§ 98.1.30379 - D.P.R. 18 novembre 1965, n. 1480.
Nuova classificazione professionale ed economica, nonchè stato giuridico, del personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali del [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:18/11/1965
Numero:1480


Sommario
Art. 1.  Ruoli organici
Art. 2.  Classificazione del personale operaio
Art. 3.  Qualifiche di mestiere
Art. 4.  Determinazione vacanze nei ruoli organici
Art. 5.  Nomina in ruolo e passaggi a categorie superiori
Art. 6.  Allievi operai
Art. 7.  Decorrenza della nomina in ruolo
Art. 8.  Nomina a capo operaio
Art. 9.  Consiglio di amministrazione
Art. 10.  Congedo ordinario
Art. 11.  Congedo straordinario
Art. 12.  Congedo speciale per infermità non dipendente da causa di servizio
Art. 13.  Congedo speciale per malattia dipendente da causa di servizio
Art. 14.  Cumulo congedi
Art. 15.  Assenze occasionali
Art. 16.  Cessazione contributi Enpas per il trattamento economico di malattia
Art. 17.  Liquidazione competenze
Art. 18.  Tabella organica provvisoria
Art. 19.  Quadro di equiparazione inquadramento operai
Art. 20.  Disposizioni particolari per il passaggio nelle categorie degli operai specializzati e qualificati
Art. 21.  Inquadramento operai di 4a e 5a categoria
Art. 22.  Trattamento economico in caso di nomina a capo operaio o di passaggio a categoria superiore
Art. 23.  Anzianità di servizio per l'ammissione agli scrutini di merito comparativo
Art. 24.  Disposizioni particolari per gli addetti alle stazioni meteorologiche, ai reparti lavori demaniali dell'Aeronautica e ad altri enti del Ministero della difesa
Art. 25.  Riconoscimento ai fini economici del servizio reso da operaio temporaneo
Art. 26.  Utilizzazione delle vacanze conseguenti a collocamenti a riposo per raggiunti limiti di età
Art. 27.  Applicabilità agli operai del Ministero della difesa delle norme di cui alla legge 5 marzo 1961, n. 90
Art. 28.  Decorrenze


§ 98.1.30379 - D.P.R. 18 novembre 1965, n. 1480. [1]

Nuova classificazione professionale ed economica, nonchè stato giuridico, del personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali del Ministero della difesa.

(G.U. 15 gennaio 1966, n. 11, S.O.)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

     Vista la legge 12 dicembre 1962, n. 1862, recante delega al Governo per il riordinamento del Ministero della difesa;

     Visti gli articoli 2e3 della legge 9 ottobre 1964, n. 1058, concernente rinnovo della delega predetta e delega per il riordinamento delle carriere e delle categorie e per la revisione degli organici del personale civile;

     Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

     Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;

     Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 6 della legge 12 dicembre 1962, n. 1862;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

     Decreta:

 

     Art. 1. Ruoli organici

     Per le esigenze delle lavorazioni e dei servizi del Ministero della difesa, sono istituiti i seguenti ruoli organici:

     1) ruolo del personale operaio addetto alle lavorazioni degli arsenali, aeroporti, stabilimenti, officine, opifici e degli altri luoghi militari di lavoro;

     2) ruolo del personale operaio addetto ai servizi generali.

     I ruoli organici di cui al precedente comma sono distinti per categorie, in relazione alla classificazione prevista dal successivo art. 2.

     Le dotazioni organiche di tali ruoli sono fissate, per ciascuna categoria, dalla tabella A allegata al presente decreto.

     Sono soppresse le piante organiche degli operai di ruolo del Ministero della difesa-Esercito, Marina, Aeronautica, previste dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 940, e successive modificazioni.

 

          Art. 2. Classificazione del personale operaio

     Il personale operaio del ruolo delle lavorazioni e del ruolo dei servizi generali è inquadrato nelle seguenti categorie con il trattamento economico previsto per ciascuna categoria dalla tabella B allegata al presente decreto:

     categoria dei capi operai;

     categoria degli operai specializzati;

     categoria degli operai qualificati;

     categoria degli operai comuni.

