§ 44.1.10 - Legge 19 gennaio 1942, n. 22.
Istituzione di un ente nazionale fascista di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:44. Fascismo
Capitolo:44.1 fascismo
Data:19/01/1942
Numero:22


Sommario
Art. 1.      E' istituito l'ente nazionale fascista di previdenza e assistenza per i dipendenti statali
Art. 2.  [1]
Art. 3.  [3]
Art. 4.      Agli effetti dell'assistenza sanitaria prevista nell'art. 2della presente legge sono considerati familiari
Art. 5.      Agli effetti dell'assistenza prevista della presente legge s'intende per malattia ogni alterazione dello stato di salute, non altrimenti indennizzabile, che abbia [...]
Art. 6.      L'assistenza per la malattia non è dovuta ai dipendenti dello Stato e ai loro familiari ammalati di tubercolosi, quando gli stessi abbiano diritto all'assistenza [...]
Art. 7.  [4]
Art. 8.      Il diritto all'assistenza non è riconosciuto
Art. 9.      L'azione per conseguire l'assistenza sanitaria si prescrive nel termine di un anno dalla data di inizio della malattia, ovvero dalla data del parto o dell'aborto
Art. 10.      A coloro che fruiscono dell'assistenza sanitaria prevista nella presente legge è applicabile lo scontro che i farmacisti concedono sui prezzi stabiliti per la vendita [...]
Art. 11.      L'ente nazionale fascista di previdenza "Umberto I" per i salariati dello Stato è incorporato nell'ente nazionale fascista di previdenza e assistenza per i dipendenti [...]
Art. 12.      L'opera di previdenza a favore dei personali civile e militare dello Stato e dei loro superstiti è incorporata nell'ente il quale nei riguardi delle categorie di [...]
Art. 13.      Agli insegnanti di ruolo nelle scuole pubbliche elementari dello Stato è esteso l'obbligo della iscrizione, prevista nell'art. 2 del testo unico approvato con regio [...]
Art. 14.  [8]
Art. 15.      L'ente può esercitare le altre forme di assistenza e di previdenza che fossero deliberate dal consiglio di amministrazione ed approvate dal segretario del P.N.F., [...]
Art. 16.      Le somme corrisposte dall'ente in applicazione della presente legge non sono cedibili, né sequestrabili, né pignorabili, fatta eccezione per i debiti verso l'ente e per [...]
Art. 17.      Le somme trattenute sugli stipendi e sui salari in conseguenza di provvedimenti disciplinari, gli interessi sui depositi di garanzia dei salariati e l'importo dei [...]
Art. 18.      L'ente è alle dipendenze del segretario del P.N.F., ministro segretario di Stato ed è sottoposto alla vigilanza del ministro per le finanze
Art. 19.      Sono organi dell'ente
Art. 20.  [9]
Art. 21.  [10]
Art. 22.  [12]
Art. 23.  [13]
Art. 24.  [14]
Art. 25.      Ai fini tributari l'ente è considerato amministrazione dello Stato
Art. 26.      L'ente è autorizzato ad avvalersi dell'assistenza e del patrocinio dell'avvocatura dello Stato
Art. 27.      Per l'assistenza prescritta agli art. 2 e 11, l'ente deve costituire un fondo di riserva, mediante accantonamento di una quota, da stabilirsi nel regolamento, degli [...]
Art. 28.      Il trasferimento all'Ente delle attività e degli oneri attuali e differiti dell'Opera di previdenza a favore dei personali civile e militare dello Stato e dei loro [...]
Art. 29.  [16]
Art. 30.      Gli enti, le istituzioni e le associazioni di qualsiasi specie, aventi per finalità la previdenza, l'assistenza ed il credito a favore delle categorie di personale [...]
Art. 31.      Le disposizioni del precedente art. 30 non si applicano nei confronti degli enti, istituzioni ed associazioni aventi per esclusiva finalità la corresponsione di un [...]
Art. 32.      Il personale degli enti, istituzioni e associazioni di cui ai precedenti art. 11 e 30 è esonerato dal servizio e ammesso al trattamento di quiescenza spettante a norma [...]
Art. 33.      L'assistenza prevista dalla presente legge sarà attuata dalla data che verrà stabilita con decreto del segretario del P.N.F., ministro segretario di Stato d'intesa col [...]
Art. 34.      Con decreto reale, da emanarsi su proposta del ministero per le comunicazioni d'intesa con il segretario del P.N.F., ministro segretario di Stato e con il ministro per [...]
Art. 35.      Il ministro per le finanze è autorizzato ad introdurre con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge


§ 44.1.10 - Legge 19 gennaio 1942, n. 22.

