggiunto si collochi tra due classi di stipendio, il personale interessato è collocato nella classe di stipendio immediatamente superiore a tutti gli effetti.

     Il trattamento economico di cui al precedente 1° comma, per il personale appartenente ai ruoli della carriera esecutiva dei tecnici e ai ruoli degli infermieri delle Università e degli Istituti d'istruzione universitaria, degli osservatori astronomici, astrofisici, vulcanologici e vesuviano, viene determinato dal 1° marzo 1978 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge in misura pari a quella spettante agli appartenenti alla carriera amministrativa esecutiva con uguale anzianità, qualora più favorevole.

     Per il dipendente che, successivamente al 1° marzo 1978, abbia conseguito nel preesistente ordinamento miglioramenti economici per effetto della progressione economica o di carriera, si procede ad un nuovo inquadramento nella qualifica con decorrenza economica dalla data del conseguimento dei miglioramenti stessi.

     Nel caso in cui, dopo il 1° marzo 1977, il dipendente abbia conseguito un passaggio di carriera che, se ottenuto prima, avrebbe determinato l'inquadramento nella qualifica superiore, si procede, con effetto dalla data del passaggio, ad un nuovo inquadramento nella suddetta qualifica secondo i criteri stabiliti nel presente articolo.

     Gli assegni personali che non concorrono alla formazione del trattamento economico sono gradualmente riassorbiti con i seguenti criteri:

     1) fino alla concorrenza della differenza di trattamento conseguito nell'inquadramento;

     2) per eventuali eccedenze fino alla concorrenza dell'aumento derivante dalla attribuzione delle classi di stipendio successive a quella maturata al 1° marzo 1979.

     Per il personale non docente inquadrato in soprannumero ovvero immesso in ruolo successivamente alla data del 1° marzo 1978 e prima dell'entrata in vigore della presente legge, l'inquadramento nella qualifica funzionale spettante è determinato sulla base del trattamento economico derivante dall'applicazione nei confronti del personale stesso degli articoli 16 e 17 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, e con i criteri previsti nel presente articolo.

 

          Art. 84. (Accesso alle qualifiche funzionali e di livello).

     Alle qualifiche dei singoli livelli funzionali si accede per concorsi pubblici che saranno svolti ogni anno in unica tornata nel semestre maggio-ottobre.

     Con apposito regolamento da emanarsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro sarà stabilita la composizione delle commissioni esaminatrici e saranno fissate le prove d'esame, e tutte le modalità necessarie per lo svolgimento dei concorsi.

     Ai concorsi pubblici potrà partecipare il personale della qualifica immediatamente inferiore in servizio da almeno 5 anni senza demerito, indipendentemente dal possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica superiore, salvo che questo non sia specificatamente richiesto da norme di carattere generale, per il particolare tipo di attività tecnica specialistica o professionale.

     Nel concorso pubblico di accesso alle qualifiche saranno previste riserve di posti per i candidati provenienti dal livello immediatamente inferiore. L'entità di tali riserve sarà stabilita, sentita la commissione di cui al precedente art. 80, all'atto della determinazione delle declaratorie e dei profili di cui allo stesso articolo.

     Potranno fruire delle riserve di cui al precedente comma i candidati interni che abbiano una anzianità di cinque anni, maturata nella qualifica immediatamente inferiore a quella a cui si concorre, ed il titolo di studio richiesto ai candidati esterni per l'accesso alla stessa qualifica inferiore.

     Nel primo quinquennio decorrente dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento è considerata equipollente alla anzianità di qualifica quella maturata nella carriera di provenienza.

 

          Art. 85. (Decorrenza).

     Il personale di cui all'art. 78 in servizio alla data del 1° luglio 1979, anche a prescindere dal possesso del titolo di studio, salvo il caso espressamente richiesto da norme di carattere generale per il particolare tipo di attività tecnica, specialistica o professionale, è collocato, dalla stessa data del 1° luglio 1979, ai fini giuridici ed economici, nella qualifica funzionale corrispondente alle mansioni effettivamente svolte.

 

          Art. 86. (Decorrenze del servizio e collocamento a riposo) [18].

 

          Art. 87. (Dotazioni organiche).

     Le dotazioni organiche di qualifica saranno stabilite con successiva legge, sulla base dell'attuale dotazione organica complessiva del personale, di cui al presente capo.

     Fermo restando il disposto di cui agli articoli 13 e 14 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto col Ministro del tesoro saranno determinati i contingenti delle singole qualifiche professionali. Con le stesse modalità i contingenti delle singole qualifiche e dei relativi profili professionali potranno essere modificati per essere adeguati alle effettive esigenze delle istituzioni universitarie.

 

          Art. 88. (Inquadramento in soprannumero).

     Nella prima applicazione della presente legge e nel rispetto della dotazione organica complessiva delle qualifiche funzionali l'inquadramento del personale nel profilo professionale della qualifica di competenza avviene con riferimento alle mansioni svolte, anche in soprannumero.

     In relazione agli inquadramenti in soprannumero che si verificheranno saranno resi indisponibili altrettanti posti di organico nelle qualifiche dello stesso livello o di altro livello, i quali saranno utilizzati in corrispondenza della riduzione dei soprannumeri.

 

          Art. 89. (Trattamento economico nei casi di passaggio di qualifica o di cambiamento di posizione giuridica).

     Il personale che otterrà il passaggio ad altra qualifica funzionale, anche a seguito di concorso, sarà collocato, nella nuova qualifica, alla classe di stipendio che assicuri un trattamento economico immediatamente superiore a quello in godimento nella qualifica di provenienza.

     In tal caso la classe successiva si consegue dopo due anni e sei mesi.

 

          Art. 90. (Ambiente di lavoro e salute).

     Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro saranno opportunamente integrate le tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, al fine di adeguarle alle particolari esigenze delle istituzioni universitarie.

 

          Art. 91. (Mobilità del personale).

     Il personale non docente di cui al presente capo è assegnato alle singole istituzioni universitarie.

     I Consigli di amministrazione provvederanno alla ripartizione del personale fra i singoli istituti o servizi, e alla regolamentazione dei trasferimenti all'interno dello stesso ateneo sulla base dei criteri prefissati sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale.

     Sono abrogate le precedenti disposizioni in contrasto con la presente norma.

     Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno definiti i criteri per i trasferimenti a domanda da una sede all'altra.

 

          Art. 92. (Aggiornamento del personale).

     Il Ministero della pubblica istruzione, le Università e le Opere universitarie indiranno annualmente corsi nazionali decentrati di aggiornamento e di qualificazione professionale per il personale di cui al presente capo.

     Tali corsi potranno essere svolti nell'ambito delle prestazioni ordinarie del personale stesso, con il consenso degli interessati e delle rispettive facoltà.

     Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno dettate norme per disciplinare l'utilizzazione annuale di 150 ore di permesso retribuito, sia per l'aggiornamento professionale mediante i corsi di cui ai commi precedenti, sia per il conseguimento del titolo d'istruzione della scuola dell'obbligo o di altro titolo di istruzione superiore.

 

          Art. 93. (Rapporti informativi e valutazione delle sanzioni).

     In relazione al nuovo ordinamento del personale di cui al presente capo sono aboliti i rapporti informativi.

     Il servizio prestato nell'anno non viene valutato ai fini della progressione economica e dell'anzianità richiesta per il passaggio alla qualifica superiore nei confronti del personale che abbia riportato in quell'anno una sanzione disciplinare, salvo i maggiori effetti della sanzione irrogata.

     Ai fini della interruzione della progressione economica di cui al comma precedente non viene considerata la censura.

 

          Art. 94. (Disposizioni varie).

     Gli uffici che liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere al pagamento dei nuovi trattamenti economici, in via provvisoria, e fino al perfezionamento dei provvedimenti formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla base dei dati in possesso o delle comunicazioni degli uffici presso cui presta servizio il personale interessato relative agli elementi necessari per la determinazione del trattamento stesso.

     Nei confronti del personale di cui al precedente art. 78 operano, in quanto applicabili, gli articoli 15, 17, secondo comma, 23 e 132, secondo comma, della presente legge.

 

          Art. 95. (Personale addetto all'assistenza sanitaria).

     L'indennità di cui alla legge 16 maggio 1974, n. 200, e all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, compete soltanto al personale dei policlinici universitari a gestione diretta ed a quello delle cliniche universitarie convenzionate indicato nelle relative convenzioni [19].

     (Omissis) [20].

     L'indennità suddetta si perde in caso di trasferimento a uffici o servizi diversi da quelli per i quali era stata attribuita.

 

          Art. 96. (Aspettative sindacali).

     Il numero delle aspettative sindacali da concedere ai sensi e nei limiti degli articoli 45 e 46 della legge 18 marzo 1968, n. 249, ai dipendenti di cui al presente titolo che ricoprono cariche elettive in seno alle proprie organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, è stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le organizzazioni sindacali interessate.

 

          Art. 97. (Norme transitorie).

     Nelle more della determinazione delle dotazioni organiche di ciascuna qualifica e comunque, non oltre un triennio, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i posti che si renderanno vacanti saranno considerati disponibili ai fini dei concorsi da bandire specificatamente per la corrispondente qualifica nella quale si è verificata la vacanza.

 

Titolo IV

PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

 

          Art. 98. (Classificazione del personale).

     Gli impiegati e gli operai dei monopoli di Stato, esclusi i funzionari con qualifica dirigenziale, sono classificati, con un unico stato giuridico, nelle seguenti otto qualifiche funzionali, suddivise in profili professionali:

     qualifica I: dipendenti che svolgono semplici attività manuali;

     qualifica II: dipendenti che svolgono attività per le quali non occorrono conoscenze professionali, ma è sufficiente una modesta esperienza di lavoro;

     qualifica III: dipendenti che svolgono semplici operazioni tecnico-manuali o amministrativo-contabili nell'ambito di autonomia vincolata da apposite istruzioni, in grado di esercitare ciascuno i compiti relativi alle diverse posizioni della categoria, salvo eventuale tirocinio di pratica professionale;

     qualifica IV: dipendenti che svolgono attività richiedenti una specializzata preparazione professionale, nonchè dipendenti che svolgono attività di collaborazione, coordinamento e controllo di carattere tecnico o amministrativo entro i limiti delle istruzioni esistenti;

     qualifica V: dipendenti posti a capo di magazzini che svolgono attività di natura tecnica o amministrativo-contabile, o commerciale, o elettrocontabile o di vigilanza o controlli caratterizzata da adeguata autonomia nonchè di guida e coordinamento di gruppi di lavoratori, oppure attività manuali che richiedano cognizioni tecnico-pratiche di alta specializzazione;

     qualifica VI: dipendenti posti a capo di fasi di lavorazione o di magazzini di maggiore importanza o preposti ai servizi di amministrazione, di computisteria; alla elaborazione e programmazione dati del sistema informativo; agli acquisti, alla conduzione dei lavori, oppure dipendenti adibiti ad attività che richiedano una particolare preparazione tecnica o amministrativa, con autonomia decisionale nell'ambito delle istruzioni esistenti nonchè ad attività di collaborazione qualificata e ricerche, studi ed elaborazioni connessi a programmi di interventi;

     qualifica VII: dipendenti con compiti di diretta collaborazione con i dirigenti, o adibiti a compiti di studio, di programmazione, di analisi, di elaborazione dati, di progettazione, di direzione dei lavori e collaudi, di elaborazione di atti istruttori particolarmente complessi, oppure preposti nell'ambito dell'unità organica in cui operano, con discrezionalità di poteri e responsabilità per i risultati, ad attività di guida e di coordinamento.

