§ 98.1.30461 - D.P.R. 21 agosto 1968, n. 1006.
Modificazioni al regolamento sullo stato giuridico e trattamento economico dei salariati dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.


Settore:Normativa nazionale
Data:21/08/1968
Numero:1006


Sommario
Art. unico.      Gli articoli 13, 17 e 18 del regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, approvato con decreto ministeriale [...]


§ 98.1.30461 - D.P.R. 21 agosto 1968, n. 1006. [1]

Modificazioni al regolamento sullo stato giuridico e trattamento economico dei salariati dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

(G.U. 2 ottobre 1968, n. 251)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

     Visto l'art. 7, comma primo, n. 4 della legge 5 marzo 1961, n. 90, concernente lo stato giuridico degli operai dello Stato;

     Vista la tabella O annessa alla legge 28 marzo 1962 n. 143, relativa all'organico del personale operaio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

     Visti gli articoli 20, comma primo e 27, comma nono, del regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262;

     Visti gli articoli 13, 17 e 18 del regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, approvato con decreto ministeriale 21 ottobre 1925, registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1925, registro n. 15 Finanze, foglio n. 341, e successive modificazioni;

     Ritenuta la necessità di procedere alla modifica degli articoli 13, 17 e 18 del citato regolamento 21 ottobre 1925, concernenti le modalità per l'accertamento dell'idoneità fisica al lavoro e al servizio degli aspiranti all'assunzione in qualità di operai presso la suddetta amministrazione, al fine di rendere l'accertamento stesso più aderente alle mutate caratteristiche delle lavorazioni e servizi;

     Visto l'art. 23 della legge 18 marzo 1968, n. 249, che ha stabilito una nuova ripartizione in categorie per tutti gli operai dello Stato;

     Udito il parere del Consiglio di Stato;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro per le finanze;

     Decreta:

 

     Art. unico.

     Gli articoli 13, 17 e 18 del regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, approvato con decreto ministeriale 21 ottobre 1925, di cui alle premesse, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

Art. 13.

     "Le assunzioni degli operai di ruolo, delle categorie specializzati, qualificati e comuni, si effettuano per concorso.

     Gli aspiranti devono essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90. Non possono conseguire la nomina coloro che abbiano riportato condanna per delitto di contrabbando, ovvero per le contravvenzioni prevedute dalle disposizioni riguardanti i generi di monopolio o i generi a questi assimilati.

     Essi devono avere l'età dai 22 ai 30 anni per i posti di operaio specializzato e di operaio qualificato, dai 22 ai 28 anni per i posti di operaio comune. Si applicano le vigenti norme di carattere generale sull'elevazione dei limiti massimi di età in favore di particolari categorie di candidati.

     Nessun limite di età è stabilito per i dipendenti di ruolo dello Stato.

     Alla formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei si provvede, per gli operai specializzati e qualificati, in base a prova d'arte o esperimento pratico, e per gli operai comuni, in base a prove attitudinali".

Art. 17.

     "Le prove attitudinali per la formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei nei concorsi per l'assunzione di operai comuni sono praticate secondo le norme di dettaglio stabilite dalla direzione generale.

     La commissione esaminatrice è composta dal funzionario tecnico direttivo preposto alla vice-direzione dell'opificio, dal funzionario amministrativo di concetto preposto ai riscontri, dal funzionario tecnico di concetto preposto alle lavorazioni e dal medico fiduciario. Nelle agenzie per le coltivazioni dei tabacchi il funzionario tecnico di concetto preposto alle lavorazioni è sostituito dal capo agenzia.

     In mancanza di taluno dei componenti sarà provveduto, a seconda dei casi, con altro funzionario o altro sanitario da nominarsi dalla direzione generale.

     Nei depositi di generi di monopolio la commissione composta dal dirigente, dal secondo contabile e da un sanitario da nominarsi dalla direzione generale.

     Le visite mediche per l'accertamento dell'idoneità fisica dei vincitori dei concorsi sono effettuate dal medico fiduciario o da altro medico da nominarsi dalla direzione generale".

Art. 18.

     "Le prove d'arte o esperimenti pratici per la formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei nei concorsi per l'assunzione di operai specializzati e di operai qualificati sono praticate, a seconda delle diverse specializzazioni o qualificazioni richieste, in base a criteri di massima stabiliti dalla direzione generale.

     La commissione esaminatrice è composta dal funzionario tecnico direttivo preposto alla vice-direzione dell'opificio, dal funzionario amministrativo di concetto preposto ai riscontri, dal funzionario tecnico di concetto preposto alle officine e da altro funzionario tecnico di concetto da nominarsi dalla direzione generale. Nelle agenzie per le coltivazioni dei tabacchi il funzionario tecnico di concetto preposto alle officine è sostituito dal capo agenzia.

     In mancanza di taluno dei componenti sarà provveduto con altro funzionario da nominarsi dalla direzione generale.

     I concorsi per l'assunzione di operai specializzati e di operai qualificati presso i depositi di generi di monopolio sono espletati nell'opificio che di volta in volta sarà designato dalla direzione generale.

     Le visite mediche per l'accertamento dell'idoneità fisica dei vincitori dei concorsi sono effettuate dal medico fiduciario o da altro medico da nominarsi dalla direzione generale".

 


[1] Decreto abrogato dall'art. 9 della L. 8 agosto 1977, n. 556.