Istituzione di un ente nazionale fascista di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

(G.U. 12 febbraio 1942, n. 35)

 

 

     Art. 1.

     E' istituito l'ente nazionale fascista di previdenza e assistenza per i dipendenti statali.

     L'ente ha personalità giuridica di diritto pubblico e sede e domicilio legale in Roma.

 

          Art. 2. [1]

     L'Ente provvede, nei limiti e con le modalità da stabilirsi nel regolamento per l'applicazione della presente legge, all'assistenza in favore delle categorie di personale indicate nel successivo art. 3 in caso di malattia, di parto o di aborto.

     L'assistenza è dovuta per la malattia dei familiari e per il parto o l'aborto della moglie dell'avente diritto.

     Si provvede al conseguimento dei fini indicati nei precedenti comma mediante un contributo pari al due per cento dello stipendio, o paga, o salario, o retribuzione o altra analoga competenza comunque denominata e dell'indennità di carovita e relative quote complementari. Il contributo grava in parti uguali sul personale statale di cui al successivo art. 3 e sulle Amministrazioni dalle quali il personale stesso dipende [2].

     Tale contributo può essere variato con decreto Luogotenenziale su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale.

     Le Amministrazioni sono tenute ad eseguire le ritenute delle quote a carico del personale e ad effettuarne il versamento all'Ente.

 

          Art. 3. [3]

     Dell'assistenza prevista dal precedente art. 2 fruiscono:

     a) i personali civili - compresi i salariati - di ruolo e non di ruolo comunque denominati dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato e dalle Aziende autonome statali;

     b) gli ufficiali in servizio permanente effettivo e i sottufficiali in carriera continuativa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica ed equiparati degli altri Corpi dello Stato organizzati militarmente;

     c) i sottufficiali, appuntati e militi dell'Arma dei carabinieri che siano vincolati a rafferma nonchè gli appartenenti ai corrispondenti gradi degli altri Corpi dello Stato organizzati militarmente vincolati a rafferma;

     d) gli appartenenti ad altre categorie non comprese fra quelle di cui alle precedenti lettere, obbligatoriamente iscritti all'Opera di previdenza per i personali civili e militari dello Stato;

     e) i personali che prestano opera alle dipendenze dello Stato e comunque retribuita a carico del bilancio statale non contemplati dalle precedenti lettere o che svolgono opera continuativa nell'interesse dello Stato, che saranno indicati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro e con gli altri Ministri interessati.

 

          Art. 4.

     Agli effetti dell'assistenza sanitaria prevista nell'art. 2della presente legge sono considerati familiari;

     1 la moglie, purché non separata legalmente per sentenza passata in giudicato pronunciata per sua sola colpa. Il marito della dipendente ha diritto alle prestazioni soltanto quando esso risulti permanentemente inabile al lavoro ed a totale carico della dipendente stessa;

     2 i figli celibi o nubili conviventi e a carico legittimi, legittimati o naturali legalmente riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati, gli esposti regolarmente affidati e i figli nati da precedente matrimonio del coniuge, entro i limiti di età e con le altre condizioni che saranno stabiliti dal regolamento;

     3 i genitori conviventi e a carico;

     4 i fratelli e le sorelle conviventi e a carico entro i limiti di età e nelle altre condizioni da stabilirsi nel regolamento.

     I familiari che abbiano diritto all'assistenza sanitaria da parte di altri enti in dipendenza di iscrizione propria o di altri membri della famiglia sono esclusi dalle prestazioni di cui all'art. 2.

 

          Art. 5.

     Agli effetti dell'assistenza prevista della presente legge s'intende per malattia ogni alterazione dello stato di salute, non altrimenti indennizzabile, che abbia decorso superiore a cinque giorni, salvo casi di constatata gravità, e richieda l'assistenza medico-chirurgica o la somministrazione di mezzi terapeutici.

