§ 93.4.94 - Legge 26 marzo 1958, n. 425.
Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:26/03/1958
Numero:425


Sommario
Art. 1.  Classificazione del personale
Art. 2.  Gerarchia
Art. 3.  Requisiti generali per l'ammissione in impiego
Art. 4.  Assunzione di personale femminile
Art. 5.  Cause di esclusione dal concorso o dall'impiego
Art. 6.  Modalità dell'assunzione
Art. 7.  Assunzioni eccezionali
Art. 8.  Particolari modalità per determinate assunzioni
Art. 9.  Divieto di assunzione
Art. 10.  Titoli di studio
Art. 11.  Titoli speciali per il personale delle navi traghetto
Art. 12.  Benefici particolari
Art. 13.  Bandi di concorso
Art. 14.  Prescrizioni per gli esami di concorso
Art. 15.  Approvazione della graduatoria
Art. 16.  Assunzione degli idonei
Art. 17.  Nomine in prova e periodo di prova
Art. 18.  Autorità competente per le nomine in prova
Art. 19.  Nullità delle assunzioni
Art. 20.  Esenzione dal periodo di prova
Art. 21.  Promessa solenne
Art. 22.  Trattamento economico
Art. 23.  Esonero del personale in prova
Art. 24.  Applicazione di norme al personale in prova
Art. 25.  Sanzioni disciplinari per il personale in prova
Art. 26.  Esito del servizio di prova e nomina a stabile
Art. 27.  Attribuzioni del personale direttivo
Art. 28.  Attribuzioni del personale di concetto degli uffici
Art. 29.  Attribuzioni del personale esecutivo degli uffici
Art. 30.  Attribuzioni del personale ausiliario degli uffici
Art. 31.  Attribuzioni dei dirigenti del personale dell'esercizio
Art. 32.  Attribuzioni del personale esecutivo dell'esercizio
Art. 33.  Giuramento
Art. 34.  Doveri inerenti all'adempimento delle proprie mansioni
Art. 35.  Responsabilità verso l'Azienda
Art. 36.  Responsabilità verso i terzi
Art. 37.  Responsabilità degli organi collegiali
Art. 38.  Diffida
Art. 39.  Inesecuzione del giudicato amministrativo
Art. 40.  Comunicazione della diffida
Art. 41.  Esclusione della responsabilità verso terzi
Art. 42.  Altri casi di esclusione della responsabilità verso i terzi
Art. 43.  Giudizio disciplinare in relazione all'azione di risarcimento
Art. 44.  Uniforme di servizio
Art. 45.  Obbligo di residenza
Art. 46.  Trasferimenti
Art. 47.  Obbligo dell'adempimento temporaneo di funzioni diverse, di qualifica pari od inferiore, da quelle della qualifica di appartenenza
Art. 48.  Cambio di qualifica per destinazione ad altre funzioni
Art. 49.  Personale fisicamente inidoneo
Art. 50.  Assenze dal servizio
Art. 51.  Attività incompatibili
Art. 52.  Cumulo di impieghi
Art. 53.  Obbligo di seguire la via gerarchica
Art. 54.  Ricorsi gerarchici
Art. 55.  Miglioramento professionale
Art. 56.      Trattamento per infortunio sul lavoro, per malattia professionale o per malattia contratta per causa unica e diretta di servizi
Art. 57.  Trattamento per le zone malariche
Art. 58.  Trattamento economico
Art. 59.  Anticipazione della concessione degli aumenti periodici di stipendio
Art. 60.  Prolungamento del periodo normale per la concessione degli aumenti periodici di stipendio
Art. 61.  Sospensione dell'assegnazione degli aumenti periodici di stipendio
Art. 62.  Matricola generale e fascicolo individuale
Art. 63.  Ruoli di anzianità
Art. 64.  Trattamento di quiescenza e previdenza
Art. 65.  Giudizio di qualificazione
Art. 66.  Sospensione del giudizio di qualificazione
Art. 67.  Effetti delle sanzioni disciplinari sui giudizi di qualificazione
Art. 68.  Giudizio di qualificazione del personale assente dal servizio
Art. 69.  Compilazione e conservazione dei rapporti informativi
Art. 70.  Rapporto informativo e nota di qualificazione
Art. 71.  Comunicazione delle qualificazioni - Impugnativa - Visione del rapporto informativo
Art. 72.  Sistemi di avanzamento
Art. 73.  Criteri d'avanzamento per merito comparativo
Art. 74.  Esami di idoneità e di abilitazione. Esperimento pratico nelle funzioni superiori
Art. 75.  Anzianità minima di qualifica per essere ammessi agli scrutini
Art. 76.      Autorità competenti per le promozioni per merito comparativ
Art. 77.  Procedimento per le promozioni
Art. 78.  Commissioni di avanzamento e formazione delle graduatorie
Art. 79.  Precedenza nelle promozioni per concorso e per merito compartivo
Art. 80.  Conferimento di funzioni superiori
Art. 81.  Esclusione dagli scrutini per merito assoluto o comparativo e sospensione del giudizio di avanzamento
Art. 82.  Promozioni mediante concorsi per esami
Art. 83.  Sospensione del giudizio di avanzamento conseguente a concorso
Art. 84.  Passaggi di carriera
Art. 85.  Trattamento economico conseguente a promozione
Art. 86.  Congedo annuale e festività infrasettimanali
Art. 87.  Congedo speciale - Assenze giustificate
Art. 88.  Congedo straordinario
Art. 89.  Congedo straordinario per richiamo alle armi
Art. 90.  Trattamento economico durante le assenze per malattia
Art. 91.  Trattamento economico durante le assenze per inabilità derivante da infortunio sul lavoro, da malattia professionale o da malattia contratta per causa unica e diretta di servizio
Art. 92.  Varie specie di aspettativa
Art. 93.  Aspettativa per motivi di salute
Art. 94.  Aspettativa per motivi di carattere privato
Art. 95.  Aspettativa per servizio militare
Art. 96.  Scadenza dell'aspettativa per motivi di salute
Art. 97.  Effetti dell'aspettativa sull'anzianità
Art. 98.  Comandi
Art. 99.  Collocamento fuori ruolo
Art. 100.  Collocamento in disponibilità
Art. 101.  Trasferimento ad altre amministrazioni del dipendente collocato in disponibilità
Art. 102.  Richiamo dalla disponibilità
Art. 103.  Sanzioni disciplinari
Art. 104.  Multa
Art. 105.  Riduzione dello stipendio
Art. 106.  Sospensione dal servizio con privazione dello stipendio
Art. 107.  Assegno alimentare
Art. 108.  Retrocessione
Art. 109.  Revoca dall'impiego
Art. 110.  Destituzione
Art. 111.  Mancanze punibili con il rimprovero scritto
Art. 112.  Mancanze punibili con la multa o con la riduzione dello stipendio
Art. 113.  Mancanze punibili con la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio da uno a dieci giorni
Art. 114.  Mancanze punibili con la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio da undici a trenta giorni
Art. 115.  Mancanze punibili con la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio da trentuno a novanta giorni
Art. 116.  Mancanze punibili con la retrocessione
Art. 117.  Mancanze punibili con la revoca dall'impiego
Art. 118.  Mancanze punibili con la destituzione
Art. 119.  Destituzione di diritto
Art. 120.  Devoluzione delle ritenute per multe e per riduzione dello stipendio
Art. 121.  Concorso di mancanze
Art. 122.  Concorso di più persone nella mancanza
Art. 123.  Tentativo
Art. 124.  Circostanze attenuanti
Art. 125.  Competenza a giudicare le mancanze
Art. 126.  Consiglio di disciplina Sede - Composizione - Competenza
Art. 127.  Modalità per la nomina e per il funzionamento del Consiglio di disciplina
Art. 128.  Procedimento per le mancanze punibili con il rimprovero scritto e con la multa
Art. 129.  Instaurazione formale del procedimento disciplinare
Art. 130.  Procedimento per le mancanze punibili con la riduzione dello stipendio
Art. 131.  Procedimento per le mancanze punibili con la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio
Art. 132.  Instaurazione del procedimento per le mancanze punibili con la retrocessione, la revoca dall'impiego e la destituzione
Art. 133.  Procedimento per le mancanze previste nell'art. 132
Art. 134.  Diritto di difesa
Art. 135.  Accertamenti aggiuntivi
Art. 136.  Difese aggiuntive
Art. 137.  Procedimenti davanti al Consiglio di disciplina
Art. 138.  Assistenza dell'incolpato durante il procedimento disciplinare
Art. 139.  Trattazione orale
Art. 140.  Incidenti di servizio e casi gravi
Art. 141.  Rapporti tra il procedimento penale ed il procedimento disciplinare
Art. 142.  Osservanza ed effetto dei termini nel procedimento
Art. 143.  Trattamento di missione al personale prosciolto ascoltato dal Consiglio di amministrazione, dal Consiglio di disciplina, dal Comitato di esercizio o dalla Commissione disciplinare di servizio
Art. 144.  Estinzione del procedimento
Art. 145.  Riapertura del procedimento disciplinare
Art. 146.  Sospensione d'ufficio e sospensione cautelare
Art. 147.  Assegno alimentare
Art. 148.  Durata della sospensione cautelare
Art. 149.  Autorità competente a disporre la sospensione cautelare ed a concedere l'assegno alimentare
Art. 150.  Effetti della revoca della sospensione cautelare e trattamento per gli assegni non percepiti. Computo della sospensione cautelare come sanzione disciplinare
Art. 151.  Ricorsi contro i provvedimenti disciplinari
Art. 152.  Procedura per l'esame e la decisione dei ricorsi contro il rimprovero scritto, la multa, la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio fino a dieci giorni
Art. 153.  Procedura per l'esame e la decisione dei ricorsi contro i provvedimenti adottati per mancanze punibili con la riduzione di stipendio, la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio nei [...]
Art. 154.  Reintegrazione nella qualifica
Art. 155.  Reintegrazione nell'impiego
Art. 156.  Riabilitazione
Art. 157.  Cause e forme di estinzione del rapporto
Art. 158.  Dimissioni
Art. 159.  Decadenza dall'impiego
Art. 160.  Procedimento per la dichiarazione e decorrenza della decadenza
Art. 161.  Riammissioni in servizio
Art. 162.  Dispensa dal servizio per inidoneità fisica e altri motivi
Art. 163.  Dispensa per compimento del periodo di disponibilità
Art. 164.  Forme e garanzie per l'accertamento dell'inidoneità fisica
Art. 165.  Collocamento a riposo d'ufficio
Art. 166.  Stipendio dell'ultimo mese di servizio
Art. 167.  Collocamento a riposo dei membri del Consiglio di amministrazione
Art. 168.  Promozioni "ad honorem"
Art. 169.  Equiparazione di qualifiche
Art. 170.  Iscrizione nei ruoli d'anzianità
Art. 171.  Provvedimenti previsti da disposizioni precedenti e non ancora deliberati
Art. 172.  Competenza dei provvedimenti relativa all'equiparazione di qualifiche e all'iscrizione nei ruoli
Art. 173.  Assegnazione classi di stipendio
Art. 174.  Assegno personale
Art. 175.  Posti di organico. Riassorbimento personale eccedente
Art. 176.  Avanzamento ad ispettore di 1ª classe
Art. 177.  Inquadramento di personale con qualifica di ispettore principale
Art. 178.  Passaggi alle qualifiche di segretario superiore segretario tecnico superiore e revisore superiore
Art. 179.  Passaggi del personale esecutivo degli uffici al personale di concetto degli uffici
Art. 180.  Personale ammesso al trattamento dell'art. 48
Art. 181.  Avanzamento del personale esecutivo degli uffici in possesso di diploma di scuola media superiore
Art. 182.  Personale subalterno utilizzato in mansioni proprie del personale esecutivo degli uffici indicate nell'art. 29
Art. 183.  Avanzamenti del personale subalterno
Art. 184.  Inquadramento a infermiere di 1 classe e ad infermiere
Art. 185.  Inquadramento del personale addetto ai servizi di autista alle dipendenze degli uffici
Art. 186.  Concorsi interni al grado 6° del preesistente ordinamento
Art. 187.  Inquadramento di personale dell'esercizio nella qualifica di segretario superiore
Art. 188.  Personale dell'esercizio distaccato agli uffici
Art. 189.  Personale delle stazioni
Art. 190.  Personale dei treni
Art. 191.  Personale dei depositi locomotive e di macchina
Art. 192.  Personale tecnico ed operaio
Art. 193.  Personale delle navi traghetto
Art. 194.  Concorsi speciali
Art. 195.  Idonei dei concorsi di cui all'art. 60, secondo comma, del preesistente regolamento del personale
Art. 196.  Situazioni particolari di personale
Art. 197.  Personale dell'esercizio distaccato presso gli uffici
Art. 198.  Personale in servizio di ruolo e non di ruolo alla data del 23 marzo 1939 alle dipendenze dell'Azienda ferroviaria o di altra pubblica Amministrazione
Art. 199.  Personale già comandato nei territori coloniali
Art. 200.  Disciplina
Art. 201.  Collocamento a riposo di agenti fisicamente inidonei e conservati in impiego
Art. 202.  Personale straordinario
Art. 203.  Permanenza in vigore di norme speciali del precedente regolamento del personale
Art. 204.  Ammissione agli esami o scrutini in seguito a proscioglimento da addebiti disciplinari o penali
Art. 205.  Dipendenti esclusi dagli esami di promozione per scadenti qualificazioni
Art. 206.  Notificazione dei provvedimenti di pensione
Art. 207.  Coordinamento delle qualifiche previste dalle "disposizioni sulle competenze accessorie" approvate con legge 31 luglio 1957, n. 685, con quelle risultanti dagli allegati di cui al precedente art. 1
Art. 208.  Norme di applicazione
Art. 209.  Richiamo alla legge generale
Art. 210.  Congedo ordinario per l'anno 1957
Art. 211.  Assunzione del personale impiegato nei servizi ferroviari appaltati da riassumere in gestione diretta
Art. 212.  Servizi appaltati da riassumere in gestione diretta
Art. 213.  Requisiti e procedura per l'assunzione ai sensi dall'art. 211
Art. 214.  Provvedimenti di assunzione in gestione diretta di cui all'art. 212
Art. 215.  Orario di lavoro
Art. 216.  Funzionari dell'Azienda membri del Consiglio di amministrazione
Art. 217.  Abrogazione del precedente regolamento
Art. 218.  Decorrenza


§ 93.4.94 - Legge 26 marzo 1958, n. 425. [1]

Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato.

(G.U. 29 aprile 1958, n. 103, S.O.)

 

 

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 1. Classificazione del personale

     Il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato si distingue in:

     personale direttivo;

     personale degli uffici;

     personale dell'esercizio.

     Il personale direttivo è ordinato come risulta dalla tabella annessa (allegato n. 1).

     Il personale degli uffici è ripartito nei tre gruppi del personale di concetto, esecutivo ed ausiliario come risulta dalle tabelle annesse (allegato n. 2).

     Il personale dell'esercizio è ripartito in sedici gruppi come risulta dalle tabelle annesse (allegato n. 3)[2].

     Nell'ambito di ciascun gruppo, il personale è ripartito in qualifiche ordinate gerarchicamente, come risulta dalle tabelle indicate nei precedenti comma.

 

          Art. 2. Gerarchia

     Il personale direttivo ha preminenza gerarchica sul personale degli uffici e su quello dell'esercizio.

     Nel gruppo del personale direttivo, a parità di qualifica, la gerarchia è determinata dalla precedenza nel ruolo, se questo o il medesimo; in caso diverso dall'anzianità nella qualifica. A parità di anzianità nella qualifica, la gerarchia è determinata dall'anzianità di servizio e, ove occorra, dalla maggiore età.

     Nell'ambito di ciascuno dei gruppi del personale degli uffici e del personale dell'esercizio, la gerarchia è determinata dalla qualifica. A parità di qualifica, la gerarchia si determina in base ai criteri previsti nel secondo comma.

     Il personale di concetto degli uffici e i dirigenti del personale dell'esercizio hanno preminenza gerarchica, rispettivamente, sul personale esecutivo ed ausiliario degli uffici e sul personale esecutivo dell'esercizio.

     Tuttavia, il dirigente titolare di un impianto ha preminenza gerarchica su tutto il personale degli uffici e dell'esercizio in servizio presso l'impianto stesso.

     Con proprio decreto il Ministro stabilisce il quadro di comparazione delle qualifiche del personale, escluso quello direttivo, ai fini gerarchici, disciplinari e dei cambi di qualifica [3]

 

Titolo II

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO

 

Capo I

AMMISSIONE

 

          Art. 3. Requisiti generali per l'ammissione in impiego

     Per essere assunti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è necessario, alla data di scadenza del termine stabilito da bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione od all'atto della presentazione della domanda di assunzione, ove questa non debba effettuarsi per concorso:

     a) essere cittadini italiani;

     b) aver compiuto l'età di 18 anni e non aver superato quella di 30, salvo le eccezioni previste dall'ultimo comma del presente articolo, dal successivo art. 7 e da leggi speciali;

     c) aver tenuto buona condotta risultante da documenti ufficiali[4];

     d) aver sana costituzione e possedere i requisiti fisici richiesti dalla particolare natura del servizio, secondo le norme approvate con decreto del Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione;

     e) possedere il titolo di studio prescritto, a norma dei successivi articoli 10 e 11, per la qualifica alla quale si aspira, anche se dipendente da pubblica amministrazione.

     I bandi di concorso possono stabilire eventuali altri requisiti in relazione alla specialità di determinate carriere.

     Il possesso dei requisiti fisici è accertato direttamente dall'Azienda, a mezzo dei suoi sanitari.

     Per l'accesso a qualsiasi carriera si deroga dal limite massimo, indicato nella precedente lettera b) a favore dei dipendenti dello Stato che siano in possesso degli altri requisiti, purchè non abbiano raggiunto l'età prevista, per il collocamento a riposo d'ufficio, dall'annessa tabella (allegato n. 15).

 

          Art. 4. Assunzione di personale femminile [5]

 

          Art. 5. Cause di esclusione dal concorso o dall'impiego

     L'esclusione dal concorso o dall'impiego, nei casi in cui questo possa conferirsi senza concorso, può essere disposta soltanto per difetto dei requisiti prescritti.

     Non possono partecipare a concorsi nè accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati revocati, destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

     L'esclusione viene disposta con decreto motivato del ministro. Tale facoltà può essere delegata al direttore generale o, in caso di concorsi compartimentali, ai direttori compartimentali.

 

          Art. 6. Modalità dell'assunzione

     Le assunzioni di personale sono disposte per pubblico concorso nelle qualifiche iniziali indicate nella annessa tabella (allegato n. 4), salve le eccezioni previste da leggi speciali, dai comma seguenti e dal successivo art. 7.

     In forza di convenzioni stipulate tra il Ministero dei trasporti e quello della difesa, possono avvenire assunzioni di e militari tecnici specializzati, arruolati dall'autorità militare a seguito di pubblici concorsi effettuati in base a leggi e a regolamenti vigenti.

     Possono, altresì, essere assunti ex allievi di scuole professionali o di apprendistato - organizzate dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - che abbiano superato i corsi in esse previsti, purchè vi siano stati ammessi previo pubblico concorso[6].

     Le assunzioni di cui al secondo e terzo comma non possono, comunque, superare il 50 per cento dei posti annualmente disponibili nelle varie qualifiche di assunzione.

 

          Art. 7. Assunzioni eccezionali

     In casi eccezionali possono, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, essere approvate, su proposta del Ministro per i trasporti, accompagnata dal parere motivato del Consiglio di amministrazione, assunzioni di nuovo personale anche con le qualifiche di ispettore principale ed ispettore capo, quando si richiedono peculiari requisiti indispensabili per speciali lavori o uffici. Le assunzioni medesime devono effettuarsi previo pubblico concorso, prescindendo dai limiti di età, che verranno stabiliti di volta in volta.