 

          Art. 3. Qualifiche di mestiere

     Nella tabella C allegata al presente decreto sono elencate, distintamente per il ruolo delle lavorazioni e per il ruolo dei servizi generali, le qualifiche di mestiere proprie di ciascuna categoria.

 

          Art. 4. Determinazione vacanze nei ruoli organici [2]

 

          Art. 5. Nomina in ruolo e passaggi a categorie superiori

     La nomina in ruolo ed il passaggio a categorie superiori, eccezion fatta per quanto dispone l'articolo seguente per gli allievi operai e l'art. 8 per i capi operai, hanno luogo soltanto per pubblici concorsi, da effettuare con l'osservanza delle norme di cui all'art. 5 della legge 5 marzo 1961, n. 90, mediante prova d'arte, esperimento pratico, od a scelta sulla base della valutazione comparativa dei titoli e requisiti attitudinali dei concorrenti, conformemente a quanto previsto nei relativi bandi in rapporto alla qualifica di mestiere richiesta per ciascun posto messo a concorso.

     Gli operai del Ministero della difesa che partecipano ai concorsi di cui al precedente comma per il passaggio a categoria superiore precedono nella graduatoria a parità di merito, sia i candidati dipendenti da altre Amministrazioni dello Stato, sia i candidati esterni.

 

          Art. 6. Allievi operai

     I posti disponibili nelle categorie degli operai qualificati e degli operai comuni del ruolo delle lavorazioni e del ruolo dei servizi generali vengono conferiti, fino al limite massimo della metà, a domanda e senza concorso, con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 8 della legge 19 maggio 1964, n. 345, agli allievi operai che abbiano conseguito l'attestato di idoneità previsto dall'art. 4 della legge medesima negli ultimi due anni.

     La nomina in ruolo viene disposta nella categoria degli operai qualificati, o in quella degli operai comuni, a seconda che l'attestato di idoneità di cui al precedente comma si riferisca a qualifica di mestiere per la quale nella tabella C allegata al presente decreto sia prevista, come iniziale, la categoria degli operai qualificati o quella degli operai comuni.

     I rimanenti posti vengono conferiti per pubblico-concorso.

     Il primo ed il quarto comma dell'art. 8 della legge 19 maggio 1964, n. 345, sono abrogati.

 

          Art. 7. Decorrenza della nomina in ruolo [3]

 

          Art. 8. Nomina a capo operaio

     La nomina a capo operaio nel ruolo del personale delle lavorazioni e nel ruolo del personale dei servizi generali si consegue mediante scrutinio di merito comparativo, da effettuarsi dal Consiglio di amministrazione di cui al successivo art. 9, entro il mese di dicembre di ciascun anno.

     Allo scrutinio vengono ammessi gli operai della categoria specializzati del rispettivo ruolo che appartengano alla categoria medesima da almeno tre anni, che contino non meno di dieci anni di servizio complessivo ininterrotto, che siano stati classificati "ottimo" nell'ultimo quinquennio e che abbiano la qualifica di mestiere determinata ai sensi dell'art. 4 del presente decreto.

     La nomina decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo.

 

          Art. 9. Consiglio di amministrazione [4]

 

          Art. 10. Congedo ordinario

     Agli operai del Ministero della difesa spetta in ogni anno un congedo ordinario retribuito della durata di un mese da usufruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, in un solo periodo continuativo oppure in periodi di minore durata che non eccedano nel complesso la durata di un mese.

     Nulla è innovato relativamente alle disposizioni di cui al terzo e al quarto comma dell'art. 24 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

 

          Art. 11. Congedo straordinario

     A modifica di quanto previsto all'art. 25, secondo comma, della legge 5 marzo 1961, n. 90, la durata di giorni 30 del congedo straordinario in casi eccezionali, debitamente accertati, può essere prorogata sentito il Consiglio di amministrazione, per più lunghi periodi di tempo, senza assegni, fino ad un massimo di 12 mesi.

