§ 80.5.231 – L. 5 marzo 1961, n. 90.
Stato giuridico degli operai dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:05/03/1961
Numero:90


Sommario
Art. 1.  Iscrizione a ruolo.
Art. 2.  Classificazione.
Art. 3.  Ruolo e foglio matricolare.
Art. 4.  Ruoli organici.
Art. 5.  Nomina ad operaio.
Art. 6.  Nullità dei provvedimenti di assunzione.
Art. 7.  Requisiti generali per l'assunzione.
Art. 8.  Provvedimenti per la nomina e le successive variazioni.
Art. 9.  Nomina a capo operaio - Passaggio a categoria superiore.
Art. 10.  Addestramento, qualificazione professionale, ed aggiornamenti.
Art. 11.  Promessa solenne e giuramento.
Art. 12.  Obbligo della residenza.
Art. 13.  Comportamento in servizio.
Art. 14.  Assegnazione temporanea a mansioni di altra categoria.
Art. 15.  Responsabilità.
Art. 16.  Trattamento economico.
Art. 17.  Orario di lavoro.
Art. 18.  Prolungamento e riduzione dell'orario di lavoro.
Art. 19.  Compensi per prestazioni eccedenti le 46 ore settimanali.
Art. 20.  Lavoro notturno e festivo.
Art. 21.  Lavoro a cottimo.
Art. 22.  Soprassoldi.
Art. 23.  Riposo settimanale.
Art. 24.  Congedo ordinario.
Art. 25.  Congedo straordinario.
Art. 26.  Congedo straordinario per richiamo alle armi.
Art. 27.  Conservazione del diritto al congedo ordinario per l'operaio che ha usufruito del congedo straordinario.
Art. 28.  Trattamento economico durante il congedo ordinario e straordinario.
Art. 29.  Trattamento economico durante il periodo di assenza per infermità non dipendente da causa di servizio.
Art. 30.  Trattamento economico durante il periodo di assenza per infermità dovuta a causa di servizio.
Art. 31.  Corresponsione delle quote di aggiunta di famiglia durante l'assenza dal servizio per infermità.
Art. 32.  Computo del periodo di assenza per infermità.
Art. 33.  Assenza per servizio militare.
Art. 34.  Dispensa dal servizio.
Art. 35.  Riduzione di servizi o di organico.
Art. 36.  Note di qualifica.
Art. 37.  Organi competenti a compilare le note di qualifica.
Art. 38.  Trasferimenti e comandi.
Art. 39.  Incompatibilità – Diffida.
Art. 40.  Divieto di cumulo di attività.
Art. 41.  Disciplina.
Art. 42.  Infrazioni e sanzioni disciplinari.
Art. 43.  Pena pecuniaria.
Art. 44.  Autorità competenti ad infliggere la pena pecuniaria.
Art. 45.  Autorità competenti ad infliggere la riduzione della retribuzione.
Art. 46.  Autorità competenti ad infliggere la sospensione dal lavoro e la destituzione.
Art. 47.  Contestazione degli addebiti.
Art. 48.  Commissione di disciplina.
Art. 49.  Consiglio di amministrazione.
Art. 50.  Iscrizione all'opera di previdenza.
Art. 51.  Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età.
Art. 52.  Collocamento a riposo su domanda o d'ufficio.
Art. 53.  Dimissioni.
Art. 54.  Effetti economici delle dimissioni.
Art. 55.  Dimissioni dell'operaia coniugata.
Art. 56.  Risoluzione del rapporto di lavoro per decadenza.
Art. 57.  Modalità per la risoluzione del rapporto di lavoro per decadenza.
Art. 58.  Effetti economici della risoluzione del rapporto di lavoro per decadenza.
Art. 59.  Riammissione in servizio.
Art. 60.  Divieto di assunzione di personale operaio non di ruolo.
Art. 61.  Ammissione a pubblici concorsi degli operai di ruolo.
Art. 62.  Nomina in ruolo degli operai temporanei e giornalieri.
Art. 63.  Riconoscimento del servizio prestato come salariato non di ruolo.
Art. 64.  Operai adibiti a mansioni non salariali.
Art. 65.  Disposizioni particolari per l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.
Art. 66.  Disposizioni speciali per l'Amministrazione autonoma dei Monopoli dello Stato.
Art. 67.  Applicazione dell'art. 4 legge 15 febbraio 1958, n. 46.
Art. 68.  Inquadramento nella 3ª e 5ª categoria.
Art. 69.  Concorsi banditi ai sensi della legge 17 agosto 1951, n. 868.
Art. 70.  Infrazioni disciplinari commesse anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 71.  Procedimenti disciplinari già trasmessi alle Commissioni previste dal soppresso ordinamento.
Art. 72.  Procedimenti non ancora trasmessi alla Commissione di disciplina.
Art. 73.  Applicazione della legge 28 dicembre 1950, n. 1079.
Art. 74.  Disposizioni particolari per il Ministero della difesa.
Art. 75.  Riserva di posti in favore di salariati non di ruolo cessati dal servizio per riduzione di personale.
Art. 76.  Applicabilità.
Art. 77.  Copertura dell'onere.


§ 80.5.231 – L. 5 marzo 1961, n. 90.

Stato giuridico degli operai dello Stato.

(G.U. 14 marzo 1961, n. 65).

 

     Art. 1. Iscrizione a ruolo.

     Gli operai dello Stato sono assunti stabilmente ed iscritti a ruolo in base alle disposizioni della presente legge.

 

          Art. 2. Classificazione.

     Gli operai dello Stato assumono la qualifica professionale in base ai mestieri previsti da apposita tabella da emanare con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro.

     Essi sono classificati come segue:

     Capi operai (coefficiente 193): Operai che sovraintendono alle lavorazioni nei settori cui sono assegnati, disponendo l'appropriato impiego degli operai, del materiale e delle attrezzature relative;

     1ª categoria: specializzati (coefficiente 167): Operai addetti a mansioni per le quali è richiesto il più elevato grado di perfezionamento nella qualifica professionale di mestiere;

     2ª categoria: qualificati (coefficiente 157): Operai addetti a mansioni che richiedono una specifica capacità nella qualifica professionale di mestiere;

     3ª categoria: comuni (coefficiente 151): Operai addetti a mansioni che richiedono una normale capacità nella qualifica professionale di mestiere; operai di controllo;

     4ª categoria: manovali (coefficiente 148): Operai che compiono lavori prevalentemente di trasporto di materiali o di pulizia, o lavori per i quali non è richiesta alcuna capacità specifica;

     5ª categoria (coefficiente 139):

     A) [1];

     B) Operaie addette a lavori generici tipicamente femminili;

     6ª categoria: apprendisti (coefficiente 125): Operai che prestano la propria opera per conseguire una qualificazione professionale.

