§ 80.5.47 – D.Lgs.C.P.S. 12 dicembre 1946, n. 585.
Nuovo trattamento economico dei salariati dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:12/12/1946
Numero:585


Sommario
Art. 1.      Le paghe e le retribuzioni dei salariati dello Stato sono stabilite dalle tabelle allegate al presente decreto, viste dal Ministro per il tesoro, e cioè
Art. 2.      Ai personali di cui al precedente art. 1 è esteso il disposto dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, relativo alla [...]
Art. 3.      Nelle paghe e nelle retribuzioni di cui alle annesse tabelle resta assorbita e consolidata, fino alla concorrenza di 24.000 lire annue, l'indennità mensile di carovita [...]
Art. 4. 
Art. 5.      E' concesso a tutto il personale salariato, comunque denominato, che se ne renda meritevole, un premio giornaliero di presenza ragguagliato
Art. 6.      A tutti i salariati è concessa, a titolo di gratificazione, una tredicesima mensilità, da corrispondersi alla data del 16 dicembre di ogni anno
Art. 7.      Per la classificazione e l'attribuzione delle paghe fissate dall'annessa tabella A debbono essere osservati i seguenti criteri
Art. 8.      I miglioramenti economici derivanti dalla prima applicazione del presente decreto, eccezione fatta per il premio di presenza e per la tredicesima mensilità di cui ai [...]
Art. 9.      Le norme del testo unico di legge per i salariati dello Stato, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, e quelle contenute nel regio decreto 31 dicembre [...]
Art. 10.      Le norme contenute nel primo comma dell'art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, numero 263, si applica anche per la [...]
Art. 11.      Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto
Art. 12.      Il presente decreto entro in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1° settembre 1946


§ 80.5.47 – D.Lgs.C.P.S. 12 dicembre 1946, n. 585.

Nuovo trattamento economico dei salariati dello Stato.

(G.U. 25 gennaio 1947, n. 20).

 

     Art. 1.

     Le paghe e le retribuzioni dei salariati dello Stato sono stabilite dalle tabelle allegate al presente decreto, viste dal Ministro per il tesoro, e cioè:

     a) per i capi operai, sorveglianti e simili, operai permanenti, operai temporanei ed operai giornalieri, dalla tabella A

     b) per i salariati temporanei della Marina militare con qualifica di "agenti ausiliari dei fari" dalla tabella B

     c) per gli incaricati stabili addetti a pubblici servizi, dalla tabella C.

     Agli operai giornalieri va assegnata la paga iniziale della categoria nella quale, per le mansioni da espletare, dovrebbero essere inquadrati.

     Con decreti dei Ministri competenti, di concerto con quello per il tesoro, sarà fissato il trattamento economico per gli incaricati provvisori addetti a pubblici servizi.

 

          Art. 2.

     Ai personali di cui al precedente art. 1 è esteso il disposto dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, relativo alla soppressione delle aliquote di riduzione dell'indennità di carovita e delle eventuali quote complementari previste dall'art. 1 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 488.

 

          Art. 3.

     Nelle paghe e nelle retribuzioni di cui alle annesse tabelle resta assorbita e consolidata, fino alla concorrenza di 24.000 lire annue, l'indennità mensile di carovita istituita con il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, restando ridotta di uguale importo l'indennità stessa.

     Quando sia da determinare l'importo complessivo dell'indennità di carovita e relative quote complementari in applicazione degli articoli da 2 a 6 del citato decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, sul nuovo importo così determinato deve essere applicata la riduzione di cui al precedente comma.

 

          Art. 4. [1]

     Le aliquote di maggiorazione relative ai compensi per lavoro straordinario diurno, notturno o festivo, al guadagno del cottimo ed ai soprassoldi di responsabilità sono fissate come segue:

     a) nella misura del 5% della paga oraria per il lavoro straordinario diurno;

     b) nella misura del 10% della paga oraria per il lavoro notturno e festivo;

     c) in misura non eccedente il 10% della paga ordinaria per il guadagno del cottimo. Eccezionalmente, per l'Amministrazione dei monopoli di Stato e limitatamente a determinate particolari lavorazioni manuali, è consentito elevare detta aliquota fino al massimo del 15%;

     d) in misura non eccedente il 10% della paga ordinaria per i soprassoldi spettanti ai capi operai, sorveglianti e simili;

     e) in misura non eccedente il 5% della paga ordinaria per i soprassoldi spettanti ai salariati capi squadra o capi gruppo, che siano preposti a squadre o a gruppi di almeno cinque operai.

