§ 66.3.27 – L. 27 dicembre 1973, n. 851.
Concessione di un'indennità pensionabile al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:66. Monopoli di Stato
Capitolo:66.3 personale
Data:27/12/1973
Numero:851


Sommario
Art. 1.      Al personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, compreso anche quello operaio assunto per lavori di carattere stagionale, è [...]
Art. 2.      Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi
Art. 3.      Dall'importo netto dell'indennità pensionabile dovuta per il periodo dal 1° luglio 1973 alla data di entrata in vigore della presente legge, sarà detratto, in sede di [...]
Art. 4.      Il trattamento accessorio complessivo effettivamente percepito nell'anno, comprensivo dell'indennità pensionabile, non può superare per alcuna qualifica, l'importo della [...]
Art. 5.      La delega per la riscossione dei contributi sindacali, rilasciata ai sensi dell'art. 50 della legge 18 marzo 1968, n. 249, opera anche sull'indennità pensionabile [...]
Art. 6.      All'onere netto derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1973, valutato in lire 5.000 milioni, l'Amministrazione autonoma dei monopoli [...]


§ 66.3.27 – L. 27 dicembre 1973, n. 851.

Concessione di un'indennità pensionabile al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

(G.U. 31 dicembre 1973, n. 334, S.O.).

 

     Art. 1.

     Al personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, compreso anche quello operaio assunto per lavori di carattere stagionale, è corrisposta, a decorrere dal 1° luglio 1973, un'indennità pensionabile, utile ai fini dell'indennità di buonuscita e di licenziamento, nella misura di cui all'annessa tabella.

     L'indennità pensionabile non è suscettibile di aumenti periodici, non è computabile ai fini della tredicesima mensilità e dei compensi per lavoro straordinario, è ridotta nella stessa proporzione dello stipendio nei casi di aspettativa, disponibilità, punizione disciplinare o di altra posizione di stato che comporti riduzione dello stipendio, ed è sospesa in tutti i casi di sospensione dello stipendio.

     Nei passaggi di carriera o di categoria, al personale provvisto di indennità pensionabile d'importo superiore a quella spettante nella nuova qualifica o classe, è attribuito un assegno personale pensionabile pari alla differenza tra l'indennità pensionabile già in godimento e la nuova, da riassorbire con i successivi aumenti della indennità di che trattasi, per progressione di carriera o di classe.

     Sono esclusi dalla corresponsione dell'indennità pensionabile prevista dal presente articolo i funzionari con qualifica di dirigente di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

 

          Art. 2.

     Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi:

     il premio di responsabilità di cui all'art. 2, ultimo comma, della legge 3 luglio 1970, n. 483;

     i premi speciali di cui all'art. 7 della sopracitata legge 3 luglio 1970, n. 483, ad eccezione di quelli relativi a invenzioni, studi e ritrovati tecnici di notevole rilievo e a lavori di particolare impegno;

     il soprassoldo giornaliero per i servizi di ronda di cui all'art. 204 del decreto ministeriale 5 luglio 1928;

     i cottimi e i soprassoldi, ad eccezione del soprassoldo per il lavoro nel sottosuolo presso la salina di Lungro;

     i gettoni di presenza ed i compensi d'esame di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

     ogni altro soprassoldo o speciale indennità stabiliti per il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato diversi da quelli previsti dalla predetta legge 3 luglio 1970, n. 483, ed esclusi quelli per il rischio od insalubrità, nonché l'indennità di cui all'art. 2 della legge 10 novembre 1970, n. 869, limitatamente al personale della salina di Volterra e, ferme restando le attuali misure, il soprassoldo per le funzioni di pagatore del personale di lavoro e le indennità di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 721.

     Il servizio di ronda di cui agli articoli 198 e 204 del decreto ministeriale 5 luglio 1928 è soppresso dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 3.

     Dall'importo netto dell'indennità pensionabile dovuta per il periodo dal 1° luglio 1973 alla data di entrata in vigore della presente legge, sarà detratto, in sede di conguaglio, l'ammontare netto riscosso e da riscuotere da ciascun dipendente per lo stesso periodo, per indennità, premi e compensi soppressi o non dovuti a norma della presente legge.

 

          Art. 4.

     Il trattamento accessorio complessivo effettivamente percepito nell'anno, comprensivo dell'indennità pensionabile, non può superare per alcuna qualifica, l'importo della misura iniziale dell'indennità pensionabile spettante alla qualifica di primo dirigente nello stesso periodo. Ai fini del computo di tale trattamento vengono esclusi: i compensi per lavoro straordinario; il trattamento di missione o indennità sostitutiva; l'indennità integrativa speciale; l'aggiunta di famiglia; la tredicesima mensilità; l'indennità per gli addetti ai centri meccanografici; la indennità di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 271; il soprassoldo per le funzioni di pagatore del personale di lavoro; il premio di cui alla legge 3 luglio 1970, n. 483, e successive modifiche [1].

     Ove si rendesse necessario procedere a riduzioni del detto trattamento accessorio complessivo, le stesse dovranno essere operate sulle competenze accessorie diverse dall'indennità pensionabile.

     I criteri e le modalità per la riduzione del trattamento accessorio di cui al comma precedente, o per l'eventuale recupero di somme percette in eccedenza, saranno determinati con decreto del Ministro per le finanze.

 

          Art. 5.

     La delega per la riscossione dei contributi sindacali, rilasciata ai sensi dell'art. 50 della legge 18 marzo 1968, n. 249, opera anche sull'indennità pensionabile istituita con la presente legge, ove concessa, per quota percentuale dello stipendio, paga o retribuzione.

 

          Art. 6.

     All'onere netto derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1973, valutato in lire 5.000 milioni, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato farà fronte, quanto a lire 3.000 milioni, con corrispondente quota delle maggiori entrate previste al capitolo 101 del proprio stato di previsione e, quanto a lire 2.000 milioni, con apposita sovvenzione straordinaria del Tesoro, a fronte della quale verrà ridotto il fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

     All'onere netto per l'anno finanziario 1974, valutato in lire 10.000 milioni, la predetta Amministrazione farà fronte con apposita sovvenzione straordinaria del Tesoro, a fronte della quale verrà corrispondentemente ridotto il fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

Allegato

Indennità pensionabile annua lorda al personale dei monopoli di Stato

(Omissis)


[1] Comma così sostituito dall'art. 5 della L. 14 dicembre 1978, n. 798.