 

          Art. 8. Particolari modalità per determinate assunzioni

     I posti annualmente disponibili nelle qualifiche iniziali del personale di concetto degli uffici, limitatamente ai servizi dell'esercizio, possono essere attribuiti, previo esame di idoneità, ai dirigenti del personale dell'esercizio, pure delle qualifiche iniziali.

     Agli idonei viene attribuita la qualifica attinente al posto da ricoprire.

     Il provvedimento è adottato dai direttori centrali se il movimento avviene nell'ambito dello stesso servizio e dal direttore generale negli altri casi.

     L'assegnazione del posto del nuovo ruolo è stabilita dalle stesse autorità, su proposta, a seconda dei casi, delle commissioni locali o delle commissioni centrali di avanzamento.

 

          Art. 9. Divieto di assunzione

     I posti annualmente disponibili nelle qualifiche di applicato e commesso non possono essere messi a concorso quando vi sia personale esecutivo dell'esercizio di qualifica corrispondente o immediatamente superiore, che sia stato dichiarato fisicamente inidoneo alle mansioni della qualifica di appartenenza[7].

 

          Art. 10. Titoli di studio

     Per l'assunzione nella qualifica iniziale del personale direttivo è prescritto il possesso del diploma di laurea o di titolo equipollente, rilasciato da università o da altri istituti di istruzione superiore.

     Per l'assunzione nelle qualifiche iniziali del personale di concetto degli uffici e dei dirigenti del personale dell'esercizio è prescritto il possesso del diploma di istituto di istruzione di secondo grado.

     Per l'assunzione nelle qualifiche iniziali del personale esecutivo degli uffici e nelle qualifiche del personale esecutivo dell'esercizio di assistente di stazione, gestore, conduttore e aiuto macchinista, è prescritto il possesso di licenza di scuola media o di altro titolo equipollente[8].

     Per l'assunzione in una delle restanti qualifiche iniziali di cui alla annessa tabella (allegato 4), è prescritto il possesso della licenza di scuola elementare.

 

          Art. 11. Titoli speciali per il personale delle navi traghetto

     Per l'assunzione nelle qualifiche iniziali del personale delle navi traghetto è prescritto il possesso di diploma rilasciato da scuola italiana, anche all'estero, governativa o pareggiata, di abilitazione tecnico-nautica, rispettivamente, sezione capitani e sezione macchinisti, per gli ufficiali navali e di macchina; il possesso del diploma di qualifica di radiotelegrafista a bordo rilasciato da un istituto professionale di Stato o legalmente riconosciuto ovvero del diploma di istituto secondario di 2° grado, per gli ufficiali marconisti; ed il possesso di diploma di licenza elementare per il restante personale[9].

     Sono, inoltre, prescritti i seguenti titoli e requisiti per ciascuna delle qualifiche iniziali:

     a) per gli ufficiali navali, la patente di capitano di lungo corso e non meno di un anno di navigazione effettiva al comando di guardia come ufficiale;

     b) per gli ufficiali di macchina, la patente di macchinista navale di 1 classe, valida anche per le motonavi, e non meno di un anno di navigazione effettiva, in qualità di ufficiale macchinista dirigente la guardia;

     b-bis) per gli ufficiali marconisti, il certificato di 1a classe di radiotelegrafista per navi, l'immatricolazione nella gente di mare di 1a categoria e non meno di un anno di navigazione effettiva come capo posto su navi le cui stazioni radio telegrafiche siano classificate di 1a o 2a categoria[10];

     c) per i motoristi, l'immatricolazione della gente di mare di 1 categoria, la patente di meccanico navale di 1° o 2° grado e non meno di un anno di navigazione, con la qualifica di meccanico navale registrata alla matricola della Marina mercantile o la provenienza dalla marina militare con il grado di sergente o secondo capo motorista;

     d) per gli elettricisti, il diploma di elettricista rilasciato da scuola specialisti della marina militare o da una scuola professionale oppure aver prestato quattro anni di servizio in uno stabilimento elettromeccanico con la qualifica di operaio elettricista, la immatricolazione nella gente di mare di 1 categoria, con la qualifica di elettricista registrata alla matricola della Marina mercantile e non meno di un anno di navigazione con la qualifica medesima;

     e) per i carpentieri, l'immatricolazione nella gente di mare di 1 categoria e l'abilitazione all'esercizio della professione di maestro d'ascia prevista dall'art. 280 del regolamento del Codice della navigazione;

     f) per i marinai, l'immatricolazione nella gente di mare di 1 categoria, con la qualifica di marinaio;

     g) per i carbonai, l'immatricolazione nella gente di mare di 1 categoria, con la qualifica di carbonaio.

 

          Art. 12. Benefici particolari

     Nei concorsi, le riserve dei posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono, complessivamente, superare la metà dei posti messi a concorso.

     Nei concorsi per l'assunzione nelle qualifiche del personale esecutivo ed ausiliario degli uffici e di quello dell'esercizio non appartenente al personale dirigente, qualora non vengano coperti dai destinatari tutti i posti riservati ai sensi del precedente comma, l'eventuale differenza viene conferita fino a concorrenza di un quinto dei posti messi a concorso e secondo l'ordine della graduatoria, ai candidati risultati idonei:

     a) che siano figli di dipendenti o di ex dipendenti dell'Azienda;

     b) che siano lavoratori dipendenti da imprese private che gestiscono servizi per conto dell'azienda stessa;

     c) che gestiscano assuntorie ferroviarie o vi coadiuvino.

     Se in relazione al limite di cui al primo comma del presente articolo si imponga una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

     I titoli che danno luogo a riserva di posti o preferenze nell'ammissione alle diverse carriere non sono influenti ai fini della progressione di carriera.

 

          Art. 13. Bandi di concorso

     I pubblici concorsi sono banditi dal Ministro e i relativi bandi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale almeno due mesi prima della data stabilita per l'inizio delle prove di esame. Il Ministro può, con lo stesso provvedimento, delegare il direttore generale a nominare le commissioni di concorso e a stabilire la sede o le sedi degli esami.

     In particolare, il bando deve indicare:

     1) il numero dei posti messi a concorso, divisi per compartimento ove occorra;

     2) i documenti prescritti e i requisiti richiesti;

     3) il programma degli esami, quando il concorso si svolga per esami, per esami e titoli o per titoli ed esami[11];

     4) ogni altra notizia utile per informare gli aspiranti circa le condizioni di ammissione e le cause di esclusione dal concorso, le preferenze ed i benefici a particolari categorie, i termini e le modalità per la presentazione dei documenti, le sanzioni per le false indicazioni previste nella lettera e) dell'art. 159, la presentazione di titoli facoltativi, sia per i concorsi per titoli ed esami, sia per i concorsi per soli titoli, i criteri e le modalità per la valutazione delle prove di esame[12].

     E' in facoltà dell'azienda mettere a concorso, oltre i posti già disponibili alla data del bando, sia nelle qualifiche per le quali viene indetto il concorso, sia nelle qualifiche superiori della medesima carriera, anche quelli che si renderanno vacanti nelle stesse qualifiche in dipendenza di collocamenti a riposo d'ufficio nell'anno successivo al bando e, per le qualifiche del personale esecutivo dell'esercizio, nei due anni successivi al bando medesimo. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando[13].

     La facoltà di cui al precedente comma, di mettere a concorso anche i posti che si renderanno vacanti in dipendenza di collocamenti a riposo d'ufficio nell'anno successivo al bando e, per le qualifiche del personale esecutivo dell'esercizio, nei due anni successivi al bando medesimo, può essere esercitata dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato anche in mancanza di disponibilità nell'organico e nell'oltre organico alla data del bando di concorso[14].

     Per le qualifiche per le quali, a norma del successivo art. 17, è prescritto il conseguimento di abilitazioni a determinati servizi ovvero è richiesta la frequenza a corsi di formazione istituiti dall'Azienda, l'assunzione può essere effettuata con anticipo, non superiore comunque a tre mesi, rispetto al verificarsi delle vacanze[15].

 

          Art. 14. Prescrizioni per gli esami di concorso

     I concorsi possono svolgersi per soli esami, per esami e per titoli, per titoli ed esami, o per soli titoli[16].

     Gli esami possono consistere in uno o più dei seguenti tipi di prova: scritta, orale, pratica, attitudinale[17].

     Il tipo delle prove d'esame e il numero di esse verranno stabiliti nei singoli bandi di concorso[18].

     Del diario delle prove scritte è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale non meno di 15 giorni prima dell'inizio di esse. Il diario stesso deve essere comunicato ai candidati ammessi al concorso, nello stesso termine.

     Al candidato è data comunicazione della sua ammissione alle prove orali comunicandogli il voto riportato in ciascuna delle prove scritte e pratiche eventualmente sostenute. Tale comunicazione deve essere data almeno 20 giorni prima dell'inizio delle prove orali.

     Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la commissione giudicatrice compila l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti riportati da ciascuno.

     L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede di esame.

 

          Art. 15. Approvazione della graduatoria

     La graduatoria finale con l'indicazione complessiva della votazione riportata da ciascun candidato, computata secondo le norme del bando, è approvata con decreto del Ministro il quale, riconosciuta la regolarità del procedimento, dichiara i vincitori del concorso.

     La graduatoria viene pubblicata nel Bollettino ufficiale delle Ferrovie dello Stato. Di tale pubblicazione si dà notizia mediante avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

     Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per le eventuali impugnative.

 

Capo II

NOMINE

 

          Art. 16. Assunzione degli idonei

     La nomina all'impiego è limitata ai vincitori del concorso fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso.

     Gli idonei che nella graduatoria eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti[19].

     Tuttavia, il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, previa autorizzazione del Ministro, ha facoltà di assumere gli idonei, secondo l'ordine della graduatoria, ai posti che si rendano disponibili entro due anni dall'approvazione della graduatoria stessa, nel limite del dieci per cento di quelli messi a concorso per il personale direttivo, del venti per cento per il personale degli uffici e per i dirigenti del personale dell'esercizio e del quaranta per cento per il rimanente personale dell'esercizio[20].

     Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, il direttore generale ha facoltà di procedere, nel termine di sei mesi ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria.

 

          Art. 17. Nomine in prova e periodo di prova

     Le nomine hanno luogo, a titolo di prova, nelle qualifiche iniziali di cui all'annessa tabella (allegato n. 4), per il periodo di un anno, con almeno trecento giorni di effettivo servizio, dedotte le assenze non dovute a riposi periodici.

     La nomina in prova del dipendente che per giustificato motivo assuma servizio con ritardo sul termine prefissogli, decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio.

     Il Consiglio di amministrazione determina le qualifiche per le quali, prima della fine del servizio in prova, è fatto obbligo di frequentare i corsi di formazione istituiti dall'azienda e deve essere accertata la idoneità per mezzo di esami o devono essere conseguite abilitazioni a determinati servizi.

     Qualora nell'anno non siano stati prestati trecento giorni di effettivo servizio, a norma del primo comma, o non siano state conseguite le abilitazioni di cui al terzo comma, il servizio di prova è prolungato, fino al compimento del predetto periodo o al conseguimento delle abilitazioni, ma in ogni caso per non oltre un anno. Il complessivo periodo di due anni viene aumentato di quel periodo, comunque non superiore a 18 mesi, del quale gli interessati beneficiano come trattamento di malattia in eccedenza a quello ordinario e relativa proroga previsti dal successivo art. 90, in relazione all'obbligo della conservazione del posto di lavoro stabilito, a favore dei tubercolotici ricoverati in luoghi di cura, dall'art. 10 della legge 28 febbraio 1953, n. 86[21].

 

          Art. 18. Autorità competente per le nomine in prova

     Le nomine in prova sono disposte dal direttore generale.

 

          Art. 19. Nullità delle assunzioni

     La nomina del personale senza le modalità previste dalla presente legge è nulla di diritto e non produce alcun effetto a carico dell'azienda autonoma dello Ferrovie dello Stato.

 

          Art. 20. Esenzione dal periodo di prova

     Il Consiglio di amministrazione determina i casi in cui i dipendenti, assunti per pubblico concorso, possono essere esentati dal periodo di prova, quando provengono da altro pubblico impiego, o possono completare nella qualifica di assunzione il periodo di prova eventualmente non ultimato in quella di provenienza[22].

     Il mancato conseguimento delle abilitazioni o l'esito negativo degli esami di idoneità, ove prescritti per la nomina a stabile, comportano, comunque, la restituzione dei dipendenti ferroviari alla qualifica di provenienza e l'assegnazione, nel ruolo relativo, del posto precedentemente occupato.

 

          Art. 21. Promessa solenne

     Il personale in prova, all'atto di assumere servizio, deve fare, in presenza di due testimoni, avanti al dirigente dell'ufficio o dell'impianto cui è destinato, promessa solenne secondo la seguente formula:

     "Prometto di essere fedele alla Repubblica Italiana, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Azienda per il pubblico bene".

     Della promessa è redatto verbale, conservandone in atti l'originale e consegnandone copia all'interessato.

 

          Art. 22. Trattamento economico

     Il personale in prova o esentato dal servizio di prova ai sensi del precedente art. 20, ha diritto allo stipendio iniziale della qualifica, previsto per il personale stabile dall'annessa tabella (allegato n. 5).

     Nel caso, però, di provenienza da altri gruppi dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato o da ruoli di altre pubbliche amministrazioni con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, è attribuito un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza fra lo stipendio già goduto ed il nuovo, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per progressione di carriera, anche se semplicemente economica.

 

          Art. 23. Esonero del personale in prova

     Il personale in prova viene esonerato dal servizio:

     a) qualora la prova abbia dato esito negativo;

     b) qualora, entro i termini stabiliti, non abbia conseguito l'idoneità o le abilitazioni prescritte o prestato i giorni di effettivo servizio ai sensi dell'art. 17 o, per gli aiuto macchinisti, non abbia superato gli esami al compimento dell'apposito corso professionale per l'abilitazione all'esercizio delle specifiche mansioni della qualifica;

     c) per inabilità fisica constatata dai sanitari dell'Azienda, salva l'applicazione del precedente art. 9 e del successivo art. 49, limitata, però, ai casi di inabilità fisica derivante da causa di servizio;

     d) per mancata osservanza della promessa solenne.

     L'esonero è deliberato, con provvedimento motivato, dall'autorità che ha disposto la nomina in prova. La stessa autorità ha, peraltro, la facoltà di revocare l'esonero disposto in base alla norma prevista alla lettera c), quando entro due anni dall'esonero stesso i sanitari dell'azienda constatino che più non sussistono i motivi che avevano determinato il provvedimento.

     Al personale in prova esonerato per le cause indicate nelle lettere a) b) e c) è concessa una indennità pari a una mensilità dell'ultimo stipendio percepito per ogni semestre di servizio di prova prestato, compreso l'ultimo in corso.

 

          Art. 24. Applicazione di norme al personale in prova

     Al personale in prova sono applicabili le norme previste nella presente legge per il personale stabile, in quanto compatibili con quelle speciali contenute nel presente capo.

     Al personale in prova non sono applicabili le norme sulle aspettative, salvo il caso di servizio militare.

 

          Art. 25. Sanzioni disciplinari per il personale in prova [23]

     Le mancanze per le quali sono previste per il personale stabile le seguenti sanzioni:

     sospensione dal servizio con privazione dello stipendio per il periodo di undici giorni o per un periodo superiore;

     retrocessione;

     revoca;

     destituzione;

     comportano, per il personale in prova, il licenziamento.

     Autorità competente a deliberare, nei casi predetti, il licenziamento, è il direttore generale.

     Se le mancanze per le quali, per il personale stabile, è prevista la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio di durata superiore a giorni dieci, sono connesse con fatti non dolosi di natura professionale, il direttore generale ha facoltà di deliberare il licenziamento, salvo che non ritenga di rinviare l'incolpato al giudizio delle autorità previste dall'art. 125.

     In questo caso, il personale in prova è punibile con la stessa sanzione comminata per il personale stabile ed è applicabile altresì l'art. 124 (circostanze attenuanti).

 

          Art. 26. Esito del servizio di prova e nomina a stabile

     Al termine del periodo di prova si procede alla nomina a stabile se la prova ha dato esito favorevole e se risultano soddisfatte le condizioni prescritte dall'art. 17.

     La valutazione del servizio di prova, ai fini del precedente comma, viene compiuta sulla base del rapporto informativo e della nota di qualificazione, che debbono essere compilati, ai sensi degli articoli 70 e 71, al termine del servizio prestato.

     Le nomine a stabile sono deliberate dalla stessa autorità cui compete, a norma dell'art. 18, la facoltà di provvedere alla nomina in prova.

 

          Art. 27. Attribuzioni del personale direttivo

     Il personale direttivo svolge attività normativa in applicazione di leggi e regolamenti; di coordinamento, di propulsione e di controllo; cura la organizzazione tecnico-scientifica del lavoro degli uffici e dei servizi cui è preposto, anche per adeguarne l'efficienza alle esigenze sociali ed economiche; attende a compiti di studio e di ricerca; partecipa ad organi collegiali e a commissioni operanti in seno all'Azienda; compie ispezioni e controlli, segnalando tutte le irregolarità accertate e formulando proposte sui provvedimenti da adottare; è preposto alla direzione dei vari rami dell'Amministrazione centrale e periferica e coadiuva nella dirigenza; provvede, nell'ambito delle varie competenze stabilite da leggi o regolamenti, agli atti vincolanti l'Azienda, ne cura gli interessi e, nei casi stabiliti dalla legge, la rappresenta; rilascia certificazioni; espleta attribuzioni particolari che di volta in volta venissero attribuite da particolari disposizioni.

 

          Art. 28. Attribuzioni del personale di concetto degli uffici [24]

     Il personale di concetto degli uffici svolge attività di carattere amministrativo, contabile e tecnico, corrispondente al grado di cultura richiesto per l'immissione in impiego e previste dai regolamenti dell'Azienda ed espleta le funzioni di ispezione e di controllo che di volta in volta gli vengono attribuite, rimanendo responsabile dell'applicazione delle leggi e regolamenti.

     Al personale delle due qualifiche più elevate del gruppo di concetto può essere attribuita anche la dirigenza di reparti di minore importanza o di unità assimilate.

 

          Art. 29. Attribuzioni del personale esecutivo degli uffici [25]

     Il personale esecutivo degli uffici disimpegna mansioni di archivio, di protocollo, di registrazione e di copia, anche con utilizzazione di macchine, nonchè quelle ausiliarie delle professioni sanitarie e di aiuto al personale di concetto per la collaborazione contabile, tecnica ed amministrativa, adeguate al grado di cultura richiesto per l'immissione in impiego, nei limiti e secondo i compiti previsti dai regolamenti ferroviari.

 

          Art. 30. Attribuzioni del personale ausiliario degli uffici

     Il personale ausiliario degli uffici provvede a mantenere in ordine e la pulizia degli uffici cui è addetto, disimpegna il servizio di anticamera, vigila l'accesso del pubblico agli uffici, esegue il trasporto, la distribuzione, la tiratura di copie e perforazione di schede, la manipolazione e il collocamento delle carte, dei fascicoli e degli altri oggetti dell'ufficio e adempie a tutti gli altri incarichi di carattere materiale, anche con impiego di macchine.

     Il personale stesso, qualora sia in possesso di regolare patente di guida, è altresì addetto alla conduzione di automezzi e ne cura la pulizia e la piccola manutenzione.

     (Omissis) [26]

 

          Art. 31. Attribuzioni dei dirigenti del personale dell'esercizio

     I dirigenti del personale dell'esercizio sono preposti alla dirigenza e al funzionamento dei vari uffici ed impianti dell'esercizio e, nell'espletamento dei loro compiti, hanno la responsabilità della retta applicazione delle norme contenute negli appositi regolamenti emanati per le specialità cui sono adibiti.

