§ 80.5.292 – D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077.
Riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:28/12/1970
Numero:1077


Sommario
Art. 1.  Concorsi di ammissione.
Art. 2.  Bando di concorso.
Art. 3.  Esami di ammissione.
Art. 4.  Commissioni esaminatrici.
Art. 5.  Concorsi unici.
Art. 6.  Concorsi circoscrizionali.
Art. 7.  Regolamenti di esecuzione.
Art. 8.  Concorsi interni.
Art. 9.  Accesso alle carriere direttive.
Art. 10.  Accesso alle carriere di concetto.
Art. 11.  Accesso alle carriere esecutive.
Art. 12.  Accesso alle carriere ausiliarie.
Art. 13.  Qualifiche iniziali delle carriere direttive.
Art. 14.  Attribuzioni dei consiglieri.
Art. 15.  Promozione a direttore di sezione.
Art. 16.  Nomina a direttore di sezione di impiegati della carriera di concetto.
Art. 17.  Promozione alla qualifica di direttore di divisione.
Art. 18.  Qualifiche delle carriere di concetto e relative dotazioni organiche.
Art. 19.  Attribuzioni del personale di concetto.
Art. 20.  Promozione a segretario principale.
Art. 21.  Nomina a segretario principale di impiegati delle carriere esecutive.
Art. 22.  Promozione a segretario capo.
Art. 23.  Qualifiche delle carriere esecutive e relative dotazioni organiche.
Art. 24.  Attribuzioni del personale esecutivo.
Art. 25.  Passaggio dei dattilografi ad altre mansioni.
Art. 26.  Promozione a coadiutore principale.
Art. 27.  Nomina a coadiutore principale di impiegati della carriera ausiliaria e di operai.
Art. 28.  Promozione alla qualifica di coadiutore superiore.
Art. 29.  Qualifiche delle carriere ausiliarie e relative dotazioni organiche.
Art. 30.  Mansioni del personale ausiliario.
Art. 31.  Trasferimento degli autisti ad altro ruolo.
Art. 32.  Promozione alla qualifica di commesso capo.
Art. 33.  Trasferimento di sede.
Art. 34.  Personale comandato.
Art. 35.  Personale fuori ruolo.
Art. 36.  Rapporti informativi.
Art. 37.  Giudizio complessivo.
Art. 38.  Scrutinio per merito comparativo.
Art. 39.  Promozione per merito assoluto.
Art. 40.  Decorrenza delle promozioni per scrutinio.
Art. 41.  Valutazione di anzianità.
Art. 42.  Valutazione del servizio prestato nei reparti combattenti.
Art. 43.  Personale militare passato all'impiego civile.
Art. 44.  Coadiutori e commessi, o equiparati, invalidi di guerra.
Art. 45.  Personale del C.N.E.L.
Art. 46.  Applicabilità al personale dell'amministrazione degli affari esteri.
Art. 47.  Carriera diplomatica.
Art. 48.  Carriera direttiva amministrativa.
Art. 49.  Carriera di concetto.
Art. 50.  Carriera esecutiva.
Art. 51.  Carriere ausiliarie.
Art. 52.  Ruoli e qualifiche speciali.
Art. 53.  Carriere degli Archivi di Stato.
Art. 54.  Carriera di concetto amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno.
Art. 55.  Carriere esecutive dell'Amministrazione civile.
Art. 56.  Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Art. 57.  Ruolo ispettivo tecnico industriale e agrario.
Art. 58.  Carriera di concetto del personale di educazione addetto agli istituti di rieducazione dei minorenni.
Art. 59.  Coadiutori dattilografi giudiziari.
Art. 60.  Carriera ausiliaria dell'Amministrazione della giustizia.
Art. 61.  Carriera direttiva dell'amministrazione centrale.
Art. 62.  Capo ufficio cifra e telegrafo.
Art. 63.  Cassieri degli uffici del registro.
Art. 64.  Carriera esecutiva del personale tecnico del catasto e dei servizi tecnici erariali.
Art. 65.  Carriere esecutive delle dogane e degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.
Art. 66.  Commessi tecnici dei laboratori chimici delle dogane e dei bollatori delle tasse e imposte indirette sugli affari.
Art. 67.  Limiti di applicabilità.
Art. 68.  Amministrazione del tesoro - Personale addetto ai servizi meccanografici e di elaborazione dei dati con sistemi elettronici.
Art. 69.  Ordinamenti delle carriere direttive della scuola dell'articolo della medaglia e del sanitario della Zecca.
Art. 70.  Incisori della Zecca.
Art. 71.  Ruolo dei coadiutori tecnici della Zecca.
Art. 72.  Commissari di leva.
Art. 73.  Cancellieri della giustizia militare.
Art. 74.  Personale del servizio dei fari e segnalamento marittimo.
Art. 75.  Carriere esecutive tecniche.
Art. 76.  Carriere ausiliarie delle soprintendenze ed istituti delle antichità e belle arti.
Art. 77.  Carriera esecutiva tecnica dell'istituto di patologia del libro.
Art. 78.  Carriera di concetto dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici.
Art. 79.  Carriera di concetto delle ostetriche.
Art. 80.  Carriere esecutive dei tecnici di radiologia medica, delle infermiere diplomate, delle infermiere abilitate e assistenti sanitarie visitatrici delle università e degli istituti di istruzione [...]
Art. 81.  Carriere di concetto degli istituti di istruzione secondaria ed artistica.
Art. 82.  Carriere esecutive degli istituti di istruzione secondaria ed artistica.
Art. 83.  Carriera direttiva dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e degli annessi licei artistici, delle accademie di arte drammatica e di danza.
Art. 84.  Nomina ad ispettore centrale dell'istruzione elementare.
Art. 85.  Limiti di applicabilità.
Art. 86.  Personale degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria.
Art. 87.  Personale del ruolo ad esaurimento della carriera di concetto dell'alimentazione con funzioni direttive.
Art. 88.  Personale addetto alla conduzione degli automezzi.
Art. 89.  Collocatori degli uffici del lavoro e della massima occupazione.
Art. 90.  Carriere esecutive degli uffici del lavoro.
Art. 91.  Personale del ruolo dell'ispettorato del lavoro.
Art. 92.  Ruolo ad esaurimento degli uffici del lavoro e della massima occupazione.
Art. 93.  Guardie di sanità.
Art. 94.  Carriere direttive tecniche.
Art. 95.  Carriere ausiliarie tecniche.
Art. 96.  Carriere.
Art. 97.  Carriere del personale direttivo.
Art. 98.  Carriere del personale degli uffici.
Art. 99.  Carriere dell'esercizio.
Art. 100.      Il personale dei ruoli organici di cui alle tabelle E, F, G, H, I, L, M, annesse alla legge 23 dicembre 1956, n. 1417, e successive modificazioni, è inquadrato con le [...]
Art. 101.  Limiti di età per l'ammissione agli impieghi.
Art. 102.  Carriere.
Art. 103.  Carriere.
Art. 104.  Modificazioni e integrazioni della legge 26 marzo 1958, n. 425.
Art. 105.  Sostituzione di allegati alla legge 25 marzo 1958 n. 425.
Art. 106.  Assunzione di nuove qualifiche.
Art. 107.  Norme particolari.
Art. 108.  Norme di adeguamento.
Art. 109.  Variazione delle piante organiche.
Art. 110.  Norme di inquadramento.
Art. 111.  Disposizioni transitorie.
Art. 112.  Carriere.
Art. 113.  Carriere del personale direttivo.
Art. 114.  Carriere del personale degli uffici.
Art. 115.  Personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni.
Art. 116.  Avanzamento.
Art. 117.  Passaggi di ruolo.
Art. 118.  Norme di inquadramento.
Art. 119.  Personale dell'esercizio per gli uffici locali.
Art. 120.  Avanzamento e passaggi di ruolo del personale U.L.A.
Art. 121.  Norme di inquadramento.
Art. 122.  Carriere.
Art. 123.  Carriere del personale direttivo.
Art. 124.  Carriera del personale degli uffici.
Art. 125.  Personale dell'esercizio telefonico.
Art. 126.  Accesso ai ruoli – Avanzamento.
Art. 127.  Passaggi di ruolo.
Art. 128.  Norme di inquadramento.
Art. 129.  Inquadramento di operatori telefonici nei ruoli dei dirigenti ed assistenti di commutazione.
Art. 130.  Norme comuni alle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
Art. 131.  Carriere per classi di stipendio.
Art. 132.  Ruoli organici.
Art. 133.  Inquadramento nelle nuove qualifiche.
Art. 134.  Anzianità acquisita.
Art. 135.  Qualifica ad personam.
Art. 136.  Personale di dattilografia e di meccanografia.
Art. 137.  Concorsi di promozione per titoli.
Art. 138.  Inquadramento nella qualifica di direttore di sezione in base ad esami espletati o in corso di espletamento.
Art. 139.  Promozione degli attuali direttori di sezione.
Art. 140.  Decorrenza delle promozioni a direttore di sezione.
Art. 141.  Inquadramento nella qualifica di segretario principale in base ad esami espletati o in corso di espletamento.
Art. 142.  Promozione a segretario principale e a segretario capo.
Art. 143.  Rientro dal fuori ruolo.
Art. 144.  Inquadramento nella qualifica di coadiutore principale in base ad esami espletati o in corso di espletamento.
Art. 145.  Promozione a coadiutore superiore degli attuali archivisti capi.
Art. 146.  Anzianità acquisita in carriera inferiore.
Art. 147.  Carriere speciali.
Art. 148.  Concorsi per passaggio di carriera.
Art. 149.  Decorrenza delle promozioni.
Art. 150.  Concorsi per la nomina in ruolo e per i passaggi di carriera.
Art. 151.  Applicabilità.
Art. 152.  Incarichi speciali.
Art. 153.  Data di entrata in vigore.


§ 80.5.292 – D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077.

Riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato.

(G.U. 7 gennaio 1971, n. 4, S.O.).

 

Capo I

AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI

 

     Art. 1. Concorsi di ammissione.

     I concorsi di ammissione agli impieghi civili dello Stato sono per esami, per titoli e per titoli ed esami.

     A tal fine, per la determinazione del numero dei posti da mettere a concorso, potrà tenersi conto, oltre che dei posti già disponibili, anche di quelli che si faranno vacanti nel ruolo entro l'anno, in dipendenza dei collocamenti a riposo. Le nomine ai posti in eccedenza a quelli disponibili alla data del bando sono conferite al verificarsi delle singole vacanze, qualora il concorso venga espletato prima.

     Non possono essere messi a concorso i posti riservati ai passaggi di carriera ai sensi dei successivi articoli 16, 21 e 27.

     In deroga alla disposizione del secondo comma i concorsi per l'assunzione in servizio del personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia, esclusa la Magistratura, sono indetti per un numero di posti pari a quelli già disponibili alla data del bando e a quelli che si renderanno vacanti nei due anni successivi a quello di pubblicazione del bando stesso [1].

 

          Art. 2. Bando di concorso.

     Il concorso è indetto con decreto del Ministro da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, salvo quanto previsto al successivo art. 5.

     Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto.

     Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

     Il decreto con il quale è indetto il concorso fissa il diario e la sede delle prove scritte ed eventualmente di quelle pratiche.

     I candidati, ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso disposta ai sensi del comma seguente, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte e pratiche nella sede e nei giorni indicati nel bando.

     L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso soltanto per difetto dei prescritti requisiti.

 

          Art. 3. Esami di ammissione.

     Gli esami dei concorsi di ammissione in carriera consistono:

     a) per le carriere direttive: in due prove scritte e in un colloquio.

     Gli esami sono diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura economico-giuridica o tecnica di base ed a valutare la maturità di pensiero e la capacità di giudizio del candidato;

     b) per le carriere di concetto: in due prove scritte e in un colloquio.

     Gli esami sono diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura generale e delle cognizioni economiche, giuridiche o tecniche necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie della carriera;

     c) per le carriere esecutive: in una prova scritta, in una prova pratica e in un colloquio.

     Gli esami sono diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura generale e delle cognizioni tecniche necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie della carriera, nonchè l'idoneità all'uso di macchine di ufficio.

     Per le carriere tecniche, direttive e di concetto, una delle prove scritte può essere sostituita da una prova pratica.

     La prima prova scritta dei concorsi per l'accesso alle carriere di concetto e quella per l'accesso alle carriere esecutive può consistere in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica.

     Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e su altre indicate nel programma d'esame.

     Il programma d'esame è stabilito per i concorsi unici di cui al successivo art. 5 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e per quelli di accesso ai singoli ruoli con decreto del Ministro competente, sentito in entrambi i casi il Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

     Le sedute delle commissioni esaminatrici, durante lo svolgimento delle prove orali, sono pubbliche.

 

          Art. 4. Commissioni esaminatrici.

     I componenti delle commissioni esaminatrici, ad esclusione del presidente, possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza.

     Le commissioni esaminatrici dei concorsi per esami, ovvero per titoli ed esami, possono essere integrate, qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte superino le 1.000 unità, di un numero di componenti tale che permetta, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 500.

     All'integrazione delle commissioni dei concorsi per soli titoli si può procedere quando i candidati che abbiano presentato la domanda superino le 2.000 unità. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 1.000.

 

          Art. 5. Concorsi unici.

     Può essere indetto un unico concorso di ammissione alle qualifiche iniziali di carriere corrispondenti, anche se i relativi ruoli organici appartengono ad amministrazioni diverse. Nel caso di ruoli organici appartenenti a Ministeri diversi, le attribuzioni in materia di concorsi, sino all'approvazione delle graduatorie degli idonei e dei vincitori compresa, spettanti ai competenti organi dei Ministeri interessati sono devolute a quelli corrispondenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri; il relativo concorso è indetto con decreto del Presidente del Consiglio di concerto con i Ministri interessati.

     Il decreto che indice il concorso unico stabilisce il numero dei posti messi a concorso per ciascun ruolo.

     I candidati, nella domanda di ammissione, indicano in ordine di preferenza i ruoli organici in cui, se vincitori, intendono essere nominati. Essi possono dichiarare di concorrere solo per determinati ruoli.

     Le assegnazioni ai singoli ruoli sono effettuate col decreto che approva la graduatoria dei vincitori, rispettando le preferenze secondo l'ordine di questa.

     I candidati che non abbiano indicato preferenze, o le abbiano indicate in numero insufficiente in relazione al posto occupato in graduatoria, sono assegnati, discrezionalmente, ad un ruolo con posti disponibili dopo l'accoglimento, secondo l'ordine di graduatoria, delle preferenze espresse dagli altri vincitori.

 

          Art. 6. Concorsi circoscrizionali.

     I concorsi di ammissione alle varie carriere possono essere banditi anche limitatamente ai posti disponibili negli uffici aventi sede in determinate regioni, gruppi di regioni, compartimenti e altre circoscrizioni superiori alla provincia, salva per tutti i cittadini la facoltà di parteciparvi.

 

          Art. 7. Regolamenti di esecuzione.

     Con uno o più regolamenti, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione ed il Consiglio di Stato, sono determinati i ruoli per i quali può essere esercitata la facoltà di cui al primo comma dell'articolo 5, nonchè gli specifici titoli di studio richiesti, le particolari categorie di titoli da valutare, le procedure per l'espletamento dei concorsi e la composizione delle commissioni esaminatrici, sia per i concorsi unici che per quelli di accesso a singoli ruoli organici, sia per quelli nazionali che per i circoscrizionali.

 

          Art. 8. Concorsi interni.

     Un terzo dei posti recati in aumento nei singoli ruoli organici per effetto di norme di legge o regolamentari è conferito, nella prima applicazione delle norme medesime, mediante normale concorso alla qualifica iniziale riservato al personale della stessa amministrazione in possesso dei prescritti requisiti.

 

          Art. 9. Accesso alle carriere direttive.

     La nomina in prova alla qualifica iniziale delle carriere direttive, amministrative e tecniche, si consegue mediante pubblico concorso per esami, al quale possono partecipare coloro che siano muniti di diploma di laurea e siano in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come modificato dal presente decreto.

     La nomina in prova del personale direttivo tecnico si consegue anche mediante pubblico concorso per titoli integrato da colloquio, al quale possono partecipare coloro che siano muniti di diploma di laurea e siano in possesso dei requisiti di cui al citato art. 2.

     Nella valutazione dei titoli, oltre che dei titoli professionali, si tiene anche conto della votazione riportata nell'esame finale di laurea e nelle materie aventi specifica attinenza alle attribuzioni proprie della carriera, nonchè delle specializzazioni conseguite.

     Con i decreti da emanarsi ai sensi degli articoli 7 e 3 saranno stabiliti, rispettivamente, le altre categorie di titoli valutabili e l'oggetto del colloquio.

     I vincitori dei concorsi di cui al secondo comma del presente articolo non possono conseguire la nomina in ruolo se, durante il periodo di prova, non abbiano frequentato, con esito favorevole, apposito corso di formazione.

     I vincitori dei concorsi di cui al citato secondo comma che, trovandosi in particolare posizione di stato per causa di servizio militare, o per altri motivi, non possono partecipare o portare a termine il corso di formazione sono ammessi a frequentare il primo corso successivo all'assunzione o al rientro in servizio.

 

          Art. 10. Accesso alle carriere di concetto.

     La nomina in prova alla qualifica iniziale delle carriere di concetto si consegue mediante pubblico concorso per esami, al quale sono ammessi coloro che siano muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado e siano in possesso degli altri requisiti stabiliti dall'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come modificato dal presente decreto.

 

          Art. 11. Accesso alle carriere esecutive.

     La nomina in prova alla qualifica iniziale delle carriere esecutive si consegue mediante pubblico concorso per esami al quale sono ammessi coloro che siano muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado e siano in possesso degli altri requisiti stabiliti dall'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come modificato dal presente decreto.

 

          Art. 12. Accesso alle carriere ausiliarie.

     La nomina in prova alla qualifica iniziale delle carriere del personale ausiliario si consegue mediante pubblico concorso per titoli, al quale sono ammessi coloro che abbiano conseguito la licenza elementare e siano in possesso degli altri requisiti stabiliti dall'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come modificato dal presente decreto.

     La nomina in prova alla qualifica iniziale delle carriere del personale ausiliario tecnico e di quello addetto alla conduzione di automezzi si consegue mediante pubblico concorso per titoli ed esami, al quale sono ammessi coloro che siano in possesso dei requisiti di cui al primo comma, nonchè, per il personale addetto alla conduzione di automezzi, della patente di guida necessaria per l'espletamento delle mansioni richieste.

     L'esame consiste in una prova pratica di idoneità tecnica.

     La nomina ad autista in prova è, altresì, subordinata all'esito favorevole di un esame psicotecnico.

 

Capo II

ORDINAMENTO DELLE CARRIERE

 

          Art. 13. Qualifiche iniziali delle carriere direttive.

     Le qualifiche iniziali, sino a quella di consigliere di prima classe ed equiparata, delle carriere direttive sono sostituite dall'unica qualifica di consigliere, ed equiparate.

     I posti di consigliere e di direttore di sezione, o qualifiche equiparate, sono resi cumulativi in unico contingente organico.

 

          Art. 14. Attribuzioni dei consiglieri.

     Il primo comma dell'articolo 159 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

     "I consiglieri collaborano con i superiori gerarchici nell'ambito dei servizi ai quali sono addetti; istruiscono le pratiche loro affidate; svolgono attività di carattere istruttorio; comunicano agli interessati i provvedimenti adottati dall'amministrazione; rilasciano certificazioni; partecipano a commissioni o comitati od altri organi collegiali operanti nell'amministrazione periferica, nonchè, quando non possa provvedersi con personale di qualifica superiore, in quella centrale".

 

          Art. 15. Promozione a direttore di sezione.

     La promozione a direttore di sezione, o qualifiche equiparate, si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i consiglieri, o equiparati, dello stesso ruolo che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto quattro anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica, ridotti a tre anni e sei mesi per il personale direttivo tecnico.

     La promozione, per coloro che la conseguono al primo scrutinio, decorre agli effetti giuridici ed economici dal giorno successivo alla data di compimento della anzianità minima prescritta per l'ammissione allo scrutinio, fermo restando l'ordine della relativa graduatoria.

 

          Art. 16. Nomina a direttore di sezione di impiegati della carriera di concetto.

     La nomina a direttore di sezione, o qualifiche equiparate, si consegue mediante concorso per esami nella misura di un sesto dei posti annualmente disponibili nel ruolo organico. La frazione di posto non inferiore alla metà si computa come posto intero; ove al concorso non possa essere attribuito alcun posto si procederà, negli anni successivi, alle opportune operazioni di conguaglio.

     Al concorso sono ammessi gli impiegati delle carriere di concetto della stessa amministrazione con qualifica di segretario capo, o equiparata, nonchè di segretario principale, o equiparata, con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, o a prescindere da tale anzianità se in possesso del prescritto diploma di laurea.

     Il passaggio alle carriere tecniche è limitato agli impiegati in possesso del titolo di studio prescritto e delle eventuali specializzazioni.

     Gli esami del concorso sono a carattere teorico-pratico e devono tendere ad accertare la preparazione professionale e l'attitudine dei concorrenti alla soluzione di questioni di carattere amministrativo o tecnico.

     Il programma degli esami è stabilito con i criteri e le modalità di cui al precedente art. 3.

     L'ammissione al concorso per coloro che non siano provvisti del prescritto titolo di studio è subordinata al giudizio favorevole del consiglio di amministrazione che, a tal fine, tiene conto della qualità del servizio prestato, del rendimento, delle attitudini ad esercitare le funzioni della carriera direttiva e del risultato conseguito nei corsi di integrazione.

     Nel mese di febbraio di ogni anno è pubblicato il bando di concorso per i posti che si sono resi disponibili entro il 31 dicembre precedente.

     Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni concernenti i concorsi di ammissione in carriera e la nomina in ruolo; le previste pubblicazioni sono fatte nel Bollettino ufficiale dell'amministrazione.

     La nomina dei vincitori decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disponibilità dei posti messi a concorso. I vincitori medesimi seguono nel ruolo gli impiegati promossi, mediante scrutinio, con la stessa decorrenza.

     I vincitori che non riportino un giudizio favorevole al termine del periodo di prova sono restituiti al ruolo di provenienza.

 

          Art. 17. Promozione alla qualifica di direttore di divisione.

     La promozione a direttore di divisione, o qualifiche equiparate, si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i direttori di sezione, o equiparati, dello stesso ruolo che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

 

          Art. 18. Qualifiche delle carriere di concetto e relative dotazioni organiche.

     Le carriere di concetto comprendono le seguenti qualifiche:

     a) personale amministrativo e contabile:

     segretario capo, ragioniere capo, ed equiparate;

     segretario principale, ragioniere principale, ed equiparate;

     segretario, ragioniere, ed equiparate;

     b) personale tecnico:

     perito capo, geometra capo, ed equiparate;

     perito principale, geometra principale, ed equiparate;

     perito, geometra, ed equiparate.

     La dotazione organica delle singole qualifiche è stabilita nelle seguenti percentuali della dotazione complessiva del relativo ruolo organico: segretario capo, perito capo, od equiparate, dieci per cento; segretario principale, perito principale, od equiparate, quarantacinque per cento; segretario, perito, od equiparate, quarantacinque per cento.

     Per i ruoli organici che non comprendono qualifiche corrispondenti a quella iniziale della carriera la dotazione organica della qualifica terminale è pari al dieci per cento del ruolo.

     Ferma restando la dotazione complessiva dei ruoli organici, si determina il dieci per cento da attribuire alla qualifica più elevata computando come posto intero la eventuale frazione. Il resto dei posti va diviso in parti uguali tra la qualifica intermedia e quella iniziale. In caso di numero dispari viene attribuita una unità in più alla qualifica intermedia.

     Restano ferme le disposizioni che prevedono maggiori percentuali di posti nelle qualifiche più elevate.

 

          Art. 19. Attribuzioni del personale di concetto.

     Il personale delle carriere di concetto, addetto agli uffici dell'Amministrazione centrale o periferica, svolge compiti di segreteria e di collaborazione; è preposto ad uffici ed attende a compiti di vigilanza non riservati alle attribuzioni della carriera direttiva; rilascia certificazioni nell'ambito delle proprie attribuzioni; provvede agli adempimenti che gli vengono affidati ed esplica gli altri compiti di carattere amministrativo, contabile e tecnico previsti dai singoli ordinamenti ministeriali; nei casi previsti dagli ordinamenti medesimi può far parte, come membro tecnico o segretario, di commissioni, comitati od altri organi collegiali operanti nell'Amministrazione centrale o periferica, salvo che la partecipazione a tali organi non sia riservata al personale della carriera direttiva.

 

          Art. 20. Promozione a segretario principale.

     I posti disponibili nella qualifica di segretario principale, o equiparate, detratti quelli da attribuire ai sensi dell'articolocolo seguente, sono conferiti per due quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per tre quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i segretari, o equiparati, dello stesso ruolo che abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica se appartenenti alle carriere amministrative e sette anni se appartenenti alle carriere tecniche.

     Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono in ruolo quelli promossi per merito assoluto.

 

          Art. 21. Nomina a segretario principale di impiegati delle carriere esecutive.

     La nomina a segretario principale, o qualifiche equiparate, si consegue mediante concorso per esame, nella misura di un sesto dei posti annualmente disponibili, al quale sono ammessi gli impiegati delle carriere esecutive della stessa amministrazione con qualifica di coadiutore superiore, o equiparata, nonchè di coadiutore principale, o equiparata, con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica o, a prescindere da tale anzianità, se in possesso del prescritto diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado. Al concorso medesimo sono ammessi i coadiutori dattilografi ed i coadiutori meccanografi con almeno sedici anni di anzianità nella carriera, ridotti a undici per coloro che sono in possesso del prescritto diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

     Gli esami del concorso sono a carattere prevalentemente pratico e devono tendere ad accertare la preparazione professionale e l'attitudine dei concorrenti alla soluzione di questioni di carattere amministrativo o tecnico.

     Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al precedente art. 16.

 

          Art. 22. Promozione a segretario capo.

     I posti disponibili nella qualifica di segretario capo, o equiparate, sono conferiti per tre quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per due quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i segretari principali, o equiparati, dello stesso ruolo che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

     Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto.

 

          Art. 23. Qualifiche delle carriere esecutive e relative dotazioni organiche.