     La malattia deve essere denunciata all'ente nei termini e con le modalità da stabilirsi nel regolamento.

 

          Art. 6.

     L'assistenza per la malattia non è dovuta ai dipendenti dello Stato e ai loro familiari ammalati di tubercolosi, quando gli stessi abbiano diritto all'assistenza antitubercolare in base alle disposizioni del regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 1155, e successive modificazioni.

 

          Art. 7. [4]

     I dipendenti statali indicati dall'art. 3 della presente legge, nonchè i rispettivi familiari, che cessino di appartenere alle categorie ammesse alla assistenza sanitaria da parte dell'Ente, conservano il diritto alle prestazioni sanitarie per le malattie denunciate prima della cessazione, e nel termine di trenta giorni dalla cessazione medesima, sempreché e sino a quando l'assistenza non sia dovuta da parte di altro ente od istituto in dipendenza di un nuovo rapporto di lavoro.

 

          Art. 8.

     Il diritto all'assistenza non è riconosciuto:

     a) quando la denuncia dello stato di malattia o di gravidanza sia fatta dopo il termine da stabilirsi nel regolamento;

     b) quando si tratti di malattie intenzionalmente contratte, aggravate o protratte.

     Gli interessati hanno l'obbligo di sottoporsi alle indagini ed al controllo ritenuti opportuni dall'ente per l'accertamento della malattia. Il rifiuto alla richiesta dell'ente dà luogo alla decadenza dal diritto alle prestazioni.

 

          Art. 9.

     L'azione per conseguire l'assistenza sanitaria si prescrive nel termine di un anno dalla data di inizio della malattia, ovvero dalla data del parto o dell'aborto.

 

          Art. 10.

     A coloro che fruiscono dell'assistenza sanitaria prevista nella presente legge è applicabile lo scontro che i farmacisti concedono sui prezzi stabiliti per la vendita dei preparati medicinali e delle specialità agli enti pubblici o privati aventi finalità di assistenza o beneficenza.

     Le rette di degenza e il compenso ai medici degli ospedali saranno liquidati in conformità delle disposizioni di cui agli art. 81 e 82 del regio decreto 30 settembre 1938-XVI, n. 1631.

     L'ente è autorizzato a continuare l'esercizio delle farmacie gestite dagli enti incorporati o soppressi a norma della presente legge, in deroga al disposto dell'art. 371 del testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265.

 

          Art. 11.

     L'ente nazionale fascista di previdenza "Umberto I" per i salariati dello Stato è incorporato nell'ente nazionale fascista di previdenza e assistenza per i dipendenti statali, che nei riguardi del personale salariato statale provvede:

     1) [5];

     2) [6];

     3) alla concessione per una volta tanto di un assegno di lutto al coniuge superstite od agli orfani conviventi ed a carico pari aventi volte l'ultima mercede giornaliera percepita [7] ;

     4) alla concessione di un sussidio temporaneo per gli orfani di età inferiore ai 18 anni conviventi ed a carico, nella misura di lire 50 mensili per il primo figlio e di lire 20 mensili per ogni altro figlio oltre il primo;

     5) alla concessione di prestiti;

     6) alla concessione delle prestazioni riconosciute ai sensi dell'art. 25 del regio decreto-legge 16 dicembre 1937, n. 2287, convertito nella legge 7 aprile 1938, n. 870, e mantenute in vigore ai sensi dell'articolo medesimo.

     Restano ferme le disposizioni che disciplinano la concessione delle prestazioni indicate nel precedente comma.

     I sussidi e gli altri assegni spettanti, in caso di assenza del lavoro per infermità ai salariati dipendenti dallo Stato in applicazione delle disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, e del relativo regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni, sono corrisposte dall'ente.

     Sono all'uopo applicabili le disposizioni del regio decreto-legge 24 dicembre 1938, n. 1940, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni e norme di attuazione.

     Il contributo previsto dalla legge 20 marzo 1940, n. 209, è ridotto all'uno per cento, a decorrere dalla data che sarà stabilita ai sensi del primo comma del successivo art. 33.

 

          Art. 12.

