§ 80.5.293 – D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1078.
Norme sul riordinamento delle categorie degli operai delle amministrazioni dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:28/12/1970
Numero:1078


Sommario
Art. 1.      Le qualifiche di comandante o padrone di rimorchiatore, di capo draga, di padrone marittimo per il traffico, in servizio presso tutte le amministrazioni dello Stato, [...]
Art. 2.      Fino a quando non sarà provveduto ai sensi dell'art. 25 della legge 18 marzo 1968, n. 249, alla revisione dei ruoli organici degli operai
Art. 3.      Gli operai comuni e qualificati possono conseguire il passaggio, con effetto dal 1° luglio 1970, mediante inquadramento alla categoria immediatamente superiore, nel [...]
Art. 4.      I concorsi pubblici per l'assunzione nei ruoli degli operai possono essere indetti anche per posti di lavoro riferiti a singoli enti, stabilimenti od opifici in [...]
Art. 5.      Può essere indetto un unico concorso di ammissione alla categoria degli operai comuni, anche se i relativi ruoli organici appartengano ad amministrazioni diverse. Nel [...]
Art. 6.      Il terzo comma dell'art. 34 della legge 5 marzo 1961, n. 90 è sostituito dal seguente
Art. 7.      Le aliquote di maggiorazione spettanti agli operai per i compensi del lavoro straordinario diurno e notturno o festivo, del cottimo e dei soprassoldi restano fissate con [...]
Art. 8.      A decorrere dal 1° luglio 1970, gli operai dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, già appartenenti alle categorie dei capi d'arte e dei tecnici di [...]
Art. 9.      L'art. 15 della legge 28 marzo 1962, n. 143, è sostituito dal seguente
Art. 10.      Nell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la dotazione organica delle categorie dei capi operai, degli operai qualificati e degli operai comuni, nella quale [...]
Art. 11.      La maggiore spesa derivante dall'attuazione del presente decreto fa carico alle somme autorizzate con l'art. 44 della legge 18 marzo 1968, n. 249, sostituito con l'art. [...]
Art. 12.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo quanto previsto dagli articoli 1, 2, 3, 7 e 8


§ 80.5.293 – D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1078.

Norme sul riordinamento delle categorie degli operai delle amministrazioni dello Stato.

(G.U. 7 gennaio 1971, n. 4, S.O.).

 

     Art. 1.

     Le qualifiche di comandante o padrone di rimorchiatore, di capo draga, di padrone marittimo per il traffico, in servizio presso tutte le amministrazioni dello Stato, nonchè quella di capo macchinista del servizio escavazione porti, sono conferite, con decreto ministeriale, agli operai in possesso della abilitazione prescritta dalle norme vigenti e destinati ad assolvere con continuità le mansioni stesse.

     Gli operai in possesso dei prescritti titoli abilitanti che alla data del 30 giugno 1970 svolgevano una delle suddette mansioni sono inquadrati con effetto dal 1° luglio 1970 nella categoria dei capi operai. Ad essi è attribuita dalla stessa data del 1° luglio 1970 la paga corrispondente al parametro 230.

 

          Art. 2.

     Fino a quando non sarà provveduto ai sensi dell'art. 25 della legge 18 marzo 1968, n. 249, alla revisione dei ruoli organici degli operai:

     le dotazioni organiche delle categorie dei capi operai sono incrementate del numero di posti corrispondenti al numero di operai inquadrati ai sensi del secondo comma del precedente art. 1;

     le dotazioni organiche della categoria degli operai comuni sono incrementate del numero di posti previsti negli organici delle categorie IV e V, soppresse ai sensi dell'art. 23 della legge 18 marzo 1968, n. 249.

     Le nuove dotazioni organiche risultanti dall'applicazione del precedente comma sono specificate in tabelle approvate con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri per il tesoro e per la riforma della pubblica amministrazione. Esse hanno effetto dal 1° luglio 1970.

 

          Art. 3.