 

          Art. 5.

     E' concesso a tutto il personale salariato, comunque denominato, che se ne renda meritevole, un premio giornaliero di presenza ragguagliato:

     a) a un ottavo della paga media giornaliera lorda del rispettivo gruppo o categoria, per i salariati retribuiti con paga giornaliera;

     b) a un duecentesimo della sola retribuzione media mensile lorda relativa al grado rivestito per i salariati la cui retribuzione sia stabilita in ragione mensile.

     Dal computo sono escluse tutte le altre competenze, gli assegni "ad personam" ed accessori di qualsiasi natura ancorchè ragguagliati alla paga o retribuzione ed utili ai fini di pensione, ed è, altresì esclusa la indennità di carovita.

     Il premio è concesso ai salariati che abbiano dato prova di diligenza e di attaccamento al dovere, per le sole giornate di effettiva presenza in servizio, in sede o fuori sede, ed escluse, in ogni caso, le essenze da qualsiasi motivo determinate, anche se per festività, licenze retribuite o non, malattia ed altre cause comunque giustificate.

     Non spetta neppure nei giorni festivi in cui la presenza in servizio abbia luogo esclusivamente per il compimento di lavoro straordinario.

     Detto premio è diviso in tante quote orarie quante sono le ore normali di lavoro e ogni ora di assenza dal servizio, anche se giustificata, importa la detrazione di una quota oraria.

     Le ore di lavoro straordinario non danno diritto ad alcuna quota di premio.

     Nelle denuncie di infortunio il premio di presenza non va compreso tra gli elementi del salario da segnalare all'Istituto assicuratore per gli effetti della relativa indennità o rendita, nè deve essere incluso tra le competenze da assoggettare al contributo in favore dell'Ente Nazionale Previdenza ed Assistenza per i dipendenti Statali (E.N.P.A.S.) di cui all'art. 2 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, e successive modificazioni.

 

          Art. 6.

     A tutti i salariati è concessa, a titolo di gratificazione, una tredicesima mensilità, da corrispondersi alla data del 16 dicembre di ogni anno.

     Detta gratificazione è commisurata a un dodicesimo della paga annua tabellare incrementata degli aumenti biennali maturati alla data del 16 dicembre di ogni anno; essa è corrisposta per intero ai salariati in servizio continuativo dal 1° gennaio dello stesso anno [2].

     In caso di servizio prestato per un periodo inferiore all'anno, la gratificazione stessa è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato o frazione di mese superiore a 15 giorni e va commisurata all'ultimo trattamento spettante [3].

     La gratificazione stessa non spetta per i periodi di assenza che non comportino il diritto alla paga o retribuzione, mentre per le assenze derivanti da infortunio sul lavoro o da malattia il relativo rateo viene determinato nello stesso rapporto della indennità d'infortunio e del sussidio di malattia effettivamente percepito, rispetto alla paga o retribuzione.

     Identico criterio va seguito nei casi in cui la paga, o retribuzione, sia corrisposta in misura ridotta.

     La gratificazione non spetta ai salariati espulsi, nè a quelli licenziati per procedimento penale, per assenze arbitrarie [4].

     La gratificazione di cui al presente articolo non è cedibile nè pignorabile, nè sequestrabile, nè computabile agli effetti del trattamento di quiescenza o dell'indennità di licenziamento.

 

          Art. 7.

     Per la classificazione e l'attribuzione delle paghe fissate dall'annessa tabella A debbono essere osservati i seguenti criteri:

     1. Classificazione in categorie:

     La classificazione dei salariati nelle categorie previste dalla predetta tabella A è fatta con provvedimenti dei Ministri competenti di concerto con quello per il tesoro, secondo la qualifica di mestiere e la specializzazione dei salariati stessi, senza oltrepassare, nei riguardi dei salariati permanenti, il numero massimo già fissato dalle disposizioni di legge delle singole Amministrazioni per ciascuno dei gruppi di cui alla tabella A allegata al regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114.

     Nel gruppo "capi operai", "sorveglianti o simili" sono classificati esclusivamente i salariati di ruolo aventi le predette denominazioni.

     Gli operai permanenti specializzati e gli operai temporanei specializzati sono inquadrati nella prima categoria della stessa tabella.

     Gli operai temporanei "qualificati" sono inquadrati nella seconda categoria della tabella medesima e nella stessa categoria sono classificati quelli, tra gli operai permanenti che finora hanno fatto parte del terzo gruppo (operai comuni), i quali, secondo le norme particolari delle rispettive Amministrazioni, esplichino attività propria della seconda categoria (qualificati).