     L'opera di previdenza a favore dei personali civile e militare dello Stato e dei loro superstiti è incorporata nell'ente il quale nei riguardi delle categorie di personale già iscritte all'opera stessa e dei loro superstiti provvede:

     1 al conferimento di assegni vitalizi a favore dei dispensati del servizio per infermità o età avanzata senza diritto a pensione, nonché a favore delle vedove e degli altri congiunti che non abbiano diritto a pensione, secondo le norme e alle condizioni di cui al testo unico approvato col regio decreto 26 febbraio 1928-VI, n. 619, e successive modificazioni;

     2 al ricovero, alla educazione, ed alla istruzione degli orfani;

     3 al conferimento di borse di studio ai figli dei dipendenti in servizio attivo che intendano frequentare scuole medie superiori o corsi universitari o di perfezionamento in Italia o all'estero;

     4 alla liquidazione di una indennità di buonuscita ai dipendenti che lasciano il servizio con diritto a pensione ovvero ai loro superstiti, secondo le norme e nelle condizioni previste nel titolo VI del predetto testo unico e successive modificazioni;

     5 all'invio dei figli dei dipendenti in luogo di cura marina o montana, se riconosciuti bisognosi di cure climatiche.

     L'ente provvede inoltre alla concessione degli assegni vitalizi facoltativi di cui al titolo VIII del predetto testo unico.

     Restano ferme le disposizioni che disciplinano la concessione delle anzidette prestazioni.

 

          Art. 13.

     Agli insegnanti di ruolo nelle scuole pubbliche elementari dello Stato è esteso l'obbligo della iscrizione, prevista nell'art. 2 del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928-VI, n. 619, e successive modificazioni e l'ente adempie a favore di essi e dei loro superstiti alle prestazioni indicate nei numeri da 1 a 5 del precedente art. 12.

     Ai fini della concessione della indennità di buonuscita di cui al n. 4 dello stesso art. 12 il servizio utile è quello effettivamente prestato con iscrizione all'ente.

 

          Art. 14. [8]

 

          Art. 15.

     L'ente può esercitare le altre forme di assistenza e di previdenza che fossero deliberate dal consiglio di amministrazione ed approvate dal segretario del P.N.F., ministro generale di Stato d'intesa col ministro per le finanze.

 

          Art. 16.

     Le somme corrisposte dall'ente in applicazione della presente legge non sono cedibili, né sequestrabili, né pignorabili, fatta eccezione per i debiti verso l'ente e per gli altri casi da stabilirsi nel regolamento.

 

          Art. 17.

     Le somme trattenute sugli stipendi e sui salari in conseguenza di provvedimenti disciplinari, gli interessi sui depositi di garanzia dei salariati e l'importo dei depositi stessi incamerati a titolo di penalità, nonché i proventi spettanti alla cassa sovvenzioni istituita con la legge 22 luglio 1906, n. 623, sono devoluti all'ente.

 

          Art. 18.

     L'ente è alle dipendenze del segretario del P.N.F., ministro segretario di Stato ed è sottoposto alla vigilanza del ministro per le finanze.

 

          Art. 19.

     Sono organi dell'ente:

     1) il presidente;

     2) il comitato esecutivo;

     3) il consiglio di amministrazione.

 

          Art. 20. [9]

     Il presidente è nominato con decreto del Capo dello Stato su proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed il Ministro per il tesoro; dura in carica tre anni e può essere confermato.

     Il presidente ha la legale rappresentanza dell'ente.

 

          Art. 21. [10]

     Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro, ed è composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri:

     a) da un funzionario designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri;

     b) da due funzionari designati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

     c) da due funzionari designati dal Ministro per il tesoro;

     d) da un rappresentante dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

     e) da otto iscritti all'ente, in rappresentanza della categoria, designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale dei dipendenti dello Stato, maggiormente rappresentative, ed in mancanza di tali designazione, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

     f) da due rappresentanti iscritti all'ente designati rispettivamente dal Ministro per la grazia e giustizia e dal Ministro per la difesa in rappresentanza dei magistrati e del personale militare;

     g) da due rappresentanti del personale dell'ente, designati uno dal personale amministrativo ed uno dal personale sanitario;

     h) da due iscritti all'Ente, in rappresentanza della categoria dei pensionati statali designati dalle organizzazioni sindacali dei pensionati statali a carattere nazionale maggiormente rappresentative ed in mancanza di tale designazione dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale [11] .

