§ 80.5.41 – D.Lgs. 27 giugno 1946, n. 19.
Nuove norme per la concessione dei compensi per il lavoro straordinario e del premio di presenza ai dipendenti statali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:27/06/1946
Numero:19


Sommario
Art. 1.      I compensi per lavoro straordinario agli impiegati di ruolo e non di ruolo, compresi i subalterni, dipendenti dalle Amministrazioni statali, incluse quelle con [...]
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4.      I compensi per lavoro straordinario sono corrisposti a periodi non inferiori al mese
Art. 5.      Il pagamento dei compensi per lavoro straordinario previsti dal precedente art. 2 può essere disposto esclusivamente con imputazione ai capitoli per essi appositamente [...]
Art. 6. 
Art. 7.      I mandati di pagamento dei compensi previsti dagli articoli 2 e 6 del presente decreto, per il personale avente grado non superiore al quinto, devono essere corredati da [...]
Art. 8.      E' concesso agli impiegati di ruolo e non di ruolo ed ai subalterni meritevoli dipendenti dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, un [...]
Art. 9.      Le disposizioni previste dal precedente art. 8 sono applicabili anche agli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate ed agli ufficiali e sottufficiali, graduati e [...]
Art. 10.      L'importo del premio giornaliero di presenza, salva la facoltà di optare per il trattamento più favorevole, è ridotto di un terzo per il personale che fruisca della [...]
Art. 11.      Il pagamento del premio giornaliero di presenza, di cui ai precedenti articoli, farà carico ai capitoli per esso appositamente istituiti in bilancio
Art. 12.      L'importo orario dei compensi per lavoro straordinario e quello del premio giornaliero di presenza va arrotondato, per eccesso, a lira intera
Art. 13.      Salve le concessioni dei gettoni o medaglie di presenza o di altri speciali emolumenti previsti specificatamente da apposite disposizioni, emanate di concerto col [...]
Art. 14.      Sono abrogate le norme relative ai premi di operosità e di rendimento, quelle relative ai compensi per lavoro straordinario, contrarie al presente decreto, nonchè tutte [...]


§ 80.5.41 – D.Lgs. 27 giugno 1946, n. 19. [1]

Nuove norme per la concessione dei compensi per il lavoro straordinario e del premio di presenza ai dipendenti statali.

(G.U. 12 luglio 1946, n. 154).

 

     Art. 1.

     I compensi per lavoro straordinario agli impiegati di ruolo e non di ruolo, compresi i subalterni, dipendenti dalle Amministrazioni statali, incluse quelle con ordinamento autonomo, attualmente previsti, sotto la denominazione di premi di operosità e di rendimento, dall'art. 1 del regio decreto 17 febbraio 1924, n. 182, e da altre analoghe disposizioni, sono conferiti in rapporto alle speciali caratteristiche del lavoro eseguito ed all'opera straordinaria effettivamente prestata oltre il normale orario giornaliero d'ufficio o di servizio, con le limitazioni ed alle condizioni di cui agli articoli seguenti.

     Ai fini del comma precedente è considerato alla stessa stregua del personale impiegatizio quello militare (ufficiali e sottufficiali delle Forze armate nonchè ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, della guardia di finanza e degli altri Corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato) che sia tenuto all'osservanza di orario di ufficio corrispondente a quello vigente per il personale civile.

     E' vietata qualsiasi concessione dei compensi suddetti al personale che non abbia effettivamente reso prestazioni eccedenti gli obblighi normali di orario e di servizio inerenti al grado ed al posto ricoperto.

     L'espletamento di lavoro straordinario retribuito non può essere autorizzato se non nei casi di esigenze di servizio riconosciute indilazionabili, con motivato decreto del Ministro competente, esclusa qualsiasi delegazione, nei limiti dei fondi stanziati in bilancio.