     Gli operai comuni e qualificati possono conseguire il passaggio, con effetto dal 1° luglio 1970, mediante inquadramento alla categoria immediatamente superiore, nel limite del cinquanta per cento dei posti vacanti previa detrazione delle riserve di legge, purchè, con provvedimento formale, siano stati adibiti a mansioni della categoria superiore per un periodo non inferiore a tre anni, anche se discontinuo, e non siano stati successivamente destinati, per inidoneità, a mansioni diverse, ai sensi dell'art. 34 della legge 5 marzo 1961, n. 90. I posti eventualmente non coperti saranno conferiti mediante concorso interno, nell'ambito della medesima qualifica di mestiere rivestita da ciascun operaio, prescindendo dal possesso del requisito avanti indicato.

     Nella prima attuazione del presente decreto, l'aliquota del 50% di cui al precedente comma comprenderà i posti disponibili nella categoria di conferimento più un soprannumero pari al dieci per cento della relativa dotazione organica, da riassorbirsi con le successive vacanze. Il posto lasciato scoperto nella dotazione organica della categoria di provenienza potrà essere conferito soltanto dopo il riassorbimento del posto soprannumerario. Resta salvo il disposto dell'art. 6, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480.

 

          Art. 4.

     I concorsi pubblici per l'assunzione nei ruoli degli operai possono essere indetti anche per posti di lavoro riferiti a singoli enti, stabilimenti od opifici in relazione alle esigenze di ciascuna amministrazione, con l'obbligo per i vincitori di permanere nella sede di prima assegnazione per almeno cinque anni, salva la facoltà per l'amministrazione di trasferire gli operai per motivate esigenze di servizio anche prima del compimento di detto periodo.

     A tali concorsi possono partecipare tutti i cittadini in possesso dei requisiti stabiliti nei relativi bandi. Con decreto del Ministro competente si provvede al bando del concorso, alle esclusioni, ai sensi dell'art. 5, secondo comma, della legge 5 marzo 1961, n. 90, all'approvazione delle graduatorie e alla nomina dei vincitori. Sono fatte salve le particolari disposizioni previste per le amministrazioni con ordinamento autonomo.

     Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

     Gli aspiranti alla nomina ad operaio debbono aver conseguito la licenza elementare ed essere eventualmente in possesso degli altri titoli di istruzione o professionali, che siano stabiliti nel decreto che indice il concorso.

     Sono ammessi ai concorsi per la nomina ad operaio anche coloro che, oltre ai requisiti previsti dall'art. 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione da una delle condanne di cui al quinto comma dell'art. 7 medesimo.

     Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto che approva le graduatorie l'amministrazione ha facoltà di assumere, oltre ai vincitori, gli operai dichiarati idonei nell'ordine della graduatoria ed entro il limite dei posti disponibili.

     Le amministrazioni dello Stato comprese quelle con ordinamento autonomo hanno facoltà di ripartire i posti messi a concorso fra uomini e donne in relazione all'esigenza di adibire l'operaio a mansioni per cui sia particolarmente idoneo personale maschile o femminile.

     Nei concorsi pubblici per le categorie degli operai specializzati e qualificati una aliquota non eccedente il 50% dei posti può essere riservata agli operai della categoria immediatamente inferiore.

     Le singole amministrazioni nell'indicare nei bandi di concorso per ciascuna qualifica professionale le percentuali dei posti da riservare agli operai appartenenti alla categoria immediatamente inferiore, possono limitare la partecipazione a coloro che abbiano riportato la qualifica di "ottimo" nell'ultimo triennio.

     I posti non assegnati ai riservatari per mancanza di candidati idonei sono assegnati secondo l'ordine della graduatoria agli altri candidati.

 

          Art. 5.

     Può essere indetto un unico concorso di ammissione alla categoria degli operai comuni, anche se i relativi ruoli organici appartengano ad amministrazioni diverse. Nel caso di ruoli organici appartenenti ad amministrazioni diverse, le attribuzioni in materia di concorsi, sino all'approvazione delle graduatorie degli idonei e vincitori, spettanti ai Ministri o ai Ministeri interessati, sono devolute rispettivamente al Presidente ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; il relativo concorso è indetto con decreto del Presidente del Consiglio di concerto con i Ministri interessati.

     Il decreto che indice il concorso unico stabilisce il numero dei posti messi a concorso per ciascun ruolo.

     I candidati, nella domanda di ammissione, indicano in ordine di preferenza i ruoli organici in cui, se vincitori, intendono essere nominati. Essi possono dichiarare di concorrere solo per determinati ruoli.

