§ 80.5.80 – D.Lgs. 7 aprile 1948, n. 262.
Istituzione di ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:07/04/1948
Numero:262


Sommario
Art. 1.      Gli impiegati civili non di ruolo, con qualsiasi denominazione, in servizio alla data del presente decreto nelle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con [...]
Art. 2.      Coloro i quali non sono in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti, per il collocamento nel ruolo speciale corrispondente alla categoria [...]
Art. 3.      Il collocamento nei ruoli speciali è disposto nell'ordine risultante dalla data dell'assunzione alla categoria di impiego cui il personale appartiene alla data del [...]
Art. 4.      Per gli impiegati collocati nei ruoli speciali di cui all'art. 1, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti sullo stato giuridico degli impiegati [...]
Art. 5.      Gli impiegati collocati nei ruoli speciali, i quali abbiano compiuto in questi ruoli il prescritto periodo di servizio, sono ammessi a partecipare rispettivamente agli [...]
Art. 6.      Salva l'osservanza delle disposizioni per le assunzioni degli invalidi di guerra, i posti disponibili nei gradi iniziali dei ruoli organici del personale subalterno sono [...]
Art. 7.      Sono istituiti ruoli speciali transitori per il personale insegnante non di ruolo delle scuole elementari e delle scuole e degli istituti d'istruzione media, classica, [...]
Art. 8.      Le disposizioni dei precedenti articoli non si applicano a coloro i quali sono assunti per incarichi o prestazioni che non fanno sorgere un vero e proprio rapporto [...]
Art. 9.      Il servizio civile non di ruolo prestato nelle Amministrazioni dello Stato anteriormente alla nomina nei ruoli organici od al collocamento nei ruoli speciali può essere [...]
Art. 10.      I dipendenti civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, anche con l'ordinamento autonomo, possono, entro un anno dalla data del presente decreto, qualunque sia [...]
Art. 11.      Ai dipendenti civili non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, i quali rassegnino le dimissioni dal rapporto d'impiego [...]
Art. 12. 
Art. 13.      Un terzo dei posti disponibili, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel grado iniziale dei ruoli organici dei gruppi A, B, e C, esclusi quelli di cui al [...]


§ 80.5.80 – D.Lgs. 7 aprile 1948, n. 262. [1]

Istituzione di ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato.

(G.U. 16 aprile 1948, n. 90).

 

     Art. 1.

     Gli impiegati civili non di ruolo, con qualsiasi denominazione, in servizio alla data del presente decreto nelle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, i quali abbiano compiuto o compiano un periodo di servizio lodevole ed ininterrotto di anni sei, con mansioni proprie della categoria d'impiego cui sono assegnati alla data predetta, sono collocati presso l'Amministrazione di appartenenza in ruoli speciali transitori classificati nei gruppi A, B, C e subalterni, senza distinzioni gerarchiche in ciascun gruppo. Per coloro che prestano servizio alle dipendenze di una Amministrazione diversa da quella di appartenenza, il collocamento si effettua nei ruoli speciali transitori dell'Amministrazione nella quale prestano servizio.

     Per il collocamento nei ruoli speciali predetti è necessario il possesso di tutti i requisiti, ad eccezione del limite massimo di età prescritti per la nomina nei corrispondenti ruoli organici, con l'applicazione delle particolari norme vigenti anche di carattere eccezionale e transitorio, riguardanti il titolo di studio. In mancanza di un organico corrispondente, è necessario il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 16 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dall'art. 1, numeri 1, 3, 4 e 5 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

     Per il personale non di ruolo in servizio alla data del presente decreto, il periodo prestato in categoria inferiore a quella cui esso appartiene alla stessa data è computato per metà, ai fini del compimento del sessennio indicato nel primo comma.

     Il periodo di servizio indicato nel primo comma per il collocamento nei ruoli speciali è ridotto a due anni per gli ex combattenti, per le vedove e gli orfani di guerra e le categorie equiparate, e per coloro che comunque appartengano a categorie cui sono stati estesi i benefici spettanti agli ex combattenti per le assunzioni nei pubblici impieghi.