 

          Art. 2. [2]

     Le ore di lavoro straordinario da effettuarsi ai sensi del precedente articolo non possono superare, per ciascun impiegato, il numero di 48 ore mensili ed il loro corrispettivo è stabilito nell'importo orario corrispondente all'ammontare di 1/7 dello stipendio medio lordo mensile ragguagliato a giornata. Nei riguardi del personale dei ruoli speciali transitori e del personale civile non di ruolo contemplati, rispettivamente, dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, e successive modificazioni, la retribuzione da computarsi ai fini della determinazione dei compensi per lavoro straordinario è quella in godimento in base alla anzianità di servizio. Ai funzionari dei gradi superiori al 7° i compensi per lavoro straordinario possono venire corrisposti in misura forfetaria mensile ragguagliata al corrispettivo di 48 ore, retribuite con le modalità ed i criteri predetti.

     Per il personale subalterno, le ore di lavoro straordinario non possono superare le 60 mensili. Il coefficiente fisso di cui al precedente; comma ridotto ad 1/8 dello stipendio medio lordo mensile ragguagliato a giornata.

     Gli importi dei compensi per lavoro straordinario di cui ai precedenti commi sono aumentati del 15 per cento per il lavoro straordinario prestato in orario diurno, nei giorni feriali, e del 25 per cento per quello prestato in orario notturno (dalle ore ventidue della sera alle ore cinque del giorno successivo), e nei giorni festivi, sempre che non, si tratti di lavoro compensativo.

     Solo nel caso di accertate maggiori esigenze di servizio possono venire autorizzate eccezionalmente e per brevi periodi di tempo - previo assenso del Ministro per il tesoro - prestazioni straordinarie non eccedenti, in alcun caso, 60 ore e 75 ore mensili, rispettivamente per i personali di cui ai precedenti primo e secondo comma. Tali prestazioni vanno retribuite, in ogni caso, secondo i criteri previsti dai precedenti commi del presente articolo".

     I compensi per lavoro a cottimo, reso oltre l'orario normale di ufficio, comunque o da qualsiasi norma previsti, non possono, in alcun caso, superare l'importo massimo mensile risultante dalla applicazione dei precedenti commi.

     Restano salve le disposizioni di cui all'art. 9 dell'allegato 1 al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 ottobre 1947, n. 1182, ad eccezione di quanto si riferisce ai limiti normali stabiliti dal presente decreto.

 

          Art. 3. [3]

 

          Art. 4.

     I compensi per lavoro straordinario sono corrisposti a periodi non inferiori al mese.

     In ciascun mese, o periodo superiore, la spesa massima, per il personale dei gradi inferiori al sesto, non potrà eccedere la somma corrispondente all'importo dei compensi che spetterebbero alla metà del numero complessivo dei dipendenti di ruolo dei detti gradi e di quelli non di ruolo in servizio, tenuto conto del numero massimo di ore di cui al precedente art. 2. Eccezionalmente, per inderogabili esigenze di servizio, previo assenso del Ministro per il tesoro, tale aliquota può essere temporaneamente elevata fino a due terzi.

     Agli effetti dell'applicazione del precedente comma, il personale addetto alle Amministrazioni centrali è considerato separatamente secondo le direzioni generali o ripartizioni amministrative analoghe cui appartiene; quello addetto ai servizi provinciali distintamente per ciascun servizio.

     Entro i limiti di cui al secondo comma deve, altresì, essere compreso il personale chiamato eventualmente a prestare opera straordinaria, che appartenga ad altra Amministrazione o ad altra Direzione generale della stessa Amministrazione.

 

          Art. 5.

     Il pagamento dei compensi per lavoro straordinario previsti dal precedente art. 2 può essere disposto esclusivamente con imputazione ai capitoli per essi appositamente istituiti in bilancio.

     Su tale stanziamento non potranno essere imputati altri compensi o premi speciali, nè altre spese a qualsiasi diverso titolo.

