§ 80.5.126 – L. 26 febbraio 1952, n. 67.
Nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:26/02/1952
Numero:67


Sommario
Art. 1.      I salariati dello Stato, ad eccezione di quelli dipendenti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, sono di ruolo e non di ruolo
Art. 2.      I salariati dello Stato, di cui al precedente art. 1, assumono la qualifica professionale in base ai mestieri previsti dalla Tabella A annessa alla presente legge
Art. 3.      La pianta organica degli operai permanenti è numericamente fissata, per ciascuna Amministrazione, con provvedimenti legislativi
Art. 4.      La nomina degli operai permanenti e, successivamente, qualsiasi variazione dell'inquadramento professionale con l'attribuzione del salario o della paga agli operai [...]
Art. 5.      L'assunzione, la conferma in servizio e le variazioni dell'inquadramento professionale e del salario o paga degli operai temporanei, sono disposte con contratti di [...]
Art. 6.      La misura delle paghe, risultante dalla tabella A allegata al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585, e successive modificazioni, [...]
Art. 7.      I salariati non di ruolo vengono assunti
Art. 8.      I salariati di ruolo vengono nominati
Art. 9.      Per i salariati di ruolo e non di ruolo, debbono essere annualmente compilate apposite note di qualifica che esprimano sinteticamente il giudizio di merito relativo alla [...]
Art. 10.      Ai salariati non di ruolo, ove siano assegnati alla 1ª, 2ª e 6ª categoria, va attribuita, all'atto dell'ammissione
Art. 11.      Ai salariati di ruolo, assegnati alle categorie 1ª, 2ª e 6ª che provengano, quali operai temporanei, da categoria inferiore, o dalla stessa, viene assegnata, all'atto [...]
Art. 12.      Gli aumenti di paga, per tutti i salariati di ruolo e non di ruolo hanno luogo secondo l'ordine di progressione delle classi di paga, stabilito dalla tabella A allegata [...]
Art. 13.      I passaggi di salariati non di ruolo a categorie superiori possono essere effettuati solo in occasione di concorsi pubblici per l'ammissione di salariati non di ruolo
Art. 14.      I passaggi di salariati di ruolo a categorie superiori possono venire effettuati soltanto in occasione di concorsi banditi per il conferimento di posti di ruolo
Art. 15.      Qualora, per soppressione o riduzione di servizi, si verifichi l'impossibilità di utilizzare personale salariato non di ruolo nel mestiere proprio della categoria di [...]
Art. 16.      Le disposizioni che consentono l'elevazione della anzianità di servizio utile agli effetti degli aumenti periodici di retribuzione per combattenti, sono estese al [...]
Art. 17.      Gli operai giornalieri, in servizio da oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono considerati, a tutti gli effetti, quali operai [...]
Art. 18.      Le Amministrazioni interessate provvederanno ad attribuire, ai soli effetti giuridici, ai salariati in servizio, dal 1° settembre 1946, la qualifica di mestiere in [...]
Art. 19.      In sede di applicazione delle disposizioni di cui al precedente art. 18, i salariati non di ruolo, in possesso di una qualifica di mestiere che in rapporto al grado di [...]
Art. 20.      Qualora, in sede di applicazione delle disposizioni di cui al precedente art. 18, nei riguardi di taluni salariati non di ruolo in servizio alla data del 1° settembre [...]
Art. 21.      I salariati non di ruolo, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che esplichino di fatto e con carattere permanente, da data non posteriore al [...]
Art. 22.      La qualifica di mestiere degli operai permanenti, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, non può essere mutata in sede di applicazione delle [...]
Art. 23.      In eccezione al precedente articolo, ed in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, [...]
Art. 24.      Nella prima applicazione della presente legge e per la durata di cinque anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge stessa, i posti di capo operaio [...]
Art. 25.      Ai fini della determinazione della paga per i salariati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, vengono computati, in applicazione delle norme [...]
Art. 26.      La determinazione della paga da attribuire dal 1° settembre 1946 ai salariati di ruolo in servizio a tale data ed a quella di entrata in vigore della presente legge, [...]
Art. 27.      La determinazione della paga da attribuire, dal 1° settembre 1946, ai salariati non di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, avviene, in [...]
Art. 28.      L'inquadramento economico-professionale, da attribuire ai salariati temporanei che, giusta quanto previsto al secondo comma del precedente art. 20, risultino adibiti, al [...]
Art. 29.      L'eventuale eccedenza di anzianità di servizio rispetto al periodo richiesto per il conseguimento della paga spettante dal 1° settembre 1946, in applicazione dei [...]
Art. 30.      Qualora la paga spettante, in base alle presenti norme transitorie, a ciascun salariato, dalla data del 1° settembre 1946, risulti inferiore a quella effettivamente [...]
Art. 31.      Salva l'applicazione degli articoli 9 e 25 della presente legge, nulla è innovato nello stato giuridico e nel trattamento economico dei guardiani idraulici dipendenti [...]
Art. 32.      Il servizio reso nella qualità di operaio temporaneo e d'incaricato provvisorio, di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2383, è utile [...]
Art. 33.      Per il personale salariato statale ex combattente inquadrato fra i "temporanei" ogni campagna di guerra è computata per un anno intero in aggiunta al servizio utile ai [...]
Art. 34.      Gli eventuali provvedimenti relativi agli avanzamenti ed ai passaggi di categoria, disposti dopo il 1° settembre 1946 e fino alla entrata in vigore della presente legge, [...]
Art. 35.      Agli effetti degli avanzamenti previsti dal precedente art. 12, la classifica riportata nelle note di qualifica per l'esercizio finanziario 1946-47, vale anche per [...]
Art. 36.      Le disposizioni di cui agli articoli precedenti sono applicabili anche al personale salariato che venga riassunto in servizio successivamente alla data di entrata in [...]
Art. 37.      L'inquadramento professionale e l'importo della paga spettante ai salariati permanenti ed agli incaricati stabili in applicazione delle norme transitorie previste dalla [...]
Art. 38.      L'inquadramento professionale e l'importo della paga spettante ai salariati temporanei in applicazione delle norme transitorie previste dalla presente legge vengono [...]
Art. 39.      Dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto di assumere personale salariato non di ruolo presso le Amministrazioni dello Stato, anche con [...]
Art. 40.      Le norme del testo unico delle disposizioni sullo stato giuridico dei salariati dello Stato, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, e quelle contenute [...]
Art. 41.      Sono estese ai salariati temporanei ed agli incaricati provvisori delle Amministrazioni dello Stato le disposizioni dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo [...]
Art. 42.      La disposizione del precedente articolo non si applica nei confronti di coloro i quali, successivamente al licenziamento e prima del 25 luglio 1943, abbiano ottenuto una [...]
Art. 43.      Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i manovali e gli agenti di pulizia, di fatica, di facchinaggio e simili, assunti in base ad obbligazione personale [...]
Art. 44.      I famigli degli Istituti o Scuole militari di istruzione sono salariati. Essi sono ascritti alla 2 categoria, qualora le svariate mansioni alle quali sono di volta in [...]
Art. 45.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della Gazzetta Ufficiale


