§ 77.4.17 - D.Lgs. 12 febbraio 1948, n. 147 .
Nuove disposizioni sui compiti e sul funzionamento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.4 enti previdenziali
Data:12/02/1948
Numero:147


Sommario
Art. 1.  [2]
Art. 2.  [3]
Art. 3.      I salariati che prestano opera saltuaria di carattere occasionale, di durata che, all'atto dell'assunzione, si presuma non superiore a quindici giorni continuativi, non [...]
Art. 4.      L'art. 3 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, è modificato come segue
Art. 5.      L'art. 7 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, è sostituito dal seguente
Art. 6.      L'assistenza è concessa, in caso di malattia, con le modalità stabilite dagli articoli successivi e dal regolamento
Art. 7.      L'assistenza preveduta dal precedente art. 6 lettere a), b) e c) è concessa mediante rimborso, nei limiti indicati dagli articoli successivi e dal regolamento, delle [...]
Art. 8.      L'assistito ha la libera scelta del medico curante e del sistema di cura
Art. 9.      Il rimborso per l'assistenza preveduta dal precedenteart. 6, lettera b), comprende le spese sostenute per gli accertamenti diagnostici, per l'acquisto di farmaci, ivi [...]
Art. 10.      Sulle spese rimborsabili possono essere, durante il periodo di malattia, concessi acconti di dieci in dieci giorni in base alla documentazione prodotta
Art. 11.      L'assistito ha la libera scelta dell'istituto di cura
Art. 12.      Il Consiglio di amministrazione può deliberare la concessione di prestazioni dirette ambulatoriali nelle località in cui tale forma di assistenza venga ritenuta [...]
Art. 13.      L'Ente corrisponde per il parto della dipendente statale o della moglie del dipendente, a titolo di rimborso delle spese di carattere sanitario, una somma fissa il cui [...]
Art. 14.      L'Ente corrisponde per il decesso degli appartenenti alla categorie considerate assistibili a norma della legge 19 gennaio 1942, n. 22, e successive modificazioni, una [...]
Art. 15.      Il Contributo previsto dall'art. 19 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, è fissato nella misura del 3 per cento
Art. 16.      Le norme contenute nel presente decreto entrano in vigore dal 1° gennaio 1948
Art. 17.      Sono abrogati gli articoli 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 11 del regolamento approvato con regio decreto 26 luglio 1942, n. 917


§ 77.4.17 - D.Lgs. 12 febbraio 1948, n. 147 [1] .

Nuove disposizioni sui compiti e sul funzionamento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

(G.U. 23 marzo 1948, n. 69)

 

 

     Art. 1. [2]

     Al personale salariato dello Stato, assente dal lavoro per malattia o per infortunio non dipendente da causa di servizio, spetta, a decorrere dal terzo giorno di assenza, e per non oltre centottanta giorni, compresi i festivi, in ciascun anno solare, una indennità giornaliera pari alla metà della retribuzione sulla quale è dovuto il contributo.

     Agli effetti del diritto all'indennità giornaliera, si considera dovuto a causa di malattia il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro per gravidanza nonchè quello successivo al parto o all'aborto spontaneo o terapeutico sino ad un massimo di sei settimane.

     Il trattamento previsto dai precedenti commi sostituisce quello attualmente corrisposto durante le assenze per malattia, gravidanza o puerperio in applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma e del terzo comma dell'art. 11 della legge 19 gennaio 1942, n. 22.

     Sulla indennità giornaliera dovuta ai salariati permanenti e agli incaricati stabili viene applicata la trattenuta in conto Tesoro stabilita dal regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2383.

     Il sussidio previsto per il caso di parto o di aborto dall'art. 35 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, è soppresso.

 

          Art. 2. [3]

     Alla corresponsione delle indennità previste dal precedente art. 1 provvede l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

     Per la concessione delle suddette indennità e degli altri trattamenti considerati dall'art. 11 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, è dovuto all'Ente un contributo pari al due per cento della paga, o salario o retribuzione o altra analoga competenza, comunque denominata, dell'indennità di carovita e relative quote complementari del personale salariato di tutte le categorie.

     Il contributo grava, in parti uguali, a carico del personale predetto e delle Amministrazioni dalle quali esso dipende, e la sua misura può essere variata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro.

     La parte di contributo posta a carico del personale è trattenuta dalle Amministrazioni statali all'atto del pagamento della retribuzione.

     Il contributo previsto dal presente articolo sostituisce i contributi stabiliti in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 11 e del primo comma dell'art. 14 della legge 19 gennaio 1942, n. 22.

 

          Art. 3.

     I salariati che prestano opera saltuaria di carattere occasionale, di durata che, all'atto dell'assunzione, si presuma non superiore a quindici giorni continuativi, non sono ammessi a fruire delle prestazioni previste dalla legge 19 gennaio 1942, n. 22, e dal presente decreto.

     Ai salariati indicati al comma precedente sono applicate, durante i periodi di occupazione presso le Amministrazioni statali, le disposizioni vigenti per l'assicurazione malattie nei settori privati corrispondenti alla attività che svolgono presso lo Stato.

 

          Art. 4.