 

          Art. 3. Ruolo e foglio matricolare.

     Il ruolo è distinto per categorie in relazione alla classificazione prevista dal precedente art. 2.

     Per ogni operaio è tenuto un foglio matricolare in due originali: uno presso l'Amministrazione centrale e l'altro presso lo stabilimento od ufficio al quale l'operaio è assegnato.

 

          Art. 4. Ruoli organici.

     La dotazione organica del ruolo degli operai di ciascuna Amministrazione è fissata per legge.

     In casi eccezionali e per comprovate esigenze di lavoro aventi carattere permanente, la dotazione organica degli operai di ciascuna Amministrazione può essere aumentata fino ad un massimo del dieci per cento, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro interessato, di concerto con il Ministro per il tesoro.

 

          Art. 5. Nomina ad operaio.

     La nomina ad operaio dello Stato si consegue per pubblico concorso da effettuare:

     1) mediante prova d'arte o esperimento pratico, a seconda della qualifica richiesta per i posti da coprire nelle categorie 1ª e 2ª;

     2) a scelta, mediante valutazione comparativa dei titoli e requisiti degli aspiranti, per i mestieri ed i servizi propri delle categorie 3ª, 4ª, 5ª e 6ª.

     L'esclusione dal concorso può essere disposta soltanto per difetto dei prescritti requisiti e con decreto motivato del Ministro.

     I vincitori del concorso conseguono la nomina in prova. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi al termine del quale, in caso di esito favorevole, gli operai sono nominati in ruolo.

     In caso di esito sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, se il giudizio sia ancora sfavorevole il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di lavoro con decreto motivato. In tal caso spetta all'operaio un'indennità pari a due mensilità del trattamento economico relativo al periodo di prova.

     Per l'operaio nominato in ruolo il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

     I casi di esenzione dal periodo di prova sono stabiliti dal regolamento.

     L'operaio che ha conseguito la nomina in prova, se non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina stessa.

 

          Art. 6. Nullità dei provvedimenti di assunzione.

     L'assunzione di personale operaio, effettuata senza l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 5, 65 e 66, è nulla di diritto e non produce alcun effetto a carico dell'Amministrazione, salva la responsabilità personale dell'impiegato che vi ha provveduto.

 

          Art. 7. Requisiti generali per l'assunzione.

     Per l'assunzione degli operai sono richiesti i seguenti requisiti generali:

     1) cittadinanza italiana;

     2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35. Gli ordinamenti delle singole Amministrazioni possono, tuttavia, per determinate categorie di operai, in rapporto a particolari esigenze del lavoro, elevare il limite inferiore o ridurre il limite superiore. Per le categorie di candidati, in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni di età ed i quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio. Per l'assunzione degli operai apprendisti il limite superiore non può, in ogni caso, oltrepassare gli anni 22;

     3) buona condotta;

     4) idoneità fisica al lavoro e al servizio, da accertare nei modi stabiliti dai regolamenti delle singole Amministrazioni.

     L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

     Per l'ammissione a particolari qualifiche di mestiere, gli ordinamenti delle singole Amministrazioni o, caso per caso, il decreto che indice il concorso possono prescrivere altri requisiti.

     Gli aspiranti alla nomina ad operaio devono dimostrare di aver compiuto gli studi di istruzione obbligatoria, e, eventualmente, il possesso di quei maggiori titoli di istruzione che siano stabiliti nel decreto che indice il concorso, in relazione a speciali qualifiche di mestiere.

     Non possono conseguire, in ogni caso, la nomina ad operaio coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate nell'art. 85 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica Amministrazione.

     Salvo che i singoli ordinamenti non dispongano diversamente, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

     I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel decreto che indice il concorso per la presentazione della domanda di ammissione.

 

          Art. 8. Provvedimenti per la nomina e le successive variazioni.

     La nomina dell'operaio, le variazioni all'inquadramento professionale e la cessazione dal servizio, sono disposte con decreto del Ministro.

     Sono fatte salve le particolari disposizioni previste per le Amministrazioni con ordinamento autonomo.

 

          Art. 9. Nomina a capo operaio - Passaggio a categoria superiore.

     La nomina a capo operaio è conferita mediante scrutinio per merito comparativo, su deliberazione del Consiglio d'amministrazione, agli operai appartenenti alla 1ª categoria da almeno tre anni, che abbiano riportato, nello stesso periodo, qualifiche di "ottimo".

     Il passaggio dell'operaio alla categoria 1ª e 2ª si effettua mediante concorso, a norma dell'art. 5. A parità di merito, l'operaio dello Stato precede nella graduatoria i candidati esterni.

     Nei concorsi per le categorie 3ª e 4ª la metà dei posti è riservata agli operai dello Stato delle categorie inferiori.

     In caso di nomina a capo operaio o di passaggio a categoria superiore, all'operaio, con retribuzione superiore a quella prevista inizialmente nella nuova categoria, sono attribuiti nella nuova posizione gli aumenti periodici necessari per assicurare una retribuzione di importo immediatamente superiore a quella spettante al momento dell'avanzamento.

     L'apprendista operaio, trascorsi due anni dalla sua nomina, deve adire il primo concorso per il conferimento di posti per operaio qualificato, indetto dall'Amministrazione di appartenenza. Qualora in tale concorso, o nei due immediatamente successivi, non ottenga almeno l'idoneità, è dispensato dal servizio, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

     All'operaio apprendista così dispensato spetta una indennità pari ad una mensilità per ogni anno di servizio effettivamente prestato.

 

          Art. 10. Addestramento, qualificazione professionale, ed aggiornamenti.

     Le Amministrazioni dello Stato favoriscono, con i mezzi opportuni, l'addestramento, la qualificazione professionale e l'aggiornamento degli apprendisti e degli altri operai dello Stato.

 

          Art. 11. Promessa solenne e giuramento.

     L'operaio, all'atto dell'assunzione in prova, deve prestare, davanti al direttore dello stabilimento o al capo dell'ufficio, ovvero ad un loro delegato, in presenza di due testimoni, solenne promessa secondo la formula seguente:

     "Prometto di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene".

     All'atto della nomina in ruolo deve prestare giuramento, con le modalità di cui al primo comma, secondo la formula seguente:

     "Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene".

     La promessa solenne e il giuramento non si ripetono nel caso di passaggio a categoria superiore o ad altra Amministrazione, oppure in seguito a nomina in una delle carriere degli impiegati civili dello Stato.

     Il rifiuto di prestare la promessa solenne o il giuramento importa la decadenza dalla nomina.

 

          Art. 12. Obbligo della residenza.