§ 80.5.126 – L. 26 febbraio 1952, n. 67.

Nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato.

(G.U. 29 febbraio 1952, n. 52).

 

     Art. 1.

     I salariati dello Stato, ad eccezione di quelli dipendenti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, sono di ruolo e non di ruolo.

     I salariati di ruolo, assunti cioè stabilmente ed iscritti a matricola, vengono denominati operai permanenti.

     I salariati non di ruolo, assunti cioè a tempo, con contratti di lavoro di durata non superiore alla scadenza dell'anno finanziario (in corso) ma rinnovabili e rescindibili, vengono denominati operai temporanei.

 

Titolo I

OPERAI PERMANENTI E TEMPORANEI

 

          Art. 2.

     I salariati dello Stato, di cui al precedente art. 1, assumono la qualifica professionale in base ai mestieri previsti dalla Tabella A annessa alla presente legge.

     I salariati sono classificati nei seguenti gruppi o categorie in relazione ai principi generali precisati nella tabella stessa:

     gruppo: capi operai, sorveglianti e simili;

     1ª categoria: specializzati;

     2ª categoria: qualificati;

     3ª categoria: comuni;

     4ª categoria: manovali;

     5ª categoria: apprendisti;

     6ª categoria: operaie specializzate;

     7ª categoria: operaie comuni.

     A parità di qualifica professionale il trattamento giuridico economico è lo stesso per tutto il personale salariato sia maschile che femminile.

     La tabella A può essere modificata con decreto del Presidente della Repubblica da registrarsi alla Corte dei conti e da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.

 

          Art. 3.

     La pianta organica degli operai permanenti è numericamente fissata, per ciascuna Amministrazione, con provvedimenti legislativi.

     Il contingente dei salariati temporanei, compresi gli apprendisti è determinato, in ogni esercizio finanziario e per ogni singola amministrazione, con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per il tesoro, da sottoporsi a registrazione della Corte dei conti e da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.

     Con lo stesso decreto è fissata la percentuale, riferita al contingente medesimo, del numero massimo dei salariati che possono essere classificati nella 1ª categoria.

     Ogni amministrazione ha facoltà di assumere, con contratto di diritto privato, per esigenze impreviste ed indilazionabili, operai giornalieri, a condizione che sia stabilito il termine massimo entro cui debbono essere licenziati, termine che non può superare in nessun caso i 90 giorni.

 

          Art. 4.

     La nomina degli operai permanenti e, successivamente, qualsiasi variazione dell'inquadramento professionale con l'attribuzione del salario o della paga agli operai stessi, nonchè la cessazione dal servizio, sono disposte con decreto Ministeriale da sottoporsi alla registrazione della Corte dei conti.

 

          Art. 5.

     L'assunzione, la conferma in servizio e le variazioni dell'inquadramento professionale e del salario o paga degli operai temporanei, sono disposte con contratti di lavoro conformi agli allegati 1, 2 e 3 della presente legge.

     Tali contratti vengono approvati con decreto Ministeriale da sottoporsi alla registrazione della Corte dei conti.

 

          Art. 6.

     La misura delle paghe, risultante dalla tabella A allegata al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585, e successive modificazioni, ha carattere tassativo per tutti i salariati dello Stato e non può essere variata se non mediante apposito provvedimento legislativo.

 

          Art. 7.

     I salariati non di ruolo vengono assunti:

     1) per concorso tra gli aspiranti all'ammissione da effettuarsi:

     a) mediante prova d'arte, o esperimento pratico, a seconda della qualifica richiesta per i posti da ricoprire nelle categorie 1ª, 2ª e 6ª;

     b) a scelta, mediante valutazione comparativa dei titoli e requisiti degli aspiranti, per quei mestieri o servizi propri delle categorie 3ª, 4ª e 7ª, per i quali non sia possibile l'esecuzione d'una prova d'arte o dell'esperimento pratico;

     2) se trattasi di temporanei da assegnare alla 5ª categoria (apprendisti), senza alcuna particolare formalità.

 

          Art. 8.