     L'art. 3 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, è modificato come segue:

     "Dell'assistenza prevista dal precedente art. 2 fruiscono:

     a) i personali civili - compresi i salariati - di ruolo e non di ruolo comunque denominati dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato e dalle Aziende autonome statali;

     b) gli ufficiali in servizio permanente effettivo e i sottufficiali in carriera continuativa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica ed equiparati degli altri Corpi dello Stato organizzati militarmente;

     c) i sottufficiali, appuntati e militi dell'Arma dei carabinieri che siano vincolati a rafferma nonchè gli appartenenti ai corrispondenti gradi degli altri Corpi dello Stato organizzati militarmente vincolati a rafferma;

     d) gli appartenenti ad altre categorie non comprese fra quelle di cui alle precedenti lettere, obbligatoriamente iscritti all'Opera di previdenza per i personali civili e militari dello Stato;

     e) i personali che prestano opera alle dipendenze dello Stato e comunque retribuita a carico del bilancio statale non comtemplati dalle precedenti lettere o che svolgono opera continuativa nell'interesse dello Stato, che saranno indicati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro e con gli altri Ministri interessati".

 

          Art. 5.

     L'art. 7 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, è sostituito dal seguente:

     "I dipendenti statali indicati dall'art. 3 della presente legge, nonchè i rispettivi familiari, che cessino di appartenere alle categorie ammesse alla assistenza sanitaria da parte dell'Ente, conservano il diritto alle prestazioni sanitarie per le malattie denunciate prima della cessazione, e nel termine di trenta giorni dalla cessazione medesima, semprechè e sino a quando l'assistenza non sia dovuta da parte di altro ente od istituto in dipendenza di un nuovo rapporto di lavoro".

 

          Art. 6.

     L'assistenza è concessa, in caso di malattia, con le modalità stabilite dagli articoli successivi e dal regolamento:

     a) per le cure medico-chirurgiche;

     b) per gli accertamenti diagnostici, i farmaci e gli altri mezzi terapeutici;

     c) per il ricovero in istituti di cura pubblici e privati.

     Il Consiglio di amministrazione, in relazione alle disponibilità di bilancio, può deliberare la concessione di altre prestazioni quali cure dentarie conservative e chirurgiche, cure specializzate, cure fisiche, cure complementari e simili, nonchè il rimborso delle spese di trasporto per ricovero in istituto di cura.

     Lo stesso Consiglio di amministrazione può ammettere a rimborso, nei limiti del secondo e terzo comma del successivo art. 11, anche le rette per una persona di famiglia che debba permanere presso il ricoverato, di età inferiore ai sei anni e bisognoso di particolare assistenza.

 

          Art. 7.

     L'assistenza preveduta dal precedente art. 6 lettere a), b) e c) è concessa mediante rimborso, nei limiti indicati dagli articoli successivi e dal regolamento, delle spese sostenute e documentate dal dipendente statale che siano riconosciute dall'Ente inerenti alla malattia.

 

          Art. 8.

     L'assistito ha la libera scelta del medico curante e del sistema di cura.

     Per le cure medico-chirurgiche prevedute dal precedente art. 6, lettera a), sono ammessi a rimborso gli onorari del medico curante, entro la misura massima della tariffa stabilita dal Consiglio di amministrazione e approvata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e dal Ministro per il tesoro; nei Comuni con popolazione fino a 250 mila abitanti il rimborso è ammesso entro il limite dell'ottantacinque per cento della tariffa predetta.

     Gli interventi chirurgici di elezione devono essere preventivamente autorizzati dall'Ente; gli interventi d'urgenza devono, invece, essere comunicati nei termini preveduti dal regolamento.

 

          Art. 9.

     Il rimborso per l'assistenza preveduta dal precedenteart. 6, lettera b), comprende le spese sostenute per gli accertamenti diagnostici, per l'acquisto di farmaci, ivi compresi i sieri, i vaccini e i prodotti biologici e chemioterapici, nonchè per l'acquisto di materiale di medicazione e di altri mezzi terapeutici.

     Il Consiglio di amministrazione può deliberare, in relazione alle disponibilità di bilancio, la concessione di concorsi nelle spese sostenute dagli assistiti per apparecchi di protesi, calze elastiche, oggetti di gomma, cinti, occhiali e simili.

 

          Art. 10.

     Sulle spese rimborsabili possono essere, durante il periodo di malattia, concessi acconti di dieci in dieci giorni in base alla documentazione prodotta.

 

          Art. 11.

     L'assistito ha la libera scelta dell'istituto di cura.

     L'Ente assume a suo completo carico le rette di degenza per i ricoveri previsti dalla lettera c) del precedente art. 6 stabilite a norma dell'art. 81 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, per i ricoveri negli ospedali convenzionati secondo le disposizioni dell'art. 82 del regio decreto predetto, nonchè le rette di degenza per i ricoveri negli istituti di cura privati, con i quali dall'Ente stesso siano stati stipulati accordi.

     Qualora l'assistito prescelga un istituto di cura diverso da quelli indicati nel comma precedente, l'Ente concede il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il ricovero, nei limiti da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione e da approvarsi dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e da quello per il tesoro. La stessa norma si applica ove l'assistito chieda il ricovero in sala speciale d'istituto convenzionato.

