§ 66.3.34 – L. 8 agosto 1977, n. 556.
Semplificazione delle procedure dei concorsi di accesso alle carriere e categorie del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:66. Monopoli di Stato
Capitolo:66.3 personale
Data:08/08/1977
Numero:556


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 


§ 66.3.34 – L. 8 agosto 1977, n. 556.

Semplificazione delle procedure dei concorsi di accesso alle carriere e categorie del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, modificazione dei ruoli organici del personale operaio dell'Amministrazione stessa e modifiche alla legge 14 novembre 1967, n. 1095.

(G.U. 23 agosto 1977, n. 228).

 

     Art. 1.

     L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata ad indire concorsi per il reclutamento di personale impiegatizio ed operaio in deroga al disposto dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, nei limiti delle disponibilità di organico esistenti alla data di indizione dei singoli concorsi, con facoltà di comprendere nel numero dei posti anche quelli che si rendano comunque disponibili durante l'anno.

     La nomina dei vincitori non potrà avere decorrenza anteriore alla vacanza del relativo posto.

     I vincitori del concorso devono permanere nella sede di prima destinazione per almeno cinque anni dalla data di assunzione, salva la facoltà dell'Amministrazione di trasferirli anche prima del compimento di detto periodo per specifiche esigenze di servizio alle quali non sia possibile provvedere con personale che abbia già prestato servizio per cinque anni nella sede di prima designazione. In ogni caso il trasferimento non può avvenire prima di due anni dalla data di assunzione.

 

          Art. 2.

     I vincitori dei concorsi, in attesa che sia provveduto nei loro confronti all'accertamento dei requisiti richiesti ai fini della nomina, potranno essere immessi in servizio previo rilascio di dichiarazione scritta nella quale essi confermino il possesso dei requisiti stessi.

     Alla nomina in prova sarà provveduto dopo l'accertamento di cui al comma precedente. La nomina stessa decorrerà dalla data di effettiva assunzione in servizio.

     L'immissione in servizio provvisoriamente disposta ai sensi del primo comma del presente articolo, sarà priva di effetti giuridici e gli interessati saranno dichiarati decaduti dalla nomina qualora nei loro confronti risulti l'insussistenza anche di uno solo dei requisiti richiesti.

     E' fatta salva in ogni caso la retribuzione relativa al periodo di servizio effettivamente prestato.

 

          Art. 3. [1]

     Dopo effettuata la nomina dei vincitori ed entro due anni dalla data del relativo decreto, l'Amministrazione ha facoltà di assumere anche i candidati dichiarati idonei in ordine di graduatoria, nei limiti dei posti che risultino disponibili alla data in cui tali assunzioni sono disposte.

     Nei confronti degli idonei di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui all'art. 2.

 

          Art. 4.

     Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3 si applicano anche ai concorsi in via di espletamento o già espletati.

 

          Art. 5.

     Per l'ammissione ai concorsi sono richiesti i seguenti titoli di studio:

     1) carriera del personale direttivo tecnico:

     a) branca "coltivazioni tabacchi": laurea in scienze agrarie;

     b) branca "manifatture tabacchi": laurea in ingegneria civile o meccanico o elettrotecnica o elettronica; laurea in architettura; laurea in chimica;

     c) branca "sali e chinino": laurea in ingegneria civile o meccanica o elettrotecnica o elettronica o chimica o mineraria; laurea in chimica o in chimica industriale;

     2) carriera del personale direttivo amministrativo:

     laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche o in scienze economiche o in scienze statistiche ed attuariali o in scienze statistiche ed economiche o in scienze statistiche e demografiche;

     3) Carriera del personale dell'esercizio:

     amministrativi:

     diploma di ragioniere e perito commerciale;

     tecnici:

     a) branca "Coltivazioni tabacchi": diploma di perito agrario; diploma di perito industriale per la chimica industriale; diploma di geometra; diploma di perito industriale per la meccanica, per l'elettronica, per l'elettronica industriale;

     b) branca "Manifatture tabacchi": diploma di perito industriale per la meccanica, per l'elettronica, per l'elettronica industriale o per la chimica industriale; diploma di geometra;

     c) branca "Sali e chinino": diploma di perito industriale per la meccanica o per l'elettrotecnica o per l'elettronica industriale o per l'industria mineraria o per la chimica industriale; diploma di geometra [2];

     4) ruolo degli interpreti-traduttori:

     diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

     5) ruolo dei capi tecnici, dei computisti e dei dattilografi:

     diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

     Gli aspiranti alla nomina ad operai debbono aver conseguito la licenza delle scuole elementari ed essere in possesso degli altri titoli di istruzione o professionali che siano stabiliti dal bando di concorso.

