§ 77.5.19 – D.Lgs.C.P.S. 25 ottobre 1946, n. 263.
Nuovo trattamento economico dei dipendenti dello Stato e dei pensionati.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.5 indennità
Data:25/10/1946
Numero:263


Sommario
Art. 1.      Le misure delle competenze attualmente in vigore dei dipendenti dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, a titolo
Art. 2.      Le aliquote di riduzione dell'indennità di carovita e delle eventuali quote complementari, previste dall'art. 1 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 488, sono soppresse
Art. 3.      Negli stipendi, nelle retribuzioni e nelle paghe risultanti dall'applicazione del precedente art. 1 rimane assorbita e consolidata, fino alla concorrenza di lire 24.000 annue, l'indennità [...]
Art. 4.      Le nuove misure delle competenze risultanti dall'attuazione del precedente art. 1 non hanno effetto sulle altre indennità ed assegni accessori di attività di servizio, comunque denominati, [...]
Art. 5.      L'importo dell'assegno personale previsto dall'art. 4 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e da disposizioni analoghe, sarà nuovamente liquidato, con effetto dalla data di applicazione [...]
Art. 6.      Il limite di cui all'art. 99 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, concernente il cumulo di stipendi, già modificato dall'art. 3 del regio decreto-legge 26 luglio 1925, n. 1256, [...]
Art. 7.      Ai personali statali indicati all'art. 1, comma primo, del presente decreto è concessa, a titolo di gratificazione, una tredicesima mensilità da corrispondersi alla data del 16 dicembre di ogni [...]
Art. 8.      Per i personali retribuiti parzialmente o integralmente a carico di bilanci non statali, l'onere derivante dall'attuazione del presente decreto graverà sugli enti che attualmente sostengono le [...]
Art. 9.      Il presente decreto non si applica al personale salariato di ruolo e non di ruolo per il quale sarà provveduto con apposito provvedimento
Art. 10.      Le disposizioni dei precedenti articoli sono estese ai segretari provinciali ed ai segretari comunali
Art. 11. 
Art. 12.      Le pensioni ordinarie - escluse quelle tabellari - dirette o di riversibilità, comprese quelle privilegiate, e gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico [...]
Art. 13.      Le pensioni e gli assegni ordinari diretti e di riversibilità, compresi quelli privilegiati a carico dello Stato e delle Amministrazioni indicate nel primo comma del precedente art. 12, relativi [...]
Art. 14.      L'importo annuo lordo delle pensioni e degli assegni ordinari, diretti e di riversibilità, compresi quelli privilegiati, a carico dello Stato e delle altre Amministrazioni indicate nel primo [...]
Art. 15.      Per tutti i personali civili e militari dello Stato, compresi i dipendenti dell'Amministrazione ferroviaria, per i quali le disposizioni in vigore stabiliscono che le pensioni per le anzianità [...]
Art. 16.      L'indennità per una sola volta in luogo di pensione, di cui all'art. 11, primo e secondo comma, del regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, spetta dopo un anno intero di servizio effettivo
Art. 17.      Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto
Art. 18.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° settembre 1946; i benefici [...]


§ 77.5.19 – D.Lgs.C.P.S. 25 ottobre 1946, n. 263. [1]

Nuovo trattamento economico dei dipendenti dello Stato e dei pensionati.

(G.U. 7 novembre 1946, n. 253).

 

     Art. 1.

     Le misure delle competenze attualmente in vigore dei dipendenti dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, a titolo:

     di stipendio del personale dei gruppi A, B, e C del personale subalterno disciplinato dal regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e successive modificazioni, del personale ferroviario di ruolo, dei marescialli e sottufficiali di grado corrispondente;

     di paga dei sergenti maggiori e sergenti dell'Esercito e gradi corrispondenti della Marina e dell'Aeronautica nonchè dei sottufficiali, graduati e militi dei carabinieri e dei corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato;

     di retribuzione del personale civile non di ruolo disciplinato dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 e successive modificazioni e del personale non di ruolo delle Ferrovie dello Stato;

     sono aumentate come appresso:

     del 270 per cento le prime lire 12.000 annue lorde;

     del 70 per cento la quota eccedente le lire 12.000.

