§ 80.5.68 – D.Lgs.C.P.S. 12 dicembre 1947, n. 1488.
Norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:12/12/1947
Numero:1488


Sommario
Art. 1.      Al personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, allontanato dal servizio durante il regime fascista, qualora risulti indubitabilmente comprovato dagli atti in [...]
Art. 2.      A coloro i quali hanno diritto al trattamento previsto dal comma primo del precedente articolo, e che alla data di entrata in vigore del presente decreto non hanno [...]
Art. 3.      Ai dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, licenziati nelle condizioni indicate nell'art. 1, comma primo, è concesso un indennizzo, in aggiunta a [...]
Art. 4.      Le disposizioni dei precedenti articoli non si applicano nei confronti di coloro i quali, successivamente all'allontanamento dal servizio ivi previsto, e prima del 25 [...]
Art. 5.      Il limite massimo di età previsto dagli ordinamenti in vigore per la partecipazione ai pubblici concorsi per la nomina ad impieghi civili dello Stato è elevato a [...]
Art. 6.      I vincitori di concorso, che abbiano fruito dell'abbreviazione del periodo di anzianità per le promozioni ai gradi ottavo di gruppi A, nono di gruppo B e undecimo di [...]
Art. 7.      Il periodo di sospensione dallo scrutinio previsto dall'art. 4, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, e dell'art. 6 del presente [...]
Art. 8.      Quando possa essere indubitabilmente provato dagli atti in possesso dell'amministrazione che un impiegato sia stato escluso dalla promozione, per informazioni esistenti [...]
Art. 9.      Coloro i quali ottennero la idoneità nei concorsi a posti di ruolo nelle Amministrazioni statali, ma non furono nominati in ruolo per la preferenza data ai candidati [...]
Art. 10.      Coloro i quali non poterono ottenere la designazione per la promozione, ai sensi del regio decreto-legge 25 febbraio 1939, n. 335, perchè nominati all'impiego [...]
Art. 11.      Le disposizioni in vigore concernenti la riassunzione dei pubblici impiegati allontanati dal servizio per motivi politici o razziali non si applicano nei confronti di [...]
Art. 12.      Il termine previsto dall'art. 16, comma primo, del decreto legislativo 19 ottobre 1944, n. 301, per coloro che alla data dell'entrata in vigore del decreto stesso si [...]
Art. 13.      Nell'ipotesi prevista dal terzo comma dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 880, il trattamento di quiescenza si liquida computando, [...]
Art. 14.      Le deliberazioni sulle riammissioni in servizio, sulla ricostruzione delle carriere e sulla revisione delle carriere spettano agli organi preposti all'amministrazione [...]
Art. 15.      Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro e con gli altri Ministri direttamente [...]


§ 80.5.68 – D.Lgs.C.P.S. 12 dicembre 1947, n. 1488. [1]

Norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati.

(G.U. 8 gennaio 1948, n. 5).

 

     Art. 1.

     Al personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, allontanato dal servizio durante il regime fascista, qualora risulti indubitabilmente comprovato dagli atti in possesso dell'amministrazione che motivo esclusivo dell'allontanamento sia stato quello di avere, anteriormente al 28 ottobre 1922, partecipato ad agitazioni sindacali antifasciste o date altre positive manifestazioni di antifascismo, spetta la liquidazione del trattamento di quiescenza, previa ricostruzione della carriera e con il computo del periodo intercorso dalla data di allontanamento dal servizio sino al raggiungimento dei limiti di età e di servizio per il collocamento a riposo, ovvero, se non siano stati ancora raggiunti i limiti predetti, sino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     La ricostruzione della carriera è fatta secondo le disposizioni dell'art. 6, comma secondo, terzo e quarto, del decreto legislativo 19 ottobre 1944, n. 301.

     Le disposizioni che precedono si applicano anche ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza indiretto o riversibile nei casi in cui spetti.

     Per l'applicazione dei precedenti comma gli interessati debbono presentare domanda all'amministrazione competente entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i prigionieri non ancora rimpatriati il termine decorre dalla data del rimpatrio.