     Gli operai permanenti "comuni", che non vengono passati nella seconda categoria, e gli operai temporanei "comuni" sono classificati nella terza categoria.

     Nella quarta categoria sono classificati esclusivamente operai temporanei con mansioni di "manovali" o simili.

     Nella quinta categoria sono classificati esclusivamente salariati temporanei assunti come "apprendisti".

     Nella sesta categoria sono classificate le operaie permanenti "specializzate", o "di controllo o sorveglianza", e le operaie temporanee "specializzate".

     Nella settima categoria sono classificate le operaie permanenti "comuni" e le operaie temporanee "comuni".

     Il numero complessivo dei salariati permanenti classificati nella seconda e nella terza categoria non deve superare, comunque, quello già stabilito per l'organico del terzo gruppo, compresi, in esso, gli eventuali posti in soprannumero consentiti da speciali disposizioni di legge.

     I salariati temporanei della Marina militare con qualifica di "agenti ausiliari dei fari" sono classificati nelle quattro categorie di cui all'annessa tabella B, a seconda della loro specializzazione e della loro destinazione alle varie categorie di segnalamenti.

     Per gli incaricati stabili addetti ai pubblici servizi (tabella C) restano invariate le classificazioni previste dalle norme in vigore.

     2. Attribuzione delle nuove paghe agli operai permanenti.

     Ai capi operai, sorveglianti e simili, ai quali è assegnata una delle prime quattro classi di paga della tabella in vigore al giorno anteriore alla data da cui ha effetto il presente decreto, viene attribuita la prima classe di paga dell'annessa tabella A a quelli ai quali era assegnata la quinta paga, o la sesta, o la prima eccezionale, o la seconda eccezionale, della precedente tabella, viene attribuita, rispettivamente, la seconda, la terza, la quarta e la quinta classe di paga della stessa tabella A.

     I "capi operai, sorveglianti e simili" inquadrati nella sesta classe di paga della precedente tabella che però contino, alla data da cui ha effetto il presente decreto, non meno di cinque anni di anzianità in detta paga ed abbiano conseguito ininterrottamente la qualifica di "ottimo" nell'ultimo quinquennio, vengono inquadrati senz'altro nella quinta classe di paga della nuova tabella.

     Se, invece, contino in detta sesta classe di paga della precedente tabella meno di cinque anni di anzianità, ma almeno due, vengono inquadrati nella quarta classe di paga della nuova tabella, a condizione che siano classificati almeno "buoni".

     Essi conseguiranno l'avanzamento, alla quinta classe di paga al compimento del periodo di cinque anni dacchè furono assegnati alla sesta classe di paga della precedente tabella, purchè nel quinquennio immediatamente anteriore al compimento di quel periodo, abbiano sempre conseguito la qualifica di "ottimo".

     Parimenti, alla quinta classe di paga vengono assegnati i "capi operai, sorveglianti e simili" che contino almeno un triennio di permanenza nella prima paga eccezionale della precedente tabella o che, pur non avendo compiuto detto triennio, contino cumulativamente un quinquennio di permanenza nella sesta classe di paga e nella prima eccezionale della precedente tabella, ferma la condizione del possesso della qualifica di "ottimo" nell'ultimo quinquennio.

     Agli operai permanenti "specializzati", inquadrati nella prima categoria della tabella A viene assegnata la classe di paga di detta tabella:

     1ª se già in godimento della prima classe di paga del gruppo specializzato;

     2ª se già in godimento della seconda classe di detto gruppo;

     3ª se già in godimento della terza classe di detto gruppo;

     4ª se già in godimento della quarta classe di detto gruppo;

     5ª se già in godimento della quinta classe di detto gruppo;

     6ª se già in godimento della sesta classe di detto gruppo;

     7ª se già in godimento della settima classe di detto gruppo;

     8ª se già in godimento della prima eccezionale di detto gruppo;

     9ª se già in godimento della seconda eccezionale di detto gruppo.

     Agli operai "specializzati", già in godimento della settima classe di paga della precedente tabella, che però contino almeno cinque anni di permanenza in tale paga e siano stati qualificati "ottimi" ininterrottamente nell'ultimo quinquennio, viene assegnata senz'altro la nona classe di paga e se non raggiungano il predetto periodo di anzianità ma contino almeno due anni di permanenza nella settima classe di paga della precedente tabella e siano classificati almeno "buoni", sono inquadrati nell'ottava classe di paga. Essi conseguiranno l'avanzamento alla nona classe al verificarsi delle stesse condizioni di cui al precedente terzo comma.