     Dipendenti preposti ad attività tecniche o amministrativo-contabili particolarmente complesse, di guida e di coordinamento di altre posizioni di lavoro, con responsabilità dirette, nell'ambito dell'autonomia e della discrezionalità assegnate a detto personale dalle norme e procedure del sistema in cui lo stesso opera. E' richiesta una profonda conoscenza dei servizi dell'Amministrazione, acquisibile attraverso una vasta esperienza nelle diverse branche della Azienda, congiunta a doti organizzative e di spiccata attitudine allo svolgimento dei compiti relativi;

     qualifica VIII: dipendenti con compiti di: diretta collaborazione con i dirigenti; attività di direzione, coordinamento operativo e controllo, con competenza propria e delegata; ricerca scientifica; analisi del sistema informativo; ricerca economica; ricerca giuridico-amministrativa; ricerca statistica; progettazione, direzione lavori e collaudi implicanti uno specializzato apporto professionale con autonoma e completa elaborazione; partecipazione ad organi collegiali, commissioni o comitati, che non siano riservati ai dirigenti.

     Con decreto del Ministro delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale e previo parere del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, saranno definiti, per ogni qualifica, i singoli profili e i relativi contenuti professionali. Analoga procedura sarà seguita per le successive modificazioni, soppressioni o istituzioni di nuovi profili.

 

          Art. 99. (Dotazione organica delle qualifiche).

     La dotazione organica complessiva del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato viene fissata in 21.200 unità, così ripartita in prima applicazione della presente legge, tra le qualifiche funzionali.

 

Qualifica

Posti numero

I

300

II e III

11.600

IV

5.600

V

2.500

VI

700

VII

[a] 420

VIII

80

 

21.200

 

     [a] In tale dotazione sono compresi i posti assegnati al profilo professionale di vice dirigente della VI categoria.

     Alla determinazione definitiva dei contingenti dei singoli profili professionali che terrà conto della nuova organizzazione del lavoro e che non potrà comunque superare per ogni qualifica il limite totale massimo dei posti di cui al primo comma, si provvederà con decreto del Ministro per le finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale ed il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato.

     La medesima procedura sarà seguita per le variazioni dei profili e dei relativi contingenti, che si rendessero eventualmente necessarie.

 

          Art. 100. (Tabella degli stipendi).

     Al personale classificato nelle otto qualifiche funzionali spettano gli stipendi annui lordi di cui alla presente tabella:

 

Qualifica

Importo lire

I

1.800.000

II

2.250.000

III

2.580.000

IV

2.808.000

V

3.186.000

VI

3.726.000

VII

4.500.000

VIII

5.500.000

 

     Gli stipendi sopra indicati si riferiscono alla posizione iniziale delle corrispondenti qualifiche e si articolano in ulteriori otto classi biennali, con un aumento costante dell'8 per cento rispetto alla misura iniziale.

     Dopo il conseguimento dell'ultima classe di stipendio la progressione economica è costituita da aumenti periodici costanti del 2,50 per cento sulla classe medesima.

     Ai fini dell'applicazione delle leggi vigenti che prevedono l'attribuzione di aumenti periodici biennali di stipendio per situazioni particolari, le misure iniziali e le successive classi di stipendio sono suscettibili di aumenti periodici convenzionali, ognuno dei quali comporta un aumento del 2,50 per cento delle medesime.

     Le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali, anche se convenzionali, si conferiscono con decorrenza dal 1° giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto.

     Si applica, in quanto compatibile, il disposto di cui al primo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

 

          Art. 101. (Inquadramento nelle nuove qualifiche).

     Il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, esclusi i funzionari con qualifica dirigenziale, in servizio al 15 ottobre 1978, è inquadrato, con effetto economico da tale data, nelle singole qualifiche funzionali, con riguardo alla qualifica rivestita alla data del 30 settembre 1978, salvo quanto previsto dal comma successivo, secondo il seguente quadro di equiparazione e con decorrenza giuridica 1° luglio 1977:

 

Qualifiche di provenienza

Qualifica funzionale

Profilo professionale di equiparazione

Commesso

II

Commesso

Operaio comune fino al compimento di due anni di servizio, salva opzione di permanenza nella presente categoria

II

Agente

Agente di controllo

III

Agente di collaborazione

Commesso capo

III

 

Dattilografo

III

 

 

 

 

Operaio con professionalità interna, di cui alla tabella I allegata al presente titolo

III

Agente di produzione

Operaio comune con più di due anni di servizio, da adibire al ciclo produttivo

III

 

 

 

 

Capo tecnico

IV

Assistente

Computista

IV

 

Dattilografo operatore elettro-contabile

IV

 

Agente di custodia

IV

Agente verificatore

Operaio di mestiere di cui alla tabella II allegata al presente titolo

IV

Agente specializzato

Revisore

V

Operatore amministrativo contabile

Interprete-traduttore

V

 

Computista superiore

V

 

Computista principale

V

 

 

 

 

Capo laboratorio e vice capo officina

V

Operatore tecnico

Capo tecnico superiore

V

 

Capo tecnico principale

V

 

Capo operaio

V

Agente capo

Capo revisore

VI

Capo settore amministrativo contabile

Interprete traduttore principale

VI

 

 

 

 

Capo reparto lavorazione

VI

Capo settore tecnico

Capo officina

VI

 

Ispettore tecnico

VI

Vice dirigente tecnico

Ispettore amministrativo

VI

Vice dirigente amministrativo

Ispettore superiore tecnico

VII

Viice dirigente tecnico

Vice direttore di stabilimento

VII

 

Ispettore superiore amministrativo

VII

Vice dirigente amministrativo

Dirigente amministrativo

VII

Capo dei servizi amministrativi e contabili

Dirigente lavorazioni

VII

Capo dei servizi lavorazioni

Dirigente manutenzione e impianti

VII

Capo dei servizi manutenzione

Ispettore capo aggiunto tecnico

VIII

Vice dirigente coordinatore tecnico

Direttore di stabilimento aggiunto

VIII

 

Ispettore capo aggiunto

VIII

Vice dirigente coordinatore amministrativo

 

     Nei confronti dei dipendenti, in servizio al 1° ottobre 1978 e che alla data del 30 giugno 1977 esercitavano in modo oggettivamente riscontrabile, sulla base delle tabelle I, II e III allegate al presente titolo, funzioni o mansioni superiori a quelle proprie della qualifica o carriera di appartenenza, l'inquadramento è effettuato, con la medesima decorrenza 1° ottobre 1978 ai fini economici e 1° luglio 1977 ai fini giuridici, nella qualifica funzionale corrispondente alle funzioni o mansioni esercitate.

     In sede di reclutamento della mano d'opera stagionale, i lavoratori comuni, da assumere nel profilo di agente, che siano stati occupati già almeno due cicli stagionali, riceveranno la retribuzione iniziale prevista per la terza qualifica funzionale.

     Il personale assunto o che abbia conseguito una posizione superiore in base al precedente ordinamento nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1978 e la data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato, dalla data di nomina o del conseguimento e con riguardo alla qualifica rivestita, nelle qualifiche funzionali di cui al presente articolo con l'attribuzione del relativo trattamento economico.

     Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale ed il Consiglio di amministrazione, sarà provveduto ad integrare la tabella III allegata al presente titolo con altre mansioni di qualifica funzionale superiore, oggettivamente riscontrabili, sulla base dei medesimi criteri informatori, ai fini dell'inquadramento del personale interessato con le stesse decorrenze di cui al primo comma.

     Il personale operaio, in servizio alla data del 1° ottobre 1978, adibito a mansioni di natura non salariale, escluse quelle di anticamera, è inquadrato, a domanda, dalla stessa data del 1° ottobre 1978, nella terza qualifica funzionale.

     Fino a quando non saranno definiti i profili professionali attinenti alle varie qualifiche, il personale di cui ai commi precedenti continuerà a svolgere le mansioni in atto esercitate.

     (Omissis) [21].

     (Omissis) [22].

     (Omissis) [23].

 

          Art. 102. (Anzianità minima).

     Ai fini dell'applicazione del successivo art. 112, nel primo quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'anzianità di servizio acquisita nella soppressa qualifica di provenienza, nonchè le anzianità maturate nelle qualifiche che diano titolo all'inquadramento nella medesima qualifica funzionale sono considerate equipollenti a quella maturata nella qualifica funzionale di inquadramento.

     Ove l'inquadramento sia effettuato con riguardo alle funzioni o mansioni esercitate anzichè in base alla qualifica rivestita, il computo dell'anzianità di servizio di cui all'art. 112 ha effetto con riferimento alla decorrenza giuridica dell'inquadramento.

 

          Art. 103. (Conseguimento di qualifica funzionale superiore).

     Al dipendente in servizio al 1° ottobre 1978 e che alla data di entrata in vigore della presente legge ritenga, in base alle declaratorie di cui all'art. 98 e alle tabelle I, II e III allegate al presente titolo, di esercitare, o di avere esercitato al 30 giugno 1977, mansioni annoverabili in una qualifica funzionale superiore a quella nella quale è stato inquadrato, può essere conferita a domanda - sempre che le funzioni superiori se svolte dopo il 30 giugno 1977 abbiano avuto carattere continuativo e siano state determinate da obiettive esigenze di servizio di natura permanente - detta qualifica funzionale superiore, con il corrispondente trattamento economico con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 1978 e con decorrenza giuridica non anteriore al 1° luglio 1977.

     La relativa domanda deve essere presentata, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione in via amministrativa dei provvedimenti di inquadramento nella qualifica funzionale, al direttore dello stabilimento, opificio o capo dell'ufficio, il quale la inoltrerà con il proprio motivato parere, unitamente a quello delle organizzazioni sindacali locali, alla commissione di cui al successivo art. 104.

     Analoga domanda e nei termini di cui sopra può essere presentata dal dipendente che, inquadrato in un profilo professionale, ritenga di avere esercitato mansioni relative a profilo diverso nell'ambito della stessa qualifica funzionale.

     Il dipendente, il quale in base alle declaratorie di cui all'art. 98 abbia esercitato mansioni o funzioni superiori con carattere di continuità per almeno tre anni nel decennio precedente alla data del 30 giugno 1977, oppure a prescindere da tale decennio, per almeno cinque anni con carattere di continuità, può ottenere, a domanda, il conferimento della qualifica funzionale superiore e le corrispondenti funzioni con decorrenza giuridica dal 1° luglio 1977 ed economica dal 1° ottobre 1978.

     All'accertamento delle predette mansioni o funzioni ed alla determinazione della relativa qualifica funzionale e profilo di inquadramento provvederà la commissione di cui al successivo art. 104.

     (Omissis) [24].

     (Omissis) [25].

     (Omissis) [26].

     (Omissis) [27].

     Il personale di dattilografia che abbia esercitato anche promiscuamente le mansioni previste dall'art. 25 della legge 23 dicembre 1956, n. 1417, e successive modificazioni, viene inquadrato a domanda a qualifica superiore, con decorrenza giuridica non anteriore al 1° luglio 1977 ed economica non anteriore al 1° ottobre 1978.

     (Omissis) [28].

     (Omissis) [29].

 

          Art. 104. (Commissione nazionale paritetica).

     E' istituita presso la Direzione generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato una commissione nazionale paritetica, nominata con decreto del Ministro delle finanze, presieduta dal direttore generale o da un dirigente generale, composta da sei dirigenti in rappresentanza dell'amministrazione e da altrettanti dipendenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale, nonchè da un segretario e relativi supplenti.

     Le decisioni della commissione sono valide se adottate con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza dei presenti [30].

     La commissione, oltre a quanto previsto dagli altri articoli, esprime parere:

     a) sulla formulazione dei singoli profili professionali e sulla ripartizione dei contingenti organici;

     b) sulle modalità di espletamento dei concorsi interni;

     c) sull'attribuzione di funzioni superiori alla III qualifica.