     I salariati di ruolo vengono nominati:

     1) se trattasi d'operai, mediante concorso, effettuato tra i salariati non di ruolo che abbiano prestato servizio presso la stessa Amministrazione per non meno di due anni e conseguito, nell'ultimo anno, la qualifica di "ottimo" o di "distinto". Detto concorso consiste nell'esecuzione d'una prova d'arte o, se del caso, di un esperimento pratico, in base ai risultati del quale vengono conferiti i posti disponibili nelle categorie 1ª, 2ª e 6ª.

     Per i posti da conferire nelle categorie 3ª, 4ª e 7ª, per i quali la natura delle prestazioni richieste escluda la possibilità dell'esecuzione di una prova d'arte o di un esperimento pratico, la nomina viene conferita in base alla sola valutazione comparativa dei titoli e dei requisiti degli aspiranti.

     Le singole Amministrazioni hanno sempre facoltà di limitare l'ammissione ai concorsi a determinate categorie di operai "temporanei" e di esigere requisiti tecnici speciali.

     Qualora non ci siano salariati non di ruolo in possesso dei requisiti di cui al primo comma del presente numero, o in caso di esito negativo di un primo concorso, l'amministrazione potrà ammettere ai concorsi anche elementi estranei all'amministrazione.

     2) se trattasi di capi operai, a scelta tra i salariati di ruolo appartenenti alla 1ª categoria da non meno di tre anni e che abbiano riportato la qualifica di "ottimo" o di "distinto" nell'ultimo triennio.

     Eccezionalmente, in relazione alle situazioni di fatto determinate da inesistenza o da insufficienza numerica di elementi idonei tra le maestranze di ruolo, la scelta potrà venire effettuata tra i salariati non di ruolo e in possesso dei suddetti requisiti.

     E' fatta eccezione per le nomine dei sorveglianti e capisala, dipendenti dall'Amministrazione dei monopoli di Stato, per le quali continuano ad osservarsi le norme particolari vigenti presso l'Amministrazione stessa.

 

          Art. 9.

     Per i salariati di ruolo e non di ruolo, debbono essere annualmente compilate apposite note di qualifica che esprimano sinteticamente il giudizio di merito relativo alla condotta, capacità e rendimento di ciascuno.

     Tali note, da compilare entro il mese di luglio di ogni anno, per l'anno finanziario precedente, classificheranno ciascun salariato con una delle seguenti qualifiche: "ottimo", "distinto", "buono", "mediocre" e "cattivo". Esse debbono essere comunicate all'interessato entro il mese di settembre.

     Avverso la qualifica attribuita è ammesso ricorso al Ministero competente entro 15 giorni dalla comunicazione della qualifica stessa all'interessato.

 

          Art. 10.

     Ai salariati non di ruolo, ove siano assegnati alla 1ª, 2ª e 6ª categoria, va attribuita, all'atto dell'ammissione:

     a) la 5ª classe di paga, se nella prova d'arte, od in esito all'esperimento pratico, riportino il punteggio di 20/20;

     b) la 4ª classe di paga, se riportino 19/20;

     c) la 3ª classe di paga, se riportino 18/20;

     d) la 2ª classe di paga, se riportino 17/20;

     e) la 1ª classe di paga, se riportino 16/20.

     Non ottengono l'ammissione i candidati i quali, nell'esecuzione della prova d'arte o dell'esperimento pratico suddetti, riportino un punteggio inferiore ai 16/20, punteggio che non può dar titolo neppure all'ammissione in categorie inferiori nelle quali eventualmente risultassero posti disponibili.

     Ai salariati non di ruolo, assegnati, invece, alle categoria 3ª, 4ª e 7ª va attribuita, in ogni caso, la classe di paga iniziale della rispettiva categoria.

 

          Art. 11.

     Ai salariati di ruolo, assegnati alle categorie 1ª, 2ª e 6ª che provengano, quali operai temporanei, da categoria inferiore, o dalla stessa, viene assegnata, all'atto della nomina, la classe di paga spettante in relazione al punteggio riportato nella prova d'arte, o dell'esperimento pratico, sostenuti per ottenere la nomina medesima, con l'osservanza dei criteri indicati al primo comma del precedente art. 10.

     Qualora la relativa paga risulti inferiore a quella già in godimento anteriormente alla nomina, la differenza verrà loro conservata a titolo di assegno ad personam, non utile a pensione e riassorbibile con gli avanzamenti successivi, di cui al seguente art. 12.

     Ai salariati di ruolo, assegnati alla 2ª categoria, che provengano, quali temporanei, dalla 1ª categoria, viene, parimente, assegnata, all'atto della nomina, la classe di paga spettante in relazione al punteggio riportato nella prova d'arte o nell'esperimento pratico sostenuti per ottenere la nomina stessa, incrementata di tanti avanzamenti per quanti ne avevano maturati nella categoria di provenienza, entro i limiti della paga massima della 2ª categoria cui vengono assegnati.

     Per ottenere la paga massima della 1ª e 2ª categoria è richiesta la qualifica di "ottimo" nell'ultimo triennio.

     Ai salariati di ruolo, assegnati alla 3ª categoria, se provenienti da categorie inferiori, quali temporanei, viene assegnata, all'atto della nomina, la paga che, per entità, risulti immediatamente superiore alla paga goduta nella categoria di provenienza.

     Ai detti salariati, ove provengano dalla medesima categoria, viene conservata la stessa paga in godimento all'atto della nomina.

     Qualora, invece, tali salariati provengano da categoria superiore, viene attribuita, all'atto della nomina, la classe di paga spettante ai sensi dell'ultimo comma del precedente art. 10, incrementata di tanti avanzamenti quanti ne competono in relazione alla anzianità di servizio da ciascuno posseduta.

     Alle salariate di ruolo assegnate alla 7ª categoria vanno applicati, per la determinazione della paga all'atto della nomina, gli stessi criteri di cui ai precedenti commi sesto e settimo a seconda che dette salariate provengano dalla stessa categoria o dalla 6 categoria; alle salariate stesse, ove provengano dalla 5ª categoria, va assegnata, la classe di paga iniziale.