     Il trattamento di quiescenza concesso dal presente articolo ha decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     Al personale che, allontanato dal servizio nelle condizioni previste dal primo comma, abbia presentato domanda di riammissione in servizio anteriormente al 1° giugno 1947, si applicano le disposizioni del regio decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, e successive integrazioni, sulla riammissione in servizio e sulla ricostruzione della carriera.

 

          Art. 2.

     A coloro i quali hanno diritto al trattamento previsto dal comma primo del precedente articolo, e che alla data di entrata in vigore del presente decreto non hanno ancora raggiunto i limiti ivi indicati per il collocamento a riposo, è corrisposto lo stipendio inerente alla anzianità nel grado risultante dalla ricostruzione della carriera, per il periodo di sei mesi anteriori alla data predetta.

 

          Art. 3.

     Ai dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, licenziati nelle condizioni indicate nell'art. 1, comma primo, è concesso un indennizzo, in aggiunta a quanto abbiano eventualmente già percepito all'atto della cessazione del rapporto, pari a dieci mensilità della retribuzione iniziale in vigore alla data del presente decreto per la corrispondente categoria d'impiego non di ruolo, qualora ne facciano domanda entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     Peraltro, al personale previsto nel comma precedente che alla data del licenziamento si trovasse nelle condizioni richieste per essere sistemato in ruolo, in base all'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza, qualora il Consiglio di amministrazione, tenuto conto del servizio prestato dall'interessato, riconosca che in mancanza del licenziamento avrebbe avuto luogo la predetta sistemazione, si applicano le disposizioni degli articoli 1 e 2; ma la ricostruzione della carriera è limitata ai gradi che l'interessato avrebbe potuto conseguire mediante promozioni per anzianità congiunta al merito. Qualora però esso abbia presentato domanda di riammissione in servizio anteriormente al 1° giugno 1947, si applicano le disposizioni dell'ultimo comma del successivo art. 9.

 

          Art. 4.

     Le disposizioni dei precedenti articoli non si applicano nei confronti di coloro i quali, successivamente all'allontanamento dal servizio ivi previsto, e prima del 25 luglio 1943, abbiano ottenuto altro impiego alle dipendenze delle Amministrazioni dello Stato o di altri entri pubblici.

 

          Art. 5.

     Il limite massimo di età previsto dagli ordinamenti in vigore per la partecipazione ai pubblici concorsi per la nomina ad impieghi civili dello Stato è elevato a quarantacinque anni nei confronti di coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Il beneficio predetto assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

     Nel primo concorso indetto dopo l'entrata in vigore del presente decreto, per la nomina ad impieghi nel grado iniziale di ciascun ruolo delle Amministrazioni dello Stato, un sesto dei posti messi a concorso è destinato ai candidati che si trovino nelle condizioni previste nel precedente comma e che nel concorso medesimo conseguano la idoneità.

     Sono fatti salvi i maggiori benefici previsti da altre disposizioni.

 

          Art. 6.

     I vincitori di concorso, che abbiano fruito dell'abbreviazione del periodo di anzianità per le promozioni ai gradi ottavo di gruppi A, nono di gruppo B e undecimo di gruppo C, in applicazione dell'art. 24 bis della legge 3 gennaio 1939, n. 1, sono sospesi dagli scrutini, ai sensi ed agli effetti del primo comma dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, fino a quando non abbiano l'anzianità per la promozione al grado superiore a quello da essi rivestito, coloro i quali originariamente li precedevano nel ruolo con maggiore o pari anzianità e che abbiano superato il primo concorso al quale detti vincitori avrebbero potuto partecipare senza abbreviazione di anzianità.

     Qualora, per effetto dell'art. 8 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, non siano stati espletati successivi concorsi, la sospensione dagli scrutini ha luogo fino a quando non abbiano raggiunto l'anzianità per la predetta promozione coloro che, date le condizioni previste nel primo comma, siano stati promossi con la prima graduatoria deliberata dopo che i suddetti vincitori di concorso abbiano raggiunta l'anzianità per poter essere scrutinati senza il beneficio dell'abbreviazione goduta.

 

          Art. 7.

     Il periodo di sospensione dallo scrutinio previsto dall'art. 4, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, e dell'art. 6 del presente decreto, non può essere computato nell'anzianità di servizio nel grado, ai fini della valutazione dei meriti per le promozioni da conferire per merito comparativo o per merito assoluto.