     In tutti i casi in cui, in base alle norme contenute nel presente titolo, la commissione è chiamata a pronunciarsi, l'interessato deve presentare apposita domanda al capo dell'opificio od ufficio, che l'inoltrerà entro trenta giorni dal ricevimento alla commissione medesima, corredata del proprio parere e di quello delle organizzazioni sindacali locali maggiormente rappresentative.

 

          Art. 105. (Inquadramento ai fini economici).

     Nella prima applicazione della presente legge, ai fini della determinazione degli stipendi da attribuire con effetto 1° ottobre 1978, al personale dipendente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che viene inquadrato con pari decorrenza nelle otto qualifiche funzionali, si osservano i seguenti criteri:

     a) nei confronti di ciascun dipendente viene accertato il maturato economico costituito dalla somma dello stipendio annuo ed eventuali assegni personali pensionabili, della indennità pensionabile annua di cui alla legge 27 dicembre 1973, n. 851, della anticipazione di lire 540.000 annue di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 271 ed al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1977, n. 116, in godimento al 30 settembre 1978;

     b) a tale maturato economico sono aggiunte la somma di lire 120.000 annue e la somma annua di lire 800 per ogni mese o frazione superiore a quindici giorni di servizio di ruolo e non di ruolo prestato alle dipendenze di una Amministrazione dello Stato.

     Per i dipendenti ex operai stagionali, ai fini del computo di cui sopra ed ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, l'occupazione per complessivi duecentosettanta giorni corrisponde ad un anno di servizio. Per il computo ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza si applica l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 [31].

     Per i servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso altre Amministrazioni dello Stato l'attribuzione del relativo importo di lire 800 annue è subordinata alla presentazione entro il termine perentorio di centoventi giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge di apposita domanda corredata dalla necessaria documentazione ove quest'ultima non sia già acquisita agli atti dell'Amministrazione.

     Nei confronti del personale di cui alla legge 22 dicembre 1975, n. 727, e successive modificazioni, la quota di cui alla lettera b) del precedente comma primo è attribuita in base agli anni di servizio svolto presso le imprese o cooperative appaltatrici riconosciuti in relazione a quanto previsto al secondo comma dell'art. 1 della legge 8 agosto 1977, n. 557;

     c) determinato il totale complessivo degli addendi indicati alle precedenti lettere è attribuito a ciascun dipendente lo stipendio o la classe di stipendio previsti per la rispettiva qualifica funzionale di inquadramento, di importo pari o immediatamente inferiore al predetto totale; nel caso di importo inferiore al dipendente è attribuito altresì un assegno personale di importo pari alla differenza, utile ai fini della tredicesima mensilità e del trattamento di quiescenza e previdenza e riassorbibile solo nel caso di passaggio di qualifica funzionale o di accesso alle qualifiche direttive ad esaurimento o dirigenziale.

     Ove il dipendente sia in godimento dell'indennità di funzione prevista dall'art. 14 della legge 5 marzo 1961, n. 90 e l'ammontare complessivo costituito dalla predetta indennità e dal totale di cui al punto a) dovesse eventualmente risultare maggiore del nuovo trattamento economico ad esso spettante nella qualifica di inquadramento a termini del precedente comma, sarà conteggiata detta indennità di funzione, ai fini della determinazione dell'assegno personale di cui al comma stesso.

 

          Art. 106. (Modificazioni delle situazioni soggettive).

     In via transitoria i dipendenti che, in base al precedente ordinamento, avrebbero maturato entro il 30 giugno 1979 la successiva classe di stipendio o il successivo normale aumento periodico, fruiranno di un ulteriore inquadramento a decorrere dalla data in cui avrebbero maturato il predetto beneficio.

     Nel caso in cui, successivamente al 30 settembre 1978 e prima dell'entrata in vigore della presente legge, il dipendente sia comunque pervenuto, in base al precedente ordinamento, ad un trattamento economico o ad una qualifica che, se conseguiti al 30 settembre 1978, avrebbero determinato un più favorevole trattamento oppure l'inquadramento in una qualifica funzionale superiore, si procede, con effetto dalla data della intervenuta modificazione, ad un nuovo inquadramento ed alla determinazione del nuovo trattamento economico.

     Le stesse disposizioni si applicano nei confronti dei dipendenti che conseguono il miglioramento in base a concorsi già indetti alla data di entrata in vigore della presente legge e che si riferiscano a posti disponibili al 31 dicembre 1978.

     L'ulteriore inquadramento di cui ai commi precedenti sarà effettuato con i criteri previsti per il primo inquadramento, ferma restando, ai soli fini del computo dell'importo annuo delle lire 800 indicato al punto b) del precedente art. 105, la data del 30 settembre 1978.

 

          Art. 107. (Assunzioni - Passaggi di qualifica funzionale) [32].

     L'assunzione nei profili professionali di cui alla tabella V o il passaggio alle qualifiche funzionali superiori di cui alla tabella VI allegate al presente titolo avvengono:

     alla I e II qualifica:

     mediante pubblico concorso indetto localmente e con partecipazione territoriale limitata.

     Il personale assunto nella I qualifica accede alla II, senza concorso, al compimento di un anno di servizio.

     alla III qualifica:

     mediante passaggio automatico, senza concorso, degli agenti della seconda qualifica al compimento di 2 anni di anzianità di servizio, per essere adibiti al ciclo produttivo, salvo opzione del dipendente di rimanere nella qualifica di assunzione. Al fabbisogno di personale in alcuni profili previsti per la III qualifica sarà provveduto nella misura del 70 per cento mediante pubblici concorsi indetti localmente con partecipazione territorialmente limitata e nella restante misura del 30 per cento attraverso prove pratiche riservate ai dipendenti con profili professionali diversi della medesima III qualifica;

     mediante esame per titoli, dei commessi, al compimento di 2 anni di anzianità di servizio, nel limite dei posti disponibili nel corrispondente profilo professionale.

     alla IV e alla V qualifica:

     a) nella misura del 40 per cento del fabbisogno di personale, mediante pubblico concorso;

     b) nella misura del 50 per cento del predetto fabbisogno, mediante concorsi interni per esami, cui potranno partecipare i dipendenti della qualifica immediatamente inferiore;

     c) nella misura del restante 10 per cento, mediante prova pratica alla quale potrà partecipare il personale appartenente alla medesima qualifica, con profilo diverso. In mancanza di candidati, la riserva è portata in aumento al contingente previsto per i concorsi di cui al punto b).

     I concorsi e le prove pratiche avranno carattere regionale o circoscrizionale e per taluni profili l'assunzione potrà essere effettuata totalmente per concorso interno, per esami.

     Alla VI qualifica:

     a) nella misura del 70% del fabbisogno di personale, mediante pubblico concorso;

     b) nella misura del 20% del predetto fabbisogno mediante concorsi interni, per esami, riservati ai dipendenti della quinta qualifica;

     c) nella restante misura del 10%, mediante prova pratica alla quale potrà partecipare il personale appartenente alla medesima qualifica, con profilo diverso. In mancanza di candidati, la riserva è portata in aumento al contingente previsto per i concorsi di cui al punto b).

     Per i profili professionali la cui specializzazione può essere acquisita soltanto nell'ambito dell'azienda, la assunzione sarà effettuata totalmente mediante concorso interno per esami.

     I concorsi e le prove pratiche avranno carattere regionale o circoscrizionale.

     Alla VII qualifica:

     mediante concorsi interni, per esami, ai quali può partecipare il personale della qualifica immediatamente inferiore e quello con profilo diverso della stessa VII qualifica.

     Ai profili di vice dirigente si accede esclusivamente per concorso pubblico.

     Alla VIII qualifica:

     mediante concorsi interni, per esami, ai quali può partecipare il personale della qualifica immediatamente inferiore che sia almeno in possesso del diploma di istruzione secondaria di II grado e quello con profilo diverso della stessa VIII qualifica.

     L'accesso al profilo di vice dirigente coordinatore tecnico o amministrativo è riservato nella misura dell'80% del fabbisogno di personale, mediante concorso interno, ai dipendenti della VII qualifica funzionale con il profilo di vice dirigente tecnico o amministrativo.

     Il restante 20% è destinato a pubblico concorso.

     Per l'accesso al profilo di vice dirigente coordinatore tecnico sono richiesti il diploma di laurea e le abilitazioni professionali prescritte.

     Con le modalità stabilite dal successivo art. 111 saranno individuati i profili cui può accedersi per pubblico concorso.

     Il conferimento dei posti è subordinato al raggiungimento da parte dei vincitori dei concorsi esterni e interni per le varie categorie delle sedi indicate nei relativi bandi. Si applica il disposto dell'ultimo comma dell'art. 1 della legge 8 agosto 1977, n. 556.

 

          Art. 108. (Titoli di studio).

     Per le assunzioni mediante pubblici concorsi sono richiesti i seguenti titoli di studio:

     I, II e III qualifica: licenza della scuola elementare e assolvimento dell'obbligo;

     IV e V qualifica; diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado o titolo equipollente [33];

     VI qualifica: diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado [34];

     VII qualifica: diploma di laurea [35];

     VIII qualifica: diploma di laurea e abilitazione o specializzazione da individuare con decreto del Ministro delle finanze seguendo la procedura prevista dal successivo art. 111 [36].

     Salvo quanto previsto alla lettera b), terzultimo comma, del precedente art. 107 per i concorsi interni e per le prove pratiche, i titoli di studio necessari saranno stabiliti con decreto del Ministro per le finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale ed il Consiglio di amministrazione, all'atto della definizione dei singoli profili professionali di cui all'ultimo comma dell'art. 98 della presente legge.

 

          Art. 109. (Accesso alle qualifiche dirigenziali e alla qualifica funzionale VIII).

     Salvo quanto previsto al comma successivo, l'accesso alle qualifiche dirigenziali, secondo le modalità fissate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e successive modificazioni, è riservato al personale dell'VIII qualifica, nonchè al personale della VII qualifica con almeno cinque anni di anzianità di servizio complessivamente maturata nel profilo professionale di vice dirigente e nella soppressa qualifica di ispettore superiore od equiparato.

     Restano ferme le disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748 in favore del personale delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di ispettore capo ed equiparate.

     (Omissis) [37].

 

          Art. 110. (Concorsi).

     I concorsi pubblici di reclutamento vertono su prove attitudinali e/o a contenuto tecnico-pratico attinenti alla professionalità del relativo profilo.

     I concorsi interni e le prove pratiche, che possono avere caratteristiche analoghe a quelli esterni, dovranno tendere all'effettivo accertamento del grado di professionalità del dipendente. Le modalità ed i programmi di esame saranno regolati con decreto del Ministro per le finanze sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale ed il Consiglio di amministrazione.

 

          Art. 111. (Modalità di svolgimento dei concorsi e dei corsi professionali).

     Con decreto del Ministro per le finanze, da emanare con l'osservanza delle modalità di cui all'articolo precedente, sarà provveduto a determinare:

     i programmi di esame per i concorsi pubblici, i concorsi interni e per l'espletamento delle prove pratiche relative al cambio di profilo;

     la durata, il tipo, i programmi di insegnamento e di esame dei corsi professionali per la qualificazione del personale, utili anche per il passaggio a qualifica superiore;

     i titoli professionali e di servizio da valutare;

     i casi e le modalità di passaggio da un profilo professionale all'altro, nell'ambito della stessa qualifica;

     la composizione delle Commissioni esaminatrici;

     i requisiti che i dipendenti devono possedere per la partecipazione ai concorsi interni;

     i profili cui potrà accedersi totalmente per concorso interno oppure totalmente per pubblico concorso;

     i requisiti ed il titolo di studio necessari per il passaggio di qualifica o per il cambio di profilo, del personale appartenente a profili tecnici;

     i titoli di studio specifici nonchè le abilitazioni e le specializzazioni necessari per l'assunzione, mediante pubblici concorsi, ai vari profili professionali.