     L'operaio deve risiedere nel Comune dove ha sede il posto di lavoro cui è destinato.

     Il direttore dello stabilimento o il capo dell'ufficio, per rilevanti ragioni, possono autorizzare l'operaio a risiedere altrove, quando ciò sia conciliabile con il pieno e regolare adempimento di ogni altro suo dovere; dell'eventuale diniego è data comunicazione scritta all'interessato.

 

          Art. 13. Comportamento in servizio.

     L'operaio deve prestare tutta la sua opera nel disimpegno delle mansioni che gli sono affidate, curando, con diligenza e nel miglior modo, l'interesse dell'Amministrazione.

     Egli deve conformare la sua condotta al dovere di servire esclusivamente la Nazione, non deve svolgere attività incompatibili con tale dovere e deve serbare il più assoluto segreto circa gli impianti, i rifornimenti, i lavori, gli studi, le pubblicazioni e le disposizioni di servizio.

     L'operaio deve rispetto e, durante il servizio, obbedienza ai superiori; nei rapporti con i colleghi deve ispirarsi al principio di un'assidua e solerte collaborazione. Fuori dal servizio deve mantenere condotta conforme al decoro di dipendente dello Stato.

 

          Art. 14. Assegnazione temporanea a mansioni di altra categoria.

     L'operaio non può essere adibito a mansioni di categoria diversa da quella di appartenenza.

     L'Amministrazione può tuttavia, in relazione ad effettive ed inderogabili esigenze di servizio, o delle lavorazioni, assegnare temporaneamente con ordine scritto di servizio l'operaio a mansioni di categoria immediatamente inferiore o superiore a quella di appartenenza, fermo restando il di lui inquadramento economico-professionale.

     All'operaio assegnato a mansione di categoria superiore o di capo operaio è dovuta una indennità pari alla differenza tra la retribuzione in godimento e quella corrispondente della categoria superiore, qualora tale assegnazione abbia durata superiore a quindici giorni consecutivi.

     L'assegnazione dell'operaio a categoria inferiore, non può, in ogni caso avere durata superiore a sei mesi.

     E' fatto divieto di adibire gli operai a mansioni impiegatizie o ausiliarie di cui al testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

 

          Art. 15. Responsabilità.

     L'operaio è tenuto a risarcire all'Amministrazione i danni derivanti da violazioni degli obblighi di servizio.

     Qualora nello svolgimento delle proprie mansioni l'operaio arrechi danno a terzi per dolo o per colpa grave è personalmente obbligato a risarcirlo. L'azione di risarcimento nei suoi confronti può essere esercitata congiuntamente con l'azione diretta nei confronti dell'Amministrazione qualora, in base alle norme ed ai principi dell'ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità dello Stato.

     L'Amministrazione che abbia risarcito i terzi del danno cagionato dall'operaio si rivale agendo contro quest'ultimo a norma dei precedenti commi. Contro l'operaio addetto alla conduzione di autoveicoli e di altri mezzi meccanici l'azione dell'Amministrazione è ammessa solo nel caso di danni arrecati per dolo o per colpa grave.

 

          Art. 16. Trattamento economico.

     L'operaio ha diritto alla paga ed agli altri assegni previsti dalla legge.

     La paga giornaliera è pari al trecentododicesimo di quella annua stabilita dalle vigenti disposizioni sul trattamento economico dei dipendenti dello Stato. Essa è divisa in tante quote uguali quante sono le ore comprese nell'orario normale di lavoro.

     La paga è corrisposta per i soli giorni lavorativi e quale corrispettivo di lavori e servizi effettivamente prestati, salve le eccezioni stabilite dalla presente legge e da disposizioni speciali.

     La cessione, il sequestro o il pignoramento del trattamento economico spettante all'operaio, in servizio o in quiescenza, possono aver luogo solo nei casi e nei limiti stabiliti dalle leggi in materia e non possono superare l'aliquota di un quinto della paga,

 

          Art. 17. Orario di lavoro.

     L'orario normale di lavoro è di quarantasei ore effettive settimanali così ripartite: otto ore per tutti i giorni feriali eccetto il sabato in cui il lavoro dovrà essere di sei ore.

     Gli intervalli fra un turno e l'altro e le interruzioni per riposo non sono considerati periodi di lavoro. E', però, compreso nell'orario di lavoro il tempo in cui il personale resta a disposizione dell'Amministrazione per le visite, quando queste siano obbligatorie per tutti gli operai e quando si tratti di brevi assenze dal lavoro debitamente autorizzate.

     Fermo restando in quarantasei ore effettive l'orario di lavoro settimanale, i singoli ordinamenti possono disporre una ripartizione diversa in relazione alle esigenze delle lavorazioni.

 

          Art. 18. Prolungamento e riduzione dell'orario di lavoro.

     Quando ricorrono eccezionali ed urgenti necessità tecniche o di lavorazione, l'Amministrazione ha facoltà di prolungare l'orario normale.

     Tale prolungamento non può eccedere due ore per giorno lavorativo, o dodici per settimana, eccettuati i casi di estrema urgenza, o quelli in cui un maggior prolungamento occorra per evitare pericoli o danni alle persone, alle cose o alla produzione o, infine, nei casi in cui si debba provvedere a lavori o servizi da eseguirsi soltanto all'infuori dell'orario normale.

     L'Amministrazione ha facoltà, per esigenze di servizio o di lavoro, di ridurre, per tutti gli operai o parte di essi, le ore giornaliere, ovvero il numero di giornate di lavoro settimanale. Tali riduzioni debbono essere compensate con prolungamento d'orario in altri giorni lavorativi.

     Può essere ordinato il lavoro festivo per le riparazioni e la manutenzione dei locali, impianti e macchinari, quando non possano eseguirsi in giorni lavorativi, ovvero per improrogabili esigenze di servizio.

     L'operaio non può rifiutarsi, senza giustificati motivi, di prestare la sua opera oltre l'orario normale di lavoro, o nei giorni festivi. Non può neppure rifiutarsi di eseguire lavori a cottimo, nè di partecipare ai turni di lavoro stabiliti.

     Le assenze dal lavoro debitamente autorizzate, che non eccedano la durata di un'ora non comportano riduzioni di paga.

 

          Art. 19. Compensi per prestazioni eccedenti le 46 ore settimanali.

     Per le ore di servizio effettivamente prestate oltre il normale orario di lavoro, l'operaio ha diritto ad un compenso per lavoro straordinario, nella misura e secondo i criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge.

     Le prestazioni effettivamente rese in eccedenza alle quaranta ore settimanali degli operai adibiti a servizi di semplice vigilanza, guardiania e custodia, dagli operai comandati su navi o addetti al servizio delle piccole navi e, in ogni caso, dagli operai che prestano opera discontinua, sono retribuite nella misura e secondo criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di lavoro straordinario [2].