     I predetti compensi, salva la facoltà di optare per il trattamento più favorevole, non sono cumulabili:

     a) con competenze accessorie comunque stabilite in relazione a protrazione d'orario;

     b) con premi per lavori a cottimo;

     c) con premi per lavoro serale, notturno e festivo;

     d) con premi di interessamento e di maggior produzione.

 

          Art. 6. [4]

 

          Art. 7.

     I mandati di pagamento dei compensi previsti dagli articoli 2 e 6 del presente decreto, per il personale avente grado non superiore al quinto, devono essere corredati da attestazioni giustificative rilasciate dal capo dell'ufficio, ai sensi delle disposizioni degli articoli precedenti, il quale, inoltre, sotto la sua personale responsabilità, deve esplicitamente dichiarare che il personale premiando, ancorchè retribuito con compenso forfetizzato, ha effettivamente prestato opera straordinaria eccedente l'orario normale giornaliero per un numero di ore non inferiore a quelle proposte per il compenso.

 

          Art. 8.

     E' concesso agli impiegati di ruolo e non di ruolo ed ai subalterni meritevoli dipendenti dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, un premio giornaliero di presenza ragguagliato ad una aliquota corrispondente allo stipendio medio mensile lordo, od alla retribuzione media mensile lorda, relativi al grado rivestito, diviso per il coefficiente fisso di 200. In nessun caso l'importo di detto premio potrà essere inferiore a L. 16 lorde giornaliere.

     Dal computo sono escluse tutte le altre competenze, agli assegni personali ed accessori di qualsiasi natura, ancorchè ragguagliati allo stipendio ed utili ai fini di pensione, ed è altresì esclusa la indennità di carovita.

     Il premio è concesso al personale che abbia dato prova di diligenza e di attaccamento al dovere, per le sole giornate di effettiva presenza in servizio con completo adempimento del normale orario di servizio ed escluse in ogni caso le assenze da qualsiasi motivo determinante anche se per festività, congedo, malattia ed altre cause comunque giustificate.

     Non spetta, neppure, nei giorni festivi e di congedo, in cui la presenza in servizio abbia luogo esclusivamente per il compimento di lavoro straordinario retribuito.

     Detto premio è soggetto all'imposta di ricchezza mobile ed alle altre imposte erariali, anche in deroga a particolari norme legislative di esenzione, salve le disposizioni dell'art. 30 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384.

 

          Art. 9.

     Le disposizioni previste dal precedente art. 8 sono applicabili anche agli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate ed agli ufficiali e sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e degli altri Corpi militarmente organizzati al servizio dello Stato, nonchè agli insegnanti elementari di ruolo.

     Dette disposizioni non sono applicabili:

     a) al personale nei cui confronti non sussista un vero e proprio rapporto d'impiego con l'Amministrazione, il quale comporti prestazione d'opera a carattere continuativo;

     b) al personale retribuito ad aggio od in base a coefficienti riferiti all'entità e durata delle prestazioni e ai dipendenti di detto personale;

     c) ai militari di bassa forza non contemplati dal precedente comma del presente articolo, ancorchè raffermati o vincolati a ferme speciali.

     Con separati provvedimenti, da adottarsi di concerto col Ministro per il tesoro, sarà disciplinato, in quanto occorra, il trattamento da praticare:

     1° al personale, insegnante e non insegnante, di ruolo e non di ruolo, delle scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado, salvo quanto previsto nel 1° comma del presente articolo;

     2° al personale aggregato delle carceri;

     3° al personale della magistratura giudiziaria.

 

          Art. 10.

     L'importo del premio giornaliero di presenza, salva la facoltà di optare per il trattamento più favorevole, è ridotto di un terzo per il personale che fruisca della razione viveri in natura.

 

          Art. 11.

     Il pagamento del premio giornaliero di presenza, di cui ai precedenti articoli, farà carico ai capitoli per esso appositamente istituiti in bilancio.