 

          Art. 112. (Anzianità minima di servizio).

     Le anzianità minime di servizio nella categoria di appartenenza necessarie per l'ammissione ai concorsi interni per il passaggio di qualifica funzionale sono le seguenti:

     tre anni dalla III alla IV qualifica;

     quattro anni dalla IV alla V qualifica;

     cinque anni dalla V alla VI qualifica;

     quattro anni dalla VI alla VII qualifica;

     quattro anni dalla VII alla VIII qualifica.

 

          Art. 113. (Riserva di posti per il primo concorso pubblico).

     Nel primo concorso pubblico, indetto per ogni singola qualifica funzionale successivamente all'inquadramento del personale nel nuovo ordinamento, l'80 per cento dei posti destinati a concorso pubblico è riservato al personale in servizio, che abbia tutti i requisiti all'uopo richiesti dal relativo bando.

 

          Art. 114. (Assunzioni senza concorso).

     Oltre a quanto previsto dall'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482, l'Amministrazione dei monopoli di Stato può procedere all'assunzione del coniuge superstite del dipendente deceduto per causa direttamente connessa con il servizio, che ne faccia richiesta entro due anni dall'evento, nei limiti dei posti disponibili nella I, II, III e IV qualifica funzionale, ferme restando le limitazioni ed esclusioni previste dalle norme particolari per le assunzioni obbligatorie presso l'Amministrazione dei monopoli.

     In caso di rinuncia da parte del coniuge o di sua inesistenza l'Amministrazione ha facoltà di assumere un figlio maggiorenne del dipendente deceduto, che ne faccia richiesta entro il termine di cui al primo comma, o, se più favorevole, di due anni dal raggiungimento della maggiore età.

     Allorchè più figli maggiorenni abbiano presentato richiesta di assunzione, l'Amministrazione può procedere solo per uno di essi.

     La norma trova applicazione anche per gli eventi verificatisi nei due anni precedenti all'entrata in vigore della presente legge, qualora gli aventi titolo ne facciano richiesta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

 

          Art. 115. Funzioni di qualifica funzionale superiore

     Il personale può essere utilizzato per esigenze di servizio in un profilo professionale della qualifica funzionale immediatamente superiore con l'attribuzione del trattamento economico di cui al comma successivo, comprensivo del premio di rendimento industriale [38].

     L'indennità per l'esercizio della funzione di qualifica funzionale superiore è pari alla differenza tra la retribuzione iniziale della qualifica rivestita e quella iniziale della qualifica superiore effettivamente esercitata.

     Qualora l'utilizzazione sia determinata da carenza di personale a carattere definitivo, la relativa indennità compete dal primo giorno di utilizzazione ed il conferimento delle relative funzioni non può avere, di regola, durata superiore a 12 mesi, salvo rinnovo, per una sola volta, da disporsi con provvedimento motivato. In tal caso sarà provveduto all'immediata indizione del concorso per la copertura del posto vacante [39].

     Ove, invece, la predetta utilizzazione sia determinata da carenze di personale aventi carattere temporaneo, la relativa indennità compete dal primo giorno, semprechè l'utilizzazione stessa abbia durata almeno di 15 giorni consecutivi non computando, a tale fine, per le categorie superiori alla V, il congedo ordinario.

     Restano ferme in ogni caso le norme di cui al precedente art. 110, secondo comma.

 

          Art. 116. (Trattamento economico nei casi di passaggi di qualifica funzionale).

     Il dipendente che transita a qualifica funzionale superiore consegue nella nuova posizione la classe di stipendio che gli assicuri lo stipendio di importo immediatamente superiore al trattamento complessivo, per stipendio ed eventuale assegno personale di cui all'art. 105, lettera c), in godimento all'atto del passaggio; se quest'ultimo trattamento risulta d'importo superiore anche a quello inerente alla ottava classe di stipendio della nuova qualifica funzionale, al dipendente sono attribuiti in tale classe gli aumenti periodici necessari per assicurargli uno stipendio immediatamente superiore al trattamento già in godimento.

     Nei casi di cui sopra è altresì valutata, ai fini dell'ulteriore progressione economica nella qualifica funzionale superiore, la frazione di biennio maturata nella posizione stipendiale di provenienza, qualora al compimento del biennio il dipendente avesse dovuto conseguire nella precedente posizione uno stipendio d'importo superiore a quello attribuitogli all'atto del passaggio di qualifica.

     Le disposizioni di cui ai precedenti commi trovano applicazione anche nei confronti dei dipendenti dell'Amministrazione dei monopoli di Stato vincitori dei pubblici concorsi, provenienti da una qualifica funzionale inferiore.

     Nei casi di passaggio ad altro profilo, nell'ambito della stessa qualifica funzionale, si conserva lo stipendio in godimento e l'anzianità maturata nella qualifica funzionale medesima è utile ai fini dell'ulteriore progressione economica.

 

          Art. 117. (Valutazione del personale).

     I rapporti informativi ed i giudizi complessivi annuali sono soppressi, salvo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 17 della presente legge.

     Il servizio prestato nell'anno non viene valutato ai fini della progressione economica e dell'anzianità richiesta per il passaggio a categoria superiore nei confronti del personale che abbia riportato in quell'anno una sanzione disciplinare superiore alla censura.

     Nel caso di sospensione della qualifica il ritardo è di due anni.

     Qualora il capo dell'ufficio, stabilimento ed opificio, riconosca, previo richiamo scritto, che il servizio prestato nell'anno sia stato di scarso rendimento, ha l'obbligo di presentare al Consiglio di amministrazione apposita relazione motivata, accompagnata dalle contro-deduzioni dell'interessato.

     Il Consiglio di amministrazione può deliberare, a carico di quest'ultimo, a seguito di eventuali ulteriori accertamenti, una nota di demerito che produrrà gli stessi effetti di cui al secondo comma.

 

          Art. 118. (Rappresentanza del personale in seno al Consiglio di amministrazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato).

     Il numero dei rappresentanti del personale dell'Azienda nel Consiglio di amministrazione è elevato da 4 a 6.

     Detti rappresentanti vengono eletti direttamente da tutto il personale in servizio.

     I rappresentanti del personale sono, in caso di assenza o di impedimento, sostituiti da supplenti eletti con la stessa procedura e nella stessa lista in numero uguale ai membri effettivi.

     Le norme per l'elezione, da effettuarsi con il sistema proporzionale, saranno stabilite con decreto del Ministro per le finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale.

     Le nuove elezioni dei rappresentanti del personale verranno indette dal Ministro delle finanze, sentite le predette organizzazioni sindacali, non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     I rappresentanti del personale dell'Azienda nel Consiglio di amministrazione, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, manterranno l'incarico fino alla nomina dei nuovi eletti.

     Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721 e successive modificazioni.

 

          Art. 119. (Aspettative e permessi per motivi sindacali) [40].

 

          Art. 120. (Revoca delle designazioni).

     I rappresentanti del personale nominato in seno agli organi collegiali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, su designazione delle organizzazioni sindacali, decadono dalla carica ove queste ne revochino la designazione.

     La decadenza dei rappresentanti di cui sopra decorre dalla data del provvedimento dell'Amministrazione, da emanare entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione.

 

          Art. 121. (Ritenute per contributi sindacali).

     I contributi sindacali dei dipendenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nella misura e sugli istituti retributivi stabiliti dagli organi statutari delle organizzazioni sindacali, vengono trattenuti a cura dell'Amministrazione stessa su delega del lavoratore e versati alle organizzazioni sindacali interessate.

 

          Art. 122. (Orario e turni di lavoro - Aspettative - Permessi per frequenza corsi scolastici).

     L'orario settimanale di lavoro è ripartito in 5 giornate lavorative da lunedì a venerdì.

     Una diversa regolamentazione dell'orario dovrà essere concordata con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale; resta fermo l'orario vigente per i doppi turni ed i cicli continui di lavoro.

     Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali predette maggiormente rappresentative in sede nazionale ed il Consiglio di amministrazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sarà provveduto alla disciplina:

     a) del lavoro straordinario, dei doppi turni e dei cicli continui di lavoro ai fini della più proficua utilizzazione degli impianti e dei macchinari;

     b) delle assenze effettuate dai dipendenti per fruire del diritto allo studio;

     c) delle aspettative sindacali di cui all'art. 119.

 

          Art. 123. (Congedo ordinario).

     A tutto il personale dipendente dalla Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competono 30 giorni lavorativi di congedo ordinario per ciascun anno, di cui 10 giorni saranno fruiti in un unico periodo da concordare tra l'Amministrazione stessa e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale.

 

          Art. 124. (Assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro).

     Le norme sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sono estese a tutti i dipendenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ai quali è altresì esteso il disposto di cui al secondo comma dell'art. 18 della legge 13 maggio 1975, n. 157.

     Alla liquidazione e al pagamento della indennità di inabilità assoluta temporanea provvede direttamente la stessa Amministrazione.

     Le norme per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo saranno emanate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per le finanze di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e previdenza sociale.

 

          Art. 125. (Trattenute per scioperi brevi).

     Per le astensioni dal lavoro per parte della giornata lavorativa, si applicano al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato le disposizioni di cui al successivo art. 171.

     Per le astensioni effettuate antecedentemente alla entrata in vigore della presente legge nessuna ulteriore trattenuta può essere disposta a tale titolo nè può farsi luogo a restituzione di esse.

 

          Art. 126. (Servizio pre-ruolo).

     I periodi delle pregresse prestazioni lavorative rese dal personale alle dipendenze di imprese appaltatrici, riconosciuti ai sensi della legge 22 dicembre 1975, n. 727 e 8 agosto 1977, n. 557, sono computabili a domanda ai fini del trattamento di quiescenza statale, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, salvo che gli interessati non abbiano esercitato il diritto di opzione previsto dal terzo comma dell'art. 5 della citata legge n. 727.

 

          Art. 127. (Trattamento di quiescenza e di previdenza).

     Ai fini della determinazione della base pensionabile di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e successive modificazioni e del trattamento di previdenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 161.

 

          Art. 128. (Gestione diretta del trattamento economico).

     Alla determinazione, liquidazione e pagamento delle competenze fisse ed accessorie spettanti al personale dipendente, provvede direttamente l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, mediante i propri organi sulla base di ruoli di spesa emessi dalla Direzione generale, secondo le procedure previste dall'ordinamento contabile approvato con decreto ministeriale 29 maggio 1928 e successive modificazioni.

     Per il pagamento di cui al precedente comma l'Amministrazione dei monopoli di Stato applicherà la procedura già in atto prevista per le altre Aziende autonome.

 

          Art. 129. (Personale in particolari posizioni).

     Al personale non di ruolo ed a quello ad esaurimento dell'ex Azienda monopoli banane si applicano le disposizioni della presente legge.

     La disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 19 della legge 13 maggio 1975, n. 157, concernente la spesa per il personale comandato presso altre amministrazioni statali, è estesa a tutti i dipendenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

 

          Art. 130. (Premio per l'incremento del rendimento industriale).