     E' in facoltà del Governo, in relazione alle esigenze dei servizi di trasferire il personale dei ruoli speciali transitori nel gruppo corrispondente da un ruolo di una Amministrazione a quello di altra Amministrazione dello Stato e di destinare il personale stesso a prestare servizio in uffici statali centrali o periferici.

 

          Art. 2.

     Coloro i quali non sono in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti, per il collocamento nel ruolo speciale corrispondente alla categoria d'impiego non di ruolo cui appartengono, possono ottenere il collocamento in altro ruolo speciale, dello stesso gruppo o di gruppo inferiore, qualora posseggano tutti i requisiti relativi, nella stessa ovvero presso altra Amministrazione statale. La stessa norma si osserva per i casi previsti dal primo comma del successivo art. 8.

     Per il collocamento nei ruoli speciali di gruppo C si può prescindere dal titolo di studio.

 

          Art. 3.

     Il collocamento nei ruoli speciali è disposto nell'ordine risultante dalla data dell'assunzione alla categoria di impiego cui il personale appartiene alla data del presente decreto. A parità di tale data si osserva l'ordine delle preferenze stabilito dall'art. 1 del decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive variazioni. Esso ha effetto dalla entrata in vigore del presente decreto, per coloro i quali a tale data abbiano già compiuto il periodo di servizio prescritto per ottenerlo, e dalla data nella quale sia compiuto tale periodo di servizio negli altri casi.

 

          Art. 4.

     Per gli impiegati collocati nei ruoli speciali di cui all'art. 1, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti sullo stato giuridico degli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, nonchè quelle sul trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza degli impiegati medesimi.

     Essi conservano la retribuzione loro dovuta all'atto del collocamento nel ruolo speciale.

     Per gli aumenti della retribuzione si applicano le disposizioni dell'art. 1 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, e successive norme di attuazione, salva l'osservanza delle disposizioni particolari che regolano gli aumenti della retribuzione per determinate categorie. A tal fine il servizio prestato nel ruolo speciale è computato in aggiunta al servizio non di ruolo utile allo stesso fine prestato anteriormente.

 

          Art. 5.

     Gli impiegati collocati nei ruoli speciali, i quali abbiano compiuto in questi ruoli il prescritto periodo di servizio, sono ammessi a partecipare rispettivamente agli esami di concorso e di idoneità per le promozioni ai gradi ottavo di gruppo A e nono di gruppo B ed agli esami di concorso per la promozione al grado undicesimo di gruppo C nei ruoli corrispondenti, ove esistano.

 

          Art. 6.

     Salva l'osservanza delle disposizioni per le assunzioni degli invalidi di guerra, i posti disponibili nei gradi iniziali dei ruoli organici del personale subalterno sono conferiti al personale dei ruoli speciali, nell'ordine in cui è collocato in questi ruoli, semprechè ne sia ritenuto meritevole, con giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, per operosità, diligenza e condotta lodevoli.

     Con le modalità previste nel precedente comma è conferito al personale dei ruoli speciali di gruppo C un terzo dei posti disponibili nel grado iniziale dei corrispondenti ruoli organici di gruppo C.

 

          Art. 7.

     Sono istituiti ruoli speciali transitori per il personale insegnante non di ruolo delle scuole elementari e delle scuole e degli istituti d'istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, artistica, e di avviamento professionale.

     Con successive norme saranno stabilite le condizioni e le modalità per il collocamento del personale insegnante nei predetti ruoli speciali transitori.

 

          Art. 8.

     Le disposizioni dei precedenti articoli non si applicano a coloro i quali sono assunti per incarichi o prestazioni che non fanno sorgere un vero e proprio rapporto d'impiego, nonchè al personale non di ruolo provvisto di pensione ordinaria diretta a carico dello Stato. Esse non si applicano, inoltre, per la istituzione di ruoli speciali transitori in corrispondenza ai ruoli organici delle magistrature ordinaria ed amministrativa, degli avvocati e procuratori dello Stato, del personale di gruppo A dell'Amministrazione degli affari esteri, del personale sanitario di gruppo A e del personale insegnante non previsto dal comma primo dell'art. 7.