     Le carriere esecutive comprendono le seguenti qualifiche:

     a) personale amministrativo:

     coadiutore superiore, ed equiparate;

 

coadiutore principale, ed equiparate

coadiutore, dattilografo, ed equiparate.

coadiutore, ed equiparate

 

 

     b) personale tecnico:

coadiutore tecnico superiore, ed equiparate;

coadiutore meccanografo superiore;

coadiutore tecnico principale, ed equiparate;

coadiutore meccanografo.

coadiutore tecnico, ed equiparate.

 

 

     La dotazione organica delle singole qualifiche è stabilita nelle seguenti percentuali della dotazione complessiva del relativo ruolo organico: coadiutore superiore, ed equiparate, dieci per cento; coadiutore principale, ed equiparate, quarantacinque per cento; coadiutore, ed equiparate, quarantacinque per cento; coadiutore meccanografo superiore dieci per cento; coadiutore meccanografo novanta per cento. Si osserva il disposto di cui al terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 18.

     I contingenti di posti per le qualifiche di coadiutore e di coadiutore principale, ed equiparate, del personale amministrativo sono distinti dal contingente previsto per la qualifica di coadiutore dattilografo, che è determinato riducendo di uno stesso numero di posti le dotazioni organiche delle prime due.

     Nei ruoli in cui sia prevista, la qualifica di assistente alla vigilanza, equiparata a coadiutore principale, è conferita a scelta, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, tra gli impiegati della carriera ausiliaria dell'amministrazione con almeno venti anni di effettivo servizio di ruolo.

 

          Art. 24. Attribuzioni del personale esecutivo.

     Il personale delle carriere esecutive, addetto agli uffici dell'Amministrazione centrale e periferica, disimpegna mansioni d'archivio, di protocollo, di registrazione, di meccanografia, di stenografia e di copia, anche con l'utilizzazione di macchine, nonchè quella di collaborazione in compiti di natura contabile, tecnica ed amministrativa, non attribuite alla carriera superiore e specificati dagli ordinamenti delle singole amministrazioni.

     I coadiutori dattilografi che abbiano compiuto venti anni di effettivo servizio nella qualifica possono, per esigenze di servizio, essere applicati alle altre mansioni del personale amministrativo, sentiti gli impiegati ed il consiglio di amministrazione.

 

          Art. 25. Passaggio dei dattilografi ad altre mansioni.

     I coadiutori dattilografi, se riconosciuti permanentemente non idonei all'uso delle macchine in base a giudizio di un medico scelto dall'amministrazione, sono trasferiti nel corrispondente contingente, del personale esecutivo amministrativo nella qualifica di coadiutore se siano in possesso di un'anzianità di servizio inferiore agli undici anni, e in quella di coadiutore principale se in possesso di anzianità maggiore.

     Il trasferimento è disposto, occorrendo anche in soprannumero, con decreto del Ministro, su conforme parere del consiglio di amministrazione. Gli impiegati trasferiti conservano l'anzianità di carriera posseduta; ove siano inquadrati nella qualifica di coadiutore, sono inseriti nell'ordine che ad essi spetta secondo la data di nomina nella qualifica già ricoperta e ove siano inquadrati nella qualifica di coadiutore principale sono inscritti in ruolo dopo l'ultimo dei presenti, conservando, agli effetti economici, l'anzianità di servizio eccedente gli undici anni.

     I posti in soprannumero risultanti dall'applicazione del precedente comma sono riassorbiti al verificarsi delle prime corrispondenti vacanze nella qualifica; sino al riassorbimento sono lasciati scoperti altrettanti posti nel contingente dei coadiutori dattilografi.

     Alla visita medica prevista dal primo comma assiste un medico di fiducia dell'impiegato se questi ne fa domanda e si assume la spesa relativa.

 

          Art. 26. Promozione a coadiutore principale.

     I posti disponibili nella qualifica di coadiutore principale, o equiparate, detratti quelli da attribuire ai sensi dell'articolocolo seguente, sono conferiti per un quinto mediante scrutinio per merito comparativo e per quatto quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i coadiutori, o equiparati, dello stesso ruolo che abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica.

     Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto.

 

          Art. 27. Nomina a coadiutore principale di impiegati della carriera ausiliaria e di operai.

     La nomina a coadiutore principale, o qualifiche equiparate, del personale esecutivo si consegue mediante concorso per esami, nella misura di un sesto dei posti annualmente disponibili, al quale sono ammessi i dipendenti della stessa amministrazione appresso indicati:

     a) i commessi capi, e i commessi, o equiparati, delle carriere ausiliarie, anche tecniche, con almeno tredici anni di effettivo servizio nella carriera;

     b) i capi draga, i capi operai, gli operai specializzati, ed equiparati; gli operai qualificati con almeno sei anni di anzianità nel ruolo; gli operai comuni con almeno tredici anni di anzianità nel ruolo.

     Il passaggio alle carriere dei coadiutori dattilografi e dei coadiutori meccanografi avviene nella qualifica iniziale, nel limite di un sesto dei posti in essa annualmente disponibili, con l'attribuzione della quarta classe di stipendio.

     I periodi di anzianità di servizio indicati nelle precedenti lettere sono ridotti di quattro anni per i dipendenti che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

     Gli esami del concorso sono a carattere pratico sui servizi d'istituto.

     Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al precedente art. 16.

 

          Art. 28. Promozione alla qualifica di coadiutore superiore.

     I posti disponibili nella qualifica di coadiutore superiore, o equiparate, sono conferiti per metà mediante scrutinio per merito comparativo e per metà mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i coadiutori principali ed i coadiutori dattilografi dello stesso ruolo che abbiano compiuto nella rispettiva qualifica cinque e sedici anni di effettivo servizio.

     I posti da conferire sono ripartiti fra i coadiutori dattilografi ed i coadiutori principali in proporzione diretta ai contingenti stabiliti per la qualifica di coadiutore dattilografo e, complessivamente, per le modifiche di coadiutore e di coadiutore principale. Alla fine di ogni triennio si procede al conguaglio delle aliquote di posti spettanti ai due contingenti.

     La promozione alla qualifica di coadiutore tecnico superiore, o equiparate, si consegue per metà dei posti disponibili mediante scrutinio per merito comparativo e per metà mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i coadiutori tecnici principali o equiparati, dello stesso ruolo che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

     La promozione alla qualifica di coadiutore meccanografo superiore si consegue per metà dei posti disponibili mediante scrutinio per merito comparativo e per metà mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i coadiutori meccanografi che abbiano compiuto sedici anni di effettivo servizio nella carriera.

     Gli impiegati nominati coadiutori dattilografi o coadiutori meccanografi ai sensi del secondo comma dell'articolocolo precedente sono ammessi agli scrutini per la promozione alla qualifica di coadiutore superiore del relativo ruolo al compimento di cinque anni di effettivo servizio con la quarta classe di stipendio.

     Le frazioni di posto risultanti dalle ripartizioni previste dai precedenti commi primo, terzo e quarto sono arrotondate all'unità in favore dell'aliquota dei posti conferibili mediante scrutinio per merito comparativo.

     Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono in ruolo quelli promossi per merito assoluto.

 

          Art. 29. Qualifiche delle carriere ausiliarie e relative dotazioni organiche.

     Le carriere del personale ausiliario comprendono le seguenti qualifiche:

     a) personale addetto agli uffici: commesso capo, commesso;

     b) personale ausiliario tecnico: agente tecnico capo, agente tecnico;

     c) personale addetto al servizio degli automezzi: capo autorimessa, autista.

     La dotazione organica delle singole qualifiche è stabilita nelle seguenti percentuali della dotazione complessiva del relativo ruolo organico: commesso capo, o equiparate, trenta per cento; commesso o equiparate, settanta per cento.

     Si osserva il disposto di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 18.

 

          Art. 30. Mansioni del personale ausiliario.

     Il personale ausiliario addetto agli uffici provvede a mantenere l'ordine e la pulizia degli uffici cui è assegnato, disimpegna il servizio di anticamera, vigila l'accesso del pubblico agli uffici, esegue il trasporto dei fascicoli e di altri oggetti, disimpegna mansioni di guardiania e custodia, di manovra di ascensori e montacarichi ed adempie agli incarichi di carattere materiale inerenti al servizio.

     Il personale ausiliario tecnico esplica le mansioni previste dai singoli ordinamenti.

     Il personale che riveste la qualifica di autista è addetto alla conduzione di autoveicoli o di motoveicoli nonchè alla piccola manutenzione e pulizia dei medesimi; durante le ore di attesa è addetto, ove occorra, ai servizi di cui al primo comma.

     Il personale che riveste la qualifica di capo autorimessa può essere utilizzato, ove occorra, anche per la conduzione di autoveicoli.

     Al personale delle carriere ausiliarie di cui al primo ed al secondo comma che, munito di patente di guida, ne faccia domanda, possono essere affidate, ove ricorrano particolari esigenze di servizio, le mansioni degli autisti previo accertamento, mediante prova pratica, della loro idoneità.

 

          Art. 31. Trasferimento degli autisti ad altro ruolo.

     Il personale addetto al servizio degli automezzi che riveste la qualifica di autista, se riconosciuto permanentemente non idoneo alle mansioni della qualifica in base a giudizio di un medico scelto dall'amministrazione, è trasferito in altro ruolo del personale ausiliario della stessa amministrazione nelle cui mansioni sia utilizzabile.

     Alle visite per tale accertamento assiste un medico di fiducia dell'impiegato, se questi ne fa domanda e si assume la spesa relativa.

     Il trasferimento è disposto con decreto ministeriale, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.

     Il personale trasferito è collocato nella qualifica corrispondente del nuovo ruolo, occorrendo anche in soprannumero, nell'ordine che gli spetta secondo la data di nomina nella qualifica già ricoperta e conservando la relativa anzianità di carriera.

     I posti in soprannumero risultanti dall'applicazione del precedente comma sono riassorbiti al verificarsi delle prime corrispondenti vacanze nella qualifica; sino al riassorbimento, sono lasciati scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale del ruolo di provenienza.

     Il trasferimento ad altro ruolo è, altresì, disposto nei confronti degli autisti cui sia stata definitivamente ritirata la patente di guida, salvo che non si proceda alla destituzione ai sensi degli articoli 84 e 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

 

          Art. 32. Promozione alla qualifica di commesso capo.

     I posti disponibili nella qualifica di commesso capo, o equiparate, sono conferiti per un quinto mediante scrutinio per merito comparativo e per quattro quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i commessi, o equiparati, dello stesso ruolo che abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica.

     Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto.

 

Capo III

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE VARIE CARRIERE

 

          Art. 33. Trasferimento di sede.

     Il personale nominato all'impiego a seguito dei concorsi circoscrizionali di cui all'art. 6 non può essere trasferito nè distaccato ad uffici aventi sedi in circoscrizione diversa da quella per la quale ha concorso prima che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio, salvo che sopravvengano gravi motivi di incompatibilità da comunicare all'interessato.

 

          Art. 34. Personale comandato.

     Gli articoli 56 e 57 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono sostituiti dai seguenti:

     "Art. 56 (Comando presso altra amministrazione). - L'impiegato di ruolo può essere comandato a prestare servizio presso altra amministrazione statale o presso enti pubblici, esclusi quelli sottoposti alla vigilanza dell'amministrazione cui l'impiegato appartiene.

     Il comando è disposto, per tempo determinato e in via eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza.

     Al comando si provvede con decreto dei Ministri competenti, sentiti l'impiegato ed il consiglio di amministrazione.

     Per il comando presso un ente pubblico il decreto dovrà essere adottato anche con il concerto del Ministro per il tesoro e del Ministro titolare dell'amministrazione vigilante.

     Per l'impiegato con qualifica non inferiore a direttore generale si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti.

     Salvo i casi previsti dai precedenti commi e dal successivo art. 58, è vietata l'assegnazione, anche temporanea, di impiegati ad uffici diversi da quelli per i quali sono stati istituiti i ruoli cui essi appartengono".

     "Art. 57 (Trattamento del personale comandato e carico della spesa). - L'impiegato in posizione di comando è ammesso agli esami, ai concorsi ed agli scrutini di promozione nonchè ai concorsi per il passaggio alla qualifica intermedia della carriera superiore in base alle normali disposizioni.

     La spesa per il personale comandato presso altra amministrazione statale resta a carico dell'amministrazione di appartenenza.

     Alla spesa del personale comandato presso enti pubblici provvede direttamente ed a proprio carico l'ente presso cui detto personale va a prestare servizio. L'ente è, altresì, tenuto a versare all'amministrazione statale cui il personale stesso appartiene l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge.

     Il periodo di tempo trascorso nella posizione di comando è computato agli effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza.

     Alle promozioni di tutto il personale comandato, nonchè agli aumenti periodici, provvede l'amministrazione cui l'impiegato appartiene organicamente".

 

          Art. 35. Personale fuori ruolo.

     L'art. 59 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

     "Art. 59 (Trattamento e promozione del personale fuori ruolo). - All'impiegato collocato fuori ruolo si applicano le norme dell'articolo 57.

     L'impiegato collocato fuori ruolo che consegue la promozione o la nomina a qualifica superiore rientra in organico andando ad occupare, secondo l'ordine della graduatoria dei promossi o dei nominati, un posto di ruolo.

     Se in corrispondenza della qualifica conseguita con la promozione o con la nomina permanga la possibilità di collocamento fuori ruolo, il decreto di promozione o di nomina può disporre il collocamento fuori ruolo, anche nella nuova qualifica".

 

          Art. 36. Rapporti informativi.

     Il rapporto informativo per l'impiegato della carriera direttiva è redatto in base ai seguenti elementi: osservanza dell'orario e degli altri doveri di ufficio; qualità del servizio prestato; capacità organizzativa; rendimento; cultura generale e capacità professionale; attitudine ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica superiore; lavori originali elaborati per il servizio; incarichi svolti; corsi professionali superati; pubblicazioni scientifiche; qualità morali e di carattere; stima e prestigio goduti in ufficio.

     Per il rapporto informativo dell'impiegato della carriera di concetto si tiene conto degli elementi di giudizio previsti dal precedente comma in relazione alle diverse funzioni svolte ed alle relative responsabilità.

     L'organo competente a redigere il rapporto informativo attribuisce un coefficiente numerico per ciascuno degli elementi indicati nel primo comma, con esclusione delle ultime sei voci.

     Il rapporto informativo dell'impiegato della carriera esecutiva è redatto in base ai seguenti elementi: osservanza dell'orario e degli altri doveri di ufficio; qualità di servizio prestato; rendimento; cultura generale e capacità professionale; attitudine ad assolvere le mansioni della qualifica superiore; corsi professionali superati; qualità morali e di carattere.

     Per il rapporto informativo dell'impiegato della carriera ausiliaria si tiene conto degli elementi di giudizio previsti dal precedente comma in relazione alle diverse funzioni svolte ed alle relative responsabilità.

     Per gli impiegati delle carriere esecutiva ed ausiliaria il coefficiente numerico è attribuito a ciascuno dei previsti elementi di giudizio con esclusione delle ultime due voci.

     Sono abrogati gli articoli 43, 44, 45 e 46 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

 

          Art. 37. Giudizio complessivo.

     L'organo competente ad esprimere il giudizio complessivo, fermo restando l'obbligo della motivazione, attribuisce un punteggio complessivo pari alla somma dei coefficienti numerici parziali attribuiti all'impiegato ai sensi dell'articolocolo precedente, con possibilità di variarla, in più o in meno, nel limite del cinque per cento tenuto anche conto degli elementi di giudizio per i quali non è previsto il coefficiente numerico.

     Il giudizio complessivo di "ottimo" è attribuito al personale che riporti un punteggio complessivo non inferiore ai nove decimi di quello massimo previsto per la carriera di appartenenza; quello di "distinto" un punteggio non inferiore a otto decimi; quello di "buono" non inferiore a sette decimi; quello di "mediocre" non inferiore ai sei decimi.

     Gli impiegati che abbiano riportato il giudizio complessivo di "ottimo" con non meno di novantacinque centesimi del punteggio massimo complessivo stabilito per la carriera di appartenenza possono essere qualificati "eccezionali" con deliberazione motivata del consiglio di amministrazione, su proposta degli organi competenti ad esprimere il giudizio complessivo, in relazione a particolari meriti dimostrati per attaccamento al servizio, rendimento e qualità delle prestazioni rese, preparazione e capacità professionali. Gli organi competenti ad esprimere il giudizio complessivo non possono avanzare proposta per oltre il sessanta per cento degli impiegati di ciascuna qualifica da loro dipendenti, il consiglio di amministrazione non può attribuire l'"eccezionale" ad un numero di impiegati superiore al trenta per cento degli iscritti in ruolo per ciascuna qualifica.

     Il coefficiente numerico massimo da attribuire per ogni giudizio parziale ed il punteggio massimo complessivo per ciascuna carriera sono stabiliti con regolamento ministeriale, sentiti il consiglio di amministrazione e il Consiglio di Stato.

     L'impiegato, prima di apporre la firma sul modulo con il quale gli è comunicato il giudizio complessivo, prende visione del rapporto informativo.

 

          Art. 38. Scrutinio per merito comparativo.

     L'art. 169 del testo unico, approvato con decreto del presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

     "Art. 169 (Scrutinio per merito comparativo). - Lo scrutinio per merito comparativo consiste nel giudizio della completa personalità dell'impiegato, emesso sulla base dei titoli risultanti dal fascicolo personale e dallo stato matricolare, con particolare riferimento ai rapporti informativi e relativi giudizi complessivi.

     Il consiglio di amministrazione, all'inizio di ogni triennio, determina mediante coefficienti numerici i criteri di valutazione dei titoli, in relazione alle esigenze delle singole carriere. Tali criteri dovranno avere riguardo al rendimento, alla qualità del servizio prestato, alla capacità organizzativa, ai lavori originali elaborati per il servizio stesso, agli incarichi svolti, al profitto tratto dai corsi professionali previsti dalle vigenti disposizioni, all'attitudine ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica da conferire, alle eventuali pubblicazioni scientifiche, nonchè alla cultura generale e alla capacità professionale.

     Per ogni anno di effettivo servizio prestato, nella qualifica immediatamente inferiore a quella da conferire, oltre l'anzianità minima prescritta per l'ammissione allo scrutinio e per non più di sei anni, il consiglio di amministrazione attribuisce un coefficiente di anzianità, pari ad un centesimo del coefficiente massimo complessivo stabilito per la valutazione dei titoli se l'impiegato ha riportato un giudizio complessivo non inferiore a distinto.

     Ogni scrutinato ha diritto di prendere visione o di ottenere, a proprie spese, copia dei criteri di valutazione dei titoli, nonchè del verbale della seduta del consiglio, del quaderno di scrutinio, della propria scheda personale e di quelle dei promossi".

 

          Art. 39. Promozione per merito assoluto.

     Le promozioni per merito assoluto sono conferite, secondo l'ordine di ruolo, agli impiegati che ne siano ritenuti meritevoli per capacità professionale, rendimento e buona condotta.

 

          Art. 40. Decorrenza delle promozioni per scrutinio.

     Gli scrutini per le promozioni sono tenuti due volte all'anno, entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre.

     Salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 15, le promozioni sono conferite seguendo l'ordine di graduatoria, con effetto, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi.

     E' ammesso agli scrutini il personale che matura la prescritta anzianità, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre.

     L'impiegato delle carriere esecutive o ausiliarie può rinunziare alla promozione conseguita, entro quindici giorni dalla comunicazione; in tal caso la promozione stessa è conferita ad altro impiegato, secondo l'ordine di graduatoria dello scrutinio. E' fatta salva la facoltà dell'amministrazione di non accettare, per esigenze di servizio, la rinunzia alla promozione.

 

          Art. 41. Valutazione di anzianità.

     Ai fini del computo dell'anzianità di servizio richiesta per l'ammissione agli scrutini di promozione alle qualifiche di direttore di sezione, di segretario principale, di coadiutore principale e di commesso capo, o equiparate, il servizio prestato, senza demerito, in carriera corrispondente o superiore è valutato per intero; quello prestato nella carriera immediatamente inferiore è valutato per metà.

     I servizi di cui al precedente comma non possono essere valutati per più di quattro anni complessivi.

     Le promozioni alle qualifiche indicate non potranno, comunque, essere conferite se nella nuova carriera non sia stato prestato servizio effettivo per almeno tre anni, ridotti a due per le carriere direttive.

     I servizi militari prestati, senza demerito, nella posizione di sottufficiale, di appuntato e di carabiniere, e gradi equiparati, in servizio permanente o continuativo, in ferma volontaria o in rafferma, e nelle corrispondenti posizioni del Corpo forestale dello Stato, sono valutati ai sensi e nei limiti di cui ai precedenti commi, considerando equiparati quello di sottufficiale al servizio prestato nelle carriere esecutive e gli altri al servizio prestato nelle carriere ausiliarie.

     E' abrogato l'art. 354 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

 

          Art. 42. Valutazione del servizio prestato nei reparti combattenti.

     Ai fini del computo dell'anzianità di servizio richiesta per l'ammissione agli scrutini per la promozione alle qualifiche di direttore di sezione, di segretario principale, di coadiutore principale e di commesso capo, o equiparata, il servizio militare prestato, anteriormente alla nomina ad impiegato di ruolo, in reparti combattenti è valutato per intero come servizio civile di ruolo.

     Il servizio valutato ai sensi del primo comma è commutabile con quello valutato ai sensi dell'articolo 41, fermo restando il disposto di cui al terzo comma dello stesso articolo.

     Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche agli impiegati ai quali sono stati estesi i benefici spettanti ai combattenti per la progressione in carriera.

 

          Art. 43. Personale militare passato all'impiego civile.

     Ai militari delle Forze armate e dei Corpi di polizia e al personale del Corpo forestale dello Stato transitati all'impiego civile ai sensi dell'articolo 352 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, o di analoghe disposizioni, è attribuita la seconda classe di stipendio, nella qualifica iniziale della nuova carriera; essi prendono posto nel ruolo dopo gli impiegati con la stessa classe di stipendio già iscritti nel ruolo medesimo.

     Il personale transitato, ai sensi delle disposizioni richiamate nel precedente comma, rispettivamente nelle carriere esecutiva ed ausiliaria consegue la terza classe di stipendio dopo un anno di effettivo servizio nel ruolo.

 

          Art. 44. Coadiutori e commessi, o equiparati, invalidi di guerra.

     I coadiutori e i commessi, o equiparati, invalidi di guerra al compimento del primo aumento periodico nella seconda classe di stipendio conseguono la terza classe.

 

Capo IV

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE VARIE AMMINISTRAZIONI

 

Sezione I

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

          Art. 45. Personale del C.N.E.L.

     Al personale delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro si applicano le norme del presente decreto.

     L'anzianità di servizio per l'ammissione allo scrutinio per merito comparativo per la promozione alla qualifica di referendario aggiunto è stabilita in tre anni.

     L'anzianità minima di effettivo servizio prescritta dall'art. 20 per l'ammissione allo scrutinio per merito comparativo per la promozione alla qualifica di segretario principale è ridotta di due anni.

 

Sezione II

MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

 

          Art. 46. Applicabilità al personale dell'amministrazione degli affari esteri.

     Le carriere del personale dell'Amministrazione degli affari esteri, compresi i ruoli e le qualifiche speciali, restano disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, salvo quanto di seguito disposto nel presente decreto.

     In relazione alla norma del primo comma dell'articolo 269 del surrichiamato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, valgono per l'Amministrazione degli affari esteri le disposizioni generali di cui agli articoli 1, 34, 35, 36, 37, 132, secondo ed ultimo comma, 134, 149 e 152 del presente decreto.

     Si applica altresì il disposto dell'articolo 38, salvo che la determinazione dei criteri e dei correlativi coefficienti numerici va effettuata annualmente dalle competenti commissioni di avanzamento di cui agli articoli 97 e 98 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, con riferimento alla disciplina propria delle singole carriere.

     I periodi di prova previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono ridotti alla durata di sei mesi per tutto il personale dell'Amministrazione degli affari esteri.

     All'art. 96 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è aggiunto il seguente comma:

     "Salvo che sia diversamente disposto dalla legge, le promozioni così conferite decorrono agli effetti giuridici ed economici dal giorno successivo alle suddette date del 30 giugno, del 31 dicembre e del 30 aprile".

     Al numero 1) del primo comma dell'articolo 102 del predetto decreto, le parole: "durata di nove mesi, due dei quali" sono sostituite dalle seguenti: "durata di almeno sei mesi, uno dei quali". Nel primo comma dell'articolo 104 del medesimo decreto le parole: "servizio di dieci mesi" sono sostituite dalle seguenti: "servizio di sei mesi".

     Continuano ad applicarsi, se più favorevoli, le norme transitorie di cui alla parte quarta del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

     Le anzianità di servizio di cui al decimo comma dell'articolo 228 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18, sono riconosciute ai fini della progressione nella carriera di inquadramento come anzianità di servizio maturato nella carriera medesima.

     I periodi di servizio al Ministero istituiti dal presente decreto per gli avanzamenti nelle carriere direttiva amministrativa, di concetto ed esecutiva non sono richiesti agli impiegati in servizio nelle carriere del Ministero alla data del 18 febbraio 1967 ed a quelli che vi sono stati collocati con effetto dalla data medesima.

     Con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno modificate, in conseguenza delle variazioni derivanti dal presente decreto, le tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, concernenti la corrispondenza fra gradi e funzioni all'estero e le indennità di servizio all'estero.

     Le norme della presente sezione abrogano e sostituiscono quelle con esse incompatibili del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

 

          Art. 47. Carriera diplomatica.

     I primi tre gradi della carriera diplomatica, indicati nell'art. 101 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono unificati nel grado di segretario di legazione.

     I funzionari che rivestono il grado di secondo segretario di legazione, terzo segretario di legazione ed addetto di legazione sono inquadrati nel grado di segretario di legazione, nel quale conservano l'anzianità e l'ordine di ruolo del grado di provenienza nonchè l'anzianità di servizio complessivamente posseduta nel grado stesso ed in quelli inferiori della carriera. L'attribuzione delle classi di stipendio è regolata dalle norme concernenti il trattamento economico.

     L'art. 106 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

     "Art. 106 (Promozione a primo segretario di legazione). - Le promozioni a primo segretario di legazione sono conferite a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i segretari di legazione che, oltre a possedere i requisiti prescritti, abbiano compiuto quattro anni e sei mesi di effettivo servizio nel grado.

     Le promozioni suddette decorrono agli effetti giuridici ed economici dalla data di compimento dell'anzianità minima prescritta per l'ammissione allo scrutinio".

     I posti di segretario e di primo segretario di legazione sono cumulati in un unico contingente organico.

