§ 66.3.40 – L. 14 dicembre 1978, n. 798.
Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica concernente la nuova disciplina delle prestazioni straordinarie del personale [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:66. Monopoli di Stato
Capitolo:66.3 personale
Data:14/12/1978
Numero:798


Sommario
Art. 1.      E' autorizzata la spesa di L. 575.000.000 per l'anno finanziario 1977 e di L. 2.936.945.000 per l'anno finanziario 1978 ai fini dell'applicazione del decreto del [...]
Art. 2.      La disciplina per l'attribuzione dei compensi per lavoro straordinario stabilita nel decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente art. 1 è estesa, anche [...]
Art. 3.      E' autorizzata la spesa di L. 3.700.000.000 per l'anno finanziario 1978 ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica con il quale sono state [...]
Art. 4.      Ai fini dell'applicazione del primo comma dell'art. 15 della legge 8 agosto 1977, n. 556, gli importi dei compensi fissati nella tabella allegato A alla legge 3 luglio [...]
Art. 5.      Il primo comma dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1973, n. 851, è sostituito dal seguente
Art. 6.      E' autorizzata la spesa di L. 1.300.000.000 per l'anno finanziario 1978, ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica con il quale saranno [...]
Art. 7.      All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in complessive L. 8.611.945.000, di cui L. 575.000.000 per l'anno 1977 e L. 8.036.945.000 per [...]
Art. 8.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica


§ 66.3.40 – L. 14 dicembre 1978, n. 798. [1]

Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica concernente la nuova disciplina delle prestazioni straordinarie del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e nuove misure dei relativi compensi.

(G.U. 16 dicembre 1978, n. 350).

 

     Art. 1.

     E' autorizzata la spesa di L. 575.000.000 per l'anno finanziario 1977 e di L. 2.936.945.000 per l'anno finanziario 1978 ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi intervenuti il 28 ottobre 1977 tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria Cgil-Cisl-Uil monopoli di Stato e dell'Associazione nazionale dirigenti e direttivi dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, concernente la nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato indicato nel decreto stesso, nonchè nel successivo articolo della presente legge.

 

          Art. 2.

     La disciplina per l'attribuzione dei compensi per lavoro straordinario stabilita nel decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente art. 1 è estesa, anche in deroga alle vigenti disposizioni, con i medesimi criteri e decorrenza fissati nel decreto stesso, al personale dirigente dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle qualifiche indicate nell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

     La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario in favore del personale di cui al precedente comma è pari ad un centosettantacinquesimo della retribuzione iniziale lorda per stipendio ed eventuale indennità di funzione, con le maggiorazioni previste dall'art. 2 del decreto di cui al precedente art. 1 della presente legge.

     A decorrere dal 1° gennaio 1978, fra gli elementi di computo di cui al precedente comma, preso a base per la determinazione della misura oraria dei compensi per lavoro straordinario, sarà considerato anche l'importo della tredicesima mensilità dell'anno immediatamente precedente, ragguagliato a mese.

 

          Art. 3.

     E' autorizzata la spesa di L. 3.700.000.000 per l'anno finanziario 1978 ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica con il quale sono state rideterminate, a decorrere dal 1° gennaio 1978, le misure giornaliere del premio per l'incremento del rendimento industriale di cui alla legge 3 luglio 1970, n. 483, dovute al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in attuazione degli accordi intervenuti il 28 ottobre 1977 tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria Cgil-Cisl-Uil monopoli di Stato e l'Associazione nazionale dirigenti e direttivi dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

 

          Art. 4.

     Ai fini dell'applicazione del primo comma dell'art. 15 della legge 8 agosto 1977, n. 556, gli importi dei compensi fissati nella tabella allegato A alla legge 3 luglio 1970, n. 483, e successive modificazioni - tenuto conto della norma di cui al primo comma dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 - spettanti al personale indicato dal richiamato primo comma dell'art. 15 della suddetta legge, sono corrisposti dal 7 settembre 1977 e dal 1° gennaio 1978 nella misura pari, rispettivamente, al 60 per cento e all'85 per cento con i criteri di cui all'art. 2 della citata legge 3 luglio 1970, n. 483.

     Dal 1° luglio 1978 gli importi dei compensi di cui al primo comma spettanti al personale ivi indicato sono corrisposti fino al 100 per cento.

     Per le qualifiche e funzioni non previste nella tabella di cui al primo comma si provvede con le modalità e i criteri di cui all'art. 3 della richiamata legge 3 luglio 1970, n. 483.

 

          Art. 5.

     Il primo comma dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1973, n. 851, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 6.

     E' autorizzata la spesa di L. 1.300.000.000 per l'anno finanziario 1978, ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica con il quale saranno rideterminate, a decorrere dal 1° luglio 1978, le misure giornaliere del premio per l'incremento del rendimento industriale di cui alla legge 3 luglio 1970, n. 483, dovuta al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in attuazione della terza fase degli accordi intervenuti il 28 ottobre 1977 tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria Cgil-Cisl-Uil monopoli di Stato e l'Associazione nazionale dirigenti e direttivi dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

 

          Art. 7.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in complessive L. 8.611.945.000, di cui L. 575.000.000 per l'anno 1977 e L. 8.036.945.000 per l'anno 1978, si farà fronte quanto a L. 2.414.067.000 con i normali stanziamenti di bilancio dei capitoli 103, 104, 181, 221 e 271, quanto a lire 1.097.878.000 mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli 110, 111, 112 e 181, quanto a L. 3.800.000.000 con i normali stanziamenti di bilancio dei capitoli 110, 111 e 112, e quanto a L. 1.300.000.000 mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli 191, 193 e 228 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per l'anno finanziario 1978.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 8.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.