     Alle operaie che si trovino in stato di gravidanza o puerperio si applicano le norme per la tutela delle lavoratrici madri; esse hanno diritto alla paga giornaliera, alle quote di aggiunta di famiglia ed agli altri assegni fissi, con la esclusione però di compensi accessori, comunque denominati, connessi alla effettiva presenza in servizio.

     Per i periodi anteriore e successivo al parto in cui, ai sensi delle norme richiamate nel precedente comma, le operaie hanno diritto di astenersi dal lavoro, esse sono considerate in congedo straordinario per maternità.

 

          Art. 12. Congedo speciale per infermità non dipendente da causa di servizio

     Per malattia od infortunio non dipendenti da causa di servizio, accertati dal competente organo sanitario del Ministero della difesa, ovvero per cure richieste dallo stato di invalidità dovuto a cause di guerra o di servizio, è concesso al personale di cui al presente decreto, a domanda o di ufficio, un congedo speciale per motivi di salute della durata massima di un anno.

     Durante tale congedo competono la paga giornaliera, le quote di aggiunta di famiglia e gli altri assegni fissi, con esclusione però dei compensi accessori comunque denominati connessi alla effettiva presenza in servizio, nella misura intera per i primi sei mesi e nella misura ridotta alla metà per il restante periodo, ad eccezione delle quote di aggiunta di famiglia che sono corrisposte per intero.

 

          Art. 13. Congedo speciale per malattia dipendente da causa di servizio

     Per tutta la durata del congedo speciale per motivi di salute, ove l'infermità che ne ha determinato la concessione venga riconosciuta dal competente organo sanitario, in base alle norme vigenti, dipendente da causa di servizio, compete il trattamento di cui al precedente articolo nella misura intera.

     Nulla è innovato relativamente al trattamento economico spettante per assenze dal servizio dovute ad infortunio sul lavoro o malattia professionale, previsto dall'art. 30 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

     E' fatto comunque salvo il diritto per l'operaio, assente per causa di infortunio sul lavoro o per malattia professionale, al trattamento di cui al primo comma, una volta cessati gli obblighi a carico dell'istituto assicuratore di cui al citato art. 30, per un periodo di tempo che, sommato a quello durante il quale fruisce del trattamento a carico del suddetto istituto assicuratore, non potrà in ogni caso superare l'anno.

 

          Art. 14. Cumulo congedi

     Due periodi di congedo speciale per motivi di salute si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di durata previsto dal primo comma dell'art. 12, quando tra essi non intercorra un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi.

     Il cumulo del congedo speciale per motivi di salute e del congedo straordinario non può superare, in ogni caso, la durata di 24 mesi nell'ultimo quinquennio.

 

          Art. 15. Assenze occasionali

     Le assenze per motivi di salute verificatesi nell'anno che, per il loro carattere occasionale, non abbiano dato luogo alla richiesta e relativa concessione del congedo speciale di cui al precedente art. 12, si sommano e vengono decurtate dal congedo straordinario.

 

          Art. 16. Cessazione contributi Enpas per il trattamento economico di malattia

     Nei confronti del personale operaio del Ministero della difesa cessano di avere applicazione le disposizioni di cui: agli articoli 11, primo comma, punti 1) e 2), e 14 della legge 19 gennaio 1942, n. 22; agli articoli 1 e 2 della legge 12 febbraio 1948, n. 147; all'art. 8 della legge 30 ottobre 1953, n. 841; all'art. 10, quarto e quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19; all'art. 29 e, salvo quanto previsto dall'art. 13 del presente decreto relativamente al trattamento spettante per infortunio sul lavoro o malattia professionale, all'art. 30 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

 

          Art. 17. Liquidazione competenze

     La liquidazione delle competenze di carattere periodico dovute agli operai del Ministero della difesa in base alle vigenti disposizioni ha luogo per mensilità posticipate.