 

          Art. 6.

     Gli aspiranti all'assunzione in qualità di operai di ruolo delle categorie specializzati, qualificati e comuni, debbono essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 4 della legge 13 maggio 1975, n. 157.

     Nessun limite di età è stabilito per i dipendenti di ruolo dello Stato.

     Non possono conseguire la nomina coloro che abbiano riportato condanne per delitto di contrabbando, ovvero per le contravvenzioni previste dalle disposizioni riguardanti i generi di monopolio.

     Alla formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei si provvede in base a prova d'arte o esperimento pratico per gli operai specializzati e qualificati, e in base a prove attitudinali per gli operai comuni, secondo modalità che saranno disciplinate con apposite norme da emanarsi con determinazione del direttore generale, su conforme parere del consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali rappresentate in detto consiglio.

 

          Art. 7.

     Nei concorsi per l'assunzione di operai comuni la commissione esaminatrice è composta dal funzionario tecnico direttivo preposto alla vice direzione dell'opificio, dal funzionario amministrativo di concetto preposto ai riscontri e dal funzionario tecnico di concetto preposto alle lavorazioni. Nelle agenzie per le coltivazioni dei tabacchi il funzionario tecnico di concetto preposto alle lavorazioni è sostituito dal capo agenzia. Nei depositi di generi di monopolio la commissione è composta dal dirigente e dal secondo contabile.

     Qualora non sia possibile disporre di funzionari di ruolo, potrà essere nominato componente della commissione, da parte della Direzione generale, altro funzionario, che può essere scelto anche fra il personale in quiescenza di corrispondente qualifica, fatta eccezione per il presidente.

     Le visite mediche per l'accertamento dell'idoneità fisica dei vincitori dei concorsi sono effettuate dal medico fiduciario o da altro medico appartenente alle strutture sanitarie pubbliche da nominarsi dalla Direzione generale.

 

          Art. 8.

     Nei concorsi per l'assunzione di operai specializzati e di operai qualificati la commissione esaminatrice composta dal funzionario tecnico direttivo preposto alla vice direzione dell'opificio, dal funzionario amministrativo di concetto preposto ai riscontri, dal funzionario tecnico di concetto preposto alle officine e da altro funzionario tecnico di concetto da nominarsi dal direttore dell'opificio. Nelle agenzie per le coltivazioni dei tabacchi il funzionario tecnico di concetto preposto alle officine è sostituito dal capo agenzia.

     Qualora non sia possibile disporre di funzionari di ruolo, potrà essere nominato componente della commissione, da parte della Direzione generale, altro funzionario, che può essere scelto anche fra il personale in quiescenza di corrispondente qualifica, fatta eccezione per il presidente.

     Nei concorsi per l'assunzione degli operai qualificati "infermieri patentati", di cui alla tabella allegata alla legge 7 giugno 1975, n. 229, la commissione esaminatrice è integrata con un medico appartenente alle strutture sanitarie pubbliche da nominarsi dalla Direzione generale.

     I concorsi per l'assunzione di operai specializzati e di operai qualificati presso i depositi di generi di monopolio sono espletati nell'opificio che di volta in volta sarà designato dalla Direzione generale.

     Le visite mediche per l'accertamento dell'idoneità fisica dei vincitori dei concorsi sono effettuate dal medico fiduciario o da altro medico appartenente alle strutture sanitarie pubbliche da nominarsi dalla Direzione generale.

 

          Art. 9.

     E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968, n. 1006.

 

          Art. 10.

     I componenti delle commissioni esaminatrici nei concorsi per l'assunzione del personale impiegatizio possono, fatta eccezione per il presidente, essere scelti fra il personale in quiescenza di corrispondente qualifica.

 

          Art. 11.

     Le commissioni esaminatrici per i concorsi per l'assunzione di personale impiegatizio delle carriere direttive, di concetto, esecutive, sia tecniche che amministrative, ed ausiliaria di vigilanza e di anticamera, nonchè per i concorsi di passaggio di carriera previsti dagli articoli 16, 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono così costituite:

     a) Carriera direttiva - ruolo del personale tecnico:

     da un consigliere di Stato, che presiede la commissione, e da quattro membri, dei quali almeno uno docente universitario di materie previste dal programma e gli altri funzionari dell'amministrazione, aventi qualifica non inferiore a quella di ispettore capo aggiunto o direttore di stabilimento aggiunto.

     Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato dell'amministrazione che riveste qualifica non inferiore a quella di ispettore.

     b) Carriera direttiva - ruolo del personale amministrativo:

     da un consigliere di Stato, che presiede la commissione, e da quattro membri, dei quali almeno uno docente universitario di materie previste dal programma e gli altri funzionari dell'amministrazione, aventi qualifica non inferiore a quella di ispettore capo aggiunto del personale amministrativo.

     Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato dell'amministrazione che riveste qualifica non inferiore a quella di ispettore.

     c) Carriera di concetto - ruolo tecnico del personale dell'esercizio:

     da un funzionario dell'amministrazione con qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore tecnico, che presiede la commissione;

     da un professore di scuola secondaria superiore di materie previste dal programma;

     da tre funzionari dell'amministrazione, di cui due con qualifica non inferiore a quella di ispettore capo aggiunto o direttore di stabilimento aggiunto del personale tecnico e uno con qualifica non inferiore a quella di ispettore capo aggiunto del personale amministrativo.

     Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato dell'amministrazione che riveste qualifica non inferiore a quella di ispettore o revisore.

     d) Carriera di concetto - ruolo amministrativo del personale dell'esercizio:

     da un funzionario dell'amministrazione con qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore amministrativo, che presiede la commissione;

     da un professore di scuola secondaria superiore di materie previste dal programma;

     da tre funzionari dell'amministrazione, che rivestono qualifica non inferiore a quella di ispettore capo aggiunto del personale amministrativo.

     Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato dell'amministrazione che riveste qualifica non inferiore a quella di ispettore o revisore.

     e) Carriera di concetto - ruolo degli interpreti traduttori:

     da un dirigente superiore tecnico o amministrativo dell'amministrazione, che presiede la commissione;

     da tre membri, dei quali almeno uno professore di lingue estere di scuola media superiore e gli altri funzionari dell'amministrazione con qualifica non inferiore a quella di ispettore capo aggiunto o direttore di stabilimento aggiunto.

     Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato dell'amministrazione che riveste qualifica non inferiore a quella di ispettore o revisore.

     f) Carriera esecutiva - ruoli tecnico e amministrativo del personale dell'esercizio:

     da un funzionario dell'amministrazione con qualifica non inferiore a quella di ispettore capo aggiunto o direttore di stabilimento aggiunto, che presiede la commissione;

     da tre funzionari dell'amministrazione con qualifica non inferiore a quella di ispettore superiore o vice direttore di stabilimento.

     Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato dell'amministrazione che riveste qualifica non inferiore a quella di ispettore o revisore.

     g) Carriera esecutiva - ruolo del personale di dattilografia; carriera ausiliaria di anticamera e carriera del personale dell'esercizio di vigilanza:

     da un funzionario dell'amministrazione con qualifica non inferiore a quella di ispettore capo aggiunto o direttore di stabilimento aggiunto, che presiede la commissione;

     da due funzionari dell'amministrazione, che rivestono qualifica non inferiore a quella di ispettore superiore o vice direttore di stabilimento.

     Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato dell'amministrazione che riveste qualifica non inferiore a quella di ispettore o revisore.

 

          Art. 12.

     L'organico degli operai specializzati e degli operai qualificati dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di cui alla tabella O annessa alla legge 28 marzo 1962, n. 143, come risulta modificata dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, è aumentato, rispettivamente, di 400 e di 1000 posti.

     L'organico degli operai comuni di cui alla stessa tabella è diminuito di 1.646 posti.

 

          Art. 13.

     In relazione alle imprescindibili esigenze di servizio ricorrenti presso propri uffici, opifici o stabilimenti, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può utilizzare in mansioni di anticamera, di vigilanza o scrittura il personale operaio che a tali mansioni era adibito o era stato adibito prima dell'entrata in vigore della legge 13 maggio 1975, n. 157.

     Di tale facoltà l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato potrà avvalersi fino al 31 dicembre 1978.

 

          Art. 14.

     Per gli acquisti all'estero di tabacchi greggi, articoli, materiali e macchine occorrenti per la produzione di tabacchi lavorati e per gli acquisti di materiali e macchine occorrenti per la produzione, la raccolta e la lavorazione dei sali, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato potrà assumere i relativi impegni di spesa a carico del proprio bilancio al momento del pagamento delle forniture.