     Le promozioni a primo segretario di legazione effettuate in applicazione del terzo comma del presente articolo non possono essere conferite con decorrenza anteriore alla data del 1° luglio 1970.

     Il secondo comma dell'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

     "Sono ammessi al concorso a consigliere di legazione i primi segretari di legazione che, oltre a possedere i requisiti prescritti:

     a) abbiano compiuto nove anni e mezzo di servizio effettivo nella carriera diplomatica di cui non meno di cinque anni nel grado;

     b) abbiano prestato, fatta eccezione per i funzionari indicati nella successiva lettera c), negli uffici all'estero o in organizzazioni internazionali, un periodo di servizio di quattro anni di cui almeno due nell'esercizio di funzioni consolari o commerciali per i funzionari non specializzati e nell'esercizio di funzioni della specializzazione per quelli specializzati;

     c) abbiano prestato servizio, se specializzati per aree geografiche, per almeno quattro anni in Paesi situati nell'area di specializzazione;

     d) abbiano prestato servizio per almeno due anni presso il Ministero degli affari esteri o altre Amministrazioni centrali dello Stato che saranno determinate con decreto del Ministro per gli affari esteri; è equiparato ai fini della presente disposizione il servizio militare prestato dopo l'ammissione nella carriera diplomatica;

     e) abbiano comunque trascorso almeno due anni in sedi situate nei Paesi indicati nel regolamento".

     Il disposto del primo e secondo comma dell'articolo 139 del presente decreto si applica limitatamente alla sola ipotesi del compimento di nove anni e sei mesi di servizio effettivo nella carriera diplomatica; si prescinde in tal caso dai requisiti di servizio prescritti dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

     Il secondo comma dell'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

     "Per poter essere ammessi agli scrutini e al concorso di promozioni i funzionari diplomatici debbono avere:

     - riportato nell'ultimo quadriennio giudizio complessivo non inferiore a distinto e per almeno tre volte quello di ottimo;

     - compiuto, per la promozione a consigliere di ambasciata, almeno tre anni di effettivo servizio nel grado inferiore".

     In deroga al comma precedente, per i funzionari diplomatici in servizio alla data del 31 dicembre 1970 il periodo di servizio richiesto per la promozione a consigliere di ambasciata rimane quello di due anni anteriormente prescritto dall'art. 105 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

     E' abrogato l'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. La durata dei corsi di formazione professionale di cui al primo comma dell'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, può protrarsi oltre il compimento del periodo di prova.

     L'art. 111 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 è sostituito dal seguente:

     "Gli ambasciatori, i ministri plenipotenziari ed i consiglieri di ambasciata, possono, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari esteri, essere collocati a disposizione del Ministero, quando ciò sia richiesto dall'interesse del servizio.

     Qualora i funzionari a disposizione siano investiti di incarico speciale lo stato di disposizione cessa con la cessazione dall'incarico.

     Per i funzionari a disposizione senza incarico il periodo di disposizione non può eccedere i due anni; trascorso il suddetto periodo senza che sia stato altrimenti disposto, essi sono collocati a riposo con decreto del Ministro”.

     (Omissis) [2].

 

          Art. 48. Carriera direttiva amministrativa.

     I primi tre gradi della carriera direttiva amministrativa, indicati nell'art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono unificati nel grado di vice ispettore amministrativo.

     I primi tre comma dell'articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono sostituiti dai seguenti:

     "La promozione a ispettore amministrativo si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i vice ispettori amministrativi che, alla data dello scrutinio, oltre a possedere i requisiti prescritti abbiano compiuto quattro anni e sei mesi di effettivo servizio nel grado. La promozione decorre agli effetti giuridici ed economici dalla data di compimento dell'anzianità minima richiesta per l'ammissione allo scrutinio.

     La promozione a ispettore superiore amministrativo e quella a ispettore generale amministrativo si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i funzionari dello stesso ruolo che, alla data dello scrutinio, oltre a possedere i requisiti prescritti, abbiano rispettivamente compiuto cinque e tre anni di servizio nel grado inferiore e siano compresi in ordine di ruolo in un numero rispettivamente pari ai due quinti e ai tre quinti dell'organico del grado.

     Per l'ammissione allo scrutinio di promozione a ispettore superiore amministrativo i funzionari devono aver seguito il corso di cui al secondo comma dell'articolo 127, aver prestato servizio per non meno di due anni al Ministero e per non meno di due anni all'estero nel corso della carriera. Per l'ammissione allo scrutinio di promozione a ispettore generale amministrativo i funzionari devono aver prestato servizio nel corso della carriera per non meno di sei anni al Ministero e per non meno di tre anni all'estero".

     I posti di ispettore amministrativo e di vice ispettore amministrativo sono cumulati in un unico contingente organico.

     Le promozioni ad ispettore amministrativo effettuate in applicazione del secondo comma del presente articolo non possono essere conferite con decorrenza anteriore alla data del 1° luglio 1970.

     Il secondo comma dell'articolo 249 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è modificato come segue:

     "Ai funzionari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelli collocati nella carriera predetta ai sensi degli articoli 223, 226, 228 e 230 non sono richiesti, ai fini delle promozioni, i periodi di servizio al Ministero e all'estero previsti dall'art. 117".

     Si applica per la nomina a ispettore amministrativo degli impiegati della carriera di concetto del Ministero degli affari esteri il disposto dell'articolo 16 del presente decreto.

     Si applicano al personale della carriera direttiva amministrativa del Ministero degli affari esteri le disposizioni degli articoli 41, 42, 133, 134, 135, 139, commi primo e secondo, e 146, 148, 150, comma terzo, del presente decreto.

 

          Art. 49. Carriera di concetto.

     Le prime tre qualifiche della carriera del personale di cancelleria, indicate nell'art. 118 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono unificate nella qualifica di cancelliere; la quarta e quinta qualifica sono unificate nella qualifica di cancelliere principale.

     Le prime tre qualifiche della carriera degli assistenti commerciali indicate nell'art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono unificate nella qualifica di assistente commerciale; la quarta e quinta qualifica sono unificate nella qualifica di assistente commerciale principale.

     La dotazione organica delle singole qualifiche contemplate nei predetti articoli è stabilita nelle seguenti percentuali della dotazione complessiva del relativo ruolo organico: cancelliere capo e assistente commerciale capo, dieci per cento; cancelliere principale e assistente principale, quarantacinque per cento; cancelliere e assistente commerciale, quarantacinque per cento.

     Ai fini della determinazione della dotazione organica non si tiene conto del personale nella speciale posizione di soprannumero di cui alla legge 17 luglio 1970, n. 569.

     L'ultimo comma dell'articolo 118 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

     "Gli impiegati di cancelleria occupano presso gli uffici all'estero posti in corrispondenza con la qualifica posseduta".

     Fino alla revisione delle tabelle di cui al penultimo comma dell'articolo 46, si applicano le norme del precedente ordinamento, tenendo conto, per l'individuazione delle qualifiche, delle classi di stipendio corrispondenti. Durante il suddetto periodo, i posti di cancelliere capo di prima classe presso gli uffici all'estero non possono essere aumentati oltre il limite di cinque; i posti di cancelliere capo non oltre il limite di quindici; i posti di cancelliere principale non oltre il limite di venticinque.

     L'ultimo comma dell'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

     "Gli impiegati della carriera degli assistenti commerciali occupano presso gli uffici all'estero posti in corrispondenza con la qualifica posseduta".

     Fino alla revisione delle tabelle di cui al penultimo comma dell'articolo 46, si applicano le norme del precedente ordinamento, tenendo conto, per l'individuazione delle qualifiche, delle classi di stipendio corrispondenti.

     Durante il suddetto periodo, i posti di assistente commerciale capo di prima classe presso gli uffici all'estero non possono essere aumentati oltre il limite di due; i posti di assistente commerciale capo non oltre il limite di tre; i posti di assistente commerciale principale non oltre il limite di quattro.

     L'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

     "Art. 122. (Promozioni). - I posti disponibili nelle qualifiche di cancelliere principale e di assistente commerciale principale, detratti quelli riservati alla nomina di personale della carriera esecutiva, sono conferiti per due quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per tre quinti mediante scrutinio per merito assoluto, al quale sono ammessi gli impiegati dei rispettivi ruoli che, oltre a possedere i requisiti prescritti, siano compresi in ordine di ruolo in numero pari ai due quinti dell'organico della qualifica, abbiano partecipato ai corsi di cui al secondo comma dell'articolo 121, abbiano prestato servizio nel corso della carriera per non meno di due anni al Ministero e per non meno di due anni all'estero ed abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica di cancelliere o di assistente commerciale.

     Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono in ruolo quelli promossi per merito assoluto.

     Allo scrutinio per la promozione a cancelliere capo e assistente commerciale capo sono ammessi rispettivamente i cancellieri principali e gli assistenti commerciali principali che, oltre a possedere i requisiti prescritti, siano compresi in ordine di ruolo in un numero pari alla metà dell'organico della qualifica, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica ed abbiano prestato servizio all'estero, nel corso della carriera, per non meno di sei anni, di cui almeno quattro in sedi situate nei Paesi indicati nel regolamento.

     Le promozioni predette sono effettuate per tre quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per due quinti mediante scrutinio per merito assoluto. Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto".

     Per la nomina alla qualifica intermedia delle carriere di concetto del Ministero degli affari esteri si applica il disposto dell'articolo 21 del presente decreto.

     Al personale delle carriere di concetto del Ministero degli affari esteri si applica il disposto degli articoli 18, commi quarto e quinto, 39, 41, 42, 132, comma primo, 133, 134, 135, 142, 146, 148, 150, comma terzo, del presente decreto.

 

          Art. 50. Carriera esecutiva.

     Le prime tre qualifiche della carriera esecutiva indicate dall'art. 125 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono unificate nella qualifica di coadiutore; la quarta e quinta qualifica sono unificate nella qualifica di coadiutore principale. La qualifica di esperto per i servizi tecnici è mutata in quella di coadiutore superiore.

     Il secondo comma dell'articolo 125 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

     "Gli impiegati della carriera esecutiva occupano presso gli uffici all'estero posti in corrispondenza con la qualifica posseduta".

     Fino alla revisione delle tabelle di cui al penultimo comma dell'articolo 46 si applicano le norme del precedente ordinamento, tenuto conto, per l'individuazione delle qualifiche, delle classi di stipendio corrispondenti. Durante il suddetto periodo i posti di archivista capo e quelli di primo archivista presso gli uffici all'estero non possono essere aumentati rispettivamente oltre il limite di quindici e di trenta.

     L'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

     "Art. 127 (Promozioni). - I posti disponibili nella qualifica di coadiutore principale, detratti quelli riservati alla nomina di personale della carriera ausiliaria e di operai, sono conferiti per un quinto mediante scrutinio per merito comparativo e per quattro quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i coadiutori che, oltre a possedere i requisiti prescritti, siano compresi in ordine di ruolo in un numero pari al terzo dell'organico della qualifica, abbiano prestato servizio nel corso della carriera per non meno di due anni al Ministero e per non meno di due anni all'estero, abbiano partecipato al corso di cui al secondo comma dell'articolo 126 ed abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica. Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto.

     I posti disponibili nella qualifica di coadiutore superiore sono conferiti per metà mediante scrutinio per merito comparativo e per metà mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i coadiutori principali dello stesso ruolo che, oltre a possedere i requisiti prescritti, abbiano compiuto nella rispettiva qualifica cinque anni di effettivo servizio ed abbiano prestato servizio all'estero nel corso della carriera per non meno di otto anni, di cui almeno quattro in sedi situate nei Paesi indicati nel regolamento".

     Per la nomina a coadiutore principale degli impiegati delle carriere ausiliarie e degli operai del Ministero degli affari esteri si applica il disposto dell'articolo 27 del presente decreto.

     Si applica al personale della carriera esecutiva del Ministero degli affari esteri il disposto degli articoli 23, escluso il terzo comma, 39, 40, comma quarto, 41, 42, 43, 44, 133, 134, 135, 145, 148 e 150, comma terzo.

 

          Art. 51. Carriere ausiliarie.

     Le prime tre qualifiche della carriera ausiliaria indicate nell'art. 129, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono unificate nella qualifica di commesso; la quarta e quinta qualifica della carriera stessa sono unificate nella qualifica di commesso capo.

     Le qualifiche di agente tecnico capo e di agente tecnico di cui all'art. 129, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono mutate in quelle di autista capo (equiparato a capo autorimessa) ed autista.

     I commi dal secondo al sesto dell'articolo 130 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono sostituiti dai seguenti:

     "I posti disponibili nella qualifica di commesso capo e di autista capo sono conferiti per un quinto mediante scrutinio per merito comparativo e per quattro quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i commessi e gli agenti tecnici che, oltre a possedere i requisiti prescritti, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica.

     Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto.

     Gli impiegati delle carriere ausiliarie possono essere destinati a prestare servizio presso gli uffici all'estero per un periodo non superiore a cinque anni ed entro un limite massimo complessivo fissato dal regolamento, sempre che abbiano compiuto tre anni di servizio presso l'amministrazione centrale. Dopo un periodo di servizio all'estero non possono esservi nuovamente destinati se non dopo un periodo di almeno tre anni di servizio al Ministero.

     Gli impiegati delle carriere ausiliarie occupano presso gli uffici all'estero posti in corrispondenza con la qualifica posseduta".

     Si applica al personale della carriera ausiliaria del Ministero degli affari esteri il disposto degli articoli 29, 30, 31, 39, 40, comma quarto, 41, 42, 44, 132, comma primo, 133, 134, 135, del presente decreto.

 

          Art. 52. Ruoli e qualifiche speciali.

     Le prime due qualifiche nel ruolo direttivo degli esperti nella ricerca storico-diplomatica, indicate nell'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono unificate nella qualifica di esperto nella ricerca storico-diplomatica. Nel quarto comma del medesimo art. 132 sono soppresse, nelle lettere a) e b), rispettivamente le parole "con qualifica non inferiore a direttore di seconda classe" e "con qualifica non inferiore a bibliotecario di prima classe".

     Nel quinto comma dell'articolo 134 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono soppresse, nella lettera a), le parole "con qualifica non inferiore a bibliotecario di prima classe".

     Le prime tre qualifiche nel ruolo direttivo degli esperti in lingue estere indicate nell'art. 135 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono unificate nella qualifica di esperto in lingue estere. Il quarto comma del medesimo art. 135 è sostituito dal seguente: "Le promozioni ad esperto di prima classe e ad esperto capo sono conferite mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi rispettivamente gli esperti con almeno tre anni nell'ultima classe di stipendio della qualifica e gli esperti di prima classe che siano in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 96 del presente decreto".

     E' abrogato l'art. 137 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Il ruolo degli ingegneri architetti è soppresso.

     Le prime tre qualifiche nel ruolo di concetto degli interpreti, indicate nell'art. 138 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono unificate in quella di interprete. La quarta e la quinta qualifica sono unificate in quella di interprete principale. Il quinto comma del medesimo art. 138 è sostituito dal seguente:

     "Le promozioni ad interprete principale sono conferite per due quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per tre quinti mediante scrutinio per merito assoluto ai quali sono ammessi gli interpreti che, oltre a possedere i requisiti prescritti, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica. Le promozioni ad interprete capo sono conferite per tre quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per due quinti mediante scrutinio per merito assoluto ai quali sono ammessi gli interpreti principali che, oltre a possedere i requisiti prescritti, abbiano compiuto cinque anni di servizio nella qualifica e siano compresi in ordine di ruolo in un numero pari alla metà dell'organico della qualifica.

     Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto".

     Nell'ultimo comma dell'articolo 135 e dell'articolo 138 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole "di consigliere di prima classe" sono sostituite dalle seguenti: "del consigliere alla seconda classe di stipendio".

     Le prime tre qualifiche del ruolo di concetto dei periti tecnici, indicate nell'art. 139 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono unificate in quella di perito tecnico. La quarta e quinta qualifica dello stesso ruolo sono unificate in quella di perito tecnico principale.

     Il terzo comma dell'articolo 139 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

     "I periti tecnici occupano all'estero i posti in corrispondenza con la qualifica posseduta".

     L'ultimo comma del predetto art. 139 è sostituito dal seguente:

     "Le promozioni a perito tecnico principale sono conferite per due quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per tre quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i periti tecnici che, oltre a possedere i requisiti, abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica.

     Le promozioni a perito tecnico capo sono conferite per tre quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per due quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i periti tecnici principali che, oltre a possedere i requisiti prescritti, abbiano compiuto cinque anni di servizio nella qualifica e siano compresi in ordine di ruolo in un numero pari alla metà dell'organico della qualifica.

     Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto".

     Sono abrogati l'art. 141 ed il comma nono dell'articolo 254 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

 

Sezione III

MINISTERO DELL'INTERNO

 

          Art. 53. Carriere degli Archivi di Stato.

     Ai fini dell'ammissione allo scrutinio per la promozione alla qualifica di direttore, gli archivisti di Stato devono essere in possesso, oltre che degli altri requisiti prescritti, del diploma di archivistica, paleografia e diplomatica, rilasciato dalle scuole di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409. Detto diploma deve essere altresì posseduto dagli impiegati della carriera di concetto degli Archivi di Stato, che a norma dell'articolo 16 partecipano al concorso per il conseguimento della qualifica di direttore.

     Le qualifiche di sovrintendente - direttore capo di 2 classe e di ispettore generale si conseguono con le modalità previste rispettivamente dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409. L'anzianità di servizio di cui all'art. 51 è elevata di due anni; si osserva, in quanto applicabile, il disposto di cui all'art. 139, comma primo del presente decreto.

     La lettera a) del primo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, è modificata come segue:

     "a) esercitare, per il personale appartenente alla Amministrazione degli archivi di Stato, le attribuzioni che il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, conferisce al consiglio di amministrazione per il personale. Nell'esercizio di tali attribuzioni la giunta è integrata da quattro rappresentanti del personale dell'Amministrazione degli archivi di Stato da nominarsi all'inizio di ogni biennio con le modalità previste dall'art. 146 del citato testo unico, modificato dagli articoli 7 delle leggi 18 marzo 1968, n. 249 e 28 ottobre 1970, n. 775".

 

          Art. 54. Carriera di concetto amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno.

     Agli impiegati che, anteriormente all'11 gennaio 1967, siano stati nominati mediante pubblici concorsi nel ruolo organico della carriera di concetto amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno, già ruolo organico dei segretari di polizia dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, è riconosciuta, ai fini della promozione alla qualifica di segretario principale del predetto ruolo, un'anzianità di anni quattro in aggiunta a quella effettivamente maturata.

     La disposizione di cui al precedente comma è applicabile, qualora più favorevole, anche agli impiegati previsti dall'art. 12, ultimo comma, della legge 20 dicembre 1966, n. 1116.

     Restano ferme, per il conferimento dei posti della qualifica iniziale del ruolo della carriera di concetto amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno che si siano resi o si rendano disponibili entro il 10 gennaio 1972, le disposizioni dell'articolo 12 della legge 20 dicembre 1966, n. 1116.

     Per la predetta carriera resta sospesa, fino al 10 gennaio 1972, l'applicazione dell'articolo 21 del presente decreto.

 

          Art. 55. Carriere esecutive dell'Amministrazione civile.

     Le promozioni a capo dell'ufficio crittografico, dell'ufficio telegrafico e cifra e dell'ufficio della biblioteca, si conseguono mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi gli impiegati del rispettivo ruolo con almeno tre anni di anzianità nella qualifica inferiore.

 

          Art. 56. Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

     In sostituzione dell'organico dei sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono istituite le carriere dei capi reparto e capi squadra, e dei vigili, con una dotazione organica pari, rispettivamente, al quarantacinque ed al cinquantacinque per cento del predetto organico. Tali carriere sono ordinate come appresso:

a)      Carriera dei capi reparto e capi squadra:

b)      

Qualifica

Posti

Capo reparto

15%

del ruolo organico

Vice capo reparto

40%

del ruolo organico

Capo squadra

45%

del ruolo organico

Totale

100%

 

b) Carriera dei vigili:

Qualifica

Posti

Vigile

100%

del ruolo organico

 

     Il passaggio alla carriera dei capi reparto e capi squadra si consegue nel limite di due quinti dei posti disponibili mediante concorso per esame e per i restanti tre quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i vigili che abbiano compiuto rispettivamente quattro e sette anni di anzianità nella carriera. Ai vigili che passano nella carriera superiore è attribuita nella qualifica di capo squadra la classe di stipendio immediatamente superiore a quella in godimento all'atto del passaggio.

     La promozione a vice capo reparto e a capo reparto si consegue per metà dei posti disponibili mediante scrutinio per merito comparativo e per metà mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi rispettivamente gli impiegati della qualifica immediatamente inferiore che abbiano compiuto nella medesima quattro anni di effettivo servizio.

     Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto.

     Nella prima applicazione del presente decreto i marescialli di prima classe ed i marescialli di seconda classe sono inquadrati rispettivamente nelle qualifiche di capo reparto e di vice capo reparto, conservando nelle medesime l'anzianità riconosciuta nel grado ai sensi delle precedenti disposizioni; i marescialli di terza classe nella qualifica di capo squadra al parametro 188 conservando l'intera anzianità riconosciuta nel grado ai sensi delle precedenti disposizioni aumentata di cinque anni; i brigadieri con più di tre anni di anzianità nei gradi di brigadiere e di vice brigadiere, nella qualifica di capo squadra al parametro 188 conservando l'anzianità riconosciuta nel grado ai sensi delle precedenti disposizioni ridotta di tre anni; i brigadieri con meno di tre anni di anzianità complessiva nei gradi di brigadiere e vice brigadiere nella qualifica di capo squadra al parametro 173 conservando l'intera anzianità riconosciuta nel grado dalle precedenti disposizioni; i vice brigadieri nella qualifica di capo squadra al parametro 173 conservando l'intera anzianità riconosciuta nel grado dalle precedenti disposizioni; il vigile scelto nella qualifica di vigile al parametro 165 conservando l'intera anzianità riconosciuta nel grado dalle precedenti disposizioni; il vigile nella stessa qualifica di vigile al parametro 120 se con anzianità inferiore a due anni ed al parametro 140 se con anzianità superiore conservando l'intera anzianità riconosciuta dalle precedenti disposizioni; il vigile con oltre sei anni di anzianità è inquadrato direttamente nel parametro 165 conservando l'intera anzianità riconosciuta dalle precedenti disposizioni.

     Ai vigili ed ai vigili scelti attualmente in servizio all'atto della promozione a capo squadra è conferito direttamente il parametro 173.

     Al personale attualmente in servizio temporaneo sarà riconosciuta, all'atto della nomina a vigile permanente, la valutazione del servizio prestato nella posizione di temporaneo con i limiti e le modalità di cui all'art. 3, ultimo comma, della legge 3 novembre 1963, n. 1543. Il personale medesimo all'atto della promozione a capo squadra consegue il parametro 173.

     Gli esami per la promozione a vice brigadiere ed a maresciallo di terza classe in via di espletamento saranno portati a termine, qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto siano già state iniziate le prove scritte.

     I vigili vincitori del concorso a vice brigadiere sono collocati nella qualifica di capo squadra, attribuendo nella seconda classe di stipendio l'anzianità riconosciuta ai sensi delle disposizioni vigenti al 30 giugno 1970.

     Gli estranei vincitori del concorso di cui alla lettera a) dell'articolo 29 della legge 13 maggio 1961, n. 469, saranno nominati allievi capo squadra con l'attribuzione del parametro 143, a decorrere dalla data di approvazione della graduatoria, e capi squadra alla fine del corso previsto dagli articoli 33 e 34 della legge 13 maggio 1961, n. 469.

     I vincitori del concorso a maresciallo di terza classe saranno inquadrati, a decorrere dal 1° luglio 1970, subito dopo gli attuali marescialli, nella qualifica di capo squadra attribuendo nella terza classe di stipendio l'anzianità riconosciuta nel grado di brigadiere.

     Il periodo minimo di permanenza nella qualifica di vice capo reparto per l'ammissione allo scrutinio per la promozione a capo reparto è ridotta a due anni per gli attuali marescialli di seconda e terza classe e per i vincitori del concorso di cui al comma precedente.

 

Sezione IV

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

 

          Art. 57. Ruolo ispettivo tecnico industriale e agrario.

     La nomina in prova alla qualifica di ispettore del ruolo ispettivo tecnico industriale ed agrario si consegue mediante concorso per titoli ed esami al quale sono ammessi coloro che siano muniti del diploma di laurea in ingegneria o in scienze agrarie e siano in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come modificato dal presente decreto.

     Il bando stabilisce per quale delle due specializzazioni è indetto il concorso.

     Agli impiegati iscritti nel ruolo alla data della quale ha effetto il presente decreto è attribuito lo stipendio corrispondente all'ex coefficiente in godimento, conservando nello stesso l'anzianità maturata con l'ex coefficiente.

 

          Art. 58. Carriera di concetto del personale di educazione addetto agli istituti di rieducazione dei minorenni.

     Il personale della carriera di concetto del ruolo di rieducazione assume le seguenti qualifiche in sostituzione di quelle a fianco di ciascuna indicata:

 

educatore capo

censore dirigente di prima classe;

educatore principale

censore dirigente di seconda classe;

 

censore.

 

 

educatore

primo educatore;

 

educatore;

 

educatore aggiunto

 

          Art. 59. Coadiutori dattilografi giudiziari.

     Fino alla revisione dei ruoli organici prevista dall'art. 25 della legge 18 marzo 1968, n. 249 e successive modificazioni ed integrazioni, il personale del ruolo dei coadiutori dattilografi giudiziari svolge anche le mansioni indicate nell'art. 24, comma primo, del presente decreto.

 

          Art. 60. Carriera ausiliaria dell'Amministrazione della giustizia.

     Al personale della carriera ausiliaria dell'Amministrazione della giustizia si applicano le norme del presente decreto, fermo restando il disposto di cui all'art. 203 del testo organico approvato con regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271.

 

Sezione V

MINISTERO DELLE FINANZE

 

          Art. 61. Carriera direttiva dell'amministrazione centrale.

     L'art. 253 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è abrogato.

     Ai fini del computo dell'anzianità di servizio per il conseguimento della seconda classe di stipendio nella qualifica di consigliere e per l'ammissione allo scrutinio per la promozione a direttore di sezione nei confronti degli impiegati della carriera direttiva del personale amministrativo dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, o che conseguiranno la nomina nel ruolo successivamente a seguito di concorsi indetti alla data predetta, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 26 luglio 1961, n. 712, salvo il disposto di cui al comma terzo del precedente art. 41.

