§ 66.3.22 – L. 10 novembre 1970, n. 869.
Disposizioni concernenti il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:66. Monopoli di Stato
Capitolo:66.3 personale
Data:10/11/1970
Numero:869


Sommario
Art. 1.      La durata settimanale del lavoro ordinario del personale impiegatizio ed operaio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è stabilita in 41 ore a partire dal [...]
Art. 2.      Al personale impiegatizio ed operaio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che sia destinato a prestare servizio presso opifici, stabilimenti od uffici [...]
Art. 3.      Le visite del personale operaio previste dall'art. 42 del regolamento approvato con decreto ministeriale 21 ottobre 1925, modificato con decreto del Capo provvisorio [...]
Art. 4.      Al personale impiegatizio ed operaio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che, in conseguenza della soppressione di opifici, stabilimenti o depositi, sia [...]
Art. 5.      La spesa relativa agli articoli 2 e 4 della presente legge farà carico ai normali stanziamenti dei capitoli 103, 107, 181, 221, 245, 261 e 271 dello stato di previsione [...]


§ 66.3.22 – L. 10 novembre 1970, n. 869.

Disposizioni concernenti il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

(G.U. 30 novembre 1970, n. 303).

 

     Art. 1.

     La durata settimanale del lavoro ordinario del personale impiegatizio ed operaio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è stabilita in 41 ore a partire dal 1° gennaio 1970 ed in 40 ore a partire dal 1° gennaio 1971.

     Per il personale impiegatizio degli uffici aventi sede nella capitale la durata della settimana lavorativa non può essere comunque superiore a quella stabilita per il restante personale dell'Amministrazione.

     Per il personale di cui al presente articolo rimangono ferme le competenze di carattere fondamentale ed accessorio previste dalle vigenti disposizioni. A tal fine, le competenze ragguagliate a giornata saranno rideterminate in misura oraria in modo che l'importo globale settimanale di ogni singola competenza sia pari a quello spettante in base alle norme in vigore.

 

          Art. 2.

     Al personale impiegatizio ed operaio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che sia destinato a prestare servizio presso opifici, stabilimenti od uffici nei quali si effettuano lavori a ciclo continuo ripartito in tre turni giornalieri, è corrisposta, per ogni giornata di effettiva partecipazione ai turni stessi, una indennità da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le organizzazioni sindacali, fermo restando il trattamento previsto dalle vigenti disposizioni per il lavoro straordinario e per quello notturno.

 

          Art. 3.

     Le visite del personale operaio previste dall'art. 42 del regolamento approvato con decreto ministeriale 21 ottobre 1925, modificato con decreto del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 114, sono effettuate con le stesse modalità stabilite per il personale impiegatizio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

 

          Art. 4.

     Al personale impiegatizio ed operaio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che, in conseguenza della soppressione di opifici, stabilimenti o depositi, sia tenuto a prestare la propria opera presso altro opificio, stabilimento o deposito dell'Amministrazione stessa e sia stato autorizzato a mantenere la precedente residenza, è esteso il concorso nelle spese di trasporto di cui all'art. 92 del regolamento approvato con decreto ministeriale 21 ottobre 1925, quale risulta modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1953, n. 294, con le modalità di cui al comma seguente.

     Per il personale di cui al precedente comma la misura del concorso nelle spese di trasporto è determinata con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti il consiglio di amministrazione dei monopoli e le organizzazioni sindacali, indipendentemente dalla qualifica rivestita da ciascun impiegato ed operaio, in relazione alla distanza intercorrente fra la località di residenza e la nuova sede di servizio e tenuto conto della natura del percorso nonché dell'esistenza o meno di servizi di linea.

     Nella prima attuazione della presente legge sarà stabilito in misura forfettaria, con le modalità indicate al precedente comma, un concorso nelle spese di trasporto per il personale che in conseguenza dell'avvenuta soppressione di opifici, stabilimenti o depositi sia stato destinato a prestare la propria opera presso altri organi dell'azienda mantenendo la precedente residenza.

 

          Art. 5.

     La spesa relativa agli articoli 2 e 4 della presente legge farà carico ai normali stanziamenti dei capitoli 103, 107, 181, 221, 245, 261 e 271 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'anno 1970 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.