§ 77.4.16 - D.Lgs. 23 gennaio 1948, n. 46.
Modificazione delle norme che regolano la composizione degli organi dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.4 enti previdenziali
Data:23/01/1948
Numero:46


Sommario
Art. 1.      Gli articoli 20, 21, 22, 23, della Legge 19 gennaio 1942, n. 22 sono sostituiti rispettivamente dai seguenti
Art. 2.      Il direttore generale dell'Ente è nominato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro [...]
Art. 3.      Sono abrogate tutte le norme non compatibili con quelle del presente decreto o comunque da queste diverse
Art. 4.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 77.4.16 - D.Lgs. 23 gennaio 1948, n. 46. [1]

Modificazione delle norme che regolano la composizione degli organi dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali

(G.U. 18 febbraio 1948, n. 41)

 

 

     Art. 1.

     Gli articoli 20, 21, 22, 23, della Legge 19 gennaio 1942, n. 22 sono sostituiti rispettivamente dai seguenti:

     "Art. 20. Il presidente è nominato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e del Ministro per il tesoro; dura in carica tre anni e può essere confermato.

     Il presidente ha la legale rappresentanza dell'ente.

     Art. 21. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro ed è composto oltre che dal presidente, dai seguenti membri:

     a) da un funzionario designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

     b) da due funzionari designati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

     c) da due funzionari designati dal Ministro per il tesoro;

     d) da un rappresentante dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

     e) da otto iscritti all'ente, in rappresentanza della categoria, designati dalle organizzazioni sindacali dei dipendenti dello Stato a carattere nazionale maggiormente rappresentative, ed in mancanza di tale designazione dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

     f) da due rappresentanti iscritti all'ente, designati rispettivamente dal Ministro per la grazia e giustizia e dal Ministro per la difesa in rappresentanza dei magistrati e del personale militare;

     g) da due rappresentanti del personale dell'ente, designati uno dal personale amministrativo ed uno dal personale sanitario.

     Il consiglio di amministrazione nomina nel suo seno un vice presidente da scegliersi tra i membri di cui alla precedente lettera e).

     I membri del consiglio di amministrazione durano in carica tie anni e possono essere riconfermati

     Art. 22. Il comitato esecutivo è composto:

     1) dal presidente;

     2) dal vice presidente;

     3) da uno dei consiglieri di cui alla lettera b) dell'art. 21;

     4) da uno dei consiglieri di cui alla lettera c) dell'articolo predetto;

     5) da quattro membri scelti dal consiglio di amministrazione fra i consiglieri di cui alla lettera e) dell'articolo predetto;

     6) dal consigliere di cui alla lettera a) dell'articolo predetto.

     23. Presso l'ente è costituito un Collegio sindacale composto:

     a) da un magistrato della Corte dei conti, designato dal presidente della Corte stessa con funzioni di presidente;

     b) da un funzionario designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

     c) da un funzionario designato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

     d) da un funzionario designato dal Ministro per il tesoro;

     e) da due iscritti all'ente, in rappresentanza della categoria scelti tra i designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale dei dipendenti dello Stato, o, in mancanza di tale designazione, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

     Per ciascuno dei predetti componenti del Collegio sindacale è nominato un supplente.

     Il Collegio dei sindaci è nominato con decreto dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro ed i suoi componenti durano in carica tre anni e possono essere confermati.

     I sindaci intervengono alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo ed esercitano le loro funzioni secondo le norme contenute negli art. 2403 e seguenti del Codice civile, in quanto applicabili."

 

          Art. 2.

     Il direttore generale dell'Ente è nominato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione, anche per chiamata diretta e fra estranei al personale dell'Ente.

     Egli è capo di tutti i servizi centrali e periferici dell'Ente ed esercita tutte le attribuzioni conferitegli dalla legge, dai regolamenti, dal presidente, dal Consiglio di amministrazione e dal Comitato esecutivo.

     Il direttore generale riferisce annualmente in sede di consuntivo sull'andamento della gestione dell'Ente.

 

          Art. 3.

     Sono abrogate tutte le norme non compatibili con quelle del presente decreto o comunque da queste diverse.

 

          Art. 4.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.