     Detto premio va liquidato a periodi non inferiori a mese, in base ad attestazione dei capi di ufficio circa il numero di giornate di effettiva presenza in servizio da parte di ciascun dipendente, a norma del precedente art. 9.

     Al pagamento può provvedersi con ordini di accreditamento da emettersi anche in eccedenza alle limitazioni di importo previste da norme generali e speciali.

 

          Art. 12.

     L'importo orario dei compensi per lavoro straordinario e quello del premio giornaliero di presenza va arrotondato, per eccesso, a lira intera.

 

          Art. 13.

     Salve le concessioni dei gettoni o medaglie di presenza o di altri speciali emolumenti previsti specificatamente da apposite disposizioni, emanate di concerto col Ministro per il tesoro, non può essere conferito al personale delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, alcun compenso, in relazione a prestazioni rese alle Amministrazioni medesime per qualsiasi incarico, ed a qualsiasi titolo, all'infuori dei compensi per lavoro straordinario, del premio giornaliero di presenza nei modi e limiti contemplati dal presente decreto e dai compensi speciali previsti dall'art. 6.

     E' fatto altresì divieto di corrispondere compensi della specie con imputazione a speciali fondi o a contabilità speciali o comunque a capitoli che non abbiano la specifica ed esclusiva destinazione prevista dai precedenti articoli 5, 6 e 8.

 

          Art. 14.

     Sono abrogate le norme relative ai premi di operosità e di rendimento, quelle relative ai compensi per lavoro straordinario, contrarie al presente decreto, nonchè tutte le disposizioni, comunque impartite al riguardo dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, contrastanti col decreto stesso, salva la concessione al personale della magistratura giudiziaria dei compensi speciali chiamati comunemente "indennità di toga" nelle misure attualmente godute quali risultano dall'annessa tabella.

     Sono soppressi gli stanziamenti relativi a premi di operosità normali o speciali, salvo regolazione degli impegni per prestazioni rese anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.

     Le disposizioni del presente decreto non si applicano al personale ferroviario pel quale vigono norme particolari, nè al personale comunque in servizio all'estero, nè a quello salariato per il quale si applicano le disposizioni speciali di cui al testo unico approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, e successive modificazioni, comprendendo però nel computo dei compensi orari per il lavoro straordinario spettanti a detto personale salariato anche l'indennità di carovita, secondo le modalità indicate alla lettera b) del comma quinto del precedente art. 2.

     Con provvedimento a parte - da emanarsi di concerto col Ministro per il tesoro - sarà disciplinato il trattamento relativo ai compensi per il lavoro straordinario spettanti al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

     Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1° giugno 1946 per quanto riguarda i compensi per lavoro straordinario e dal 1° aprile 1946 per quanto riguarda il premio giornaliero di presenza.

 

 

Compensi speciali annui lordi ai magistrati dell'ordine giudiziario, comunemente chiamati "indennità di toga"

 

Grado

 

L.

34.000

"

 

"

30.600

"

(con funzioni di direttore generale)

"

34.000

"

(con funzioni direttive)

"

28.900

"

(fuori ruolo)

"

20.400

"

(con funzioni direttive)

"

20.400

"

(in sott'ordine)

"

15.300

"

(con funzioni direttive)

"

15.300

"

(in sott'ordine)

"

11.900

"

 

"

8.500

"

 

"

6.800

"

 

"

5.100

"

 

"

3.400

Uditori

 

 

"

3.400

 


[1] Ratificato dall'art. unico della L. 28 dicembre 1952, n. 4417. Abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 10 del D.P.R. 17 agosto 1955, n. 767, nel testo risultante dall'art. 9 del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 7.

[3] Articolo abrogato dall'art. 12 del D.P.R. 17 agosto 1955, n. 767, nel testo risultante dall'art. 10 del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 7.

[4] Articolo abrogato dall'art. 39 della L. 15 novembre 1973, n. 734.