     Le categorie di personale previste dal precedente comma sono stabilite con decreto ministeriale [3].

 

          Art. 20. Lavoro notturno e festivo.

     Il lavoro ordinario notturno e quello festivo non compensativo sono retribuiti in base ai criteri previsti dalle vigenti disposizioni.

     E' considerato lavoro notturno quello eseguito dalle ore ventidue alle ore cinque del giorno successivo.

 

          Art. 21. Lavoro a cottimo.

     Il lavoro a cottimo è consentito nella misura e nei modi ritenuti convenienti nell'interesse del servizio e secondo la natura e l'organizzazione del lavoro.

     I regolamenti delle singole Amministrazioni, da emanare con decreto del Ministro competente di concerto con quello per il tesoro, stabiliscono i metodi e le tariffe dei cottimi, nonchè i criteri di ripartizione del relativo guadagno nel cottimo collettivo. La spesa globale deve essere contenuta entro i limiti previsti dagli stanziamenti di bilancio.

     Non sono ammessi al lavoro a cottimo gli operai di cui al secondo comma dell'art. 19.

 

          Art. 22. Soprassoldi.

     Possono essere concessi soprassoldi giornalieri agli operai:

     a) [4];

     b) che svolgono incarichi di responsabilità, di sorveglianza o controllo sugli operai, od altri speciali incarichi;

     c) che svolgono le mansioni indicate nel secondo comma dell'art. 19.

     I soprassoldi di cui al precedente comma non hanno carattere di continuità e sono corrisposti limitatamente alla durata, anche oraria, degli speciali lavori. Essi sono determinati a favore del personale di cui alle lettere a), b), c), rispettivamente nella misura non superiore al 25 per cento, al 10 per cento ed al 15 per cento della paga giornaliera in godimento.

     L'ammontare dei soprassoldi, gli incarichi e i lavori, per i quali essi sono corrisposti, sono stabiliti con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro per il tesoro.

 

          Art. 23. Riposo settimanale.

     L'operaio ha diritto ad un giorno di riposo settimanale che, di regola, deve coincidere con la domenica e non presta servizio negli altri giorni riconosciuti festivi ai sensi delle disposizioni vigenti.

     Il godimento del diritto al riposo settimanale dell'operaio che presta un servizio di semplice vigilanza o di guardiania o che comunque presta una opera discontinua, è disciplinato dalle singole Amministrazioni con propri decreti.

 

          Art. 24. Congedo ordinario.

     L'operaio in servizio da almeno 12 mesi ha diritto ad un congedo ordinario annuale della durata di 18 giorni lavorativi.

     La durata del congedo ordinario di cui al precedente comma è elevata a 20 e a 24 giorni lavorativi nei confronti dell'operaio che abbia compiuto rispettivamente 5 e 10 anni di servizio.

     La durata del congedo è aumentata di 15 giorni nei confronti dell'operaio che deve contrarre matrimonio.

     L'operaio non può rinunciare al congedo ordinario, che deve essere fruito nel corso dell'anno. L'Amministrazione ha facoltà di stabilire, in relazione alle esigenze di lavoro, il periodo nel quale il congedo può essere fruito.

 

          Art. 25. Congedo straordinario.

     Compatibilmente con le esigenze di lavoro ed in seguito a domanda motivata, diretta al capo del personale, può essere accordato all'operaio un congedo straordinario della durata di giorni trenta.

     La durata del congedo straordinario in casi eccezionali, debitamente accertati, può essere prorogata, sentito il Consiglio di amministrazione, per più lunghi periodi di tempo, senza assegni, contenuti entro il termine massimo di mesi diciotto.

 

          Art. 26. Congedo straordinario per richiamo alle armi.

     L'operaio richiamato alle armi in tempo di pace per istruzione o per altre esigenze di carattere temporaneo, è considerato in congedo straordinario per la durata del richiamo limitatamente ad un periodo massimo di quaranta giorni.

     In tal caso, durante i primi venti giorni di congedo straordinario, spettano all'operaio la paga e le quote di aggiunta di famiglia; per gli altri venti giorni di congedo straordinario gli assegni predetti sono ridotti di un quinto.

     Per il richiamo alle armi in tempo di guerra si osservano le disposizioni delle leggi speciali.

 

          Art. 27. Conservazione del diritto al congedo ordinario per l'operaio che ha usufruito del congedo straordinario.

     L'operaio che ha usufruito del congedo straordinario, previsto dal precedente articolo, conserva il diritto al congedo ordinario.

 

          Art. 28. Trattamento economico durante il congedo ordinario e straordinario.

     Salvo quanto previsto dall'art. 26, durante il periodo di congedo ordinario e durante i primi quindici giorni di congedo straordinario, spettano all'operaio tutti gli assegni, esclusi i compensi accessori comunque denominati; per gli altri quindici giorni di congedo straordinario gli assegni predetti sono ridotti di un quinto.

 

          Art. 29. Trattamento economico durante il periodo di assenza per infermità non dipendente da causa di servizio. [5]

     [L'operaio assente dal servizio per malattia o per infortunio non dipendente da causa di servizio, ovvero per cure richieste dallo stato di invalidità dipendente da causa di guerra o di servizio, ha diritto, a carico dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali, al trattamento previsto dalle vigenti disposizioni, ad eccezione della quota di aggiunta di famiglia che è corrisposta per intero.

     Qualora l'assenza per malattia o infortunio si protragga oltre il periodo di tre giorni, il trattamento di cui al precedente comma è corrisposto, dall'Ente sopra indicato, dalla data di inizio dell'assenza stessa.

     All'operaia che si trovi in stato di gravidanza o puerperio si applicano le norme sulla tutela delle lavoratrici madri.]

 

          Art. 30. Trattamento economico durante il periodo di assenza per infermità dovuta a causa di servizio. [6]

 

          Art. 31. Corresponsione delle quote di aggiunta di famiglia durante l'assenza dal servizio per infermità.

     Nel periodo di assenza dal servizio per una delle cause indicate negli articoli 29 e 30, quando non è dovuto o cessa il trattamento ivi previsto, l'operaio ha diritto alle quote di aggiunta di famiglia.

 

          Art. 32. Computo del periodo di assenza per infermità.

     Il periodo di assenza dal servizio per infermità e per congedo ordinario e straordinario è computato per intero ai fini della anzianità di servizio, dell'attribuzione degli aumenti periodici della retribuzione e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

 

          Art. 33. Assenza per servizio militare.

     L'operaio chiamato alle armi per adempiere gli obblighi di leva o per anticipazione del servizio di leva in seguito ad arruolamento volontario è considerato assente per servizio militare, senza assegni.