 

          Art. 32. Attribuzioni del personale esecutivo dell'esercizio

     Il personale esecutivo dell'esercizio è addetto all'espletamento delle varie mansioni interessanti l'esercizio, secondo gli appositi regolamenti emanati per la specialità cui è adibito; nonchè di quelle in aiuto al personale dirigente per la collaborazione nelle attribuzioni di quest'ultimo.

     I gestori di 1° classe, i gestori e gli ausiliari nonchè il personale di vigilanza sono addetti all'espletamento di tutti i servizi necessari, rispettivamente, nelle fermate e presso i passaggi a livello[27].

 

Titolo III

OBBLIGHI E GARANZIE DEL PERSONALE

 

          Art. 33. Giuramento

     Il personale che abbia ottenuto la nomina a stabile deve prestare giuramento, con la seguente formula, davanti all'autorità all'uopo delegata dal direttore generale ed in presenza di due testimoni:

     "Giuro di essere fedele alla Repubblica Italiana, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Azienda per il pubblico bene".

     Del prestato giuramento viene redatto verbale e preso nota sullo stato matricolare.

     Copia del verbale è consegnata all'interessato.

 

          Art. 34. Doveri inerenti all'adempimento delle proprie mansioni

     Il personale ha l'obbligo di adempiere con diligenza e con zelo al proprio servizio, secondo le attribuzioni stabilite dalla presente legge e dai regolamenti interni.

     Nei rapporti con i superiori e con i colleghi deve ispirarsi ad una assidua e solerte collaborazione ed essere di guida e di esempio ai dipendenti nello svolgimento delle loro mansioni in modo da assicurare il più efficace rendimento nel servizio.

     Nei rapporti col pubblico il suo comportamento deve essere tale da stabilire completa fiducia e sincera collaborazione fra i cittadini e l'Azienda.

     Deve, inoltre, avere la massima cura di quanto appartiene all'Azienda e tenere in servizio e nella vita privata una condotta notoriamente non censurabile. Ha l'obbligo di rispettare l'orario di lavoro regolato dalle norme che saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i trasporti, di concerto col Ministro per li tesoro. Le prestazioni ordinarie di lavoro effettivo non possono, comunque, essere di durata superiore alle 48 ore settimanali.

     Quando le esigenze dell'azienda lo richiedano è tenuto a prestare servizio anche in ore non comprese nell'orario normale, con diritto a retribuzione per le relative prestazioni secondo le apposite disposizioni in vigore.

     Deve mantenere il segreto d'ufficio e, anche quando non si tratti di atti segreti, non può dare, a chi non ne abbia diritto, informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti od operazioni di qualsiasi natura.

     Deve eseguire gli ordini inerenti alla esplicazione delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartiti dai superiori gerarchici; se l'ordine è palesemente contrario ai regolamenti e istruzioni deve farne rimostranza al superiore che ha impartito, dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto, ha il dovere di darvi esecuzione. Non deve, comunque, eseguire l'ordine, quando l'atto sia vietato dalla legge penale.

 

          Art. 35. Responsabilità verso l'Azienda

     Il personale è tenuto a risarcire all'Azienda i danni derivanti da violazione di obblighi di servizio.

     Se ha agito per un ordine che era obbligato ad eseguire, va esente da responsabilità, salvo la responsabilità del superiore che ha impartito l'ordine.

     Risponde, invece, se ha agito per delega del superiore.

     Il diritto al risarcimento si estingue col decorso del termine di prescrizione ordinaria previsto dal Codice civile o da altre disposizioni speciali.

     Rimangono, comunque, ferme le norme di cui all'art. 25 del regio decreto 28 giugno 1912, n. 728.

 

          Art. 36. Responsabilità verso i terzi

     Il personale direttivo e degli uffici, che nell'esercizio delle proprie attribuzioni cagioni ad altri un danno ingiusto derivante da ogni violazione dei diritti di terzi, commessa per dolo o colpa grave, è personalmente obbligato a risarcirlo.

     L'azione di risarcimento nei suoi confronti può essere esercitata congiuntamente con l'azione diretta nei confronti dell'Azienda, qualora sussista anche la responsabilità di quest'ultima.

     In ogni caso, la responsabilità del dipendente non potrà mai eccedere quella che da norme speciali è posta a carico dell'Azienda.

     Qualora l'Azienda abbia risarcito il terzo del danno cagionato dal dipendente l'Azienda medesima può rivalersi verso quest'ultimo. L'avvenuto risarcimento, comunque, estingue l'azione che il terzo avesse iniziato nei confronti del dipendente.

     I dipendenti addetti alla conduzione di veicoli circolanti su strada sono responsabili dei danni causati per colpa grave e l'Azienda può nei loro riguardi esercitare la rivalsa di cui al comma precedente.

 

          Art. 37. Responsabilità degli organi collegiali

     Qualora la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di collegi amministrativi deliberanti, sono responsabili in solido il presidente ed i membri del collegio che abbiano partecipato all'atto o alla operazione.

     La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare, nel verbale, il proprio dissenso.

 

          Art. 38. Diffida

     L'omissione di atti o di operazioni che i dipendenti di cui al precedente art. 36 siano tenuti a compiere per legge o per regolamento, deve essere fatta constare da chi ne ha interesse mediante diffida notificata ai dipendenti stessi ed all'Azienda a mezzo di ufficiale giudiziario.

     Quando si tratti di atti o di operazioni da compiersi ad istanza dell'interessato, la diffida è inefficace se non siano trascorsi sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

     Quando l'atto od operazione facciano parte di un procedimento amministrativo, la diffida è inefficace se non siano trascorsi sessanta giorni dalla data di compimento dell'atto od operazione precedente, ovvero, qualora si tratti di atti o di operazioni di competenza di più uffici, dalla data in cui l'atto precedente, oppure la relazione o il verbale della precedente operazione, trasmessi dall'ufficio che ha provveduto, siano pervenuti all'ufficio che deve attendere agli ulteriori incombenti.

     Se le leggi o i regolamenti amministrativi, ovvero i capitolati generali o speciali o disciplinari di concessione, stabiliscono, per il compimento di determinati atti od operazioni, termini più brevi o più ampi di quelli previsti nei commi precedenti, la diffida è efficace se notificata dopo la scadenza del termine entro il quale gli atti o le operazioni debbono essere compiuti, secondo la specifica norma che li concerne.

     Decorsi inutilmente trenta giorni dalla notificazione della diffida, l'interessato può proporre l'azione di risarcimento, senza pregiudizio della riparazione dei danni che si siano già verificati in conseguenza della omissione o del ritardo.

 

          Art. 39. Inesecuzione del giudicato amministrativo

     Qualora il danno del terzo derivi dalla mancata esecuzione del giudicato formatosi contro l'Azienda, l'azione di risarcimento può essere iniziata soltanto dopo che siano trascorsi sessanta giorni dalla notificazione, con diffida a provvedere, della decisione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale che, ai sensi dell'art. 27, n. 4, del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, dichiara l'obbligo dell'autorità amministrativa di conformarsi al giudicato, salvo il diritto alla riparazione dei danni che si siano già verificati.

 

          Art. 40. Comunicazione della diffida

     Il dipendente convenuto in giudizio ai sensi dall'art. 36 e quello cui sia stata notificata una delle diffide previste dagli articoli 38 e 39, ha il dovere di informare senza indugio, per via gerarchica, il capo del servizio dal quale dipende.

     La difesa del dipendente convenuto in giudizio può essere assunta dall'Avvocatura dello Stato nei casi e con le norme previste dall'art. 44 del testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611.

 

          Art. 41. Esclusione della responsabilità verso terzi

     Alla responsabilità del dipendente verso i terzi si applicano le disposizioni del secondo e terzo comma dall'art. 35.

 

          Art. 42. Altri casi di esclusione della responsabilità verso i terzi

     La responsabilità personale verso i terzi è esclusa, oltre che negli altri casi previsti dalle leggi, quando il dipendente sia stato costretto all'azione od omissione dannosa da violenza fisica esercitata sulla persona, ovvero da minaccia di danno grave alla persona o agli averi, propri o dei familiari, sempre che il dipendente abbia riferito ai superiori circa la violenza o la minaccia subìta, prima di essere convenuto in giudizio per il risarcimento del danno o prima che gli siano notificate le diffide previste dagli articoli 38 e 39.

     Nell'ipotesi prevista dal comma precedente l'Azienda può sempre valutare se sussista la responsabilità disciplinare, civile o contabile del dipendente verso l'Azienda stessa.

 

          Art. 43. Giudizio disciplinare in relazione all'azione di risarcimento

     Il mancato esercizio dell'azione di risarcimento nei confronti del dipendete da parte del terzo danneggiato, la reiezione della domanda da parte del giudice adito, come pure le rinuncie o transazioni, non escludono che il fatto, la omissione o il ritardo del dipendente possano essere perseguiti dall'Azienda, qualora concretino infrazioni disciplinari.

 

          Art. 44. Uniforme di servizio

     Il Consiglio di amministrazione stabilisce quale personale deve, in servizio, indossare vestiario uniforme, nonchè le norme e le condizioni relative.

 

          Art. 45. Obbligo di residenza [28]

     Il personale ha l'obbligo di risiedere in località che consenta il rispetto dell'orario e l'adempimento delle prestazioni di lavoro. La residenza fissata deve essere comunicata all'Azienda[29].

     Il personale è, altresì, obbligato a recarsi in servizio fuori sede, sia all'interno che all'estero, secondo gli ordini ad esso impartiti.

 

          Art. 46. Trasferimenti

     I trasferimenti di personale da una ad altra sede di servizio possono essere disposti:

     a) per motivate esigenze di servizio;

     b) a domanda dell'interessato, compatibilmente con le esigenze di servizio.

     Nel caso in cui esigenze aziendali rendano necessari trasferimenti di più dipendenti da o per la stessa località, dovranno essere compilate graduatorie compartimentali a cura di apposite Commissioni, da costituire dal direttore compartimentale. Il trasferimento è disposto secondo l'ordine delle graduatorie[30].

     Delle Commissioni fanno parte anche tre rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale e unitario maggiormente rappresentative. La rappresentatività è desunta dalle ultime elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel Consiglio di amministrazione[31].

     La stessa procedura deve essere seguita per i trasferimenti nelle località di cui agli articoli 26 e 29 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con legge 31 luglio 1957, n. 685, e successive modificazioni[32].

     La procedura di cui ai precedenti commi non si applica ai trasferimenti del personale direttivo e dei capi degli impianti, nè ai trasferimenti da effettuarsi in applicazione dell'art. 80 della presente legge[33].

     Nel disporre il trasferimento deve essere tenuto conto, compatibilmente con le esigenze del servizio, delle condizioni di famiglia, di eventuali necessità di studio del dipendente e dei propri figli, nonchè del servizio già prestato in sedi disagiate.

     Il trasferimento da una ad altra sede può essere disposto anche quando la permanenza del dipendente in una sede nuoce al prestigio dell'ufficio.

     Il Consiglio di amministrazione è competente a decidere su eventuali ricorsi prodotti dal dipendente in materia di trasferimenti.

 

          Art. 47. Obbligo dell'adempimento temporaneo di funzioni diverse, di qualifica pari od inferiore, da quelle della qualifica di appartenenza [34]

     Il dipendente deve essere adibito alle mansioni della qualifica rivestita.

     Per comprovate esigenze di servizio, il personale può essere destinato temporaneamente a funzioni diverse, pari o, eccezionalmente, inferiori, rispetto a quelle della qualifica rivestita ancorchè proprie di altra qualifica.

     Il provvedimento non può avere carattere punitivo.

     Il dipendente utilizzato ai sensi del secondo comma conserva il trattamento economico percepito nella qualifica di appartenenza e la sua utilizzazione come sopra disposta non può influire negativamente sulla carriera e sulla valutazione del servizio prestato.

     La destinazione ad altre funzioni, contemplata nel presente articolo, non può avere durata superiore ad un anno. Detto periodo potrà essere superato in tutti i casi in cui si verifichino situazioni di soprannumero rispetto all'organico.

 

          Art. 48. Cambio di qualifica per destinazione ad altre funzioni

     Il personale, nell'interesse dell'Azienda, può essere definitivamente destinato ad altre funzioni anche di gruppo e di servizio diversi da quelli di appartenenza, nel limite dei posti di pianta disponibili.

     Il provvedimento comporta il mutamento di ruolo e di qualifica; questa, però, deve essere corrispondente a quella di provenienza e, qualora il mutamento comporti il passaggio dai ruoli del personale dell'esercizio a quelli del personale degli uffici, esso è subordinato al superamento di un esame di idoneità.

     Il provvedimento è adottato:

     a) dai direttori centrali competenti per servizio, quando non si faccia luogo a trasferimento di servizio;

     b) dal direttore generale, negli altri casi.

     L'assegnazione del posto nel nuovo ruolo è stabilita dalle stesse autorità, su proposta, rispettivamente, delle commissioni locali o delle commissioni centrali di avanzamento.

     Il personale che deve essere destinato a funzioni interessanti la sicurezza dell'esercizio è sottoposto a visita sanitaria, per accertare la sua idoneità fisica, secondo le norme previste dall'art. 3 penultimo comma.

 

          Art. 49. Personale fisicamente inidoneo [35]

 

          Art. 50. Assenze dal servizio

     In caso di malattia, che imponga l'assenza dal servizio, il dipendente deve darne immediato avviso al proprio superiore[36].

     Ogni altra assenza deve essere preventivamente autorizzata.

 

          Art. 51. Attività incompatibili

     E' incompatibile con la qualifica di dipendente dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato l'esercizio di qualunque professione, commercio, industria o altro impiego alle dipendenze di privati, nonchè la carica di amministratore, consigliere di amministrazione, commissario di vigilanza o sorveglianza, sindaco od altra consimile, sia o non retribuita, nelle società aventi fine di lucro.

     Peraltro, il personale ferroviario può compiere incarichi di perito o arbitro, previa autorizzazione dell'Azienda.

     Il personale ferroviario può partecipare all'amministrazione di società cooperative costituite fra pubblici dipendenti, nonchè, in deroga al disposto del primo comma del presente articolo, e quando sia autorizzato dal Ministro, all'amministrazione di società nelle quali lo Stato o l'Azienda abbia una compartecipazione azionaria, od all'amministrazione di società, istituti od enti per i quali la nomina a determinate cariche sia riservata allo Stato da disposizioni speciali o da convenzioni.

 

          Art. 52. Cumulo di impieghi

     Gli impieghi pubblici non sono cumulabili, salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali.

     I capi di uffici ed impianti sono tenuti, sotto la loro personale responsabilità, a segnalare, pel tramite gerarchico al capo del rispettivo servizio o compartimento, i casi di cumulo di impieghi riguardanti il personale dipendente.

     L'assunzione di altro impiego, nei casi in cui la legge non consente il cumulo, importa di diritto la cessazione dall'impiego precedente, salva l'applicazione delle norme relative al trattamento di quiescenza.

 

          Art. 53. Obbligo di seguire la via gerarchica

     Le istanze ed i reclami devono essere presentati a mezzo del superiore immediato. La mancata osservanza di questa procedura autorizza la Azienda a non prendere in considerazione le istanze ed i reclami predetti.

     Il superiore immediato ha l'obbligo di far pervenire al loro indirizzo, per il tramite gerarchico, le istanze ed i reclami che gli siano presentati, allegando un rapporto contenente le notizie necessarie per deliberare in merito.

     I dipendenti dell'Azienda possono, tuttavia, presentare direttamente all'autorità cui sono indirizzati, le istanze ed i reclami, allorquando, decorso il termine di trenta giorni dalla presentazione con l'osservanza della via gerarchica, non sia loro pervenuta risposta.

     Sempre per il tramite gerarchico, si possono far pervenire, in sede superiore, pieghi suggellati.

 

          Art. 54. Ricorsi gerarchici

     Contro i provvedimenti delle autorità ferroviarie è ammesso ricorso gerarchico fino ai direttori centrali e ai direttori compartimentali, i quali provvedono definitivamente ove non sia diversamente disposto.

     Contro i provvedimenti di tali autorità è ammesso, invece, ricorso al direttore generale il quale decide in via definitiva; contro i provvedimenti del direttore generale è ammesso ricorso al Ministro.

     Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data in cui il provvedimento soggetto ad impugnativa viene comunicato all'interessato, oppure dalla data in cui l'interessato medesimo ne ha avuta, altrimenti, adeguata conoscenza.

     La comunicazione è fatta mediante consegna di copia conforme dell'atto, ad opera del superiore gerarchico, al personale interessato, che ne rilascia ricevuta sull'originale.

     Non sono applicabili ai ricorsi gerarchici le norme previste nell'articolo precedente.

 

          Art. 55. Miglioramento professionale

     L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato provvede alla formazione professionale dei dipendenti in prova, nonchè all'aggiornamento e perfezionamento di quelli già in carriera, mediante appositi corsi da essa stessa organizzati, fornendo le pubblicazioni di servizio necessarie.

     Per i detti corsi utilizza propri dipendenti oppure ricorre all'opera di altri docenti, all'attività di appositi istituti, nonchè alla scuola superiore della pubblica amministrazione.

 

          Art. 56.

     Trattamento per infortunio sul lavoro, per malattia professionale o per malattia contratta per causa unica e diretta di servizio

     E' obbligatoriamente assicurato contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, agli effetti dall'art. 1 del regio decreto 10 marzo 1933, n. 1054, e successive modificazioni, il personale dell'esercizio di qualsiasi qualifica ed il personale ausiliario degli uffici.

     A detto personale, nei casi di assenza dal servizio per infortunio sul lavoro, per malattia professionale o per malattia contratta per causa unica e diretta di servizio compete, per i giorni di assenza, il trattamento previsto dall'art. 91.

     Al personale direttivo ed al rimanente personale degli uffici compete il trattamento indicato nel precedente comma quando eserciti eccezionalmente attribuzioni devolute al personale dell'esercizio o quando, nell'adempimento del proprio servizio, sia stato esposto agli stessi rischi cui normalmente sono soggetti il personale dell'esercizio e quello ausiliario degli uffici.

 

          Art. 57. Trattamento per le zone malariche

     Nelle località dichiarate, con legge, malariche, l'Azienda provvede gratuitamente, per tutti i dipendenti ed i loro familiari conviventi ed a carico, alle prestazioni sanitarie antimalariche, profilattiche e curative, stabilite dalle disposizioni legislative in vigore.

 

          Art. 58. Trattamento economico

     Il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ha diritto allo stipendio ed agli assegni per carichi di famiglia, nonchè ad eventuali altre competenze previste da norme di carattere generale o particolare.

     Ad esso sono attribuiti gli stipendi stabiliti dalla tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive modificazioni e riportati nell'annessa tabella (allegato n. 5); tali stipendi si riferiscono alla posizione iniziale delle varie qualifiche corrispondenti.

     Per ogni biennio di anzianità nella qualifica è attribuito un aumento periodico pari al 2,50 per cento dello stipendio iniziale della qualifica stessa. Tale aumento si conferisce, di regola, con decorrenza dal 1° gennaio e dal 1° luglio di ogni anno. Quando l'aumento medesimo venga a cadere in data intermedia, esso si intende riportato alle decorrenze suindicate agli effetti dei successivi aumenti, a seconda che venga ad oltrepassare o meno la metà di ciascun intervallo semestrale.

     Gli aumenti periodici sono in numero illimitato e si conferiscono sempre quando gli interessati non ne siano demeritevoli.

 

          Art. 59. Anticipazione della concessione degli aumenti periodici di stipendio [37]

 

          Art. 60. Prolungamento del periodo normale per la concessione degli aumenti periodici di stipendio

     Nei riguardi del personale che abbia riportato le qualificazioni di "mediocre" o di "insufficiente", il periodo normale per la concessione del prossimo aumento periodico di stipendio è prolungato, rispettivamente, per un anno o per tre anni a decorrere dalla data in cui verrebbe a maturare il primo aumento successivo alla scadenza dell'anno cui si riferisce l'una o l'altra qualificazione.