 

          Art. 8.

     Quando possa essere indubitabilmente provato dagli atti in possesso dell'amministrazione che un impiegato sia stato escluso dalla promozione, per informazioni esistenti nei fascicoli personali che lo qualificavano contrario al regime fascista per la sua precedente attività politica, si applica la disposizione del primo comma dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301.

 

          Art. 9.

     Coloro i quali ottennero la idoneità nei concorsi a posti di ruolo nelle Amministrazioni statali, ma non furono nominati in ruolo per la preferenza data ai candidati aventi la qualifica di antemarcia, possono ottenere la nomina in prova, a loro domanda, da presentarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in soprannumero, da riassorbire con le successive vacanze.

     Compiuto con esito favorevole il periodo di esperimento, gli impiegati nominati in base al precedente comma sono nominati al posto stabile di ruolo con decorrenza ai soli effetti giuridici dalla stessa data nella quale sono stati nominati i vincitori dei concorsi predetti, e possono essere scrutinati per le promozioni che avrebbero potuto conseguire per anzianità congiunta al merito se avessero ottenuto originariamente la nomina.

     Le disposizioni dei precedenti comma, per quanto riguarda la nomina in ruolo e la promozione in esso, si applicano anche in favore del personale non di ruolo che sia stato licenziato per comportamento contrario al regime fascista od in applicazione di disposizioni razziali, qualora alla data del licenziamento si trovasse nelle condizioni richieste dall'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza per essere sistemato in ruolo.

 

          Art. 10.

     Coloro i quali non poterono ottenere la designazione per la promozione, ai sensi del regio decreto-legge 25 febbraio 1939, n. 335, perchè nominati all'impiego posteriormente alla sua entrata in vigore, sono promossi al grado per il quale furono pretermessi con decorrenza agli effetti giuridici dalla data cui risale la loro pretermissione.

     Per le promozioni che si conferiscono mediante graduatoria di merito il Consiglio di amministrazione stabilisce anche il posto di ruolo che il personale di cui al precedente comma deve occupare tra coloro i quali sarebbe stato originariamente scrutinato se non fosse stato in vigore il predetto decreto.

 

          Art. 11.

     Le disposizioni in vigore concernenti la riassunzione dei pubblici impiegati allontanati dal servizio per motivi politici o razziali non si applicano nei confronti di coloro i quali si trovano in una delle condizioni previste dalle norme sulla epurazione dell'amministrazione per la dispensa dal servizio.

 

          Art. 12.

     Il termine previsto dall'art. 16, comma primo, del decreto legislativo 19 ottobre 1944, n. 301, per coloro che alla data dell'entrata in vigore del decreto stesso si trovassero in servizio militare o fossero prigionieri ovvero deportati o internati a causa dello stato di guerra, decorre dalla data in cui sia cessata tale condizione.

     A coloro che sono nominati ai sensi del predetto art. 16, si applica la norma contenuta nel secondo comma dell'art. 9 del presente decreto.

 

          Art. 13.

     Nell'ipotesi prevista dal terzo comma dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 880, il trattamento di quiescenza si liquida computando, in relazione all'ultimo grado conseguito dall'ufficiale nella categoria del congedo, agli assegni del grado immediatamente inferiore integrando, ove sia il caso, la media con gli assegni relativi ai precedenti gradi risultanti nell'ultimo triennio.

 

          Art. 14.

     Le deliberazioni sulle riammissioni in servizio, sulla ricostruzione delle carriere e sulla revisione delle carriere spettano agli organi preposti all'amministrazione del personale, nelle amministrazioni, negli enti e nelle aziende interessati, secondo i rispettivi ordinamenti.

 

          Art. 15.

     Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro e con gli altri Ministri direttamente interessati, saranno emanate le norme che si rendessero necessarie ad integrazione di quelle del presente decreto e per adeguare le disposizioni del decreto medesimo alle altre che regolano la carriera del personale delle Amministrazioni dello Stato con speciale ordinamento e degli altri enti pubblici.


[1] Ratificato dalla L. 5 aprile 1952, n. 404.