     Al fine di accrescere la produttività aziendale e per adeguare il premio per l'incremento del rendimento industriale stabilito dalla legge 3 luglio 1970, n. 483, e successive modificazioni, al nuovo ordinamento del personale di cui alla presente legge, con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi su parere del Consiglio di amministrazione e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale, il predetto premio, spettante a tutto il personale che presta effettivo servizio nell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, compreso quello con qualifica dirigenziale, anche dopo la data del 31 dicembre 1979, sarà ristrutturato ed adeguato con effetto dal 1° ottobre 1978 sulla base dei seguenti criteri:

     le nuove misure giornaliere del premio saranno determinate in modo che per il personale che svolga attività lavorativa ripartita in cinque giornate l'importo globale settimanale per le prestazioni di servizio sia pari a quello spettante al personale che presti la propria attività in sei giornate lavorative settimanali:

     per il periodo 1° ottobre-31 dicembre 1978 la spesa per la ristrutturazione e l'adeguamento di detto premio non può superare l'importo di lire 750 milioni e per l'anno 1979 l'importo di lire 3 miliardi;

     il compenso incentivante di cui all'art. 8 della legge 3 luglio 1970, n. 483, sarà corrisposto a tutto il personale compreso quello con qualifica dirigenziale, in effettivo servizio presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in relazione al miglioramento della produttività del personale rispetto agli standards accertati al 1° gennaio 1979, fermo restando il limite dell'8 per cento previsto nel surrichiamato art. 8;

     I predetti standards e le successive eventuali variazioni saranno determinati al fine di accrescere la operosità e il rendimento del personale ed assicurare la migliore efficienza aziendale e la massima economicità delle singole strutture operative, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale e su parere del Consiglio di amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

 

          Art. 131. (Interpretazione autentica).

     Il punto 3 del primo comma dell'art. 5 della legge 8 agosto 1977, n. 556, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 132. (Norme di adeguamento).

     Sono abrogate le norme incompatibili con la presente legge.

     Gli operai dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono equiparati a tutti gli effetti agli impiegati della stessa Amministrazione e sono assoggettati alle norme sullo stato giuridico vigenti per questi ultimi.

     Ai necessari adeguamenti si provvederà con decreto del Ministro per le finanze, sentiti la Commissione di cui all'art. 104 ed il Consiglio di amministrazione.

     Tabella I

     Operai con professionalità interna

     Addetto a mansioni di controllo nella produzione.

     Addetto alla conduzione di macchine per l'imballaggio dei generi di monopolio.

     Addetto alla conduzione e piccola manutenzione di impianti di lavanderia meccanica.

     Addetto alle operazioni di caricamento, di conduzione e di pulizia di impianti meccanici per l'incenerimento dei residui.

     Approntatore di spedizioni o distributore di generi di monopolio e pesatore di sale o tabacchi greggi.

     Conduttore di impianti di concia e profumazione.

     Conduttore, con incarico della piccola manutenzione di impianti tecnologici e di macchine per la lavorazione del tabacco, del sale e delle materie sussidiarie.

     Conduttore di locomobili a scartamento ridotto, di mezzi semoventi, di trazione, trasporto e sollevamento e mezzi similari.

     Fermentatore.

     Giardiniere.

     Preparatore di soluzioni speciali concianti o profumati o di colle speciali.

     Rilegatore di libri e registri.

     Tabella II

     Qualifiche di mestiere

     Aggiustatore meccanico.

     Aggiustatore meccanico oppure elettromeccanico per la conduzione - con incarico delle piccole riparazioni - di macchine per la confezione, l'impacchettamento, la cellofanatura o di gruppi per l'impacco e l'imballaggio di generi di monopolio.

     Aggiustatore meccanico, con l'incarico della conduzione e piccola manutenzione di impianti frigoriferi e di condizionamento d'aria.

     Compositore e scompositore dei convogli ferroviari a scartamento ordinario.

     Conducente di automezzi e trattori, per la conduzione dei quali è richiesta almeno la patente C, con incarico della manutenzione e piccole riparazioni.

     Conduttore, con incarico della piccola manutenzione, di impianti per la produzione del sale per ebollizione.

     Conduttore di macchine da stampa o da riproduzione, con incarico della manutenzione e piccole riparazioni.

     Conduttore di ruspe, palatrici meccaniche, gru elettriche o mezzi similari.

     Cuoco.

     Elettromeccanico.

     Fabbro fucinatore o forgiatore.

     Falegname.

     Idraulico-tubista.

     Infermiere patentato.

     Lattoniere e stagnino.

     Muratore.

     Pittore e verniciatore.

     Preparatore nei laboratori chimici o di controllo qualità.

     Saldatore elettrico e autogenista.

     Saliniere.

     Tecnologo per la classifica, cura, fermentazione e conservazione dei tabacchi greggi o per la conservazione degli articoli diversi e assistenza nei collaudi degli stessi.

     Vulcanizzatore.

     Operaio specializzato.

     Attrezzature linee elettriche (ad esaurimento)

     Carpentiere in ferro e in legno (ad esaurimento).

     Fonditore (ad esaurimento).

     Meccanico (ad esaurimento).

     Picconiere minatore (ad esaurimento).

     Specialista alla confezione di nastri per macchine e indumenti di lavoro.

     Tabella III

     Qualifica funzionale di inquadramento

 

Preposto alle lavorazioni

VII

Preposto ai riscontri

VII

Preposto ai servizi di manutenzione e impianti

VII

Capo del magazzino tabacchi greggi esterni e capo magazzino centrale ricambi

VII

Capo agenzia coltivazioni e magazzini esterni con ciclo di lavorazioni di tabacco

VII

Dirigente di deposito generi di monopolio e sali

VII

Preposto all'ufficio di contabilità e segreteria

VI

Vice del preposto alle manutenzioni

VI

Capo fase lavorazione

VI

Preposto ai servizi di economato e di cassa

VI

Capo magazzino tabacchi greggi

VI

Capo centro elaborazione dati

VI

Capo laboratorio di controllo

VI

Preposto ai lavori murari

VI

Vice del capo agenzia di coltivazioni

VI

Capo settore o capo centro e/o incaricato della classifica dei tabacchi sciolti

VI

Secondo contabile dei depositi generi di monopolio o sali

VI

Capo magazzino perfetti

V

Vice capo fase, capo magazzini minori

V

Vice capo settore coltivazioni o funzioni equiparate

V

Preposto ai magazzini per i movimenti interni ed esterni dei generi nei depositi tabacchi e/o sali

V

Preposto ai servizi generali

V

 

     Tabella IV [41].

 

Qualifica funzionale

Profilo professionale di base

I

Aiuto agente

II

Commesso

 

Agente

III

Agente di collaborazione

 

Agente di produzione

IV

Agente qualificato

 

Agente verificatore

 

Assistente

V

Operatore specializzato manutentore o di lavorazione

 

Operatore amministrativo-contabile

 

Operatore tecnico

VI

Agente capo coordinatore

 

Collaboratore amministrativo, contabile, commerciale

 

Collaboratore interprete bilingue

 

Collaboratore tecnico

VII

Collaboratore capo settore amministrativo, contabile, commerciale, d'informatica

 

Interprete traduttore bilingue

 

Collaboratore capo settore tecnico

 

Vice dirigente tecnico

 

Vice dirigente amministrativo

VIII

Coordinatore capo dei servizi amministrativi, contabili, commerciali, d'informatica

 

Coordinatore capo dei servizi lavorazioni

 

Coordinatore capo dei servizi manutenzione

 

Vice dirigente coordinatore tecnico

 

Vice dirigente coordinatore amministrativo

 

Analista di sistemi

 

Ricercatore

 

Esperto

 

Sperimentatore

     Tabella V [42].

     Assunzioni mediante pubblico concorso

 

Qualifica funzionale

Profilo professionale di base

I

Aiuto agente

II

Agente

 

Commesso

III

Agente di collaborazione

IV

Assistente

V

Operatore specializzato manutentore o di lavorazione

VI

Collaboratore amministrativo, contabile, commerciale

 

Collaboratore tecnico

 

Collaboratore interprete bilingue

VII

Vice dirigente tecnico o amministrativo

VIII

Vice dirigente coordinatore tecnico o amministrativo

 

Analista di sistemi

 

Ricercatore

 

Sperimentatore

 

Esperto

 

     Tabella VI

     Quadro degli avanzamenti [43].

     (Omissis).

 

Titolo V

PERSONALE DIRIGENTE

 

          Art. 133. (Retribuzioni).

     In attesa che apposita legge da approvarsi entro il 30 giugno 1980 provveda alla riforma dello stato giuridico ed economico della dirigenza statale, alla revisione dell'organico, delle responsabilità, delle funzioni e dei criteri di accesso, di selezione e di mobilità dei dirigenti dello Stato, le retribuzioni attualmente spettanti nelle stesse misure stabilite con provvedimenti di legge a decorrere del 1° dicembre 1972 sono transitoriamente elevate, a tutti gli effetti, salvo quanto disposto dal successivo articolo 134, dal 1° gennaio 1979, in ragione del 40 per cento.

     A decorrere dal 1° gennaio 1979 lo stipendio annuo lordo delle qualifiche ad esaurimento di Ispettore generale e di Direttore di divisione o equiparata, di cui all'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è stabilito in misura pari, rispettivamente, al 95 per cento ed all'80 per cento della retribuzione per stipendio ed indennità di funzione spettante al primo dirigente con pari anzianità di qualifica.

     Resta ferma l'attribuzione al personale di cui al precedente secondo comma, sino al 31 dicembre 1978, dell'assegno perequativo di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, o analoghe indennità pensionabili, e delle aggiunzioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268, 16 aprile 1977, n. 116, 21 novembre 1978, n. 718 ed altre disposizioni analoghe nonchè dei miglioramenti di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1979, n. 223.

 

          Art. 134. (Compenso per lavoro straordinario).

     Il miglioramento temporaneo derivante dall'applicazione del precedente art. 133 non opera ai fini della determinazione dei compensi per lavoro straordinario, chiunque ne sia il beneficiario.

 

          Art. 135. (Disciplina economica della nomina a primo dirigente).

     Nei casi di conferimento della qualifica di primo dirigente, il raffronto necessario ai fini di quanto previsto dall'art. 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, o disposizioni analoghe, deve intendersi tra lo stipendio in godimento e la retribuzione iniziale della nuova posizione. Gli aumenti biennali di cui allo stesso art. 12, terzo comma, del decreto suindicato sono conferiti sul solo stipendio.

 

Titolo VI

PERSONALE MILITARE

 

Capo I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

 

          Art. 136. (Area di applicazione). [44]

     Le norme di cui al presente titolo si applicano al personale militare delle Forze armate, della Guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia, nonchè ai sottufficiali e alle guardie del Corpo forestale dello Stato, con esclusione del personale in servizio militare obbligatorio di leva e ausiliario e di quello retribuito con paghe giornaliere.

     Per quanto attiene alle forze di polizia, le norme del presente titolo si applicano transitoriamente sino a quando non sarà diversamente provveduto in materia.

     Negli articoli successivi sono indicati:

     a) con la dizione unica di "militari", le generalità dei destinatari;

     b) con i gradi dell'Esercito, anche i corrispondenti gradi delle altre Forze armate e dei Corpi di polizia.

 

          Art. 137. (Stipendi del personale di grado inferiore a colonnello). [45]

     A decorrere dal 1° luglio 1978, gli stipendi annui lordi iniziali dei militari, sino al grado di tenente colonnello compreso, sono stabiliti come segue, avuto riguardo ai livelli retributivi nei quali, in applicazione delle norme di cui al titolo I della presente legge, viene distribuito il personale civile del Ministero:

     a) quarto livello lire 2.790.000: carabiniere, appuntato e sergente;

     b) quinto livello lire 3.150.000: sergente maggiore, maresciallo ordinario, maresciallo capo;

     c) sesto livello lire 3.600.000: maresciallo maggiore, maresciallo maggiore aiutante o scelto, aiutante di battaglia e sottotenente;

     d) settimo livello lire 4.500.000: tenente e capitano:

     e) ottavo livello lire 5.400.000: maggiore e tenente colonnello.

     Ai tenenti colonnelli con quattro anni di anzianità di grado o ventiquattro anni di anzianità di servizio è attribuito il livello di stipendio di lire 5.940.000.

