| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 93. Trasporti e circolazione |
| Capitolo: | 93.4 ferrovie |
| Data: | 29/12/1969 |
| Numero: | 1041 |
| Sommario |
| Art. 1. L'organico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è stabilito in 200.000 posti, così ripartiti |
| Art. 2. In sede di prima attuazione della presente legge i contingenti da aggiungere alla dotazione delle singole qualifiche quali risultano dagli attuali organici saranno [...] |
| Art. 3. I posti in aumento alle varie qualifiche, di cui al precedente art. 2 possono essere coperti entro i limiti di spesa previsti dall'art. 7 della legge 13 agosto 1969, n. [...] |
| Art. 4. Il disposto della legge 12 novembre 1968, n. 1203 è applicabile ai concorsi per cantonieri ed assistenti di stazione per le necessità, rispettivamente, delle qualifiche [...] |
§ 93.4.158 - Legge 29 dicembre 1969, n. 1041. [1]
Determinazione degli organici del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
(G.U. 15 gennaio 1970, n. 12)
L'organico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è stabilito in 200.000 posti, così ripartiti:
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Personale direttivo |
2.093 |
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Personale degli uffici |
20.600 |
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Personale dell'esercizio |
177.307 |
In sede di prima attuazione della presente legge i contingenti da aggiungere alla dotazione delle singole qualifiche quali risultano dagli attuali organici saranno stabiliti con motivato decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.
I posti in aumento alle varie qualifiche, di cui al precedente art. 2 possono essere coperti entro i limiti di spesa previsti dall'art. 7 della
Il disposto della
[1] Abrogata dall'art. 24 del