§ 98.1.30378 - D.P.R. 18 novembre 1965, n. 1479.
Riordinamento delle carriere e revisione degli organici degli impiegati civili del Ministero della difesa.


Settore:Normativa nazionale
Data:18/11/1965
Numero:1479


Sommario
Art. 1.      I ruoli organici del personale della carriera direttiva amministrativa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 11 giugno 1959, n. 352, sono [...]
Art. 2.      Il ruolo organico della carriera direttiva dei commissari di leva dell'Esercito, di cui al quadro 30-a annesso al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, al quadro 31 [...]
Art. 3.      Il ruolo organico della carriera direttiva tecnica del personale dell'Istituto geografico militare dell'Esercito, di cui al quadro 12-a annesso al decreto del Presidente della Repubblica 11 [...]
Art. 4.      Il ruolo organico della carriera direttiva del Servizio chimico militare dell'Esercito, di cui al quadro 12-a annesso al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, ed al [...]
Art. 5.      E' istituito il ruolo organico della carriera direttiva tecnica degli ingegneri del servizio del Genio militare, con la consistenza di cui alla tabella n. 9, annessa al presente decreto
Art. 6.      Alla prima attuazione del ruolo degli ingegneri del servizio del Genio militare si provvede, nel seguente ordine di precedenza
Art. 7.      Il ruolo organico della carriera direttiva tecnica dei chimici per la Direzione armi e armamenti navali della Marina, di cui al quadro 12-b annesso al decreto del Presidente della Repubblica 11 [...]
Art. 8.      Sono istituiti i ruoli organici della carriera direttiva tecnica dei fisici e degli ingegneri della Marina, con la consistenza di cui alle tabelle numero 11 e 12 annesse al presente decreto
Art. 9.      Il personale appartenente ai ruoli organici soppressi per effetto del precedente art. 8 ed ai corrispondenti ruoli aggiunti è inquadrato con la propria anzianità, eventualmente anche in [...]
Art. 10.      Il ruolo organico del personale della carriera direttiva tecnica per il Servizio aerologico dell'Aeronautica, di cui al regio decreto 15 aprile 1943, n. 611, è sostituito da quello risultante [...]
Art. 11.      Il personale civile dei ruoli aggiunti delle carriere direttive amministrative dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in possesso anche di uno dei titoli di studio ammessi dal presente [...]
Art. 12.      Gli ispettori generali tecnici capi, di cui alla tabella n. 14 annessa al presente decreto, sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei [...]
Art. 13.      Il ruolo organico della carriera di concetto del personale della Giustizia militare, di cui al quadro 30-a allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, e al quadro [...]
Art. 14.      Gli impiegati della carriera direttiva speciale dei cancellieri della Giustizia militare provvedono alla organizzazione tecnica del lavoro degli uffici e dei servizi ai quali sono preposti per [...]
Art. 15.      Gli impiegati della carriera di concetto dei cancellieri della Giustizia militare svolgono le seguenti mansioni: assistono i magistrati nelle udienze e nell'esercizio delle loro funzioni; [...]
Art. 16.      La Commissione per il personale della Giustizia militare, di cui all'art. 17 dell'ordinamento della Giustizia militare approvato con regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, e successive [...]
Art. 17.      L'ammissione al concorso per la nomina a cancelliere capo di terza classe è subordinata al giudizio favorevole della Commissione per il personale della Giustizia militare, la quale tiene conto [...]
Art. 18.      Il personale appartenente al ruolo della carriera di concetto, soppresso per effetto del precedente art. 13, è inquadrato nel nuovo ruolo di carriera speciale, nella qualifica corrispondente a [...]
Art. 19.      Il limite di età di 70 anni, previsto per la cessazione dal servizio del cancelliere capo del Tribunale supremo militare dall'art. 19 del regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, si applica nei [...]
Art. 20.      I ruoli organici delle carriere di concetto: dei ragionieri di artiglieria (che assume la denominazione di ruolo dei ragionieri di artiglieria e della motorizzazione), dei ragionieri geometri [...]
Art. 21.      Il personale appartenente ai ruoli delle carriere di concetto di cui all'art. 20 è inquadrato nei nuovi ruoli di carriera speciale, nella qualifica corrispondente a quella rivestita nel ruolo di [...]
Art. 22.      I ruoli organici delle carriere di concetto: dei topografi e dei cartografi dell'Istituto geografico militare, dei periti chimici di artiglieria, genio e motorizzazione (che assume la [...]
Art. 23.      Il ruolo organico della carriera di concetto dei disegnatori di cartoni animati, di cui al quadro 30-b allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, ed al quadro [...]
Art. 24.      E' istituito il ruolo organico della carriera di concetto del personale tecnico degli agenti dei Posti di raccolta quadrupedi dell'Esercito, di cui alla tabella n. 25 annessa al presente decreto
Art. 25.      Il ruolo organico del personale della carriera di concetto dell'Accademia navale, di cui al quadro 30-c allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, (che assume la [...]
Art. 26.      I ruoli organici del personale delle carriere di concetto dei preparatori dell'Accademia aeronautica, di cui al quadro 30-d allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, [...]
Art. 27.      I ruoli organici delle carriere di concetto del personale tecnico per il servizio aerologico dell'Aeronautica (assistenti e cartografi), stabiliti con regio decreto 15 aprile 1943, n. 611, e di [...]
Art. 28.      E' istituito il ruolo organico della carriera di concetto del personale di segreteria dell'Amministrazione centrale e periferica della difesa, con la consistenza di cui alla tabella n. 38 [...]
Art. 29.      Alla prima attuazione del ruolo della carriera di concetto prevista dall'articolo precedente si provvede, nel seguente ordine di precedenza
Art. 30.      E' istituito il ruolo organico della carriera di concetto degli interpreti-traduttori dell'Amministrazione centrale e periferica della difesa, con la consistenza di cui alla tabella n. 39 [...]
Art. 31.      Alla prima attuazione del ruolo della carriera di concetto prevista dall'articolo precedente si provvede, nel seguente ordine di precedenza
Art. 32.      I ruoli organici delle carriere esecutive del personale d'ordine dell'Esercito (Amministrazione centrale) e del personale del Genio militare (che assume la denominazione di ruolo degli [...]
Art. 33.      Il ruolo ad esaurimento della carriera esecutiva del personale d'ordine degli uffici periferici dell'Esercito, di cui al quadro 50-a allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 [...]
Art. 34.      I ruoli organici della carriera esecutiva del personale d'ordine, nonchè quelli degli aiutanti tecnici e degli aiutanti disegnatori (che assumono rispettivamente la denominazione di ruolo degli [...]
Art. 35.      Nella prima attuazione del presente decreto possono essere trasferiti, a domanda, nel ruolo degli assistenti tecnici di cui al precedente art. 34, nel seguente ordine di precedenza
Art. 36.      Il ruolo organico della carriera esecutiva del personale d'ordine dell'Accademia, di cui al quadro 50-d allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, e al quadro [...]
Art. 37.      I ruoli organici della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici (che assume la denominazione di ruolo degli assistenti tecnici) e degli assistenti edili dell'Aeronautica, stabiliti con il regio [...]
Art. 38.      Per le esigenze dell'Istituto geografico militare è istituito il ruolo organico della carriera esecutiva dei disegnatori restitutisti e dei calcolatori, con la consistenza di cui alla tabella n. [...]
Art. 39.      Alla prima attuazione del ruolo di cui al precedente articolo si provvede, nel seguente ordine di precedenza
Art. 40.      Per le esigenze dell'Esercito è istituito il ruolo organico della carriera esecutiva degli assistenti tecnici dei servizi chimici dell'Esercito, con la consistenza di cui alla tabella n. 50 [...]
Art. 41.      Alla prima attuazione del ruolo della carriera esecutiva prevista dall'articolo precedente si provvede, nel seguente ordine di precedenza
Art. 42.      Nel ruolo organico della carriera esecutiva del personale d'ordine della Marina, di cui alla tabella n. 43 annessa al presente decreto, è istituito il posto di assistente alla vigilanza, con il [...]
Art. 43.      E' istituito il ruolo organico della carriera esecutiva dei dattilografi dell'Amministrazione centrale e periferica della Difesa, con la consistenza di cui alla tabella n. 51 annessa al presente [...]
Art. 44.      Alla prima attuazione del ruolo di cui al precedente articolo si provvede, nel seguente ordine di precedenza
Art. 45.      Il ruolo ad esaurimento della carriera esecutiva dell'Esercito dei massaggiatori, di cui al quadro 50-a allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, ed al quadro [...]
Art. 46.      Il ruolo ad esaurimento della carriera esecutiva periferica dei telefonisti dell'Esercito, di cui al quadro 50-a allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, ed al [...]
Art. 47.      E' istituito il ruolo organico della carriera esecutiva degli operatori e perforatori tecnici della Difesa, con la consistenza di cui alla tabella n. 54 annessa al presente decreto
Art. 48.      Alla prima attuazione del ruolo della carriera esecutiva prevista dall'articolo precedente si provvede, nel seguente ordine di precedenza
Art. 49.      I ruoli organici della carriera ausiliaria del personale addetto agli uffici e del personale tecnico dell'Amministrazione centrale dell'Esercito, di cui al quadro 70-a allegato al decreto del [...]
Art. 50.      I ruoli organici della carriera ausiliaria del personale addetto agli uffici, del personale tecnico dell'Amministrazione centrale e del personale per il servizio dei fari e del segnalamento [...]
Art. 51.      I ruoli organici della carriera ausiliaria del personale addetto agli uffici dell'Aeronautica e del personale tecnico dell'Amministrazione dell'aeronautica (che assume la denominazione di [...]
Art. 52.      Tra le mansioni del personale della carriera ausiliaria addetto agli uffici sono comprese quelle di custodia e portierato degli immobili in uso all'Esercito, alla Marina ed all'Aeronautica
Art. 53.      Il personale civile dei ruoli aggiunti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica è inquadrato nei ruoli organici corrispondenti in base alle norme del presente articolo, salvo quanto è [...]
Art. 54.      Il personale femminile già dipendente dall'Amministrazione dell'Esercito, inquadrato nel ruolo aggiunto istituito in corrispondenza del ruolo organico del personale dei contabili della Marina [...]
Art. 55.      Al personale operaio adibito con carattere permanente, alla data di entrata in vigore della legge 9 ottobre 1964, n. 1058, a mansioni non salariali sono estese a domanda, da presentarsi entro 60 [...]
Art. 56.      I posti che nella prima attuazione del presente decreto risulteranno disponibili nelle qualifiche iniziali dei ruoli organici di cui alle annesse tabelle, dopo che saranno stati effettuati i [...]
Art. 57. a
Art. 58.      Il ruolo organico della carriera di concetto del personale dei direttori degli aeroporti civili dell'Amministrazione dell'Aeronautica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 [...]
Art. 59.      Nella prima applicazione del presente decreto i posti che risultino disponibili nella qualifica iniziale della carriera direttiva speciale del personale delle cancellerie giudiziarie militari, [...]
Art. 60.      Tutti i posti di primo archivista disponibili anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto sono conferiti con il sistema previsto dall'art. 371, lettera a), del testo unico approvato [...]
Art. 61.      Nella prima applicazione del presente decreto gli esami di idoneità di cui agli articoli 164 e 368 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, [...]
Art. 62.      Le promozioni a direttore di sezione o qualifiche equiparate e a primo segretario o qualifiche equiparate, conferite in sede di prima applicazione del presente decreto mediante scrutinio per [...]
Art. 63.      Le anzianità stabilite dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 per l'ammissione ai concorsi, agli esami ed agli scrutini per il conseguimento [...]
Art. 64.      Nella prima attuazione del presente decreto, il Ministero della difesa può collocare nelle categorie degli impiegati civili non di ruolo, con la disciplina giuridica ed economica prevista [...]
Art. 65.      Gli impiegati inquadrati nei ruoli di cui alle tabelle numero 2, 3 e 4 annesse al presente decreto e già appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione centrale possono essere assegnati agli uffici [...]
Art. 66.      Con effetto dal novantesimo giorno successivo alla costituzione della Direzione generale degli impiegati civili del Ministero della difesa sono istituiti i ruoli unici del personale civile della [...]
Art. 67.      Fino a quando non sarà costituito il Consiglio di amministrazione unico del Ministero della difesa, per i provvedimenti concernenti il personale trasferito o inquadrato nei ruoli unici di cui [...]
Art. 68.      Per l'amministrazione del personale trasferito o inquadrato nei ruoli unici della Difesa provvederà, sino a quando non sarà istituita la Direzione generale per gli impiegati civili della Difesa, [...]
Art. 69.      Negli articoli nei quali si fa riferimento a corrispondenze di qualifica, tale corrispondenza è quella che si ricava dai coefficienti di stipendio in vigore al 31 dicembre 1964
Art. 70.      In caso di trasferimento in ruoli organici di personale appartenente ad altri ruoli organici l'ordine di precedenza nelle qualifiche è determinato dall'anzianità posseduta da ciascuno nella [...]
Art. 71.      Con regolamento di esecuzione saranno determinati i programmi per gli esami di concorso e di promozione