 

          Art. 61. Sospensione dell'assegnazione degli aumenti periodici di stipendio [38]

     In pendenza di formale procedimento disciplinare per una mancanza per la quale è prevista una sanzione più grave della multa, l'assegnazione dell'aumento periodico di stipendio è sospesa ed è ripresa al termine del procedimento suddetto con l'applicazione dei prolungamenti dei periodi normali di cui al precedente art. 60, nei casi in cui l'esito del procedimento medesimo abbia determinato l'assegnazione delle qualificazioni di mediocre o di insufficiente.

     La sospensione di cui al precedente comma ha luogo anche in pendenza di procedimento penale, salvo che il direttore generale disponga diversamente.

 

          Art. 62. Matricola generale e fascicolo individuale

     Per ciascun dipendente dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è compilato uno stato matricolare conforme al modello annesso (allegato 6).

     E' fatto obbligo al dipendente di notificare all'Azienda, per il tramite gerarchico, le variazioni che avvengono nel suo stato di famiglia.

     Il fascicolo individuale, istituito per ciascun agente, deve contenere, registrati e numerati cronologicamente, i documenti che interessano lo svolgimento del rapporto d'impiego.

     I dipendenti che cessano dal servizio, o i loro eredi, possono richiedere un estratto dello stato matricolare senza alcuna attestazione sulla qualità del servizio prestato, salve, per gli operai, le disposizioni di legge ad essi relative.

 

          Art. 63. Ruoli di anzianità

     Il Consiglio di amministrazione determina le qualifiche per le quali, annualmente od ogni tre anni, sono pubblicati i ruoli di anzianità, suddivisi per servizio e per qualifica, secondo la situazione al 1° gennaio.

     Della pubblicazione dei ruoli di anzianità di cui al primo comma è dato avviso sul Bollettino ufficiale. Nel termine di sessanta giorni da quello della pubblicazione di tale avviso è ammesso ricorso al Ministro per la rettifica delle posizioni di anzianità.

     L'anzianità è determinata:

     1) dalla decorrenza indicata dall'ultimo provvedimento di nomina o promozione;

     2) a parità di tale decorrenza, da quella di nomina o promozione alle qualifiche precedenti, semprechè corrispondenti;

     3) in caso di ulteriore parità o in mancanza della corrispondenza di qualifiche di cui al punto 2), dall'età.

     Nei casi di comparazione diretta, nelle ipotesi di cui ai punti 1) e 2), l'anzianità è determinata senz'altro dalle classificazioni ottenute negli esami di concorso o negli scrutini per merito comparativo.

     Nelle iscrizioni a ruolo per le qualifiche cui si accede mediante forme diverse, a parità di decorrenza di nomina o di promozione, la precedenza spetta, nell'ordine, ai provenienti da concorsi esterni, ai provenienti da concorsi interni ed ai promossi per merito comparativo.

     In caso di passaggio di ruolo, la posizione del dipendente nel nuovo ruolo, da iscriversi fra altri di pari qualifica, è determinata dal risultato del confronto con tali dipendenti sulla base dei criteri di cui al precedente comma, iniziando dall'ultimo di pari qualifica iscritto a ruolo.

     Per i capi stazione, i capi gestione, a parità di anzianità di qualifica, la precedenza nel ruolo è determinata dalla data del conseguimento dell'ultima delle abilitazioni prescritte per i servizi di stazione; in caso di parità, la precedenza si determina in base alle norme previste nel precedente comma[39].

     I provvedimenti di cui al presente articolo sono adottati dal direttore generale.

 

          Art. 64. Trattamento di quiescenza e previdenza

     Il personale, sia in prova che stabile, viene iscritto, salvo quanto è disposto da speciali disposizioni per gli agenti provenienti da altre amministrazioni, al fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato, a norma del testo unico 22 aprile 1909, n. 299, e successive modificazioni.

     Lo stesso personale è, altresì, iscritto all'opera di previdenza a favore del personale delle ferrovie dello Stato, ai sensi della legge 19 giugno 1913, n. 641, e successive modificazioni.

 

Titolo IV

RAPPORTI INFORMATIVI E QUALIFICAZIONI [40]

 

          Art. 65. Giudizio di qualificazione [41]

 

          Art. 66. Sospensione del giudizio di qualificazione [42]

 

          Art. 67. Effetti delle sanzioni disciplinari sui giudizi di qualificazione [43]

 

          Art. 68. Giudizio di qualificazione del personale assente dal servizio [44]

 

          Art. 69. Compilazione e conservazione dei rapporti informativi [45]

 

          Art. 70. Rapporto informativo e nota di qualificazione [46]

 

          Art. 71. Comunicazione delle qualificazioni - Impugnativa - Visione del rapporto informativo [47]

 

Titolo V

AVANZAMENTI DEL PERSONALE

 

          Art. 72. Sistemi di avanzamento [48]

     Le promozioni entro i limiti dei posti disponibili nella qualifica cui si deve accedere ed in quelle ad essa superiori sono conferite a scelta, per merito comparativo, per merito assoluto o mediante concorso per esami, secondo le indicazioni contenute nella tabella annessa (allegato n. 12).

 

          Art. 73. Criteri d'avanzamento per merito comparativo

     Il Consiglio di amministrazione determina, preliminarmente, i criteri per la valutazione e la comparazione dei requisiti e delle attitudini professionali dei dipendenti scrutinabili, nonchè i relativi coefficienti numerici per la formazione delle graduatorie, con particolare riguardo, in relazione alle caratteristiche di carriera, alla qualità del servizio prestato, agli incarichi svolti, all'attitudine a svolgere le funzioni della qualifica da conferire, alla cultura ed ai requisiti individuali e di preparazione professionale, nonchè all'anzianità nella qualifica, ed all'aver conseguito l'assunzione mediaste concorso per esami nel gruppo cui appartiene la qualifica da conferire o, in via subordinata, vi sia pervenuto mediante concorso interno per esami.

     La determinazione del Consiglio di amministrazione di cui al comma precedente è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

     Le commissioni di avanzamento redigono appositi verbali di scrutinio dai quali debbono risultare i titoli considerati e la valutazione fatta dei medesimi.

 

          Art. 74. Esami di idoneità e di abilitazione. Esperimento pratico nelle funzioni superiori

     Il Consiglio di amministrazione determina le qualifiche in ordine alle quali la promozione è subordinata al conseguimento di speciali abilitazioni o all'esito favorevole di esami di idoneità e, nel caso, al compimento di un periodo di esperimento pratico nelle mansioni superiori.

     Il giudizio sull'esito dell'esperimento è espresso dalle stesse autorità alle quali compete di deliberare sulla promozione.

     I dipendenti che compiano con esito negativo l'esperimento pratico o non abbiano conseguito, entro il prescritto periodo, le abilitazioni eventualmente richieste, sono nuovamente adibiti alle mansioni assolte in precedenza e perdono ogni diritto derivante dalle graduatorie di merito di concorso.

     (Omissis) [49].

     Il Consiglio di amministrazione ha la facoltà di esentare dall'esperimento o di abbreviarne la durata e di promuovere con riserva di anzianità, secondo l'ordine della graduatoria, quei dipendenti che abbiano già svolto proficuamente, per almeno sei mesi, le mansioni della qualifica superiore per la quale l'esperimento è indetto.

     Le norme relative alle abilitazioni ed agli esami di idoneità contemplate nel primo comma del presente articolo, sono emanate dal direttore generale o pubblicate nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

 

          Art. 75. Anzianità minima di qualifica per essere ammessi agli scrutini

     Salvo i casi in cui sia diversamente disposto, i dipendenti dell'Azienda non possono essere ammessi allo scrutinio e al concorso per la promozione se non quando abbiano l'anzianità di almeno tre anni nella qualifica di appartenenza.

     La norma prevista al precedente comma non si applica per il procedimento relativo alle promozioni a scelta.

 

          Art. 76.

     Autorità competenti per le promozioni per merito comparativo

     Le promozioni per merito comparativo sono deliberate:

     a) alla qualifiche del personale direttivo ed a quelle di segretario superiore di 1ª classe, segretario superiore ed equiparate, nonchè alle qualifiche di capo stazione sovrintendente, capo stazione superiore e corrispondenti, dal Ministro;

     b) alle rimanenti qualifiche del personale di concetto degli uffici e dirigenti dell'esercizio, dal direttore generale;

     c) alle rimanenti qualifiche del personale degli uffici e del personale dell'esercizio, dai direttori centrali e dai direttori compartimentali, secondo le rispettive competenze stabilite dal direttore generale.

 

          Art. 77. Procedimento per le promozioni

     Le promozioni a scelta sono conferite su proposta del direttore generale, sentito il Consiglio di amministrazione.

     Le altre promozioni, di competenza del Ministro, sono conferite su proposta delle commissioni centrali di avanzamento, previa designazione delle commissioni locali di avanzamento e sentito il Consiglio di amministrazione.

     Le promozioni di competenza del direttore generale sono conferite su proposta delle commissioni centrali di avanzamento, previa designazione delle commissioni locali di avanzamento.

     Ai fini degli scrutini da parte delle Commissioni centrali, il Consiglio di amministrazione determina di volta in volta il numero dei dipendenti da ammettere allo scrutinio medesimo, tenendo conto della qualifica di avanzamento, del numero dei candidati e del presumibile numero dei posti disponibili[50].

     La determinazione di cui al comma precedente deve essere adottata anche se, al momento in cui il Consiglio delibera, non esiste nella qualifica da conferire alcun posto disponibile[51].

     Il numero totale degli scrutinandi viene ripartito tra le graduatorie locali in proporzione diretta al numero dei dipendenti compresi in ciascuna graduatoria locale. Le frazioni superiori a 0,5 si arrotondano per eccesso. In ogni caso deve essere sottoposto allo scrutinio della Commissione centrale almeno un candidato di ciascuna graduatoria locale[52].

     I dipendenti da sottoporre allo scrutinio delle Commissioni centrali sono quelli compresi, secondo l'ordine di ciascuna graduatoria locale, nel numero determinato a norma del comma precedente[53].

     Le promozioni di competenza dei direttori centrali e dei direttori compartimentali sono conferite su proposta delle commissioni locali di avanzamento.

     Le promozioni conferite con decorrenza diversa da quella del 1° gennaio di ciascun anno si intendono, riportate, agli effetti dell'anzianità per la successiva, al 1° gennaio precedente o seguente la decorrenza suddetta, a seconda che essa cada nel primo o nel secondo semestre dell'anno.

     Il provvedimento di promozione non ha effetto nei confronti del dipendente che nel termine fissato dall'Azienda non abbia assunto le funzioni proprie della nuova qualifica nel posto assegnatogli. In nessun caso tale termine può essere superiore a tre mesi dalla data in cui potrebbe avere decorrenza la promozione stessa. L'Azienda può derogare a tale vincolo solo per qualifiche per le quali sussista soprannumero[54].

 

          Art. 78. Commissioni di avanzamento e formazione delle graduatorie

     Sono istituite:

     a) presso la direzione generale, una commissione centrale di avanzamento per ogni servizio;

     b) presso ogni servizio ed ogni direzione compartimentale, commissioni locali di avanzamento.

     Le norme circa la costituzione, i compiti ed il funzionamento delle Commissioni centrali e delle Commissioni locali di avanzamento sono stabilite dal Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione[55].

     Di ogni Commissione di avanzamento fanno parte tre rappresentanti del personale. Essi sono nominati dal Ministro, su designazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale e unitario maggiormente rappresentative. Per ogni Commissione le organizzazioni sindacali designano un rappresentante per ciascuna delle categorie del personale di cui all'art. 1 della presente legge in relazione alla competenza di scrutinio delle singole Commissioni[56].

     La rappresentatività delle organizzazioni è desunta dai risultati delle ultime elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel Consiglio di amministrazione[57].

     Alle sedute delle Commissioni partecipano soltanto i rappresentanti appartenenti alla categoria dei dipendenti sottoposti a scrutinio[58].

     I membri rappresentanti del personale devono rivestire:

     a) per il personale direttivo, una qualifica non inferiore a quella di ispettore capo;

     b) per il personale degli uffici, una qualifica non inferiore a quella di segretario o equiparata[59];

     c) per il personale dell'esercizio una qualifica non inferiore a quella di capo stazione o equiparata[60]. [61]

     Nel caso in cui uno o più rappresentanti del personale siano dipendenti dello scrutinando tali rappresentanti sono sostituiti dal rappresentante designato dalla rispettiva organizzazione per la categoria del personale direttivo. Nel caso in cui la sostituzione non sia possibile, i rappresentanti del personale che siano dipendenti dello scrutinando devono temporaneamente allontanarsi dalla adunanza. [62]

     Le graduatorie di merito stabilite dalle commissioni di avanzamento esplicano la loro efficacia di proposta per le promozioni da conferire al fine di coprire i posti che risultano disponibili dal 1° gennaio al 30 giugno di ciascun anno.

 

          Art. 79. Precedenza nelle promozioni per concorso e per merito compartivo

     Nelle promozioni da conferirsi in base al risultato di esame di concorso e a scrutinio per merito comparativo, a parità di merito, hanno la precedenza gli ex combattenti ai termini dall'art. 1 del regio decreto 19 agosto 1927, n. 1711, e successive modificazioni.

 

          Art. 80. Conferimento di funzioni superiori [63]

     L'incarico di funzioni proprie della qualifica superiore della carriera di appartenenza è attribuito dalle autorità che saranno stabilite dal Ministro con proprio decreto:

     Non è consentito l'incarico di funzioni di qualifica superiore di diversa carriera, salvo che si tratti di qualifica alla quale si possa accedere direttamente per ordinaria progressione. In ogni caso il personale degli uffici e quello dei dirigenti dell'esercizio non possono essere utilizzati in funzioni dei gruppi superiori.

     L'incarico di funzioni di qualifica superiore di più livelli gerarchici nell'ambito della carriera di appartenenza può essere attribuito solo per gravi e motivate esigenze di servizio. Per il personale dirigente dell'esercizio, per quello di concetto degli uffici e per quello direttivo, il provvedimento viene adottato dal direttore generale dell'Azienda; per il rimanente personale, dai direttori compartimentali o dai direttori dei servizi.

     Ai fini del conferimento dell'incarico, deve tenersi conto dell'ordine di graduatoria, oltre il numero dei promossi, formata per le più recenti promozioni di qualifica.

     Al dipendente incaricato dell'esercizio di funzioni superiori compete - dopo i primi tre mesi e fino alla durata dell'incarico - lo stesso trattamento economico che gli sarebbe spettato qualora fosse stato promosso alla qualifica di effettiva utilizzazione. La differenza tra gli stipendi viene considerata come indennità non pensionabile.

     Ai fini del compimento del suddetto periodo di tre mesi, si computano i periodi di qualsiasi durata entro l'anno dall'inizio del primo di essi, purchè tra l'uno e l'altro non vi sia un intervallo per qualsiasi motivo superiore a sessanta giorni.

     L'incarico di funzioni superiori si considera senz'altro revocato dopo novanta giorni consecutivi di assenza dal servizio per qualsiasi motivo.

 

          Art. 81. Esclusione dagli scrutini per merito assoluto o comparativo e sospensione del giudizio di avanzamento [64]

     Non sono ammessi agli scrutini di promozione per merito assoluto o comparativo i dipendenti giudicati mediocre nell'ultima qualificazione o insufficiente in una delle ultime tre.

     Non sono, altresì, ammessi o sono esclusi dagli scrutini medesimi i dipendenti che nel periodo intercorrente tra la data dell'ultima qualificazione e quella della deliberazione della promozione, siano stati sottoposti a procedimento disciplinare per urla delle mancanze punibili con le sanzioni previste dagli articoli 105 e seguenti. La non ammissione o esclusione dagli scrutini ha luogo anche a seguito di sottoposizione al procedimento penale, salvo che il direttore generale disponga diversamente.

     Nel caso di proscioglimento da ogni addebito o di irrogazione di una sanzione che non comporti l'attribuzione di una qualificazione inferiore a quella di normale, i dipendenti stessi sono sottoposti a scrutinio "ora per allora" e, ove conseguano una valutazione non inferiore a quella dell'ultimo promosso con lo scrutinio originario o con uno di quelli successivi, sono promossi in soprannumero, salvo riassorbimento, con la stessa decorrenza e posizione di graduatoria, a tutti gli effetti, che sarebbero loro spettate se fossero stati promossi con lo scrutinio che ha determinato il confronto utile.

     Se la promozione avviene a ruolo aperto, essa si conferisce senz'altro.

     La stessa procedura si applica anche nei confronti dei dipendenti per i quali abbia luogo la riapertura del procedimento disciplinare il cui esito determini l'annullamento della sanzione o l'irrogazione di altra che non comporti l'attribuzione di una qualificazione inferiore a quella di normale.

 

          Art. 82. Promozioni mediante concorsi per esami

     I concorsi per esami sono indetti, di regola, ogni anno.

     Quando si tratti di una qualifica alla quale si possa pervenire anche mediante altra forma di promozione, oppure che possa essere conseguita anche mediante concorsi di assunzione, il Ministro stabilisce la percentuale dei posti disponibili da riservare alle promozioni mediante concorsi per esami, percentuale che nella seconda ipotesi, non può, comunque, essere inferiore a un quarto.

     Per i concorsi per esami per le qualifiche di cui alla tabella annessa (allegato n. 13) si formano graduatorie di promozione da esaurirsi a mano a mano che si verifichino disponibilità di posti.

     Per le qualifiche che nella predetta tabella (allegato n. 13) risultano contrassegnate da asterisco, il dipendente che ha superato l'esame può chiedere il rinvio della nomina al verificarsi della vacanza del posto nella località sede dell'impianto di appartenenza. Tale rinvio, però, non può superare un anno, trascorso il quale il dipendente medesimo decade - a tutti gli effetti - dal diritto alla nomina ed è tenuto a ripetere il concorso.

     L'azienda può, altresì, dichiarare perente le graduatorie non prima di sei mesi dalle rispettive approvazioni, quando, per l'esercizio della facoltà di cui al precedente comma, non riesca a coprire tutti i posti in atto vacanti. Di tale dichiarazione deve essere dato preavviso due mesi prima per consentire ai dipendenti di rinunciare al rinvio della nomina. In tale ipotesi, la nomina medesima non può avere decorrenza anteriore al primo giorno del mese successivo a quello della rinuncia.

     I programmi degli esami sono stabiliti dal direttore generale, salvo quelli per le promozioni alle qualifiche del personale direttivo, che sono stabiliti dal Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione.

     Sono applicabili ai predetti concorsi per esami le norme dall'art. 14, fatta eccezione per il diario delle prove scritte del quale è dato avviso non meno di 15 giorni prima dell'inizio di esse sul Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

     La graduatoria finale dei vincitori è approvata, secondo la rispettiva competenza, dalle autorità indicate alle lettere a), b) e c) dall'art. 76 e deve essere pubblicata nel Bollettino ufficiale delle Ferrovie dello Stato.

     Le autorità di cui alla lettera c) sono, altresì, competenti a dichiarare la perenzione delle graduatorie di concorso e a dare il preventivo preavviso di cui al settimo comma mediante ordine interno da pubblicare nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

     Il termine di 60 giorni, previsto nel medesimo comma per dichiarare la rinuncia del rinvio della nomina, decorre dalla data del Bollettino ufficiale sul quale è pubblicato il preavviso.