     Il consiglio di amministrazione nomina nel suo seno un vice presidente da scegliersi tra i membri di cui alla precedente lettera e).

     I membri del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

 

          Art. 22. [12]

     Il comitato esecutivo è composto:

     1) dal presidente;

     2) dal vice presidente;

     3) da uno dei consiglieri di cui alla lettera b) dell'art. 21;

     4) da uno dei consiglieri di cui alla lettera c) dell'articolo predetto

     5) da quattro membri scelti dal consiglio di amministrazione fra i consiglieri di cui alla lettera e) dell'articolo predetto;

     6) dal consigliere di cui alla lettera a) dell'articolo predetto.

 

          Art. 23. [13]

     Presso l'ente è costituito un collegio sindacale composto:

     a) da un magistrato della Corte dei conti designato dal presidente della Corte stessa con funzioni di presidente;

     b) da un funzionario designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri;

     c) da un funzionario designato dal Ministro per il lavoro e la presidenza sociale;

     d) da un funzionario designato dal Ministro per il tesoro;

     e) da due iscritti all'ente, in rappresentanza della categoria scelti tra i designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale dei dipendenti dello Stato, o, in mancanza di tale designazione, dal Ministro per il lavoro e la presidenza sociale.

     Per ciascuno dei predetti componenti del collegio sindacale è nominato un supplente.

     Il collegio dei sindaci è nominato con decreto dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro ed i suoi componenti durano in carica tre anni e possono essere confermati.

     I sindaci intervengono alle riunioni del consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo ed esercitano le loro funzioni secondo le norme contenute negli articoli 2403 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili.

 

          Art. 24. [14]

     Contro i provvedimenti dell'ente, concernenti la concessione delle prestazioni previste dalla presente legge, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione all'interessato dei provvedimenti stessi, al consiglio di amministrazione, che decide in via definitiva nei novanta giorni successivi alla presentazione del ricorso.

 

          Art. 25.

     Ai fini tributari l'ente è considerato amministrazione dello Stato.

     Gli atti che debbono essere prodotti all'ente per le prestazioni previste nella presente legge sono esenti da qualsiasi tassa o contributo compresi quelli sindacali.

 

          Art. 26.

     L'ente è autorizzato ad avvalersi dell'assistenza e del patrocinio dell'avvocatura dello Stato.

 

          Art. 27.

     Per l'assistenza prescritta agli art. 2 e 11, l'ente deve costituire un fondo di riserva, mediante accantonamento di una quota, da stabilirsi nel regolamento, degli avanzi netti conseguiti in ciascun esercizio fino a raggiungere la somma che verrà stabilita nel regolamento medesimo.

     Le somme costituenti il fondo di riserva debbono essere depositate o investite nei modi che saranno stabiliti con decreto del ministro per le finanze.

     I prelevamenti, a qualsiasi titolo, dal fondo predetto debbono essere autorizzati dal ministro per le finanze.

 

          Art. 28.

     Il trasferimento all'Ente delle attività e degli oneri attuali e differiti dell'Opera di previdenza a favore dei personali civile e militare dello Stato e dei loro superstiti, nonché delle attività e degli oneri derivanti dalla gestione della Cassa sovvenzioni istituita con la legge 22 luglio 1906, n. 623, è disposto con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per il lavoro e la previdenza sociale, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo [15] .

     Con le attività trasferite all'ente ai sensi del precedente comma e mediante prelevamenti sui contributi previsti dal secondo comma dell'art. 14 e sui proventi spettanti alla cassa sovvenzioni a norma dell'art. 17, deve essere costituito un fondo destinato a copertura degli oneri attinenti alle prestazioni previdenziali di cui all'art. 12.

     All'uopo verrà provveduto ogni cinque anni alla compilazione del bilancio tecnico e alla eventuale revisione delle prestazioni.