     L'operaio richiamato alle armi in tempo di pace è considerato assente per servizio militare per il periodo eccedente i primi quaranta giorni di richiamo; per il tempo eccedente tale periodo compete all'operaio la retribuzione più favorevole tra quella civile e quella militare, oltre gli eventuali assegni personali di cui sia provvisto.

     Il periodo di assenza per servizio militare è computato per intero ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici della retribuzione e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

 

          Art. 34. Dispensa dal servizio. [7]

     Scaduto il periodo massimo previsto dagli articoli 29 e 30, all'operaio può essere consentito, su deliberazione del Consiglio di amministrazione, un ulteriore periodo di assenza di giorni trenta con il solo trattamento previsto dall'art. 31. Trascorso tale periodo, l'operaio che risulti non idoneo per infermità a riprendere servizio è proposto per la dispensa qualora non sia possibile adibirlo su domanda a mansioni diverse.

     All'operaio proposto per la dispensa è assegnato un termine di quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento per presentare le proprie osservazioni. La dispensa è preceduta dall'accertamento delle condizioni di salute dell'operaio mediante visita medica collegiale, nella quale l'operaio ha diritto di farsi assistere, a sue spese, da un medico di propria fiducia.

     Il provvedimento di dispensa decorre dalla data di compimento del periodo massimo di assenza per malattia, ovvero dalla data del verbale con il quale il competente organo sanitario ha pronunciato il giudizio di permanente inidoneità al lavoro dell'operaio [8].

     L'operaio può altresì essere dispensato dal servizio quando abbia dato prova di incapacità o di persistente insufficiente rendimento.

     E' considerato di persistente insufficiente rendimento l'operaio che, previamente diffidato per iscritto, riporti al termine dell'anno nel quale è stato richiamato una qualifica inferiore al "buono".

     La dispensa è disposta con decreto motivato del Ministro.

     E' fatto in ogni caso salvo il diritto al trattamento di quiescenza e previdenza spettante secondo le disposizioni vigenti.

 

          Art. 35. Riduzione di servizi o di organico.

     L'operaio che per riduzione di servizi o di organico non trovi utile impiego nell'Amministrazione di appartenenza può essere trasferito ad altra Amministrazione dello Stato.

     Il trasferimento è effettuato nella stessa categoria nella quale l'operaio è inquadrato, oppure, col suo consenso, in categoria inferiore.

     All'operaio trasferito a categoria inferiore è attribuito un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza tra la retribuzione già goduta e quella della nuova qualifica professionale, salvo riassorbimento per effetto dei successivi aumenti periodici di retribuzione o per passaggio a categoria superiore.

     Al trasferimento si provvede con decreto dei Ministri competenti di concerto con il Ministro per il tesoro.

 

          Art. 36. Note di qualifica.

     Per ogni operaio debbono essere annualmente compilate apposite note di qualifica che esprimono sinteticamente il giudizio di merito relativo alla condotta, alla capacità ed al rendimento.

     Tali note, da compilare entro il mese di gennaio di ogni anno, classificheranno ciascun operaio con una delle seguenti qualifiche: "ottimo", "distinto", "buono", "mediocre" e "insufficiente". Esse debbono essere comunicate all'interessato entro il mese di marzo.

     All'operaio al quale, nell'anno cui si riferiscono le note di qualifica sia stata inflitta la sanzione disciplinare della riduzione della retribuzione o della sospensione del lavoro, non può essere attribuita una qualifica superiore a "buono".

     Avverso la qualifica attribuita è ammesso ricorso al Ministro competente entro 30 giorni dalla comunicazione.

 

          Art. 37. Organi competenti a compilare le note di qualifica.

     Salvo diverse disposizioni dei regolamenti particolari delle singole Amministrazioni, le note di qualifica degli operai sono compilate dai direttori degli stabilimenti e dai capi degli uffici.

 

          Art. 38. Trasferimenti e comandi.

     L'Amministrazione dà periodicamente notizia nel proprio bollettino ufficiale delle sedi vacanti che non abbia ritenuto di coprire per esigenze di servizio.

     I trasferimenti dell'operaio da una ad altra sede possono essere disposti a domanda dell'interessato per motivate esigenze di servizio.

     Nel disporre il trasferimento, l'Amministrazione deve tener conto, oltre che delle esigenze del servizio, delle condizioni di famiglia, di eventuali necessità di studio del dipendente e dei propri figli, nonchè del servizio già prestato in sedi disagiate.

     Il trasferimento può essere disposto anche quando la permanenza dell'operaio nuoce al prestigio dell'ufficio.

     Il Consiglio di amministrazione è competente a decidere su eventuali ricorsi prodotti dall'operaio in materia di trasferimento.

     L'operaio può essere comandato a prestare servizio presso altra Amministrazione statale, con decreto dei Ministri competenti di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito l'interessato.

     Il comando è disposto per tempo determinato e, in via eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio.

     Alla spesa per l'operaio comandato provvede direttamente ed a proprio carico l'Amministrazione presso cui l'operaio stesso va a prestare servizio.

 

          Art. 39. Incompatibilità – Diffida.

     L'operaio non può assumere impegni privati nè prestare la propria opera presso ditte private; non può esercitare qualsiasi professione, commercio o industria, nè accettare cariche in società costituite a scopo di lucro.

     L'operaio che contravvenga ai divieti di cui al precedente comma viene diffidato dal Ministro o dal direttore generale competente, a cessare dalla situazione di incompatibilità.

     La circostanza che l'operaio abbia obbedito alla diffida non preclude la eventuale azione disciplinare.

     Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che la incompatibilità sia cessata, il rapporto di lavoro si risolve di diritto.

     La risoluzione del rapporto di lavoro è dichiarata con decreto del Ministro.

 

          Art. 40. Divieto di cumulo di attività.

     L'operaio dello Stato non può svolgere attività di qualsiasi natura, retribuite a carico dello Stato, delle Regioni, delle Provineie, dei Comuni, degli altri Enti pubblici e di qualsiasi altra Amministrazione garantita o sussidiata dallo Stato, salvo le eccezioni stabilite per legge.

     L'esercizio di altre attività, nei casi in cui non è consentito il cumulo, importa di diritto la cessazione del rapporto di lavoro, salva l'applicazione delle norme relative al trattamento di quiescenza.

 

          Art. 41. Disciplina.

     Salvo che non sia diversamente stabilito nella presente legge, si applicano in materia disciplinare le disposizioni contenute nel titolo VII del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

 

          Art. 42. Infrazioni e sanzioni disciplinari.

     L'operaio che viola i suoi doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

     1) pena pecuniaria;

     2) riduzione della retribuzione;

     3) sospensione dal lavoro;

     4) destituzione.

