§ 80.5.192 – D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 362.
Revisione dei ruoli organici dei dipendenti di alcune Amministrazioni statali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:10/01/1957
Numero:362


Sommario
Art. 1.      La revisione dei ruoli organici dei dipendenti statali prevista dagli articoli 5 e 6 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, è attuata in conformità agli articoli che [...]
Art. 2.  Ministero degli affari esteri.
Art. 3.  Ministero dell'interno.
Art. 4.  Ministero di grazia e giustizia.
Art. 5.  Ministero della difesa-Aeronautica.
Art. 6.  Ministero della pubblica istruzione.
Art. 7.  Ministero dei lavori pubblici.
Art. 8.  Ministero dell'industria e commercio.
Art. 9.  Azienda di Stato per i servizi telefonici.
Art. 10.      Il presente decreto ha effetto dal 1° luglio 1957, salva la diversa decorrenza stabilita dagli articoli 3, ultimo comma, e 6, quarto e quinto comma


§ 80.5.192 – D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 362.

Revisione dei ruoli organici dei dipendenti di alcune Amministrazioni statali.

(G.U. 4 giugno 1957, n. 140, S.O.).

 

     Art. 1.

     La revisione dei ruoli organici dei dipendenti statali prevista dagli articoli 5 e 6 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, è attuata in conformità agli articoli che seguono, per le Amministrazioni ivi indicate.

 

          Art. 2. Ministero degli affari esteri.

     I ruoli organici di cui alle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 18, sono sostituiti da quelli stabiliti con le tabelle A, B, C, D ed E dell'allegato I al presente decreto. Nei posti di consigliere commerciale di 2ª classe del ruolo di cui alla tabella C resta assorbito il posto in soprannumero istituito ai sensi dell'art. 5 del regio decreto 4 marzo 1940, n. 153.

     Il ruolo organico del personale direttivo per i servizi amministrativi dell'Amministrazione centrale degli affari esteri, previsto dall'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 18, è stabilito in conformità alla tabella F dell'allegato I al presente decreto.

     Il ruolo organico del personale degli uffici commerciali all'estero di cui al quadro 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, è sostituito da quello stabilito con la tabella G dell'allegato I al presente decreto.

 

          Art. 3. Ministero dell'interno.

     Il ruolo organico della carriera direttiva dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui al quadro 8/a allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, è sostituito da quello di cui all'allegato II al presente decreto.

     Il ruolo organico degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è stabilito in conformità all'allegato III al presente decreto.

     La forza complessiva dei sottufficiali, delle guardie scelte, guardie e allievi di pubblica sicurezza, compresi gli appartenenti al ruolo dei musicanti, il personale in soprannumero in servizio temporaneo e quello trattenuto o richiamato, non può eccedere le 76.000 unità.

     A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto i prefetti a disposizione non possono eccedere il numero di nove.

 

          Art. 4. Ministero di grazia e giustizia.

     I ruoli organici delle carriere direttive del personale amministrativo e del personale tecnico alienistico di cui al quadro 9 annesso al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sono sostituiti da quelli stabiliti con le tabelle di cui all'allegato IV al presente decreto.

 

          Art. 5. Ministero della difesa-Aeronautica.

     Per i servizi degli aeroporti civili è istituito il ruolo organico della carriera di concetto in conformità all'allegato V al presente decreto.

 

          Art. 6. Ministero della pubblica istruzione.

     I ruoli organici delle carriere di concetto ed esecutiva dei Provveditorati agli studi di cui ai quadri 31/a e 51/a annessi al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sono sostituiti da quelli indicati nelle tabelle A e C di cui all'allegato VI al presente decreto.

     Per i servizi amministrativi dei Provveditorati agli studi è istituito il ruolo della carriera di concetto del personale amministrativo in conformità alla tabella B di cui all'allegato VI al presente decreto.

     Nella prima applicazione del presente decreto, i posti disponibili nelle qualifiche di primo segretario, di segretario, di segretario aggiunto e di vice segretario nel ruolo della carriera di concetto di cui alla predetta tabella B possono essere conferiti, nel limite di metà dei posti di organico previsti per ciascuna delle predette qualifiche, mediante concorso per titoli cui sono ammessi i dipendenti statali appartenenti a carriere alle quali si accede con diploma di istituto secondario di secondo grado e che rivestono qualifica corrispondente o equiparata, nel trattamento economico, a quella cui intendono accedere. I vincitori del concorso saranno inquadrati nella nuova qualifica secondo l'ordine di graduatoria, conservando l'anzianità maturata nella qualifica del ruolo di provenienza.

     L'organico dei direttori didattici di cui alla legge 10 aprile 1954, n. 164, è stabilito in 2371 posti dal 1° ottobre 1957, n. 2621 posti dal 1° ottobre 1958 e in 2871 posti dal 1° ottobre 1959.

     Ferme restando le disposizioni di carattere speciale che regolano le destinazioni di personale insegnante nella posizione di comando, il personale insegnante che attualmente non presta servizio nelle scuole, salve le eccezioni predette, deve essere restituito all'insegnamento, per un terzo dal 1° luglio 1957, per un altro terzo dal 1° luglio 1958 e per il rimanente dal 1° luglio 1959.

 

          Art. 7. Ministero dei lavori pubblici.

     Il numero dei posti di ispettore generale del ruolo degli ingegneri del Genio civile di cui al quadro 14 annesso al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, è fissato in 46 unità.

 

          Art. 8. Ministero dell'industria e commercio.

     I posti di ispettore generale del ruolo ordinario dell'Amministrazione centrale dell'industria e commercio di cui al quadro 16/a annesso al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sono fissati in 11.

 

          Art. 9. Azienda di Stato per i servizi telefonici.

     I ruoli organici del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono stabiliti in conformità alle tabelle di cui all'allegato VII al presente decreto.

 

          Art. 10.

     Il presente decreto ha effetto dal 1° luglio 1957, salva la diversa decorrenza stabilita dagli articoli 3, ultimo comma, e 6, quarto e quinto comma.

 

 

Allegati

(Omissis)