 

          Art. 62. Capo ufficio cifra e telegrafo.

     L'art. 258 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

     "Art. 258 (Attribuzione della qualifica di capo ufficio cifra e telegrafo). - La qualifica di capo ufficio cifra e telegrafo del Ministero delle finanze è conferita, con decreto del Ministro per le finanze, sentito il parere del consiglio di amministrazione, ad un impiegato della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza con almeno otto anni di effettivo servizio nella carriera".

 

          Art. 63. Cassieri degli uffici del registro.

     Il primo comma dell'articolo 266 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

     "Fermo restando quanto previsto dal primo comma dell'articolo 5, un terzo dei posti messi a concorso nella qualifica iniziale del ruolo dei cassieri è riservato al personale della carriera esecutiva degli uffici del registro in possesso dello specifico titolo di studio prescritto per l'accesso al predetto ruolo".

 

          Art. 64. Carriera esecutiva del personale tecnico del catasto e dei servizi tecnici erariali.

     E' abrogato l'art. 259 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

 

          Art. 65. Carriere esecutive delle dogane e degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

     E' abrogato l'art. 260 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

 

          Art. 66. Commessi tecnici dei laboratori chimici delle dogane e dei bollatori delle tasse e imposte indirette sugli affari.

     Alle carriere dei commessi tecnici dei laboratori chimici delle dogane e dei bollatori delle tasse ed imposte indirette sugli affari si applicano le norme relative alle carriere ausiliarie tecniche.

 

          Art. 67. Limiti di applicabilità.

     Le disposizioni del presente decreto si applicano al personale del Ministero delle finanze sino a quando non saranno emanate nuove disposizioni con esse incompatibili, in attuazione della riforma tributaria.

 

Sezione VI

MINISTERO DEL TESORO

 

          Art. 68. Amministrazione del tesoro - Personale addetto ai servizi meccanografici e di elaborazione dei dati con sistemi elettronici.

     Al personale addetto ai servizi meccanografici e di elaborazione dei dati con sistemi elettronici dell'Amministrazione del tesoro, con funzioni di direzione, analisi e programmazione, nonchè agli operatori degli apparati in dotazione ai centri meccanografici ed elettronici, formalmente istituiti, spetta il trattamento giuridico ed economico del personale tecnico.

     I contingenti del personale che svolge le funzioni di cui al precedente comma da data anteriore al 1° luglio 1970 sono trasformati in autonomi ruoli organici con le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 132.

     L'inquadramento del personale nei nuovi ruoli è stabilito con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il consiglio di amministrazione.

 

          Art. 69. Ordinamenti delle carriere direttive della scuola dell'articolo della medaglia e del sanitario della Zecca.

     Restano fermi gli ordinamenti della carriera direttiva della scuola dell'articolo della medaglia e di quella del sanitario della Zecca istituita con l'articolo 3 della legge 18 marzo 1968, n. 309.

 

          Art. 70. Incisori della Zecca.

     L'ordinamento e la dotazione organica della carriera di concetto degli incisori della Zecca sono stabiliti come segue.

 

Qualifiche

Posti

Incisore capo (equiparato a perito capo)

2

Incisore principale (equiparato a perito principale)

5

Incisore (equiparato a perito)

4

Totale

11

 

 

 

     I posti di incisore e di incisore capo sono conferiti mediante pubblici concorsi per titoli ed esperimento per l'ammissione ai quali non è chiesto il possesso di titoli di studio.

     Il limite massimo di età per l'ammissione al concorso per la nomina a incisore capo è stabilito in quarantacinque anni.

     Gli impiegati che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, rivestano la qualifica di incisore principale conseguono la promozione alla qualifica di incisore capo secondo le disposizioni vigenti anteriormente alla data predetta.

 

          Art. 71. Ruolo dei coadiutori tecnici della Zecca.

     E' istituito il ruolo dei coadiutori tecnici della Zecca, detraendo le corrispondenti unità dalla dotazione organica del ruolo della carriera esecutiva del personale delle direzioni provinciali del tesoro, con le seguenti qualifiche e dotazioni:

 

Qualifiche

Posti

Coadiutore tecnico superiore

2

Coadiutore tecnico principale

7

Coadiutore tecnico

7

Totale

16

 

 

 

     I coadiutori tecnici espletano mansioni di assistente del laboratorio chimico del servizio sanitario e del servizio tecnico nonchè di collaborazione in genere in compiti di carattere tecnico.

     In sede di prima applicazione, un quarto dei posti disponibili nel ruolo sono conferiti mediante concorso riservato per esame consistente in una prova pratica, prescindendo dal titolo di studio, agli impiegati delle carriere esecutiva ed ausiliaria nonchè agli operai che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano stati adibiti per un periodo non inferiore a tre anni a mansioni esecutive di carattere tecnico.

 

Sezione VII

MINISTERO DELLA DIFESA

 

          Art. 72. Commissari di leva.

     Restano salve le speciali disposizioni che concernono il personale del ruolo dei commissari di leva.

 

          Art. 73. Cancellieri della giustizia militare.

     Ai fini dell'applicazione del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2397 e successive modificazioni, ai gradi di capitano, tenente e sottotenente del ruolo ordinario, categoria cancellieri, del Corpo degli ufficiali in congedo della giustizia militare corrisponde la qualifica di cancelliere, rispettivamente alla terza; seconda e prima classe di stipendio, del ruolo della carriera di concetto dei cancellieri della giustizia militare.

 

          Art. 74. Personale del servizio dei fari e segnalamento marittimo.

     La carriera del personale del servizio dei fari e del segnalamento marittimo è ordinata come segue:

 

Qualifiche

Posti

Tecnico capo dei fari

220

Tecnico dei fari

330

Totale

550

 

 

 

     I posti disponibili nella qualifica di tecnico capo sono conferiti per un terzo mediante scrutinio per merito comparativo e per due terzi mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i tecnici che abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio.

     Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto.

     I tecnici capi ed i tecnici, se riconosciuti permanentemente non idonei alle mansioni della propria carriera a giudizio di un medico scelto dall'amministrazione, possono essere utilizzati in mansioni di ufficio.

 

          Art. 75. Carriere esecutive tecniche.

     I ruoli degli assistenti e quello dei disegnatori restitutisti e calcolatori delle carriere esecutive tecniche di cui alle tabelle numeri 41, 44, 45, 47, 48, 49 e 50 annesse al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, assumono la denominazione di ruoli dei capi tecnici delle rispettive specializzazioni.

 

Sezione VIII

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

 

          Art. 76. Carriere ausiliarie delle soprintendenze ed istituti delle antichità e belle arti.

     In sostituzione della carriera ausiliaria dei custodi e guardie notturne sono istituite la carriera ausiliaria del personale addetto agli uffici e la carriera ausiliaria dei custodi e delle guardie notturne.

     La dotazione complessiva dei singoli ruoli è pari, rispettivamente, al quindici e all'ottantacinque per cento del soppresso ruolo dei custodi e delle guardie notturne.

     La dotazione organica delle singole qualifiche è determinata ai sensi del secondo comma dell'articolo 29.

     L'inquadramento nei ruoli è effettuato, con l'osservanza del disposto di cui al secondo comma dell'articolo 133, a scelta del consiglio di amministrazione tenuto conto delle mansioni prevalentemente svolte.

 

          Art. 77. Carriera esecutiva tecnica dell'istituto di patologia del libro.

     La carriera esecutiva tecnica dei fotografi, restauratori, stampatori, meccanici, desinfestatori e cartai è ordinata come segue:

 

Qualifiche

Posti

Assistente superiore

2

Assistente

16

Totale

18

 

 

 

     La promozione ad assistente superiore si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi gli assistenti con almeno quindici anni di effettivo servizio nel ruolo.

 

          Art. 78. Carriera di concetto dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici.

     Le carriere di concetto dei tecnici coadiutori, dei calcolatori degli osservatori astronomici, dei tecnici degli uffici tecnici universitari, dei tecnici coadiutori degli osservatori astronomici e dell'osservatorio vesuviano, dei tecnici dietisti, dei tecnici ortottici e dei tecnici terapisti sono così ordinate:

 

Qualifiche

Posti

Tecnico coadiutore capo,

dieci per cento del rispettivo ruolo

Calcolatore capo, tecnico capo,

 

Tecnico dietista capo, tecnico ortottico capo e tecnico terapista capo;

 

 

 

Tecnico coadiutore, calcolatore, tecnico, tecnico dietista, tecnico ortottico e tecnico terapista

novanta per cento del rispettivo ruolo.

 

     La promozione alla qualifica di tecnico coadiutore capo, o equiparate, si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi gli impiegati del rispettivo ruolo con almeno diciotto anni di effettivo servizio nella carriera di appartenenza.

 

          Art. 79. Carriera di concetto delle ostetriche.

     La carriera di concetto delle ostetriche dell'amministrazione universitaria è ordinata come segue:

 

Qualifiche

Posti

Ostetrica capo

30

Ostetrica

270

Totale

300

 

 

 

     La promozione alla qualifica di ostetrica capo si consegue mediante concorso per esami al quale sono ammesse le ostetriche con almeno dieci anni di effettivo servizio nella carriera.

 

          Art. 80. Carriere esecutive dei tecnici di radiologia medica, delle infermiere diplomate, delle infermiere abilitate e assistenti sanitarie visitatrici delle università e degli istituti di istruzione universitaria.

     Le carriere esecutive dei tecnici di radiologia medica, delle infermiere diplomate, delle infermiere abilitate a funzioni direttive e delle assistenti sanitarie visitatrici, sono ordinate come segue:

 

Qualifiche

Posti

Tecnico superiore di radiologia medica;

dieci per cento del rispettivo ruolo

Infermiera capo sala;

 

Infermiera abilitata superiore o infermiera diplomata assistente sanitaria visitatrice superiore.

 

 

 

Tecnico di radiologia medica;

novanta per cento del rispettivo ruolo.

Infermiera abilitata o assistente sanitaria visitatrice.

 

 

     La promozione alle qualifiche di tecnico superiore, ed equiparate, si consegue, per metà dei posti mediante scrutinio per merito comparativo e per metà mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i tecnici di radiologia e qualifiche equiparate con almeno diciotto anni di effettivo servizio nella carriera. Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto.

 

          Art. 81. Carriere di concetto degli istituti di istruzione secondaria ed artistica.

     Le carriere di concetto dei segretari, dei segretari economi, dei segretari ragionieri economi, dei censori di disciplina, degli economi, dei ragionieri economi, degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, degli istituti e scuole d'arte, degli istituti tecnici e professionali, della scuola media, dei convitti annessi agli istituti tecnici, dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e licei artistici annessi, delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, dei convitti nazionali ed educandati femminili, e delle altre scuole ed istituti speciali sono così ordinate:

 

Qualifiche

Posti

Segretario capo ed equiparate

dieci per cento del rispettivo ruolo

 

 

Segretario ed equiparate

novanta per cento del rispettivo ruolo

 

     I posti disponibili nella qualifica di segretario capo, od equiparate, sono conferiti per tre quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per due quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi gli impiegati del rispettivo ruolo con almeno diciotto anni di effettivo servizio nella carriera di appartenenza.

     Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto.

 

          Art. 82. Carriere esecutive degli istituti di istruzione secondaria ed artistica.

     Le carriere esecutive degli applicati di segreteria, degli addetti di segreteria, degli aiutanti tecnici, dei magazzinieri, degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, degli istituti tecnici e professionali, della scuola media, dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e annessi licei artistici, delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, degli istituti e scuole d'arte e delle altre scuole ed istituti speciali sono ordinate come segue:

 

Qualifiche

Posti

Applicato superiore ed equiparate

dieci per cento del rispettivo ruolo

 

 

Applicato ed equiparate

novanta per cento del rispettivo ruolo

 

     I posti disponibili nella qualifica di applicato superiore, o equiparate, sono conferiti per metà mediante scrutinio per merito comparativo e per metà mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi gli impiegati del rispettivo ruolo con almeno diciotto anni di effettivo servizio nella carriera di appartenenza.

     Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto.

 

          Art. 83. Carriera direttiva dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e degli annessi licei artistici, delle accademie di arte drammatica e di danza.

     Alla carriera direttiva dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e degli annessi licei artistici, delle accademie di arte drammatica e di danza si applica il trattamento giuridico ed economico delle carriere direttive amministrative delle amministrazioni dello Stato.

 

          Art. 84. Nomina ad ispettore centrale dell'istruzione elementare.

     Alla lettera b) del secondo comma dell'articolo 276 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono soppresse le seguenti parole: "equiparata, per il trattamento economico a quella di segretario principale".

 

          Art. 85. Limiti di applicabilità.

     Le disposizioni del presente decreto si applicano al personale non insegnante delle scuole di istruzione secondaria ed artistica sino a quando non saranno emanate nuove disposizioni con esse incompatibili, ad integrazione del relativo stato giuridico.

 

Sezione IX

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

 

          Art. 86. Personale degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria.

     Le carriere del personale dei ruoli dei direttori, dei direttori di sezione e degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, anche non liberi docenti, si sviluppano per classi di stipendio secondo le norme relative, rispettivamente, alle carriere dei professori, dei professori aggregati e degli assistenti delle università ed alle valutazioni dei periodi di servizio di ruolo e non di ruolo, ivi compreso il tirocinio, in qualità di borsista, di cui all'art. 52, lettera b), del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489 e successive modificazioni.

 

          Art. 87. Personale del ruolo ad esaurimento della carriera di concetto dell'alimentazione con funzioni direttive.

     Al personale dei servizi dell'alimentazione il quale, assunto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 1945 in qualità di esperto con funzioni di carattere direttivo, sia stato inquadrato nel ruolo ad esaurimento della carriera di concetto dei servizi dell'alimentazione ai sensi della legge 6 marzo 1958, n. 199 ed abbia conservato le funzioni direttive ai sensi dell'articolo 12 della suddetta legge n. 199, è attribuito "ad personam" il trattamento economico relativo ai parametri 257, 307 e 387 in luogo rispettivamente di quello corrispondente agli ex coefficienti di stipendio 325, 402 e 500. Gli impiegati con parametro 387 che svolgono funzioni di capo compartimento conseguono, al compimento di otto anni di effettivo servizio senza demerito in tale funzione, il parametro di stipendio 530.

 

          Art. 88. Personale addetto alla conduzione degli automezzi.

     Le qualifiche di primo autista ed autista dei ruoli del personale addetto alla conduzione degli automezzi dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria sono sostituite dall'unica qualifica di autista.

     Si applicano le norme di cui agli articoli 134 e 135 del presente decreto.

 

Sezione X

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

 

          Art. 89. Collocatori degli uffici del lavoro e della massima occupazione.

     Per i collocatori degli uffici del lavoro e della massima occupazione i periodi minimi di effettivo servizio previsti negli articoli 26 e 28 per il conseguimento delle promozioni sono ridotti di due anni.

     Sono abrogati gli articoli 6 e 7 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336 come sostituiti dall'art. 1 della legge 10 gennaio 1968, n. 8.

 

          Art. 90. Carriere esecutive degli uffici del lavoro.

     La tabella di cui alla legge 9 ottobre 1967, n. 951, è sostituita dalla seguente:

     a) Carriera degli addetti al servizio avviamento dei lavoratori:

 

Qualifiche

Posti

Addetto superiore

126

Addetto principale

567

Addetto

567

Totale

1.260

 

 

 

     b) Carriera del personale di archivio:

 

Qualifiche

Posti

Coadiutore superiore

84

Coadiutore principale

378

Coadiutore

378

Totale

840

 

 

 

     Nella carriera di cui al punto a) sono inquadrati, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, gli impiegati di cui alla soppressa tabella annessa alla legge 9 ottobre 1967, n. 951, sulla base delle funzioni svolte nel servizio di avviamento dei lavoratori e dei giudizi complessivi, in ogni caso non inferiori a buono, conseguiti nell'ultimo triennio, nella qualifica corrispondente a quella rivestita nel ruolo di provenienza, conservando a tutti gli effetti l'anzianità di qualifica e di carriera posseduta.

     Nei confronti del personale di cui al precedente comma si applica la riduzione di anzianità prevista dall'art. 89.

 

          Art. 91. Personale del ruolo dell'ispettorato del lavoro.

     La tabella B allegata alla legge 22 luglio 1961, n. 628, è modificata come segue:

     Carriera esecutiva

     a) Carriera degli addetti alla vigilanza:

 

Qualifiche

Posti

Addetto superiore

103

Addetto principale

463

Addetto

463

Totale

1.029

 

 

 

     b) Carriera del personale d'archivio:

 

Qualifiche

Posti

Coadiutore superiore

69

Coadiutore principale

308

Coadiutore

309

Totale

686

 

 

 

     Nella carriera di cui al punto a) sono inquadrati, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, gli impiegati di cui alla tabella b) allegata alla legge 22 luglio 1961, n. 628, sulla base delle funzioni svolte nel servizio della vigilanza e dei giudizi complessivi, in ogni caso non inferiori a buono, conseguiti nell'ultimo triennio nella qualifica corrispondente a quella rivestita nel ruolo di provenienza, conservando a tutti gli effetti l'anzianità di qualifica e di carriera posseduta.

     Nei confronti del personale di cui al precedente comma si applica la riduzione di anzianità prevista dall'art. 89.

     Sono abrogati i commi quarto e successivi dell'articolo 8 della legge 22 luglio 1961, n. 628.

 

          Art. 92. Ruolo ad esaurimento degli uffici del lavoro e della massima occupazione.

     Al personale, assunto prima del 16 maggio 1956 nella tabella C del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 aprile 1948, n. 381, il quale abbia svolto per almeno un quinquennio le funzioni di vice direttore, di capo servizio degli uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione o di capo sezione ministeriale, sono estese le norme dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, modificato dall'art. 339 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, su conforme parere del consiglio di amministrazione.

     Agli stessi sono attribuiti rispettivamente i parametri di stipendio 257, 307 e 387 in corrispondenza degli ex coefficienti 325, 402 e 500 e, al compimento di quattro anni di effettivo servizio senza demerito col parametro 387, il parametro 426.

     La determinazione del contingente del personale di cui ai commi precedenti è stabilita ai sensi dell'articolo 132, ultimo comma, del presente decreto.

 

Sezione XI

MINISTRO DELLA SANITA'

 

          Art. 93. Guardie di sanità.

     La carriera delle guardie di sanità è ordinata come segue:

 

Qualifiche

Posti

Capo guardia

180

Guardia

270

Totale

450

 

 

 

     I posti disponibili nella qualifica di capo guardia sono conferiti per un quinto mediante scrutinio per merito comparativo e per quattro quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi le guardie che abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella carriera.

     Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto.

 

          Art. 94. Carriere direttive tecniche.

     La promozione alla qualifica di ricercatore aggiunto è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art. 15 del presente decreto.

     Le promozioni alle qualifiche di ricercatore e di primo ricercatore rimangono disciplinate dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750.

 

          Art. 95. Carriere ausiliarie tecniche.

     Gli impiegati che attualmente rivestono la qualifica di sorvegliante tecnico capo e sorvegliante tecnico vengono inquadrati con la qualifica di sorvegliante tecnico capo.

     Agli impiegati provenienti dalla qualifica attuale di sorvegliante tecnico capo è attribuita, nella qualifica di inquadramento, la seconda classe di stipendio con l'anzianità posseduta nella qualifica di provenienza.

 

Capo V

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE AZIENDE AUTONOME

 

Sezione I

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

 

          Art. 96. Carriere.

     Il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato si distingue in:

     personale direttivo;

     personale degli uffici;

     personale dell'esercizio.

     Ai ruoli ad esaurimento del personale dell'ex Azienda monopoli banane si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni del presente decreto.

 

          Art. 97. Carriere del personale direttivo.

     Le carriere del personale direttivo sono distinte come segue:

 

Tabella I

Qualifiche

Posti

Direttore generale dei monopoli di Stato

1

 

 

Qualifiche

Posti

Vice direttore generale tecnico

1

Vice direttore generale amministrativo

1

Direttore centrale tecnico

3

Direttore centrale amministrativo

3

Totale

8

 

 

 

     Tabella III

     Ruolo del personale tecnico

 

 

Qualifiche

Numero dei posti

 

Branca coltivazioni tabacchi

Branca manifatture tabacchi

Branca sali e chinino

Totale

Ispettore generale e direttore superiore di stabilimento

7

15

4

26

Ispettore capo e direttore di stabilimento

12

21

8

41

Ispettore superiore e vice direttore di stabilimento

30

55

20

105

Totale

49

91

32

172

Tabella IV

Ruolo del personale amministrativo.

Qualifiche

Posti

Ispettore generale

21 (a)

Ispettore capo

28

Ispettore superiore

122

Ispettore

 

Totale

171

(a) Oltre a quattro posti in assegnazione temporanea, per l'adeguamento delle strutture dell'Amministrazione alle esigenze del M.E.C. e della maggior produzione, da assorbire gradualmente entro dieci anni dall'entrata in vigore della legge 28 marzo 1962, n. 143.

Restano ferme le disposizioni che concernono le nomine di cui alle tabelle I e II.

L'avanzamento nelle carriere direttive di cui alle precedenti tabelle III e IV è disciplinato dalle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e del presente decreto, relative al personale direttivo tecnico.

L'anzianità di tre anni prevista dal primo comma dell'art. 139 è ridotta a due anni.

Non si applica il disposto di cui all'ultimo comma del citato art. 139.

 

          Art. 98. Carriere del personale degli uffici.

     Le carriere del personale dell'esercizio sono distinte come segue:

 

Tabella V

Carriera di concetto

Qualifiche

Posti

Interprete traduttore principale (equiparato a segretario principale)

3

Interprete traduttore (equiparato a segretario)

4

Totale

7

Tabella VI

Carriera esecutiva - Ruolo del personale di dattilografia

Qualifiche

Posti

Dattilografo operatore elettrocontabile (equiparato a coadiutore principale)

125

Dattilografo (equiparato a coadiutore)

125

Totale

250

Tabella VII

Carriera ausiliaria

Qualifiche

Posti

Commesso capo

60

Commesso

140

Totale

200

     Le promozioni ed i passaggi di carriera del personale degli uffici sono disciplinati dalle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e del presente decreto concernenti l'avanzamento alle qualifiche corrispondenti od equiparate.

 

          Art. 99. Carriere dell'esercizio.

     Le carriere del personale dell'esercizio sono distinte come segue:

 

Tabella VIII

 

Qualifiche

Amministrativi (A)

Branca coltivazioni (B)

Tecnici Branca manifatture (C)

Branca saline (D)

Dirigente amministrativo (A) o dirigente lavorazioni o dirigente manutenzione e impianti (B, C e D) ed equiparate

28 (a)

27 (b)

31 (c)

6

Capo revisore (A) o capo reparto lavorazioni o capo officina (B, C e D) ed equiparate

126

120

141

24

Revisore (A) o capo laboratorio o vice capo officina (B, C e D) ed equiparate

126

121

142

25

Totali

280

268

314

55

(a) Oltre a quattro posti in assegnazione temporanea, per le particolari esigenze di sviluppo e adeguamento dei settori da assorbire gradualmente entro dieci anni dall'entrata in vigore della legge 28 marzo 1962, n. 143.

(b) Oltre a due posti per le particolari esigenze di sviluppo e adeguamento dei settori da assorbire gradualmente entro dieci anni dall'entrata in vigore della legge 28 marzo 1962, n. 143.

(c) Oltre a cinque posti per le particolari esigenze di sviluppo e adeguamento dei settori da assorbire gradualmente entro dieci anni dall'entrata in vigore della legge 28 marzo 1962, n. 143.

 

Tabella IX

 

 

Numero dei posti

Qualifiche

Branca coltivazioni tabacchi

Branca manifatturetabacchi

Branca sali e chinino

Totale

Capo tecnico superiore

36

65

11

112 (a)

Capo tecnico principale

117

219

38

374

Capo tecnico

125

233

40

398

Totale

278

517

89

884

(a) Oltre a dieci posti in assegnazione temporanea per le particolari esigenze dell'Azienda da assorbire a far tempo dal 1 gennaio 1976 in ragione di un terzo all'anno. Tale aumento temporaneo è ripartito come segue: tre posti alla branca coltivazioni tabacchi, sei posti alla branca manifatture tabacchi ed un posto alla branca saline. In corrispondenza saranno lasciati vacanti altrettanti posti nelle qualifiche iniziali.

 

Tabella X

 

Qualifiche

Posti

Computista superiore

60

Computista principale

270

Computista

270

Totale

600

 

 

 

Tabella XI

 

Qualifiche

Posti

Agente di custodia

82

Agente di controllo

193

Totale

275

 

 

 

     I posti disponibili nelle qualifiche di capo revisore ed equiparate, quelli disponibili nelle qualifiche di capo tecnico principale e computista principale, nonchè quelli disponibili nella qualifica di agente di custodia sono conferiti agli impiegati della qualifica iniziale del relativo ruolo, o contingente, rispettivamente ai sensi degli articoli 20, 26 e 32; l'anzianità minima di servizio ivi prevista è stabilita in sette anni.

     I posti disponibili nelle qualifiche di dirigente amministrativo, e qualifiche equiparate, e quelli di capo tecnico superiore e di computista superiore sono conferiti agli impiegati della qualifica immediatamente inferiore del relativo ruolo, o contingente, rispettivamente ai sensi degli articoli 22 e 28, ultimo comma.

     Ai concorsi di passaggio alle qualifiche di capo revisore, od equiparate, ed a quelle di capo tecnico principale e di computista principale sono ammessi, nei limiti, con le modalità ed i requisiti di cui agli articoli 21 e 27, rispettivamente gli impiegati che rivestono le qualifiche terminale o intermedia delle carriere di cui alle tabelle IX e X e gli impiegati della tabella XI ed i capi operai, gli operai specializzati, gli operai qualificati e gli operai comuni.

     Al concorso per la nomina a capo revisore sono ammessi altresì i dattilografi operatori elettrocontabili che, se sprovvisti di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, abbiano maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

 

          Art. 100.