 

          Art. 43. Pena pecuniaria.

     La pena pecuniaria è inflitta per brevi ritardi all'orario di servizio e brevi assenze ingiustificate, per lievi infrazioni alle norme sulle lavorazioni ed a quelle stabilite per l'ordine, la disciplina e l'igiene, nonchè per qualsiasi altra mancanza o negligenza, semprechè tali trasgressioni non rivestano carattere di maggiore gravità.

     La pena pecuniaria è commisurata ad una o più aliquote orarie della retribuzione giornaliera.

 

          Art. 44. Autorità competenti ad infliggere la pena pecuniaria.

     La pena pecuniaria è inflitta dal direttore dello stabilimento o dal capo dell'ufficio.

     Avverso il provvedimento dell'autorità di cui al precedente comma è ammesso ricorso gerarchico al direttore generale competente, il quale decide in via definitiva.

 

          Art. 45. Autorità competenti ad infliggere la riduzione della retribuzione.

     La riduzione della retribuzione è inflitta dal direttore dello stabilimento o dal capo dell'ufficio, sentita la apposita Commissione di disciplina locale costituita secondo gli ordinamenti delle singole Amministrazioni.

     La riduzione della retribuzione determina il ritardo di un anno nell'aumento periodico della retribuzione a decorrere dalla data in cui verrebbe a scadere il primo aumento successivo alla punizione.

 

          Art. 46. Autorità competenti ad infliggere la sospensione dal lavoro e la destituzione.

     La sospensione dal lavoro e la destituzione sono inflitte dal Ministro con decreto motivato, sentita la Commissione di disciplina di cui all'art. 48.

     La sospensione dal lavoro determina il ritardo di due anni nell'aumento periodico della retribuzione a decorrere dalla data in cui verrebbe a scadere il primo aumento successivo alla punizione. Tale ritardo è portato a tre anni se la sospensione è superiore a tre mesi.

     Il tempo durante il quale l'operaio sia stato sospeso dal lavoro con privazione della retribuzione deve essere dedotto dal computo della anzianità.

 

          Art. 47. Contestazione degli addebiti.

     La riduzione della retribuzione, la sospensione dal lavoro e la destituzione sono inflitte previa contestazione scritta degli addebiti effettuata dal direttore dello stabilimento o dal capo dell'ufficio.

     L'operaio ha diritto a presentare per iscritto le proprie giustificazioni, entro il termine di quindici giorni.

     I termini previsti dal precedente comma decorrono dalla data in cui le contestazioni sono portate a conoscenza dell'operaio.

     La contestazione degli addebiti può essere effettuata anche verbalmente nei casi di infrazioni di lieve entità che comportino l'irrogazione della pena pecuniaria.

 

          Art. 48. Commissione di disciplina.

     Presso ciascuna Amministrazione centrale, anche con ordinamento autonomo, è istituita una Commissione di disciplina per il personale operaio da nominarsi ogni biennio con decreto del Ministro.

     La Commissione è costituita da un presidente con qualifica di ispettore generale o equiparata e da due membri con qualifica di direttore di divisione o equiparata.

     Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato con qualifica non inferiore a consigliere di 1 classe o equiparata.

     Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di tutti i componenti.

     Per ciascuno dei due membri della Commissione e per il segretario è nominato un supplente con qualifica corrispondente a quella del titolare. In caso di assenza o legittimo impedimento del presidente ne fa le veci il membro più anziano il quale è a sua volta sostituito da uno dei membri supplenti.

     Qualora durante il biennio il presidente o taluno dei membri della Commissione od il segretario venga a cessare dall'incarico si provvede alla sostituzione per il tempo che rimane al compimento del biennio.

     Nessuno dei membri, compreso il presidente, può far parte della Commissione per più di quattro anni consecutivi, salvo che la sostituzione non sia resa possibile.

 

          Art. 49. Consiglio di amministrazione.

     Per il personale contemplato nella presente legge, il Consiglio di amministrazione è quello previsto dall'art. 146, ultimo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     Quando il Consiglio di amministrazione tratta affari riguardanti gli operai, il rappresentante del personale ausiliario, è sostituito da due rappresentanti degli operai, nominati con decreto del Ministro all'inizio di ogni biennio su designazione delle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative sul piano nazionale.

 

          Art. 50. Iscrizione all'opera di previdenza.

     Agli operai di ruolo è esteso l'obbligo della iscrizione all'opera di previdenza per i personali civili e militari dello Stato e per i loro superstiti, incorporata nell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali, prevista dall'art. 2 del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini della concessione delle prestazioni stabilite dall'art. 12 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, e successive disposizioni modificative ed integrative.

     L'iscrizione disposta dal precedente comma ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 51. Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età.

     Gli operai sono collocati a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età, se uomini e del sessantesimo anno di età, se donne.

     I provvedimenti di cessazione dal servizio adottati in applicazione del precedente comma hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del limite di età.

 

          Art. 52. Collocamento a riposo su domanda o d'ufficio.

     Gli operai hanno diritto di essere collocati a riposo, su domanda, al compimento del 40° anno di servizio utile e negli altri casi previsti dalla presente legge.

     L'Amministrazione ha facoltà di collocare a riposo d'ufficio, l'operaio che abbia compiuto 40 anni di servizio effettivo e negli altri casi previsti dalla presente legge.

 

          Art. 53. Dimissioni.

     L'operaio può in qualunque tempo dimettersi dal servizio.

     Le dimissioni debbono essere presentate per iscritto.

     L'operaio che ha presentato le dimissioni deve proseguire nell'adempimento dei doveri di servizio finchè non gli venga comunicata l'accettazione delle dimissioni.

     L'accettazione può essere rifiutata o ritardata per motivi di servizio o quando siano stati iniziati accertamenti disciplinari preliminari, oppure sia in corso procedimento disciplinare a carico dell'operaio.

 

          Art. 54. Effetti economici delle dimissioni.

     L'operaio dimissionario consegue il diritto alla pensione qualora abbia raggiunto un'età non inferiore a quella prevista per il collocamento a riposo ridotta di cinque anni e conti almeno 20 anni di servizio effettivo; oppure a qualunque età qualora abbia prestato almeno venticinque anni di servizio effettivo. Negli altri casi l'operaio dimissionario ha diritto alla indennità una tantum in luogo di pensione nella misura prevista dalle vigenti disposizioni, purchè abbia prestato almeno un anno intero di servizio effettivo.

 

          Art. 55. Dimissioni dell'operaia coniugata.

     L'operaia coniugata o vedova con prole a carico può presentare le dimissioni con il diritto al trattamento di quiescenza spettante alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, secondo le vigenti disposizioni.