§ 98.1.30378 - D.P.R. 18 novembre 1965, n. 1479. [1]

Riordinamento delle carriere e revisione degli organici degli impiegati civili del Ministero della difesa.

(G.U. 15 gennaio 1966, n. 11, S.O.)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

     Vista la legge 12 dicembre 1962, n. 1862, recante delega al Governo per il riordinamento del Ministero della difesa;

     Vista la legge 9 ottobre 1964, n. 1058, concernente rinnovo della delega predetta e delega per il riordinamento delle carriere e delle categorie e per la revisione degli organici del personale civile;

     Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

     Udito il parere del Consiglio superiore delle forze armate;

     Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 6 della predetta legge 12 dicembre 1962, numero 1862;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     I ruoli organici del personale della carriera direttiva amministrativa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 11 giugno 1959, n. 352, sono sostituiti da quelli risultanti dalle tabelle 1, 2, 3 e 4 annesse al presente decreto.

     E' istituito il ruolo organico della carriera direttiva amministrativa degli esperti in organizzazione e metodi, di cui alla tabella n. 5 annessa al presente decreto.

     Il personale della carriera direttiva amministrativa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica presta servizio presso l'Amministrazione centrale e, se di qualifica non superiore ad ispettore generale, può prestare servizio presso i seguenti enti periferici: Comandi militari territoriali di Regione, Comando generale dell'Arma dei carabinieri, Comandi di Dipartimento militare marittimo, Comandi militari marittimi autonomi, Arsenali marittimi, Comandi di Regione aerea, Direzioni territoriali dell'Aeronautica ed altri enti eventualmente designati dal Ministro con proprio decreto.

     Sono abrogati l'art. 6 del regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1635, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2222, l'art. 3 del regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1301, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1938, n. 2234, e l'art. 3 del regio decreto 20 novembre 1939, n. 1851, per quanto concerne la surrogazione nel ruolo organico degli impiegati della carriera direttiva amministrativa dell'Esercito destinati alle funzioni di ispettore centrale di zona. È abrogato, altresì, l'art. 1 del regio decreto 9 luglio 1936, n. 1748, per quanto concerne la surrogazione nel ruolo organico degli impiegati della carriera direttiva amministrativa dell'Aeronautica destinati alle ispezioni sul funzionamento dei servizi contabili amministrativi.

     La nomina alla qualifica iniziale del ruolo della carriera direttiva amministrativa degli esperti in organizzazione e metodi, di cui alla tabella n. 5 annessa al presente decreto, si consegue in base al risultato di apposito corso di specializzazione della durata di almeno sei mesi. Al corso sono ammessi a partecipare i consiglieri della carriera direttiva amministrativa di cui alle tabelle numero 2, 3, 4 e 63 in possesso dell'anzianità prescritta per l'ammissione agli esami di merito distinto a direttore di sezione, nonchè, indipendentemente dal possesso del titolo di studio, gli ufficiali in servizio permanente effettivo che abbiano compiuto almeno dieci anni di servizio dalla nomina ad ufficiale in servizio permanente. Le nomine alla predetta qualifica iniziale sono conferite, nell'ordine della graduatoria dell'esame finale, nei limiti dei posti stabiliti dal Ministro per la difesa all'inizio del corso. Il corso non può essere ripetuto.

     Nella prima applicazione del presente decreto possono essere trasferiti nel ruolo della carriera direttiva amministrativa degli esperti in organizzazione e metodi, nei limiti dei posti disponibili, gli ufficiali in servizio permanente effettivo e gli impiegati della carriera direttiva amministrativa di cui alle citate tabelle numero 2, 3 e 4 in servizio da almeno tre anni negli uffici organizzazione e metodi del Ministero della difesa alla data di entrata in vigore del presente decreto o che abbiano prestato servizio nel passato presso i predetti uffici per un periodo di almeno cinque anni. Il trasferimento ha luogo a domanda, da presentare entro 30 giorni da tale data, nella qualifica corrispondente al grado o alla qualifica posseduti all'atto del trasferimento stesso; a questi fini i gradi di tenente colonnello, colonnello e generale di brigata, e gradi militari corrispondenti, sono equiparati, rispettivamente, alle qualifiche della carriera direttiva amministrativa di direttore di sezione, direttore di divisione ed ispettore generale. Il personale è trasferito dando la precedenza a coloro che hanno maggiore anzianità di grado o di qualifica; in caso di parità di anzianità, l'ordine di iscrizione in ruolo è determinato dalla speciale Commissione di cui al successivo art. 67 sulla base di una graduatoria compilata con riguardo ai seguenti titoli: corsi di specializzazione frequentati, pubblicazioni, incarichi di docenza, lavori svolti nel campo della razionalizzazione dei servizi della Difesa, oltre alla durata e qualità del servizio prestato presso uffici organizzazione e metodi.

     I direttori centrali sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, e sono equiparati ai direttori generali.

     I direttori centrali sono preposti ad uffici centrali ed a direzioni generali, ovvero sono assegnati a compiti di studio e propulsione nel campo giuridico-amministrativo.

 

          Art. 2.

     Il ruolo organico della carriera direttiva dei commissari di leva dell'Esercito, di cui al quadro 30-a annesso al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, al quadro 31 annesso al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed alla legge 27 gennaio 1963, n. 33, è modificato come dalla tabella n. 6 annessa al presente decreto.

 

          Art. 3.

     Il ruolo organico della carriera direttiva tecnica del personale dell'Istituto geografico militare dell'Esercito, di cui al quadro 12-a annesso al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, e al quadro 12 annesso al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è modificato come dalla tabella n. 7 annessa al presente decreto.

     Sono abrogati l'art. 8 del regolamento approvato con regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1517, e il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1709, convertito nella legge 25 gennaio 1934, n. 250.

     Per l'accesso alla carriera direttiva tecnica del personale dell'Istituto geografico militare è richiesto il possesso del diploma di laurea in ingegneria o in matematica o in fisica o in astronomia o in discipline nautiche o in ingegneria delle tecnologie industriali o in ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale [2] .

 

          Art. 4.

     Il ruolo organico della carriera direttiva del Servizio chimico militare dell'Esercito, di cui al quadro 12-a annesso al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, ed al quadro 12 annesso al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, assume la denominazione di ruolo della carriera direttiva tecnica dei chimici, fisici e biologi dell'Esercito, con la consistenza di cui alla tabella n. 8 annessa al presente decreto.

     L'inquadramento nel ruolo della carriera direttiva dei chimici, fisici e biologi dell'Esercito del personale appartenente al ruolo della carriera direttiva del Servizio chimico militare è effettuato sulla base della corrispondente qualifica con l'anzianità posseduta.

     Per l'accesso alla carriera direttiva tecnica dei chimici, fisici e biologi dell'Esercito, è richiesto il possesso del diploma di laurea in chimica o in ingegneria chimica o in fisica o in scienze biologiche o in ingegneria o in chimica e tecnologie farmaceutiche [3] .

     Il personale avente qualifica di chimico aggiunto o fisico aggiunto è inquadrato nella qualifica iniziale del nuovo ruolo.

 

          Art. 5.

     E' istituito il ruolo organico della carriera direttiva tecnica degli ingegneri del servizio del Genio militare, con la consistenza di cui alla tabella n. 9, annessa al presente decreto.

     I ruoli organici delle carriere direttive tecniche degli ingegneri elettrotecnici del Genio militare e degli ingegneri del Commissariato militare, di cui al quadro 12-a annesso al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, ed al quadro 12 annesso al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono soppressi.

     Per l'accesso alla carriera direttiva del ruolo di cui al primo comma è richiesto il possesso del diploma di laurea in ingegneria civile o meccanica o elettrotecnica o chimica o elettronica o ingegneria delle tecnologie industriali o in ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale o in architettura [4] .

 

          Art. 6.

     Alla prima attuazione del ruolo degli ingegneri del servizio del Genio militare si provvede, nel seguente ordine di precedenza:

     a) mediante trasferimento, nella qualifica corrispondente, del personale di ruolo organico appartenente ai soppressi ruoli degli ingegneri elettrotecnici del Genio militare e degli ingegneri del Commissariato militare;

     b) mediante trasferimento, anche in soprannumero, nella qualifica corrispondente, del personale collocato, ai sensi dell'art. 13 della legge 5 giugno 1951, numero 376, nel ruolo della carriera direttiva tecnica dell'Istituto geografico militare;

     c) mediante inquadramento, nella qualifica corrispondente, degli impiegati dei ruoli aggiunti dei soppressi ruoli degli ingegneri elettrotecnici del Genio militare e degli ingegneri del Commissariato militare, anche se inquadrati in detti ruoli aggiunti dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

     Gli impiegati di cui alla lettera c) devono presentare domanda entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto o dalla data di ricevimento della comunicazione di inquadramento nei ruoli aggiunti, se tale comunicazione sarà effettuata dopo la data anzidetta. Sulla domanda provvede il Ministro per la difesa, sentito il Consiglio di amministrazione.

     Il personale di cui al precedente comma conserva, a tutti gli effetti, l'anzianità di qualifica e di carriera posseduta, prendendo posto nel ruolo dopo l'ultimo impiegato di ruolo organico di pari qualifica.

     Nella prima attuazione del ruolo degli ingegneri del servizio del Genio militare è valido, quale titolo di studio, ai fini dell'inquadramento di cui alla lettera c), anche il diploma di laurea in architettura.

 

          Art. 7.

