§ 93.4.153 - Legge 13 agosto 1969, n. 591.
Riduzione dell'orario di lavoro del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:13/08/1969
Numero:591


Sommario
Art. 1.      La durata settimanale del lavoro ordinario del personale dell'esercizio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è stabilita in 44 ore dal 1° maggio 1969, in 42 [...]
Art. 2.      Nella formazione degli orari e dei turni di lavoro i limiti di cui all'articolo precedente possono essere superati sino ad un massimo di 48 ore a condizione che le [...]
Art. 3.      Per il personale direttivo e degli uffici la durata settimanale del lavoro ordinario non può essere superiore a quella stabilita dal primo comma dell'art. 1 per il [...]
Art. 4.      Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 34 della legge 26 marzo 1958, n. 425, saranno emanate le norme di attuazione della presente legge
Art. 5.      Nella fase di adeguamento degli organici ai maggiori fabbisogni di personale determinati dal presente provvedimento, limitatamente ai gruppi di personale per cui sia [...]
Art. 6.      Le facoltà concesse al Ministro per i trasporti e l'aviazione civile dal secondo e terzo comma dell'articolo unico della legge 12 novembre 1968, n. 1203, possono essere [...]
Art. 7.      L'onere derivante dalla presente legge, valutato in dieci miliardi per il 1969, in venti miliardi per il 1970, in ventotto miliardi per il 1971 e in quarantacinque [...]


§ 93.4.153 - Legge 13 agosto 1969, n. 591. [1]

Riduzione dell'orario di lavoro del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

(G.U. 11 settembre 1969, n. 231)

 

 

     Art. 1.

     La durata settimanale del lavoro ordinario del personale dell'esercizio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è stabilita in 44 ore dal 1° maggio 1969, in 42 ore dal 1° agosto 1970 e in 40 ore dal 1° gennaio 1972.

     Per il personale di macchina utilizzato alle manovre con agente unico la durata della settimana lavorativa non può superare le 40 ore dal 1°agosto 1970 e le 38 ore dal 1° gennaio 1972.

 

          Art. 2.

     Nella formazione degli orari e dei turni di lavoro i limiti di cui all'articolo precedente possono essere superati sino ad un massimo di 48 ore a condizione che le maggiori prestazioni cumulate in più settimane siano compensate accordando in una delle successive settimane un corrispondente recupero, in prolungamento del riposo settimanale.

 

          Art. 3.

     Per il personale direttivo e degli uffici la durata settimanale del lavoro ordinario non può essere superiore a quella stabilita dal primo comma dell'art. 1 per il personale dell'esercizio.

 

          Art. 4.

     Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 34 della legge 26 marzo 1958, n. 425, saranno emanate le norme di attuazione della presente legge.

 

          Art. 5.

     Nella fase di adeguamento degli organici ai maggiori fabbisogni di personale determinati dal presente provvedimento, limitatamente ai gruppi di personale per cui sia necessario un aumento di organico, gli orari di lavoro possono essere stabiliti secondo le norme precedentemente in vigore. In tal caso, qualora gli orari comportino un lavoro settimanale di durata superiore al limiti stabiliti dall'art. 1, sarà corrisposto agli interessati il compenso per lavoro straordinario.

 

          Art. 6.

     Le facoltà concesse al Ministro per i trasporti e l'aviazione civile dal secondo e terzo comma dell'articolo unico della legge 12 novembre 1968, n. 1203, possono essere esercitate fino a tutto il 31 dicembre 1972 con riferimento anche ai concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore della legge stessa.

 

          Art. 7.

     L'onere derivante dalla presente legge, valutato in dieci miliardi per il 1969, in venti miliardi per il 1970, in ventotto miliardi per il 1971 e in quarantacinque miliardi per il 1972 e per gli anni successivi, sarà iscritto nello stato di previsione della spesa della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per i rispettivi esercizi.

     L'onere relativo all'anno 1969 sarà portato in aumento dell'importo del disavanzo di gestione dell'Azienda per lo stesso anno e alla sua copertura si provvede con le operazioni di prestito previste dall'art. 71 della legge 28 febbraio 1969, n. 21.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.