     Le assegnazioni ai singoli ruoli sono effettuate col decreto che approva la graduatoria dei vincitori, rispettando le preferenze secondo l'ordine di questa.

     I candidati che non abbiano indicato preferenze, o le abbiano indicate in numero insufficiente in relazione al posto occupato in graduatoria, sono assegnati, discrezionalmente, ad un ruolo con posti disponibili dopo l'accoglimento, secondo l'ordine di graduatoria, delle preferenze espresse dagli altri vincitori.

 

          Art. 6.

     Il terzo comma dell'art. 34 della legge 5 marzo 1961, n. 90 è sostituito dal seguente:

     "Il provvedimento di dispensa decorre dalla data di compimento del periodo massimo di assenza per malattia, ovvero dalla data del verbale con il quale il competente organo sanitario ha pronunciato il giudizio di permanente inidoneità al lavoro dell'operaio".

 

          Art. 7.

     Le aliquote di maggiorazione spettanti agli operai per i compensi del lavoro straordinario diurno e notturno o festivo, del cottimo e dei soprassoldi restano fissate con effetto dal 1° luglio 1970 come segue:

     a) da un minimo del sette e cinquanta per cento ad un massimo del quindici per cento secondo le norme dei regolamenti speciali di ciascuna amministrazione per il lavoro straordinario diurno;

     b) del venticinque per cento per il lavoro straordinario notturno e festivo;

     c) in misura non eccedente il dodici e cinquanta per cento per il guadagno del cottimo, eccezionalmente elevabile al sedici per cento per l'Amministrazione autonoma dei monopoli dello Stato e limitatamente a determinate particolari lavorazioni manuali;

     d) del sedici per cento per i soprassoldi di cui all'art. 22 lettera a) della legge 5 marzo 1961, n. 90;

     e) del sette per cento per i soprassoldi di cui all'art. 22 lettera b) della legge 5 marzo 1961, n. 90;

     f) del dieci per cento per i soprassoldi di cui all'art. 22 lettera c) della legge 5 marzo 1961, n. 90;

     g) del dieci per cento per il lavoro notturno di carattere ordinario o compensativo.

     Le misure percentuali indicate nel precedente comma si applicano sulla paga di godimento. Gli importi giornalieri dei soprassoldi previsti dall'art. 22 lettere a), b) e c) della legge 5 marzo 1961, n. 90, possono essere stabiliti in misura fissa, purchè contenuti nei limiti delle indicate percentuali.

     Gli importi dei soprassoldi, di cui al precedente comma, sono corrisposti, limitatamente alla durata effettiva, in ore intere, degli speciali lavori resi durante l'orario normale o straordinario.

     I soprassoldi previsti dalla lettera c) dell'art. 22 della legge 5 marzo 1961, n. 90, sono corrisposti forfettariamente, in importi non eccedenti la percentuale del dieci per cento della paga in godimento, e non sono cumulabili con i compensi per il lavoro straordinario.

 

          Art. 8.

     A decorrere dal 1° luglio 1970, gli operai dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, già appartenenti alle categorie dei capi d'arte e dei tecnici di lavorazione di cui alla tabella O annessa alla legge 28 marzo 1962, n. 143, sono inquadrati, rispettivamente, nelle categorie dei capi operai e degli operai qualificati.

     A decorrere dalla medesima data gli operai della stessa amministrazione, già inquadrati nella categoria dei verificatori di cui alla tabella anzidetta e che per effetto dall'art. 23, comma primo, della legge 18 marzo 1968, n. 249, hanno assunto la classificazione di operai comuni, sono inquadrati nella categoria di operai qualificati e continuano a svolgere le mansioni di controllo loro affidate.

     Nella categoria degli operai qualificati sono altresì inquadrati gli appartenenti alla soppressa categoria dei primi verificatori della predetta amministrazione.

     Nella prima applicazione del presente decreto, gli operai dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che sono stati nominati nella categoria dei qualificati successivamente all'entrata in vigore della legge 26 febbraio 1952, n. 67 a seguito di pubblico concorso con regolare prova d'arte per uno dei mestieri per i quali era prevista anche la categoria degli operai specializzati, sono inquadrati, con effetto dal 1° luglio 1970, occorrendo in soprannumero, in quest'ultima categoria. Il posto lasciato scoperto nel contingente di operai qualificati potrà essere conferito dopo il riassorbimento del soprannumero.