 

 

Norme transitorie e finali

 

          Art. 18. Tabella organica provvisoria

     A decorrere dal 1° gennaio 1966 e fino a quando, ai termini del successivo art. 28, e comunque non oltre il 1° gennaio 1974, non entrerà in vigore la tabella A di cui all'art. 1, la consistenza organica dei ruoli del personale operaio del Ministero della difesa è stabilita dalla tabella A/1 allegata al presente decreto.

 

          Art. 19. Quadro di equiparazione inquadramento operai

     Gli operai del Ministero della difesa-Esercito, Marina, Aeronautica, inquadrati nelle categorie di cui all'art. 2 della legge 5 marzo 1961, n. 90, vengono collocati, ferma restando anche agli effetti degli aumenti periodici della paga la rispettiva anzianità di servizio maturata nella categoria di provenienza, nelle categorie del ruolo delle lavorazioni e del ruolo dei servizi generali, in rapporto alla qualifica di mestiere da ciascuno posseduta, sulla base del seguente quadro di equiparazione:

     capo operaio, categoria dei capi operai;

     1a categoria, categoria degli operai specializzati;

     2a categoria, categoria degli operai qualificati;

     3a categoria, categoria degli operai comuni.

     Le vacanze esistenti alla data del 1° gennaio 1966 nelle categorie dei capi operai e degli operai specializzati del ruolo delle lavorazioni e del ruolo dei servizi generali, di cui alla tabella organica A/1 allegata al presente decreto, verranno utilizzate per il riassorbimento dei soprannumeri risultanti alla data stessa nelle categorie degli operai qualificati e degli operai comuni dei suddetti ruoli.

 

          Art. 20. Disposizioni particolari per il passaggio nelle categorie degli operai specializzati e qualificati

     Nella prima applicazione del presente decreto, i posti disponibili nelle categorie degli operai specializzati e qualificati del ruolo delle lavorazioni e dei servizi generali saranno conferiti, con decorrenza a tutti gli effetti dalla data del 1° luglio 1966 e dopo gli inquadramenti previsti al primo comma del precedenteart. 19, agli operai appartenenti alla categoria immediatamente inferiore del rispettivo ruolo, mediante scrutinio per merito comparativo.

     Allo scrutinio stesso saranno ammessi gli operai che contino nella categoria di appartenenza una anzianità di almeno 10 anni ed abbiano riportato la classifica di "ottimo" nell'ultimo triennio.

     Con determinazione del Ministro per la difesa saranno stabilite le qualifiche di mestiere per l'ammissione agli scrutini di cui al comma precedente nonchè, per ciascuna qualifica, il numero dei posti conferibili.

 

          Art. 21. Inquadramento operai di 4a e 5a categoria

     In sede di attuazione del provvedimento di cui all'art. 19, gli operai del Ministero della difesa-Esercito, Marina, Aeronautica, inquadrati nella 4a e 5a categoria della rispettiva pianta organica, ai sensi dell'art. 2 della legge 5 marzo 1961, n. 90, vengono collocati nella categoria degli operai comuni dei ruoli delle lavorazioni o dei servizi generali, sulla base della qualifica di mestiere da ciascuno posseduta.

 

          Art. 22. Trattamento economico in caso di nomina a capo operaio o di passaggio a categoria superiore

     In caso di nomina a capo operaio o di passaggio a categoria superiore, all'operaio con retribuzione superiore a quella prevista inizialmente nella nuova categoria sono attribuiti, nella nuova posizione, gli aumenti periodici necessari per assicurare una retribuzione di importo immediatamente superiore a quello spettante al momento dell'avanzamento.

 

          Art. 23. Anzianità di servizio per l'ammissione agli scrutini di merito comparativo

     Ai fini dell'ammissione agli scrutini di merito comparativo, di cui al precedente art. 20, comma secondo, verrà valutata per intero l'anzianità maturata, in servizio di ruolo e non di ruolo, nella categoria di appartenenza.