     La progressione economica nell'ambito dei livelli di cui ai commi precedenti si articola su classi di stipendio conseguibili al terzo, sesto, decimo, quindicesimo e ventesimo anno di permanenza nei livelli stessi nonchè su scatti biennali in ragione del 2,50 per cento calcolati sulla classe stipendiale conseguita.

     Le classi di stipendio comportano ognuna un aumento costante pari al 16 per cento della misura dello stipendio iniziale.

     Gli scatti biennali di stipendio maturati in ciascuna classe sono riassorbiti al conseguimento della classe di stipendio successiva.

     Per il periodo di servizio successivo al conseguimento dell'ultima classe di stipendio, sono attribuiti aumenti periodici costanti in numero illimitato in ragione del 2,50 per cento dello stipendio della suddetta classe per ogni biennio di permanenza nella stessa.

     Le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali, anche se convenzionali, si conferiscono con decorrenza dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto.

     Salvo quanto stabilito nel successivo art. 138, ai sottotenenti provenienti dalle Accademie militari, agli ufficiali arruolati mediante concorsi a nomina diretta ed ai sottufficiali provenienti dalle scuole militari è attribuito in relazione agli anni di servizio prestato, ivi compreso quanto previsto dal terzo comma dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, lo stipendio iniziale del livello spettante con l'aggiunta di uno scatto periodico per il primo biennio di servizio già prestato e di successivi scatti convenzionali per i restanti bienni eventualmente computabili.

     Il precedente comma si applica anche nei confronti degli aspiranti ufficiali dei corsi regolari delle Accademie militari di cui alla legge 24 settembre 1977, n. 717.

     L'art. 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni e integrazioni, non si applica nei confronti del militare di grado pari o inferiore a tenente colonnello.

 

          Art. 138. (Attribuzioni stipendi per passaggio di grado). [46]

     [All'atto della promozione o della nomina a grado o qualifica che comporta il passaggio ad un livello retributivo superiore, i militari di grado inferiore a colonnello sono collocati nel nuovo livello, anche ai fini dell'ulteriore progressione economica, allo stipendio, tra quelli conseguibili nel livello per classi o scatti di importo immediatamente superiore a quello percepito nella precedente posizione, conservando l'anzianità maturata, ai fini dell'attribuzione della successiva classe o scatto, nel livello di provenienza [47].

     Nel caso in cui nel nuovo livello, ai sensi di quanto previsto dal primo e dal quinto comma del presente articolo, siano stati attribuiti aumenti di stipendio convenzionali, ai fini dell'ulteriore progressione economica il militare si intende collocato allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali concessi.

     (Omissis) [48].

     Ai militari che, per effetto del transito dal ruolo di provenienza ad altro ruolo, retrocedono di grado, è attribuito, nel livello retributivo del nuovo grado, lo stipendio di classe o scatto determinato in corrispondenza di quello percepito all'atto del passaggio, anche mediante attribuzione di scatti convenzionali.

     Al personale promosso o nominato a grado o qualifica superiore, nell'ambito dello stesso livello retributivo, viene attribuito uno scatto aggiuntivo pari al 2,50 per cento della classe di stipendio in godimento, riassorbibile solo in caso di promozione o di nomina a grado o a qualifica che comporta il passaggio ad un livello retributivo superiore; detto scatto viene rideterminato in caso di acquisizione di classi di stipendio successive sulla base della misura di ciascuna classe. Gli scatti attribuiti ai sensi del presente comma non comportano, comunque aumenti di anzianità nel livello, ai fini dell'ulteriore progressione economica.]

 

          Art. 139. (Trattamento economico del personale richiamato). [49]

     Al personale militare collocato in congedo anteriormente al 1° gennaio 1978, qualora richiamato in servizio, è attribuito, anche ai fini della successiva progressione economica, lo stipendio iniziale del livello spettante. Ove tale stipendio risultasse di importo inferiore al maturato economico calcolato sulla base delle spettanze conseguite al momento della cessazione dal servizio, ai sensi del primo comma del successivo art. 140 in quanto applicabile, è attribuito lo stipendio per classe o scatti e con l'eventuale aggiunta di scatti anche convenzionali, di importo pari o immediatamente superiore al predetto maturato.

     Al personale militare collocato, a decorrere dal 1° gennaio 1978, nella posizione di cui al precedente comma, qualora richiamato in servizio, è attribuito lo stipendio a norma del precedente art. 137 di importo pari a quello in godimento all'atto della cessazione dal servizio.

 

          Art. 140. (Inquadramento nei livelli retributivi). [50]

     [Il personale militare di grado inferiore a colonnello, in servizio alla data del 1° gennaio 1978, è inquadrato ai fini giuridici dalla stessa data ed economici dal 1° luglio 1978, nei livelli retributivi in applicazione del precedente art. 137 sulla base del trattamento economico complessivo annuo lordo spettante alla data del 1° luglio 1978 per stipendio, assegno perequativo istituito con legge 27 ottobre 1973, n. 628, somma di lire 300.000 annue di cui alla legge 14 aprile 1977, n. 112, e somma di lire 120.000 annue di cui alla legge 17 novembre 1978, n. 715.

     Nel caso in cui il trattamento economico complessivo, come sopra determinato, sia inferiore allo stipendio iniziale del livello di inquadramento è attribuito quest'ultimo stipendio. Qualora invece detto trattamento sia superiore, è attribuito lo stipendio, tra quelli conseguibili nel livello per classe o scatti con l'eventuale aggiunta di scatti anche convenzionali, di importo pari o immediatamente superiore al trattamento stesso. Se siano stati attribuiti aumenti periodici convenzionali, ai fini dell'ulteriore progressione economica, il militare si intende collocato allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali concessi.

     Ad inquadramento effettuato in base ai precedenti commi viene attribuito, in relazione agli anni di servizio prestato, il numero degli scatti biennali in ragione del 2,50 per cento di cui alla seguente tabella:

 

Anzianità di servizio militare

Numero scatti

da 15 a 17

anni

2

da 18 a 19

"

3

da 20 a 21

"

4

da 22 a 23

"

5

da 24 a 25

"

6

da 26 a 27

"

7

da 28 anni in poi

8

 

     Gli scatti di cui alla presente tabella:

     - si calcolano sulla classe di stipendio attribuita al primo inquadramento;

     - si applicano in aggiunta a quelli spettanti per:

     anzianità di permanenza nella classe di stipendio;

     promozione o nomina a grado o qualifica superiore, che non comporti passaggio di livello retributivo;

     - vengono comunque conservati, nell'importo determinato per il personale in servizio all'entrata in vigore della legge, in aggiunta a qualsiasi classe di stipendio o livello retributivo e rientrano nella base pensionabile di cui all'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni.

     Nel caso in cui in uno stesso livello siano previsti militari di diversi gradi, ai militari di grado superiore a quello minimo della stessa carriera ivi indicati sono altresì attribuiti gli scatti aggiuntivi di cui al quinto comma del precedente art. 138, restando fermo che detti scatti aggiuntivi non comportano comunque aumenti di anzianità nel livello ai fini della ulteriore progressione economica.

     Ai militari immessi in servizio a partire dal 1° gennaio 1978 è in ogni caso attribuito un trattamento economico non superiore a quello goduto dai pari grado che li precedono in ruolo o dai gradi superiori aventi uguale o maggiore anzianità di servizio militare comunque prestato.]

 

          Art. 141. (Modificazioni delle situazioni soggettive). [51]

     Per i militari che, successivamente al 1° luglio 1978, abbiano conseguito nel preesistente ordinamento miglioramenti economici per effetto della progressione economica o di carriera si procede ad un nuovo inquadramento nel livello, con decorrenza dalla data del conseguimento del miglioramento.

     Nel caso in cui, dopo il 1° gennaio 1978, i militari abbiano conseguito una promozione che comporti il passaggio ad un livello retributivo superiore che, se ottenuta prima, avrebbe determinato l'inquadramento nel livello retributivo superiore, si procede, con effetto dalla data del passaggio, ad un nuovo inquadramento nel suddetto livello.

 

          Art. 142. (Stipendi dei generali e dei colonnelli). [52]

     Nei confronti dei generali e dei colonnelli si applicano le disposizioni di cui al precedente titolo V.

 

Capo II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE FORZE DI POLIZIA E PER IL CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA

 

          Art. 143. (Assegno personale di funzione) [53]

     Con decorrenza 1° luglio 1978, ai funzionari di pubblica sicurezza, agli appartenenti al Corpo della polizia femminile, all'Arma dei carabinieri ed ai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, delle guardie di finanza, degli agenti di custodia, nonchè agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, compete un assegno personale mensile di funzione nelle misure indicate come appresso:

Carabinieri ed equiparati lire 10.000

Appuntato, vicebrigadiere ed equiparati lire 20.000

Brigadiere ed equiparati lire 25.000

Maresciallo di 3a classe, maresciallo di 2a classe, maresciallo di 1a classe, maresciallo di 1a classe scelto ed equiparati lire 30.000

Assistente ed assistente principale di polizia, sottotenente, tenente ed equiparati lire 10.000

Commissario, assistente capo di polizia, ispettrice, capitano ed equiparati lire 30.000

Commissario capo, ispettrice superiore, maggiore ed equiparati lire 50.000

Vicequestore aggiunto, ispettrice capo aggiunto, tenente colonnello ed equiparati lire 60.000.

     L'assegno è pensionabile ed è assoggettato, ad ogni effetto, alla medesima disciplina dello stipendio e ne subisce in pari misura la progressione, la sospensione, la riduzione e il ritardo.

     L'assegno è anche considerato ai fini degli aumenti periodici, della tredicesima mensilità, della determinazione dell'assegno alimentare e non è computabile ai fini dell'indennità di buonuscita e della determinazione dell'equo indennizzo.

 

          Art. 144. (Indennità pensionabile). [54]

     A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per le cessazioni dal servizio del personale avente diritto all'indennità mensile per servizio di istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, nonchè del personale avente diritto all'indennità mensile di servizio penitenziario di cui alle leggi 23 dicembre 1970, n. 1054 e 20 maggio 1975, n. 155, e successive modificazioni, le predette indennità sono interamente pensionabili.

     Sono abrogate le decurtazioni o le riduzioni previste - nella corresponsione dell'indennità mensile d'istituto - per il personale del ruolo delle ispettrici di polizia e del ruolo delle assistenti di polizia dell'amministrazione della pubblica sicurezza.

 

          Art. 145. (Criteri di applicazione dell'art. 10 della legge 27 maggio 1977, n. 284). [55]

     Il disposto dell'art. 11 della legge 4 agosto 1971, n. 607, e dell'art. 10 della legge 27 maggio 1977, n. 284, si applica per ogni ora di servizio prestato dagli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia oltre le sette ore giornaliere.

     E' abrogato il limite "e fino a quando i posti ricoperti nell'organico del Corpo degli agenti di custodia non avranno raggiunto l'85 per cento della relativa dotazione", contenuto nell'art. 10 della legge 27 maggio 1977, n. 284.

 

Capo III

NORME PARTICOLARI PER LE FORZE ARMATE

 

          Art. 146. (Indennità mensile di impiego operativo) [56].

 

          Art. 147. (Quota pensionabile delle indennità di impiego operativo di imbarco e per il controllo dello spazio aereo). [57]

     Per le cessazioni dal servizio degli ufficiali, dei sottufficiali dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica, le indennità di cui agli articoli 1, 2, 3 e 6 della legge 5 maggio 1976, n. 187, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono pensionabili sino all'importo massimo di lire 110.000 mensili, con le modalità stabilite dal primo comma dell'art. 17 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

     Per il personale che si sia trovato ad operare nelle condizioni di cui all'art. 16 della legge 5 maggio 1976, n. 187, la percentuale dell'indennità meno favorevole è pensionabile in proporzione agli anni di servizio prestato nelle predette condizioni.