     Ai salariati di ruolo, all'atto della nomina nel gruppo dei capi operai, sorveglianti e simili, viene assegnata la classe di paga iniziale del gruppo medesimo.

 

          Art. 12.

     Gli aumenti di paga, per tutti i salariati di ruolo e non di ruolo hanno luogo secondo l'ordine di progressione delle classi di paga, stabilito dalla tabella A allegata al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585, e successive modificazioni, per la rispettiva categoria (o "gruppo" per i capi operai, sorveglianti e simili), dopo un periodo di permanenza in ciascuna classe di paga, che è biennale di "ottimo" o di "distinto", e triennale per chi non abbia riportato nel biennio tale qualifica, ma sia stato classificato almeno "buono" in ciascun anno del triennio.

     Però, per conseguire la paga "massima" del rispettivo gruppo o categoria, i capi operai, sorveglianti e simili, gli operai specializzati (1ª categoria) e gli operai qualificati (2ª categoria) debbono contare, in ogni caso un triennio di permanenza nella paga immediatamente inferiore alla "massima", ed inoltre, aver conseguito ininterrottamente, negli ultimi tre anni, la qualifica di "ottimo".

 

          Art. 13.

     I passaggi di salariati non di ruolo a categorie superiori possono essere effettuati solo in occasione di concorsi pubblici per l'ammissione di salariati non di ruolo.

     Le singole amministrazioni hanno sempre facoltà di limitare in parte l'ammissione a detti concorsi al personale salariato già in servizio e di richiedere particolari requisiti tecnici.

     Ai salariati che, partecipando a detti concorsi, risultino vincitori, viene attribuita la classe di paga in conformità dei seguenti criteri:

     1) se passati nelle categorie 1ª, 2ª, 6ª, la classe di paga spettante in relazione al punteggio riportato nella prova d'arte, o nell'esperimento pratico, sostenuti per ottenere il passaggio in tali categorie, con la osservanza dei criteri già indicati nel precedente art. 10.

     Qualora la relativa paga risulti inferiore a quella già in godimento anteriormente al passaggio alla categoria superiore, la differenza verrà loro conservata a titolo di assegno ad personam, riassorbibile con gli avanzamenti successivi;

     2) se passati nelle categorie 3ª e 4ª la classe relativa alla paga che, per entità, risulti immediatamente superiore alla paga goduta nella categoria di provenienza.

 

          Art. 14.

     I passaggi di salariati di ruolo a categorie superiori possono venire effettuati soltanto in occasione di concorsi banditi per il conferimento di posti di ruolo.

     A tali salariati, ove risultino vincitori, va attribuita, in ogni caso, la classe di paga spettante in relazione al punteggio riportato nella prova d'arte, o nell'esperimento pratico, sostenuti per ottenere il passaggio in tali categorie.

     Qualora la relativa paga risulti inferiore a quella già in godimento anteriormente al passaggio nella categoria superiore, la differenza verrà loro conservata a titolo di assegno ad personam, utile a pensione e riassorbibile con gli avanzamenti successivi.

 

          Art. 15.

     Qualora, per soppressione o riduzione di servizi, si verifichi l'impossibilità di utilizzare personale salariato non di ruolo nel mestiere proprio della categoria di appartenenza, è data facoltà alle Amministrazioni centrali, ove le esigenze delle lavorazioni lo consentano, di impiegare detto personale per l'espletamento di mansioni proprie di mestieri appartenenti a categorie gradatamente inferiori in relazione alla disponibilità dei posti.

     In tal caso le Amministrazioni centrali provvederanno, all'atto del rinnovo del contratto di lavoro, ad attribuire al personale stesso la nuova qualifica, propria dell'attività da ciascuno esercitata, inquadrandolo nella relativa categoria con l'assegnazione della classe di paga spettante ai sensi del precedente art. 10, incrementata di tanti avanzamenti quanti ne spettano in relazione all'anzianità di servizio posseduta.

     Ove, poi, entro il periodo massimo di due anni dalla data del rinnovo del suddetto contratto di lavoro, il personale medesimo possa nuovamente trovare utile impiego nella categoria di provenienza, sarà, a tutti gli effetti, reintegrato nella categoria stessa, prescindendosi dalle formalità previste dall'art. 7 della presente legge e con la valutazione, ai fini dell'inquadramento economico, del servizio temporaneamente reso nella categoria inferiore.

     Oltre tale termine, la eventuale restituzione alla categoria di provenienza comporterà sempre, prescindendosi dalle formalità di cui al precedente comma, l'assegnazione della classe di paga iniziale, incrementata di tanti avanzamenti per quanti sono i bienni di servizio resi nella categoria stessa, precedentemente al passaggio nella categoria inferiore, e quelli resi in quest'ultima categoria.

     Sia i salariati di ruolo che quelli non di ruolo non possono rifiutarsi di svolgere mansioni proprie di mestiere appartenente a categoria immediatamente inferiore o superiore, qualora ciò sia richiesto da effettive, eccezionali e contingenti esigenze di servizio.

     In tal caso, nessun mutamento viene apportato all'inquadramento economico professionale di detti salariati.

     Al personale adibito a mansioni di categoria superiore è dovuta una indennità pari alla differenza tra la paga dovuta per la categoria di appartenenza a quella corrispondente alla categoria superiore qualora l'impiego nella categoria superiore abbia avuto durata maggiore di 30 giorni.

 

          Art. 16.