 

          Art. 29. [16]

     L'Ente è autorizzato ad investire le disponibilità finanziarie eccedenti le sue normali necessità:

     a) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;

     b) in mutui fruttiferi alle Provincie, ai Comuni e loro Consorzi, nelle forme e alle condizioni stabilite per i mutui che concede la Cassa depositi e prestiti;

     c) in depositi fruttiferi presso la Cassa depositi e prestiti;

     d) in anticipazioni al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato;

     e) in acquisto di beni immobili urbani;

     f) in partecipazioni al capitale costitutivo di istituti ed enti con scopi di pubblica utilità, in conformità alle leggi ed ai decreti che specificatamente le autorizzano, ed in obbligazioni emesse dagli istituti ed enti predetti [17] ;

     g) in prestiti a breve scadenza al personale civile di ruolo e non di ruolo ed a quello militare dello Stato appartenente alle categorie assistibili dall'Ente indicate nell'art. 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147.

     Le anticipazioni previste dalla lettera d) saranno regolate da apposita convenzione, mediante la quale il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato assicurerà all'Ente un interesse pari a quello che conseguirà nelle operazioni di credito ai dipendenti dello Stato.

     Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonchè quello del tesoro autorizzano per ciascun esercizio finanziario la quota delle disponibilità da investire nelle operazioni di cui alla lettera e), in base a programmi predisposti dall'Ente.

     Le operazioni di cui alla lettera f) debbono essere sottoposte alla preventiva autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro.

     La somma da destinare alle operazioni di cui alle lettere e) ed f non può superare, comunque, la quinta parte dell'ammontare complessivo delle suddette disponibilità dell'Ente.

     I prestiti di cui alla lettera g) da concedersi secondo le norme stabilite dal Consiglio di amministrazione dell'Ente, non possono superare l'importo netto di una mensilità della retribuzione complessiva, costituita da stipendio, paga od altra analoga competenza che ne tenga luogo, indennità di carovita, indennità di caropane ed ogni altra indennità od assegno mensile a carattere continuativo, e debbono essere recuperati mediante dodici trattenute mensili consecutive, a partire dal mese successivo a quello in cui viene effettuata la corresponsione del prestito, a cura delle Amministrazioni statali per conto dell'Ente.

     In caso di cessazione dal servizio, il recupero avviene a carico dei trattamenti di quiescenza o di licenziamento.

     Sull'importo lordo di ciascun prestito vengono trattenuti anticipatamente gli interessi comprensivi di una quota per le spese di amministrazione e per la copertura dei rischi della operazione, nella misura che sarà stabilita per ciascun esercizio finanziario, dal Consiglio di amministrazione dell'Ente con propria delibera da sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro.

     Tale misura non potrà, comunque, superare quella analoga fissata per i prestiti concessi dal Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato.

 

          Art. 30.

     Gli enti, le istituzioni e le associazioni di qualsiasi specie, aventi per finalità la previdenza, l'assistenza ed il credito a favore delle categorie di personale indicate nell'art. 3 e dei loro superstiti saranno soppressi con decreti del segretario del P.N.F., ministro segretario di Stato, d'intesa col ministro per le finanze e con i ministri dai quali il personale stesso dipende.

     I decreti di cui al precedente comma determineranno se i compiti degli enti soppressi e le relative contribuzioni debbano essere mantenuti, o eventualmente modificati, mediante costituzione di gestioni speciali dell'ente nazionale fascista di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, al quale saranno devoluti i patrimoni degli enti predetti, oppure se i compiti stessi e le contribuzioni relative debbano cessare.

     In caso di cessazione, alla liquidazione degli enti soppressi provvede l'ente nazionale fascista di previdenza e assistenza per i dipendenti statali.

 

          Art. 31.

     Le disposizioni del precedente art. 30 non si applicano nei confronti degli enti, istituzioni ed associazioni aventi per esclusiva finalità la corresponsione di un trattamento di quiescenza, sia esso costituito da indennità una volta tanto o da pensioni, nonché alle casse ed ai fondi costituiti a favore degli ufficiali e sottufficiali del regio esercito, della regia marina, della regia aeronautica e delle regia guardia di finanza.

     Nulla è innovato alla costituzione e al funzionamento del fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, di cui all'art. 17 del testo unico, approvato con regio decreto 5 giugno 1941-XIX, n. 874.

 

          Art. 32.

     Il personale degli enti, istituzioni e associazioni di cui ai precedenti art. 11 e 30 è esonerato dal servizio e ammesso al trattamento di quiescenza spettante a norma delle vigenti leggi o dei particolari ordinamenti.