     Il ruolo organico della carriera direttiva tecnica dei chimici per la Direzione armi e armamenti navali della Marina, di cui al quadro 12-b annesso al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, e al quadro 12-a annesso al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, assume la denominazione di ruolo della carriera direttiva tecnica dei chimici della Marina con la consistenza di cui alla tabella n. 10 annessa al presente decreto.

     Per l'accesso alla predetta carriera direttiva è richiesto il possesso del diploma di laurea in chimica o in chimica industriale.

 

          Art. 8.

     Sono istituiti i ruoli organici della carriera direttiva tecnica dei fisici e degli ingegneri della Marina, con la consistenza di cui alle tabelle numero 11 e 12 annesse al presente decreto.

     I ruoli della carriera direttiva tecnica dei fisici e ingegneri elettrotecnici per la Direzione armi e armamenti navali e del personale per il Laboratorio sperimentale di La Spezia della Marina, di cui al quadro 12-b annesso al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, e al quadro 12-a annesso al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono soppressi.

     Per l'accesso alla carriera direttiva tecnica dei fisici è richiesto il possesso del diploma di laurea in fisica o in astronomia; per l'accesso a quella degli ingegneri, il possesso del diploma di laurea in ingegneria meccanica o elettrotecnica o elettronica o in ingegneria delle tecnologie industriali [5] .

 

          Art. 9.

     Il personale appartenente ai ruoli organici soppressi per effetto del precedente art. 8 ed ai corrispondenti ruoli aggiunti è inquadrato con la propria anzianità, eventualmente anche in soprannumero, nella corrispondente qualifica come segue:

     a) nel ruolo dei chimici della Marina, se in possesso della laurea in chimica o in chimica industriale;

     b) nel ruolo dei fisici della Marina, se in possesso della laurea in fisica o in matematica e fisica;

     c) nel ruolo degli ingegneri della Marina, se in possesso della laurea in ingegneria.

     Il personale avente qualifica di "specialista aggiunto" nel soppresso ruolo del personale per il Laboratorio sperimentale di La Spezia è inquadrato nella qualifica iniziale di uno dei predetti ruoli in base al titolo di studio posseduto.

     Nella prima attuazione del ruolo degli ingegneri della Marina è valido, quale titolo di studio, ai fini dell'inquadramento del personale dei ruoli aggiunti di cui al primo comma, anche il diploma di laurea in architettura.

     Gli impiegati dei ruoli aggiunti, anche se inquadrati in detti ruoli dopo l'entrata in vigore del presente decreto, devono presentare la domanda di inquadramento entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto o dalla data di ricevimento della comunicazione di inquadramento nei ruoli aggiunti, se tale comunicazione sarà effettuata dopo la data anzidetta.

     Sulla domanda provvede il Ministro per la difesa, sentito il Consiglio di amministrazione.

     Il personale dei ruoli aggiunti conserva, a tutti gli effetti, l'anzianità di qualifica e di carriera posseduta, prendendo posto nel ruolo dopo l'ultimo impiegato di ruolo organico di pari qualifica.

 

          Art. 10.

     Il ruolo organico del personale della carriera direttiva tecnica per il Servizio aerologico dell'Aeronautica, di cui al regio decreto 15 aprile 1943, n. 611, è sostituito da quello risultante dalla tabella n. 13 annessa al presente decreto.

     Il ruolo di cui al primo comma è conservato ad esaurimento.

 

          Art. 11.

     Il personale civile dei ruoli aggiunti delle carriere direttive amministrative dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in possesso anche di uno dei titoli di studio ammessi dal presente decreto per l'accesso alle carriere direttive tecniche e non previsti dagli ordinamenti precedenti, può chiedere di essere inquadrato nella qualifica corrispondente di una delle anzidette carriere direttive tecniche in relazione al titolo di studio posseduto.

     La domanda di inquadramento deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto o dalla data di ricevimento della comunicazione dell'inquadramento nei ruoli aggiunti, se tale comunicazione sarà effettuata dopo la data anzidetta.

     Sulla domanda provvede il Ministro per la difesa, sentito il Consiglio di amministrazione.

     Detto personale conserva, a tutti gli effetti, l'anzianità di qualifica e di carriera posseduta, prendendo posto dopo l'ultimo impiegato di ruolo organico di pari qualifica e l'ultimo impiegato del corrispondente ruolo aggiunto, di pari qualifica, ammesso all'inquadramento nel ruolo organico.

     L'inquadramento nei ruoli organici del personale dei ruoli aggiunti di cui al primo comma è disposto anche in soprannumero.

 

          Art. 12.

     Gli ispettori generali tecnici capi, di cui alla tabella n. 14 annessa al presente decreto, sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, tra gli impiegati appartenenti ai ruoli delle carriere direttive tecniche di cui alle tabelle numero 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 annesse al presente decreto.

     (Omissis) [6]

 

          Art. 13.

     Il ruolo organico della carriera di concetto del personale della Giustizia militare, di cui al quadro 30-a allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, e al quadro 31 allegato al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è trasformato in ruolo di carriera speciale, di cui alla parte seconda, titolo V, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con la consistenza di cui alla tabella n. 15 annessa al presente decreto.

     Per l'accesso alla carriera del personale dei cancellieri della giustizia militare, istituita a norma del precedente primo comma, per la progressione nella medesima e per quanto concerne lo stato giuridico del personale ad essa appartenente valgono, in quanto applicabili, le norme stabilite nella parte seconda, titolo V, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

 

          Art. 14.

     Gli impiegati della carriera direttiva speciale dei cancellieri della Giustizia militare provvedono alla organizzazione tecnica del lavoro degli uffici e dei servizi ai quali sono preposti per adeguarne la efficienza alle esigenze funzionali dell'amministrazione della Giustizia militare, partecipano a commissioni operanti in seno all'Amministrazione, curano l'osservanza delle disposizioni tributarie concernenti le loro funzioni e vigilano sugli impiegati dipendenti.

     In caso di assenza o di impedimento del personale di concetto, o quando le esigenze di servizio lo richiedano, gli impiegati della carriera direttiva speciale esercitano anche le attribuzioni di detto personale.

 

          Art. 15.

     Gli impiegati della carriera di concetto dei cancellieri della Giustizia militare svolgono le seguenti mansioni: assistono i magistrati nelle udienze e nell'esercizio delle loro funzioni; controfirmano gli atti nei quali la legge richiede il loro intervento; ricevono gli atti concernenti il loro ufficio; eseguono le registrazioni degli atti, li conservano in deposito e ne rilasciano le copie, gli estratti ed i certificati, in osservanza delle leggi di procedura; collaborano con i superiori gerarchici nell'ambito dei servizi ai quali sono addetti o preposti; istruiscono le pratiche loro affidate e riferiscono su di esse al capo della cancelleria; svolgono compiti di carattere amministrativo, contabile e tecnico e provvedono agli adempimenti che ad essi vengono affidati dai superiori gerarchici; curano, ove necessiti, l'osservanza delle norme tributarie connesse con l'esercizio delle loro attribuzioni.

 

          Art. 16.

     La Commissione per il personale della Giustizia militare, di cui all'art. 17 dell'ordinamento della Giustizia militare approvato con regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, e successive modificazioni, esercita le attribuzioni di sua competenza anche nei confronti del personale della carriera istituita a norma dell'art. 13. In tale ipotesi e salvo il caso che si debba procedere allo scrutinio a cancelliere capo del Tribunale supremo militare o a cancelliere capo della Procura generale militare, la Commissione è integrata con il cancelliere capo del Tribunale supremo militare; quest'ultimo, nei casi di assenza o di legittimo impedimento o di vacanza della carica, è sostituito dal cancelliere capo di qualifica più elevata e con maggiore anzianità di qualifica.

 

          Art. 17.

     L'ammissione al concorso per la nomina a cancelliere capo di terza classe è subordinata al giudizio favorevole della Commissione per il personale della Giustizia militare, la quale tiene conto degli elementi di cui al quarto comma dell'art. 196 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

 

          Art. 18.

     Il personale appartenente al ruolo della carriera di concetto, soppresso per effetto del precedente art. 13, è inquadrato nel nuovo ruolo di carriera speciale, nella qualifica corrispondente a quella rivestita nel ruolo di provenienza, conservando l'anzianità di carriera e di qualifica posseduta.

     L'inquadramento nelle qualifiche della carriera direttiva del nuovo ruolo di cui al precedente comma è effettuato previo giudizio favorevole della Commissione per il personale della Giustizia militare, la quale, a tal fine, tiene conto delle funzioni esercitate e dei precedenti di servizio degli interessati.

     Gli impiegati che non ottengano l'inquadramento nella carriera direttiva conservano ad personam la qualifica acquisita. Gli stessi possono, a seguito di scrutinio, conseguire la promozione alle qualifiche superiori previste dall'attuale ruolo di concetto, nei limiti e con le modalità stabilite dall'art. 198, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     Nella qualifica iniziale della carriera direttiva sono tenuti scoperti tanti posti quanti sono gli impiegati che a norma del precedente comma conservano ad personam le qualifiche del ruolo di provenienza.

 

          Art. 19.

     Il limite di età di 70 anni, previsto per la cessazione dal servizio del cancelliere capo del Tribunale supremo militare dall'art. 19 del regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, si applica nei riguardi del cancelliere capo del Tribunale supremo militare e del cancelliere capo della Procura generale militare di cui alla tabella n. 15 annessa al presente decreto.

     Resta fermo il limite di età di anni 70 stabilito dal citato art. 19 del regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, nei confronti del personale rivestente la qualifica di cancelliere capo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 20.

     I ruoli organici delle carriere di concetto: dei ragionieri di artiglieria (che assume la denominazione di ruolo dei ragionieri di artiglieria e della motorizzazione), dei ragionieri geometri (che assume la denominazione di ruolo dei ragionieri del genio militare), del personale di ragioneria degli arsenali militari marittimi (che assume la denominazione di ruolo dei ragionieri di Marina) e del personale di ragioneria dell'Aeronautica, di cui ai quadri 30-b, 30-c e 30-d allegati al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, ai quadri 31-a, 31-b e 31-c allegati al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed alla tabella n. 9, annessa alla legge 31 luglio 1956, n. 915, sono trasformati in ruoli di carriera speciale, di cui alla parte seconda, titolo V, del predetto testo unico, con la consistenza risultante dalle tabelle numero 16, 17, 18 e 19 annesse al presente decreto.

     E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1058, ed è ripristinata la norma di cui alla lettera f), comma quarto, dell'art. 1 del regolamento per i ragionieri geometri del Genio militare, approvate con regio decreto 6 ottobre 1911, n. 1326.

 

          Art. 21.

     Il personale appartenente ai ruoli delle carriere di concetto di cui all'art. 20 è inquadrato nei nuovi ruoli di carriera speciale, nella qualifica corrispondente a quella rivestita nel ruolo di provenienza, conservando l'anzianità di carriera e di qualifica posseduta.

     L'inquadramento nelle qualifiche della carriera direttiva dei nuovi ruoli di cui al precedente comma è effettuato previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, il quale, a tal fine, tiene conto delle funzioni esercitate e dei precedenti di servizio degli interessati.