     Ai fini del compimento dell'anzianità minima richiesta per la maturazione del diritto a pensione, è concesso all'operaia predetta un aumento del servizio utile fino al massimo di cinque anni.

 

          Art. 56. Risoluzione del rapporto di lavoro per decadenza.

     L'operaio incorre nella risoluzione del rapporto di lavoro, per decadenza, oltre che nei casi previsti dagli articoli 5 e 11 quando:

     a) perda la cittadinanza italiana;

     b) accetti un impiego o missione o altro incarico da una autorità straniera senza autorizzazione del Ministro competente;

     c) non assuma o non riassuma servizio senza giustificato motivo entro il termine prefissogli, ovvero si assenti arbitrariamente dal servizio per un periodo di tempo superiore a quindici giorni;

     d) abbia conseguito la nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

 

          Art. 57. Modalità per la risoluzione del rapporto di lavoro per decadenza.

     La risoluzione del rapporto di lavoro per decadenza è dichiarata dal Ministro competente, a seguito dell'accertamento del fatto che vi ha dato luogo.

 

          Art. 58. Effetti economici della risoluzione del rapporto di lavoro per decadenza.

     La decadenza non comporta la perdita del diritto al trattamento di quiescenza, secondo le norme vigenti, qualora non derivi da perdita della cittadinanza.

     L'operaio decaduto ai sensi della lettera d) dell'art. 56 non può concorrere ad altro impiego nell'Amministrazione dello Stato.

 

          Art. 59. Riammissione in servizio.

     L'operaio cessato dal servizio per collocamento a riposo, per dimissioni o per decadenza nei casi previsti dalle lettere b) e c) dell'art. 56 può essere riammesso in servizio.

     Può essere riammessa in servizio l'operaia dichiarata decaduta ai sensi della lettera a) dell'art. 56, quando la perdita della cittadinanza italiana si sia verificata a seguito di matrimonio contratto con cittadino straniero e l'operaia abbia riacquistata la cittadinanza italiana per effetto dell'annullamento e dello scioglimento del matrimonio.

     La riammissione di cui ai precedenti commi è disposta con decreto del Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione.

     L'operaio riammesso è collocato nella stessa categoria cui apparteneva al momento della cessazione dal servizio, con decorrenza dalla data del provvedimento di riammissione.

     La riammissione in servizio è subordinata alla vacanza del posto nell'organico della categoria per la quale è disposta.

 

          Art. 60. Divieto di assunzione di personale operaio non di ruolo.

     Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia tutte le disposizioni che consentono l'assunzione di operai non di ruolo e giornalieri presso le Amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo.

     I dirigenti degli Uffici centrali o periferici che emettano provvedimenti in violazione alle disposizioni di cui al precedente comma sono personalmente e solidalmente responsabili delle somme conseguentemente erogate.

     La Corte dei conti, d'ufficio, o su domanda dell'Amministrazione, ovvero della competente Ragioneria centrale, promuove il giudizio a carico dei responsabili ai termini degli articoli 52 e 53 del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, e degli articoli 43 e seguenti del regolamento di procedura approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038.

 

          Art. 61. Ammissione a pubblici concorsi degli operai di ruolo.

     Gli operai di ruolo dello Stato che siano in possesso degli altri necessari requisiti, sono ammessi a partecipare senza alcun limite di età a pubblici concorsi per l'accesso a posti di operaio o a posti di qualsiasi carriera delle Amministrazioni statali.

 

          Art. 62. Nomina in ruolo degli operai temporanei e giornalieri.

     Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i salariati non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato, e quelle con ordinamento autonomo, e gli operai giornalieri assunti a norma dell'art. 3, ultimo comma, della legge 26 febbraio 1952, n. 67, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che abbiano prestato o prestino successivamente a tale data un periodo di servizio complessivo non inferiore a 270 giorni, sono collocati nel ruolo degli operai permanenti dell'Amministrazione cui appartengono.

     Nella prima applicazione della presente legge, ed in attuazione di quanto disposto al precedente comma, verrà provveduto con appositi decreti del Presidente della Repubblica, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, ad istituire o ad incrementare le piante organiche degli operai permanenti delle Amministrazioni dello Stato, e di quelle con ordinamento autonomo.

     Il numero complessivo dei posti di ciascuna tabella organica non potrà superare, in ogni caso, quella dei salariati permanenti in servizio, dei salariati temporanei nei limiti del contingente determinato per l'esercizio 1960-61 ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della legge 26 febbraio 1952, n. 67, e quello degli operai giornalieri fissato in base al disposto dell'art. 14 della legge 27 maggio 1959, n. 324, diminuito delle unità che per effetto del successivo art. 64 della presente legge saranno immessi nel personale impiegatizio non di ruolo.

     A tale fine gli operai giornalieri che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano prestato il periodo di servizio di 270 giorni complessivi, sono, con effetto dalla stessa data, confermati come giornalieri fino al compimento di detto periodo su giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

     Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche nei confronti degli operai giornalieri in servizio militare per soddisfare agli obblighi di leva.

     Il loro inquadramento è subordinato alla presentazione di domanda entro quindici giorni dalla data del collocamento in congedo.

     Gli operai giornalieri che non trovino posto nel relativo organico rimangono in soprannumero fino al completo assorbimento della eccedenza con le vacanze che si verificheranno per qualsiasi causa.

 

          Art. 63. Riconoscimento del servizio prestato come salariato non di ruolo.

     Ai salariati non di ruolo che conseguano la nomina in ruolo, ai sensi del precedente art. 62, è riconosciuto valido, agli effetti degli aumenti periodici della retribuzione, previsti dalle vigenti disposizioni, il servizio prestato anteriormente alla data della nomina in ruolo.

     Ai salariati non di ruolo di cui al precedente comma compete, all'atto della definitiva cessazione dal servizio di ruolo, l'indennizzo di licenziamento nella misura prevista dall'art. 3 del decreto legislativo 24 gennaio 1947, n. 15, e dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativamente al servizio non di ruolo che non sia riscattato ai fini della pensione statale. Detto indennizzo va computato sull'ultima paga dovuta nella posizione non di ruolo.

 

          Art. 64. Operai adibiti a mansioni non salariali.

     Le disposizioni dell'art. 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, sono estese, a domanda, agli operai di ruolo, non di ruolo e giornalieri, adibiti con carattere permanente a mansioni di natura non salariale da data non posteriore al 19 luglio 1960.

     La domanda di cui al primo comma deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 65. Disposizioni particolari per l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

     Per esigenze impreviste ed indilazionabili e con la osservanza delle norme sul collocamento dei lavoratori disoccupati, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ha facoltà di reclutare operai con contratto di diritto privato a condizione che sia stabilita la durata massima che, in ogni caso, non può superare sessanta giorni.