     Il personale dei ruoli organici di cui alle tabelle E, F, G, H, I, L, M, annesse alla legge 23 dicembre 1956, n. 1417, e successive modificazioni, è inquadrato con le qualifiche stabilite dagli articoli 98 e 99 secondo la corrispondenza appresso specificata:

 

Qualifiche di inquadramento

Qualifiche di provenienza

Tabella V

Interprete traduttore principale

Tabella G

Interprete traduttore capo

 

Interprete traduttore

 

Interprete traduttore di prima, seconda e terza classe

Tabella VI

Dattilografo operatore elettrocontabile dattilografo

Tabella L

Dattilografo capo e dattilografo di prima classe, dattilografo di seconda e terza classe

Tabella VIII

Dirigente amministrativo (A), dirigente lavorazioni o dirigente manutenzione e impianti (B, C, D) ed equiparati

Tabelle E, F

Revisore capo; perito capo

 

Capo revisore (A), capo reparto lavorazioni o capo officina (B, C, D) ed equiparati

 

Primo revisore e revisore; Perito principale di prima e seconda classe

 

Revisore (A), capo laboratorio, o vice capo officina (B, C, D) ed equiparati

 

Primo ragioniere, ragioniere e vice ragioniere, perito, perito aggiunto di prima e seconda classe

Tabella IX

Capo tecnico superiore

Tabella H

Capo tecnico principale di prima classe e capo tecnico principale

 

Capo tecnico principale

 

Capo tecnico di prima classe e capo tecnico di seconda classe

 

Capo tecnico

 

Capo tecnico aggiunto ed applicato tecnico

Tabella X

Computista superiore

Tabella I

Computista principale

 

Computista principale

 

Computista capo e computista

 

Computista

 

Primo applicato ed applicato

Tabella XI

Agente di custodia

Tabella M

Agente di custodia di prima e seconda classe

 

Agente di controllo

 

Agente di controllo di prima e seconda classe

 

     Gli impiegati che, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rivestivano la qualifica di capo tecnico principale di prima classe precedono nell'ordine di ruolo della qualifica di capo tecnico superiore quelli che rivestivano la qualifica di capo tecnico principale. I primi conseguono la seconda classe dello stipendio previsto per la qualifica di capo tecnico superiore al compimento di tre anni di effettivo servizio nella qualifica di provenienza ed in quella di inquadramento.

 

          Art. 101. Limiti di età per l'ammissione agli impieghi.

     Per l'ammissione agli impieghi nell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato si osservano i limiti di età previsti per le corrispondenti carriere dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

 

Sezione II

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA STRADE

 

          Art. 102. Carriere.

     Le carriere del personale dell'A.N.A.S. sono distinte come segue:

     Carriere direttive

 

Tabella I

 

Qualifiche

Posti

Direttore generale dell'A.N.A.S.

1

     Tabella II

Qualifiche

Posti

Direttore centrale amministrativo

1

Direttore centrale tecnico

2

Totale

3

     Tabella III

     Ruolo del personale amministrativo

Qualifiche

Posti

Ispettore generale

6

Ispettore capo e direttore di divisione

14

Ispettore superiore e direttore di sezione

86

Ispettore e consigliere

 

Totale

106

     Tabella IV

     Ruolo del personale tecnico

Qualifiche

Posti

Ispettore generale e capo compartimento di 1a classe

16 (*)

Capo compartimento di 2a classe, ingegnere capo e ispettore capo

22

Ingegnere superiore e ispettore superiore

162

Ingegnere e ispettore

 

Totale

200

(*) Di cui nove posti per la funzione di capo compartimento di prima classe.

     Carriere di concetto

     Tabella V

     Ruolo del personale amministrativo

Qualifiche

Posti

Segretario capo

8

Segretario principale

36

Segretario

36

Totale

40

     Tabella VI

     Ruolo dei geometri

Qualifiche

Posti

Geometra capo

44

Geometra principale

198

Geometra

198

Totale

440

     Tabella VII

     Ruolo dei disegnatori

Qualifiche

Posti

Disegnatore capo (equiparato a geometra capo)

5

Disegnatore principale (equiparato a geometra principale)

22

Disegnatore (equiparato a geometra)

23

Totale

50

     Tabella VIII

     Ruolo dei ragionieri

Qualifiche

Posti

Ragioniere capo

7

Ragioniere principale

34

Ragioniere

34

Totale

75

     Carriere esecutive

     Tabella IX

     Ruolo del personale tecnico

Qualifiche

Posti

Assistente superiore (equiparato a coadiutore superiore tecnico)

15

Assistente principale (equiparato a coadiutore principale tecnico)

65

Assistente (equiparato a coadiutore tecnico)

65

Totale

145

     Tabella X

     Ruolo del personale d'archivio e copia

Qualifiche

Posti

Coadiutore superiore

48

Coadiutore principale

214

Coadiutore

214

Totale

476

     Carriere ausiliarie

     Tabella XI

     Ruolo del personale addetto ai caselli delle autostrade

Qualifiche

Posti

Capo casellante (equiparato a commesso capo)

135

Casellante (equiparato a commesso)

315

Totale

450

     Tabella XII

     Ruolo dei cantonieri stradali

Qualifiche

Posti

Capo cantoniere (equiparato a commesso capo)

1.780

Cantoniere (equiparato a commesso)

4.155

Totale

5.935

     Tabella XIII

     Ruolo degli agenti tecnici

Qualifiche

Posti

Agente tecnico capo

20

Agente tecnico

45

Totale

65

     Tabella XIV

     Ruolo dei commessi

Qualifiche

Posti

Commesso capo

44

Commesso

102

Totale

146

     Restano ferme le disposizioni che concernono la nomina alle qualifiche di cui alle tabelle I e II.

     Le promozioni ed i passaggi di carriera per i ruoli di cui alle tabelle dalla III alla XIV sono disciplinati dalle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e del presente decreto concernenti l'avanzamento alle qualifiche corrispondenti od equiparate. La promozione ad ispettore superiore, o equiparato, del ruolo di cui alla tabella III e l'avanzamento a segretario principale sono disciplinati dalle disposizioni concernenti il corrispondente personale tecnico.

 

Sezione III

 AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

 

          Art. 103. Carriere. [3]

     Le carriere del personale dell'Amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato sono ordinate come segue:

     Personale direttivo

 

Qualifiche

Posti

Direttore generale delle ferrovie dello Stato

1

Vice direttore generale

2

Totale

3

Qualifiche

Posti

Direttore centrale di 1a classe

19

Direttore compartimentale di 1a classe

 

 

 

Direttore centrale

33

Direttore compartimentale

 

Ispettore capo superiore

195

Ispettore capo

450

Ispettore principale

1.396

Ispettore

 

 

 

Totale

2.093 (a)

(a) Di cui novecentonovantacinque posti per laureati in ingegneria e novantasette posti per laureati in medicina.

     Personale degli uffici

     Personale di concetto

Qualifiche

Posti

Segretario superiore di 1a classe

711

Segretario superiore

3.197

Segretario

3.197

Totale

7.105

Segretario tecnico superiore di 1a classe

358

Segretario tecnico superiore

1.613

Segretario tecnico

1.613

Totale

3.584 (a)

Disegnatore superiore di 1a classe

30

Disegnatore superiore

135

Disegnatore

135

Totale

300 (a)

Revisore superiore di 1a classe

180

Revisore superiore

819

Totale

999 (b)

Totale personale di concetto

11.988

(a) Nella prima applicazione del presente provvedimento la dotazione organica dei posti dei segretari tecnici e dei disegnatori deve considerarsi cumulativa.

(b) Ivi compresi i revisori capi a.p. ed i revisori principali a.p.

     Personale esecutivo degli uffici

Qualifiche

Posti

Applicato capo

2.873

Applicato

1.915

Totale

4.788

Applicato stenodattilografo capo

108

Applicato stenodattilografo

72

Totale

180

Applicato tecnico capo

593

Applicato tecnico

396

Totale

989

Tecnico di radiologia capo

21

Tecnico di radiologia

14

Totale

35

Infermiere capo

145

Infermiere

97

Totale

242 (a)

Totale personale esecutivo degli uffici

6.234

Personale ausiliario degli uffici

 

Commesso capo

713 (b)

Commesso

1.665

Totale

2.378

(a) A carico di tale dotazione organica sono da considerare gli infermieri di 1a classe a.p. e gli infermieri a.p.

(b) Ivi compresi i dipendenti conqualifica di commesso a.p.

     Personale dell'esercizio

     Dirigenti delle stazioni

Qualifiche

Posti

Movimentisti

 

Capo stazione sovrintendente

1.033

Capo stazione superiore

4.648

Capo stazione

4.649

Totale

10.330

Gestionisti

 

Capo gestione sovrintendente

655

Capo gestione superiore

2.947

Capo gestione

2.948

Totale

6.550 (a)

Totale dirigenti delle stazioni

16.880

(a) Le assunzioni nella qualifica di Capo gestione da concorsi pubblici banditi anteriormente al 1° gennaio 1971 possono essere disposte con riferimento all'organico vigente al 31 dicembre 1970 e in ogni caso entro il limite dei posti disponibili nella qualifica di assistente capo di stazione.

     Personale esecutivo delle stazioni

Qualifiche

Posti

Assistente capo di stazione

7.118

Assistente di stazione

4.746

Totale

11.864 (a)

Manovratori

 

Manovratore capo

1.070

Primo manovratore

.186

Manovratore

4.817

Totale

10.703

Deviatori

 

Deviatore capo

803

Primo deviatore

3.613

Deviatore

3.613

Totale

8.029

Ausiliari

 

Ausiliario di stazione

4.723 (b)

Totale personale esecutivo delle stazioni

35.319

(a) Ivi compresi i dipendenti con qualifica di aiutante a.p. e alunno d'ordine a.p.

(b) Ivi compresi i dipendenti che rivestono la qualifica di ausiliario di stazione alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     Personale delle fermate

Qualifiche

Posti

Gestori

 

Gestore capo

381

Gestore di prima classe

1.716

Gestore

1.717

Totale

3.814

Ausiliari

 

Ausiliario di fermata

888

Totale personale esecutivo delle stazioni

4.702

Dirigenti dei depositi del personale viaggiante

 

Capo personale viaggiante sovrintendente

99

Capo personale viaggiante superiore

444

Capo personale viaggiante

445

Totale

988

Controllori viaggianti

 

Controllore viaggiante sovrintendente

32

Controllore viaggiante superiore

144

Controllore viaggiante

144

Totale

320

Personale dei treni

 

Dirigente dei treni

 

Capo treno

6.981

Personale esecutivo

 

Conduttore

5.814 (a)

Assistente viaggiante

2.485

Ausiliario viaggiante

1.700

Totale

9.999

Totale del personale dei treni

16.980

(a) Ivi compresi i dipendenti con qualifica di conduttore principale a.p.

     Dirigenti dei depositi locomotive

Qualifiche

Posti

Capo deposito sovrintendente

79

Capo deposito superiore

355

Capo deposito

356

Totale

790

Personale di macchina

 

Dirigenti di macchina

 

Macchinista

11.388

Personale esecutivo

 

Macchinista T.M.

2.340

Aiuto macchinista

10.634

Aiuto macchinista T.M.

663

Totale del personale di macchina

25.025

Dirigenti della linea

 

Capo tecnico superiore della linea

171

Capo tecnico della linea

399

Totale

570

Personale esecutivo della linea

 

Operaio specializzato dell'armamento

4.934

Operaio dell'armamento

11.511

Totale

16.445

Personale di vigilanza

 

Guardiano di 1a classe

2.494

Guardiano

5.485

Totale

7.979

Dirigenti tecnici

 

Capo tecnico sovrintendente

351

Capo tecnico superiore

1.580

Capo tecnico

1.580

Totale

3.511

Tecnici I.E., verificatori e operai

 

Tecnico I.E.

3.493 (a)

Verificatore

 

Operaio specializzato

15.717 (b)

Operaio qualificato

15.717

Totale

34.927

(a) Di cui 1203 tecnici I.E.

(b) Ivi compresi i dipendenti con la qualifica di sottocapo tecnico a,p.

     Autisti

Qualifiche

Posti

Autista

533

Personale di manovalanza

 

Capo squadra manovali

1.455

Manovale specializzato e ausiliario di magazzino

6.744 (a)

Manovale

8.767

Totale

16.966

(a) Ivi compresi i dipendenti con la qualifica di a. operaio a.p.

     Ufficiali delle navi traghetto

Qualifiche

Posti

Ufficiale di coperta

 

Comandante

40

Primo ufficiale

40

Ufficiale navale

36

Totale

116

Ufficiale di macchina

 

Direttore di macchina

40

Primo ufficiale di macchina

40

Ufficiale di maccina

32

Totale

112

Totale degli ufficiali delle navi traghetto

228

Personale di coperta e di macchina delle navi traghetto

 

Personale di coperta

 

Nostromo

38

Carpentiere

23

Marinaio

518

Totale

579

Personale di macchina

 

Capo motorista

38

Capo elettricista

38

Motorista

255

Elettricista

91

Ingrassatore

33 (a)

Carbonaio

78

Totale

533

Totale del personale esecutivo di coperta e di macchina delle navi traghetto

1.112

Ufficiali marconisti

Primo ufficiale marconista

6

Ufficiale marconista

12

Totale

18

(a) Ivi compresi i dipendenti con qualifica di fuochista a.p.

 

          Art. 104. Modificazioni e integrazioni della legge 26 marzo 1958, n. 425.

     Alla legge 26 marzo 1958, n. 425, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni.

     Art. 1, penultimo comma. - E' sostituito dal seguente: "Il personale dell'esercizio è ripartito in sedici gruppi come risulta dalle tabelle annesse (allegato 3)".

     Art. 9, comma primo. - E' sostituito dal seguente: "I posti annualmente disponibili nelle qualifiche di applicato e commesso non possono essere messi a concorso quando vi sia personale esecutivo dell'esercizio di qualifica corrispondente o immediatamente superiore, che sia stato dichiarato fisicamente inidoneo alle mansioni della qualifica di appartenenza".

     Art. 10, comma terzo. - Sono soppresse le parole: "nonchè nella qualifica di interprete".

     Art. 29. - E' sostituito dal seguente: "Art. 29 (Attribuzioni del personale esecutivo degli uffici). - Il personale esecutivo degli uffici disimpegna mansioni di archivio, di protocollo, di registrazione e di copia, anche con utilizzazione di macchine, nonchè quelle ausiliarie delle professioni sanitarie e di aiuto al personale di concetto per la collaborazione contabile, tecnica ed amministrativa, adeguate al grado di cultura richiesto per l'ammissione in impiego, nei limiti e secondo i compiti previsti dai regolamenti ferroviari".

     Art. 30, comma terzo. - E' soppresso.

     Art. 63, comma settimo. - Sono soppresse le parole: "e i capi telegrafisti".

     Art. 67, commi primo e secondo. - Le parole "capo stazione superiore" sono sostituite dalle seguenti: "capo stazione sovrintendente".

     Comma terzo. - Sono soppresse le parole: "capo stazione superiore".

     Art. 72. - E' sostituito dal seguente: "Art. 72 (Sistemi di avanzamento). - Le promozioni entro i limiti dei posti disponibili nella qualifica cui si deve accedere ed in quelle ad essa superiori sono conferite a scelta, per merito comparativo, per merito assoluto o mediante concorso per esami, secondo le indicazioni contenute nella tabella annessa (allegato 12)".

     Art. 78, comma sesto, modificato dall'art. 22 della legge 27 luglio 1967, n. 668. Le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti: "b) per il personale degli uffici, una qualifica non inferiore a quella di segretario o equiparata; c) per il personale dell'esercizio una qualifica non inferiore a quella di capo stazione o equiparata".

     Art. 126, comma quarto, modificato dall'art. 24 della legge 27 luglio 1967, n. 668. - Le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti: "b) per il personale degli uffici, una qualifica non inferiore a segretario ed equiparata; c) per il personale dell'esercizio, una qualifica non inferiore a capo stazione od equiparata".

     Art. 156, comma quarto, lettera a). - Sono soppresse la parole: "capo stazione superiore".

     Comma sesto, lettera a). - Sono soppresse le parole: "segretario superiore e capo stazione superiore".

     Art. 168, comma primo. - E' sostituito dal seguente: "All'atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età o di servizio, può essere conferito il titolo ufficiale onorifico della qualifica immediatamente superiore al personale direttivo, al personale di concetto degli uffici e ai dirigenti dell'esercizio che siano ritenuti meritevoli in base ai criteri ed alle condizioni previste nell'art. 73".

     L'art. 74, comma quarto, è soppresso" [4].

 

          Art. 105. Sostituzione di allegati alla legge 25 marzo 1958 n. 425.

     Gli allegati 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16 della legge 26 marzo 1958, n. 425, sono sostituiti rispettivamente dai quadri n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 annessi al presente decreto.

 

          Art. 106. Assunzione di nuove qualifiche.

     Alla data di entrata in vigore del presente decreto i dipendenti in servizio nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, salvo le eccezioni previste, assumono la qualifica corrispondente a quella rivestita in base alle indicazioni del quadro di equiparazione di cui al quadro n. 10 annesso al presente decreto.

 

          Art. 107. Norme particolari.

     Le disposizioni di cui agli articoli 21, 27, 36, 37, 41 e 42 della presente legge non si applicano al personale dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

     Restano salve le disposizioni di cui agli articoli 15, secondo comma, e 18 della legge 8 dicembre 1961, n. 1265.

 

          Art. 108. Norme di adeguamento.

     Con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, si provvederà, ove occorra, in relazione alle modifiche introdotte con il presente decreto, al coordinamento delle norme relative ai requisiti di ammissibilità agli scrutini e concorsi di promozione e di passaggio di carriera.

 

          Art. 109. Variazione delle piante organiche.

     Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 175 della legge 26 marzo 1958, n. 425, all'art. 27 della legge 27 luglio 1967, n. 668, e agli articoli 2 e 3 della legge 29 dicembre 1969, n. 1041, concernenti variazioni alle piante organiche.

     I posti in soprannumero risultanti dall'applicazione della legge 19 ottobre 1959, n. 928, sono riassorbiti in occasione di aumenti conseguenti a variazioni di organico.

 

          Art. 110. Norme di inquadramento.

     Il personale delle carriere di concetto degli uffici e delle carriere dei dirigenti dell'esercizio che, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestiva una qualifica corrispondente all'ex coefficiente 402 è inquadrato nella qualifica terminale del rispettivo ruolo con effetti giuridici ed economici dal 1° luglio 1970 per coloro che alla data stessa rivestivano già la qualifica, o dalla data della promozione per coloro che hanno conseguito successivamente la qualifica stessa.

     Al personale di cui al precedente comma è riconosciuta nella nuova qualifica di inquadramento l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza [5].

     Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto agli ufficiali delle navi traghetto che anteriormente alla data stessa rivestivano la qualifica di comandante o di direttore di macchina (ex coefficiente 357).

 

          Art. 111. Disposizioni transitorie.

     Le anzianità minime di servizio previste per la promozione alle qualifiche di segretario superiore di prima classe ed equiparate, di capo stazione sovrintendente ed equiparate, sono ridotte a tre anni per coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestono rispettivamente la qualifica di segretario superiore ed equiparate, di capo stazione superiore ed equiparate nonchè per coloro che conseguono dette qualifiche con gli avanzamenti per l'anno 1971 [6].

     Il personale direttivo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto sarà ammesso allo scrutinio per merito comparativo per la promozione a ispettore capo al compimento di otto anni e sei mesi nella carriera direttiva, ridotti a sei anni e sei mesi per il personale immesso nella carriera direttiva con la qualifica di ispettore di prima classe mediante concorso interno in base alle norme del precedente ordinamento [7].

     Dette disposizioni si applicano anche a coloro che fruiscono della norma di cui all'ultimo comma del presente articolo. A seconda che la data di compimento del periodo di anzianità di carriera cada nel primo o nel secondo semestre, essa si intende riportata, agli effetti dell'ammissione allo scrutinio, al 31 dicembre dell'anno precedente o dell'anno corrente [8].

     Agli scrutini di avanzamento alle qualifiche di comandante e di direttore di macchina per l'anno 1971 è ammesso il personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto riveste rispettivamente la qualifica di ufficiale navale di 1 classe e di ufficiale macchinista di 1 classe con almeno tre anni di anzianità nella qualifica.

     Agli scrutini d'avanzamento a comandante ed a direttore di macchina dei successivi quattro anni sono ammessi rispettivamente i primi ufficiali navali ed i primi ufficiali di macchina a prescindere dall'anzianità nella qualifica.

     Il personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto riveste la qualifica di revisore principale o di revisore capo è ammesso allo scrutinio d'avanzamento per merito comparativo a revisore superiore al compimento di sette anni complessivi di servizio nella carriera di concetto degli uffici e dei dirigenti d'esercizio.

     Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto è ammesso al passaggio alla qualifica di ispettore principale mediante concorso interno, nel limite dei posti di cui alla nota 3 posta in calce al quadro 6 degli avanzamenti, allorchè risulti rivestito della qualifica di segretario superiore ed equiparata, di capo stazione superiore ed equiparata.

     Ai fini dell'ammissione al concorso di cui al precedente comma è richiesta l'anzianità minima di 13 anni nella carriera del personale di concetto degli uffici o di quella dei dirigenti dell'esercizio ovvero complessivamente in entrambe le carriere.

     Il personale rivestito alla data di entrata in vigore del presente decreto di una delle qualifiche del personale di concetto degli uffici o dei dirigenti dell'esercizio è ammesso al passaggio alla qualifica di Ispettore mediante concorso interno, nel limite dei posti di cui alla nota 3 posta in calce al quadro 6 degli avanzamenti, allorchè risulti in possesso dell'anzianità di almeno nove anni in una delle predette carriere ovvero complessivamente in entrambe.

     L'anzianità minima di servizio per l'ammissione al concorso interno per motorista è ridotta a tre anni per coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestono la qualifica di carbonaio.

     I posti disponibili nella qualifica di capo treno sono conferiti, nel limite del sessanta per cento, per merito comparativo al personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto riveste la qualifica di conduttore ed è abilitato alla dirigenza convogli.

     Il personale proveniente dalla soppressa qualifica di interprete superiore concorre all'avanzamento a capo gestione sovrintendente se in possesso della idoneità alla dirigenza impianti.

     Si prescinde da detto requisito per gli avanzamenti per l'anno 1971. Parimenti si prescinde dal possesso della prescritta idoneità per l'avanzamento a capo gestione superiore, per l'anno 1971, nei confronti del personale proveniente dalle soppresse qualifiche di interprete principale e di interprete di 1ª classe.

     Il personale della soppressa qualifica di frenatore potrà essere inquadrato nella qualifica di assistente viaggiante a condizione che consegua la prescritta abilitazione entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

     In caso contrario sarà inquadrato nella qualifica di ausiliario viaggiante.

     Il personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto esercita le mansioni di tecnico di radiologia viene inquadrato, nei limiti dei posti disponibili, previo parere favorevole, del consiglio di amministrazione, nel ruolo dei tecnici di radiologia. Agli interessati è attribuita nel nuovo ruolo l'anzianità decorrente dalla data di immissione nelle mansioni di tecnico di radiologia. L'inquadramento decorre dal 1° gennaio 1971 per il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e dal 1° luglio 1971, ai soli effetti giuridici, per il personale che sarà assunto in base al concorso bandito con decreto ministeriale 30 giugno 1970, n. 18155 [9].

     Nell'attuale ruolo degli infermieri ad esaurimento, il relativo personale conserva ad personam le qualifiche in atto rivestite ed è ammesso a concorrere, nei limiti dei posti disponibili, nella qualifica di infermiere appartenente alla carriera esecutiva mediante concorso per esame e per titoli [10].

     Ai fini della successiva ammissione allo scrutinio di merito comparativo per la promozione ad infermiere capo, nei confronti del personale rivestito della qualifica di infermiere di prima classe alla data di entrata in vigore del presente decreto è valutata l'anzianità maturata in questa ultima qualifica [11].

     Il personale che, entro i 12 mesi precedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, sia stato utilizzato alla guida di automezzi per almeno novanta giornate di effettivo servizio, concorre, nei limiti dei posti disponibili, su domanda da prodursi entro trenta giorni, all'inquadramento nella qualifica di autista.

     L'inquadramento avverrà secondo l'ordine di graduatoria formulata sulla base delle giornate di utilizzazione nell'ultimo biennio.

     Il personale già rivestito di una delle soppresse qualifiche ad personam conserva, ai fini dell'avanzamento, il trattamento giuridico previsto dalle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     L'anzianità minima prescritta per l'ammissione agli scrutini di avanzamento a commesso capo è ridotta a sette anni per il personale in servizio alla data di entrata di vigore del presente decreto.

     L'anzianità minima prescritta per l'ammissione agli scrutini d'avanzamento ad assistente capo di stazione è ridotta a cinque per il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quattro per il personale pervenuto dalla qualifica di assuntore a quella di assistente di stazione mediante concorso interno.

     Per coloro che all'entrata in vigore del presente decreto, non abbiano ancora conseguito l'avanzamento o i cambi di qualifica ammessi da speciali norme legislative e regolamentari e tuttora in corso di attuazione o da concorsi interni già autorizzati ancora in via di svolgimento o da svolgere, i relativi provvedimenti sono da deliberarsi nelle preesistenti qualifiche in base alle quali, si opera l'equiparazione di cui al precedente art. 106.

 

Sezione IV

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA

DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

 

          Art. 112. Carriere.

     Il personale dell'Amministrazione autonoma delle porte e delle telecomunicazioni si distingue in:

     personale direttivo;

     personale degli uffici;

     personale dell'esercizio:

     a) per i servizi postali e di telecomunicazione;

     b) per gli uffici locali.

     Restano fermi l'ordinamento delle carriere e le dotazioni organiche del personale insegnante ed assistente della Scuola superiore di telegrafia e di telefonia di cui alla legge 5 giugno 1954, n. 317.

 

          Art. 113. Carriere del personale direttivo.

     Le carriere del personale direttivo sono distinte come segue:

     Tabella I

Qualifiche

Posti

Direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni

1

     Tabella II

Qualifiche

Posti

Ispettore generale superiore delle telecomunicazioni (a)

1

     Tabella III

Qualifiche

Posti

Direttore centrale e direttore compartimentale

24 (b)

(a) Compete l'indennità di cui all'art. 4 del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597.

(b) Di cui dieci con funzione di direttore centrale.