     Sull'importo lordo di ciascun emolumento risultante dall'applicazione del precedente comma si opera l'arrotondamento come segue:

     a) sugli stipendi, o retribuzioni, o paghe, le cui misure sono stabilite ad anno, le frazioni inferiori a lire 1000 si arrotondano, per eccesso, a 1000;

     b) sugli stipendi, o retribuzioni, o paghe, le cui misure sono stabilite a mese, le frazioni inferiori a lire 100 si arrotondano, per eccesso, a 100;

     c) sugli stipendi, o retribuzioni, o paghe, le cui misure sono stabilite a giornata, le frazioni inferiori ad una lira si arrotondano, per eccesso, ad una lira;

     d) sulle retribuzioni, o paghe, le cui misure sono stabilite ad ora, le frazioni inferiori a centesimi 10 si arrotondano, per eccesso, a 10 centesimi.

     Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle misure attuali degli stipendi dei membri del Governo.

     Le distinzioni in relazione alla residenza previste per il personale non di ruolo delle categorie III e IV di cui alla tabella 1a allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, sono abolite: a tale personale è attribuita la retribuzione stabilita per i personali indicati nella tabella suddetta alla rispettiva lettera a).

 

          Art. 2.

     Le aliquote di riduzione dell'indennità di carovita e delle eventuali quote complementari, previste dall'art. 1 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 488, sono soppresse.

 

          Art. 3.

     Negli stipendi, nelle retribuzioni e nelle paghe risultanti dall'applicazione del precedente art. 1 rimane assorbita e consolidata, fino alla concorrenza di lire 24.000 annue, l'indennità mensile di carovita, istituita con il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 e successive modificazioni, restando ridotta di uguale importo la indennità stessa.

     Quando sia da determinare l'importo complessivo dell'indennità di carovita e relative quote complementari in applicazione degli articoli da 2 a 6 del citato decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 e successive modificazioni, sul nuovo importo così determinato deve essere applicata la riduzione di cui al precedente comma.

 

          Art. 4.

     Le nuove misure delle competenze risultanti dall'attuazione del precedente art. 1 non hanno effetto sulle altre indennità ed assegni accessori di attività di servizio, comunque denominati, ragguagliati o graduati secondo le competenze considerate nel primo comma di detto articolo, fra le quali indennità ed assegni non vanno però compresi i compensi per lavoro straordinario ed il premio giornaliero di presenza calcolati sulla base delle competenze suddette.

     In relazione alla riduzione di cui al precedente articolo 3, dai tre quarti dell'importo dell'indennità di carovita presi per base ai fini del computo del compenso orario per lavoro straordinario, previsto dalle disposizioni vigenti a favore dei dipendenti dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, vanno detratte lire duemila.

 

          Art. 5.

     L'importo dell'assegno personale previsto dall'art. 4 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e da disposizioni analoghe, sarà nuovamente liquidato, con effetto dalla data di applicazione del presente decreto, in base alle nuove misure delle competenze risultanti dall'attuazione del precedente art. 1.

     Gli altri assegni personali che ai sensi delle vigenti disposizioni siano riassorbibili con gli aumenti di stipendio, o di paga, o di retribuzione, o con gli aumenti dell'indennità di carovita o dell'aggiunta di famiglia e competenze analoghe, vengono ridotti o riassorbiti con i miglioramenti di trattamento economico comunque derivanti nelle competenze ed assegni medesimi dalla prima applicazione dei precedenti articoli.

     Al personale avente rapporto d'impiego o di lavoro alla data da cui ha effetto il presente decreto, il quale nella prima applicazione del decreto medesimo consegua un miglioramento economico complessivo per stipendio, paga o retribuzione, assegni personali di cui sopra e indennità di carovita, comprese le quote complementari, che non superi di almeno 2500 lire mensili lorde (o di lire 2200 nette per i personali che fruiscono di assegni esenti da ritenute erariali) il trattamento complessivo goduto agli stessi titoli nonchè per assegni personali di cui ai due commi precedenti, è attribuito un assegno ad personam dell'importo necessario per conseguire l'indicato beneficio di lire 2500 (o di lire 2200). L'assegno stesso è riassorbibile nei successivi aumenti che si verifichino nello stipendio, paga o retribuzione.

 

          Art. 6.

     Il limite di cui all'art. 99 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, concernente il cumulo di stipendi, già modificato dall'art. 3 del regio decreto-legge 26 luglio 1925, n. 1256, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e dall'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, è elevato da lire 60.000 a lire 100.000.