 

          Art. 83. Sospensione del giudizio di avanzamento conseguente a concorso [65]

     I dipendenti sottoposti al procedimento disciplinare per mancanza che comporti l'irrogazione di una sanzione che determini l'attribuzione di una qualificazione inferiore a quella di normale non possono partecipare ai concorsi. La non ammissione ai concorsi ha luogo anche a seguito di sotto-posizione a procedimento penale, salvo che il direttore generale disponga diversamente. I dipendenti medesimi non sono esclusi dai concorsi se, al momento in cui incorrono nei procedimenti suddetti, abbiano già iniziato le prove di esame, ma la deliberazione della promozione rimane sospesa se gli stessi sono sottoposti a procedimento disciplinare o penale, salvo, in questo ultimo caso, che il direttore generale disponga diversamente.

     Nel caso di proscioglimento da ogni addebito o di irrogazione di una sanzione che non comporti l'attribuzione di una qualificazione inferiore a quella di normale, si dà corso alla deliberazione della promozione secondo l'ordine della graduatoria è con la decorrenza, a tutti gli effetti, che sarebbe spettata normalmente, anche in soprannumero, salvo riassorbimento.

     Nel caso di irrogazione di sanzione che comporti la attribuzione di una qualificazione inferiore a quella di normale, la deliberazione della promozione è adottata con decorrenza, a tutti gli effetti, prorogata di un anno o di tre anni se la qualificazione attribuita risulti, rispettivamente, quella di mediocre o di insufficiente.

     Nella ipotesi di riapertura del procedimento disciplinare, qualora i dipendenti conseguano una sanzione che non comporti l'attribuzione di una qualificazione inferiore a quella di normale od ottengano l'annullamento della sanzione già irrogata, ai dipendenti stessi è retrodatata, a tutti gli effetti, la promozione alla decorrenza che sarebbe normalmente spettata, o conferita con la decorrenza medesima, anche in soprannumero, salvo riassorbimento.

     In caso di esclusione dal concorso, i dipendenti vengono ammessi al primo concorso successivo alla chiusura del procedimento penale o disciplinare e, qualora siano intervenuti il proscioglimento da ogni addebito o la irrogazione di una sanzione che non comporti la attribuzione di una qualificazione inferiore a quella di normale, si dà corso alla deliberazione della promozione, anche in soprannumero, salvo riassorbimento, con la decorrenza e posizione di graduatoria, a tutti gli effetti, che sarebbero spettati in base al concorso da cui erano stati esclusi, ovvero con decorrenza prorogata di un anno o di tre anni se la qualificazione risulti, rispettivamente, quella di mediocre o di insufficiente. Per i concorsi a posti limitati è altresì necessario il confronto del punteggio con quello dei vincitori del concorso originario o dei concorsi successivi come indicato al terzo comma dell'art. 81 per le promozioni per merito comparativo.

     La stessa procedura si applica anche nei confronti dei dipendenti per i quali abbia luogo la riapertura del procedimento disciplinare il cui esito determini l'annullamento della sanzione o l'irrogazione di altra che non comporti l'attribuzione di una qualificazione inferiore a quella di normale.

 

          Art. 84. Passaggi di carriera

     Nel caso di passaggio di carriera, ai dipendenti provenienti da qualifiche con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica è attribuito un assegno personale utile a pensione, pari alla differenza tra lo stipendio già goduto ed il nuovo, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per progressione di carriera anche semplicemente economica.

 

          Art. 85. Trattamento economico conseguente a promozione

     In caso di promozione viene attribuito, nella nuova qualifica, lo stipendio di importo immediatamente superiore a quello spettante al momento dell'avanzamento.

     Ai dipendenti promossi il tempo decorso dall'ultimo aumento di stipendio nella qualifica di provenienza è da computarsi nella nuova qualifica ai soli fini del conferimento dello stipendio più favorevole rispetto a quello che si sarebbe determinato per normale progressione nella qualifica di provenienza, salvo a tener conto degli eventuali prolungamenti di cui al precedente art. 60.

 

Titolo VI

CONGEDI, ASSENZE PER MALATTIE, ASPETTATIVE, COMANDI, COLLOCAMENTI FUORI RUOLO E DISPONIBILITA'

 

          Art. 86. Congedo annuale e festività infrasettimanali

     Ai dipendenti spetta, a cominciare dall'anno solare successivo a quello dell'assunzione in impiego, un periodo annuale di ferie della durata di 21 giorni, quando abbiano un'anzianità inferiore a cinque anni di servizio, e di 26 giorni, quando abbiano un'anzianità superiore. Per l'anno solare dell'assunzione spetta un periodo di ferie pari ad un giorno per ogni mese di servizio o frazione di esso superiore a 15 giorni prestato o da prestare nell'anno medesimo. Nel computo del periodo feriale non si comprendono le festività intermedie[66].

     I dipendenti assunti in impiego, con provenienza dalla stessa Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato o da altra Amministrazione statale, hanno titolo al congedo annuale nello stesso anno di assunzione, se ne hanno maturato il diritto nella precedente posizione. La misura del congedo è pari alla differenza tra quello spettante nell'Azienda ferroviaria e quello eventualmente già fruito durante l'anno solare, considerando alla stregua di quest'ultimo l'eventuale periodo di soluzione di continuità fra i due rapporti di impiego. In ogni caso, il servizio precedente viene computato ai fini del diritto alle ferie annuali, quando tra i due rapporti di impiego non vi sia stata soluzione di continuità e, fini della misura delle ferie stesse, anche se soluzione vi sia stata[67].

     Il diritto alle ferie è irrinunciabile e ne deve essere assicurato il godimento.

     L'Azienda, qualora le esigenze del servizio lo consentano, concede il congedo nel periodo richiesto.

     Quando, invece, le predette esigenze di servizio non lo consentano, pur cercando di conciliare le esigenze medesime con le richieste del personale, l'Azienda può stabilire appositi turni gli godimento delle ferie.

     Per esigenze di servizio, il godimento del congedo richiesto entro l'anno, può essere rinviato, revocato od interrotto, salvo a farlo fruire in altra epoca, non oltre l'anno successivo.

     Durante il periodo delle ferie spettano al dipendente, in aggiunta allo stipendio ed alle altre annesse competenze ordinarie, le competenze accessorie normalmente percepite in attività di servizio in relazione alla qualifica rivestita in base agli articoli 33 secondo comma, 39, 46, 52, 53, 54, 65, 66, 67 e 82-bis, delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni. Le competenze accessorie di cui ai citati articoli 39, 46, 52, 53, 54, 65 e 82-bis, punto A), sono corrisposte nelle misure medie stabilite dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile con proprio decreto, sentito il consiglio di amministrazione[68].

     Di regola, il godimento delle ferie è continuativo; possono peraltro essere concessi congedi frazionati fino a mezza giornata.

     Nelle giornate non domenicali, che siano dichiarate festive ad ogni effetto, il personale è libero dal servizio col trattamento economico previsto per le domeniche.

     Il personale che, per ragioni inerenti all'esercizio deve, tuttavia, prestare servizio nelle suddette giornate, ha diritto ad un corrispondente riposo da godere, di massima, compatibilmente con le esigenze del servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita, oppure alla retribuzione delle prestazioni da considerare straordinarie. In caso di concessione di tale riposo compensativo, al predetto personale viene corrisposta la differenza fra la misura del compenso per lavoro straordinario festivo e quella per lavoro straordinario feriale[69].

     Per le festività di Natale, Capodanno, Festa dei lavoratori, Anniversario della Repubblica e Ferragosto il recupero della giornata di riposo è subordinato alla richiesta dei dipendenti, ai quali in mancanza, viene corrisposto lo straordinario festivo[70].

 

          Art. 87. Congedo speciale - Assenze giustificate

     Per particolari o gravi motivi sono concessi al personale i seguenti periodi di congedo speciale, non computabili nelle ferie annuali, durante i quali spetta il trattamento di cui al settimo comma del precedente articolo:

     a) tre giorni, in caso di decesso di ascendente o discendente di primo grado o del coniuge;

     b) la metà del congedo ordinario in caso di matrimonio.

     L'Azienda può inoltre, concedere al personale un congedo speciale, della durata di due giorni, per ragioni di famiglia di particolare gravità, fino al massimo, nell'anno solare, di cinque giorni.

     In casi eccezionali il direttore generale può considerare giustificate le assenze del personale per altri motivi e stabilire il relativo trattamento economico che non può, comunque, superare quello di cui al settimo comma del precedente articolo.

     I dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato che ricoprono cariche elettive in seno alle proprie organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale possono essere considerati in assenza giustificata[71].

     I dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, che siano componenti degli organi collegiali statutari delle organizzazioni sindacali del personale delle Ferrovie dello Stato e che non siano collocati in assenza giustificata, possono essere autorizzati a richiesta della rispettiva organizzazione, salvo che vi ostino eccezionali e inderogabili esigenze di servizio, ad assentarsi dal servizio per presenziare alle riunioni dell'organo collegiale o per l'espletamento della normale attività sindacale[72].

     Le modalità per la concessione delle assenze di cui ai precedenti commi ed il numero globale dei dipendenti da collocare in assenza giustificata saranno regolati, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, mediante integrazione del protocollo d'intesa in atto per l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale[73].

     Il trattamento economico attribuito ai dipendenti ferroviari che fruiscono delle assenze giustificate ai sensi del precedente comma non potrà superare quello di cui al settimo comma dell'art. 86 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni ed integrazioni[74].

     Parimenti nel protocollo d'intesa, che sarà emanato nei termini di cui al precedente comma, si provvederà a regolamentare le assenze effettuate dai dipendenti ferroviari per fruire del diritto allo studio sancito dalle vigenti norme[75].

 

          Art. 88. Congedo straordinario

     Compatibilmente con le esigenze di servizio ed in seguito a domanda motivata, può essere accordato ai dipendenti un congedo straordinario non superiore a due mesi senza retribuzione. Per gravi e giustificate ragioni il direttore generale può autorizzare la concessione delle competenze fisse per il primo mese[76].

     Competenti a concedere il congedo straordinario sono:

     a) per il personale delle sedi centrali dei servizi, i rispettivi direttori centrali;

     b) per il personale esecutivo dell'esercizio, i rispettivi capi delle divisioni compartimentali e delle altre unità assimilate;

     c) per il rimanente personale dei compartimenti, il direttore compartimentale.

 

          Art. 89. Congedo straordinario per richiamo alle armi

     I dipendenti richiamati alle armi in tempo di pace per istruzione o per altre esigenze di carattere temporaneo, sono considerati in congedo straordinario per la durata del richiamo, limitatamente, peraltro, ad un periodo massimo di due mesi. Per il periodo eccedente si applicano le disposizioni di cui all'art. 95.

     Ai dipendenti in congedo straordinario per il richiamo alle armi sono corrisposti lo stipendio e gli assegni personali di cui siano provvisti, nonchè l'eventuale eccedenza degli assegni per carichi di famiglia rispetto a quelli che risultino dovuti dall'amministrazione militare. Nei confronti dei predetti dipendenti sono applicabili le norme previste dal successivo art. 95.

     Per i richiami alle armi in tempo di guerra si osservano le disposizioni delle leggi speciali.

 

          Art. 90. Trattamento economico durante le assenze per malattia

     Durante le assenze per malattia, accertata dai sanitari dell'Azienda, il personale ha diritto, per 180 giorni, all'intero stipendio.

     I direttori centrali, per il personale delle sedi centrali dei servizi, ed i direttori compartimentali, per il personale dei compartimenti, hanno tuttavia facoltà di disporre la conservazione del trattamento previsto dal comma precedente, per altri 90 giorni, quando concorrano circostanze particolari.

     Ai fini del computo dei periodi di tempo predetti, si cumulano le assenze che si verificano ad intervalli non superiori a 60 giorni e si escludono le assenze derivanti da causa di servizio, nonchè i periodi di cure concessi al personale per postumi di ferite o di malattie riportate o contratte in guerra o a causa delle operazioni di guerra.

     I dipendenti assenti per malattia non possono allontanarsi dalla residenza, salvo che i sanitari dell'azienda li autorizzino a recarsi in altra località previamente indicata.

 

          Art. 91. Trattamento economico durante le assenze per inabilità derivante da infortunio sul lavoro, da malattia professionale o da malattia contratta per causa unica e diretta di servizio

     L'azienda, nella veste di istituto assicuratore contro gli infortuni sul lavoro, corrisponde al personale, durante le assenze per inabilità derivante da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, o da malattia contratta per causa unica e diretta di servizio, l'intera retribuzione spettante in servizio, sino alla riammissione in impiego o fino alla dispensa dal servizio, calcolata, per quanto concerne le competenze accessorie, sulla media giornaliera di quelle percepite negli ultimi trenta giorni di attività precedenti l'infortunio o l'inizio della malattia. Dalle competenze medesime sono, però, escluse quelle di cui ai capi I, II, XI, tranne quella di cui all'art. 73, della legge 31 luglio 1957, n. 685.

     Quando l'assenza, dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale o a malattia contratta per causa unica e diretta di servizio, non supera i limiti previsti dalle vigenti norme infortunistiche, viene corrisposto il trattamento previsto dall'art. 90[77].

     Nei casi di cessazioni dal servizio avvenute per morte ovvero per inabilità permanente, entrambe dovute ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale o contratta per causa unica e diretta di servizio, in sostituzione del trattamento previsto dalle norme sugli infortuni sul lavoro e sulle pensioni, è attribuita, se più favorevole, la sola pensione liquidata in base agli anni ed allo stipendio che il dipendente avrebbe raggiunto se fosse rimasto in servizio con la stessa qualifica fino al limite di età e di servizio stabilito dall'annessa tabella (allegato n. 15)[78].

     Il trattamento più favorevole risultante dall'applicazione del precedente comma è definitivo[79].

     Agli effetti della determinazione del trattamento più favorevole, non si deve tener conto degli speciali assegni previsti per i grandi invalidi del lavoro e per i titolari di pensioni privilegiate ordinarie, che, se spettanti, sono corrisposti in aggiunta al trattamento assegnato[80].

     Chiunque ritenga di aver diritto a pensione eccezionale deve presentare domanda, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data della risoluzione del rapporto di impiego o della morte del dipendente, per gli aventi causa[81].

     Gli aventi causa di ex dipendenti morti in quiescenza, qualora il pensionato non sia incorso nella decadenza di cui al precedente comma, debbono presentare domanda di pensione eccezionale, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di morte del dante causa[82].

     Nulla è innovato alle disposizioni in vigore che prevedono termini e procedure ai fini del riconoscimento di inabilità dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale o a malattia contratta per causa unica e diretta di servizio ed ai fini della determinazione del trattamento di pensione eccezionale[83].

 

          Art. 92. Varie specie di aspettativa

     I dipendenti possono essere collocati in aspettativa:

     a) per moti vi di salute;

     b) per giustificati motivi di carattere privato;

     c) per servizio militare.

     L'aspettativa per motivi di salute e quella per motivi di carattere privato non possono avere, cumulativamente, durata superiore a 18 mesi in un quinquennio.

     Per ragioni eccezionali, detto periodo può essere prorogato per non più di sei mesi, sempre nei limiti del quinquennio.

     Il collocamento in aspettativa ed il suo prolungamento sono disposti dai direttori centrali, per il personale delle sedi centrali dei servizi, e dai direttori compartimentali, per il personale dei compartimenti.

 

          Art. 93. Aspettativa per motivi di salute

     L'aspettativa per motivi di salute è disposta, d'ufficio o a domanda, quando sia accertata, in base a giudizio di un collegio medico costituito da sanitari dell'Azienda, l'esistenza di una malattia che impedisca temporaneamente il regolare adempimento del servizio.

     Alle visite per tali accertamenti può partecipare, con funzione consultiva, un medico di fiducia dell'interessato, se questi ne fa domanda e si assume la relativa spesa.

     Durante il periodo di aspettativa per motivi di salute competono al dipendente i due terzi dello stipendio.

     Il collocamento in aspettativa per motivi di salute, d'ufficio o a domanda, non può essere disposto se non dopo esaurito il periodo di assenza previsto dall'art. 90.

 

          Art. 94. Aspettativa per motivi di carattere privato

     L'aspettativa per motivi di carattere privato è concessa in base a motivata domanda, compatibilmente con le esigenze di servizio; essa comporta la perdita dell'intera retribuzione e non è utile nè ai fini dell'anzianità, nè ai fini della carriera e del trattamento economico.

 

          Art. 95. Aspettativa per servizio militare

     Il dipendente chiamato alle armi per adempiere agli obblighi di leva o per anticipazione del servizio militare di leva in seguito ad arruolamento volontario, è collocato in aspettativa per servizio militare.

     Il dipendente richiamato alle armi in tempo di pace è collocato in aspettativa per il periodo eccedente i primi due mesi di richiamo; per tale periodo eccedente compete al dipendente richiamato lo stipendio più favorevole tra quello civile e quello militare oltre l'eventuale assegno personale di cui sia provvisto.

     Il tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini della progressione in carriera e dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio.

     Il dipendente chiamato o richiamato alle armi ha l'obbligo di darne immediata notizia all'Azienda e, del pari, ha l'obbligo di dare immediata notizia all'Azienda del collocamento in congedo o dell'invio in licenza illimitata in attesa di congedo e di riprendere servizio nel termine di dieci giorni da quello dell'avvenuto congedo od invio in licenza illimitata in attesa di congedo.

 

          Art. 96. Scadenza dell'aspettativa per motivi di salute

     Il personale collocato in aspettativa per motivi di salute deve essere sottoposto, alla scadenza della medesima, a nuovo accertamento sanitario nei modi previsti nell'art. 93, e, se riconosciuto idoneo, ha l'obbligo di riprendere servizio nel termine stabilito dall'Azienda. Scaduto il periodo massimo previsto dall'art. 92 - ove perduri lo stato di inabilità l'Azienda non ritenga di far uso della facoltà - prevista nel terzo comma dall'articolo medesimo, oppure, dopo che sia stato fatto uso di questa facoltà il dipendente viene dispensato dal servizio, sempre che non ricorra l'applicazione dell'art. 49 e salvo il diritto al trattamento di quiescenza.

     L'aspettativa per motivi di salute può essere revocata quando, d'ufficio o a domanda dell'interessato, venga accertato, nei modi stabiliti nell'art. 93, che è venuta a cessare la causa che l'aveva determinata.

 

          Art. 97. Effetti dell'aspettativa sull'anzianità

     Il periodo trascorso in aspettativa per motivi di salute e per servizio militare è utile ai fini dell'anzianità.

 

          Art. 98. Comandi

     In via eccezionale, i dipendenti possono essere comandati, per un periodo di tempo determinato ma in ogni caso non superiore a tre anni, presso altre Amministrazioni statali o presso enti pubblici. Il comando è disposto per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza.

     Al comando si provvede con decreto dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito l'interessato ed il Consiglio di amministrazione dell'Azienda delle ferrovie dello Stato.

     Alla spesa per il personale comandato provvede direttamente ed a proprio carico l'amministrazione o l'ente pubblico presso cui detto personale va a prestare servizio.

 

          Art. 99. Collocamento fuori ruolo

     Il collocamento fuori ruolo può essere disposto per il disimpegno di funzioni attinenti agli interessi dell'Azienda e che non rientrino nei compiti istituzionali dell'Azienda stessa.

     Il dipendente collocato fuori ruolo non occupa posto nel ruolo organico della qualifica cui appartiene. Al collocamento fuori ruolo si provvede con le stesse modalità stabilite per i comandi.

     Nell'organico cui appartengono i dipendenti fuori ruolo saranno lasciati scoperti, nella qualifica iniziale, tanti posti quanti sono i dipendenti nell'identica posizione.

     Con regolamento saranno determinati i casi nei quali i dipendenti possono essere collocati fuori ruolo.

     Alla spesa per il personale collocato fuori ruolo si provvede a norma dell'ultimo comma del precedente art. 98.

     Il dipendente collocato fuori ruolo è scrutinato per la promozione alla qualifica superiore in base alle normali disposizioni sull'avanzamento di carriera.

     Ove promosso, il dipendente rientra in organico, andando ad occupare, secondo l'ordine della graduatoria dei promossi, un posto di ruolo.