     Tabella IV

     Ruolo del personale amministrativo

Qualifiche

Posti

Ispettore generale, direttore provinciale ed equiparate

47

Ispettore capo, direttore di divisione ed equiparate

180

Ispettore superiore, direttore di sezione ed equiparate

1.050

Ispettore e consigliere

 

 

 

Totale

1.277

     Tabella V

     Ruolo del personale tecnico delle telecomunicazioni

Qualifiche

Posti

Ispettore generale, direttore di circolo delle costruzioni T.T. ed equiparate

13

Ispettore capo, direttore di divisione ed equiparate

34

Ispettore superiore, direttore di sezione ed equiparate

163

Ispettore e consigliere

 

 

 

Totale

210

     Tabella VI

     Ruolo del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici

Qualifiche

Posti

Ispettore generale e direttore di ufficio compartimentale

5

Ispettore capo, direttore di divisione ed equiparate

15

Ispettore superiore, direttore di sezione ed equiparate

85

Ispettore e consigliere

 

 

 

Totale

105

     Tabella VII

     Ruolo del personale tecnico dei trasporti

Qualifiche

Posti

Ispettore generale e direttore di ufficio compartimentale

1

Ispettore capo, direttore di divisione ed equiparate

4

Ispettore superiore, direttore di sezione ed equiparate

24

Ispettore e consigliere

 

Totale

29

     Le promozioni nelle carriere direttive di cui alle tabelle IV, V, VI, VII, sono disciplinate dalle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e del presente decreto, relative al personale direttivo tecnico. Al concorso per la nomina alle qualifiche di ispettore superiore ed equiparate sono ammessi, nei limiti, con le modalità e i requisiti di cui al precedente art. 16, oltre che gli impiegati della carriera di concetto del personale degli uffici, anche quelli delle carriere dell'esercizio di cui alle successive tabelle XI, XII, XIII che rivestano la qualifica terminale o intermedia, nonchè gli impiegati di cui alla tabella XXII, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica se direttori di ufficio locale di gruppo C.

     Restano ferme le disposizioni che concernono le nomine alle qualifiche di cui alle tabelle I, II e III.

 

          Art. 114. Carriere del personale degli uffici.

     Le carriere del personale degli uffici sono distinte come segue:

     Carriera di concetto

     Carriera di concetto

     Tabella VIII [12]

Qualifiche

Numero posti da 1° gennaio 1971

Numero posti da 1° gennaio 1973

Numero posti da 1° gennaio 1975

Segregario capo

63

63

110

Segretario principale (a)

662

662

662

Segretario

378

473

662

Totale

1.103

1.198

1.434

(a) In corrispondenza dei posti di organico arrecati in aumento sono lasciati scoperti fino al 31 dicembre 1972 altrettanti posti nella qualifica iniziale.

     

     Carriera esecutiva

     Tabella IX

Qualifiche

Posti

Coadiutore superiore

120

Coadiutore principale

540

Coadiutore

540

Totale

1.200

     Carriera ausiliaria

     Tabella X

Qualifiche

Posti

Commesso capo

330

Commesso

770

Totale

1.100

     Le promozioni ed i passaggi di carriera del personale degli uffici sono disciplinati dalle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e del presente decreto concernenti le qualifiche corrispondenti; la promozione a segretario principale è disciplinata dalle disposizioni relative al personale tecnico.

     Ai concorsi per il passaggio alle qualifiche di segretario principale e di coadiutore principale sono ammessi soltanto gli impiegati appartenenti, rispettivamente, ai ruoli di cui alle tabelle IX e X e gli operai.

 

          Art. 115. Personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni.

     Il personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni è distinto come segue:

     Tabella XI

Qualifiche

Numero posti dal 1° gennaio 1971

Numero posti dal 1° gennaio 1973

Numero posti dal 1° gennaio 1975

Dirigente superiore di esercizio ed ispettore superiore di ragioneria

314

314

550

Dirigente di esercizio, ispettore capo di ragioneria e revisore principale di esercizio (a)

2.306

2.306

2.306

Revisore di esercizio

1.316

1.646

2.306

Totale

3.936

4.266

5.162

(a) In corrispondenza dei posti di organico arrecati in aumento sono lasciati scoperti fino al 31 dicembre 1972 altrettanti posti nella qualifica iniziale.

     Tabella XII [13]

Qualifiche

Numero posti dal 1° gennaio 1971

Numero posti dal 1° gennaio 1973

Numero posti dal 1° gennaio 1975

Perito capo

56

56

76

Perito principale (a)

342

342

342

Perito

252

252

342

Totale

650

680

760

(a) In corrispondenza dei posti di organico arrecati in aumento sono lasciati scoperti fino al 31 dicembre 1972 altrettanti posti nella qualifica iniziale.

     Tabella XIII [14]

Qualifiche

Numero posti dal 1° gennaio 1971

Numero posti dal 1° gennaio 1973

Numero posti dal 1° gennaio 1975

Geometra capo

53

53

105

Geometra principale (a)

473

473

473

Geometra

238

316

472

Totale

764

842

1.050

(a) In corrispondenza dei posti di organico arrecati in aumento sono lasciati scoperti fino al 31 dicembre 1972 altrettanti posti nella qualifica iniziale.

     Tabella XIV [15]

Qualifiche

Posti

Dirigente di ufficio

3.271

Capo ufficio ed operatore principale di esercizio

14.717 (a)

Operatore di esercizio

15.692

Totale

33.680

(a) Per esigenze di servizio gli impiegati con qualifica di capo ufficio, capo radiotelegrafista o capo radioelettricista, capo tecnico di officina postelegrafica e capo tecnico di officina di posta pneumatica o di operatore principale, possono essere utilizzati anche nelle mansioni previste per il rispettivo ruolo dal terzo comma dell'art. 37 della legge 27 febbraio 1958, n. 119.

     Tabella XV [16]

Qualifiche

Posti

Dirigente radiotelegrafista e dirigente radioelettricista

61

Capo radiotelegrafista e capo radioelettricista ed operatore tecnico principale

186 (a)

Operatore radiotelegrafista ed operatore radioelettricista

213

Totale

460

(a) Per esigenze di servizio gli impiegati con qualifica di capo ufficio, capo radiotelegrafista o capo radioelettricista, capo tecnico di officina postelegrafica e capo tecnico di officina di posta pneumatica o di operatore principale, possono essere utilizzati anche nelle mansioni previste per il rispettivo ruolo dal terzo comma dell'art. 37 della legge 27 febbraio 1958, n. 119.

     Tabella XVI [17]

Qualifiche

Posti

Dirigente di officina postelegrafica

161

Capo tecnico ed operatore tecnico principale di officina

722 (a)

Operatore tecnico di officina postelegrafica

722

Totale

1.605

(a) Per esigenze di servizio gli impiegati con qualifica di capo ufficio, capo radiotelegrafista o capo radioelettricista, capo tecnico di officina postelegrafica e capo tecnico di officina di posta pneumatica o di operatore principale, possono essere utilizzati anche nelle mansioni previste per il rispettivo ruolo dal terzo comma dell'art. 37 della legge 27 febbraio 1958, n. 119.

     Tabella XVII [18]

Qualifiche

Posti

Dirigente di officina di posta pneumatica

7

Capo tecnico ed operatore tecnico principale di officina di posta pneumatica

29 (a)

Operatore tecnico di posta pneumatica

30

Totale

66

(a) Per esigenze di servizio gli impiegati con qualifica di capo ufficio, capo radiotelegrafista o capo radioelettricista, capo tecnico di officina postelegrafica e capo tecnico di officina di posta pneumatica o di operatore principale, possono essere utilizzati anche nelle mansioni previste per il rispettivo ruolo dal terzo comma dell'art. 37 della legge 27 febbraio 1958, n. 119.

     Tabella XVIII

Qualifiche

Posti

Assistente superiore e disegnatore superiore

30

Assistente principale e disegnatore principale

135

Assistente e disegnatore

135

Totale

300

     Tabella XIX

Qualifiche

Posti

Sorvegliante capo ed assimilate

4.608

Portalettere ed assimilate

27.845

Fattorino ed assimilate

14.196

Totale

46.649

     Tabella XX [19]

Qualifiche

Posti

Sorvegliante capo di linea o impianto e apparecchiature capo

585

Guardafili principale e apparecchiatore principale

3.507

Guardafili e apparecchiatore

1.754

Totale

5.846

     Tabella XXI [20]

Qualifiche

Posti

Sorvegliante capo trasporti e scambi

439

Conducente principale e scambista principale

2.635

Conducente e scambista

1.317

Totale

4.391

     

 

          Art. 116. Avanzamento.

     I posti disponibili nella qualifica di dirigente superiore di esercizio sono conferiti per tre quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per due quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i dirigenti di esercizio che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

     I posti disponibili nella qualifica di dirigente di esercizio, salvo quanto previsto dal successivo art. 117, sono conferiti per due quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per tre quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i revisori di esercizio che abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica medesima, fermo restando il disposto dei precedenti articoli 41 e 42.

     Tali periodi di anzianità sono ridotti di due anni per gli impiegati dello stesso ruolo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, muniti di diploma di laurea o titolo equipollente.

     I posti disponibili nella qualifica di dirigente di ufficio sono conferiti per tre quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per due quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i capi ufficio che abbiano compiuto nella rispettiva qualifica cinque anni di effettivo servizio.

     I posti disponibili nella qualifica di capo ufficio, salvo quanto previsto dal successivo art. 117, sono conferiti per un quinto mediante scrutinio per merito comparativo e per quattro quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi gli operatori di esercizio che abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica, fermo restando il disposto di cui ai precedenti articoli 41 e 42.

     I posti disponibili nella qualifica di sorvegliante capo, ed assimilata, sono conferiti per due quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per tre quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i portalettere ed assimilati che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

     I posti disponibili nella qualifica di portalettere, ed assimilata, sono conferiti mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i fattorini ed equiparati che abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica, fermo restando il disposto dei precedenti articoli 41 e 42.

     Le promozioni alla terza e seconda qualifica nelle tabelle XII e XIII di cui all'art. 115 sono conferite con l'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi primo e secondo per le corrispondenti qualifiche; le promozioni alla terza e seconda qualifica nelle tabelle XV, XVI, XVII e XVIII sono conferite con l'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi quarto e quinto per le corrispondenti qualifiche; le promozioni alla terza e seconda qualifica nelle tabelle XX e XXI sono conferite con l'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi sesto e settimo per le corrispondenti qualifiche.

     Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto.

 

          Art. 117. Passaggi di ruolo.

     Un sesto dei posti disponibili nella qualifica di dirigente di esercizio è conferito mediante concorso per esame al quale sono ammessi gli impiegati delle tabelle di cui all'art. 115 con qualifica di dirigente di ufficio, di dirigente radio telegrafista e radio elettricista, di dirigente di officina postelegrafica, di dirigente di officina di posta pneumatica e di assistente superiore e disegnatore superiore, nonchè di capo ufficio, di capo radio telegrafista, di capo radio elettricista, di capo tecnico ed operatore tecnico principale di officina postelegrafica, di capo tecnico ed operatore tecnico principale di officina di posta pneumatica, di assistente principale e disegnatore principale con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica o a prescindere da tale anzianità se in possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado. Gli esami del concorso sono a carattere prevalentemente pratico e devono tendere ad accertare la preparazione professionale e l'attitudine dei concorrenti alla soluzione di questioni di carattere amministrativo e di esercizio.

     Un sesto dei posti disponibili nella qualifica di capo ufficio è conferito mediante concorso per esame al quale sono ammessi gli impiegati delle tabelle di cui all'art. 115 e gli operai appresso indicati:

     a) i sorveglianti capi ed assimilati;

     b) i portalettere, i fattorini, i guardiani principali, i guardafili, i conducenti principali, i conducenti e gli assimilati, con almeno tredici anni di effettivo servizio nel ruolo;

     c) i capi operai e gli operai specializzati; gli operai qualificati con almeno sei anni di anzianità nel ruolo; gli operai comuni con almeno tredici anni di anzianità nel ruolo.

     I periodi di anzianità di servizio indicati nelle precedenti lettere b) e c) sono ridotti di quattro anni per i dipendenti che siano in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

     Gli esami del concorso sono a carattere pratico sui servizi di istituto. L'ammissione ai concorsi per coloro che non sono provvisti del prescritto titolo di studio è subordinata al giudizio favorevole della commissione centrale del personale che, a tal fine, tiene conto della qualità del servizio prestato, del rendimento, delle attitudini ad esercitare le mansioni del ruolo cui si riferisce il concorso stesso.

     Le disposizioni di cui ai precedenti commi primo e secondo, terzo e quarto, si applicano anche per i passaggi alle qualifiche intermedie rispettivamente dei ruoli di cui alle tabelle XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII; il passaggio di ruolo è, peraltro, limitato agli impiegati in possesso del titolo di studio prescritto.

     Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 16.

 

          Art. 118. Norme di inquadramento.

     Il personale dei ruoli organici di cui alle tabelle F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, S, T, U, di cui all'allegato I alla legge 11 febbraio 1970, n. 27 è inquadrato nelle qualifiche stabilite dall'art. 115, secondo la corrispondenza appresso specificata [21]:

Qualifiche di inquadramento

Qualifiche di provenienza

Tabella XI

Dirigente superiore di esercizio e ispettore superiore di ragioneria

Tabella F

Primo direttore capo ed ispettore superiore di ragioneria

 

Dirigente di esercizio ed ispettore capo di ragioneria

 

Direttore capo ed ispettore capo di ragioneria e direttore principale di ragioneria

 

Revisore di esercizio

Tabella G

Segretario, segretario aggiunto e vice segretario

Tabella XII

Perito capo

Tabella H

Perito capo

 

Perito principale

 

Perito principale e primo perito

 

Perito

 

Perito, perito aggiunto e vice perito

Tabella XIII

Geometra capo

Tabella I

Geometra capo

 

Geometra principale

 

Geometra principale e primo geometra

 

Geometra

 

Geometra, geometra aggiunto e vice geometra

Tabella XIV

Dirigente di ufficio

Tabelle L-M

Capo ufficio superiore e capo ufficio di 1a classe

 

Capo ufficio ed operatore principale di esercizio

 

Capo ufficio principale, capo ufficio e ufficiale di 1a classe

 

Operatore di esercizio

 

Ufficiale di 2a e 3a classe

Tabella XV

Dirigente radiotelegrafista e dirigente radioelettricista

Tabella N

Capo radiotelegrafista o radioelettricista di 1a classe

 

Capo radiotelegrafista, capo radioelettricista e operatore tecnico principale

 

Capo radiotelegrafista o radioelettricista, operatore capo e ufficiale radiotelegrafista o radioelettricista di 1a classe

 

Operatore radiotelegrafista e operatore radioelettricista

 

Ufficiale radiotelegrafista o radioelettricista di 2a e 3a classe

Tabella XVI

Dirigente di officina postelegrafica

Tabella O

Capo tecnico di 1a classe

 

Capo tecnico e operatore tecnico principale di officina postelegrafica

 

Capo tecnico, operatore capo e ufficiale tecnido di 1a classe

 

Operatore tecnico di officina postelegrafica

 

Ufficiale tecnico di 2a e 3a classe

Tabella XVII

Dirigente di officina di posta pneumatica

Tabella P

Capo officina di 1a classe

 

Capo tecnico e operatore tecnico principale di officina di posta pneumatica

 

Capo officina, operatore capo e ufficiale meccanico di 1a classe

 

Operatore tecnico di posta pneumatica

 

Ufficiale meccanico di 2a e 3a classe

Tabella XVIII

Assistente superiore e disegnatore superiore

Tabella Q

Assistente o disegnatore capo di 1a classe

 

Assistente principale e disegnatore principale

 

Assistente o disegnatore capo e assistente o disegnatore di 1a classe

 

Assistente e disegnatore

 

Assistente o disegnatore di 2a e 3a classe

Tabella XIX

Sorvegliante capo ed assimilati

Tabella S

Agente di esercizio superiore

 

Portalettere ed assimilati

 

Agente di esercizio di 1a classe e 2a classe

 

Fattorino ed assimilati

 

Agente di esercizio di 3a classe e fattorino (1)

Tabella XX

Sorvegliante capo di linea o impianto e apparecchiatore capo

Tabella T

Agente tecnico superiore

 

Guardafili principale e apparecchiatore principale

 

Agente tecnico di 1a e 2a classe

 

Guardafili e apparecchiatore

 

Agente tecnico di 3a classe e allievo agente tecnico (1)

Tabella XXI

Sorvegliante capo trasporti e scambi

Tabella U

Agente tecnico superiore

 

Conducente principale e scambista principale

 

Agente tecnico di 1a e 2a classe

 

Conducente e scambista

 

Agente tecnido di 3a classe e allievo agente tecnico

 

     Gli impiegati di cui alla tabella G dell'allegato I alla legge 11 febbraio 1970, n. 27, che anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestivano una qualifica non superiore a segretario sono inquadrati, nella prima attuazione del presente decreto, nella nuova qualifica di segretario di cui alla tabella VIII dell'articolo114, a prescindere dalla disponibilità di posti.

     Dopo le prime promozioni alla qualifica di segretario principale in attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto, gli impiegati che hanno partecipato ai relativi scrutini, anche se promossi, sono ammessi a domanda agli scrutini di prima attuazione del presente decreto per la promozione a dirigente di esercizio di cui alla tabella XI dell'articolo 115.

     Gli impiegati che successivamente alle promozioni di cui ai precedenti commi rivestono la qualifica di segretario saranno inquadrati, con effetto dal 1° luglio 1970, nella qualifica di revisore di esercizio, nel limite dei posti disponibili, con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 134 e nell'ordine del ruolo di provenienza salvo che non chiedano, entro sessanta giorni dalla data dello scrutinio per le prime promozioni a dirigente di esercizio, di rimanere nella predetta qualifica di segretario.

     Gli impiegati che rivestivano la qualifica di capo ufficio superiore e quelli che rivestivano la qualifica di capo ufficio di 1 classe sono inquadrati, secondo l'ordine del ruolo di provenienza, nella qualifica di dirigente di ufficio; i primi hanno precedenza sui secondi.

     Nella prima attuazione del presente decreto agli impiegati che rivestivano la qualifica di capo ufficio principale e di capo ufficio è attribuito il trattamento economico relativo alla nuova qualifica di capo ufficio ed operatore principale, ferma restando, in via provvisoria, la distinzione nei due ruoli di cui alle tabelle L ed M dell'allegato I alla legge 11 febbraio 1970, n. 27. Le prime promozioni alla qualifica di dirigente di ufficio sono conferite avuto riguardo al numero di posti fissato dal 1° gennaio 1971 per le predette tabelle L ed M dell'allegato I alla legge 11 febbraio 1970, n. 27.

     Dopo le promozioni di cui al precedente comma gli impiegati rimasti nelle qualifiche di capo ufficio principale e di capo ufficio saranno inseriti nella nuova qualifica di capo ufficio e operatore principale secondo la data di iscrizione in ruolo nelle predette qualifiche di provenienza.

     I vincitori del concorso bandito con decreto ministeriale n. 2261 del 27 giugno 1970 per la nomina alla qualifica di vice segretario del ruolo organico di cui alla tabella G dell'allegato I alla legge 11 febbraio 1970, n. 27, sono collocati nelle qualifiche di segretario e di revisore di esercizio secondo la preferenza da indicare, nell'ordine della graduatoria, e nei limiti dei posti disponibili in ciascuna di dette qualifiche.

 

          Art. 119. Personale dell'esercizio per gli uffici locali.

     Il personale dell'esercizio per gli uffici locali è distinto come segue:

     Tabella XXII (a)

Qualifiche

Posti

Direttore di ufficio locale di gruppo A

135

Direttore di ufficio locale di gruppo B

609

Direttore di ufficio locale di gruppo C

610

Totale

1.354

(a) Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentita la Commissione centrale per gli uffici locali, saranno variati i punti necessari per la classificazione degli uffici locali, previsti dall'art. 3 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505, in relazione alle modifiche dell'organico di ciascuna qualifica apportate in applicazione della presente tabella. Ai sensi dell'art. 24 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni saranno annualmente apportate all'organico complessivo della presente tabella ed alla dotazione organica di posti di ciascuna qualifica le necessarie variazioni in dipendenza delle modifiche nel numero di posti verificatesi sino al 31 dicembre di ogni anno, per la istituzione, soppressione, variazione di classifica degli uffici locali, mantenendo tra le varie qualifiche i rapporti risultanti dalla presente tabella.

     Tabella XXIII (b)

Qualifiche

Posti

Direttore di ufficio locale di gruppo D

4.455

Direttore di ufficio locale di gruppo E ed operatore principale U.L.A.

20.048

Operatore U.L.A.

20.049

Totale

44.552

(b) Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentita la Commissione centrale per gli uffici locali, saranno variati i punti necessari per la classificazione degli uffici locali e delle agenzie, previsti dall'art. 3 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, in relazione alle modifiche dell'organico delle qualifiche di direttore di ufficio locale apportate in applicazione della presnte tabella.

     Ai sensi dell'articolo 24 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni saranno annualmente apportate all'organico complessivo della presente tabella ed alla dotazione organica di posti di ciascuna qualifica le necessarie variazioni in dipendenza delle modifiche nel numero di posti verificatesi sino al 31 dicembre di ogni anno, per la istituzione, soppressione, variazione di classifica degli uffici locali e delle agenzie, variazioni all'assegno del personale mantenendo fra le varie qualifiche i rapporti risultanti dalla presente tabella.

     A decorrere dal 1° gennaio 1971, la qualifica di direttore di ufficio locale di gruppo E del quadro A del ruolo della carriera del personale esecutivo degli uffici locali e quella di primo ufficiale del quadro B del ruolo stesso sono unificate nella qualifica, con unica dotazione organica, di direttore di ufficio locale di gruppo E ed operatore principale, prevista dalla presente tabella. Nella qualifica stessa sono inseriti, senza tener conto del quadro di provenienza, i direttori di ufficio locale di gruppo E ed i primi ufficiali, secondo l'ordine di anzianità determinato ai sensi del secondo comma dell'articolo 15 del regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686. Essi conservano le anzianità di carriera e di qualifica possedute.

     Dalla stessa data del 1° gennaio 1971 è soppresso il secondo comma dell'articolo 58 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

     Le norme di cui al primo e secondo comma dell'articolo 82 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, valgono anche per gli operatori principali U.L.A.

     Gli operatori principali, oltre a svolgere le mansioni previste per gli operatori, coadiuvano i direttori di ufficio locale, anche nello svolgimento dell'azione di controllo, e possono essere incaricati della reggenza di uffici locali e della titolarità o reggenza di agenzie.

     Tabella XXIV (c)

Qualifiche

Posti

Portalettere superiore ed assimilate

2.612

Portalettere ed assimilate

15.671

Fattorino ed assimilate

7.835

Totale

26.118

(c) Ai sensi dell'art. 24 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni saranno annualmente apportate all'organico complessivo della presente tabella ed alla dotazione organica di posti di ciascuna qualifica le necessarie variazioni in dipendenza delle modifiche del numero di posti verificatesi sino al 31 dicembre di ogni anno per la istituzione, soppressione di posti e variazione del personale della presente tabella, mantenendo fra le varie qualifiche i rapporti risultanti dalla tabella medesima.

 

          Art. 120. Avanzamento e passaggi di ruolo del personale U.L.A.

     Le promozioni a direttore di ufficio locale di gruppo A e B restano disciplinate dagli articoli 55 e 54 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

     I posti disponibili nella qualifica di direttore di ufficio locale di gruppo C sono conferiti:

     1) per un sesto dei posti disponibili mediante concorso per esame al quale sono ammessi i direttori di ufficio locale di gruppo D, nonchè i direttori di ufficio locale di gruppo E e gli operatori principali U.L.A. con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica o a prescindere da tale anzianità se in possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado. Gli esami del concorso sono a carattere prevalentemente pratico e debbono tendere ad accertare la preparazione professionale e l'attitudine dei concorrenti alla soluzione di questioni di carattere amministrativo e di esercizio;

     2) per i restanti posti disponibili mediante concorso per titoli, al quale sono ammessi a partecipare i direttori degli uffici locali di gruppo D ed E, e gli operatori principali U.L.A., in possesso del titolo di studio di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, i quali, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano compiuto, se direttori di ufficio locale di gruppo D, quattro anni di complessivo servizio nella qualifica stessa ed in quella di direttore di ufficio locale di gruppo E e operatori principali, e, se direttori di ufficio locale di gruppo E e operatori principali, otto anni di effettivo servizio nella qualifica.

     La norma di cui all'art. 9 della legge 12 marzo 1968, n. 259, resta in vigore permanentemente, per il personale ivi contemplato, ai fini dell'ammissione al concorso previsto al numero 2) del presente articolo.

     Non possono partecipare ai concorsi gli aspiranti che abbiano riportato nell'ultimo triennio, anche per una sola volta, un giudizio complessivo inferiore a "buono".

     L'ammissione ai concorsi è subordinata al parere favorevole della Commissione centrale per gli uffici locali che a tal fine tiene conto della qualità del servizio prestato, del rendimento e delle attitudini a svolgere le funzioni della qualifica da conferire.

     Per l'espletamento e la definizione dei concorsi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dagli articoli 49 comma ottavo, 50, 53 e 55 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

     Gli impiegati che cambiano ruolo mediante concorso per esami ai sensi del punto 1) del secondo comma conseguono le promozioni successive anche a prescindere dal titolo di studio.

     I posti disponibili nella qualifica di direttore di ufficio locale di gruppo D sono conferiti per due quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per tre quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi gli impiegati della qualifica immediatamente inferiore della stessa tabella, che abbiano compiuto nella stessa qualifica cinque anni di effettivo servizio.

     Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto.

     I posti disponibili nella qualifica di direttore di ufficio locale di gruppo E ed operatore principale U.L.A. sono conferiti:

     1) per un sesto dei posti disponibili mediante concorso per esame al quale sono ammessi:

     a) i portalettere superiori ed assimilati U.L.A.;

     b) i portalettere ed i fattorini ed assimilati U.L.A. con almeno tredici anni di effettivo servizio nel ruolo.

     Il periodo di anzianità indicato nella lettera b) è ridotto di quattro anni per i dipendenti in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

     Gli esami del concorso sono a carattere pratico sui servizi d'istituto.

     L'ammissione al concorso è subordinata, per coloro che non sono provvisti del prescritto titolo di studio, al giudizio favorevole della Commissione centrale U.L.A. che, a tal fine, tiene conto della qualità del servizio prestato, del rendimento, delle attitudini ad esercitare le mansioni del ruolo cui si riferisce il concorso.

     Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al precedente art. 16;

     2) per i restanti posti disponibili, una metà mediante scrutinio per merito comparativo e una metà mediante scrutinio per merito assoluto.

     Agli scrutini sono ammessi gli operatori della stessa tabella che abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica, fermo restando il disposto di cui ai precedenti articoli 41 e 42.

