§ 66.3.31 – L. 7 giugno 1975, n. 229.
Personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:66. Monopoli di Stato
Capitolo:66.3 personale
Data:07/06/1975
Numero:229


Sommario
Art. 1.      Nella tabella allegata alla presente legge sono elencate le qualifiche di mestiere proprie delle categorie degli operai specializzati e qualificati dell'Amministrazione [...]
Art. 2.      Agli operai dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato inquadrati prima della data di entrata in vigore della presente legge, nella categoria degli operai [...]
Art. 3.      Per il passaggio degli operai qualificati e comuni dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato alla categoria immediatamente superiore, mediante i concorsi [...]
Art. 4.      All'onere relativo al periodo 1° luglio 1970-31 dicembre 1974, valutato in lire 300 milioni, sarà provveduto mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 226 dello [...]


§ 66.3.31 – L. 7 giugno 1975, n. 229.

Personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

(G.U. 23 giugno 1975, n. 163).

 

     Art. 1.

     Nella tabella allegata alla presente legge sono elencate le qualifiche di mestiere proprie delle categorie degli operai specializzati e qualificati dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Nulla è innovato per quanto riguarda gli operai comuni.

     Gli operai qualificati e specializzati, che rivestono una qualifica professionale alla quale risultano apportate modificazioni alla denominazione od alla sua ascrizione in categoria, assumeranno quella corrispondente, prevista nella nuova denominazione della citata tabella, conseguendo l'inquadramento nella relativa categoria, qualora la qualifica di mestiere sia prevista esclusivamente nella categoria superiore a quella posseduta dagli interessati.

     Per le qualifiche di mestiere di nuova istituzione sarà provveduto, nella prima applicazione della tabella, sulla base di apposite norme di dettaglio approvate dal consiglio d'amministrazione per il personale operaio dei monopoli di Stato, da emanarsi con determinazione del direttore generale dell'Amministrazione stessa, all'attribuzione di dette nuove qualifiche nei confronti degli operai che già esercitano le mansioni relative ed al conseguente loro inquadramento nella categoria immediatamente superiore.

     Nel caso in cui l'espletamento di talune di queste ultime mansioni, per necessità di servizio o per la natura delle mansioni medesime, siano stati adibiti nell'anno in corso ed in quello precedente, in via discontinua operai diversi, alla scelta di quelli da inquadrare nella categoria superiore sarà provveduto sulla base del numero delle giornate nelle quali ciascuno degli interessati è stato adibito all'espletamento di dette mansioni, facendo precedere coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, le abbiano espletate per un maggior numero di giornate lavorative nella stessa sede. A questo fine verrà stabilito per ciascun opificio, stabilimento o deposito il contingente di operai che, in rapporto alle necessità delle lavorazioni, verrà ritenuto congruo per assicurare il regolare svolgimento dei servizi.

     Gli inquadramenti alla categoria immediatamente superiore di cui ai commi precedenti avranno decorrenza, a tutti gli effetti, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     La consistenza organica degli operai specializzati e degli operai qualificati, di cui alla tabella O annessa alla legge 28 marzo 1962, n. 143, modificata dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1078, è aumentata di un numero di posti corrispondente al numero dei beneficiari che verranno rispettivamente inquadrati nella categoria superiore. L'organico previsto dalla citata tabella O per gli operai comuni è ridotto di un numero di posti pari al doppio del personale che transiterà alle categorie superiori.

     Gli aggiornamenti e le modifiche alla tabella dei mestieri saranno disposti con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per l'organizzazione della pubblica amministrazione e per il tesoro.

 

          Art. 2.

     Agli operai dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato inquadrati prima della data di entrata in vigore della presente legge, nella categoria degli operai specializzati in base alle particolari norme emanate per detto personale con l'art. 8, commi quarto e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, è assegnato, a decorrere dalla medesima data da cui ha avuto effetto nei confronti degli interessati l'applicazione delle norme contenute nel citato decreto n. 1078 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, il parametro immediatamente superiore a quello spettante nella posizione di provenienza, con l'attribuzione, nel nuovo parametro, degli aumenti periodici eventualmente necessari per assicurare una paga immediatamente superiore a quella che sarebbe spettata nella categoria di provenienza.

     Qualora il trattamento economico attribuito ai sensi del precedente comma venga a risultare inferiore a quello che gli interessati avrebbero successivamente conseguito nella precedente posizione per effetto dell'assegnazione dell'ulteriore parametro, è attribuito, nella nuova posizione, al compimento del tempo che sarebbe stato necessario per conseguire l'anzidetto migliore trattamento, il parametro immediatamente superiore a quello conferito all'atto dell'inquadramento, attribuendo altresì gli aumenti periodici eventualmente necessari per assicurare un trattamento economico non inferiore a quello già in godimento.

     Il trattamento di cui sopra compete anche agli operai dell'Amministrazione stessa, addetti al controllo della produzione, i quali, prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono stati promossi alla categoria dei qualificati mediante scrutinio per merito comparativo, in applicazione dell'art. 9, secondo comma, del precitato decreto del Presidente della Repubblica n. 1078, nonchè a quelli che sono transitati alla categoria immediatamente superiore entro la data di entrata in vigore della presente legge, sia a seguito di partecipazione a concorsi indetti a termini dell'art. 1 della legge 31 marzo 1955, n. 265, concernente i dipendenti dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, sia per avere esercitato, in relazione ad inderogabili esigenze delle lavorazioni, mansioni proprie della categoria superiore, conferite in base all'art. 83 delle disposizioni sull'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione dei monopoli di Stato sulle attribuzioni e doveri del personale, approvate con decreto ministeriale 5 luglio 1928, all'art. 10 del regolamento salariati, approvato con decreto ministeriale 21 ottobre 1925, n. 133842 e all'art. 15, ultimo comma, della legge 28 marzo 1962, n. 143, riguardanti sempre il personale dei monopoli.

     Il disposto di cui ai precedenti commi è applicabile anche nei confronti degli operai non più in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

     Per avvalersi delle norme sopra menzionate il personale dovrà presentare, a pena di decadenza, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita domanda in bollo alla Direzione generale dei monopoli di Stato.

     Sono esentati dal produrre tale domanda gli operai che alla data di entrata in vigore della presente legge siano già cessati dal servizio.

     Le disposizioni contenute nel primo e secondo comma sono estese agli operai che, in prima applicazione degli articoli 1 e 3 della presente legge, conseguiranno la nomina alla categoria immediatamente superiore.

     Nei confronti di questi ultimi dipendenti l'attribuzione del nuovo parametro avrà effetto dalla data della nomina alla categoria superiore.

 

          Art. 3.

     Per il passaggio degli operai qualificati e comuni dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato alla categoria immediatamente superiore, mediante i concorsi interni previsti all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, si prescinde dal possesso della qualifica di mestiere.

 

          Art. 4.

     All'onere relativo al periodo 1° luglio 1970-31 dicembre 1974, valutato in lire 300 milioni, sarà provveduto mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 226 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'anno finanziario 1975.

     All'onere annuo, valutato in lire 190 milioni, sarà provveduto con normali stanziamenti dei capitoli 103, 181, 221, 245, 271 del predetto stato di previsione per l'anno 1975 e corrispondenti capitoli degli anni successivi.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

Tabella

(Omissis)