 

          Art. 148. (Computo delle indennità di aeronavigazione e di volo per i militari dell'Aeronautica) [58].

 

          Art. 149. (Computo sulla pensione privilegiata delle indennità di aeronavigazione, di volo e di paracadutismo). [59]

     Il primo e secondo comma dell'art. 74 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sono sostituiti con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge con i seguenti (Omissis).

 

          Art. 150. (Revisione dei trattamenti previdenziale, pensionistico e accessorio degli appartenenti alle Forze armate). [60]

     Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della riforma generale del sistema pensionistico il Governo provvederà, sentito il COCER, a promuovere le iniziative legislative necessarie a rivedere e a disciplinare la normativa concernente i trattamenti previdenziale e pensionistico degli appartenenti alle Forze armate.

     Con lo stesso provvedimento, il Governo provvederà a disciplinare la materia relativa al trattamento accessorio, comprese le indennità di ausiliaria e di riserva.

 

          Art. 151. (Ritenute in conto entrate Tesoro) [61].

 

Titolo VII

DISPOSIZIONI VARIE

 

          Art. 152. (Disciplina dell'anzianità).

     L'eventuale maggiore anzianità rispetto a quella conferita nei livelli retributivi con l'inquadramento effettuato in applicazione della presente legge sarà disciplinata anche gradualmente a cominciare dal triennio 1979-1981.

     Nei confronti di coloro che maturino il diritto al trattamento di quiescenza il riconoscimento di cui al comma precedente verrà comunque effettuato con priorità.

 

          Art. 153. (Effetti dei nuovi stipendi).

     Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione della presente legge hanno effetto sui relativi aumenti biennali, sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate Tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

     Le nuove misure degli stipendi hanno effetto altresì sulla retribuzione prevista dall'art. 4, quinto comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1599, ratificato, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1953, n. 326.

     In sede di prima applicazione della presente legge i nuovi stipendi spettanti per i decorsi periodi saranno conguagliati con quanto già corrisposto per gli stessi periodi a titolo di stipendio e degli altri emolumenti che cesseranno di competere in quanto conglobati nel predetto emolumento fondamentale.

 

          Art. 154. (Equo indennizzo) [62].

 

          Art. 155. (Scrutini di promozione e concorsi interni).

     Sono fatti salvi gli scrutini di cui agli articoli 38 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, per le promozioni decorrenti con effetto dal 1° gennaio 1980 per posti disponibili alla data del 31 dicembre 1979.

     Sono fatti salvi altresì gli scrutini di cui al precedente primo comma per posti disponibili fino all'entrata in vigore della presente legge.

     Al personale promosso in applicazione dei precedenti commi si applicano le disposizioni contenute rispettivamente nel sesto e settimo comma del precedente art. 4 e nel settimo e ottavo comma del precedente art. 51.

     I concorsi per passaggi di carriera previsti dagli articoli 16, 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono portati a termine se già indetti entro la data di entrata in vigore della presente legge.

     La promozione alla qualifica di direttore di divisione o equiparata, dei ruoli ad esaurimento, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è conferita anche in soprannumero agli impiegati delle carriere direttive che hanno conseguito la qualifica di direttore aggiunto di divisione o equiparata anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e che, alla data del 31 dicembre 1972, rivestivano la qualifica di direttore di sezione o equiparata.

 

          Art. 156. (Trattamento per i ricercatori e gli sperimentatori).

     Ai ricercatori e agli sperimentatori di cui al terzo comma dell'art. 1, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano conseguito o conseguano nelle forme previste dal precedente ordinamento il parametro più elevato, viene attribuito il trattamento previsto per i primi ricercatori.

 

          Art. 157. (Conferimento di promozione) [63].

     La disposizione di cui all'art. 155, ultimo comma, si applica anche ai funzionari delle carriere direttive delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che hanno conseguito la qualifica di direttore aggiunto di divisione o equiparata anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e che, alla data del 31 dicembre 1972, rivestivano la qualifica di direttore di sezione o equiparata.

 

          Art. 158. (Personale dei Gabinetti e delle Segreterie particolari).

     Agli estranei all'Amministrazione dello Stato chiamati a norma delle vigenti disposizioni alle cariche presso i Gabinetti e le Segreterie particolari dei ministri e dei sottosegretari di Stato compete il trattamento economico per stipendio, indennità integrativa speciale, aggiunta di famiglia ed altri assegni di carattere fisso e continuativo nonchè il trattamento di missione in vigore per il personale di ruolo statale delle seguenti posizioni:

     dirigente superiore di cui all'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, se capi di Gabinetto dei ministri senta portafoglio;

     primo dirigente di cui all'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, se segretari particolari;

     della qualifica VII di cui al precedente art. 2 se addetti con funzioni ai Gabinetti dei ministri senza portafoglio;

     della qualifica non superiore alla V di cui al precedente art. 2 se addetti ai Gabinetti medesimi con funzioni di ordine.

     Il servizio effettivamente prestato nelle posizioni che danno titolo al trattamento di cui al precedente comma è valutato ai fini della normale progressione economica per aumenti biennali e classi di stipendio.

     E' soppresso l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 maggio 1945, n. 260.

 

          Art. 159. (Cumulo di impieghi).

     All'art. 99 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, le parole "di un terzo" sono sostituite con le parole "della metà".

 

          Art. 160. (Trattamento di fine servizio).

     Con effetto dalle date di decorrenza economica degli inquadramenti nelle qualifiche funzionali o nei livelli retributivi da effettuarsi in applicazione della presente legge, le nuove misure degli stipendi derivanti dagli inquadramenti stessi sono considerate ai fini della liquidazione del trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, nonchè ai fini della indennità di buonuscita. I nuovi stipendi si considerano altresì per la determinazione dell'indennità di licenziamento dovuta al personale non di ruolo.

     Nei confronti del personale in servizio alle date di decorrenza giuridica stabilite per le rispettive categorie di appartenenza, cessato dal servizio successivamente alle date stesse fino a quelle di decorrenza economica, l'inquadramento viene effettuato ai soli fini del trattamento di quiescenza, sulla base del trattamento economico considerato ai fini dell'inquadramento stesso, spettante alla data della cessazione dal servizio, comprensivo, se dovuta, della valutazione convenzionale ai fini economici dell'anzianità di servizio. La rideterminazione delle pensioni ai sensi del presente comma ha effetto dalle date di decorrenza economica degli inquadramenti nelle qualifiche funzionali o nei livelli retributivi. Su dette pensioni non è dovuta la perequazione automatica di cui all'art. 18 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

     La disposizione di cui al precedente comma si applica anche nei confronti del personale di cui alla legge 6 febbraio 1979, n. 42, in servizio alla data del 1° luglio 1977 e cessato dal servizio dopo tale data e fino al 30 settembre 1978, nonchè del personale di cui alla data del 1° gennaio 1977 e cessato dal servizio dopo tale data e fino al 30 aprile 1978.

 

          Art. 161. (Base pensionabile).

     Per le cessazioni dal servizio successive alla data di decorrenza economica degli inquadramenti nelle qualifiche funzionali o nei livelli retributivi ai fini della determinazione della base pensionabile di cui agli articoli 43 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, modificati dagli articoli 15 e 16 della legge 29 aprile 1976, n. 177, nonchè del trattamento di previdenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, l'ultimo stipendio integralmente percepito deve essere maggiorato delle quote mensili della successiva classe di stipendio o del successivo aumento periodico, maturato all'atto della cessazione dal servizio.

     Nei confronti del restante personale dello Stato non inquadrato nelle qualifiche funzionali o nei livelli retributivi le disposizioni di cui al precedente comma si applicano esclusivamente con riferimento agli aumenti biennali di stipendio.

     Le quote mensili, di cui al precedente comma, si considerano maturate in numero corrispondente ai mesi di servizio trascorsi dalla data di attribuzione dell'ultimo stipendio fino alla cessazione dal servizio, computando per mese intero la frazione di mese superiore a giorni quindici e trascurando le frazioni inferiori.

     Sulle quote aggiuntive, di cui ai precedenti commi, sono operate le normali ritenute per la quiescenza e per la previdenza.

 

          Art. 162. (Interpretazione del terzo comma dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748).

     Il terzo comma dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, va interpretato nel senso che tutti gli impiegati promossi nei ruoli ad esaurimento, con decorrenza 12 dicembre 1972, debbono essere considerati, agli effetti dei benefici sull'esodo volontario previsto dal decreto medesimo, in possesso delle corrispondenti qualifiche indicate nella prima parte del comma stesso.

 

          Art. 163. (Speciale elargizione alle famiglie dei vigili del fuoco deceduti durante le operazioni di soccorso).

     A decorrere dal 1° gennaio 1978 alle famiglie del personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, deceduto in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate durante le operazioni di soccorso, è corrisposta una speciale elargizione nella misura di lire 50 milioni. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

 

          Art. 164. (Compenso per prestazioni rese in eccedenza all'orario di obbligo degli operai adibiti a servizi di vigilanza e custodia).

     L'art. 14 della legge 15 novembre 1973, n. 734, è sostituito, con effetto dal 1° giugno 1979, dal seguente (Omissis).

 

          Art. 165. (Integrazione mensile ai pensionati).

     Ai titolari di pensioni o assegni indicati nell'art. 1, primo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177, sono concesse, a decorrere dal 1° giugno 1979, le seguenti integrazioni mensili lorde, da corrispondersi anche sulla tredicesima mensilità:

     a) L. 20.000 e L. 10.000 rispettivamente per le pensioni dirette e per quelle di riversibilità, per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1976;

     b) L. 40.000 e L. 20.000 rispettivamente per le pensioni dirette e per quelle di riversibilità, per le cessazioni dal servizio successive al 1° gennaio 1977.

     Il precedente comma si applica anche ai titolari di pensione a carico del Fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere, della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale e del Fondo per il trattamento di quiescenza ed assegni straordinari per il personale del lotto. Il relativo onere è a carico dei Fondi e della Cassa predetti.

     Al personale nei cui confronti hanno trovato applicazione i benefici economici di cui alle leggi 27 maggio 1977, n. 284 e 5 agosto 1978, n. 505, nonchè al personale nei cui confronti ha trovato applicazione l'art. 20 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, nella 30 marzo 1976, n. 88, le integrazioni mensili lorde di cui al primo comma sono dovute nella misura del 50 per cento.

     Alla corresponsione delle integrazioni mensili provvedono d'ufficio le direzioni provinciali del tesoro che hanno in carico le relative partite di pensione e le amministrazioni competenti per le pensioni provvisorie.

     Le integrazioni mensili di cui al presente articolo non sono dovute al personale nei cui confronti trova applicazione il precedente art. 160 e non possono in ogni caso essere cumulate con i trattamenti di pensione liquidati o da liquidarsi in applicazione della presente legge e delle leggi 6 febbraio 1979, n. 42, 3 aprile 1979, n. 101, nonchè della legge 2 aprile 1979, n. 97.

 

          Art. 166. (Modifiche di procedure).

     I decreti di cui al titolo II, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni, acquistano immediata efficacia ai fini della corresponsione delle prestazioni dovute; i decreti concessivi sono trasmessi alla Corte dei conti per il riscontro in via successiva.

     I controlli di legge sui decreti emessi ai fini del trattamento di quiescenza a carico delle Casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro sono effettuati in via successiva.

 

          Art. 167. (Personale postelegrafonico a contratto).

     Le disposizioni di cui all'art. 9 della legge 23 gennaio 1974, n. 15 sono applicabili sino al 31 dicembre 1982, anche mediante la proroga o il rinnovo dei contratti già stipulati, sempre che vi sia il consenso del personale interessato.

     Il personale assunto ai sensi del precedente comma può essere applicato anche all'espletamento del programma per la costruzione di alloggi di servizio, da assegnare in locazione semplice ai dipendenti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, previsto dalla legge 7 giugno 1975, n. 227.