     Se in corrispondenza della qualifica conseguita con la promozione sussiste disponibilità di collocamento fuori ruolo, il decreto di promozione può disporre il collocamento fuori ruolo anche nella nuova qualifica.

 

          Art. 100. Collocamento in disponibilità

     (Omissis) [84].

     Il personale in aspettativa per motivi di interesse privato, appartenente a qualifica il cui organico sia stato nel frattempo ridotto, viene collocato senz'altro nella posizione di disponibilità dalla data della riduzione dell'organico.

     La disponibilità non può avere durata superiore a due anni.

     Il collocamento in disponibilità è disposto con provvedimento motivato:

     a) dal Ministro, per il personale direttivo e per il personale rivestito delle qualifiche di segretario superiore di 1 classe, segretario superiore e equiparate, di capo stazione sovrintendente, capo stazione superiore e corrispondenti;

     b) dal direttore generale, per il rimanente personale.

     Il provvedimento di collocamento in disponibilità è comunicato all'interessato almeno un mese prima della decorrenza stabilita.

     Al personale in disponibilità competono lo stipendio e gli assegni per carico di famiglia, con esclusione delle indennità per servizi e funzioni di carattere speciale e prestazioni straordinarie.

     Il personale in disponibilità è soggetto alle norme disciplinari stabilite per il personale in servizio, in quanto applicabili.

 

          Art. 101. Trasferimento ad altre amministrazioni del dipendente collocato in disponibilità

     Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il dipendente collocato in disponibilità può essere trasferito, anche su sua domanda, ad un posto vacante nei ruoli di altra amministrazione, sentiti i relativi Consigli di amministrazione.

     Il trasferimento può essere effettuato, di massima, quando sussiste corrispondenza di carriera e di qualifica.

     Il trasferimento ad altra carriera o ad altra qualifica può essere disposto solo col consenso dell'interessato.

     Il trasferimento non è consentito nei ruoli nei quali si abbiano già dipendenti in disponibilità che possano essere richiamati in servizio.

     In ogni caso, il dipendente conserva l'anzianità ed il trattamento economico di cui godeva, eventualmente, a titolo di assegno personale; nel nuovo ruolo è, peraltro, collocato dopo i dipendenti ad esso appartenenti, i quali rivestano pari qualifica o quella diversa qualifica da lui accettata in caso di trasferimento ad altra carriera.

 

          Art. 102. Richiamo dalla disponibilità

     Il dipendente in disponibilità è richiamato in servizio, secondo l'ordine di anzianità, quando, entro due anni dal collocamento in tale posizione, si verifichino vacanze nella medesima qualifica od in qualifica inferiore dello stesso gruppo, purchè sia riconosciuto in possesso delle necessarie attitudini.

     Il dipendente riassunto in servizio prende posto nel ruolo con l'anzianità posseduta alla data del collocamento in disponibilità.

 

Titolo VII

DISCIPLINA

 

Capo I

SANZIONI DISCIPLINARI E MANCANZE PER LE QUALI SI APPLICANO

 

          Art. 103. Sanzioni disciplinari

     Le sanzioni disciplinari sono:

     1) il rimprovero scritto;

     2) la multa;

     3) la riduzione dello stipendio;

     4) la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio;

     5) la retrocessione;

     6) la revoca dall'impiego;

     7) la destituzione.

     Resta, in ogni caso, impregiudicato il diritto dell'Azienda di rivalersi dei danni subiti, ai sensi del precedente art. 35.

     La multa e la retrocessione non si applicano al personale direttivo.

     La riduzione dello stipendio si applica al solo personale direttivo.

     Le sanzioni disciplinari e le relative motivazioni sono trascritte nello stato matricolare.

     Nel rapporto informativo annuale si fa menzione delle sanzioni riportate nell'ultimo biennio, quando siano state più gravi della multa e delle sanzioni minori inflitte nell'anno al quale il rapporto si riferisce[85].

 

          Art. 104. Multa

     La multa è una sanzione pecuniaria che si applica mediante ritenuta sulla retribuzione. L'importo della multa non può essere inferiore a lire cento nè superiore a metà dello stipendio iniziale previsto per la qualifica rivestita, ragguagliato a giornata.

 

          Art. 105. Riduzione dello stipendio

     La riduzione dello stipendio non può superare il quinto nè avere durata superiore a tre mesi.

 

          Art. 106. Sospensione dal servizio con privazione dello stipendio

     La sospensione dal servizio con privazione dello stipendio ha durata da uno a novanta giorni, comporta l'allontanamento dal servizio e la perdita degli assegni e, quando sia inflitta per più di trenta giorni, determina, ad ogni effetto, la corrispondente perdita dell'anzianità, calcolata a periodi mensili, considerando le frazioni per mese intero.

 

          Art. 107. Assegno alimentare

     Al dipendente sospeso è concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio oltre gli assegni per carichi di famiglia.

 

          Art. 108. Retrocessione

     La retrocessione consiste nell'attribuzione della qualifica immediatamente inferiore a quella rivestita, con il collocamento al primo posto del ruolo.

     Per il personale, della qualifica iniziale, alla retrocessione è sostituita la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio per la durata massima, fermi rimanendo tutti gli altri effetti della retrocessione.

     Il personale retrocesso è assegnato, nella nuova qualifica, alla classe di stipendio corrispondente per importo a quella attribuitagli nella qualifica di provenienza o, in difetto, a quella immediatamente inferiore, salva la conservazione della differenza a titolo di assegno personale, da riassorbirsi in caso di aumenti periodici.

     Il personale retrocesso è escluso da qualsiasi promozione.

 

          Art. 109. Revoca dall'impiego

     La revoca dall'impiego comporta l'allontanamento definitivo dal servizio. Fermo il disposto dell'art. 13 del decreto luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393, i limiti di servizio per il conseguimento del diritto a pensione sono quelli previsti dall'art. 12 del testo unico 22 aprile 1909, n. 229, e successive modificazioni.

 

          Art. 110. Destituzione

     La destituzione comporta l'allontanamento definitivo dal servizio, nonchè l'applicazione delle norme previste dal testo unico delle disposizioni per le pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto 22 aprile 1909, n. 229, e successive modificazioni.

     Ai fini del trattamento di pensione le disposizioni di cui alle lettere b) e c) dall'art. 16 del testo unico 22 aprile 1909, n. 229, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 915, e successive modificazioni, si applicano ai casi previsti rispettivamente dai successivi articoli 118 e 119.

 

          Art. 111. Mancanze punibili con il rimprovero scritto

     Il personale incorre nella punizione del rimprovero scritto per lievi irregolarità nell'adempimento dei doveri d'ufficio o nel comportamento in servizio.

 

          Art. 112. Mancanze punibili con la multa o con la riduzione dello stipendio

     Il personale incorre nella multa o nella riduzione dello stipendio:

     a) per recidiva, entro un anno dalla punizione, nelle mancanze previste nell'articolo precedente;

     b) per inosservanza dell'orario di servizio;

     c) per assenza arbitraria non superiore a due giorni;

     d) per contegno non corretto od indecoroso verso i propri superiori, i colleghi, i dipendenti, o verso il pubblico;

     e) per condotta irregolare;

     f) per tolleranza di irregolarità di servizio o di atti di indisciplina, di contegno non corretto o di abusi, da parte del personale dipendente;

     g) per ritardo, non doloso, nell'effettuare consegne di valori od oggetti;

     h) in genere, per negligenza o per inosservanza di leggi o regolamenti dalla quale non sia derivato pregiudizio al servizio, alla regolarità dell'esercizio o agli interessi dell'Azienda.

 

          Art. 113. Mancanze punibili con la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio da uno a dieci giorni

     Il personale incorre nella sospensione dal servizio con privazione dello stipendio da uno a dieci giorni:

     a) per particolare gravità o per recidiva, entro un anno dalla punizione, nelle mancanze previste nel precedente articolo;

     b) per simulazione di malattia o di altri impedimenti ad assolvere gli obblighi di servizio;

     c) per ubriachezza constatata all'atto della presentazione in servizio oppure nel disimpegno di attribuzioni non interessanti per la sicurezza dell'esercizio;

     d) per contravvenzione al disposto dell'art. 51;

     e) per assenza arbitraria di durata superiore ai due giorni e fino a dieci;

     f) per ingiustificato ritardo a trasferirsi dove fu ordinato dai superiori, quando il ritardo non superi i dieci giorni;

     g) per aver rivolto ingiurie od accuse infondate contro superiori, colleghi o inferiori;

     h) in genere, per negligenza oppure per inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi di servizio che abbiano recato pregiudizio al servizio stesso, alla regolarità dell'esercizio o agli interessi dell'Azienda o vantaggio per sè o per terzi.

     Le mancanze commesse dal personale direttivo sono punite con la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio da undici a trenta giorni.

 

          Art. 114. Mancanze punibili con la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio da undici a trenta giorni

     Il personale incorre nella sospensione dal servizio con privazione dello stipendio da undici a trenta giorni:

     a) per particolare gravità o recidiva, entro un anno dalla punizione, nelle mancanze previste nel precedente articolo;

     b) per rifiuto di testimonianza oppure per testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari;

     c) per rifiuto di eseguire ordini concernenti obblighi di servizio;

     d) per contravvenzione alle leggi o ai regolamenti in materia di imposta di consumo, dogana, poste, monopoli, sanità pubblica, commesse in occasione del servizio;

     e) per avere commesso, in servizio, atti dai quali sia derivato vantaggio per sè e danno per l'Azienda;

     f) per inosservanza di leggi o regolamenti che avrebbe potuto recare pregiudizio all'esercizio e danno all'Azienda ed alle persone, anche se l'evento non si è verificato;

     g) per rifiuto, da parte del personale dei treni, ovvero addetto al ricevimento, alla manipolazione ed alla custodia dei bagagli, merci, valori o generi di magazzino, o anche alla lavorazione e manipolazione di materiali, di assoggettarsi a visite personali disposte per giustificato motivo, considerando, per rifiuto, anche il tentativo di sottrarsi alla visita stessa;

     h) per alterchi con vie di fatto nei locali dell'Azienda[86].

     Le mancanze commesse dal personale direttivo sono punite con la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio da trentuno a sessanta giorni.

 

          Art. 115. Mancanze punibili con la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio da trentuno a novanta giorni

     Il personale incorre nella sospensione dal servizio con privazione dello stipendio da trentuno a sessanta giorni[87]:

     a) per particolare gravità o recidiva, entro un anno dalla punizione, nelle mancanze previste nel precedente articolo;

     b) per negligenza o inosservanza di leggi o regolamenti, in conseguenza delle quali sia stato imminente il pericolo per la sicurezza dell'esercizio e sempre che l'evento dannoso non si sia verificato per cause o circostanze indipendenti dall'azione del colpevole;

     c) per mancanze che abbiano recato pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio con danno di cose, sia dell'Azienda, sia di terzi, oppure con danno non grave alle persone;

     d) per minacce o ingiurie gravi verso inferiori, colleghi o superiori, o per manifestazioni calunniose o diffamatorie, anche nei confronti dell'Azienda[88];

     e) per abuso di autorità;

     f) per uso dell'impiego a fini personali;

     g) in genere, per qualsiasi negligenza o inosservanza di leggi o regolamenti deliberatamente commesse, anche per procurare indebiti vantaggi a sè o a terzi, ancorchè l'effetto voluto non si sia verificato e sempre che la mancanza non abbia carattere di particolare gravità, altrimenti perseguibile.

     Le mancanze commesse dal personale direttivo sono punite con la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio da sessantuno a novanta giorni.

 

          Art. 116. Mancanze punibili con la retrocessione

     Il personale incorre nella retrocessione:

     a) per recidiva, entro un anno dalla punizione, nelle mancanze previste nel precedente articolo;

     b) per grave abuso di fiducia;

     c) per abituale negligenza oppure per abituale inosservanza di leggi o regolamenti nell'adempimento del servizio;

     d) per comportamento che produca interruzione o turbamento nella regolarità o nella, continuità del servizio e per volontario abbandono del servizio medesimo, salvo restando quanto disposto dall'art. 4 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, in ordine alla tutela degli interessi collettivi ed individuali dei dipendenti;

     e) in genere, per qualsiasi fatto che, comunque, dimostri incapacità ad esercitare degnamente le funzioni del proprio ufficio.

     Le mancanze commesse dal personale direttivo sono punite con la revoca dall'impiego.

 

          Art. 117. Mancanze punibili con la revoca dall'impiego

     Il personale incorre nella revoca dall'impiego, indipendentemente dall'azione penale:

     a) per recidiva nelle mancanze previste nell'articolo precedente;

     b) per avere occultato ai superiori i nomi di coloro che abbiano perpetrato furti o manomissioni di bagagli o di merci o di qualsiasi altra cosa di spettanza dell'Azienda o ad essa affidata per qualsiasi causa o per avere occultato le circostanze di tali delitti;

     c) per essere stato trovato in istato di ubriachezza durante il disimpegno di attribuzioni attinenti alla sicurezza dell'esercizio;

     d) per avere deliberatamente alterato o contribuito ad alterare il normale funzionamento di meccanismi od apparecchi interessanti la sicurezza dell'esercizio, ancorchè non ne sia derivato danno al materiale o alle persone;

     e) per irregolarità, trascuratezza o negligenza oppure per inosservanza di leggi o regolamenti, dalle quali sia derivato pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio, con danni gravi al materiale all'armamento e a cose di terzi od anche con danni gravi alle persone;

     f) per violazione del segreto d'ufficio che abbia portato grave pregiudizio all'Azienda od a privati;

     g) per mancanza contro l'onore o per qualsiasi altra mancanza che dimostri difetto di senso morale;

     h) per mancata fede al giuramento;

     i) per il possesso, non giustificato da plausibile ragione, durante il servizio, da parte del personale indicato alla lettera g) dall'art. 114, di oggetti che possono servire a perpetrare o mascherare furti o manomissioni;

     l) in genere, per qualsiasi fatto grave che dimostri difetto di rettitudine oppure tolleranza di abusi, di gravità tale da dimostrare incapacità ad adempiere degnamente gli obblighi di servizio.

 

          Art. 118. Mancanze punibili con la destituzione

     Il personale incorre nella destituzione, indipendentemente dall'azione penale:

     a) per particolare gravità delle mancanze previste dall'articolo precedente;

     b) per illecito uso, distrazione, manomissione o sottrazione di somme o di beni di pertinenza dell'Azienda o ad essa affidati per qualsiasi causa, o per connivente tolleranza di tali abusi commessi da dipendenti o da terzi;

     c) per aver dolosamente percepito somme indebite a danno del pubblico;

     d) per accettazione di qualsiasi compenso, anche non in denaro, o per qualsiasi partecipazione a benefici ottenuti o sperati, dipendenti da affari trattati per ragioni di ufficio;

     e) per violazione dolosa dei doveri d'ufficio, con pregiudizio dell'Azienda o di terzi o con pericolo di perturbamento della sicurezza pubblica;

     f) per avere dolosamente alterato, falsificato, sottratto o distrutto biglietti di viaggio od altri documenti di trasporto o di servizio, piombi ferroviari o doganali, registri od atti dell'Azienda;

     g) per essersi reso colpevole di vie di fatto contro superiori o sanitari ausiliari, o di atti di grave insubordinazione che costituiscano evidenti offese del principio di disciplina e di autorità[89];

     h) per avere deliberatamente trasgredito le istruzioni e le cautele prescritte per il trasporto di materie infiammabili od esplodenti, benchè non ne sia derivato danno;

     i) per disordini, tumulti, violenze in servizio o comunque nell'ambito ferroviario;

     l) in genere, per ogni mancanza dovuta a dolo, di gravità tale da rendere il personale indegno di rimanere in servizio.

 

          Art. 119. Destituzione di diritto [90]

     Esclusa qualunque procedura disciplinare, si incorre, senz'altro, nella destituzione la quale è dichiarata dal direttore generale:

     a) per qualsiasi condanna passata in giudicato, riportata per delitti contro la personalità dello Stato, nonchè per i delitti di peculato, malversazione, concussione, corruzione, rapina e falsità;

     b) per qualsiasi condanna che comporti l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o la libertà vigilata.

     Il direttore generale, adottando le stesse modalità, ha facoltà di deliberare la destituzione del personale che abbia riportato condanna, passata in giudicato, per delitti di furto, truffa ed appropriazione indebita, salvo che non ritenga che si debba istituire formale procedimento disciplinare.

 

          Art. 120. Devoluzione delle ritenute per multe e per riduzione dello stipendio

     L'importo delle ritenute per multe e per riduzione dello stipendio devoluto all'Opera di previdenza a favore del personale delle Ferrovie dello Stato.

 

          Art. 121. Concorso di mancanze

     Il colpevole di più mancanze, accertate con unico procedimento, incorre nella punizione comminata per la mancanza più grave.

 

          Art. 122. Concorso di più persone nella mancanza

     Quando una mancanza sia stata commessa da due o più persone, in seguito a concerto tra di loro, la punizione può essere aumentata fino a due gradi per i promotori e di un grado per gli altri.

     In ogni caso, gli istigatori, i coadiutori, i complici e coloro che, avendone l'obbligo, omettono deliberatamente di denunciare fatti costituenti mancanze disciplinari, sono puniti come gli autori principali.

 

          Art. 123. Tentativo

     Il tentativo, quando sia configurabile e non sia contemplato espressamente come mancanza autonoma, è punito con la sanzione prevista per la mancanza perfetta, diminuita di un grado.

 

          Art. 124. Circostanze attenuanti

     Quando concorrono circostanze attenuanti o buoni precedenti dell'incolpato, può essere inflitta una sanzione di grado inferiore a quella comminata per la mancanza commessa.

 

Capo II

COMPETENZA E PROCEDIMENTO PER LA IRROGAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

 

          Art. 125. Competenza a giudicare le mancanze

     Per le mancanze punibili con la destituzione, la revoca e la retrocessione sono competenti a deliberare:

     a) il Ministro, previo parere del Consiglio di amministrazione, per il personale direttivo con qualifiche di ispettore capo e superiori;

     b) il Ministro, previo parere del Consiglio di disciplina, per il restante personale.

     Per le mancanze punibili con la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio commesse dal personale direttivo sono competenti a deliberare:

     a) il Ministro, previo parere del Consiglio di amministrazione, per il personale con qualifiche di ispettore capo e superiori;

     b) il direttore generale, previo parere del Consiglio di disciplina, per il rimanente personale direttivo.

     Per le altre mancanze sono competenti le autorità indicate nell'annessa tabella (allegato n. 14).

     La potestà disciplinare non può essere delegata, salvo il disposto dell'art. 2 del decreto legislativo 10 luglio 1924, n. 1100.

 

          Art. 126. Consiglio di disciplina Sede - Composizione - Competenza [91]

     Presso la direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è istituito un consiglio di disciplina composto di un funzionario con qualifica di dirigente generale, che lo presiede, di sette dirigenti con qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore nonché di quattro rappresentanti del personale per ciascuno dei seguenti gruppi:

     1) personale del settore uffici dei profili professionali di ispettore principale ed ispettore;

     2) personale dei restanti profili professionali del settore uffici;

     3) personale dei settori dell'esercizio.

     I rappresentanti del personale, agli effetti del precedente comma, sono nominati dal Ministro dei trasporti su designazione delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie di accordi generali nonché del protocollo di intesa con l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, aderenti a confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale, in ragione di uno per ciascuna delle predette organizzazioni sindacali. Ciascuna delle suddette organizzazioni sindacali designa all'uopo un proprio rappresentante per ciascuno dei tre gruppi di personale, specificati al primo comma.

     I membri rappresentanti del personale devono rivestire:

     a) per il personale del settore uffici dei profili professionali di ispettore principale ed ispettore, uno dei seguenti profili professionali di ispettore capo aggiunto, di ispettore capo del ruolo ad esaurimento, di ispettore capo superiore del ruolo ad esaurimento, o qualifica non inferiore a quella di primo dirigente;

     b) per il restante personale del settore uffici e per il personale dei settori dell'esercizio un profilo professionale appartenente a categoria non inferiore alla quinta, rispettivamente per ciascuno di tali due gruppi di personale.