     I posti disponibili nella qualifica di portalettere superiore ed assimilati U.L.A. sono conferiti per un quinto mediante scrutinio per merito comparativo e per quattro quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i portalettere ed assimilati U.L.A. che abbiano compiuto alla data dello scrutinio cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

     Le promozioni alla qualifica di portalettere ed assimilati U.L.A. vengono conferite mediante scrutinio per merito assoluto, al quale sono ammessi i fattorini ed assimilati U.L.A. che abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica fermo restando il disposto di cui ai precedenti articoli 41 e 42 [22].

     Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto.

     Gli impiegati che cambiano ruolo mediante concorso per esami, ai sensi del punto 1) del decimo comma, conseguono le promozioni successive anche a prescindere dal titolo di studio.

 

          Art. 121. Norme di inquadramento.

     Il personale degli uffici locali è inquadrato nelle qualifiche stabilite dall'art. 119, secondo la corrispondenza appresso specificata [23]:

Qualifiche di inquadramento

Qualifiche di provenienza (allegato II alla legge 11 febbraio 1970, n. 27)

Tabella XXII

Direttore di ufficio locale di gruppo A

Tabella A

Direttore di ufficio locale di gruppo A

 

Direttore di ufficio locale di gruppo B

 

Direttore di ufficio locale di gruppo B

 

Direttore di ufficio locale di gruppo C

 

Direttore di ufficio locale di gruppo C

Tabella XXIII

Direttore di ufficio locale di gruppo D

Tabella B

Direttore di ufficio locale di gruppo D

 

Direttore di ufficio locale di gruppo E ed operatore principale U.L.A.

 

Direttore di ufficio locale di gruppo E, primo ufficiale e ufficiale di prima classe

 

Operatore U.L.A.

 

Ufficiale di seconda classe

 

 

 

Ufficiale di terza classe

Tabella XXIV

Portalettere superiore ed assimilate

Tabella C

Agente superiore

 

Portalettere ed assimilate

 

Agente di prima e seconda classe

 

Fattorino ed assimilate

 

Agente di terza classe e fattorino

     

 

Sezione V

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

 

          Art. 122. Carriere.

     Il personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici si distingue in:

     personale direttivo;

     personale degli uffici;

     personale dell'esercizio.

 

          Art. 123. Carriere del personale direttivo.

     Le carriere del personale direttivo sono distinte come segue:

     Tabella I

Qualifiche

Posti

Direttore dell'A.S.S.T. (a)

1

(a) Compete l'indennità di cui all'art. 3 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562.

     Tabella II

     Ruolo del personale amministrativo

Qualifiche

Posti

Direttore centrale

4

Ispettore generale

12

Ispettore capo e direttore di divisione

30

Ispettore superiore e direttore di sezione

130

Ispettore e consigliere

 

 

 

Totale

176

     Tabella III

     Ruolo del personale tecnico

Qualifiche

Posti

Direttore centrale

4

Ispettore generale

15

Ispettore capo e direttore di divisione

30

Ispettore superiore e direttore di sezione

157

Ispettore e consigliere

 

 

 

Totale

206

     Le promozioni nelle carriere direttive di cui al presente articolo sono disciplinate dalle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e del presente decreto relativo al personale tecnico.

     Al concorso per la nomina alle qualifiche di ispettore superiore ed equiparate sono ammessi, nei limiti, con le modalità e i requisiti di cui al precedente art. 16, oltre che gli impiegati della carriera di concetto degli uffici, anche quelli delle carriere dell'esercizio di cui alle successive tabelle IX e X che rivestano la qualifica terminale o intermedia.

     Restano ferme le disposizioni che concernono la nomina alle qualifiche di direttore dell'A.S.S.T. e di direttore centrale.

 

          Art. 124. Carriera del personale degli uffici.

     Le carriere del personale degli uffici sono distinte come segue:

     Carriera di concetto

     Tabella IV [24]

Qualifiche

Numero posti dal 1° gennaio 1971

Numero posti dal 1° gennaio 1973

Numero posti dal 1° gennaio 1975

Segretario capo

93

93

226

Segretario principale (a)

1.016

1.016

1.016

Segretario

481

659

1.016

Totale

1.590

1.768

2.258

(a) In corrispondenza dei posti di organico arrecati in aumento sono lasciati scoperti fino al 31 dicembre 1972 altrettanti posti nella qualifica iniziale.

     

     Carriera esecutiva

     Tabella V

Qualifiche

Posti

Coadiutore superiore

30

Coadiutore principale

135

Coadiutore

135

Totale

300

     Tabella VI

     Ruolo ad esaurimento del personale aiuto contabile (a)

Qualifiche

Posti

Aiuto contabile principale (equiparata a coadiutore superiore)

131

Primo aiuto contabile (equiparata a coadiutore principale)

199

Aiuto contabile (equiparata a coadiutore)

270

Totale

600

(a) Nella tabella V possono essere coperti i posti risultanti dalla differenza tra la dotazione complessiva della tabella stessa ed il numero dei posti occupati nella tabella VI.

     Carriera ausiliaria

     Tabella VII

Qualifiche

Posti

Commesso capo

45

Commesso

105

Totale

150

     Tabella VIII

     Ruolo ad esaurimento del personale ausiliario (b)

Qualifiche

Posti

Capo commesso principale

22

Capo commesso di 1a classe (equiparata a commesso capo)

83

Capo commesso di 2a classe (equiparata a commesso)

45

Totale

150

(b) In corrispondenza dei posti copereti nel ruolo ad esaurimento di cui alla presente tabella sono lasciati scoperti altrettanti posti nel ruolo di cui alla tabella VII.

     Le promozioni ed i passaggi di carriera del personale degli uffici sono disciplinati dalle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e del presente decreto, concernenti le qualifiche corrispondenti. La promozione a segretario principale è disciplinata dalle disposizioni relative al personale tecnico.

     L'anzianità richiesta per la promozione alla qualifica di primo aiuto contabile del ruolo ad esaurimento è quella prevista dal successivo art. 126 per la promozione alla qualifica di operatore telefonico principale ed equiparata.

     I posti disponibili nella qualifica di capo commesso principale del ruolo ad esaurimento sono conferiti per un quinto mediante scrutinio per merito comparativo e per quattro quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi gli impiegati della qualifica immediatamente inferiore dello stesso ruolo che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica medesima.

     Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto.

     I capi commessi principali del ruolo ad esaurimento sono ammessi al concorso per esame per la nomina a coadiutore principale a prescindere dall'anzianità di qualifica, fermi restando gli altri requisiti.

     Ai concorsi per il passaggio alle qualifiche di segretario principale e di coadiutore principale sono ammessi rispettivamente gli impiegati appartenenti ai ruoli di cui alle tabelle V e VI ed alle tabelle VII, VIII e gli operai.

 

          Art. 125. Personale dell'esercizio telefonico.

     Il personale dell'esercizio telefonico è distinto come segue:

     Tabella IX

Qualifiche

Posti

Dirigente superiore di esercizio

24

Dirigente di esercizio

46

Revisore di esercizio

45

Totale

115

     Tabella X (a)

Qualifiche

Numero posti dal 1° gennaio 1971

Numero posti dal 1° gennaio 1973

Numero posti dal 1° gennaio 1975

Dirigente tecnico superiore ed assimilate

84

84

173

Dirigente tecnico, revisore tecnico principale ed assimilate (b)

779

779

779

Revisore tecnico ed assimilate

378

512

779

Totale

1.241

1.375

1.731

(a) Dal 1° gennaio 1971 l'ultimo comma dell'art. 51 della legge 18 febbraio 1963, n. 81, è sostituito dal seguente: "I posti di volta superiore al dieci per cento per la qualifica di dirigente tecnico superiore ed assimilate è del quarantacinque per cento per ciascuna delle qualifiche inferiori".

(b) In corrispondenza dei posti di organico arrecati in aumento sono lasciati scoperti fino al 31 dicembre 1971 altrettanti posti nella qualifica iniziale.

     Tabella XI (a) [25]

Qualifiche

Posti

Dirigente di commutazione e assistente superiore di commutazione

250

Assistente di commutazione

450

Totale

700

(a) Gli impiegati della tabella dei dirigenti e degli assistenti di commutazione hanno provenienza gerarchica sul personale della tabella degli operatori telefonici.

     Tabella XII

Qualifiche

Posti

Operatore telefonico superiore e assistente superiore d'esercizio

647

Operatore telefonico principale e assistente principale di esercizio

3.585

Operatore telefonico

4.034

Totale

8.266

     Tabella XIII [26]

Qualifiche

Posti

Capo centrale superiore, capo officina superiore, capo tecnico superiore e operatore superiore

20

Capo centrale, capo officina, capo tecnico e operatore tecnico principale

90

Operatore tecnico

90

Totale

200

     Tabella XIV [27]

Qualifiche

Posti

Sorvegliante capo e smistatore capo

99

Smistatore principale ed assimilate

591

Smistatore ed assimilate

296

Totale

986

     Tabella XV [28]

Qualifiche

Posti

Sorvegliante capo trasporti

26

Conducente principale, apparecchiature principale ed assimilate

132

Conducente, apparecchiature ed assimilate

67

Totale

225

     

 

          Art. 126. Accesso ai ruoli – Avanzamento.

     La nomina ad assistente di commutazione (tabella XI) è riservata al personale della tabella XII ai sensi dell'articolo 21 della legge 18 febbraio 1963, n. 81, il quale è modificato nel senso che il concorso per merito distinto è sostituito da un concorso per esame speciale mediante colloquio vertente sui servizi d'istituto e sul programma da stabilire con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, al quale possono partecipare gli operatori telefonici di cui alla predetta tabella XII che abbiano maturato alla data del relativo bando di concorso sei anni di anzianità nella tabella di appartenenza. Il colloquio non s'intende superato ove il candidato non ottenga almeno la votazione di sette decimi.

     Le tabelle XI e XII si considerano cumulativamente ai fini della determinazione dei posti disponibili da mettere a concorso per l'ammissione all'impiego nella predetta tabella XII.

     I posti disponibili nelle qualifiche di dirigente superiore di esercizio e di dirigente tecnico superiore ed assimilate sono conferiti per tre quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per due quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi rispettivamente i dirigenti di esercizio ed i dirigenti tecnici ed assimilati che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

     I posti disponibili nelle qualifiche di dirigente di esercizio e dirigente tecnico ed assimilate, salvo quanto previsto dal successivo art. 127, sono conferiti per due quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per tre quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi rispettivamente i revisori di esercizio e i revisori tecnici ed assimilati che abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica, fermo restando il disposto di cui ai precedenti articoli 41 e 42. Tali periodi di anzianità sono ridotti di due anni per gli impiegati dello stesso ruolo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto muniti di diploma di laurea o titolo equipollente.

     I posti disponibili nelle qualifiche di dirigente di commutazione, di operatore telefonico superiore e di capo centrale superiore ed assimilate sono conferiti per tre quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per due quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi rispettivamente gli assistenti di commutazione, gli operatori telefonici principali e i capi centrali ed assimilati che abbiano compiuto nella qualifica cinque anni di effettivo servizio.

     I posti disponibili nelle qualifiche di operatore telefonico principale e capo centrale ed assimilate, salvo quanto previsto dal successivo art. 127, sono conferiti per un quinto mediante scrutinio per merito comparativo e per quattro quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi rispettivamente gli operatori telefonici e gli operatori tecnici che abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica, fermo restando il disposto di cui ai precedenti articoli 41 e 42.

     I posti disponibili nelle qualifiche di sorvegliante capo e sorvegliante capo trasporti ed assimilate sono conferiti per due quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per tre quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi rispettivamente gli impiegati della qualifica immediatamente inferiore del rispettivo ruolo che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

     I posti disponibili nelle qualifiche di smistatore principale e di conducente principale ed assimilate sono conferiti mediante scrutinio per merito assoluto ai quali sono ammessi gli impiegati della qualifica immediatamente inferiore del rispettivo ruolo che abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica fermo restando il disposto di cui ai precedenti articoli 41 e 42 [29].

     Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto.

 

          Art. 127. Passaggi di ruolo.

     Un sesto dei posti disponibili nella qualifica di dirigente di esercizio è conferito mediante concorso per esame al quale sono ammessi gli impiegati delle tabelle di cui all'art. 125 con qualifica di dirigente di commutazione, di operatore telefonico superiore e di capo centrale superiore, ed assimilate, nonchè di assistente di commutazione, di operatore telefonico principale e di capo centrale, ed assimilate, con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica o a prescindere da tale anzianità se in possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

     Gli esami del concorso sono a carattere prevalentemente pratico e devono tendere ad accertare la preparazione professionale e l'attitudine dei concorrenti alla soluzione di questioni di carattere amministrativo e di esercizio.

     Un sesto dei posti disponibili nella qualifica di operatore telefonico principale, o assimilata, è conferito mediante concorso per esame al quale sono ammessi gli impiegati delle tabelle di cui all'art. 125 e gli operai appresso indicati:

     a) sorveglianti capo ed assimilati delle tabelle XIV e XV;

     b) smistatori principali, conducenti principali, smistatori e conducenti ed assimilati delle tabelle XIV e XV, con almeno tredici anni di effettivo servizio nel ruolo;

     c) capi operai e operai specializzati; operai qualificati con almeno sei anni di anzianità nel ruolo; operai comuni con almeno tredici anni di anzianità nel ruolo.

     I periodi di anzianità di servizio indicati nelle precedenti lettere b) e c) sono ridotti di quattro anni per i dipendenti che siano in possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

     Gli esami del concorso sono a carattere pratico sui servizi di istituto. Le disposizioni di cui ai precedenti commi primo e secondo, terzo e quarto, si applicano anche per i passaggi alle qualifiche intermedie rispettivamente dei ruoli di cui alle tabelle X e XIII; il passaggio di ruolo è, peraltro, limitato agli impiegati in possesso del titolo di studio prescritto.

     L'ammissione ai concorsi per coloro che non sono provvisti del prescritto titolo di studio è subordinata al giudizio favorevole della Commissione centrale del personale che, a tal fine, tiene conto della qualità del servizio prestato, del rendimento, delle attitudini ad esercitare le mansioni del ruolo cui si riferisce il concorso stesso.

     Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al precedente art. 16.

 

          Art. 128. Norme di inquadramento.

     Il personale dei ruoli organici di cui alle tabelle D, E, F, G, H, I, M, N, O e P di cui all'allegato III alla legge 11 febbraio 1970, n. 27, è inquadrato nelle qualifiche stabilite dagli articoli 124 (ruoli ad esaurimento) e 125 secondo la corrispondenza appresso specificata [30]:

Qualifiche di inquadramento

Qualifiche di provenienza (allegato II alla legge 11 febbraio 1970, n. 27)

Tabella IX

Dirigente superiore di esercizio

Tabella D

Primo direttore capo di ufficio interurbano

 

Dirigente di esercizio

 

Direttore capo di ufficio interurbano e direttore di ufficio interurbano

 

Revisore di esercizio

Tabella E

Segretario, segretario aggiunto e vice segretario

Tabella X

Dirigente tecnico superiore ed assimilate

Tabella F

Segretario capo e dirigente tecnico superiore

 

Dirigente tecnico ed assimilate

 

Segretario principale e dirigente tecnico principale, primo segretario e primo dirigente tecnico

 

Revisore tecnico ed assimilate

 

Segretario e dirigente tecnico, segretario aggiunto, dirigente tecnico aggiunto, vice segretario e vice dirigente

Tabella XI

Dirigente di commutazione e assistente superiore di commutazione

Tabella G

Capo turno di commutazione e assistente di commutazione di 1a classe

 

Assistente di commutazione

 

Assistente di commutazione

Tabella XII

Operatore telefonico superiore ed assistente superiore di esercizio

Tabella H

Ufficiale telefonico superiore

 

Operatore telefonico principale ed assistente principale di esercizio

 

Primo ufficiale telefonico e ufficiale telefonico di 1a classe

 

Operatore telefonico

 

Ufficiale telefonico di 2a e 3a classe

Tabella XIII

Capo centrale superiore, capo officina superiore, capo tecnico superiore ed operatore tecnico superiore

Tabella I

Capo centrale di 1a classe, capo officina di 1a classe e capo tecnico di 1a classe

 

Capo centrale, capo officina, capo tecnico ed operatore tecnico principale

 

Capo centrale, capo officina, capo tecnico e operatore tecnico di 1a classe

 

Operatore tecnico

 

Operatore tecnico di 2a e 3a classe

Tabella VI (ad esaurimento)

Aiuto contabile principale

Tabella M (ad esaurimento)

Aiuto contabile principale

 

Primo aiuto contabile

 

Primo aiuto contabile e aiuto contabile di 1a classe

 

Aiuto contabile

 

Aiuto contabile di 2a e 3a classe

Tabella XIV

Sorvegliante capo e smistatore capo

Tabella N

Agente telefonico superiore

 

Smistatore principale ed assimilate

 

Agente telefonico di 1a e 2a classe

 

Smistatore ed assimilate

 

Agente telefonico di 3a classe e allievo agente telefonico (1)

Tabella IV

Sorvegliante capo trasporti

Tabella P

Agente tecnico superiore

 

Conducente principale, apparecchiature principale ed assimilate

 

Agente tecnico di 1a e 2a classe

 

Conducente, apparecchiatore ed assimilate

 

Agente tecnico di 3a classe ed allievo agente tecnico (1)

Tabella VIII (ad esaurimento)

Capo commesso principale

Tabella O (ad esaurimento)

Capo commesso principale

 

Capo commesso di 1a classe

 

Capo commesso di 1a classe

 

Capo commesso di 2a classe

 

Capo commesso di 2a classe e primo commesso

     

     Gli impiegati di cui alla tabella E dell'allegato III alla legge 11 febbraio 1970, n. 27, che anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestivano una qualifica non superiore a segretario sono inquadrati, nella prima attuazione del presente decreto, nella nuova qualifica di segretario della carriera di concetto del personale degli uffici, a prescindere dalla disponibilità dei posti.

     Gli impiegati della predetta carriera che successivamente alle prime promozioni alla qualifica di segretario principale in attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto rivestano tale qualifica o quella di segretario sono inquadrati, con effetto dal 1° luglio 1970, nel limite dei posti disponibili e con l'osservanza del disposto di cui all'art. 134 rispettivamente nella qualifica di dirigente di esercizio e di revisore di esercizio (tabella IX) secondo l'ordine di ruolo nella carriera di provenienza.

     L'inquadramento di cui al precedente comma è disposto a domanda degli interessati, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data dello scrutinio relativo alle prime promozioni alla qualifica di segretario principale.

 

          Art. 129. Inquadramento di operatori telefonici nei ruoli dei dirigenti ed assistenti di commutazione.

     Gli impiegati del ruolo di cui alla tabella XII che alla data del 1° luglio 1971 rivestano la qualifica di operatore telefonico superiore, o di operatore telefonico principale, o assimilate, e abbiano svolto lodevolmente da almeno diciotto mesi mansioni di dirigenza dei servizi di accettazione o di commutazione telefonica possono essere inquadrati nel ruolo di cui alla tabella XI, alle corrispondenti qualifiche di dirigente di commutazione, o assimilata, e di assistente di commutazione, prendendo posto dopo gli impiegati che alla data dell'inquadramento già rivestano le anzidette qualifiche.

     L'inquadramento decorre dalla data del relativo provvedimento ed è disposto, anche in soprannumero, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentita la commissione centrale per il personale, a domanda degli interessati da presentarsi entro novanta giorni dalla data del 1° luglio 1971. Gli impiegati inquadrati nei ruoli dei dirigenti ed assistenti di commutazione conservano le anzianità di carriera e di qualifica acquisite nei ruoli di provenienza.

     I soprannumeri risultanti dall'applicazione del presente articolo non possono superare il cinquanta per cento della dotazione organica delle singole qualifiche del ruolo dei dirigenti e degli assistenti di commutazione; nelle corrispondenti qualifiche del ruolo degli operatori telefonici sono lasciati scoperti altrettanti posti.

     Per esigenze di servizio gli impiegati con qualifica di dirigente di commutazione ed assimilata, possono essere utilizzati anche nelle mansioni proprie degli assistenti di commutazione.

 

          Art. 130. Norme comuni alle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

     Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 46, 49 e 50 della legge 12 marzo 1968, n. 325, concernenti variazioni alle piante organiche del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

     Ai fini dell'inquadramento nelle nuove qualifiche si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 133 del presente decreto.

     Gli impiegati provenienti dalle qualifiche corrispondenti agli ex coefficienti 284 e 240 della carriera di concetto, all'ex coefficiente 211 della carriera esecutiva ed all'ex coefficiente 170 della carriera ausiliaria conservano, nelle rispettive qualifiche di inquadramento, l'anzianità di servizio complessivamente posseduta nella qualifica di provenienza ed in quelle inferiori dello stesso ruolo. L'attribuzione della classe di stipendio è regolata dalle norme concernenti il trattamento economico [31].

     Gli impiegati che, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rivestivano qualifiche corrispondenti agli ex coefficienti 402 della carriera di concetto, 284 della carriera esecutiva e 210 della carriera ausiliaria sono ammessi agli scrutini per la promozione alla nuova qualifica superiore della rispettiva tabella di inquadramento al compimento di tre anni di effettivo servizio nella qualifica di provenienza.

     Per gli impiegati che, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, erano provvisti di stipendio corrispondente all'ex coefficiente 357, il numero degli anni previsto per il conseguimento della seconda classe di stipendio della nuova qualifica di inquadramento è ridotto da cinque a tre anni.

     I concorsi per titoli per la promozione a qualifiche corrispondenti all'ex coefficiente 284 del personale degli uffici locali saranno portati a termine se alla data di entrata in vigore del presente decreto siano già scaduti i termini per la presentazione delle domande. Le promozioni dei vincitori saranno conferite con effetto dalla data del 1° luglio 1970.

     I concorsi per esame per la promozione alle qualifiche corrispondenti all'ex coefficiente 284 del personale degli uffici locali in corso di espletamento saranno portati a termine se alla data di entrata in vigore del presente decreto le prove scritte siano già state iniziate. Le promozioni dei vincitori saranno conferite con effetto dalla data del 1° luglio 1970.

     Per i concorsi mediante esame per la promozione alle qualifiche corrispondenti all'ex coefficiente 284 valgono nei confronti dei personali non citati nei due commi precedenti le disposizioni di cui al successivo art. 144.

     L'inquadramento nella qualifica intermedia previsto dall'art. 118 per i ruoli organici di cui alle tabelle XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI, dall'art. 121 per i ruoli organici di cui alle tabelle XXIII e XXIV e dall'art. 128 per i ruoli organici di cui alle tabelle XII, XIII, VI, XIV e XV è disposto, occorrendo, in soprannumero. In corrispondenza di tale soprannumero sono lasciati vacanti altrettanti posti nella qualifica iniziale del rispettivo ruolo organico [32].

 

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

          Art. 131. Carriere per classi di stipendio.

     Le carriere che si sviluppano per classi di stipendio, nonchè le relative qualifiche e permanenze, risultano dalle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica concernente il trattamento economico dei dipendenti dello Stato emanato in attuazione della delega di cui all'art. 10 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni.

 

          Art. 132. Ruoli organici.

     Per la prima applicazione del presente decreto, nei ruoli in cui esistono personali in soprannumero nelle qualifiche inferiori a quella terminale le dotazioni organiche risultanti dall'applicazione delle percentuali del dieci e del quarantacinque per cento previste, rispettivamente, per la terza e la seconda qualifica delle carriere di concetto ed esecutive, e la percentuale del trenta per cento prevista per la seconda qualifica delle carriere ausiliarie, vengono parzialmente aumentate. Tale aumento verrà riassorbito in ragione di un decimo delle vacanze future, a partire dalla qualifica meno elevata. La disposizione del presente comma si applica anche ai ruoli organici la cui dotazione risulta determinata nei precedenti articoli.

     Nulla è innovato per quanto concerne il riassorbimento di eventuali posti in soprannumero diversi da quelli previsti nel precedente comma esistenti in tutte le carriere alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     I contingenti dei coadiutori e coadiutori principali e dei coadiutori dattilografi saranno determinati con i provvedimenti concernenti la revisione dei ruoli organici previsti dall'art. 25 della legge 18 marzo 1968, n. 249, modificato dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775.

     Fino all'emanazione dei provvedimenti delegati di cui al precedente comma, la dotazione organica delle singole qualifiche dei ruoli istituiti specificamente per i servizi di dattilografia è stabilita nelle seguenti percentuali della dotazione complessiva del relativo ruolo organico: coadiutore superiore, dieci per cento; coadiutore dattilografo, novanta per cento.

     I contingenti del personale delle carriere esecutive che svolge mansioni di meccanografo sono trasformati in autonomi ruoli organici di coadiutori meccanografi con le modalità di cui all'ultimo comma del presente articolo. In relazione alla istituzione di tali ruoli sono ridotti di altrettanti posti i corrispondenti ruoli della carriera esecutiva.

     L'inquadramento del personale nei nuovi ruoli di cui al precedente comma in qualifica e classe di stipendio corrispondenti alla posizione già ricoperta, è disposto con decreto del Ministro competente, sentito il Consiglio di amministrazione, tenuto conto delle mansioni effettivamente svolte nei centri meccanografici istituiti.

     Le dotazioni organiche dei ruoli del personale ausiliario addetto al servizio degli automezzi non previsti dalle disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto saranno stabilite con le norme di attuazione del citato art. 25 della legge 18 marzo 1968, n. 249, modificato dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775. Con le stesse norme sarà disciplinato il primo inquadramento nei nuovi ruoli dei dipendenti dello Stato, anche di altre carriere e categorie, che esercitino le mansioni di autista e siano provvisti dei prescritti requisiti.

     Le nuove piante organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche, risultanti per ciascun ruolo dall'applicazione del presente decreto ed in questo non riportate, sono specificate in tabelle approvate con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la riforma della pubblica amministrazione.

 

          Art. 133. Inquadramento nelle nuove qualifiche.

     La corrispondenza fra le qualifiche previste dall'ordinamento in vigore anteriormente alla data dalla quale ha effetto il presente decreto e quelle stabilite negli articoli 13, 18, 23 e 29 risulta dall'annessa tabella A.

     Gli impiegati delle carriere direttive, di concetto, esecutive ed ausiliarie in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto sono inquadrati nelle nuove corrispondenti qualifiche, conservando l'anzianità e l'ordine di ruolo posseduti nella rispettiva qualifica di provenienza.