     Ai fini dell'assunzione, della proroga o del rinnovo di cui al primo comma, è valido, a tutti gli effetti, il diploma di laurea in ingegneria o in architettura.

     A decorrere dal 1° gennaio 1979, al personale assunto ai sensi dell'art. 9 della legge 23 gennaio 1974, n. 15 e del primo comma del presente articolo, o il cui contratto sia stato prorogato o rinnovato per effetto dello stesso primo comma, compete l'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni.

     L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 250.000.000 per l'anno 1979, graverà sugli stanziamenti del capitolo 116 dello stato di previsione della spesa del bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio finanziario 1979 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

 

          Art. 168. (Compenso per il personale del Ministero di grazia e giustizia) [64]

     In considerazione della eccezionale situazione in cui versa l'Amministrazione giudiziaria per le esigenze di normalizzazione dei servizi, è autorizzata, per un biennio a decorrere dal 1° giugno 1979, la devoluzione al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dell'ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri, nonchè a quello di altre Amministrazioni dello Stato che presti effettivo servizio presso la ragioneria centrale del Ministero di grazia e giustizia, di un importo corrispondente a 5.500.000 ore annue di lavoro straordinario in aggiunta alle erogazioni previste dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422 e dall'art. 1 della legge 22 luglio 1978, n. 385.

     Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio di amministrazione, il suddetto monte ore verrà ripartito fra i vari uffici dell'Amministrazione giudiziaria, in relazione alle unità di personale in servizio ed al carico di lavoro con l'indicazione di parametri basati sulla effettiva presenza in servizio e del limite massimo per ciascun dipendente.

 

          Art. 169. (Personale di cui all'art. 59, penultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833).

     La norma di cui al terzo comma dell'art. 59 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con la quale viene aumentato di 3 unità il numero dei posti previsti nella tabella XIX, quadro A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, s'interpreta nel senso che, fino alla emanazione della legge di riordinamento del Ministero della sanità all'ufficio centrale della programmazione sanitaria, all'ufficio per l'attuazione della legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale e al segretariato del Consiglio sanitario nazionale sono preposti i dirigenti generali nominati in conseguenza del predetto aumento.

 

          Art. 170. (Ritenute per contributi sindacali).

     I contributi sindacali del personale di cui alla presente legge, nella misura e sugli istituti retributivi stabiliti dagli organi statutari delle organizzazioni sindacali, sono trattenuti a cura delle amministrazioni su delega del dipendente e versati alle organizzazioni sindacali interessate.

     In caso di modifica delle misure percentuali della trattenuta stabilita dagli organismi statutari delle organizzazioni sindacali, il dipendente ha facoltà di revocare la delega con effetto dalla data di decorrenza della modifica purchè notifichi la revoca alle organizzazioni sindacali entro il termine dei trenta giorni dalla data in cui è stata resa pubblica la modifica stessa.

     Restano salve le norme di cui all'art. 50 della legge 18 marzo 1968, n. 249.

 

          Art. 171. (Trattenute per scioperi brevi).

     Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa le relative trattenute sulle retribuzioni possono essere limitate all'effettiva durata dell'astensione dal lavoro. In tal caso la trattenuta per ogni ora è pari alla misura oraria, senza le maggiorazioni del 15 per cento e del 30 per cento, del compenso per il lavoro straordinario aumentata della quota corrispondente agli emolumenti a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa predetta.

     Il precedente comma non può trovare applicazione qualora, trattandosi di lavoro basato sull'interdipendenza funzionale di settori, reparti, servizi e uffici oppure riferito a turni od attività integrate, lo sciopero limitato ad una o più ore lavorative produca effetti superiori o più prolungati rispetto a quelli derivanti dalla limitata interruzione del lavoro.

     Con decreto ministeriale, sentito il Consiglio di amministrazione, potranno preventivamente stabilirsi in casi in cui la trattenuta sulle retribuzioni debba essere determinata sulla base di quanto previsto dal primo comma del presente articolo.

     Con decreto ministeriale, sentito il Consiglio di amministrazione, nonchè le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale saranno stabiliti i casi in cui la trattenuta sulle retribuzioni debba essere determinata sulla base di quanto previsto dal secondo comma del presente articolo.

 

          Art. 172. (Disposizioni per la sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico).

     Gli uffici che liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere al pagamento dei nuovi trattamenti economici, in via provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla base dei dati in possesso o delle comunicazioni degli uffici presso cui presta servizio il personale interessato relative agli elementi necessari per la determinazione del trattamento stesso.

 

          Art. 173. (Norme abrogative).

     Con effetto dalle date di attribuzione degli stipendi di cui alla presente legge sono soppressi:

     l'assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, gli assegni annui pensionabili di cui alle leggi 30 luglio 1973, n. 477, 30 novembre 1973, n. 766, 23 gennaio 1975, n. 29, 20 maggio 1975, n. 170 e 20 dicembre 1977, n. 964, l'indennità pensionabile di cui alla legge 27 dicembre 1973, n. 851;

     le aggiunzioni senza titolo di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268, 16 aprile 1977, n. 116, 11 maggio 1976, n. 271, 21 novembre 1978, n. 718, 17 novembre 1978, n. 711, 30 dicembre 1976, n. 962, e alle Leggi 28 aprile, 1976, n. 155, 4 aprile 1977, n. 121, 10 novembre 1978, n. 701, agli articoli 2, 3 e 5 della legge 14 aprile 1977, n. 112 e all'art. 3 della legge 17 novembre 1978, n. 715;

     le somme attribuite per la valutazione ai fini economici delle anzianità di servizio;

     ogni altra aggiunzione o emoluzione attribuito a titolo di acconto;

     l'art. 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 628;

     l'art. 12 della legge 10 dicembre 1973, n. 804;

     gli articoli 21 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e successive modificazioni.

     Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie comunque non compatibili con la presente legge.

 

          Art. 174. (Onere finanziario).

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per gli anni 1979 e 1980, valutato in complessive L. 1.702 miliardi - che vengono ad aggiungersi alle autorizzazioni di spesa per complessive L. 1.890.336 milioni di cui alla legge 13 agosto 1979, n. 374 e successive proroghe - si provvede quanto a L. 139 miliardi a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6854 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979; quanto a L. 33 miliardi a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 del predetto stato di previsione all'uopo utilizzando l'accantonamento "Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vice pretore onorario"; quanto a L. 1.530 miliardi mediante riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Revisione del trattamento economico dei pubblici dipendenti".

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 175. (Entrata in vigore).

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 


[1] Per l’interpretazione autentica del presente articolo vedi l'art. 22 della L. 23 dicembre 1994, n. 724.

[2] Per l’interpretazione autentica del presente comma vedi il D.L. 28 gennaio 1986, n. 9.

[3] Comma modificato dall'art. 4 della L. 7 luglio 1988, n. 254 e abrogato dall'art. 72 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

[4] Comma abrogato dall'art. 72 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

[5] Comma abrogato dall'art. 72 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

[6] Comma abrogato dall'art. 72 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

[7] Articolo abrogato dall' art. 72 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

[8] Articolo abrogato dall'art. 6 del D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770.

[9] Articolo abrogato dall'art. 18 del D.Lgs. 24 marzo 2000, n. 85.

[10] Alinea così modificato da avviso di rettifica, pubblicato nella G.U. 4 novembre 1980, n. 302.

[11] Comma abrogato dall'art. 10 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

[12] Articolo abrogato dall'art. 6 del D.L. 6 novembre 1989, n. 357.

[13] Comma così sostituito dall'art. unico della L. 25 marzo 1982, n. 108.

[14] Comma così sostituito dall'art. unico della L. 11 ottobre 1986, n. 689.

[15] Comma così sostituito dall'art. unico della L. 11 ottobre 1986, n. 689.

[16] Comma abrogato dall'art. unico della L. 11 ottobre 1986, n. 689.

[17] Il termine previsto da presente comma è stato differito, da ultimo, al 31 ottobre 1993 dall'art. 4 della L. 5 gennaio 1994, n. 24.

[18] Articolo abrogato dall'art. 31 della L. 29 gennaio 1986, n. 23.

[19] Comma così sostituito dall'art. 5 del D.L. 28 maggio 1981, n. 255.

[20] Comma abrogato dall'art. 5 del D.L. 28 maggio 1981, n. 255.

[21] Comma abrogato dall'art. 5 del D.L. 6 giugno 1981, n. 283.

[22] Comma abrogato dall'art. 5 del D.L. 6 giugno 1981, n. 283.

[23] Comma abrogato dall'art. 5 del D.L. 6 giugno 1981, n. 283.

[24] Comma abrogato dall'art. 5 del D.L. 6 giugno 1981, n. 283.

[25] Comma abrogato dall'art. 5 del D.L. 6 giugno 1981, n. 283.

[26] Comma abrogato dall'art. 5 del D.L. 6 giugno 1981, n. 283.

[27] Comma abrogato dall'art. 5 del D.L. 6 giugno 1981, n. 283.

[28] Comma abrogato dall'art. 5 del D.L. 6 giugno 1981, n. 283.

[29] Comma abrogato dall'art. 5 del D.L. 6 giugno 1981, n. 283.

[30] Comma aggiunto dall'art. 13 della L. 16 marzo 1987, n. 123.

[31] Comma così modificato dall'art. 5 della L. 10 agosto 1988, n. 357.

[32] Articolo così modificato dall'art. 5 del D.L. 6 giugno 1981, n. 283.

[33] Alinea così modificato dall'art. 5 del D.L. 6 giugno 1981, n. 283.

[34] Alinea così sostituito dall'art. 5 del D.L. 6 giugno 1981, n. 283.

[35] Alinea aggiunto dall'art. 5 del D.L. 6 giugno 1981, n. 283.

[36] Alinea aggiunto dall'art. 5 del D.L. 6 giugno 1981, n. 283.

[37] Comma abrogato dall'art. 5 del D.L. 6 giugno 1981, n. 283.

[38] Comma così modificato dall'art. 7 della L. 16 marzo 1987, n. 123.

[39] Comma così modificato dall'art. 7 della L. 16 marzo 1987, n. 123.

[40] Articolo abrogato dall'art. 6 del D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770.

[41] Tabella così sostituita dall'art. 5 del D.L. 6 giugno 1981, n. 283.

[42] Tabella così sostituita dall'art. 5 del D.L. 6 giugno 1981, n. 283.

[43] Tabella abrogata dall'art. 5 del D.L. 6 giugno 1981, n. 283.

[44] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[45] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[46] Articolo abrogato dall'art. 15 del D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193, a decorrere dal 1° gennaio 2005.

[47] Comma così sostituito dall'art. 18 del D.L. 6 giugno 1981, n. 283.

[48] Comma soppresso dall'art. 18 del D.L. 6 giugno 1981, n. 283.

[49] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[50] Articolo abrogato dall'art. 15 del D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193, a decorrere dal 1° gennaio 2005.

[51] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[52] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[53] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66. Per la soppressione dell'assegno di cui al presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 1984, vedi l'art. 2 della L. 20 marzo 1984, n. 34.

[54] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[55] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[56] Articolo abrogato dall'art. 22 della L. 23 marzo 1983, n. 78.

[57] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[58] Articolo abrogato dall'art. 22 della L. 23 marzo 1983, n. 78.

[59] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[60] Articolo abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[61] Articolo abrogato dall'art. 22 della L. 23 marzo 1983, n. 78.

[62] Articolo abrogato dall'art. 22 della L. 23 dicembre 1994, n. 724.

[63] Per l’interpretazione autentica del presente articolo vedi l'art. 15 della L. 22 dicembre 1980, n. 873.

[64] Per l’interpretazione autentica del presente articolo vedi l'art. 3 della L. 24 dicembre 1993, n. 537.