     Alle sedute partecipano, di volta in volta, soltanto i rappresentanti appartenenti al gruppo di settore di personale cui appartiene il dipendente sottoposto al procedimento.

     Nel caso in cui uno o più rappresentanti del personale siano impediti, per qualsiasi causa, a partecipare alle sedute del consiglio di disciplina o siano dipendenti della persona sottoposta a procedimento disciplinare, tali rappresentanti sono sostituiti dal rappresentante nominato dalla rispettiva organizzazione per altro gruppo di settore di personale, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti dalla lettera a) del precedente terzo comma, nel caso in cui la sostituzione riguardi uno o più rappresentanti nominati per il personale del settore uffici dei profili professionali di ispettore principale ed ispettore.

     Nel caso in cui la sostituzione non sia possibile, i rappresentanti del personale che dovrebbero essere sostituiti devono temporaneamente allontanarsi dall'adunanza.

     Il consiglio di disciplina è competente ad esprimere parere:

     a) nei procedimenti disciplinari instaurati a carico del personale con profilo professionale di ispettore principale ed ispettore, per mancanze punibili con la sanzione della sospensione dal servizio con privazione dello stipendio o altra più grave e nei procedimenti a carico del restante personale per mancanze punibili con la sanzione della retrocessione o altra più grave;

     b) sui ricorsi contro provvedimenti disciplinari i quali, ai sensi della presente legge, siano stati irrogati senza il preventivo suo parere, fatta eccezione per le mancanze punibili con il rimprovero scritto, la multa e la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio fino a dieci giorni.

     Per il personale con qualifiche di primo dirigente e superiori, nonché per il personale del settore uffici dei profili professionali di ispettore capo aggiunto, ispettore capo del ruolo ad esaurimento, ispettore capo superiore del ruolo ad esaurimento, le funzioni del consiglio di disciplina sono esercitate dal consiglio di amministrazione con la stessa procedura di cui agli articoli seguenti.

     Le deliberazioni difformi dal parere del consiglio di disciplina devono essere motivate.

     Presso ogni direzione compartimentale delle ferrovie dello Stato è costituita una commissione di disciplina compartimentale per il procedimento di cui al successivo art. 131, qualora il procedimento stesso riguardi dipendenti in servizio nelle circoscrizioni compartimentali, con esclusione del personale dirigente e dei profili professionali del settore uffici di: ispettore capo superiore ruolo esaurimento, ispettore capo ruolo esaurimento, ispettore capo aggiunto, ispettore principale ed ispettore.

     Con decreto del Ministro dei trasporti, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, sarà definita la composizione della commissione di disciplina compartimentale di cui al precedente comma.

 

          Art. 127. Modalità per la nomina e per il funzionamento del Consiglio di disciplina

     Il presidente ed i membri del Consiglio di disciplina sono nominati con decreto del Ministro.

     Con le stesse modalità vengono nominati:

     a) un presidente supplente e quattro membri supplenti, scelti negli stessi gruppi di personale ai quali appartengono il presidente ed i membri effettivi;

     b) un segretario, scelto fra il personale direttivo di qualifica non inferiore a quella di ispettore principale.

     Il Consiglio di disciplina delibera a maggioranza di voti, con l'intervento di almeno quattro dei suoi componenti; in caso di parità si intende approvata la proposta più favorevole all'incolpato.

     Per quanto attiene al procedimento davanti al Consiglio di disciplina sono, in ogni caso, applicabili le norme degli articoli 136, 137, 138 e 139.

     I componenti del Consiglio di disciplina rimangono in carica per due anni e possono essere confermati.

 

          Art. 128. Procedimento per le mancanze punibili con il rimprovero scritto e con la multa

     Le sanzioni per le mancanze punibili col rimprovero scritto o con la multa sono inflitte, senza l'osservanza di particolari formalità, dopo l'accertamento dei fatti, previa contestazione degli addebiti e audizione delle discolpe, da farsi anche oralmente.

 

          Art. 129. Instaurazione formale del procedimento disciplinare

     Il procedimento disciplinare, per le mancanze punibili con la riduzione dello stipendio o con sanzioni più gravi, non si intende formalmente instaurato se non quando sia stata contestata la mancanza all'incolpato, mediante comunicazione scritta, a meno che l'incolpato stesso non sia stato sospeso dal servizio in via cautelare, nel quale caso il procedimento si intende instaurato col provvedimento di sospensione.

     La comunicazione deve specificare i fatti addebitati. Se la mancanza è punibile con la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio fino a 10 giorni, la comunicazione deve specificare anche la norma dalla quale la mancanza è contemplata. Se la mancanza è punibile con una sanzione più grave, la specificazione della norma dalla quale la mancanza è contemplata spetta agli organi di cui è obbligatorio il parere ai sensi degli articoli 125 e 131.

     Tutte le comunicazioni, da farsi per iscritto all'inizio, nel corso ed a conclusione del procedimento, hanno luogo mediante consegna di copia conforme dell'atto all'incolpato che ne rilascia ricevuta sull'originale.

     L'eventuale rifiuto da parte dell'incolpato di ricevere la comunicazione è fatto constare, agli effetti della decorrenza dei termini, mediante attestazione del funzionario incaricato della consegna.

     Ove la consegna non sia possibile, la comunicazione è fatta in piego raccomandato con ricevuta di ritorno.

 

          Art. 130. Procedimento per le mancanze punibili con la riduzione dello stipendio

     Le sanzioni per le mancanze punibili con la riduzione dello stipendio sono inflitte, dopo che i fatti siano stati accertati, previa contestazione per iscritto degli addebiti.

     All'incolpato è concesso un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione delle discolpe.

 

          Art. 131. Procedimento per le mancanze punibili con la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio

     Le mancanze punibili con la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio sono accertate mediante documenti o disposizioni scritte.

     Per le mancanze punibili con la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio oltre dieci giorni, nel corso degli accertamenti, il personale ha facoltà di farsi assistere da persona di sua fiducia[92].

     Sulla base delle risultanze di tali accertamenti il funzionario all'uopo normalmente incaricato dal direttore centrale o compartimentale, ovvero dal direttore generale, se trattasi di personale direttivo con qualifiche di ispettore capo e superiori, contesta, per iscritto, la mancanza all'incolpato.

     L'incolpato, entro dieci giorni dalla comunicazione, ha facoltà di presentare difese scritte e di indicare testimoni a discarico e, per le mancanze punibili con la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio oltre dieci giorni, di prendere visione e copia degli atti.

     L'autorità competente a giudicare la mancanza, provvede sulle richieste dell'incolpato e, quando ritiene sufficiente l'accertamento dei fatti, decide sulla sanzione da infliggere, previo il parere del Consiglio di disciplina per il personale direttivo, e, per il restante personale, per le mancanze punibili con la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio per oltre dieci giorni:

     a) del comitato di esercizio, qualora il procedimento riguardi dipendenti in servizio nelle circoscrizioni compartimentali;

     b) di una commissione disciplinare di servizio, composta dal capo del servizio, dal funzionario destinato, normalmente, a sostituirlo e dal capo dell'ufficio cui appartiene il giudicabile, qualora il procedimento riguardi dipendenti addetti alle sedi centrali dei servizi.

     Le determinazioni difformi dal parere del comitato di esercizio o della commissione disciplinare di servizio devono essere motivate.

 

          Art. 132. Instaurazione del procedimento per le mancanze punibili con la retrocessione, la revoca dall'impiego e la destituzione

     Il procedimento formale per mancanze punibili con la retrocessione, con la revoca dall'impiego o con la destituzione è instaurato dal direttore centrale o dal direttore compartimentale dal quale dipende l'incolpato, salvo che si tratti di personale direttivo, nel quale caso il procedimento è instaurato dal direttore generale.

 

          Art. 133. Procedimento per le mancanze previste nell'art. 132

     In ordine alle mancanze contemplate dal precedente articolo, vengono effettuati, a cura di uno o più inquirenti, i necessari accertamenti, nel corso dei quali il personale ha facoltà di farsi assistere da persona di sua fiducia[93].

     Terminati gli accertamenti, l'autorità competente ad instaurare il procedimento formale, se ritiene che si debba procedere, contesta la mancanza all'incolpato e trasmette gli atti al consiglio di disciplina con una relazione che riassume i risultati degli accertamenti, individua i responsabili, indica le prove e gli indizi raccolti, e si esprime sull'attendibilità di questi[94].

     La comunicazione da farsi all'incolpato deve indicare il luogo e il giorno a decorrere dal quale l'incolpato stesso potrà prendere visione e copia degli atti.

 

          Art. 134. Diritto di difesa

     Entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione o da quello, se posteriore, in cui gli atti del procedimento sono stati messi a sua disposizione, l'incolpato ha diritto di prendere visione e copia degli atti stessi nonchè di presentare difese scritte e di indicare testimoni a discarico.

 

          Art. 135. Accertamenti aggiuntivi

     Decorso il termine previsto nel precedente articolo, il Consiglio di disciplina, se non ritiene sufficienti gli accertamenti, chiede, all'autorità che ha promosso l'azione, un supplemento di indagini su fatti specifici.

     Il Consiglio di disciplina, ove lo ritenga utile e necessario, ha anche facoltà di disporre qualsiasi ulteriore accertamento e di sentire, senza giuramento, testimoni e periti.

 

          Art. 136. Difese aggiuntive

     Quando dagli accertamenti previsti nel precedente articolo emergono circostanze od elementi nuovi influenti ai fini del giudizio, il Consiglio di disciplina ne dà comunicazione all'incolpato consentendogli di prendere visione e copia degli atti ulteriormente acquisiti e gli assegna un termine, non inferiore a dieci giorni, per presentare le difese aggiuntive.

 

          Art. 137. Procedimenti davanti al Consiglio di disciplina

     Il Consiglio di disciplina, quando ritiene esauriti gli accertamenti, fissa la trattazione orale con provvedimento da comunicarsi all'incolpato.

     La trattazione orale non può aver luogo la prima di dieci giorni o oltre quarantacinque da quando l'incolpato ha ricevuto relativa comunicazione.

     Il funzionario che ha condotto gli accertamenti può essere chiamato ad assistere alla trattazione orale.

 

          Art. 138. Assistenza dell'incolpato durante il procedimento disciplinare

     Il Comitato di esercizio, la Commissione disciplinare di servizio e il Consiglio di disciplina devono sentire l'incolpato, qualora questi lo richieda, prima di esprimere il loro parere.

     Per le mancanze punibili con la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio oltre dieci giorni e per quelle previste dall'art. 132, l'incolpato ha facoltà di farsi assistere da persona di sua fiducia[95].

     Per le predette mancanze, sia l'incolpato, sia la persona di fiducia potranno essere presenti alla trattazione orale davanti ai suindicati organi consultivi.

 

          Art. 139. Trattazione orale

     Nella trattazione orale un relatore, designato dal presidente del Consiglio di disciplina, riassume gli elementi raccolti e le circostanze accertate a carico dell'incolpato, nonchè le difese da questi presentate e le deposizioni a discarico.

     Finita la relazione, il Consiglio ascolta il funzionario che aveva condotto gli accertamenti, per le sue eventuali osservazioni, nonchè l'incolpato.

     Terminata la trattazione orale e ritiratisi gli estranei al Consiglio, il Consiglio medesimo procede alle proprie determinazioni per l'espressione del parere sulla sanzione da infliggere e la relativa motivazione.

     Qualora esistano più proposte, il presidente mette ai voti quella meno favorevole all'incolpato e, successivamente, se necessario, le altre.

     Il Consiglio prende le proprie risoluzioni secondo il libero convincimento dei componenti, acquistato dall'esame di tutti gli elementi desunti dagli atti emersi durante la trattazione orale, tenendo anche conto dei precedenti dell'incolpato risultanti dal suo fascicolo personale e di quanto emerga da un eventuale giudizio penale.

     Il parere del Consiglio di disciplina deve essere comunicato, senza indugio, all'autorità competente per le successive determinazioni.

 

          Art. 140. Incidenti di servizio e casi gravi

     Quando avvengono incidenti di servizio e sorga la necessità di verificare stati di fatto facilmente alterabili, i dirigenti locali debbono procedere immediatamente agli eventuali atti conservativi ed all'accertamento delle responsabilità, nonchè ai rilievi del caso, anche tecnici, e informarne immediatamente il direttore compartimentale o i direttori centrali interessati.

 

          Art. 141. Rapporti tra il procedimento penale ed il procedimento disciplinare [96]

     Qualora il fatto addebitato al dipendente abbia dato luogo a denuncia all'autorità giudiziaria, il procedimento disciplinare rimane sospeso, fermo l'obbligo, per gli uffici dell'azienda, di concorrere all'accertamento dei fatti ed alla raccolta delle prove, salvo, comunque, il disposto dell'art. 4 della legge 25 giugno 1909, n. 372.

 

          Art. 142. Osservanza ed effetto dei termini nel procedimento

     Fermi restando i termini previsti nei precedenti articoli, tutte le volte che occorre fare contestazioni o rilievi all'incolpato, deve essergli accordato congruo termine, comunque non inferiore a dieci giorni, per la presentazione delle sue difese.

     L'incolpato ha facoltà di rinunciare ai termini stabiliti, purchè lo dichiari per iscritto.

     L'incolpato che non se ne avvalga entro i termini stabiliti, decade dalle facoltà previste in suo favore dal presente e dai precedenti articoli.

 

          Art. 143. Trattamento di missione al personale prosciolto ascoltato dal Consiglio di amministrazione, dal Consiglio di disciplina, dal Comitato di esercizio o dalla Commissione disciplinare di servizio

     Il personale sottoposto a procedimento disciplinare, che si sia presentato al Consiglio d'amministrazione, al Consiglio di disciplina, al Comitato di esercizio o alla Commissione disciplinare di servizio per esporre le proprie difese e che sia stato prosciolto da ogni addebito, ha diritto, se residente in località diversa da quella in cui è stato ascoltato, all'indennità di missione secondo le disposizioni vigenti.

 

          Art. 144. Estinzione del procedimento

     Il procedimento disciplinare si estingue quando siano decorsi centoventi giorni dall'ultimo atto senza che nessun ulteriore atto sia stato compiuto.

     L'estinzione determina, altresì, la revoca della sospensione cautelare e della sospensione del giudizio di avanzamento.

     Nello stato matricolare del dipendente non deve essere fatta menzione del procedimento disciplinare estinto.

 

          Art. 145. Riapertura del procedimento disciplinare

     Il Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione, può in qualunque tempo, riaprire il procedimento disciplinare, qualora emergano nuovi fatti o vengano acquisite nuove prove che facciano fondatamente ritenere che:

     a) sia stato prosciolto chi, invece, doveva essere punito o, comunque, sia stata ritenuta sussistente una mancanza disciplinare meno grave di quella realmente commessa;

     b) sia stata ritenuta sussistente una mancanza in realtà insussistente o, comunque meno grave di quella per la quale è stata inflitta la punizione.

     Il personale può chiedere, nelle stesse circostanze, la riapertura del procedimento quando sia stata inflitta, almeno, la riduzione dello stipendio o la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio.

 

Capo III

SOSPENSIONE D'UFFICIO E CAUTELARE

 

          Art. 146. Sospensione d'ufficio e sospensione cautelare

     Il personale è sospeso dal servizio con privazione dello stipendio, d'ufficio, quando sia stato colpito da mandato o ordine di cattura, si trovi comunque in stato di arresto o debba espiare pena restrittiva della libertà personale o interdizione temporanea dai pubblici uffici.

     La sospensione d'ufficio dura finchè non sia risolta la causa per la quale è comminata.

     Il personale, inoltre, può, in via cautelare, essere sospeso dal servizio con privazione dello stipendio:

     a) quando sia stato citato con mandato di comparizione o sottoposto a giudizio per delitto;

     b) quando la particolare gravità dei fatti lo esiga, nell'interesse dell'azienda, ancorchè sia cessata la causa dell'eventuale sospensione d'ufficio od i fatti stessi non siano perseguibili penalmente.

 

          Art. 147. Assegno alimentare

     Al dipendente sospeso si applicano le disposizioni dell'art. 107.

 

          Art. 148. Durata della sospensione cautelare

     La sospensione cautelare non può avere durata superiore a sei mesi.

     Tale durata può essere prorogata fin quando penda l'eventuale procedimento penale, ma non oltre la data in cui l'interessato abbia comunicato all'autorità che ha adottato il provvedimento di sospensione copia della sentenza di qualsiasi grado che concluda per il proscioglimento o per l'assoluzione con formula piena, ancorchè non passata in giudicato.

     La proroga è altresì ammessa per non più di tre mesi per una sola volta quando, nei confronti del sospeso, penda procedimento disciplinare per mancanza già contestata, punibile con la revoca o con la destituzione.

     Scaduto il termine previsto nel primo comma o le proroghe previste nei comma secondo o terzo, il sospeso acquista diritto ad essere riammesso in servizio, ancorchè il procedimento disciplinare non sia stato concluso.

     Nel caso previsto nel precedente comma, il sospeso acquista diritto anche alla restituzione degli assegni non percepiti se entro trenta giorni dalla data di riammissione in servizio non gli sia stata ancora contestata la mancanza ovvero la mancanza contestatagli non sia punibile con la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio o con sanzione più grave.

     In ogni caso, dagli assegni non percepiti si detraggono gli assegni alimentari corrisposti nel frattempo.

     I provvedimenti con i quali viene disposta o prorogata la sospensione cautelare sono definitivi.

 

          Art. 149. Autorità competente a disporre la sospensione cautelare ed a concedere l'assegno alimentare

     La sospensione cautelare è disposta, con provvedimento motivato, dal direttore generale per il personale direttivo, per il personale di concetto degli uffici e per i dirigenti del personale dell'esercizio, e dai direttori centrali e direttori compartimentali, nella rispettiva competenza, per il rimanente personale.

     Nei casi d'urgenza il provvedimento può essere adottato dal direttore centrale o compartimentale competente, anche per il personale direttivo, per il personale di concetto degli uffici e per i dirigenti del personale dell'esercizio, salvo ratifica dell'autorità prevista nel primo comma.

     Le stesse autorità previste nel primo comma sono competenti a concedere l'assegno alimentare ai sensi dell'art. 147.

 

          Art. 150. Effetti della revoca della sospensione cautelare e trattamento per gli assegni non percepiti. Computo della sospensione cautelare come sanzione disciplinare

     Quando il procedimento disciplinare si concluda col proscioglimento da ogni addebito, la sospensione cautelare, se ancora pendente, è revocata ad ogni effetto e il sospeso acquista diritto alla restituzione degli assegni non percepiti, dedotti gli assegni alimentari eventualmente corrisposti.

     La revoca della sospensione cautelare fa riacquistare al sospeso l'anzianità perduta.

     Quando il procedimento disciplinare si concluda con la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio, deve essere computato il periodo della sospensione cautelare sofferta.

     Se il procedimento si concluda con sanzione inferiore alla sospensione dal servizio con privazione dello stipendio, ovvero la sospensione cautelare sofferta abbia avuto durata superiore alla sospensione inflitta a conclusione del procedimento, sono corrisposti gli assegni non percepiti, in tutto e od in parte, a seconda dei casi, dedotti gli assegni alimentari già corrisposti.

     Quando il procedimento disciplinare si concluda con la retrocessione e la sospensione cautelare sofferta abbia avuto durata superiore a novanta giorni, compete la restituzione degli assegni non percepiti solo per il periodo eccedente novanta giorni, dedotti gli assegni alimentari eventualmente corrisposti per lo stesso periodo.

