§ 66.3.21 – L. 3 luglio 1970, n. 483.
Erogazione del premio per l'incremento del rendimento industriale al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:66. Monopoli di Stato
Capitolo:66.3 personale
Data:03/07/1970
Numero:483


Sommario
Art. 1.      Il premio per l'incremento del rendimento industriale, in atto corrisposto al personale in servizio presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato allo scopo di [...]
Art. 2.      Le normali misure del premio per l'incremento del rendimento industriale, da corrispondere per ogni giornata di effettiva presenza in servizio o di normale congedo [...]
Art. 3.      Per i funzionari con qualifica superiore a quella di direttore centrale la misura del premio di cui all'art. 2 è determinata con decreto del Ministro per le finanze di [...]
Art. 4.      Il premio per l'incremento del rendimento industriale, nelle diverse misure indicate nelle tabelle di cui all'art. 2, è attribuito a ciascun dipendente in relazione al [...]
Art. 5.      I premi di cui all'art. 2 non competono al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che sia comunque destinato a prestare servizio presso uffici o [...]
Art. 6.      Al personale salariato assunto per lavori di carattere stagionale, di cui all'art. 2 della legge 31 marzo 1955, n. 265, il premio per l'incremento del rendimento [...]
Art. 7.      Al personale in servizio presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che si sia particolarmente distinto per speciali benemerenze, per studi o prestazioni di [...]
Art. 8.      A decorrere dall'anno 1969, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata a corrispondere compensi incentivanti al personale con rapporto di lavoro [...]
Art. 9.      Le nuove misure del premio di cui alla presente legge hanno effetto a partire dal 1° gennaio 1969


§ 66.3.21 – L. 3 luglio 1970, n. 483. [1]

Erogazione del premio per l'incremento del rendimento industriale al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

(G.U. 15 luglio 1970, n. 176).

 

     Art. 1.

     Il premio per l'incremento del rendimento industriale, in atto corrisposto al personale in servizio presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato allo scopo di interessare ciascun dipendente alla regolarità ed economicità dei servizi, di stimolarne l'operosità e il rendimento e di premiare chi se ne renda meritevole per prestazioni di particolare importanza, gravosità o responsabilità, ovvero rese in condizioni di particolare disagio, è disciplinato dalle norme di cui ai successivi articoli.

 

          Art. 2.

     Le normali misure del premio per l'incremento del rendimento industriale, da corrispondere per ogni giornata di effettiva presenza in servizio o di normale congedo annuale, nonchè nei periodi di assenza dovuta ad infortunio in servizio, ad infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, ovvero alla necessità di attendere alle cure richieste dallo stato di invalidità qualora trattisi di mutilato o invalido di guerra o per servizio, sono indicate, per ciascuna qualifica, nelle tabelle allegati A e B alla presente legge.

     Al personale destinato da almeno tre mesi a mansioni di altra qualifica ai sensi dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1956, n. 1417, o dell'art. 14 della legge 5 marzo 1961, n. 90, il premio può essere attribuito nelle misure corrispondenti alla qualifica esercitata.

     Per il personale investito di particolari responsabilità, le normali misure del premio indicate nelle tabelle A e B possono essere aumentate nella misura da stabilirsi dal consiglio di amministrazione in rapporto all'ampiezza e complessità dei servizi svolti, entro il limite massimo del 15 per cento.

 

          Art. 3.

     Per i funzionari con qualifica superiore a quella di direttore centrale la misura del premio di cui all'art. 2 è determinata con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato.

 

          Art. 4.

     Il premio per l'incremento del rendimento industriale, nelle diverse misure indicate nelle tabelle di cui all'art. 2, è attribuito a ciascun dipendente in relazione al grado di operosità e rendimento e all'apporto dato alla produzione.

     Il premio stesso può non essere attribuito a seguito di provvedimento disciplinare. Può essere assegnato in misura inferiore alla minima a seguito di mancanze disciplinari di lieve entità, che non incidano sul rendimento.

     Durante il periodo di prova il premio non può essere corrisposto in misura superiore alla minima.

     I criteri per la valutazione dell'operosità e rendimento del personale ai fini dell'assegnazione del premio, nonchè i casi e le modalità di esclusione e di riduzione di cui al precedente secondo comma sono approvati con deliberazione del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato. Con le stesse modalità è stabilita la periodicità del pagamento del premio.

 

          Art. 5.

     I premi di cui all'art. 2 non competono al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che sia comunque destinato a prestare servizio presso uffici o stabilimenti dipendenti da altra amministrazione, fatta eccezione per il personale di cui all'art. 3 del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597.

     Al personale di altra amministrazione dello Stato, che sia comunque destinato a prestare servizio presso gli organi centrali o periferici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ivi compreso il personale di cui alle tabelle D, E, F e G allegate allalegge 20 dicembre 1961, n. 1345, e quello dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato in servizio, rispettivamente, presso l'ufficio di riscontro e l'ufficio centrale di ragioneria dell'amministrazione stessa, competono i premi di cui all'art. 2, salvo il caso di opzione per l'eventuale analogo trattamento già in godimento. Qualora detto personale rivesta qualifiche non previste nelle tabelle A e B annesse alla presente legge, l'equiparazione delle qualifiche rivestite a quelle indicate nelle citate tabelle sarà stabilita dal consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato.

 

          Art. 6.

     Al personale salariato assunto per lavori di carattere stagionale, di cui all'art. 2 della legge 31 marzo 1955, n. 265, il premio per l'incremento del rendimento industriale è corrisposto per ogni giornata di effettiva presenza in servizio o di congedo retribuito, nella misura prevista dall'annessa tabella B per le corrispondenti categorie di ruolo.

     Per la concessione del premio al predetto personale si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nei precedenti articoli.

 

          Art. 7.

     Al personale in servizio presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che si sia particolarmente distinto per speciali benemerenze, per studi o prestazioni di carattere eccezionale o di rilevante importanza, ivi comprese quelle relative alla perizia dei tabacchi greggi, nonchè per servizi resi in condizioni di particolare disagio, possono essere assegnati speciali premi nella misura da determinarsi, caso per caso, dal consiglio di amministrazione.

     A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, non sono applicabili, al personale in servizio presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, le disposizioni di cui all'art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19.

 

          Art. 8.

     A decorrere dall'anno 1969, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata a corrispondere compensi incentivanti al personale con rapporto di lavoro continuativo che non sia incorso nei provvedimenti disciplinari previsti dall'art. 4, secondo comma.

     L'entità dell'importo dovuto al personale, nonchè i criteri e le modalità per l'attribuzione dei compensi incentivanti saranno stabiliti con decreto del Ministro per le finanze, previo parere del consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali del personale.

     La spesa per l'attribuzione dei compensi incentivanti previsti dal presente articolo, per la maggiorazione di cui all'art. 2, terzo comma e per gli speciali premi previsti dall'art. 7 della presente legge farà carico agli stanziamenti di bilancio per il premio per l'incremento del rendimento industriale e non potrà complessivamente superare l'8 per cento degli stanziamenti stessi.

 

          Art. 9.

     Le nuove misure del premio di cui alla presente legge hanno effetto a partire dal 1° gennaio 1969.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, di L. 2.100.000.000 in ragione d'anno, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 191 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'anno 1970 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

Tabelle

(Omissis)


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.