 

          Art. 7.

     Ai personali statali indicati all'art. 1, comma primo, del presente decreto è concessa, a titolo di gratificazione, una tredicesima mensilità da corrispondersi alla data del 16 dicembre di ogni anno, ovvero il precedente giorno feriale qualora detta data cada in giorno festivo [2].

     Qualora ricorrano particolari esigenze connesse con la situazione monetaria e finanziaria del Paese, il Ministro per il tesoro, con proprio decreto, ha facoltà di anticipare il pagamento della tredicesima mensilità al massimo per un periodo di dieci giorni [3].

     Nei casi di delega previsti dall'art. 383 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, i delegati possono riscuotere il giorno feriale che precede quello fissato dal primo comma del presente articolo ovvero quello stabilito dal Ministro per il tesoro ai sensi del precedente secondo comma ed iniziare nello stesso giorno i pagamenti a favore degli aventi diritto [4].

     In nessun caso si fa luogo al recupero del rateo della tredicesima mensilità corrisposto in più qualora l'impiegato cessi dal servizio per qualsiasi causa dopo l'avvenuta riscossione [5].

     Detta gratificazione, commisurata al trattamento economico complessivo spettante alla data suindicata per stipendio, paga o retribuzione, e indennità di carovita, escluse le quote complementari, va corrisposta per intero al personale in servizio continuativo dal 1° gennaio dello stesso anno. In caso di servizio prestato per un periodo inferiore all'anno la gratificazione stessa è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato o frazione di mese superiore ai quindici giorni e va commisurata all'ultimo trattamento spettante.

     La gratificazione stessa non spetta per i periodi di tempo trascorsi in aspettativa per motivi di famiglia o in altra posizione di stato che comporti la sospensione o privazione dello stipendio o paga o retribuzione e non è dovuta al personale di ruolo e non di ruolo cessato dal servizio per motivi disciplinari. Per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi di salute, in disponibilità, o in altra posizione di stato che comporti riduzione dello stipendio o della paga o della retribuzione, il relativo rateo della gratificazione è ridotto nella stessa proporzione della riduzione di dette competenze [6].

     La gratificazione di cui al presente articolo non è cedibile, nè pignorabile, nè sequestrabile, nè computabile agli effetti del trattamento di quiescenza o dell'indennità di licenziamento; è soggetta all'imposta di ricchezza mobile ed alle altre imposte erariali, anche in deroga a particolari norme legislative di esenzione, salve le disposizioni dell'art. 30 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384.

     Nel caso di cumulo di impieghi, consentito dalle vigenti disposizioni, spetta una sola gratificazione nella misura prevista per il grado più elevato rivestito negli impieghi cumulati.

     Nei confronti del personale pensionato riassunto in servizio in base a norme prevedenti l'attribuzione, a titolo di retribuzione, di un trattamento differenziale fra lo stipendio inerente al grado rivestito all'atto di collocamento a riposo e la pensione, la gratificazione va commisurata, oltre che all'importo dell'indennità di carovita (escluse le quote complementari), a tale trattamento differenziale ovvero, se più favorevole, alla retribuzione prevista per il personale non di ruolo, inquadrato in base al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 e successive modificazioni, della stessa categoria di assimilazione.

     Nella concessione di cui al presente articolo resta assorbita per il personale delle Ferrovie dello Stato la gratificazione di cui all'art. 62 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate col regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni.

     Nei riguardi del personale sospeso dal servizio, perchè sottoposto a giudizio di epurazione, la gratifica non compete se non quando il giudizio definitivo siasi concluso favorevolmente [7].

 

          Art. 8.

     Per i personali retribuiti parzialmente o integralmente a carico di bilanci non statali, l'onere derivante dall'attuazione del presente decreto graverà sugli enti che attualmente sostengono le spese nelle medesime rispettive proporzioni.

 

          Art. 9.

     Il presente decreto non si applica al personale salariato di ruolo e non di ruolo per il quale sarà provveduto con apposito provvedimento.