     Le disposizioni che consentono l'elevazione della anzianità di servizio utile agli effetti degli aumenti periodici di retribuzione per combattenti, sono estese al personale salariato di ruolo e non di ruolo, semprechè, per quest'ultimo, si verifichino le condizioni di cui al decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207.

 

Titolo II

NORME TRANSITORIE

 

          Art. 17.

     Gli operai giornalieri, in servizio da oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono considerati, a tutti gli effetti, quali operai temporanei, con integrale applicazione, nei loro confronti, delle disposizioni di cui agli articoli seguenti per la parte che concerne i salariati non di ruolo.

 

          Art. 18.

     Le Amministrazioni interessate provvederanno ad attribuire, ai soli effetti giuridici, ai salariati in servizio, dal 1° settembre 1946, la qualifica di mestiere in relazione alle mansioni effettivamente esercitate e che deve essere compresa fra quelle contemplate dalla tabella annessa alla presente legge, salvo l'eccezione prevista dal successivo art. 22.

     La qualifica di mestiere così attribuita comporta, dalla entrata in vigore della presente legge, l'assegnazione di ciascun salariato alla corrispondente categoria di cui alla predetta tabella.

 

          Art. 19.

     In sede di applicazione delle disposizioni di cui al precedente art. 18, i salariati non di ruolo, in possesso di una qualifica di mestiere che in rapporto al grado di specializzazione richiesto dal mestiere stesso, sia contemplata dalla tabella A annessa alla presente legge tanto nella 1ª quanto nella 2ª categoria, vengono inquadrati nell'una o nell'altra di tali categorie in base alla valutazione del grado di capacità professionale di ciascuno, congiunto al rendimento, quali risultano dai precedenti di servizio.

     Tale valutazione, prescindendo da qualsiasi prova di arte od esperimento pratico, va espressa con un punteggio in ventesimi che comporta l'iscrizione alla 1 categoria nel caso che esso risulti non inferiore ai 16/20 e l'iscrizione alla 2ª categoria qualora il punteggio stesso, pure essendo inferiore ai 16/20, non sia inferiore ai 12/20.

 

          Art. 20.

     Qualora, in sede di applicazione delle disposizioni di cui al precedente art. 18, nei riguardi di taluni salariati non di ruolo in servizio alla data del 1° settembre 1946 - per la qualifica professionale posseduta - venga determinata, alla data stessa, in base alla tabella dei mestieri allegata alla presente legge, l'assegnazione in categoria inferiore a quella loro attribuita ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585, il relativo provvedimento, che stabilisce la nuova categoria di appartenenza, avrà effetto dalla data di decorrenza dell'eventuale rinnovo del contratto di lavoro.

     Parimente n occasione dell'eventuale rinnovo del contratto di lavoro e della decorrenza del contratto stesso, verrà mutata la qualifica di mestiere e la relativa categoria di quei salariati non di ruolo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino adibiti, dal 1° settembre 1946 o da epoca successiva, all'espletamento di mansioni proprie di categorie inferiori a quelle di appartenenza.

     Qualora entro e non oltre un anno dalla decorrenza del predetto contratto di lavoro tali salariati vengano nuovamente utilizzati con la qualifica precedentemente posseduta, saranno senz'altro reintegrati, a tutti gli effetti, nell'inquadramento economico professionale già in godimento.

 

          Art. 21.

     I salariati non di ruolo, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che esplichino di fatto e con carattere permanente, da data non posteriore al 1° maggio 1948, mansioni di natura non salariale, e quindi non previste dalla tabella dei mestieri allegata alla legge medesima, saranno inquadrati dalle Amministrazioni statali - comprese quelle con ordinamento autonomo, eccezione fatta per l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato - dalle quali essi dipendono sempre che per attitudine e per rendimento ne siano ritenuti meritevoli, nelle corrispondenti categorie del personale civile non di ruolo, disciplinate dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e dal decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, e successive norme di integrazione e di attuazione.

     L'inquadramento verrà disposto nelle categorie previste dalla tabella I allegata al citato regio decreto-legge n. 100 del 1937, e con l'osservanza delle norme ivi stabilite, in relazione alle mansioni effettivamente da ciascuno esercitate, subordinatamente al possesso, alla data del 1° maggio 1948, del relativo titolo di studio. Per l'inquadramento nella 3 categoria può prescindersi dal possesso del titolo di studio.

     Al personale che ottenga la sistemazione prevista dal presente articolo, è attribuita la retribuzione iniziale della rispettiva categoria di inquadramento. La differenza tra questa retribuzione e quella eventualmente superiore goduta all'atto della nomina ad impiegato avventizio, è conservata a titolo di assegno personale utile ai fini del trattamento di quiescenza, da riassorbire nei successivi aumenti periodici di stipendio. Per gli aumenti della retribuzione, si applicano le disposizioni dell'art. 1 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, e successive norme di integrazione e di attuazione.

     Al detto personale sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, valutandosi, ai fini dell'inquadramento nei ruoli transitori, l'anzianità di servizio, quale impiegato non di ruolo, che verrà a maturarsi a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge.

     I salariati di ruolo, che si trovino nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo, possono essere inquadrati nelle categorie impiegatizie previste dalla tabella allegata al regio decreto-legge 6 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni, con la osservanza, in quanto applicabili, delle stesse norme indicate nei precedenti commi. L'inquadramento verrà disposto in base ad apposita domanda degli interessati, da presentare all'Amministrazione di appartenenza entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

 

          Art. 22.

     La qualifica di mestiere degli operai permanenti, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, non può essere mutata in sede di applicazione delle disposizioni di cui al precedente art. 18, qualora detto mutamento comporti l'inquadramento in categoria diversa di quella di appartenenza.

     I salariati permanenti che, per effetto della disposizione di cui al precedente comma, rimangano inquadrati in categoria diversa da quella effettivamente spettante, devono essere considerati ad esaurimento.