     Gli impiegati che non ottengano l'inquadramento nella carriera direttiva conservano ad personam la qualifica acquisita. Gli stessi possono, a seguito di scrutinio, conseguire la promozione alle qualifiche superiori previste dai soppressi ruoli di concetto nei limiti e con le modalità stabilite dall'art. 198, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     Nella qualifica iniziale della carriera direttiva sono tenuti scoperti tanti posti quanti sono gli impiegati che a norma del precedente comma conservano ad personam la qualifica del ruolo di provenienza.

 

          Art. 22.

     I ruoli organici delle carriere di concetto: dei topografi e dei cartografi dell'Istituto geografico militare, dei periti chimici di artiglieria, genio e motorizzazione (che assume la denominazione di ruolo dei periti chimici, fisici e tecnologi dell'Esercito), dei capi tecnici di artiglieria, genio e motorizzazione (che assume la denominazione di ruolo dei periti tecnici industriali dell'Esercito) e dei disegnatori tecnici di artiglieria, genio e motorizzazione (che assume la denominazione di ruolo dei tecnici disegnatori dell'Esercito), di cui alle tabelle numero 1, 2, 3, 4 e 5 allegate alla legge 31 luglio 1956, n. 915, e ai quadri 31 e 31-a allegati al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono sostituiti da quelli risultanti, rispettivamente, dalle tabelle numero 20, 21, 22, 23 e 24 annesse al presente decreto.

     Per l'accesso alle carriere di concetto dei topografi e dei cartografi dell'Istituto geografico militare è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di maturità scientifica o diploma di geometra o diploma di perito industriale con indirizzo specializzato in edilizia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222.

     Per l'accesso alla carriera di concetto dei periti chimici, fisici e tecnologi dell'Esercito è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di perito industriale con indirizzo specializzato in chimica conciaria o chimica industriale o chimica nucleare o elettronica industriale o elettrotecnica o energia nucleare o fisica industriale o industria cartaria o industria tessile o industria ottica o materie plastiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, oppure del diploma di perito chimico conseguito secondo il precedente ordinamento.

 

          Art. 23.

     Il ruolo organico della carriera di concetto dei disegnatori di cartoni animati, di cui al quadro 30-b allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, ed al quadro 31-a allegato al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è soppresso.

     Il personale appartenente al ruolo organico della carriera di concetto soppresso per effetto del primo comma del presente articolo è trasferito nel ruolo del personale della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori dell'Esercito, di cui alla tabella n. 24 annessa al presente decreto, nella qualifica corrispondente a quella rivestita nel ruolo di provenienza, dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo.

     Gli interessati conservano a tutti gli effetti l'anzianità di qualifica e di carriera posseduta.

 

          Art. 24.

     E' istituito il ruolo organico della carriera di concetto del personale tecnico degli agenti dei Posti di raccolta quadrupedi dell'Esercito, di cui alla tabella n. 25 annessa al presente decreto.

     Il ruolo organico della carriera esecutiva del personale dei Centri rifornimento quadrupedi, di cui al quadro 50-b allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, e al quadro 52-a annesso al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è soppresso.

     Il personale appartenente al ruolo della carriera esecutiva del personale dei Centri rifornimento quadrupedi, soppresso per effetto del presente articolo, è trasferito nel ruolo di cui al primo comma con la qualifica corrispondente a quella acquisita nel ruolo di provenienza.

     Al personale di cui al precedente comma è riconosciuta nella nuova qualifica l'anzianità posseduta nella qualifica di provenienza e l'anzianità complessiva di servizio.

     Per l'accesso alla carriera di concetto di cui al presente articolo è richiesto il possesso del diploma di perito agrario.

 

          Art. 25.

     Il ruolo organico del personale della carriera di concetto dell'Accademia navale, di cui al quadro 30-c allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, (che assume la denominazione di ruolo dei preparatori di gabinetto dell'Accademia navale) e quelli dei contabili di Marina, dei periti tecnici industriali e dei periti tecnici disegnatori della Marina, di cui alle tabelle numeri 6, 7 ed 8, allegate alla legge 31 luglio 1956, n. 915, ed al quadro 31-b allegato al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono sostituiti da quelli risultanti dalle tabelle numeri 26, 27, 28 e 29 annesse al presente decreto.

     Il ruolo organico interforze del personale tecnico di concetto per l'energia nucleare, amministrato dalla Marina, di cui alla tabella prevista dall'art. 7 della legge 29 settembre 1962, n. 1483, è sostituito da quello risultante dalla tabella n. 30 annessa al presente decreto.

 

          Art. 26.

     I ruoli organici del personale delle carriere di concetto dei preparatori dell'Accademia aeronautica, di cui al quadro 30-d allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, (che assume la denominazione di ruolo dei preparatori di gabinetto dell'Accademia aeronautica), dei periti tecnici industriali dell'Aeronautica, dei geometri dell'Aeronautica, dei periti tecnici disegnatori per le costruzioni aeronautiche e dei periti tecnici disegnatori per le costruzioni edili dell'Aeronautica, di cui alle tabelle numeri 10, 11, 12 e 13 allegate alla legge 31 luglio 1956, n. 915, ed ai quadri 31-c e 31-d allegati al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono sostituiti da quelli risultanti dalle tabelle numero 31, 32, 33, 34 e 35 annesse al presente decreto.

 

          Art. 27.

     I ruoli organici delle carriere di concetto del personale tecnico per il servizio aerologico dell'Aeronautica (assistenti e cartografi), stabiliti con regio decreto 15 aprile 1943, n. 611, e di cui al quadro 30-e allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, e al quadro 31-d allegato al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono sostituiti da quelli risultanti dalle tabelle numeri 36 e 37 annesse al presente decreto.

     I ruoli del personale di cui al primo comma sono conservati ad esaurimento.

 

          Art. 28.

     E' istituito il ruolo organico della carriera di concetto del personale di segreteria dell'Amministrazione centrale e periferica della difesa, con la consistenza di cui alla tabella n. 38 annessa al presente decreto.

     Il personale del ruolo di cui al precedente comma ha il compito di coadiuvare il personale direttivo nelle funzioni amministrative.

     Per l'accesso alla carriera di concetto del personale di segreteria è richiesto il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

 

          Art. 29.

     Alla prima attuazione del ruolo della carriera di concetto prevista dall'articolo precedente si provvede, nel seguente ordine di precedenza:

     a) mediante trasferimento, nella qualifica corrispondente, del personale di ruolo organico delle carriere di concetto dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che abbia svolto per almeno due anni, alla data di entrata in vigore del presente decreto, compiti di carattere amministrativo e che ne faccia domanda entro 120 giorni dalla data predetta;

     b) mediante inquadramento, nella qualifica corrispondente, degli impiegati dei ruoli aggiunti delle suddette carriere di concetto dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, anche se inquadrati in detti ruoli dopo l'entrata in vigore del presente decreto, che abbiano svolto per almeno due anni, a tale data, compiti di carattere amministrativo e che ne facciano domanda entro 120 giorni dalla data stessa o dalla data di ricevimento della comunicazione di inquadramento nei ruoli aggiunti, se tale comunicazione sarà effettuata dopo la data anzidetta.

     Sulle domande degli impiegati di cui alle precedenti lettere a) e b) provvede il Ministro per la difesa, sentito il Consiglio di amministrazione.

     Il trasferimento e l'inquadramento di cui alle lettere a) e b) possono essere disposti nei soli limiti dei posti di organico previsti per ciascuna qualifica.

     Gli interessati conservano, a tutti gli effetti, l'anzianità di carriera e di qualifica, prendendo posto secondo l'ordine di ruolo e, se provenienti dai ruoli aggiunti, dopo l'ultimo impiegato di ruolo organico di pari qualifica.

 

          Art. 30.

     E' istituito il ruolo organico della carriera di concetto degli interpreti-traduttori dell'Amministrazione centrale e periferica della difesa, con la consistenza di cui alla tabella n. 39 annessa al presente decreto.

     La nomina a interprete-traduttore di 3a classe nella carriera di concetto di cui al comma precedente si consegue mediante pubblico concorso per esami, per il quale è prescritto il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

     Le promozioni ad interprete-traduttore di 2a classe sono conferite, mediante scrutinio per merito comparativo, agli interpreti-traduttori di 3a classe che abbiano compiuto, in tale qualifica, almeno cinque anni di effettivo servizio, compreso il periodo di prova.

     Le promozioni ad interprete-traduttore di 1a classe sono conferite, mediante scrutinio per merito comparativo, agli interpreti-traduttori di 2a classe che abbiano compiuto, in tale qualifica, almeno tre anni di effettivo servizio.

     Le promozioni di cui ai commi precedenti sono conferite a ruolo aperto.

     Le promozioni a primo interprete-traduttore, a interprete-traduttore principale e a interprete-traduttore capo sono conferite mediante scrutinio per merito comparativo, rispettivamente, agli interpreti-traduttori di 1a classe con almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, ai primi interpreti-traduttori con almeno tre anni di effettivo servizio nella qualifica e agli interpreti-traduttori principali con almeno tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

 

          Art. 31.

     Alla prima attuazione del ruolo della carriera di concetto prevista dall'articolo precedente si provvede, nel seguente ordine di precedenza:

     a) mediante trasferimento, nella qualifica corrispondente, del personale di ruolo organico delle carriere di concetto dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che abbia svolto per almeno due anni, alla data di entrata in vigore del presente decreto, compiti di interprete-traduttore e che ne faccia domanda entro 90 giorni dalla data predetta;

     b) mediante inquadramento, nella qualifica corrispondente, degli impiegati dei ruoli aggiunti delle suddette carriere di concetto dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, anche se inquadrati in detti ruoli dopo l'entrata in vigore del presente decreto, che abbiano svolto per almeno due anni, a tale data, compiti di interprete-traduttore e che ne facciano domanda entro 90 giorni dalla data stessa o dalla data di ricevimento della comunicazione di inquadramento nei ruoli aggiunti, se tale comunicazione sarà effettuata dopo la data anzidetta.

     Sulle domande degli impiegati di cui alle precedenti lettere a) e b) provvede il Ministro per la difesa, sentito il Consiglio di amministrazione.

     Il trasferimento e l'inquadramento di cui alle lettere a) e b) possono essere disposti nei soli limiti dei posti di organico previsti per ciascuna qualifica.

     Gli interessati conservano, a tutti gli effetti, l'anzianità di carriera e di qualifica, prendendo posto secondo l'ordine di ruolo e, se provenienti dai ruoli aggiunti, dopo l'ultimo impiegato di ruolo organico di pari qualifica.

 

          Art. 32.

     I ruoli organici delle carriere esecutive del personale d'ordine dell'Esercito (Amministrazione centrale) e del personale del Genio militare (che assume la denominazione di ruolo degli assistenti tecnici del Genio militare), di cui al quadro 50-a allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, e al quadro 52 allegato al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono sostituiti da quelli risultanti dalle tabelle numeri 40 e 41 annesse al presente decreto.

 

          Art. 33.

     Il ruolo ad esaurimento della carriera esecutiva del personale d'ordine degli uffici periferici dell'Esercito, di cui al quadro 50-a allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, ed al quadro 52 allegato al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è trasformato in ruolo della carriera esecutiva del personale d'ordine degli uffici periferici dell'Esercito, con l'organico risultante dalla tabella n. 42 annessa al presente decreto.