 

          Art. 15.

     Per far fronte alle particolari, rilevanti esigenze organizzative, di produzione e di commercializzazione dei generi di monopolio, determinate dal diverso regime in cui l'Amministrazione autonoma dei monopoli opera attualmente, in armonia con le direttive comunitarie, nonchè degli adempimenti connessi alle fasi di armonizzazione fiscale delle tariffe, e fino a quando non sarà data attuazione alla riforma dell'amministrazione e comunque non oltre la data del 31 dicembre 1979, le prestazioni effettivamente rese oltre l'orario di obbligo dal personale dirigente, in servizio presso l'amministrazione medesima, possono essere compensate, in deroga a norme vigenti, anche con le modalità ed i criteri di cui agli articoli 2 e 3 della legge 3 luglio 1970, n. 483.

     Il compenso di cui al precedente comma, ragguagliato a mese, si aggiunge, fino al 30 settembre 1978, al trattamento previsto dall'art. 4, comma primo, della legge 27 dicembre 1973, n. 851.

     Fermi restando le modalità ed i criteri di attribuzione e di erogazione previsti dalla legge 3 luglio 1970, n. 483 e successive modificazioni, il premio per l'incremento del rendimento industriale viene determinato in favore del restante personale che presta effettivo servizio presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a norma dell'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

 

          Art. 16.

     All'onere annuo derivante dall'applicazione del precedente art. 15, valutato complessivamente in lire 984 milioni, si farà fronte, per l'anno finanziario 1977, mediante corrispondente riduzione, complessivamente di pari importo, dei capitoli 104, 110 e 111 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per il medesimo anno finanziario.

     Al maggior onere derivante dalle eventuali ulteriori rideterminazioni delle misure del premio per l'incremento del rendimento industriale, si farà fronte, nell'anno finanziario 1977, con l'aumento dello stanziamento dei capitoli 110 e 111 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per il medesimo anno finanziario, cui dovranno corrispondere, sui capitoli 191, 193 e 228, riduzioni di pari importo complessivo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 17.

     Il secondo comma dell'art. 1, della legge 14 novembre 1967, numero 1095, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 18.

     L'art. 2 della legge 14 novembre 1967, n. 1095, è sostituito dal seguente:

     (Omissis) [3].

 

          Art. 19.

     Le rivendite di generi di monopolio possono effettuare un periodo di chiusura per ferie di giorni venti consecutivi, secondo le disposizioni che saranno emanate dall'ispettorato compartimentale dei monopoli competente per territorio, in modo da assicurare il servizio, sentita l'autorità comunale e le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative su base nazionale [4].

     Tale periodo di chiusura, su richiesta del rivenditore interessato, potrà essere portato a trenta giorni.

 

          Art. 20.

     La installazione di distributori automatici di sigarette è ammessa, oltre che da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli, solo dai rivenditori di generi di monopolio:

     1) all'esterno delle rivendite e nelle loro immediate adiacenze;

     2) su conforme autorizzazione dell'ispettorato compartimentale, all'interno di pubblici esercizi siti nella zona di influenza commerciale della rivendita, in alternativa al rilascio di un patentino nei casi in cui sussistano le condizioni previste dalla legge e dalle norme amministrative per tale autorizzazione, sentito il parere delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative [5].

     I distributori automatici per la vendita al pubblico di prodotti del tabacco ovvero sigarette elettroniche o contenitori di liquido di ricarica contenenti nicotina, dotati di un sistema automatico di rilevamento dell'età anagrafica dell'acquirente e considerati idonei per la lettura automatica dei documenti anagrafici rilasciati dalla pubblica amministrazione, possono essere sottoposti all'atto dell'installazione e, comunque, devono essere sottoposti periodicamente a verifica effettuata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli [6].


[1] Articolo così sostituito dall'art. 8 della L. 16 marzo 1987, n. 123.

[2] Numero così sostituito dall'art. 131 della L. 11 luglio 1980, n. 312.

[3] Comma modificato dall'art. 18 della L. 29 gennaio 1986, n. 25.

[4] Comma così modificato dall'art. 18 della L. 29 gennaio 1986, n. 25.

[5] Numero così modificato dall'art. 9 della L. 23 luglio 1980, n. 384.

[6] Comma aggiunto dall'art. 7 del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla L. 8 novembre 2012, n. 189, con la decorrenza ivi prevista e così sostituito dall'art. 24 del D.Lgs. 12 gennaio 2016, n. 6.