     Nella medesima categoria degli specializzati e con effetto dalla data di assunzione sono altresì inquadrati i vincitori dei pubblici concorsi, di cui al precedente comma definiti successivamente alla data del 1° luglio 1970 e non oltre la data di pubblicazione del presente decreto, nonchè di quelli ancora non portati a termine ma per i quali a quest'ultima data già era stata effettuata la prova d'arte.

     Al personale di cui ai commi precedenti, salvo il trattamento più favorevole eventualmente spettante in applicazione delle altre norme di cui al presente decreto e di quello relativo al nuovo trattamento economico del personale statale dovuto dal 1° luglio 1970, sono riconosciute nella categoria di inquadramento, ai fini del conferimento delle classi di stipendio e degli aumenti periodici, le seguenti anzianità di servizio:

     agli operai tecnici di lavorazione, l'anzianità complessivamente maturata nella stessa qualifica ed in quella di operaio qualificato;

     ai primi verificatori, l'anzianità complessivamente maturata nella stessa qualifica ed in quella di verificatore;

     ai verificatori, l'anzianità maturata nella stessa qualifica.

     Ai capi d'arte ed agli operai di cui ai precedenti commi quarto e quinto, inquadrati nella categoria degli specializzati, compete la paga iniziale della categoria di inquadramento.

 

          Art. 9.

     L'art. 15 della legge 28 marzo 1962, n. 143, è sostituito dal seguente:

     "Alla categoria di capo operaio possono accedere gli operai specializzati mediante scrutinio per merito comparativo da effettuarsi, per ogni sede di servizio, tra gli appartenenti a quest'ultima categoria da almeno cinque anni, che siano stati classificati ``ottimo'' nell'ultimo triennio e che abbiano lodevolmente esercitato per non meno di trecento giorni lavorativi le mansioni di capo operaio. A tal fine sono valutabili i giorni lavorativi nei quali l'operaio specializzato, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia svolto le mansioni di capo squadra di cui all'art. 49 del regolamento approvato con decreto ministeriale 21 ottobre 1925, n. 133842.

     Gli operai comuni con anzianità non inferiore a cinque anni che abbiano svolto in modo lodevole, anche anteriormente alla data da cui ha effetto il presente decreto, mansioni di controllo nella produzione per almeno trecento giorni lavorativi e che siano stati classificati ``ottimo'' nell'ultimo triennio possono accedere alla categoria dei qualificati mediante scrutinio per merito comparativo, da effettuare in ogni sede di servizio.

     Gli scrutini di cui ai precedenti commi sono effettuati dal consiglio di amministrazione per il personale ausiliario ed operaio entro il mese di dicembre di ciascun anno e le nomine decorreranno, a tutti gli effetti, dal 1° gennaio dell'anno successivo".

 

          Art. 10.

     Nell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la dotazione organica delle categorie dei capi operai, degli operai qualificati e degli operai comuni, nella quale ultima categoria sono stati inquadrati ai sensi dell'art. 23, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 249, oltre agli ex operai comuni di prima classe anche gli ex operai comuni, è quella risultante dalla somma dei contingenti previsti dalla tabella O annessa alla legge 28 marzo 1962, n. 143, per ciascuna delle categorie che vengono riunite.

     Nella stessa amministrazione è soppressa la ripartizione delle dotazioni organiche in branche di servizio.

     Criteri analoghi a quelli indicati nel primo comma del presente articolo si applicano nei confronti degli operai dello Stato inquadrati nella quarta e quinta categoria di cui all'art. 2 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

 

          Art. 11.

     La maggiore spesa derivante dall'attuazione del presente decreto fa carico alle somme autorizzate con l'art. 44 della legge 18 marzo 1968, n. 249, sostituito con l'art. 19 della legge 28 ottobre 1970, n. 775 considerate per gli anni 1970 e 1971 nei fondi di cui ai capitoli n. 3523 e n. 3528 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, negli anni 1970 e 1971, nel bilancio dello Stato ed in quelli delle amministrazioni statali con ordinamento autonomo, le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

 

          Art. 12.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo quanto previsto dagli articoli 1, 2, 3, 7 e 8.

     Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme incompatibili con quelle contenute nel presente decreto.