     Nel ruolo di cui al precedente comma sono inquadrati, nella qualifica corrispondente a quella posseduta, nel seguente ordine di precedenza:

     a) gli impiegati appartenenti al ruolo ad esaurimento della carriera esecutiva di cui al primo comma del presente articolo;

     b) gli impiegati del ruolo aggiunto corrispondente al ruolo ad esaurimento di cui alla lettera a), anche se inquadrati in detto ruolo aggiunto dopo l'entrata in vigore del presente decreto;

     c) il personale femminile in servizio presso gli uffici periferici inquadrato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel ruolo organico del personale d'ordine dell'Amministrazione centrale dell'Esercito e nel corrispondente ruolo aggiunto.

     Gli impiegati di cui alle lettere b) e c) devono presentare la domanda entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto o dalla data di ricevimento della comunicazione di inquadramento nei ruoli aggiunti, se tale comunicazione sarà effettuata dopo la data anzidetta. Sulla domanda provvede il Ministro per la difesa, sentito il Consiglio di amministrazione.

     Il personale di cui al precedente comma conserva, a tutti gli effetti, l'anzianità di carriera e di qualifica, prendendo posto secondo l'ordine di ruolo e, se proveniente dai ruoli aggiunti, dopo l'ultimo impiegato del corrispondente ruolo organico di pari qualifica.

     L'inquadramento delle impiegate di cui alla lettera c) è effettuato nei limiti dei posti disponibili una volta effettuati gli inquadramenti di cui alle lettere a) e b).

     Gli impiegati del ruolo aggiunto di cui alla lettera b) del precedente comma che non chiedano o non conseguano l'inquadramento ivi previsto sono collocati, conservando l'anzianità di qualifica e di carriera, nel ruolo aggiunto corrispondente al ruolo organico istituito con il presente articolo.

 

          Art. 34.

     I ruoli organici della carriera esecutiva del personale d'ordine, nonchè quelli degli aiutanti tecnici e degli aiutanti disegnatori (che assumono rispettivamente la denominazione di ruolo degli assistenti tecnici e di ruolo degli assistenti disegnatori) della Marina, di cui al quadro 50-c allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1956, n. 16, e al quadro 52-b allegato al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono sostituiti da quelli risultanti dalle tabelle numeri 43, 44 e 45 annesse al presente decreto.

 

          Art. 35.

     Nella prima attuazione del presente decreto possono essere trasferiti, a domanda, nel ruolo degli assistenti tecnici di cui al precedente art. 34, nel seguente ordine di precedenza:

     a) nella qualifica corrispondente, il personale dei ruoli organici delle carriere esecutive della Marina che, alla data di entrata in vigore della legge 9 ottobre 1964, n. 1058, da almeno sei mesi era adibito a mansioni di rilevatore statistico, recensore, traduttore e operatore per i servizi dello Stato Maggiore della Marina. Il personale trasferito in detto ruolo conserva, a tutti gli effetti, l'anzianità maturata nei ruoli di provenienza;

     b) nella qualifica corrispondente o, in mancanza, nella qualifica iniziale gli impiegati dei ruoli aggiunti delle suddette carriere esecutive, anche se inquadrati in detti ruoli dopo la data di entrata in vigore della legge 9 ottobre 1964, n. 1058, che abbiano prestato almeno sei mesi di servizio presso lo Stato Maggiore della Marina alla data anzidetta, con le mansioni di cui alla precedente lettera a).

     Il personale di cui alle lettere a) e b) deve presentare domanda entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto o dalla data di ricevimento della comunicazione dell'inquadramento nei ruoli aggiunti, se tale comunicazione sarà effettuata dopo la data anzidetta. Sulle domande provvede il Ministro per la difesa, sentito il Consiglio di amministrazione.

     Il personale di cui alle lettere a) e b) conserva, a tutti gli effetti, l'anzianità di carriera e di qualifica, prendendo posto secondo l'ordine di ruolo e, se proveniente dai ruoli aggiunti, dopo l'ultimo impiegato di ruolo organico di pari qualifica.

 

          Art. 36.

     Il ruolo organico della carriera esecutiva del personale d'ordine dell'Accademia, di cui al quadro 50-d allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, e al quadro 52-c allegato al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito da quello risultante dalla tabella n. 46 annessa al presente decreto.

 

          Art. 37.

     I ruoli organici della carriera esecutiva degli aiutanti tecnici (che assume la denominazione di ruolo degli assistenti tecnici) e degli assistenti edili dell'Aeronautica, stabiliti con il regio decreto 20 dicembre 1937, numero 2104, e di cui al quadro 50-d allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, e al quadro 52-c allegato al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono sostituiti da quelli risultanti dalle tabelle numeri 47 e 48 annesse al presente decreto.

     I ruoli del personale di cui al primo comma sono conservati ad esaurimento.

 

          Art. 38.

     Per le esigenze dell'Istituto geografico militare è istituito il ruolo organico della carriera esecutiva dei disegnatori restitutisti e dei calcolatori, con la consistenza di cui alla tabella n. 49 annessa al presente decreto.

     Per l'accesso alla carriera esecutiva di cui al comma precedente è richiesto il possesso della licenza di scuola media o altro titolo equipollente.

 

          Art. 39.

     Alla prima attuazione del ruolo di cui al precedente articolo si provvede, nel seguente ordine di precedenza:

     a) mediante trasferimento, nella qualifica corrispondente, del personale di ruolo organico delle carriere esecutive dell'Esercito che abbia svolto per almeno due anni, alla data di entrata in vigore del presente decreto, mansioni di disegnatore restitutista o di calcolatore presso l'Istituto geografico militare e ne faccia domanda entro 90 giorni dalla data predetta;

     b) mediante inquadramento, nella qualifica corrispondente, degli impiegati dei ruoli aggiunti delle suddette carriere esecutive dell'Esercito, anche se inquadrati in detti ruoli dopo l'entrata in vigore del presente decreto, che abbiano svolto per almeno due anni, a tale data, mansioni di disegnatore restitutista o di calcolatore presso l'Istituto geografico militare e che ne facciano domanda entro 90 giorni dalla data predetta o dalla data di ricevimento della comunicazione di inquadramento nei ruoli aggiunti, se tale comunicazione sarà effettuata dopo la data anzidetta.

     Sulle domande degli impiegati di cui alle precedenti lettere a) e b) provvede il Ministro per la difesa, sentito il Consiglio di amministrazione.

     Il trasferimento e l'inquadramento di cui alle lettere a) e b) possono essere disposti nei limiti dei posti di organico previsti per ciascuna qualifica.

     Gli interessati conservano, a tutti gli effetti, l'anzianità di carriera e di qualifica, prendendo posto secondo l'ordine di ruolo e, se provenienti dai ruoli aggiunti, dopo l'ultimo impiegato di pari qualifica.

     Nella prima attuazione del presente decreto i quattro quinti dei posti che rimarranno disponibili nella qualifica iniziale del ruolo, dopo i trasferimenti e gli inquadramenti di cui ai commi precedenti e al successivo art. 53, nonchè dopo i concorsi speciali previsti dal successivo art. 56, possono essere conferiti mediante normale concorso per esami, da espletare tra gli appartenenti al personale civile dell'Amministrazione dell'Esercito che da almeno sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto siano adibiti alle mansioni di disegnatore restitutista o calcolatore presso l'Istituto geografico militare e siano in possesso del prescritto titolo di studio. Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite di età.

 

          Art. 40.

     Per le esigenze dell'Esercito è istituito il ruolo organico della carriera esecutiva degli assistenti tecnici dei servizi chimici dell'Esercito, con la consistenza di cui alla tabella n. 50 annessa al presente decreto.

     Per l'accesso alla carriera esecutiva di cui al comma precedente è richiesto il possesso della licenza di scuola media o della licenza di avviamento a tipo industriale con specializzazione meccanica o della licenza di scuola tecnica industriale.

 

          Art. 41.

     Alla prima attuazione del ruolo della carriera esecutiva prevista dall'articolo precedente si provvede, nel seguente ordine di precedenza:

     a) mediante trasferimento, nella qualifica corrispondente, del personale di ruolo organico delle carriere esecutive dell'Esercito che abbia svolto per almeno due anni, alla data di entrata in vigore del presente decreto, mansioni corrispondenti a quelle proprie del ruolo e che ne faccia domanda entro 90 giorni dalla data predetta;

     b) mediante inquadramento, nella qualifica corrispondente, degli impiegati dei ruoli aggiunti delle suddette carriere esecutive dell'Esercito, anche se inquadrati in detti ruoli dopo l'entrata in vigore del presente decreto, che abbiano svolto per almeno due anni, a tale data, mansioni corrispondenti a quelle proprie del ruolo e che ne facciano domanda entro 90 giorni dalla data stessa o dalla data di ricevimento della comunicazione di inquadramento nei ruoli aggiunti, se tale comunicazione sarà effettuata dopo la data anzidetta.

     Sulle domande degli impiegati di cui alle precedenti lettere a) e b) provvede il Ministro per la difesa, sentito il Consiglio di amministrazione.

     Il trasferimento e l'inquadramento di cui alle lettere a) e b) può essere disposto nei soli limiti dei posti di organico previsti per ciascuna qualifica.

     Gli interessati conservano, a tutti gli effetti, l'anzianità di carriera e di qualifica, prendendo posto secondo l'ordine di ruolo e, se provenienti dai ruoli aggiunti, dopo l'ultimo impiegato di ruolo organico di pari qualifica.

 

          Art. 42.

     Nel ruolo organico della carriera esecutiva del personale d'ordine della Marina, di cui alla tabella n. 43 annessa al presente decreto, è istituito il posto di assistente alla vigilanza, con il trattamento economico della qualifica corrispondente all'ex coefficiente di stipendio 229.

     La nomina ad assistente alla vigilanza delle Amministrazioni dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica è conferita a scelta, su parere del Consiglio di amministrazione, tra gli impiegati delle carriere del personale ausiliario addetto agli uffici, che abbiano almeno venti anni di servizio di ruolo.

     Uno dei tre assistenti alla vigilanza, dopo tredici anni di permanenza nell'anzidetta qualifica, può conseguire, su parere del Consiglio di amministrazione, il trattamento economico della qualifica corrispondente all'ex coefficiente di stipendio 271.

 

          Art. 43.

     E' istituito il ruolo organico della carriera esecutiva dei dattilografi dell'Amministrazione centrale e periferica della Difesa, con la consistenza di cui alla tabella n. 51 annessa al presente decreto.

     Per l'accesso alla carriera esecutiva di cui al comma precedente è richiesto il possesso della licenza di scuola media o altro titolo equipollente.

     L'esame di concorso comprenderà anche una prova pratica facoltativa di stenografia.

 

          Art. 44.

     Alla prima attuazione del ruolo di cui al precedente articolo si provvede, nel seguente ordine di precedenza:

     a) mediante trasferimento, nella qualifica corrispondente, del personale dei ruoli organici delle carriere esecutive del personale d'ordine dell'esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che ne faccia domanda entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base di una graduatoria degli idonei in apposita prova pratica di dattilografia. La conoscenza della stenografia, da accertare attraverso altra prova pratica facoltativa, costituirà titolo preferenziale a parità di punteggio;

     b) mediante inquadramento, nella qualifica corrispondente, degli impiegati dei ruoli aggiunti delle suddette carriere esecutive di cui alla lettera a), anche se inquadrati in detti ruoli dopo l'entrata in vigore del presente decreto che ne facciano domanda entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto o dalla data di ricevimento della comunicazione di inquadramento nei ruoli aggiunti, se tale comunicazione sarà effettuata dopo la data anzidetta, sulla base di una graduatoria degli idonei in apposita prova pratica di dattilografia. La conoscenza della stenografia, da accertare attraverso altra prova pratica facoltativa, costituirà titolo preferenziale a parità di punteggio.