 

          Art. 24. Disposizioni particolari per gli addetti alle stazioni meteorologiche, ai reparti lavori demaniali dell'Aeronautica e ad altri enti del Ministero della difesa

     I posti disponibili nelle diverse categorie dei ruoli del personale operaio del Ministero della difesa alla data del 31 dicembre 1965 verranno integralmente coperti, con le limitazioni di cui al successivo comma, mediante pubblici concorsi ai quali potranno essere ammessi gli incaricati civili addetti all'esercizio delle stazioni meteorologiche dell'Aeronautica, gli operai occasionali dei reparti lavori demaniali dell'Aeronautica e gli operai che, comunque assunti o denominati, risultino adibiti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle lavorazioni od ai servizi generali del Ministero della difesa e retribuiti con i fondi stanziati nel bilancio del Ministero stesso.

     La disposizione del precedente comma si applica soltanto nei confronti di coloro i quali siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90, ad eccezione del limite massimo di età, che comunque non potrà essere superiore ai 55 anni, ed abbiano lodevolmente prestato la loro opera, per almeno due anni, presso gli enti del Ministero della difesa in attività proprie delle qualifiche di mestiere dei posti messi a concorso.

     Gli operai di cui ai commi precedenti potranno altresì essere ammessi, purchè si trovino nelle condizioni previste nei due suddetti commi, ai pubblici concorsi che verranno banditi dal Ministero della difesa fino al 31 dicembre 1973.

 

          Art. 25. Riconoscimento ai fini economici del servizio reso da operaio temporaneo

     Il servizio reso, anche in periodi discontinui in qualità di operaio non di ruolo (temporaneo) dagli operai nominati permanenti in applicazione di quanto previsto dall'art. 62 della legge 5 marzo 1961, n. 90, è riconosciuto utile, a domanda degli interessati, anche ai fini degli aumenti periodici di paga.

     Tale domanda dovrà essere presentata entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 26. Utilizzazione delle vacanze conseguenti a collocamenti a riposo per raggiunti limiti di età [5]

 

          Art. 27. Applicabilità agli operai del Ministero della difesa delle norme di cui alla legge 5 marzo 1961, n. 90

     Sono applicabili agli operai del Ministero della difesa le norme contenute nella legge 5 marzo 1961, n. 90, che non risultino modificate dal presente decreto, e tutte le altre norme legislative concernenti gli operai dello Stato che siano compatibili con quelle contenute nel decreto stesso.

 

          Art. 28. Decorrenze

     Per l'applicazione di quanto previsto all'art. 9 del presente decreto valgono le disposizioni di cui all'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, concernente la riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa.

     Le disposizioni di cui all'art. 1, all'art. 2, esclusa l'applicazione della tabella B ivi prevista, agli articoli dal 10 al 19 inclusi, e all'art. 21 esplicano la loro efficacia a decorrere dal 1° gennaio 1966.

     Le disposizioni di cui ai rimanenti articoli, escluse quelle concernenti il trattamento economico previsto dall'art. 2, esplicano la loro efficacia dal 1° luglio 1966, con decorrenza a tutti gli effetti dalla data stessa delle nomine a capo operaio e dei passaggi di categoria.

     La tabella B allegata al presente decreto relativa alla nuova classificazione economica degli operai del Ministero della difesa viene applicata dal 1° gennaio 1968.

     La tabella A allegata al presente decreto entrerà in vigore allorquando avrà trovato integrale applicazione il disposto di cui al precedente art. 26.

 

 

     TABELLE [6]

     (Omissis)

 


[1] Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2] Articolo abrogato dall'art. 9 della L. 6 giugno 1973, n. 313.

[3] Articolo abrogato dall'art. 9 della L. 6 giugno 1973, n. 313.

[4] Articolo abrogato dall'art. 9 della L. 6 giugno 1973, n. 313.

[5] Articolo abrogato dall'art. 9 della L. 6 giugno 1973, n. 313.

[6] Tabelle sostituite dall’art. 1 e dall’art. 2 della L. 6 giugno 1973, n. 313.