     Con successiva legge saranno emanate le norme integrative e di attuazione di quelle contenute nei precedenti articoli e, in quanto occorrano, le norme di adeguamento agli ordinamenti speciali, compresi quelli degli organi dello Stato con personalità giuridica.

     Restano ferme le disposizioni di carattere transitorio ed eccezionale che regolano le assunzioni in determinati ruoli organici di singole Amministrazioni dello Stato.

 

          Art. 9.

     Il servizio civile non di ruolo prestato nelle Amministrazioni dello Stato anteriormente alla nomina nei ruoli organici od al collocamento nei ruoli speciali può essere riscattato secondo le disposizioni vigenti, ai fini del trattamento di quiescenza, per l'intera sua effettiva durata, verso pagamento di un contributo di riscatto pari al sei per cento dello stipendio e della retribuzione spettante alla data della domanda. Se la domanda è presentata dopo la cessazione dal servizio il contributo è calcolato sull'ultimo stipendio o sull'ultima retribuzione.

     I servizi non di ruolo che vengono riscattati per intero ai sensi del presente articolo non dànno luogo a liquidazione di indennità per cessazione del rapporto d'impiego; e, qualora tale indennità sia stata corrisposta, deve essere recuperata all'atto del riscatto.

     L'Istituto nazionale della previdenza sociale rimborserà allo Stato ed agli interessati i contributi rispettivamente versati per la assicurazione invalidità e vecchiaia, per il periodo riscattato per intero ai sensi del presente articolo.

 

          Art. 10.

     I dipendenti civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, anche con l'ordinamento autonomo, possono, entro un anno dalla data del presente decreto, qualunque sia la loro anzianità di servizio, chiedere il collocamento a riposo.

     Al personale collocato a riposo ai sensi del precedente comma è concesso un aumento di cinque anni del servizio utile a pensione, sia ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione, sia ai fini della liquidazione della pensione o della indennità per una sola volta.

 

          Art. 11.

     Ai dipendenti civili non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, i quali rassegnino le dimissioni dal rapporto d'impiego o di lavoro entro un anno dalla data del presente decreto, è corrisposta una indennità commisurata ad una mensilità del trattamento, spettante alla data di cessazione dal servizio, a titolo di retribuzione o paga e di indennità di carovita, comprese le eventuali quote complementari, per ciascun anno di servizio o frazione di anno superiore a sei mesi. Ai dipendenti stessi spetta, altresì, il rateo della tredicesima mensilità maturato alla data di cessazione dal servizio.

     La indennità suddetta non spetta ai dipendenti non di ruolo che ottengano la nomina in ruolo, anche posteriormente alle dimissioni, entro sei mesi dalla presentazione di queste. In tal caso la indennità deve essere recuperata se già corrisposta.

 

          Art. 12. [2]

     Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia tutte le disposizioni che consentano l'assunzione di personale non di ruolo, con qualsiasi denominazione, presso le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, nel territorio della Repubblica salvo il rispetto della percentuale stabilita dal secondo comma dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, a favore dei mutilati e invalidi di guerra.

 

          Art. 13.

     Un terzo dei posti disponibili, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel grado iniziale dei ruoli organici dei gruppi A, B, e C, esclusi quelli di cui al precedente art. 8, comma primo, sono conferiti mediante concorso riservato al personale statale appartenente ad altri ruoli organici, dello stesso gruppo o di gruppo inferiore, in possesso del prescritto titolo di studio.

     Per i ruoli organici di gruppo C, il concorso di cui al precedente comma può essere effettuato per titoli anzichè per esami.


[1] Ratificato dall'art. unico della L. 29 gennaio 1951, n. 33.

[2] Articolo così modificato dall'art. unico della L. 9 novembre 1949, n. 832.