 

          Art. 23.

     In eccezione al precedente articolo, ed in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585, transitano nella 2ª categoria, entro i limiti dei posti previsti per la categoria stessa dalla tabella organica delle singole Amministrazioni, i salariati permanenti comuni che, alla data del 1° settembre 1946, esplicassero mansioni di operai qualificati, o - per le maestranze dell'Amministrazione dei monopoli di Stato - le abbiano disimpegnate anche in precedenza, saltuariamente, secondo le particolari esigenze e disposizioni dell'Amministrazione stessa.

 

          Art. 24.

     Nella prima applicazione della presente legge e per la durata di cinque anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge stessa, i posti di capo operaio vanno conferiti in base alla valutazione dei titoli posseduti dagli aspiranti ed ai risultati d'una prova d'arte od esperimento pratico, ferme restando le altre condizioni richieste dal precedente art. 8 e le eccezioni ivi previste.

 

          Art. 25.

     Ai fini della determinazione della paga per i salariati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, vengono computati, in applicazione delle norme contenute nel precedente art. 12, tutti i periodi di servizio da salariato, comunque prestati, anche se discontinui e non resi presso la stessa Amministrazione.

     Ai medesimi fini del comma precedente vengono considerati quali periodi di servizio effettivamente compiuto anche quelli in cui la prestazione sia mancata a causa di provvedimenti adottati per comportamento contrario al cessato regime od in applicazione delle leggi razziali.

     I periodi di mancata prestazione, previsti dal comma precedente, vengono computati anche ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza e dell'indennizzo di licenziamento, spettanti, rispettivamente, ai salariati di ruolo e non di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 26.

     La determinazione della paga da attribuire dal 1° settembre 1946 ai salariati di ruolo in servizio a tale data ed a quella di entrata in vigore della presente legge, avviene in relazione all'inquadramento professionale, disposto ai sensi degli articoli precedenti, e sulla base della tabella dei salari allegata al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585, con l'osservanza delle seguenti norme:

     a) agli appartenenti al gruppo dei capi operai, sorveglianti e simili va assegnata la classe di paga risultante dalla attribuzione, nell'ordine di tanti avanzamenti quanti sono, dopo il primo, i bienni di servizio resi nel gruppo.

     Per l'assegnazione della massima classe di paga nel gruppo stesso, il periodo di permanenza nella penultima classe di paga deve essere triennale;

     b) ai salariati permanenti - esclusi quelli previsti dalla successiva lettera c) - è assegnata la classe di paga risultante dall'attribuzione, nell'ordine, di tanti avanzamenti quanti sono i bienni di servizio, da permanente, resi dopo il primo, prendendo a base la stessa classe di paga attribuita all'atto della nomina o, se intervennero nei loro confronti passaggi di categoria, la classe di paga che venne loro attribuita in occasione del passaggio nella categoria nella quale si trovano.

     Per l'assegnazione della massima classe di paga ai salariati della 1ª e 2ª categoria il periodo di permanenza nella penultima classe di paga deve essere triennale;

     c) ai salariati permanenti comuni, transitati nella 2ª categoria, ai sensi del precedente art. 23, viene attribuita, dalla data del 1° settembre 1946, la classe di paga a ciascuno spettante, con l'applicazione, per quanto concerne gli avanzamenti, dei medesimi criteri di cui ai commi precedenti, considerando come classe di paga iniziale quella da stabilire secondo le norme dell'art. 10 primo comma, e cioè sulla base del punteggio di merito espresso in ventesimi. Tale punteggio, escludendo qualsiasi prova d'arte od esperimento pratico, deve rispecchiare l'attuale grado di capacità professionale e di rendimento di ciascun salariato, quali risultano dai precedenti di servizio.

 

          Art. 27.

     La determinazione della paga da attribuire, dal 1° settembre 1946, ai salariati non di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, avviene, in relazione all'inquadramento professionale disposto, in applicazione dei precedenti articoli 18, 19 e 20, sulla base della tabella dei salari allegata al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585, con l'osservanza delle seguenti norme:

     A) Salariati temporanei classificati nelle categorie 1, 2 e 6.

     A tali salariati verrà anzitutto attribuito un punteggio di merito espresso in ventesimi che, prescindendo dall'esecuzione di qualsiasi prova d'arte od esperimento pratico, rispecchi l'attuale grado di capacità professionale e rendimento.

     Detto punteggio, che, per la 1ª categoria, deve essere non inferiore ai 16/20 e per la 2ª e 6ª categoria, pure inferiore ai 16/20, non lo sia ai 12/20, comporta la assegnazione delle seguenti classi di paga:

 

1ª categoria

2ª e 6ª categoria

1ª classe di paga 16/20

12/20

2ª classe di paga 17/20

13/20

3ª classe di paga 18/20

14/20

4ª classe di paga 19/20

15/20

5ª classe di paga 20/20

15,99/20

 

     Così determinata tale classe di paga, verrà incrementata di tanti avanzamenti nell'ordine quanti sono i bienni di servizio resi dopo il primo e valutati ai sensi del precedente art. 25.

     Per gli appartenenti alla 6 categoria anche l'avanzamento alla massima classe di paga è biennale.

     B) Salariati temporanei classificati nelle categorie 3ª, 4ª, 5ª e 7ª.

     A tali salariati, classificati nelle suddette categorie, viene assegnata, dalla data del 1° settembre 1946, la 1ª classe di paga della categoria di appartenenza.

     Tale classe di paga deve essere poi incrementata di tanti avanzamenti, nell'ordine, quanti sono i bienni di servizio resi dopo il primo e valutati ai sensi del precedente art. 25.

 

          Art. 28.