     Con separati provvedimenti, da adottarsi di concerto col Ministro per il tesoro, sarà altresì disciplinato, in quanto occorra, il trattamento economico:

     a) dei ricevitori postelegrafonici, dei ricevitori del lotto, degli assuntori ferroviari e, in genere, dei dipendenti statali retribuiti ad aggio od in base a coefficienti riferiti all'entità e durata delle prestazioni; nonchè del personale impiegatizio addetto agli uffici di vendita, alle sezioni di vendita e alle rivendite di Stato dei generi di monopolio;

     b) del personale che presta servizio alle dipendenze dei predetti ricevitori, assuntori e dipendenti statali;

     c) degli ufficiali giudiziari e dei loro commessi autorizzati;

     d) del personale aggregato delle carceri;

     e) degli incaricati marittimi e delegati di spiaggia;

     f) del personale impiegatizio non di ruolo, anche a contratto, non contemplato nel primo comma del precedente art. 1;

     g) del personale degli uffici del lavoro;

     h) dei soldati, caporali e caporali maggiori dell'Esercito ed equiparati della Marina e dell'Aeronautica ancorchè raffermati o vincolati a ferma speciale.

     Il trattamento economico del personale non di ruolo, insegnante e non insegnante, delle scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado, che sia stabilito sulla base di quello spettante al personale di ruolo delle predette scuole ed istituti, va determinato prendendo a base le nuove competenze spettanti a quest'ultimo in applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli.

 

          Art. 10.

     Le disposizioni dei precedenti articoli sono estese ai segretari provinciali ed ai segretari comunali.

     Le provincie, i comuni e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sono autorizzati ad estendere al personale dipendente, compresi i salariati, mediante deliberazione dei competenti organi, le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 7, del presente decreto, con facoltà di contenere, in relazione alle peculiari situazioni locali, le concessioni di cui agli articoli stessi in misure inferiori a quelle previste dalle disposizioni medesime. In particolare al personale che sia tenuto a prestazioni che ne assorbano solo parzialmente l'attività, le concessioni stesse, compresa quella del miglioramento minimo di cui al precedente art. 5, non possono essere estese che in misura congruamente ridotta.

     In relazione alle deliberazioni di cui al precedente comma possono essere concessi alle Amministrazioni provinciali e comunali, che non abbiano la possibilità di fronteggiare in tutto o in parte il conseguente maggiore onere, contributi integrativi, nella misura strettamente indispensabile, con le modalità previste dal decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1946, n. 211.

 

          Art. 11. [8]

     Il secondo comma dell'art. 10 si applica pure agli enti parastatali ed in genere a tutti gli enti ed istituti di diritto pubblico anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi a carattere continuativo, nonchè alle aziende annesse o direttamente dipendenti dalle provincie o dai comuni o dagli altri enti indicati, il cui personale non sia tuttora vincolato alla disciplina dei contratti collettivi di lavoro.

     I miglioramenti economici di cui al precedente comma sono da determinarsi in base all'ammontare dello stipendio o paga o retribuzione risultante al 31 agosto 1946, dall'applicazione dei miglioramenti dell'art. 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.

     Nei miglioramenti economici comunque derivanti dall'applicazione del presente articolo o del precedente art. 10 s'intendono riassorbiti i miglioramenti di trattamento economico eventualmente concessi posteriormente all'attuazione del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, sotto forma di incremento degli emolumenti già in vigore o di qualsiasi nuovo assegno fatta eccezione dei compensi per lavoro straordinario e del premio giornaliero di presenza.

     La tredicesima mensilità prevista dal precedente art. 7 può estendersi anche al personale di cui al presente articolo ed al precedente art. 10 e sostituisce qualsiasi altro emolumento di cui il personale stesso comunque fruisca al medesimo o ad analogo titolo.

 

          Art. 12.

     Le pensioni ordinarie - escluse quelle tabellari - dirette o di riversibilità, comprese quelle privilegiate, e gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato o della Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali, degli archivi notarili e del cessato commissariato dell'emigrazione, a favore degli impiegati civili, dei militari, dei salariati e delle loro famiglie, relativi a cessazioni dal servizio avvenute anteriormente al 1° settembre 1946, sono aumentati:

     del 150 per cento sulle prime lire 12.000 annue lorde;

     del 70 per cento sulla quota eccedente le lire 12.000 annue lorde.

     Nelle misure suddette sono pure aumentate le pensioni e gli assegni graziali vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato, o del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato secondo le norme del cessato regime austro-ungarico, a favore dei personali civili e militari delle nuove provincie e delle loro famiglie e le pensioni liquidate o maggiorate dall'ex Stato libero di Fiume.

 

          Art. 13.

