§ 66.3.2 – L. 29 ottobre 1954, n. 1075.
Nuove tabelle organiche del personale salariato dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:66. Monopoli di Stato
Capitolo:66.3 personale
Data:29/10/1954
Numero:1075


Sommario
Art. 1.      Il personale salariato dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è costituito da operai di ruolo e da operai per i lavori di carattere stagionale
Art. 2. 
Art. 3.      I salariati permanenti che alla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 1952, n. 67, risultavano inquadrati nella 1ª categoria ed esercitavano mansioni che [...]
Art. 4.      Nella prima applicazione della presente legge il personale salariato temporaneo in servizio presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è inquadrato, a [...]
Art. 5.      Per il passaggio in ruolo dei salariati di cui all'articolo precedente si prescinde dai limiti di età stabiliti dall'art. 18 - ultimo comma - del regolamento approvato [...]


§ 66.3.2 – L. 29 ottobre 1954, n. 1075. [1]

Nuove tabelle organiche del personale salariato dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

(G.U. 27 novembre 1954, n. 273).

 

     Art. 1.

     Il personale salariato dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è costituito da operai di ruolo e da operai per i lavori di carattere stagionale.

 

          Art. 2. [2]

     La tabella organica del personale salariato dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di cui alla legge 7 aprile 1954, n. 143, è sostituita dalla seguente:

 

 

 

Categorie

Servizi

Capi operai sorveglianti e simili

capi d'arte

Operai specializzati

operai tenici di lavorazioni

 

Coefficiente 210

Coefficiente 190

Coefficiente 183

Coefficiente 177

Coltivazione tabacchi

6

10

60

10

Manifatture tabacchi, depositi tabacchi greggi, depositi generi di monopolio e servizi promiscui

144

215

1.980

160

Saline, depositi sali e laboratorio del chinino di Stato

35

25

225

30

Totali

185

250

2.265

200

 

Categorie

Servizi

Operai qualificati e primi verificatori

Operai comui di 1ª classe e verificatori

Comuni operai

Totali

 

Coefficiente 172

Coefficiente 165

Coefficiente 151

 

 

Operai qualificati

Primi verificatori

Operai comuni di 1ª classe

Verificatori

 

 

Coltivazione tabacchi

100

200

386

Manifatture tabacchi, depositi tabacchi greggi, depositi generi di monopolio e servizi promiscui

1.380

150

2.370

995

10.700

18.094

Saline, depositi sali e laboratorio del chinino di Stato

320

680

5

50

1.370

Totali

1.950

4.250

10.750

19.850

 

          Art. 3.

     I salariati permanenti che alla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 1952, n. 67, risultavano inquadrati nella 1ª categoria ed esercitavano mansioni che nell'elenco dei mestieri e servizi di cui alla tabella A annessa alla legge stessa sono stati classificati alla 2ª categoria, restano inquadrati in soprannumero nella 1ª categoria fino ad esaurimento.

     In corrispondenza ai posti che per effetto della disposizione di cui al comma precedente verranno a risultare in soprannumero nella 1ª categoria, saranno lasciati scoperti altrettanti posti nella 2ª categoria.

 

          Art. 4.

     Nella prima applicazione della presente legge il personale salariato temporaneo in servizio presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è inquadrato, a termini degli articoli 4 e 8 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, nella tabella organica del personale salariato di ruolo fino alla concorrenza dei posti che si renderanno disponibili dopo l'inquadramento del personale permanente ai sensi della legge stessa.

     L'inquadramento di cui al comma precedente sarà effettuato nella categoria corrispondente alle mansioni effettivamente esercitate alla data di entrata in vigore della presente legge.

     Le disposizioni di cui al presente articolo sono estese al personale temporaneo comunque addetto ai servizi delle coltivazioni dei tabacchi che entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge faccia domanda di essere destinato ai servizi delle Manifatture tabacchi o dei Depositi generi di monopolio, nonchè ai salariati invalidi di guerra adibiti ai servizi di vigilanza fiscale presso i magazzini di concessione speciale ed al personale salariato reclutato presso le Saline per lavori non di carattere stagionale, che presentino uguale domanda negli anzidetti termini purchè risultino in attività di servizio alla data del 30 giugno 1953 ed a quella dell'entrata in vigore della presente legge.

     Il personale di cui al comma precedente che non faccia domanda di essere destinato ai servizi delle Manifatture tabacchi o dei Depositi generi di monopolio sarà utilizzato per i lavori di carattere stagionale.

 

          Art. 5.

     Per il passaggio in ruolo dei salariati di cui all'articolo precedente si prescinde dai limiti di età stabiliti dall'art. 18 - ultimo comma - del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, numero 2262.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] La tabella di cui al presente articolo è stata così sostituita dall'art. 14 della L. 28 marzo 1962, n. 143.