     Parimenti alla nona classe di paga vengono assegnati gli operai permanenti "specializzati" in godimento della prima paga eccezionale, ove per essi sussistano le condizioni di anzianità e di qualifica indicate al 5° comma del presente paragrafo.

     Agli operai permanenti che siano inquadrati nelle categorie seconda, terza, sesta e settima della tabella A viene assegnata la classe corrispondente a quella che era loro attribuita in base alla tabella 5 del regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, e successive modificazioni.

     La nona classe di paga della seconda categoria ("qualificati") viene assegnata soltanto agli operai (eventualmente trasferiti in detta categoria dal terzo gruppo della precedente tabella di classificazione) che, alla data da cui ha effetto il presente decreto, contino almeno tre anni di anzianità nell'ottava classe di paga ed abbiano riportato ininterrottamente nell'ultimo quinquennio la qualifica di "ottimo".

     3. Attribuzione delle paghe agli operai temporanei (esclusi quelli di cui alla lettera b) del precedente art. 1).

     Dopo aver classificato gli operai temporanei nelle rispettive categorie secondo le norme del precedente paragrafo 1, le competenti Amministrazioni assegneranno loro le paghe previste dalla tabella A col seguente procedimento:

     per ciascun operaio dovrà da prima ricercarsi, nella tabella D di raffronto, allegata al presente decreto, la classe di paga della rispettiva categoria, che nella sua misura sia perfettamente uguale o, ove non sussista uguaglianza sia più prossima per eccesso alla paga di cui l'operaio fruiva il giorno 31 agosto 1946.

     Rilevata, così, la nuova classe di paga, si dovrà assegnare all'operaio, quella di classe corrispondente alla tabella A, della medesima categoria.

 

          Art. 8.

     I miglioramenti economici derivanti dalla prima applicazione del presente decreto, eccezione fatta per il premio di presenza e per la tredicesima mensilità di cui ai precedenti articoli 5 e 6, riducono o riassorbono qualsiasi assegno "ad personam", eventualmente in godimento alla data dalla quale ha effetto il presente decreto.

 

          Art. 9.

     Le norme del testo unico di legge per i salariati dello Stato, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, e quelle contenute nel regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni, sono abrogate ove contrastino con quelle del presente decreto.

     Con separati provvedimenti saranno emanate nuove norme per il reclutamento, lo stato giuridico, l'avanzamento e l'inquadramento economico professionale dei salariati dello Stato.

 

          Art. 10.

     Le norme contenute nel primo comma dell'art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, numero 263, si applica anche per la liquidazione della pensione ai salariati statali cessati dal servizio a partire dal 1° settembre 1946, per i quali, nella formazione della media triennale, si devono prendere per base, in sostituzione delle paghe e retribuzioni effettivamente percette secondo gli ordinamenti vigenti anteriormente alla data predetta, le corrispondenti nuove paghe o retribuzioni risultanti dall'applicazione del presente decreto.

 

          Art. 11.

     Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

 

          Art. 12.

     Il presente decreto entro in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1° settembre 1946.

     Da quest'ultima data sono soppressi, nei confronti dei salariati statali comunque denominati, tutti gli assegni eventualmente in godimento a titolo di premio perequativo orario, o di carattere analogo e sono soppressi, altresì, i premi di operosità e di rendimento di cui all'art. 71 del regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114.

     Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai personali dipendenti dall'Amministrazione ferroviaria e da quella postelegrafonica, aventi qualifiche salariali e che ne disimpegnino le relative mansioni, pei quali continuano ad avere vigore le norme particolari dei rispettivi ordinamenti.

     Per i salariati il cui rapporto di lavoro sussista alla data del 1° settembre 1946 si computa, ai fini dell'applicazione del precedente art. 6 nei limiti ed alle condizioni in essa previsti, il servizio prestato durante il periodo dal 1° gennaio 1946 al 31 agosto 1946.

 

 

Tabelle

(Omissis)


[1] Articolo così sostituito dall'art. 13 del D.P.R. 17 agosto 1955, n. 767.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 2 marzo 1963, n. 309.

[3] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 2 marzo 1963, n. 309.

[4] Comma così modificato dall'art. 1 della L. 2 marzo 1963, n. 309.