     Resta salvo quanto previsto nei successivi articoli.

 

          Art. 134. Anzianità acquisita.

     Nei casi di fusione di più qualifiche previste dal vecchio ordinamento in una, gli impiegati conservano nella nuova qualifica di inquadramento l'anzianità di servizio maturata complessivamente nelle qualifiche soppresse.

 

          Art. 135. Qualifica ad personam.

     Ove le nuove qualifiche riproducano la denominazione prevista dal precedente ordinamento con la omissione della distinzione in classi, o altra analoga, gli impiegati in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno facoltà di continuare ad usare la precedente qualifica.

 

          Art. 136. Personale di dattilografia e di meccanografia.

     Gli impiegati appartenenti ai ruoli istituiti specificamente per compiti di dattilografia, stenodattilografia o meccanografia che, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rivestivano qualifiche non superiori a quelle corrispondenti all'ex coefficiente 271 assumono la qualifica di coadiutore dattilografo o coadiutore meccanografo ed in tale qualifica conservano l'anzianità di servizio complessivamente posseduta nella qualifica di provenienza ed in quella immediatamente inferiore.

     Ai coadiutori dattilografi è attribuito il parametro di stipendio 120, 133, 163, 183 e 213 previsto per la carriera, a seconda che l'anzianità complessiva non superi, rispettivamente, gli anni due, sei, otto, tredici o, per il personale comunque in servizio da data non posteriore al 1° gennaio 1967, rispettivamente due, sei, otto, undici. Ai coadiutori meccanografi è attribuito il parametro di stipendio 128, 143, 168, 188 e 218 previsto per la carriera a seconda che l'anzianità complessiva non superi, rispettivamente, gli anni due, sei, otto, tredici o, per il personale comunque in servizio da data non posteriore al 1° gennaio 1967, rispettivamente due, sei, otto, undici. L'anzianità eccedente rispetto a quella complessivamente richiesta per la classe conferita è riconosciuta nella classe medesima ai fini del conseguimento degli aumenti periodici di stipendio.

 

          Art. 137. Concorsi di promozione per titoli.

     Salvo quanto previsto dagli articoli successivi, i concorsi per titoli per l'avanzamento in carriera saranno portati a termine se alla data di entrata in vigore del presente decreto siano già scaduti i termini per la presentazione delle domande.

     Le promozioni dei vincitori saranno conferite con effetto dalla data del 1° luglio 1970, se più favorevole.

 

          Art. 138. Inquadramento nella qualifica di direttore di sezione in base ad esami espletati o in corso di espletamento.

     I concorsi per merito distinto e gli esami di idoneità per la promozione alla qualifica di direttore di sezione, ed equiparate, in corso di espletamento saranno portati a termine qualora, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano già state iniziate le prove scritte.

     I vincitori dei concorsi per merito distinto precedentemente espletati, classificatisi in graduatoria oltre il numero dei posti disponibili, e gli idonei dei concorsi medesimi e degli esami di idoneità che non abbiano conseguito la promozione alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè i vincitori del concorso per merito distinto di cui al precedente comma ed i candidati dichiarati idonei nello stesso concorso o nell'esame di idoneità saranno collocati, con effetti giuridici ed economici dal 1° luglio 1970, nella qualifica di direttore di sezione, o equiparate, subito dopo gli impiegati che già rivestono tale qualifica, nell'ordine seguente:

     1) vincitori dei precedenti concorsi per merito distinto, classificatisi in graduatoria oltre il numero dei posti disponibili;

     2) vincitori del concorso per merito distinto di cui al primo comma;

     3) idonei compresi nella graduatoria unica di cui all'art. 165 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

     4) idonei dell'esame di idoneità di cui al primo comma;

     5) idonei dei precedenti concorsi per merito distinto non compresi nella graduatoria unica di cui al citato art. 165, qualunque sia l'anzianità di servizio;

     6) idonei del concorso di merito distinto di cui al primo comma, qualunque sia l'anzianità di servizio.

     Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli esami di avanzamento previsti dall'art. 211 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

     Subito dopo gli impiegati di cui ai precedenti secondo e terzo commi sono collocati nella qualifica di direttore di sezione o equiparate, sempre con effetto dal 1° luglio 1970 quelli che hanno superato concorsi o esami di promozione alla qualifica immediatamente inferiore previsti da precedenti disposizioni di legge.

 

          Art. 139. Promozione degli attuali direttori di sezione.

     Gli impiegati delle carriere direttive che, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rivestivano la qualifica di direttore di sezione, o equiparata, o che a tale qualifica perverranno ai sensi del precedente art. 138, sono ammessi allo scrutinio per la promozione a direttore di divisione previsto dall'art. 17, al compimento di tre anni di effettivo servizio nella qualifica o, se più favorevole, al compimento di nove anni e sei mesi di servizio complessivo maturato nella carriera, ridotti ad otto anni e sei mesi per il personale delle carriere direttive tecniche. Si applica il disposto di cui agli articoli 41, primo e secondo comma, e 146.

     Negli scrutini di promozione alla qualifica di direttore di divisione, o equiparata, agli impiegati di cui al precedente comma è attribuito un autonomo coefficiente di merito pari a cinque centesimi del punteggio complessivo massimo dei titoli valutabili, elevato ad otto centesimi per coloro che hanno conseguito la promozione a direttore di sezione mediante concorso per merito distinto. Un ulteriore autonomo coefficiente pari a cinque centesimi del punteggio è attribuito ai direttori di sezione, o equiparati, che abbiano superato il concorso speciale per esami di cui all'art. 166, n. 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ma non utilmente collocati in graduatoria.

     Sino alla data del 31 dicembre 1971, agli impiegati indicati nel precedente comma continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 166 e 167 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni. I posti riservati al concorso speciale per esami comunque non conferiti sono portati in aumento all'aliquota riservata allo scrutinio per merito comparativo.

 

          Art. 140. Decorrenza delle promozioni a direttore di sezione.

     La decorrenza delle promozioni a direttore di sezione prevista dall'ultimo comma dell'articolo 15 non può comunque essere anteriore alla data del 1° luglio 1970.

 

          Art. 141. Inquadramento nella qualifica di segretario principale in base ad esami espletati o in corso di espletamento.

     I concorsi per merito distinto e gli esami di idoneità per la promozione a primo segretario, o qualifiche equiparate, in corso di espletamento saranno portati a termine qualora, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano state già iniziate le prove scritte.

     I vincitori dei concorsi per merito distinto precedentemente espletati, classificatisi in graduatoria oltre il numero dei posti disponibili e gli idonei compresi nella graduatoria unica di cui agli articoli 177 e 165 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i quali non abbiano conseguito la promozione alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè i vincitori del concorso di merito distinto di cui al precedente comma ed i candidati dichiarati idonei nello stesso concorso o nell'esame di idoneità saranno collocati, con effetti giuridici ed economici dal 1° luglio 1970, anche in soprannumero, nella qualifica di segretario principale o equiparata, subito dopo gli impiegati che già rivestono tale qualifica nell'ordine seguente:

     1) vincitori dei precedenti concorsi per merito distinto, classificatisi in graduatoria oltre il numero dei posti disponibili;

     2) vincitori del concorso per merito distinto di cui al primo comma;

     3) idonei compresi nella graduatoria unica di cui agli articoli 177 e 165 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

     4) idonei dell'esame di idoneità di cui al primo comma;

     5) idonei dei precedenti concorsi per merito distinto non compresi nella graduatoria unica di cui ai citati articoli 177 e 165, qualunque sia l'anzianità di servizio;

     6) idonei del concorso di merito distinto di cui al primo comma qualunque sia l'anzianità di servizio.

     I posti che risulteranno disponibili dopo l'inquadramento di cui al comma precedente saranno conferiti mediante scrutinio per merito comparativo fra coloro che abbiano superato i concorsi o gli esami di promozione alla qualifica immediatamente inferiore previsti da precedenti disposizioni.

     Nella qualifica iniziale di ciascun ruolo saranno lasciati vacanti tanti posti quanti sono quelli conferiti in soprannumero ai sensi del presente articolo.

 

          Art. 142. Promozione a segretario principale e a segretario capo.

     Nei confronti degli impiegati delle carriere di concetto forniti di laurea o titoli equipollenti, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, i periodi di anzianità indicati nell'art. 20 sono ridotti di due anni.

     Gli impiegati che, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestivano la qualifica di segretario principale, o equiparata (ex coefficiente 402), sono ammessi agli scrutini per la promozione a segretario capo al compimento di tre anni di effettivo complessivo servizio nella qualifica di provenienza e con la seconda classe di stipendio prevista per la nuova qualifica di segretario principale o, se più favorevole, al compimento di cinque anni di effettivo servizio complessivamente prestato nelle qualifiche corrispondenti agli ex coefficienti 402 e 325.

     Negli scrutini di promozione alla qualifica di segretario capo, o equiparata, è attribuito agli impiegati di cui al precedente comma un autonomo coefficiente di merito pari a cinque centesimi del punteggio complessivo massimo dei titoli valutabili elevato ad otto per coloro che hanno conseguito la promozione a primo segretario, o equiparato, mediante concorso per merito distinto.

     I posti che si renderanno disponibili nella qualifica di segretario capo, o equiparata, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto saranno riservati agli impiegati di cui ai precedenti commi secondo e terzo.

 

          Art. 143. Rientro dal fuori ruolo.

     Gli impiegati delle amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, che alla data di entrata in vigore della legge 28 ottobre 1970, n. 775, si trovavano in posizione di fuori ruolo presso amministrazioni dello Stato o enti pubblici hanno facoltà di rientrare, a domanda, nel ruolo di appartenenza.

     Il provvedimento che dispone il rientro in ruolo è adottato entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda.

 

          Art. 144. Inquadramento nella qualifica di coadiutore principale in base ad esami espletati o in corso di espletamento.

     I concorsi per esami per la promozione a primo archivista, o equiparata, in corso di espletamento saranno portati a termine qualora, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le prove scritte siano già state iniziate.

     Gli idonei dei concorsi precedentemente espletati i quali non abbiano ottenuto la promozione alla data di entrata in vigore del presente decreto ed i vincitori e gli idonei del concorso di cui al precedente comma saranno collocati con effetti giuridici ed economici dal 1° luglio 1970, anche in soprannumero, nella qualifica di coadiutore principale, subito dopo gli impiegati che già rivestono tale qualifica nell'ordine seguente:

     1) idonei dei concorsi precedentemente espletati;

     2) vincitori del concorso di cui al primo comma;

     3) idonei dello stesso concorso.

     I posti che risulteranno disponibili dopo l'inquadramento di cui al comma precedente saranno conferiti mediante scrutinio per merito comparativo fra coloro che abbiano superato i concorsi o gli esami di promozione alla qualifica immediatamente inferiore previsti da precedenti disposizioni.

     Nella qualifica iniziale di ciascun ruolo saranno lasciati vacanti tanti posti quanti sono quelli conferiti in soprannumero ai sensi del presente articolo.

 

          Art. 145. Promozione a coadiutore superiore degli attuali archivisti capi.

     Gli impiegati che, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rivestivano la qualifica di archivista capo, o equiparata, sono ammessi agli scrutini per la promozione a coadiutore superiore al compimento di tre anni di effettivo complessivo servizio nella qualifica di provenienza e con la seconda classe di stipendio prevista per la qualifica di coadiutore principale, o equiparata, o, se più favorevole, al compimento di cinque anni di effettivo servizio prestato complessivamente nelle qualifiche corrispondenti agli ex coefficienti 271 e 229.

     Negli scrutini di promozione alla qualifica di coadiutore superiore, o equiparata, è attribuito agli impiegati di cui al precedente comma un autonomo coefficiente di merito, pari a cinque centesimi del punteggio complessivo massimo dei titoli valutabili elevato ad otto per coloro che hanno conseguito la promozione a primo archivista, o equiparato, mediante concorso per esami.

     I posti che si renderanno disponibili nella qualifica di coadiutore superiore, o equiparata, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto saranno riservati agli impiegati di cui ai precedenti commi.

 

          Art. 146. Anzianità acquisita in carriera inferiore.

     Ai fini della valutazione di anzianità prevista dall'art. 41, primo comma, non si tiene conto del servizio prestato con qualifica inferiore a segretario aggiunto o archivista dal personale che si sia avvalso della disposizione prevista dal quarto comma, rispettivamente, degli articoli 161 e 173 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

 

          Art. 147. Carriere speciali.

     Sono soppresse le carriere speciali disciplinate nella parte seconda titolo V del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni, ivi compreso il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, nonchè quelle del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie di cui alla legge 23 ottobre 1960, n. 1196, del personale di segreteria e di revisione della Corte dei conti di cui alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, e la carriera mista direttiva e di concetto del personale di segreteria del Consiglio di Stato di cui alla legge 10 aprile 1964, n. 193.

     In sostituzione dei ruoli organici delle carriere direttive soppresse ai sensi del primo comma sono istituiti i ruoli organici di carriere direttive ordinarie di pari consistenza. La qualifica iniziale delle attuali carriere direttive speciali è equiparata a quella di consigliere.

     Fino a quando non sarà data attuazione al disposto di cui al successivo quinto comma, sono istituiti, in sostituzione dei ruoli organici delle carriere di concetto soppresse ai sensi del primo comma, ruoli organici di carriere di concetto ordinarie e continuano ad applicarsi le disposizioni concernenti l'esercizio delle attribuzioni affidate al personale delle soppresse carriere speciali ivi comprese quelle di cui all'art. 267 del testo unico approvato con decreto, secondo i criteri e le modalità relative agli scrutini effettuati ora per decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed agli articoli 4 e 5 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 e successive modificazioni ed integrazioni.

     Si osservano le disposizioni di cui ai precedenti articoli relative alla struttura dei ruoli organici ed all'avanzamento previsto per le corrispondenti carriere amministrative.

     Si farà luogo, in attuazione dell'articolo 25 della legge 18 marzo 1968, n. 249 e successive modificazioni ed integrazioni, ad un'analisi globale del livello delle funzioni di ciascuna carriera speciale, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative per stabilire se i tronconi di concetto debbano essere inseriti nella corrispondente carriera direttiva, provvedendo alle conseguenti variazioni delle relative dotazioni organiche.

     Gli impiegati che, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rivestivano la qualifica di direttore di seconda classe, ed equiparate, sono ammessi allo scrutinio per la promozione a direttore di prima classe, o equiparate, al compimento di tre anni di servizio nella qualifica di direttore di seconda classe, o equiparate, o se più favorevole al compimento di nove anni e sei mesi di servizio complessivo maturato nella carriera direttiva.

     L'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 21 è sospesa fino all'emanazione dei provvedimenti di revisione dei relativi ruoli organici prevista dall'art. 25 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni ed integrazioni, e comunque non oltre la data del 6 giugno 1972.

     Per gli impiegati che anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestivano la qualifica di vice direttore o equiparate, e per quelli che tale qualifica conseguiranno ai sensi dei successivi commi, l'anzianità minima di servizio prevista dal primo comma dell'articolo 15 è ridotta ad un anno per gli impiegati che alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestono la qualifica di vice direttore o equiparata, ed a due anni per quelli che a tale qualifica perverranno successivamente.

     I concorsi per la nomina alla qualifica di vice direttore, o equiparate, in corso di espletamento saranno portati a termine qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto siano già state iniziate le prove scritte.

     Gli idonei dei concorsi precedentemente espletati e quelli dei concorsi di cui al precedente comma saranno collocati, con effetti giuridici ed economici dal 1° luglio 1970, anche in soprannumero, nella qualifica iniziale della carriera direttiva ex speciale o equiparata, subito dopo i vincitori di questi ultimi concorsi, nell'ordine delle rispettive graduatorie.

     Tutti i posti disponibili fino al 30 giugno 1978 nelle carriere direttive ex speciali sono riservati agli impiegati in servizio, alla data del 1° luglio 1970, nei corrispondenti tronconi di concetto. Essi conseguono la nomina alla qualifica iniziale della carriera direttiva mediante esame colloquio sui servizi d'istituto. L'anzianità minima prescritta per l'ammissione all'esame colloquio è stabilita in otto anni di effettivo servizio nella carriera di concetto, ridotti a quattro per gli impiegati in possesso del diploma di laurea o titolo equipollente. Restano salve le speciali disposizioni che prevedono, in via transitoria, la nomina a vice direttore, o qualifica equiparata, mediante scrutinio per merito comparativo.

     Agli impiegati che anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rivestano da meno di un anno la qualifica di vice direttore, o equiparata, ed a quelli che a tale qualifica perverranno ai sensi dei precedenti commi è attribuita la seconda classe di stipendio prevista per la qualifica di consigliere delle carriere direttive.

     L'accantonamento dei posti ai sensi del secondo comma dell'articolo 4 della legge 7 luglio 1959, n. 469 ed analoghe disposizioni, permane nella qualifica iniziale della carriera di concetto.

     I posti lasciati liberi dal personale delle carriere direttive ex speciali collocato a riposo ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336 sono portati in diminuzione nella qualifica iniziale delle carriere di concetto.

 

          Art. 148. Concorsi per passaggio di carriera.

     Fino all'assorbimento del soprannumero eventualmente formatosi nella qualifica iniziale in conseguenza della ristrutturazione dei ruoli organici prevista dal presente decreto o già esistenti in corrispondenza di vacanze in qualifiche superiori dello stesso ruolo, i posti da riservare ai concorsi di passaggio di carriera ai sensi degli articoli 16, 21 e 27 sono ridotti proporzionalmente in modo che non si determinino eccedenze alla dotazione complessiva del ruolo organico.

     Gli impiegati che anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestivano la qualifica di primo segretario e di primo archivista, o equiparate, sono ammessi ai concorsi di cui agli articoli 16 e 21 anche a prescindere da qualsiasi anzianità nelle nuove qualifiche di segretario principale e di coadiutore principale purchè abbiano compiuto tredici anni di effettivo complessivo servizio nella carriera.

 

          Art. 149. Decorrenza delle promozioni.

     Gli effetti giuridici ed economici delle promozioni conferite successivamente al 1° luglio 1970, e nella prima applicazione del presente decreto, sono riportati alla predetta data del 1° luglio 1970 o a quella successiva in cui gli interessati abbiano maturato la prescritta anzianità, fermo restando l'ordine di ruolo.

     Agli scrutini di promozione tenuti nella prima applicazione del presente decreto, secondo i criteri e le modalità relative agli scrutini effettuati ora per allora, sono ammessi gli impiegati in possesso dei prescritti requisiti alla data del 30 giugno 1970.

     Le disposizioni dei precedenti commi non concernono le promozioni alle qualifiche di direttore di divisione o equiparate, e superiori, delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonchè quelle del personale delle carriere di concetto, esecutive, ausiliarie e dell'esercizio indicate nel capo V.

     Gli effetti giuridici ed economici delle promozioni del personale delle carriere di concetto, esecutive, ausiliarie e dell'esercizio indicate nel predetto capo V, ove i relativi scrutini siano tenuti, nella prima applicazione del presente decreto, successivamente al 1° gennaio 1971, sono riportati a quest'ultima data.

 

          Art. 150. Concorsi per la nomina in ruolo e per i passaggi di carriera.

     I provvedimenti di cui agli articoli 3 e 7 dovranno essere emanati entro il 30 giugno 1971. Sino a quando essi non entreranno in vigore e in quanto non sia diversamente disposto dal presente decreto, continuano ad applicarsi per i concorsi di ammissione in carriera le precedenti disposizioni.

     Sono fatti salvi i concorsi già indetti e per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sia stato pubblicato il diario delle prove scritte.

     Nella prima applicazione del presente decreto i concorsi per i passaggi di carriera previsti dagli articoli 16, 21 e 27 per i posti disponibili dal 1° luglio al 31 dicembre 1970 sono indetti entro il mese di settembre del 1971 ferma restando al 1° gennaio 1971 la decorrenza degli effetti giuridici ed economici delle nomine. Ai fini del computo dei posti da attribuire mediante concorso di passaggio di carriera non si tiene conto di quelli conferiti mediante promozione anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per la determinazione dell'aliquota dei posti di cui all'art. 16 si computano anche i posti messi a concorso nell'anno 1970 per l'accesso alla qualifica iniziale delle carriere direttive. I posti così determinati saranno messi a concorso per il passaggio di carriera degli impiegati di concetto, fino però alla concorrenza dei posti effettivamente disponibili al 31 dicembre 1970.

 

          Art. 151. Applicabilità.

     Il presente decreto si applica agli impiegati civili delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, ferme restando le speciali disposizioni, che contemplano, anche transitoriamente, una disciplina dell'ammissione e della progressione in carriera diversa da quella generale stabilita dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni.

     Le disposizioni del presente decreto sono estese, in quanto applicabili, al personale delle varie carriere iscritto in ruoli ad esaurimento.

     Esse non concernono il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392 e quello direttivo e docente della Scuola di ogni ordine e grado.

 

          Art. 152. Incarichi speciali.

     L'art. 380 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

     "Art. 380 (Conferimento di speciali incarichi). - Per esigenze speciali i Ministri possono affidare lo studio e la soluzione di particolari problemi attinenti agli affari di loro competenza a professori universitari ed a membri degli organi consultivi istituiti presso le amministrazioni centrali.

     In casi eccezionali in cui i problemi da studiare richiedono la particolare competenza tecnica di estranei alle amministrazioni dello Stato, gli incarichi predetti possono essere affidati a questi ultimi qualora agli stessi sia notoriamente riconosciuta la specifica competenza richiesta.

     Gli incarichi previsti dai precedenti commi sono conferiti a tempo determinato con decreto del Ministro interessato, sentito il Consiglio di amministrazione, non possono superare l'anno finanziario e possono essere rinnovati per non più di due volte. Complessivamente non possono affidarsi allo stesso incaricato studi interessanti una o più amministrazioni o servizi per un periodo superiore a tre esercizi finanziari, quale che sia la materia oggetto dell'incarico. E' comunque escluso il cumulo degli incarichi nello stesso esercizio finanziario anche se da assolversi per conto di amministrazioni diverse.

     Per l'osservanza dei predetti limiti l'incaricando è tenuto a dichiarare per iscritto, sotto la personale responsabilità, che nei suoi confronti non ricorre alcuna delle ipotesi di esclusione stabilite dal precedente comma.

     Con lo stesso o con successivo decreto è determinato il compenso globale da corrispondere in relazione all'importanza del lavoro affidato ed ai risultati conseguiti. Il compenso dovrà essere corrisposto soltanto al termine dell'incarico dopo la consegna del lavoro eseguito".

 

          Art. 153. Data di entrata in vigore.

     Oltre le disposizioni espressamente abrogate dal presente decreto, devono intendersi abrogate quelle con esso incompatibili.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1° luglio 1970, salvo quanto disposto dai successivi commi.

     Ferma restando alla predetta data del 1° luglio 1970 la decorrenza delle modifiche conseguenti alla fusione di più qualifiche in una, le nuove dotazioni organiche previste per le carriere inferiori a quella direttiva delle Aziende autonome indicate nel capo V hanno effetto dal 1° gennaio 1971.

     Le disposizioni di cui agli articoli 36, 37 e 38 hanno effetto dal 1° gennaio 1973, salvo per quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 169 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come modificato dal citato art. 38.

 

 

Tabelle [33]

(Omissis)


[1] Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 8 agosto 1980, n. 426.

[2] Comma abrogato dall'art. 28 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748.

[3] Articolo così modificato dall'art. 3 della L. 1 giugno 1977, n. 276.

[4] Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 12 febbraio 1974, n. 27.

[5] Comma così sostituito dall'art. 2 della L. 12 febbraio 1974, n. 27.

[6] Comma così sostituito dall'art. 3 della L. 12 febbraio 1974, n. 27.

[7] Comma così sostituito dall'art. 4 della L. 12 febbraio 1974, n. 27.

[8] Comma aggiunto dall'art. 4 della L. 12 febbraio 1974, n. 27.

[9] Comma già modificato dall'art. 5 della L. 12 febbraio 1974, n. 27 e così ulteriormente modificato dall'art. 16 della L. 17 agosto 1974, n. 396, nel testo risultante dall'art. 22 della L. 6 giugno 1975, n. 197.

[10] Comma così sostituito dall'art. 5 della L. 12 febbraio 1974, n. 27.

[11] Comma inserito dall'art. 6 della L. 12 febbraio 1974, n. 27.

[12] Tabella così sostituita dall'art. 7 della L. 14 agosto 1971, n. 736.

[13] Tabella così sostituita dall'art. 7 della L. 14 agosto 1971, n. 736.

[14] Tabella così sostituita dall'art. 7 della L. 14 agosto 1971, n. 736.

[15] Tabella così sostituita dall'art. 7 della L. 14 agosto 1971, n. 736.

[16] Tabella già modificata dal D.P.R. 26 marzo 1974 e così ulteriormente modificata  dal D.P.C.M. 3 giugno 1976.

[17] Tabella così sostituita dall'art. 1 della L. 29 novembre 1973, n. 809.

[18] Tabella sostituita dall'art. 1, comma 1, L. 29 novembre 1973, n. 809.

[19] Tabella già modificata dal D.P.R. 26 marzo 1974 e così ulteriormente modificata dal D.P.C.M. 3 giugno 1976.

[20] Tabella così modificata dal D.P.R. 26 marzo 1974.

[21] Corrispondenze così rettificate dall'art. 5 della L. 14 agosto 1971, n. 736.

[22] Comma così modificato dall'art. 9 della L. 14 agosto 1971, n. 736.

[23] Corrispondenze così rettificate dall'art. 5 della L. 14 agosto 1971, n. 736.

[24] Tabella così sostituita dall'art. 7 della L. 14 agosto 1971, n. 736.

[25] Tabella così sostituita dall'art. 7 della L. 14 agosto 1971, n. 736.

[26] Tabella così sostituita dall'art. 1 della L. 29 novembre 1973, n. 809.

[27] Tabella così sostituita dall'art. 1 della L. 29 novembre 1973, n. 809.

[28] Tabella così modificata dal D.P.R. 26 marzo 1974.

[29] Comma così modificato dall'art. 9 della L. 14 agosto 1971, n. 736.

[30] Corrispondenze così rettificate dall'art. 5 della L. 14 agosto 1971, n. 736.

[31] Comma così sostituito dall'art. 6 della L. 14 agosto 1971, n. 736.

[32] Comma così sostituito dall'art. 6 della L. 14 agosto 1971, n. 736.

[33] Tabelle sostituite dalla L. 14 agosto 1971, n. 736 e dalla L. 29 novembre 1973, n. 809.