     Sulle domande degli impiegati di cui alle precedenti lettere a) e b) provvede il Ministro per la difesa, sentito il Consiglio di amministrazione.

     Il trasferimento e l'inquadramento di cui alle lettere a) e b) possono essere disposti nei soli limiti dei posti di organico previsti per ciascuna qualifica.

     Il personale trasferito o inquadrato ai sensi del presente articolo conserva, a tutti gli effetti, l'anzianità di carriera e di qualifica, prendendo posto secondo l'ordine di ruolo e, se proveniente dai ruoli aggiunti, dopo l'ultimo impiegato di ruolo organico di pari qualifica.

     I sottufficiali delle forze armate, per poter accedere, in applicazione dell'art. 352 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, al ruolo della carriera esecutiva dei dattilografi, devono superare una apposita prova pratica di dattilografia e, ove ne facciano domanda, una prova facoltativa di stenografia.

     Restano ferme, per gli impiegati appartenenti ai ruoli delle carriere esecutive del personale d'ordine di cui ai precedenti articoli 32, 33, 34 e 36, e al successivo art. 66, le attribuzioni di cui all'art. 181 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

 

          Art. 45.

     Il ruolo ad esaurimento della carriera esecutiva dell'Esercito dei massaggiatori, di cui al quadro 50-a allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, ed al quadro 52 allegato al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è trasformato nel ruolo organico della carriera esecutiva dei massaggiatori e masso-fisioterapisti degli ospedali e stabilimenti termali militari della Difesa, con la consistenza di cui alla tabella n. 52 annessa al presente decreto.

     Nel ruolo organico di cui al precedente comma sono inquadrati nella qualifica corrispondente a quella posseduta:

     a) gli impiegati appartenenti al ruolo ad esaurimento di cui allo stesso comma;

     b) gli impiegati del ruolo aggiunto corrispondente al ruolo ad esaurimento di cui alla lettera a), anche se inquadrati in detto ruolo aggiunto dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

     Gli impiegati di cui alla lettera b) devono presentare la domanda di inquadramento entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto o dalla data di ricevimento della comunicazione di inquadramento nei ruoli aggiunti, se tale comunicazione sarà effettuata dopo la data anzidetta.

     Sulla domanda provvede il Ministro per la difesa, sentito il Consiglio di amministrazione.

     Gli interessati conservano, a tutti gli effetti, l'anzianità di carriera e di qualifica, prendendo posto secondo l'ordine di ruolo e, se provenienti dai ruoli aggiunti, dopo l'ultimo impiegato di ruolo organico di pari qualifica.

 

          Art. 46.

     Il ruolo ad esaurimento della carriera esecutiva periferica dei telefonisti dell'Esercito, di cui al quadro 50-a allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, ed al quadro 52 allegato al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è trasformato nel ruolo organico della carriera esecutiva dei centralinisti telefonici della Difesa (uffici centrali e periferici), con la consistenza di cui alla tabella n. 53 annessa al presente decreto.

     Nel ruolo organico di cui al precedente comma sono inquadrati nel seguente ordine di precedenza, eventualmente anche in soprannumero:

     a) gli impiegati appartenenti al ruolo ad esaurimento di cui allo stesso comma;

     b) gli impiegati del ruolo aggiunto corrispondente al ruolo ad esaurimento di cui alla lettera a), anche se inquadrati in detto ruolo aggiunto dopo l'entrata in vigore del presente decreto;

     c) i centralinisti telefonici ciechi assunti in applicazione della legge 14 luglio 1957, n. 594, modificata dalle leggi 28 luglio 1960, n. 778, e 5 marzo 1965, n. 155, e inquadrati nella 3a categoria del personale avventizio. Tali impiegati saranno collocati nella qualifica iniziale del ruolo;

     d) gli impiegati dei ruoli aggiunti corrispondenti ad altri ruoli delle carriere esecutive delle tre forze armate che svolgono mansioni di telefonista almeno da un anno alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche se inquadrati nei detti ruoli aggiunti dopo l'entrata in vigore del decreto medesimo.

     Gli impiegati di cui alle precedenti lettere b), c) e d) devono presentare la domanda di inquadramento entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto o dalla data di ricevimento della comunicazione di inquadramento nel ruolo aggiunto o di assunzione quale avventizio di 3a categoria, se tale comunicazione sarà effettuata dopo la data suddetta.

     Sulla domanda provvede il Ministro per la difesa, sentito il Consiglio di amministrazione.

     Gli impiegati di cui alle lettere a), b) e d) del secondo comma conservano, a tutti gli effetti, l'anzianità di carriera e di qualifica, prendendo posto secondo l'ordine di ruolo e, se provenienti dai ruoli aggiunti, dopo l'ultimo impiegato di pari qualifica.

 

          Art. 47.

     E' istituito il ruolo organico della carriera esecutiva degli operatori e perforatori tecnici della Difesa, con la consistenza di cui alla tabella n. 54 annessa al presente decreto.

     Il personale di cui al precedente comma è destinato a prestare servizio presso i centri meccanografici, i centri elettronici ed i laboratori microfotografici dell'Amministrazione centrale e periferica della Difesa.

     Per l'accesso alla carriera esecutiva di cui al primo comma è richiesto il possesso della licenza di scuola media o altro titolo equipollente.

     Gli aspiranti, oltre le prove scritte ed orali di cui all'art. 182 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, devono superare apposita prova pratica su mezzi meccanici, secondo quanto stabilito nel bando di concorso.

 

          Art. 48.

     Alla prima attuazione del ruolo della carriera esecutiva prevista dall'articolo precedente si provvede, nel seguente ordine di precedenza:

     a) mediante trasferimento, nella qualifica corrispondente, degli impiegati di ruolo organico delle carriere esecutive dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore del presente decreto presso i centri o laboratori di cui all'art. 47, che ne facciano domanda entro 90 giorni dalla data predetta;

     b) mediante inquadramento, nella qualifica corrispondente, degli impiegati dei ruoli aggiunti delle suddette carriere esecutive, anche se inquadrati in detti ruoli dopo l'entrata in vigore del presente decreto, in servizio da almeno un anno, a tale data, presso i centri o laboratori di cui all'art. 47, che ne facciano domanda entro 90 giorni dalla data stessa o dalla data di ricevimento della comunicazione di inquadramento nei ruoli aggiunti, se tale comunicazione sarà effettuata dopo la data anzidetta.

     Sulle domande degli impiegati di cui alle precedenti lettere a) e b) provvede il Ministro per la difesa, sentito il Consiglio di amministrazione.

     Il trasferimento e l'inquadramento di cui alle lettere a) e b) possono essere disposti nei soli limiti di organico previsti per ciascuna qualifica.

     Gli interessati conservano, a tutti gli effetti, l'anzianità di carriera e di qualifica, prendendo posto secondo l'ordine di ruolo e, se provenienti dai ruoli aggiunti, dopo l'ultimo impiegato di ruolo organico di pari qualifica.

 

          Art. 49.

     I ruoli organici della carriera ausiliaria del personale addetto agli uffici e del personale tecnico dell'Amministrazione centrale dell'Esercito, di cui al quadro 70-a allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, e al quadro 73 allegato al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono sostituiti da quelli risultanti dalle tabelle n. 55 e 56 annesse al presente decreto.

     Il ruolo organico della carriera ausiliaria del personale addetto agli uffici dell'Amministrazione centrale assume la denominazione di ruolo della carriera ausiliaria del personale addetto agli uffici centrali e periferici dell'Esercito.

     I ruoli organici della carriera del personale ausiliario dell'Esercito dei legatori di libri e dei magazzinieri, di cui al quadro 70-a allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, e al quadro 73 allegato al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono soppressi.

 

          Art. 50.

     I ruoli organici della carriera ausiliaria del personale addetto agli uffici, del personale tecnico dell'Amministrazione centrale e del personale per il servizio dei fari e del segnalamento marittimo della Marina, di cui al quadro 70-b allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, e al quadro 73-a allegato al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono sostituiti dai ruoli di cui alle tabelle n. 57, 58 e 59 annesse al presente decreto.

     Il ruolo organico della carriera ausiliaria del personale addetto agli uffici dell'Amministrazione centrale assume la denominazione di ruolo della carriera ausiliaria del personale addetto agli uffici centrali e periferici della Marina.

     In sede di prima applicazione i posti disponibili nella nuova qualifica di agente superiore, di cui alla tabella n. 59, sono conferiti a scelta, su designazione del Consiglio di amministrazione, tra coloro che complessivamente abbiano un minimo di permanenza di 10 anni nella qualifica di agente capo.

 

          Art. 51.

     I ruoli organici della carriera ausiliaria del personale addetto agli uffici dell'Aeronautica e del personale tecnico dell'Amministrazione dell'aeronautica (che assume la denominazione di personale tecnico dell'Aeronautica), di cui al quadro 70-c allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, e al quadro 73-b allegato al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono sostituiti da quelli risultanti dalle tabelle n. 60 e 61 annesse al presente decreto.

     Il personale della carriera ausiliaria addetto agli uffici dell'Aeronautica può essere assegnato agli uffici centrali e a quelli periferici.

 

          Art. 52.

     Tra le mansioni del personale della carriera ausiliaria addetto agli uffici sono comprese quelle di custodia e portierato degli immobili in uso all'Esercito, alla Marina ed all'Aeronautica.

     L'espletamento dei servizi di custodia e portierato è regolato da appositi disciplinari di servizio, approvati dal Ministro, che prevedono tra l'altro:

     a) gli obblighi di servizio del custode;

     b) l'eventuale uso gratuito dell'alloggio di servizio;

     c) l'eventuale sostituzione del custode, in caso di sua temporanea assenza od impedimento, con persona di famiglia, ferma restando la responsabilità personale del custode nei confronti dell'Amministrazione.

 

          Art. 53.

     Il personale civile dei ruoli aggiunti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica è inquadrato nei ruoli organici corrispondenti in base alle norme del presente articolo, salvo quanto è diversamente stabilito nei precedenti articoli e nei successivi articoli 54 e 58.

     Il personale civile dei ruoli aggiunti di cui al precedente comma deve presentare domanda entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Esso conserva l'anzianità di carriera e di qualifica, prendendo posto, secondo l'ordine di ruolo, nella qualifica corrispondente a quella posseduta dopo l'ultimo impiegato di ruolo organico di pari qualifica.

     Ove gli impiegati dei ruoli aggiunti inquadrati nei ruoli organici siano in possesso dell'anzianità richiesta ai fini dell'ammissione ai concorsi per merito distinto ed agli esami di idoneità per le promozioni alle qualifiche di direttore di sezione, primo segretario ed equiparate, ai concorsi per la nomina alla qualifica di vice direttore di ragioneria ed equiparata, nonchè ai fini dell'ammissione al concorso ed agli scrutini per la promozione alla qualifica di primo archivista ed equiparata, ed ai fini dell'ammissione agli scrutini per la promozione a commesso e qualifiche equiparate, tale anzianità si intende posseduta, per gli stessi fini, dagli impiegati già appartenenti ai ruoli organici che li precedono nel ruolo.