     Le pensioni e gli assegni ordinari diretti e di riversibilità, compresi quelli privilegiati a carico dello Stato e delle Amministrazioni indicate nel primo comma del precedente art. 12, relativi a cessazioni dal servizio che si verificheranno a partire dal 1° settembre 1946 sono liquidati prendendo per base, nella formazione della media triennale, in sostituzione degli stipendi, paghe o retribuzioni effettivamente percetti secondo gli ordinamenti vigenti anteriormente alla data predetta, i corrispondenti nuovi stipendi, paghe o retribuzioni risultanti dall'applicazione dell'art. 1 del presente decreto.

     Resta fermo che ai titolari delle pensioni e assegni indicati nel precedente comma non spetta l'integrazione temporanea di cui al regio decreto-legge 13 marzo 1944, n. 237, nè l'aumento previsto dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41.

     Relativamente al presente articolo ed al precedente art. 12 si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute negli art. 2, terzo comma, 12, primo comma, 13, primo e secondo comma, e 14 del decreto legislativo luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41. I ricorsi previsti dall'anzidetto art. 13 devono essere presentati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 1947. Per gli aumenti di pensione al personale degli enti locali territoriali vale il disposto del terzo comma del precedente art. 10.

 

          Art. 14.

     L'importo annuo lordo delle pensioni e degli assegni ordinari, diretti e di riversibilità, compresi quelli privilegiati, a carico dello Stato e delle altre Amministrazioni indicate nel primo comma del precedente art. 12, qualunque sia la data della cessazione dal servizio del rispettivo titolare o del dante causa, va in ogni caso arrotondato, per eccesso, a lire cento.

 

          Art. 15.

     Per tutti i personali civili e militari dello Stato, compresi i dipendenti dell'Amministrazione ferroviaria, per i quali le disposizioni in vigore stabiliscono che le pensioni per le anzianità di servizio sono liquidate sulla base di una determinata aliquota sulle prime lire 4000 o comunque su una prima parte della media degli stipendi o paghe e degli altri assegni pensionabili percepiti nell'ultimo triennio di servizio effettivo e di una diversa aliquota sulla rimanente parte, la prima delle anzidette aliquote va calcolata sulle prime lire 30.000 della media sopra cennata.

     (Omissis) [9].

 

          Art. 16.

     L'indennità per una sola volta in luogo di pensione, di cui all'art. 11, primo e secondo comma, del regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, spetta dopo un anno intero di servizio effettivo.

     Detta indennità è ragguagliata, sia per l'impiegato, sia per la vedova e gli orfani, a tanti dodicesimi dell'ultimo stipendio e degli altri assegni utili a pensione effettivamente ed integralmente percetti quanti sono gli anni di servizio utile.

 

          Art. 17.

     Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

 

          Art. 18.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° settembre 1946; i benefici previsti dall'art. 12 sono invece dovuti a cominciare delle prima mensilità di pensione o assegno interamente decorsa dopo le varie scadenze verificatesi dal 31 agosto 1946.

     Per il personale il cui rapporto d'impiego o di lavoro sussista alla data del 1° settembre 1946 si computa, ai fini dell'applicazione del precedente art. 7, nei limiti ed alle condizioni in esso previsti, il servizio prestato durante il periodo dal 1° gennaio 1946 al 31 agosto 1946.

     Agli effetti dell'applicazione dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, per il trimestre ottobre-dicembre 1946 sarà tenuto conto dell'indice base del costo dell'alimentazione rilevato dall'Istituto centrale di statistica per il trimestre aprile-giugno 1946.


[1] Ratificato dall'art. unico della L. 17 aprile 1956, n. 561.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.L. 23 novembre 1973, n. 740.

[3] Comma inserito dall'art. 1 del D.L. 23 novembre 1973, n. 740.

[4] Comma inserito dall'art. 1 del D.L. 23 novembre 1973, n. 740.

[5] Comma inserito dall'art. 1 del D.L. 23 novembre 1973, n. 740.

[6] Comma così modificato dall'art. 10 della L. 10 agosto 1964, n. 656.

[7] Comma aggiunto dall'art. 5 del D.Lgs.C.P.S. 29 maggio 1947, n. 484.

[8] Articolo così sostituito dall'art. unico del D.Lgs.C.P.S. 29 dicembre 1946, n. 577.

[9] Comma abrogato dall'art. 9 del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20.