     Il personale che alla data dell'entrata in vigore della presente legge abbia da almeno un anno rapporto stabile d'impiego presso gli enti, istituzioni e associazioni di cui al comma precedente, potrà essere confermato in servizio dell'ente a giudizio insindacabile del consiglio di amministrazione, nei modi ed alle condizioni che saranno stabilite dal regolamento.

 

          Art. 33.

     L'assistenza prevista dalla presente legge sarà attuata dalla data che verrà stabilita con decreto del segretario del P.N.F., ministro segretario di Stato d'intesa col ministro per le finanze. Con la stessa data avranno effetto la incorporazione dell'opera di previdenza per i personali civili e militari dello Stato nell'ente nazionale fascista di previdenza e assistenza per i dipendenti dello Stato e la iscrizione degli insegnanti di ruolo delle scuole pubbliche elementari dello Stato, di cui all'art. 13.

     L'ente nazionale fascista di previdenza "Umberto I" per i salariati dello Stato è incorporato, con effetto della entrata in vigore della presente legge, nell'ente nazionale fascista di previdenza e assistenza per i dipendenti statali, che, sino alla data prevista nel precedente comma, provvederà alla concessione delle prestazioni ed alla riscossione dei contributi nelle misure e con le modalità previste dai regi decreti-legge 16 dicembre 1937-XVI, n. 2287, e 24 dicembre 1938-XVII, n. 1940, e successive modificazioni, e dalle relative norme regolamentari.

 

          Art. 34.

     Con decreto reale, da emanarsi su proposta del ministero per le comunicazioni d'intesa con il segretario del P.N.F., ministro segretario di Stato e con il ministro per le finanze sarà disposta l'estensione della presente legge al personale dipendente dalla amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonché ai relativi enti previdenziali ed assistenziali.

 

          Art. 35.

     Il ministro per le finanze è autorizzato ad introdurre con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

     Il ministro per le finanze è altresì autorizzato ad apportare negli stanziamenti per sussidi al personale esistenti negli stati di previsione della spesa dei vari ministri e nei bilanci della aziende autonome le riduzioni conseguenti all'applicazione della presente legge.


[1]  Articolo così sostituito dall'art. 19 del D.Lgs.Lgt. 21 novembre 1945, n. 722.

[2]  Il contributo di cui al presente comma è stato elevato, da ultimo, al 5,60 per cento, di cui il 4 per cento a carico dell'Amministrazione e l'1,60 per cento a carico del dipendente per effetto dell’art. 27 del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745 a decorrere dal 1° gennaio 1971.

[3]  Articolo così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 12 febbraio 1948, n. 147.

[4]  Articolo così sostituito dall'art. 5 del D.Lgs. 12 febbraio 1948, n. 147.

[5]  Numero abrogato dall'art. 23 della L. 18 marzo 1968, n. 249.

[6]  Numero abrogato dall'art. 23 della L. 18 marzo 1968, n. 249.

[7]  La prestazione contemplata dal presente numero è soppressa per effetto dell’art. 14 del D.Lgs. 12 febbraio 1948, n. 147.

[8]  Articolo abrogato dall'art. 23 della L. 18 marzo 1968, n. 249.

[9]  Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 23 gennaio 1948, n. 46.

[10]  Articolo così sostituito dall'art. unico della L. 24 dicembre 1951, n. 1669.

[11]  Lettera aggiunta dall'art. unico della L. 24 dicembre 1951, n. 1669.

[12]  Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 23 gennaio 1948, n. 46.

[13]  Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 23 gennaio 1948, n. 46.

[14]  La Corte costituzionale, con sentenza 11 dicembre 1989, n. 530, ha dichiarato la illegittimità del presente articolo, abrogato dall'art. 29, D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, nella parte in cui non prevede l'esperibilità del ricorso alla Corte dei conti anche in mancanza di preventivo ricorso amministrativo.

[15]  Comma così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs.Lgt. 6 febbraio 1946, n. 103.

[16]  Articolo già sostituito dal D.Lgs.Lgt. 6 febbraio 1946, n. 103 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L. 10 gennaio 1952, n. 38.

[17]  Lettera così sostituita dall'art. 1 della L. 10 gennaio 1952, n. 38.