     Le norme di cui ai precedenti commi avranno applicazione anche nei confronti del personale che, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, sarà inquadrato nei ruoli aggiunti successivamente alla data medesima. Il collocamento di tali impiegati nei ruoli organici avrà la stessa decorrenza dell'inquadramento nei ruoli aggiunti e sarà effettuato in base a domanda da presentare entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di tale inquadramento.

     Sulle domande degli impiegati di cui al primo e quarto comma del presente articolo provvede il Ministro per la difesa, sentito il Consiglio di amministrazione.

     L'inquadramento nei ruoli organici del personale proveniente dai ruoli aggiunti ha effetto, ferma restando l'anzianità di qualifica e di carriera posseduta, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, o dalla data di compimento della anzianità richiesta per l'inquadramento nei ruoli aggiunti, se successiva.

     Salvo quanto disposto dal terzo comma del presente articolo, nella prima applicazione del presente decreto, qualora nell'ordine di ruolo vi siano impiegati che precedano altri che abbiano una maggiore anzianità di qualifica, tale anzianità è attribuita anche ai primi ai fini dell'ammissione agli scrutini per la promozione alla qualifica superiore.

     L'inquadramento nei ruoli organici degli impiegati di cui al presente articolo è disposto anche in soprannumero, da riassorbirsi nei singoli ruoli in ragione di due terzi delle vacanze successive.

     Salvo quanto disposto dagli articoli 39, ultimo comma, 56 e 57, i concorsi per la copertura delle vacanze nelle qualifiche iniziali dei ruoli di cui al presente decreto dovranno essere indetti in data posteriore al 31 dicembre 1967.

     I soprannumeri che, per effetto dell'inquadramento del personale dei ruoli aggiunti, si determinino nei ruoli di cui alle tabelle 16, 17, 18 e 19, sono compensati lasciando vacanti altrettanti posti nella qualifica iniziale del ruolo di cui alla tabella n. 38, dopo effettuati i trasferimenti e gli inquadramenti di cui all'art. 29 del presente decreto.

     I soprannumeri che, per effetto dell'inquadramento del personale dei ruoli aggiunti, si determinino nei ruoli di cui alle tabelle 40, 42, 43 e 46, sono compensati lasciando vacanti metà dei posti nella qualifica iniziale del ruolo di cui alla tabella n. 51, dopo effettuati i trasferimenti e gli inquadramenti di cui all'art. 44 del presente decreto.

 

          Art. 54.

     Il personale femminile già dipendente dall'Amministrazione dell'Esercito, inquadrato nel ruolo aggiunto istituito in corrispondenza del ruolo organico del personale dei contabili della Marina che alla data di entrata in vigore del presente decreto, presta di fatto servizio presso l'Amministrazione dell'Esercito, può, in base al titolo di studio posseduto, essere inquadrato, previa domanda da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e con l'osservanza delle norme stabilite nell'articolo precedente, in un ruolo organico dell'Esercito della stessa carriera di appartenenza.

     Il personale femminile di concetto ed esecutivo già dipendente dall'Amministrazione dell'Aeronautica, inquadrato nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dell'Esercito o della Marina, che alla data di entrata in vigore del presente decreto, presta di fatto servizio presso l'Amministrazione dell'Aeronautica, può, in base al titolo di studio posseduto, essere inquadrato, previa domanda da presentarsi entro 60 giorni dalla data predetta e con l'osservanza delle norme stabilite nell'articolo precedente, in un ruolo organico dell'Aeronautica della stessa carriera di appartenenza.

 

          Art. 55.

     Al personale operaio adibito con carattere permanente, alla data di entrata in vigore della legge 9 ottobre 1964, n. 1058, a mansioni non salariali sono estese a domanda, da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni dell'art. 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo.

 

          Art. 56.

     I posti che nella prima attuazione del presente decreto risulteranno disponibili nelle qualifiche iniziali dei ruoli organici di cui alle annesse tabelle, dopo che saranno stati effettuati i trasferimenti, gli inquadramenti ed i collocamenti in ruolo previsti dai precedenti articoli, saranno conferiti mediante concorso agli impiegati civili di ruolo che appartengano alle carriere della stessa Amministrazione immediatamente inferiori a quelle nelle quali esistono i posti disponibili, che siano in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al ruolo al quale aspirano e che abbiano svolto almeno da tre anni le relative mansioni alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     Il personale in possesso del diploma di laurea in lettere od equipollente è ammesso a partecipare al concorso di cui al primo comma per i posti eventualmente disponibili nella qualifica iniziale della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione di appartenenza, semprechè abbia svolto da almeno tre anni le relative mansioni alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     Sulle domande di ammissione al concorso decide il Ministro per la difesa, tenendo conto della effettiva natura delle mansioni svolte e della qualità del servizio, sentito il Consiglio di amministrazione o, per gli aspiranti all'ammissione al concorso per la nomina nei ruoli di cui alle tabelle numeri 5, 38, 39, 51, 52, 53 e 54, la speciale Commissione di cui all'art. 67.

     Il concorso consisterà in un colloquio sui servizi di istituto, preceduto, per l'accesso alle carriere direttive, da una prova scritta a carattere teorico pratico avente attinenza ai servizi medesimi, nella quale deve essere riportato, ai fini dell'ammissione al colloquio, un punteggio non inferiore a sette decimi.

     Il colloquio si intende superato se il candidato ottenga almeno la votazione di sei decimi.

     La graduatoria dei candidati per l'accesso alle carriere direttive è stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta e nel colloquio.

     Le Commissioni esaminatrici dei concorsi di cui al presente articolo sono così composte:

     a) per l'accesso alle carriere direttive, da un presidente, scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, e da quattro membri, uno dei quali docente universitario e gli altri tre scelti tra gli impiegati di carriera con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata;

     b) per l'accesso alle carriere di concetto, da un presidente, scelto tra gli impiegati della carriera direttiva con qualifica non inferiore ad ispettore generale o equiparata, e da quattro membri, scelti tra gli impiegati di carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata;

     c) per l'accesso alle carriere esecutive, da un presidente, scelto tra gli impiegati di carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata, e da quattro membri, scelti tra gli impiegati di carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata.

     Le funzioni di segretario, per ciascuna delle Commissioni di cui alle lettere a), b) e c), sono disimpegnate da un impiegato di carriera direttiva con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

     I posti che risultino ancora disponibili, dopo effettuati i concorsi previsti dai commi precedenti, sono conferiti mediante normale concorso per esami da indire tra gli impiegati non di ruolo, compresi quelli di cui all'art. 64 del presente decreto, della categoria corrispondente alla carriera cui appartiene il ruolo per il quale è indetto il concorso, i quali siano in possesso del prescritto titolo di studio. Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite di età.

 

          Art. 57.

     Nella prima attuazione del presente decreto i posti che, dopo effettuati i trasferimenti e gli inquadramenti previsti dai precedenti articoli 35 e 53 ed i concorsi speciali previsti dall'art. 56, rimarranno disponibili nel ruolo organico degli assistenti tecnici della Marina di cui alla tabella n. 44 annessa al presente decreto, possono essere conferiti mediante normale concorso per esami, da espletare tra i capi operai e gli operai di 1a categoria della Marina, in possesso del prescritto titolo di studio, che abbiano superato uno dei corsi di perfezionamento per radar o per telecomunicazioni o per elettrotecnica applicata svolti presso la Marina, nonchè tra coloro, in possesso del prescritto titolo di studio, che abbiano prestato servizio per almeno 10 anni presso lo Stato Maggiore della Marina con mansioni di rilevatore statistico, recensore, traduttore e operatore per i servizi dello stesso Stato Maggiore. Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite di età.

 

          Art. 58.

     Il ruolo organico della carriera di concetto del personale dei direttori degli aeroporti civili dell'Amministrazione dell'Aeronautica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362, è soppresso.

     Gli impiegati del ruolo aggiunto istituito in corrispondenza al ruolo organico di cui al precedente comma, che non abbiano ottenuto l'inquadramento previsto dall'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567, possono chiedere di essere inquadrati nel ruolo organico della carriera di concetto del personale di segreteria o, se in possesso dello specifico titolo di studio, in altro ruolo organico della carriera di concetto dell'Aeronautica ai sensi dell'art. 29, lettera b), e dell'art. 53 del presente decreto.

     I ruoli organici del personale civile dell'Aeronautica di cui al presente decreto si intendono già ridotti agli effetti dell'art. 12 della legge 30 gennaio 1963, n. 141.

 

          Art. 59.

     Nella prima applicazione del presente decreto i posti che risultino disponibili nella qualifica iniziale della carriera direttiva speciale del personale delle cancellerie giudiziarie militari, dopo l'inquadramento previsto nel precedente art. 18, sono conferiti agli impiegati che rivestono la qualifica di cancelliere e che hanno superato la prova di esame di cui all'art. 14 del regio decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, convertito nellalegge 18 giugno 1931, n. 919, mediante scrutinio per merito comparativo effettuato dalla Commissione del personale della Giustizia militare, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del citato regio decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122.

     Nella prima applicazione del presente decreto i posti che risultino disponibili nelle qualifiche iniziali delle altre carriere direttive speciali, dopo l'inquadramento previsto dal precedente art. 21, sono conferiti mediante scrutinio per merito comparativo:

     a) agli impiegati della carriera di concetto del rispettivo ruolo risultati idonei nei concorsi di merito distinto e negli esami di idoneità di cui agli articoli 176 e 177 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

     b) agli impiegati della carriera di concetto del rispettivo ruolo che abbiano riportato nell'ultimo triennio il giudizio complessivo di "ottimo" e che siano in possesso dei requisiti di cui al primo comma dell'art. 370 del citato testo unico o si trovino nelle condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 10 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143.

     I posti che risultino ancora disponibili nella qualifica iniziale delle carriere direttive speciali di cui al secondo comma sono conferiti mediante colloquio sui servizi di istituto agli impiegati della carriera di concetto del rispettivo ruolo che abbiano riportato nell'ultimo triennio un giudizio complessivo non inferiore a quello di "distinto" e che siano in possesso dei requisiti di cui al citato primo comma dell'art. 370 del predetto testo unico o si trovino nelle condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 10 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143.

     Il colloquio si intende superato se il candidato ottenga almeno la votazione di sei decimi.

     La Commissione esaminatrice è costituita da un presidente, scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente e da quattro membri, uno dei quali docente universitario e gli altri tre scelti fra gli impiegati di carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato di carriera direttiva con qualifica non inferiore a consigliere di 2a classe.

 

          Art. 60.

     Tutti i posti di primo archivista disponibili anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto sono conferiti con il sistema previsto dall'art. 371, lettera a), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

 

          Art. 61.

     Nella prima applicazione del presente decreto gli esami di idoneità di cui agli articoli 164 e 368 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono sostituiti da un esame speciale costituito da una prova scritta e da una prova orale entrambe a carattere teorico pratico, aventi attinenza ai servizi d'istituto. Per l'ammissione alla prova orale deve essere riportato un punteggio non inferiore a sette decimi. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene la votazione di sei decimi.