     L'operaio assunto in base al precedente comma non acquista la qualifica di operaio dello Stato e non può essere trattenuto in servizio oltre il predetto periodo massimo di sessanta giorni.

     Si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 60 della presente legge.

 

          Art. 66. Disposizioni speciali per l'Amministrazione autonoma dei Monopoli dello Stato.

     Sono fatte salve le speciali disposizioni contenute nell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 113, nell'art. 4 del decreto legislativo 10 febbraio 1948, n. 229, nella legge 29 ottobre 1954, n. 1075, nonchè quelle della legge 31 marzo 1955, n. 265.

     Si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 60 della presente legge.

 

          Art. 67. Applicazione dell'art. 4 legge 15 febbraio 1958, n. 46.

     La cessazione dal servizio degli operai che si trovino o vengano a trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 4, commi primo e secondo, della legge 15 febbraio 1958, n. 46, continua ad essere disciplinata secondo le disposizioni contenute nell'articolo stesso.

 

          Art. 68. Inquadramento nella 3ª e 5ª categoria.

     Gli operai che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano inquadrati nella 6 e 7 categoria di cui all'art. 2 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, sono collocati rispettivamente nelle categorie 3ª e 5ª, previste dall'art. 2 della presente legge, fermi restando il trattamento economico in godimento e l'anzianità di servizio posseduta.

     Per i concorsi di ammissione alle predette categorie 6ª e 7ª in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge, la nomina si effettua rispettivamente nelle categorie 3ª e 5ª.

 

          Art. 69. Concorsi banditi ai sensi della legge 17 agosto 1951, n. 868.

     I concorsi ad operai temporanei in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge sono portati a termine.

     Ai candidati che risulteranno vincitori si applicheranno, dopo la nomina ad operai temporanei, le disposizioni di cui all'art. 62 della presente legge.

 

          Art. 70. Infrazioni disciplinari commesse anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

     Per le infrazioni disciplinari, commesse anteriormente alla data della entrata in vigore della presente legge, si applicano le sanzioni ivi previste, salvo che le disposizioni precedentemente vigenti prevedevano per la stessa infrazione una sanzione di minore gravità.

     Qualora l'infrazione consista in un comportamento o in una pluralità di fatti connessi, in parte anteriori e in parte successivi all'entrata in vigore della presente legge, per i quali debba essere irrogata una sola sanzione, si applica in ogni caso la norma più favorevole all'operaio.

 

          Art. 71. Procedimenti disciplinari già trasmessi alle Commissioni previste dal soppresso ordinamento.

     I procedimenti disciplinari già trasmessi alle Commissioni previste dal soppresso ordinamento e sui quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, le predette Commissioni non si siano ancora pronunciate, sono rimessi alla Commissione di disciplina di cui all'art. 48 della presente legge.

     Nel caso previsto dal comma precedente, il procedimento disciplinare si estingue se, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, non sia stata comunicata all'operaio la data della trattazione orale innanzi alla Commissione di disciplina.

 

          Art. 72. Procedimenti non ancora trasmessi alla Commissione di disciplina.

     Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il capo del personale esamina i procedimenti non ancora trasmessi alla Commissione di disciplina ed adotta i provvedimenti di competenza.

     Trascorso tale termine, senza che alcun provvedimento sia stato comunicato all'operaio, il procedimento si estingue.

 

          Art. 73. Applicazione della legge 28 dicembre 1950, n. 1079.

     Le disposizioni della legge 28 dicembre 1950, n. 1079, sono estese al personale operaio riassunto in servizio fino alla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 1952, n. 67.

 

          Art. 74. Disposizioni particolari per il Ministero della difesa.

     Fino alla prima attuazione degli organici degli operai, da stabilire in applicazione della presente legge, il Ministero della difesa potrà continuare ad avvalersi della facoltà di cui agli articoli 1 e 2 della legge 17 agosto 1957, n. 868, attribuendo tutti i posti conferibili a coloro che hanno frequentato con profitto i corsi presso le scuole allievi operai degli stabilimenti militari.

 

          Art. 75. Riserva di posti in favore di salariati non di ruolo cessati dal servizio per riduzione di personale.

     Nella prima attuazione della presente legge, un terzo dei posti che saranno messi a concorso è riservato ai salariati non di ruolo cessati dal servizio per riduzione di personale.

     La disposizione del precedente comma si applica solo nei confronti di coloro che all'atto del concorso, siano in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 7, ad eccezione del limite massimo di età.

 

          Art. 76. Applicabilità.

     Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti gli operai dello Stato, salvo quelle particolari degli ordinamenti speciali.

     Fino a quando non sarà provveduto alla emanazione della tabella prevista dal primo comma dell'art. 2 della presente legge, continua ad avere efficacia la tabella dei mestieri annessa alla legge 26 febbraio 1952, n. 67.

     Tutte le altre norme incompatibili con quelle della presente legge sono abrogate.

 

          Art. 77. Copertura dell'onere.

     All'onere annuo di lire due miliardi, derivante dalla applicazione della presente legge, sarà provveduto per l'esercizio finanziario 1960-61 con aliquota dei proventi dell'imposta sui contratti assicurativi.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Lettera abrogata dall'art. 14 della L. 28 marzo 1962, n. 143.

[2] Comma così sostituito dall'art. 14 della L. 15 novembre 1973, n. 734, nel testo risultante dall'art. 164 della L. 11 luglio 1980, n. 312.

[3] Comma così sostituito dall'art. 14 della L. 15 novembre 1973, n. 734, nel testo risultante dall'art. 164 della L. 11 luglio 1980, n. 312.

[4] Lettera abrogata dall'art. 39 della L. 15 novembre 1973, n. 734.

[5] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212. La Corte costituzionale, con sentenza 5 novembre 1984, n. 247 ha dichiarato l’illegittimità del presente articolo nella parte in cui non determina nello stesso modo previsto per gli impiegati dello Stato la durata massima dell'assenza, con conservazione del posto, degli operai dello Stato per motivi di salute e la dispensa dal servizio dei medesimi quando, per infermità, risultino in condizione di non peter riprendere la propria attività.

[6] Articolo abrogato dall'art. 18 della L. 13 maggio 1975, n. 157.

[7] La Corte costituzionale, con sentenza 5 novembre 1984, n. 247 ha dichiarato l’illegittimità del presente articolo nella parte in cui non determina nello stesso modo previsto per gli impiegati dello Stato la durata massima dell'assenza, con conservazione del posto, degli operai dello Stato per motivi di salute e la dispensa dal servizio dei medesimi quando, per infermità, risultino in condizione di non peter riprendere la propria attività.

[8] Comma così sostituito dall'art. 6 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1078.