§ 80.5.30 – D.Lgs.Lgt. 30 novembre 1945, n. 880.
Norme integrative delle disposizioni sulla riammissione in servizio e sulla ricostruzione delle carriere dei pubblici impiegati perseguitati [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:30/11/1945
Numero:880


Sommario
Art. 1.      Gli effetti economici delle riassunzioni dei pubblici impiegati allontanati dal servizio per comportamento contrario alle direttive politiche del cessato regime o per [...]
Art. 2.      Per gli ufficiali delle Forze armate dello Stato la valutazione di cui al terzo comma dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, deve [...]
Art. 3.      Il personale militare delle Forze armate dello Stato, collocato in congedo assoluto per comportamento contrario alle direttive politiche del cessato regime o per motivi [...]
Art. 4.      Il termine previsto nell'art. 5, comma secondo, nell'art. 6, comma terzo, e nell'art. 8, comma secondo, del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, [...]
Art. 5.      Quando possa essere indubitabilmente provato che un impiegato punito disciplinarmente per motivi esclusivamente politici dal soppresso partito fascista sia stato per tal [...]
Art. 6.      Gli avventizi che, anteriormente al 25 luglio 1943, sono stati allontanati dal servizio dal cessato regime per comportamento ad esso contrario, o in applicazione delle [...]


§ 80.5.30 – D.Lgs.Lgt. 30 novembre 1945, n. 880.

Norme integrative delle disposizioni sulla riammissione in servizio e sulla ricostruzione delle carriere dei pubblici impiegati perseguitati per motivi politici dal cessato regime.

(G.U. 12 febbraio 1946, n. 36).

 

     Art. 1.

     Gli effetti economici delle riassunzioni dei pubblici impiegati allontanati dal servizio per comportamento contrario alle direttive politiche del cessato regime o per motivi razziali, decorrono dal 1° gennaio 1944, se siano state disposte, di ufficio o su domanda, anteriormente alla data del presente decreto o se vi si debba provvedere in base alle domande già presentate a questa data.

     Negli altri casi essi decorrono da sei mesi prima della data di presentazione della domanda di riassunzione, o da sei mesi prima della data del provvedimento che la dispone, se non venga presentata la domanda.

     Il trattamento di quiescenza concesso ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 19 ottobre 1944, n. 301, ha effetto dal 1° gennaio 1944.

 

          Art. 2.

     Per gli ufficiali delle Forze armate dello Stato la valutazione di cui al terzo comma dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, deve essere preceduta da un esperimento presso un ente o corpo delle Forze armate, della durata di tre mesi per ciascuna promozione.

     Gli ufficiali delle Forze armate dello Stato, che, essendo cessati dal servizio permanente per motivi politici, abbiano conseguito promozioni nelle categorie del congedo, sono riammessi in servizio col grado da essi raggiunto in dette categorie. Dopo un esperimento di tre mesi presso un ente o corpo delle Forze armate, sono valutati dalle competenti autorità giudicatrici per l'avanzamento al fine di accertare la loro idoneità o meno a conservare il grado stesso nel servizio permanente.

     Qualora il giudizio previsto nel comma precedente risulti sfavorevole, a decorrere dalla data del giudizio stesso gli ufficiali riammessi sono collocati col grado conseguito nella categoria del congedo nella posizione spettante in base alle disposizioni in vigore per ciascuna Forza armata agli ufficiali del medesimo grado che cessino dal servizio permanente in seguito ad esclusione dall'avanzamento. Alla liquidazione del trattamento di quiescenza si procede sulla base degli stipendi del grado immediatamente inferiore; salvo l'eventuale trattamento più favorevole acquisito per effetto di richiami in servizio.

     Gli ufficiali riammessi, che in seguito all'esperimento siano confermati in servizio permanente col grado conseguito nella categoria del congedo, qualora risultino pretermessi all'avanzamento possono conseguire promozioni, previa valutazione ai fini dell'avanzamento, preceduta da un ulteriore esperimento di tre mesi per ciascuna promozione presso un ente o corpo delle Forze armate.

     Per i periodi di esperimento prescritti dai precedenti comma primo, secondo e quarto, il riammesso è posto alle dipendenze di un ufficiale di grado superiore a quello che potrebbe spettare in base alla ricostruzione della carriera.

     Sono esenti dall'esperimento prescritto dal precedente comma secondo, gli ufficiali che hanno esercitato per un mese almeno il comando in operazioni militari di guerra, con il grado conseguito nella categoria del congedo.

     L'ultimo comma dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, è abrogato.

 

          Art. 3.

     Il personale militare delle Forze armate dello Stato, collocato in congedo assoluto per comportamento contrario alle direttive politiche del cessato regime o per motivi razziali, quando non possa essere riammesso in servizio permanente perchè non più in possesso del requisito dell'età, è iscritto nella categoria o posizione che ad esso comporterebbe se il collocamento in congedo non avesse avuto luogo.

     Ai fini delle promozioni ai gradi successivi si prescinde dalle disposizioni in vigore riflettenti il periodo di esercizio di comando o di carica pertinenti al grado.

 

          Art. 4.

     Il termine previsto nell'art. 5, comma secondo, nell'art. 6, comma terzo, e nell'art. 8, comma secondo, del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, quando sia scaduto anteriormente alla data del presente decreto, è esteso sino a sei mesi da questa data.

 

          Art. 5.

     Quando possa essere indubitabilmente provato che un impiegato punito disciplinarmente per motivi esclusivamente politici dal soppresso partito fascista sia stato per tal motivo escluso dalla promozione, anche se questo non risulti esplicitamente dalla deliberazione relativa, si applica la disposizione del primo comma dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, entro il termine stabilito nell'art. 8 del predetto decreto.

 

          Art. 6.

     Gli avventizi che, anteriormente al 25 luglio 1943, sono stati allontanati dal servizio dal cessato regime per comportamento ad esso contrario, o in applicazione delle leggi razziali, sono riammessi, a domanda, con la qualifica già rivestita, nell'amministrazione dalla quale dipendevano. Le riassunzioni sono disposte anche in soprannumero rispetto ai contingenti stabiliti per le singole amministrazioni, salvo riassorbimento con le successive vacanze. Il periodo intercorso tra la data dell'allontanamento e quella della riassunzione viene computato soltanto agli effetti dell'indennità spettante, a norma delle disposizioni vigenti, in caso di licenziamento.

     La domanda prevista nel comma precedente può essere proposta entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i reduci dai campi di prigionia o di internamento il termine decorre dalla data del rientro in patria, se posteriore a quella predetta.

     Gli effetti economici della riassunzione decorrono dalla data della riammissione in servizio, che deve essere disposta entro un mese dalla data della presentazione della domanda.