     Ove, per la natura e per l'improvviso insorgere della malattia, risulti essersi reso assolutamente indispensabile il ricovero di urgenza in istituto di cura non convenzionato, l'Ente, a domanda dell'interessato, può prendere in considerazione le spese effettivamente sostenute ai fini della eventuale concessione di una liquidazione integrativa.

     Nei casi di ricovero, per interventi chirurgici, l'Ente concede un concorso nelle spese effettivamente sostenute per diritti di camera operatoria nella misura del dieci per cento degli onorari rimborsati per l'intervento.

     Il ricovero in istituto di cura deve essere preventivamente autorizzato dall'Ente, tranne nei casi d'urgenza, dei quali, peraltro, è necessario sia dato avviso all'Ente nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento.

     L'Ente concede le prestazioni prevedute nei precedenti commi per la durata massima di 120 giorni complessivi nell'anno solare.

     Nelle convenzioni che l'Ente potrà stipulare con le Amministrazioni degli istituti di cura a norma dell'art. 82 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, la misura del compenso fisso per ricoverato, da devolversi ai sanitari curanti, sarà determinata in conformità delle norme da emanarsi dal Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per il lavoro e per la previdenza sociale e per il tesoro e con l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

 

          Art. 12.

     Il Consiglio di amministrazione può deliberare la concessione di prestazioni dirette ambulatoriali nelle località in cui tale forma di assistenza venga ritenuta opportuna, stabilendo i limiti e le modalità per la concessione delle prestazioni medesime.

     Il ricorso alle prestazioni dirette ambulatoriali o a quelle indirette, attuate mediante rimborso, è lasciato alla libera scelta dell'assistito.

     L'Ente è autorizzato a istituire e gestire ambulatori ed a stipulare convenzioni per la utilizzazione di ambulatori di altri enti e di privati.

 

          Art. 13.

     L'Ente corrisponde per il parto della dipendente statale o della moglie del dipendente, a titolo di rimborso delle spese di carattere sanitario, una somma fissa il cui ammontare è preventivamente determinato in relazione al numero degli abitanti del Comune in cui si è verificato l'evento, mediante tabella deliberata dal Consiglio di amministrazione e approvata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e dal Ministro per il tesoro.

     Per ragioni di ordine sanitario o igienico-ambientale, l'Ente, anzichè corrispondere la somma indicata nel primo comma, può autorizzare il ricovero della gestante in istituti di cura; in tal caso si applicano le disposizioni del regolamento riguardanti i ricoveri in istituti di cura.

     In caso di parto patologico, l'Ente, anzichè corrispondere la somma indicata nel primo comma, provvede alle prestazioni contemplate, per l'assistenza sanitaria, dal presente decreto e dal regolamento.

 

          Art. 14.

     L'Ente corrisponde per il decesso degli appartenenti alla categorie considerate assistibili a norma della legge 19 gennaio 1942, n. 22, e successive modificazioni, una somma fissa, il cui ammontare è preventivamente determinato, in relazione al numero degli abitanti del Comune in cui avviene il decesso, mediante tabella deliberata dal Consiglio di amministrazione ed approvata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e dal Ministro per il tesoro.

     In caso di decesso di familiare appartenente alle categorie considerate assistibili, la somma spetta al dipendente statale.

     In caso di decesso del dipendente statale, la somma spetta al coniuge superstite, purchè non separato legalmente per sua colpa; in sua mancanza la somma spetta ai figli, o, in mancanza di questi, ai genitori e ai fratelli in parti eguali.

     L'azione per conseguire la prestazione si prescrive nel termine di un anno dalla data del decesso. Alla domanda deve essere allegato l'atto di morte.

     L'assegno corrisposto dall'Ente, in applicazione del presente articolo, è sequestrabile e pignorabile per crediti di spese funebri sostenute da persone diverse dagli aventi diritto a norma del secondo comma.

     Alla concessione della prestazione predetta, si provvede con il contributo previsto dall'art. 19 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni.

     La prestazione contemplata dal numero tre del primo comma dell'art. 11 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, è soppressa.

 

          Art. 15.

     Il Contributo previsto dall'art. 19 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, è fissato nella misura del 3 per cento.

     Le modalità stabilite dal predetto decreto per la determinazione e per la ripartizione del contributo restano invariate.

 

          Art. 16.

     Le norme contenute nel presente decreto entrano in vigore dal 1° gennaio 1948.

 

          Art. 17.

     Sono abrogati gli articoli 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 11 del regolamento approvato con regio decreto 26 luglio 1942, n. 917.


[1]  Ratificato dall'art. unico della L. 5 gennaio 1953, n. 35. Abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2]  L'art. 23 della L. 18 marzo 1968, n. 249 stabilisce che le presenti disposizioni cessano di avere applicazione con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della stessa L. 249/1968.

[3]  L'art. 23 della L. 18 marzo 1968, n. 249 stabilisce che le presenti disposizioni cessano di avere applicazione con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della stessa L. 249/1968.