     L'inquadramento economico-professionale, da attribuire ai salariati temporanei che, giusta quanto previsto al secondo comma del precedente art. 20, risultino adibiti, al momento dell'entrata in vigore della presente legge e da data posteriore al 1° settembre 1946, in mestieri propri di categoria inferiore a quella di appartenenza, sarà determinato:

     a) con l'applicazione del combinato disposto dei precedenti articoli 18 e 27 per l'inquadramento professionale economico spettante dal 1° settembre 1946;

     b) con l'attribuzione, sotto la data dalla quale detti salariati risultino adibiti a mansioni proprie di categorie inferiori, della qualifica spettante in base alle mansioni medesime e della relativa categoria di inquadramento, nonchè della paga iniziale prevista per la categoria stessa, incrementata di tanti avanzamenti, nell'ordine, quanti sono i bienni di servizio resi dopo il primo e valutati ai sensi del precedente art. 25.

 

          Art. 29.

     L'eventuale eccedenza di anzianità di servizio rispetto al periodo richiesto per il conseguimento della paga spettante dal 1° settembre 1946, in applicazione dei precedenti articoli 24, 25, 26 e 27, viene computata agli effetti dell'avanzamento immediatamente successivo.

 

          Art. 30.

     Qualora la paga spettante, in base alle presenti norme transitorie, a ciascun salariato, dalla data del 1° settembre 1946, risulti inferiore a quella effettivamente attribuitagli dalla data stessa in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585, la differenza è conservata sotto forma di assegno ad personam, fino al limite della massima classe di paga della categoria di appartenenza, da riassorbire con i successivi avanzamenti e utile a pensione, per i salariati permanenti.

     Tale norma va applicata anche nei confronti dei salariati previsti dal secondo comma dell'art. 20 per la determinazione dell'assegno ad personam loro spettante, ove la paga determinata all'atto del cambio della qualifica risulti inferiore a quella in godimento dal 1° settembre 1946 in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585.

     Nei confronti dei salariati di cui ai precedenti commi non si procederà al recupero delle somme eventualmente percepite in più per competenze accessorie ragguagliate alla paga goduta dal 1° settembre 1946 rispetto a quelle dovute in relazione alla paga spettante ai sensi delle disposizioni di cui ai precedenti articoli.

 

          Art. 31.

     Salva l'applicazione degli articoli 9 e 25 della presente legge, nulla è innovato nello stato giuridico e nel trattamento economico dei guardiani idraulici dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici, adibiti alla guardianìa e custodia delle opere idrauliche e di bonifica.

 

Disposizioni finali

 

          Art. 32.

     Il servizio reso nella qualità di operaio temporaneo e d'incaricato provvisorio, di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2383, è utile per intero ai fini di pensione, semprechè ricorrano le condizioni previste dagli articoli stessi. E' abolito il limite di 10 anni stabilito dal predetto art. 3.

     La ritenuta straordinaria a favore del Tesoro, prevista dall'art. 3 del regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2383, va applicata per un periodo di tempo pari a quello che viene valutato ai sensi del precedente comma. Nei confronti dei salariati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali abbia già avuto termine la predetta ritenuta straordinaria in relazione alla valutazione per metà dei servizi di cui al primo comma, la ritenuta stessa viene ripresa dalla data di entrata in vigore della presente legge e va calcolata sulle paghe fruite a partire dalla data medesima per un periodo di tempo pari alla metà dei servizi suddetti.

 

          Art. 33.

     Per il personale salariato statale ex combattente inquadrato fra i "temporanei" ogni campagna di guerra è computata per un anno intero in aggiunta al servizio utile ai fini della indennità per cessazione del rapporto di lavoro.

 

          Art. 34.

     Gli eventuali provvedimenti relativi agli avanzamenti ed ai passaggi di categoria, disposti dopo il 1° settembre 1946 e fino alla entrata in vigore della presente legge, nonchè quelli concernenti l'inquadramento professionale e l'assegnazione della paga ai salariati temporanei assunti successivamente, esplicano efficacia fino alla scadenza del contratto di lavoro in corso. Dalla data dell'eventuale rinnovo del contratto i suddetti provvedimenti dovranno essere regolati dalle norme previste dagli articoli da 2 a 16 della presente legge.

     Nei riguardi dei salariati temporanei, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, assunti posteriormente al 1° settembre 1946 ed inquadrati nelle categorie 1ª, 2ª e 6ª, la prova d'arte od esperimento pratico, effettuati all'atto della assunzione, saranno valutati ai fini dell'attribuzione della paga effettivamente spettante in relazione al punteggio in ventesimi previsto dal precedente art. 10.

 

          Art. 35.

     Agli effetti degli avanzamenti previsti dal precedente art. 12, la classifica riportata nelle note di qualifica per l'esercizio finanziario 1946-47, vale anche per l'anno precedente, qualora non sia stata assegnata.

 

          Art. 36.

     Le disposizioni di cui agli articoli precedenti sono applicabili anche al personale salariato che venga riassunto in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora il personale stesso, avendo diritto alla conservazione del posto ai sensi delle disposizioni medesime.

 

          Art. 37.

     L'inquadramento professionale e l'importo della paga spettante ai salariati permanenti ed agli incaricati stabili in applicazione delle norme transitorie previste dalla presente legge, debbono essere stabiliti con decreto Ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti.

 

          Art. 38.

     L'inquadramento professionale e l'importo della paga spettante ai salariati temporanei in applicazione delle norme transitorie previste dalla presente legge vengono stabiliti con contratto di lavoro approvato con decreto Ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti.

 

          Art. 39.

     Dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto di assumere personale salariato non di ruolo presso le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo per qualunque titolo e sotto qualsiasi forma, e su qualsiasi capitolo di bilancio salvo il rispetto della percentuale stabilita dal secondo comma dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, a favore dei mutilati ed invalidi di guerra [1].

     In caso di infrazione alla predetta disposizione, i provvedimenti relativi sono nulli. I dirigenti, degli uffici o dei servizi, centrali o periferici, che abbiano emesso i provvedimenti di assunzione o promosso gli impegni di spesa sono personalmente e solidamente responsabili delle somme conseguentemente erogate.

     La Corte dei conti, d'ufficio o su denuncia dell'Amministrazione ovvero della Ragioneria centrale istituita presso l'Amministrazione, promuoverà il giudizio a carico dei responsabili per il danno cagionato allo Stato, ai termini degli articoli 52 e 53 del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, degli articoli 43 e susseguenti del regolamento di procedura del 13 agosto 1933, n. 1038.

 

          Art. 40.

     Le norme del testo unico delle disposizioni sullo stato giuridico dei salariati dello Stato, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, e quelle contenute nel regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modifiche, sono abrogate, ove contrastino con quelle della presente legge.

 

          Art. 41.

     Sono estese ai salariati temporanei ed agli incaricati provvisori delle Amministrazioni dello Stato le disposizioni dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, quando risulti indubitabilmente dagli atti in possesso dell'Amministrazione che siano stati licenziati nelle condizioni indicate nell'art. 1 primo comma, dello stesso decreto legislativo.

     La concessione del beneficio previsto da detto art. 3 va disposta dietro richiesta degli interessati entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 42.

     La disposizione del precedente articolo non si applica nei confronti di coloro i quali, successivamente al licenziamento e prima del 25 luglio 1943, abbiano ottenuto una nuova assunzione alle dipendenze di Amministrazione dello Stato o di altri Enti pubblici.

 

          Art. 43.

     Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i manovali e gli agenti di pulizia, di fatica, di facchinaggio e simili, assunti in base ad obbligazione personale o ad atto di sottomissione alle dipendenze del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e in servizio alla data stessa, sono nominati operai temporanei nelle rispettive categorie di inquadramento risultanti dall'applicazione della presente legge, con attribuzione della qualifica di mestiere relativa alle mansioni effettivamente esercitate.

     Ai soli effetti giuridici, tale nomina, si intende retrodatata al 1° giugno 1947 od alla successiva data di assunzione.

     Gli operai temporanei in parola sono ammessi a fruire della prima classe di paga prevista per la propria categoria di inquadramento, salva l'applicazione, se più favorevole, delle disposizioni dell'art. 27 della presente legge, e, nel caso che la retribuzione già in godimento risulti superiore alla nuova paga spettante, è loro conservata la differenza sotto forma di assegno ad personam con le stesse norme dell'art. 30.

     Qualora tra il personale contemplato dal 1° comma del presente articolo vi siano unità che esplichino di fatto, nelle condizioni previste dall'art. 21, le mansioni ivi indicate, vanno applicate a tali unità le disposizioni del detto art. 21 con le modalità di cui all'articolo medesimo.

 

          Art. 44.

     I famigli degli Istituti o Scuole militari di istruzione sono salariati. Essi sono ascritti alla 2 categoria, qualora le svariate mansioni alle quali sono di volta in volta addetti in rapporto alle speciali esigenze di detti Istituti o Scuole, siano di prevalenza quelle proprie degli operai qualificati. Sono, invece, ascritti alla 3 categoria se espletino genericamente mansioni di minore importanza.

     Presso ciascuno dei predetti Istituti o Scuole, nel quale se ne riconosca la necessità, non può esservi più di un capo famiglia e questo deve essere un salariato permanente, ascritto al gruppo dei capi operai.

     E' fatto divieto di attribuire la qualifica di famiglio ai salariati che non facciano parte del personale degli Istituti o Scuole di istruzione militare e di affidare ai famigli mansioni proprie del personale impiegatizio.

 

          Art. 45.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della Gazzetta Ufficiale.

 

     Tabella A

     Principi generali di ripartizione dei salariati statali nelle categorie professionali

     Nella 1ª categoria (specializzati) sono compresi operai aventi il più elevato grado di perfezionamento nella qualifica di mestiere posseduta, che esplicano mansioni di particolare delicatezza oppure che, per la loro capacità professionale, siano in grado di essere di guida ad altri operai della seconda categoria (qualificati).

     Nella 2ª categoria (qualificati) sono compresi operai in possesso di una specifica normale capacità nel mestiere per il quale vengono occupati.

     Nella 3ª categoria (comuni) sono compresi gli operai comuni ed i manovali specializzati (operai, cioè, che compiono lavori nei quali, pur prevalendo lo sforzo fisico, questo è associato al compimento di speciali mansioni, oppure operai adibiti a lavori o particolari servizi per i quali occorra una specifica attitudine o conoscenza conseguibile con breve tirocinio).

     Nella 4ª categoria sono compresi i manovali comuni (operai, cioè, che compiono lavori prevalentemente di trasporto di materiali o di pulizia, o lavori per i quali non è richiesta alcuna capacità specifica).

     Nella 5ª categoria sono compresi gli "apprendisti" dai 15 ai 18 anni, che compiono lavori diretti ad acquistare la conoscenza di un mestiere.

     Nella 6ª categoria sono comprese esclusivamente le operaie adibite a lavori tipicamente femminili, che necessitano di particolare capacità, o quelle che esplicano compiti di controllo o sorveglianza.

     Nella 7ª categoria sono comprese operaie addette a lavori tipicamente femminili di semplice esecuzione.

 

 

Allegati

(Omissis)


[1] Comma così modificato dall'art. unico della L. 8 luglio 1957, n. 578.