     All'esame speciale di cui al comma precedente sono ammessi gli impiegati in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti disposizioni per l'ammissione agli esami di idoneità di cui ai citati articoli 164 e368 del testo unico, ferme restando, per quanto riguarda il requisito dell'anzianità, le riduzioni previste dalle norme vigenti e dal presente decreto.

     Le Commissioni esaminatrici dell'esame speciale di cui al primo comma del presente articolo sono composte ai sensi dell'art. 70, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

     Sempre nella prima applicazione del presente decreto sono conferiti mediante scrutinio per merito comparativo:

     a) i posti che, ai sensi degli articoli 176 e 370 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovrebbero essere conferiti mediante esame di idoneità per la promozione alle qualifiche di primo segretario od equiparate;

     b) tutti i posti disponibili nella qualifica di primo archivista od equiparate, dopo gli eventuali scrutini per merito assoluto previsti per la promozione alla stessa qualifica dall'art. 371 del testo unico predetto.

     Sono ammessi allo scrutinio per merito comparativo di cui alla lettera a) del quarto comma del presente articolo gli impiegati che abbiano maturato l'anzianità prevista dall'art. 176, quarto comma, e dall'art. 370, del testo unico citato, ferme restando le riduzioni previste dalle norme vigenti e dal presente decreto.

     Sono ammessi allo scrutinio per merito comparativo di cui alla lettera b) del quarto comma del presente articolo gli impiegati che abbiano maturato l'anzianità prevista dall'art. 185, n. 1, del testo unico, ferme restando le riduzioni previste dalle norme vigenti e dal presente decreto.

     Per l'effettuazione degli scrutini e per la decorrenza delle promozioni di cui agli articoli 166 e 187 del testo unico, nella prima applicazione del presente decreto, si prescinde dai termini previsti dagli articoli medesimi ai sensi delle norme di cui alle leggi 28 ottobre 1962, n. 1526 e 12 dicembre 1964, n. 1337.

     Nella determinazione del rapporto di cui agli articoli 368, 370 e 371 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per le promozioni alle qualifiche di direttore di sezione od equiparate, di primo segretario od equiparate e di primo archivista od equiparate, non è computato il numero degli impiegati dei ruoli aggiunti delle carriere direttive, di concetto ed esecutive inquadrati nei rispettivi ruoli ordinari per effetto del presente decreto.

 

          Art. 62.

     Le promozioni a direttore di sezione o qualifiche equiparate e a primo segretario o qualifiche equiparate, conferite in sede di prima applicazione del presente decreto mediante scrutinio per merito comparativo agli impiegati che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 368, primo comma, lettera a) e all'art. 370, primo comma, lettera a) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, all'art. 6, ultimo comma, della legge 19 ottobre 1959, n. 928, all'art. 10, ultimo comma, della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, e all'art. 3 della legge 17 aprile 1957, n. 270, avranno decorrenza, ai soli effetti giuridici, dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     Le promozioni a primo archivista o qualifiche equiparate conferite in sede di prima applicazione del presente decreto mediante scrutinio per merito assoluto agli impiegati che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 371, primo comma, lettera a), del testo unico sopracitato, all'art. 11, ultimo comma, della legge 22 ottobre 1961, n. 1143, e all'art. 3 della legge 17 aprile 1957, n. 270, avranno decorrenza, ai soli effetti giuridici, dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 63.

     Le anzianità stabilite dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 per l'ammissione ai concorsi, agli esami ed agli scrutini per il conseguimento delle promozioni sono ridotte a metà per un triennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in ogni caso la riduzione non potrà superare i trenta mesi.

     Tale riduzione non si applica nel caso in cui i periodi minimi di anzianità richiesti per le promozioni siano pari o inferiori ad un biennio.

     Il beneficio di cui al primo comma non può essere attribuito più di una volta.

 

          Art. 64.

     Nella prima attuazione del presente decreto, il Ministero della difesa può collocare nelle categorie degli impiegati civili non di ruolo, con la disciplina giuridica ed economica prevista dalregio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive disposizioni, nei limiti dei contingenti di categoria e di servizio - Esercito, Marina, Aeronautica - da stabilirsi con decreto del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per il tesoro e comunque per un contingente massimo di 1800 unità:

     a) il personale che, alla data del 31 ottobre 1965, disimpegni almeno da due esercizi finanziari un incarico di studio nell'interesse dei servizi della Difesa ai sensi dell'art. 380 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

     b) coloro che, comunque, alla predetta data, prestino almeno da due anni la loro opera con rapporto individuale nell'Amministrazione della difesa con retribuzione a carico dello stato di previsione della spesa di detto Ministero;

     c) coloro che, occupati negli ultimi tre anni anteriori alla data predetta, per un periodo continuativo di almeno due anni, presso uffici operanti in Italia di organismi militari internazionali o di singoli Stati esteri, facenti parte della Comunità atlantica, siano stati licenziati prima della entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 65.

     Gli impiegati inquadrati nei ruoli di cui alle tabelle numero 2, 3 e 4 annesse al presente decreto e già appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione centrale possono essere assegnati agli uffici periferici soltanto previo loro consenso, salvo in caso di promozione conseguita dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 66.

     Con effetto dal novantesimo giorno successivo alla costituzione della Direzione generale degli impiegati civili del Ministero della difesa sono istituiti i ruoli unici del personale civile della Difesa di cui alle tabelle numero 63, 64, 65, 66 e 67.

     Dalla data prevista dal precedente comma sono trasformati in ruoli ad esaurimento i ruoli del personale civile dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica di cui alle tabelle numero 2, 3, 4, 16, 17, 18, 19, 40, 42, 43, 46, 55, 56, 57, 58, 60 e 61 ed in relazione ai posti di organico in essi occupati sono lasciati vacanti altrettanti posti di corrispondente qualifica nei ruoli unici in base al quadro di corrispondenza di cui alla tabella n. 62.

     I ruoli ad esaurimento di cui al precedente secondo comma e quello di cui alla tabella n. 5 sono soppressi dal 1° gennaio 1973. Il relativo personale da tale data è inquadrato nei ruoli unici di cui al primo comma in base al quadro di corrispondenza di cui alla tabella n. 62 ed all'anzianità di qualifica; in caso di parità di anzianità di qualifica la precedenza è stabilita dal Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione unico della Difesa o, qualora non ancora costituito, la Commissione di cui al successivo art. 67, fermo restando l'ordine di precedenza tra provenienti dallo stesso ruolo.

     Il personale in soprannumero nei ruoli soppressi è mantenuto in tale posizione nei ruoli unici; per il riassorbimento dei soprannumeri nei ruoli unici continuano ad essere applicate le disposizioni sul riassorbimento degli stessi soprannumeri nei ruoli soppressi.

     I vincitori dei concorsi in via di espletamento od i cui bandi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale sono nominati nei corrispondenti ruoli unici del personale se già costituiti, con l'osservanza delle disposizioni di cui al precedente terzo comma.

     Le promozioni derivanti dalla prima applicazione del presente decreto per i ruoli da unificare nella medesima carriera delle tre forze armate avranno decorrenza identica coincidente con quella di chiusura dell'ultimo Consiglio di amministrazione per gli scrutini di promozione alla stessa qualifica.

 

          Art. 67.

     Fino a quando non sarà costituito il Consiglio di amministrazione unico del Ministero della difesa, per i provvedimenti concernenti il personale trasferito o inquadrato nei ruoli unici di cui alle tabelle numero 5, 38, 39, 51, 52, 53 e 54, per le domande di trasferimento e inquadramento dello stesso personale, nonchè per i provvedimenti relativi al personale da ammettere ai concorsi per la nomina alla qualifica iniziale di detti ruoli unici a norma del terzo comma dell'art. 56 o da nominare negli stessi ruoli ai sensi del penultimo comma dell'art. 66, si pronuncerà una speciale Commissione presieduta dal Ministro per la difesa o, per delega, da un Sottosegretario di Stato e composta:

     a) dal Segretario generale;

     b) dai presidenti delle sezioni del Consiglio superiore delle forze armate;

     c) da tre direttori generali civili, ivi compresi quelli preposti alle direzioni generali degli impiegati civili e degli operai, e da altrettanti ufficiali con funzioni di direttori generali; essi sono nominati con decreto del Ministro per la difesa;

     d) da un rappresentante del personale civile per ognuna delle tre forze armate, designati dagli altri membri dell'anzidetta Commissione e nominati con decreto del Ministro per la difesa.

     Le funzioni di segretario della Commissione speciale di cui al primo comma saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva amministrativa di una delle direzioni generali del personale civile delle tre forze armate o della direzione generale per gli impiegati civili della Difesa, se costituita, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, nominato con decreto del Ministro per la difesa.

 

          Art. 68.

     Per l'amministrazione del personale trasferito o inquadrato nei ruoli unici della Difesa provvederà, sino a quando non sarà istituita la Direzione generale per gli impiegati civili della Difesa, una delle direzioni generali del personale civile delle tre forze armate, designata dal Ministro per la difesa con proprio decreto. Alla stessa direzione generale è rimessa la istruttoria delle domande di trasferimento o inquadramento e la predisposizione dei provvedimenti relativi. Per il personale degli stessi ruoli unici sarà competente la Commissione di disciplina istituita presso la forza armata di cui fa parte quest'ultima direzione generale.

 

          Art. 69.

     Negli articoli nei quali si fa riferimento a corrispondenze di qualifica, tale corrispondenza è quella che si ricava dai coefficienti di stipendio in vigore al 31 dicembre 1964.

 

          Art. 70.

     In caso di trasferimento in ruoli organici di personale appartenente ad altri ruoli organici l'ordine di precedenza nelle qualifiche è determinato dall'anzianità posseduta da ciascuno nella qualifica corrispondente del ruolo di provenienza e, in caso di pari anzianità di qualifica, dal Ministro, previo parere del Consiglio di amministrazione, fermo restando l'ordine di precedenza tra provenienti da uno stesso ruolo.

     Per l'inquadramento nei ruoli di nuova istituzione del personale dei ruoli aggiunti, fermo restando il disposto del secondo comma dell'art. 53, per quanto riguarda l'anzianità di carriera e di qualifica ed il posto nel ruolo, la precedenza tra gli impiegati dei ruoli aggiunti che hanno pari anzianità di qualifica è determinata dal Ministro, previo parere del Consiglio di amministrazione, fermo restando l'ordine di precedenza tra provenienti da uno stesso ruolo.

 

          Art. 71.

     Con regolamento di esecuzione saranno determinati i programmi per gli esami di concorso e di promozione.

     Sino a quando non sarà stato emanato il regolamento di cui al precedente comma i programmi saranno stabiliti, di volta in volta, con decreto del Ministro.

 

 

     TABELLE

     (Omissis)


[1] Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2] Comma sostituito dall'art. unico della L. 6 giugno 1973, n. 323 e così modificato dall'art. unico del D.P.R. 6 febbraio 1984, n. 49.

[3] Comma così modificato dall'art. unico del D.P.R. 6 febbraio 1984, n. 49.

[4] Comma così modificato dall'art. unico del D.P.R. 6 febbraio 1984, n. 49.

[5] Comma sostituito dall'art. unico della L. 6 giugno 1973, n. 323 e così modificato dall'art. unico del D.P.R. 6 febbraio 1984, n. 49.

[6] Comma abrogato dall'art. 1 della L. 16 marzo 1988, n. 80.