§ 80.5.250 – L. 2 marzo 1963, n. 309.
Norme sulla tredicesima mensilità agli operai dello Stato e sulla disciplina di talune situazioni connesse all'attuazione della legge 5 marzo 1961, n. 90.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:02/03/1963
Numero:309


Sommario
Art. 1.      Il secondo ed il terzo comma dell'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585, sono sostituiti dai seguenti
Art. 2.      Agli operai permanenti, provenienti da una categoria di temporanei, nominati in ruolo nel periodo dal 2 luglio 1959 al 28 marzo 1961, ed agli operai permanenti passati [...]
Art. 3.      L'indennità integrativa speciale di cui all'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, va considerata ai fini del computo del contributo stabilito dal quarto comma [...]


§ 80.5.250 – L. 2 marzo 1963, n. 309.

Norme sulla tredicesima mensilità agli operai dello Stato e sulla disciplina di talune situazioni connesse all'attuazione della legge 5 marzo 1961, n. 90.

(G.U. 29 marzo 1963, n. 85).

 

     Art. 1.

     Il secondo ed il terzo comma dell'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585, sono sostituiti dai seguenti:

     "Detta gratificazione è commisurata a un dodicesimo della paga annua tabellare incrementata degli aumenti biennali maturati alla data del 16 dicembre di ogni anno; essa è corrisposta per intero ai salariati in servizio continuativo dal 1 gennaio dello stesso anno.

     In caso di servizio prestato per un periodo inferiore all'anno, la gratificazione stessa è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato o frazione di mese superiore a 15 giorni e va commisurata all'ultimo trattamento spettante".

     La locuzione: "o per loro volontà", contenuta alla fine del penultimo comma dell'art. 6 del decreto legislativo 12 dicembre 1946, n. 585, è soppressa.

     Le norme contenute nel presente articolo sono estese alla tredicesima mensilità relativa agli anni 1961 e 1962.

 

          Art. 2.

     Agli operai permanenti, provenienti da una categoria di temporanei, nominati in ruolo nel periodo dal 2 luglio 1959 al 28 marzo 1961, ed agli operai permanenti passati ad una categoria superiore od al gruppo dei capi operai durante il medesimo periodo di tempo, ai quali sia stata attribuita nella nuova posizione, una paga inferiore a quella che sarebbe loro spettata se fossero rimasti non di ruolo o nella categoria inferiore, è assegnata, a decorrere dalla data del nuovo inquadramento, la paga d'importo uguale od immediatamente superiore a quella che avrebbero conseguito, a tale data, se non fossero stati nominati in ruolo ovvero non fossero passati alla categoria superiore od al gruppo dei capi operai.

 

          Art. 3.

     L'indennità integrativa speciale di cui all'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, va considerata ai fini del computo del contributo stabilito dal quarto comma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, nonchè dell'indennità giornaliera di cui al successivo quinto comma, nelle stesse aliquote previste dai predetti commi per la paga o retribuzione. Essa va considerata altresì, ai fini del computo dell'indennità giornaliera di cui all'art. 30 della legge 5 marzo 1961, n. 90, riguardante il trattamento economico durante il periodo di assenza per infermità dovuta a causa di servizio.