 

Capo IV

RICORSI

 

          Art. 151. Ricorsi contro i provvedimenti disciplinari

     Contro i provvedimenti adottati dal Ministro previo parere del Consiglio di disciplina, per le mancanze punibili con la retrocessione, la revoca e la destituzione, è ammesso il ricorso al Ministro stesso che decide sentito il parere del Consiglio di amministrazione.

     Contro i provvedimenti adottati dal direttore generale per le mancanze punibili con la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio commesse dal personale direttivo è ammesso ricorso al Ministro, il quale decide sentito il parere del Consiglio di amministrazione.

     Contro i provvedimenti adottati per le altre mancanze è ammesso il ricorso gerarchico alle autorità indicate nella annessa tabella (allegato n. 14), le quali decidono definitivamente.

     Il termine per la presentazione dei ricorsi è di trenta giorni a decorrere dalla data di comunicazione della sanzione.

 

          Art. 152. Procedura per l'esame e la decisione dei ricorsi contro il rimprovero scritto, la multa, la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio fino a dieci giorni

     Sui ricorsi contro i provvedimenti adottati per mancanze punibili con il rimprovero scritto o la multa, l'autorità competente provvede senza l'osservanza di particolari formalità, dopo aver ascoltato le osservazioni dell'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato sui motivi dedotti dai ricorrenti.

     L'autorità competente a decidere sui ricorsi contro provvedimenti per mancanze punibili con la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio fino a dieci giorni, commesse dal personale non appartenente al gruppo direttivo, invita l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato a formulare le proprie osservazioni, per iscritto, sui motivi dedotti dai ricorrenti e provvede a quanto altro occorra per l'istruttoria del ricorso, rimettendo, poi, gli atti al Comitato di esercizio od alla Commissione disciplinare di servizio previsti nelle lettere a) e b) dall'art. 131, per il loro parere.

 

          Art. 153. Procedura per l'esame e la decisione dei ricorsi contro i provvedimenti adottati per mancanze punibili con la riduzione di stipendio, la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio nei riguardi del personale direttivo e con la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio di durata superiore ai dieci giorni per il restante personale e con sanzioni più gravi

     L'autorità competente a decidere sui ricorsi per i quali sia prescritto il parere del Consiglio di amministrazione o del Consiglio di disciplina, invita l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato, ove non sia la stessa, a formulare le proprie osservazioni, per iscritto, sui motivi dedotti dai ricorrenti e provvede a quanto altro occorra per l'istruttoria del ricorso, rimettendo, poi, gli atti al Consiglio di disciplina o al Consiglio di amministrazione, secondo la rispettiva competenza, per il loro parere.

     Prima che il Consiglio di amministrazione e il Consiglio di disciplina esprimano il loro parere, il ricorrente può essere sentito e, qualora lo richieda, può farsi assistere da persona di sua fiducia.

 

Capo V

REINTEGRAZIONE E RIABILITAZIONE

 

          Art. 154. Reintegrazione nella qualifica

     Il dipendente retrocesso, quando siano trascorsi almeno tre anni dal provvedimento col quale è stata inflitta la sanzione, può essere reintegrato nella qualifica di provenienza.

     E' condizione per la reintegrazione che il retrocesso, nel periodo decorso dal provvedimento di retrocessione, abbia dimostrato con la propria condotta di esserne meritevole ed abbia soddisfatto lodevolmente agli obblighi di servizio.

     La reintegrazione è disposta con provvedimento del Ministro, su proposta del direttore generale.

     Nel ruolo della qualifica nella quale viene reintegrato, il dipendente è collocato al posto corrispondente all'anzianità posseduta, detratto il periodo della retrocessione.

     Tuttavia, il dipendente reintegrato non è ammesso a scrutini od a concorsi per promozioni se non dopo tre anni dalla reintegrazione.

 

          Art. 155. Reintegrazione nell'impiego

     Qualora a seguito di giudizio penale di revisione il dipendente destituito ai sensi dell'art. 119 sia assolto con la formula prevista dall'art. 566, comma secondo, del Codice di procedura penale, ha diritto ad ottenere la riammissione in servizio dalla data della sentenza di assoluzione, con la medesima anzianità che aveva all'atto della destituzione, anche in soprannumero, salvo riassorbimento.

     Se durante il periodo della destituzione il dipendente non ha potuto partecipare ad esami di promozione o, nel periodo stesso, si siano svolti scrutini di promozione si applicano nei suoi confronti le norme di cui al precedente art. 83.

     Al dipendente assolto in seguito a giudizio di revisione spettano, per il periodo di destituzione, lo stipendio e gli assegni per carichi di famiglia, qualunque sia la durata della destituzione stessa, detratti gli assegni alimentari corrisposti per l'eventuale periodo di sospensione che avesse preceduto la destituzione, nonchè gli eventuali assegni corrisposti a titolo di quiescenza; detto periodo è altresì utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.

     Le disposizioni dei comma precedenti si applicano anche ai dipendenti revocati o destituiti ai sensi degli articoli 117 e 118 a seguito di procedimento disciplinare, e quelle del secondo e terzo comma, anche ai dipendenti puniti con sanzioni superiori alla multa, quando a seguito della revisione del procedimento disciplinare essi siano stati prosciolti da ogni addebito ed altresì nel caso di annullamento del provvedimento disciplinare e di estinzione del procedimento disciplinare.

     Se il dipendente è deceduto prima della sentenza di assoluzione in sede di revisione del giudicato penale o prima del proscioglimento da ogni addebito in sede di revisione del procedimento disciplinare, la vedova ed i figli minorenni hanno diritto agli assegni non corrisposti in relazione alla qualifica rivestita dal dipendente al momento della comminazione della sanzione disciplinare, nonchè agli aumenti periodici di stipendio successivamente maturati, fino alla data in cui il dipendente avrebbe raggiunto i limiti massimi di età e di servizio per la permanenza nell'impiego o fino a quella del decesso, se anteriore.

 

          Art. 156. Riabilitazione

     Il personale che sia punito con la riduzione dello stipendio e con la multa può chiedere, quando siano decorsi tre anni dalla mancanza, il riconoscimento della sua riabilitazione.

     In conseguenza della riconosciuta riabilitazione, l'Azienda non tiene più alcun conto, a qualsiasi effetto, della sanzione. Qualsiasi annotazione relativa alla sanzione deve essere eliminata dallo stato matricolare.

     La stessa facoltà spetta al personale punito con la sospensione, quando siano decorsi cinque anni dalla mancanza, nonchè al personale punito con la retrocessione, quando siano decorsi cinque anni dalla reintegrazione.

     Sono condizioni per l'ammissibilità della domanda:

     a) che, nel periodo decorso dopo la mancanza, il dipendente non abbia riportato alcun'altra sanzione, o, se appartenente al personale dell'esercizio con qualifiche diverse da quelle di capo stazione sovrintendente e corrispondenti, non abbia riportato punizioni superiori alla multa[97];

     b) che l'eventuale procedimento penale, per i fatti connessi con la mancanza disciplinare, si sia concluso con sentenza di proscioglimento o di assoluzione con formula piena.

     La domanda può essere accolta quando nel periodo decorso dopo la mancanza, il dipendente abbia lodevolmente ottemperato ai propri obblighi di servizio.

     Competenti a provvedere sulla domanda sono:

     a) il Ministro, previo parere del Consiglio di amministrazione, per il personale direttivo e per il personale, rivestito delle qualifiche di segretario superiore di 1^ classe, di capo staziono sovrintendente[98];

     b) il direttore generale per il restante personale, previo parere del Consiglio di disciplina, allorquando la sanzione di cui si chiede la cancellazione sia la sospensione o la retrocessione.

     La riconosciuta riabilitazione comporta l'annullamento dei prolungamenti del periodo normale per la concessione degli aumenti periodici di stipendio, con esclusione della corresponsione delle competenze già maturate.

     I dipendenti collocati a riposo possono chiedere la riabilitazione anche se non siano decorsi i tre o i cinque anni previsti nei precedenti comma, purchè alla data della cessazione dal servizio siano almeno trascorsi uno o tre anni, rispettivamente.

 

Titolo VIII

ESTINZIONE DEL RAPPORTO

 

          Art. 157. Cause e forme di estinzione del rapporto

     Il rapporto d'impiego dei dipendenti dell'Azienda si estingue:

     a) per dimissioni;

     b) per decadenza dall'impiego;

     c) per dispensa dal servizio;

     d) per collocamento a riposo d'ufficio.

 

          Art. 158. Dimissioni

     Il dipendente può in qualunque tempo presentare, per iscritto, le dimissioni dall'ufficio.

     La presentazione delle dimissioni non produce effetto, nè dispensa dall'adempimento degli obblighi derivanti dall'impiego, se non dopo la comunicazione dell'accettazione.

     L'accettazione delle dimissioni è deliberata dal direttore generale o dalle autorità da lui delegate e può essere ritardata, per motivi di servizio, per un periodo non superiore a sessanta giorni o quando sia in corso procedimento disciplinare a carico del dipendente. In questa ultima ipotesi, se al momento in cui il dipendente, non sospeso cautelarmente, presenta le dimissioni, siano stati iniziati gli accertamenti disciplinari preliminari, la contestazione degli addebiti deve seguire entro sessanta giorni dalla data di presentazione delle dimissioni ed in mancanza della contestazione entro tale termine le dimissioni devono essere accettate.

     Il dipendente dimissionario consegue il diritto alla pensione qualora abbia compiuto 50 anni di età e venti anni di servizio utile per la pensione oppure quando, con qualunque età, abbia compiuto venticinque anni di servizio utile ai fini sopra indicati.

     Negli altri casi, il dipendente dimissionario ha diritto all'indennità per una sola volta, in luogo della pensione, nella misura prevista per i casi di cui nell'art. 21 del testo unico 22 aprile 1909, n. 229, e successive modificazioni, purchè abbia prestato almeno un anno intero di servizio effettivo.

     Il personale femminile che abbia contratto matrimonio può presentare le dimissioni con diritto al trattamento di pensione qualora alla data di risoluzione del rapporto d'impiego abbia compiuto almeno venti anni di servizio utile. Ai fini del compimento di tale anzianità minima è concesso un aumento di servizio utile fino ad un massimo di cinque anni.

 

          Art. 159. Decadenza dall'impiego

     Il dipendente incorre nella decadenza dall'impiego:

     a) quando perde la cittadinanza italiana;

     b) quando accetta senza autorizzazione, un impiego od una missione da un governo straniero;

     c) quando rifiuta di prestare la promessa solenne o il giuramento;

     d) quando non assume o, nel caso di riassunzione a qualsiasi titolo, non riassume servizio, senza giustificato motivo, nel termine prefissogli, nonchè quando si assenta arbitrariamente dal servizio per un periodo di tempo superiore a dieci giorni;

     e) quando sia accertato che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile e, comunque, con mezzi fraudolenti.

     La decadenza dall'impiego, per i casi di cui alla precedente lettera a), comporta la perdita di ogni diritto a indennità o a trattamento di quiescenza e di previdenza.

 

          Art. 160. Procedimento per la dichiarazione e decorrenza della decadenza

     La decadenza è dichiarata, nei casi previsti dal precedente articolo, sulla semplice constatazione del fatto che vi dà luogo.

     Nelle ipotesi previste dalla lettera d) dall'articolo precedente, ove sorgano dubbi sulla volontarietà della mancata assunzione o riassunzione del servizio, nonchè sulla volontarietà dell'assenza dal servizio, può essere concesso un breve termine per assumere o riassumere servizio, con diffida di decadenza dall'impiego in caso di persistente assenza.

     In ogni caso, la decadenza dall'impiego ha efficacia dal giorno in cui si è verificato il fatto che vi ha dato luogo, ancorchè sia dichiarata in tempo successivo.

     I provvedimenti previsti nel presente articolo sono adottati dai direttori centrali o dai direttori compartimentali, rispettivamente, per il personale delle sedi centrali dei servizi e per il personale di compartimenti.

     Nei confronti dei direttori centrali e dei direttori compartimentali i provvedimenti stessi sono adottati dal direttore generale.

     I provvedimenti di cui al quarto e quinto comma sono definitivi.

 

          Art. 161. Riammissioni in servizio

     Il dipendente con qualifica inferiore a direttore centrale o direttore compartimentale, cessato dal servizio per dimissioni accettate o per decadenza nei casi previsti dalle lettere b) e d) dall'art. 159, può essere riammesso in servizio previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, semprechè non sia trascorso un quinquennio dalla risoluzione del rapporto d'impiego. Lo stesso Consiglio di amministrazione può subordinare la riammissione in servizio alla ripetizione degli esami per il conseguimento delle abilitazioni a determinati servizi o porre l'obbligo di frequentare corsi di aggiornamento.

     Può, altresì, essere riammesso in servizio il personale femminile dichiarato decaduto ai sensi della lettera a) dell'art. 159, quando riacquisti la cittadinanza, perduta a seguito di matrimonio con cittadino straniero, per effetto dell'annullamento o dello scioglimento dal matrimonio stesso.

     Il dipendente riammesso è collocato nel ruolo e nella qualifica cui apparteneva al momento della cessazione dal servizio, con decorrenza di anzianità dalla data del provvedimento di riammissione.

     La riammissione in servizio è subordinata alla vacanza del posto e non può aver luogo se la cessazione dal servizio avvenne in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.

     Il dipendente riammesso in servizio che, per il servizio in precedenza prestato, abbia liquidato pensione non eccezionale, perde il godimento della pensione.

     Qualora la pensione sia più favorevole del trattamento complessivo di attività di servizio, la differenza viene conservata a titolo di assegno personale non utile a pensione, da riassorbirsi nei successivi aumenti del trattamento anzidetto.

     Il nuovo trattamento di quiescenza, da liquidarsi all'atto del collocamento a riposo sulla base della totalità dei servizi effettivamente prestati e con le norme relative all'ultimo impiego, non può comunque essere inferiore a quello precedentemente goduto.

     Qualora trattisi di pensione eccezionale, all'atto della definitiva cessazione dal servizio, l'interessato liquiderà il trattamento di quiescenza spettantegli in relazione al nuovo servizio in aggiunta a quello già goduto.

     Nel caso che il dipendente chieda la ricongiunzione dei servizi agli effetti della liquidazione di un'unica pensione, dovrà rifondere le quote di pensione percepite durante il nuovo servizio.

     Se il servizio in precedenza prestato abbia dato luogo alla liquidazione dell'indennità o del sussidio per una sola volta in luogo di pensione, per ottenere la valutazione del servizio stesso agli effetti del trattamento di quiescenza, il dipendente dovrà versare l'indennità ed il sussidio, già riscosso, in una sola volta o a rate; ma in questo caso dovrà pagare gli interessi durante mora, per ciascuna rata. In caso contrario non sarà valutato il servizio anteriore. La rifusione dell'indennità o del sussidio per una sola volta, dovrà decorrere dal momento in cui riprende il servizio. Le rate ed i relativi interessi non rifusi prima di essere collocato a riposo, saranno detratti dalla nuova indennità o dal sussidio per una sola volta in luogo di pensione o dalla pensione liquidata a suo favore.

     Al dipendente al quale, per il servizio prestato in precedenza, sia stata corrisposta dall'opera di previdenza l'indennità di buonuscita, spetta la liquidazione di un'ulteriore indennità di buonuscita in relazione soltanto ai nuovi servizi prestati.

 

          Art. 162. Dispensa dal servizio per inidoneità fisica e altri motivi

     Può essere dispensato dal servizio il dipendente che sia riconosciuto dai sanitari dell'Azienda fisicamente inidoneo, salvo quanto disposto dall'art. 49, nonchè il dipendente che abbia dato prove di incapacità o persistente insufficiente rendimento.

     E' considerato di insufficiente rendimento il dipendente che, previamente ammonito, riporti, al termine dell'anno nel quale è stato richiamato, una qualificazione inferiore a "normale".

     Il provvedimento di dispensa dal servizio è adottato con decreto del Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione.

     Il provvedimento di dispensa dal servizio si considera avvenuto a tutti gli effetti per misura amministrativa, quando i dipendenti non si trovino nelle condizioni richieste per la liquidazione del normale trattamento di quiescenza.

 

          Art. 163. Dispensa per compimento del periodo di disponibilità

     Il dipendente che sia stato collocato in disponibilità, ai sensi dell'art. 100, è dispensato dal servizio qualora, trascorsi due anni, non si renda possibile il richiamo in servizio ai sensi dall'art. 102.

     Il provvedimento è adottato con decreto del Ministro.

 

          Art. 164. Forme e garanzie per l'accertamento dell'inidoneità fisica

     L'accertamento dell'inidoneità fisica, agli effetti della dispensa dal servizio, è eseguito mediante visita collegiale di tre medici dell'Azienda.

     Il risultato della visita, con l'indicazione dell'inidoneità constatata e delle cause che la produssero, deve essere comunicato, per iscritto, all'interessato con l'avviso che ha facoltà di chiedere, per iscritto, entro trenta giorni dalla comunicazione, una visita di revisione in cui, a proprie spese, può farsi assistere da un medico di fiducia.

     La visita di revisione viene eseguita da un Collegio di tre medici, tra i quali il direttore del servizio sanitario o un suo delegato[99].

     Durante gli accertamenti sanitari e fino alla decorrenza del provvedimento di dispensa, il personale che vi venga assoggettato si considera assente per malattia.

 

          Art. 165. Collocamento a riposo d'ufficio

     Il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è collocato a riposo d'ufficio al compimento dei limiti di età e di servizio utile per la pensione, indicati nell'annessa tabella (allegato n. 15).

     Qualora, alla data del compimento del limite di età, non sia stato compiuto il limite di servizio, il collocamento a riposo avviene al compimento di tale ultimo limite e, comunque, non oltre il 65° anno di età.

     In tal caso, a coloro che non abbiano raggiunto il limite prescritto, è liquidata la pensione come se avessero raggiunto il predetto limite, assoggettando la pensione alle ritenute per fondo pensioni per tutto il tempo necessario, all'atto del collocamento a riposo, a raggiungere un numero di anni utili per la liquidazione, pari ai limiti stessi.

     (Omissis) [100].

     I dipendenti conservati in servizio con cambio di qualifica ai sensi dell'art. 49, sono collocati a riposo al compimento dei limiti di età e di servizio previsti dalla citata tabella per la qualifica di provenienza[101].

     Il collocamento a riposo d'ufficio è disposto dai direttori centrali o dai direttori compartimentali, rispettivamente, per il personale delle sedi centrali dei servizi e per il personale dei compartimenti, e, per tali autorità, dal direttore generale.

 

          Art. 166. Stipendio dell'ultimo mese di servizio

     Il dipendente che lascia definitivamente il servizio ha diritto a percepire, per tutto il mese in corso, lo stipendio intero o ridotto di cui fruisce, salvo che sia dimissionario, decaduto, revocato o destituito, nei quali casi la retribuzione cessa con l'ultimo giorno di effettivo servizio.

     In caso di morte dell'agente il diritto a percepire lo stipendio intero o ridotto per tutto il mese in corso passa agli eredi.

 

          Art. 167. Collocamento a riposo dei membri del Consiglio di amministrazione

     Anche ai dipendenti che fanno parte, come membri, del Consiglio di amministrazione si applicano le norme di cui al precedente art. 165 per il collocamento a riposo d'ufficio.

 

          Art. 168. Promozioni "ad honorem"

     All'atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età e di servizio, può essere conferito il titolo ufficiale onorifico della qualifica immediatamente superiore al personale direttivo, al personale di concetto degli uffici e ai dirigenti dell'esercizio che siano ritenuti meritevoli in base ai criteri ed alle condizioni previsti dall'art. 73[102].

     I provvedimenti previsti nel precedente comma, da contenere nel limite del due per cento del numero dei posti delle piante organiche della qualifica superiore, sono adottati dalle autorità e con le modalità indicate negli articoli 76 e 77.

 

Titolo IX

DISPOSIZIONI FINALI O TRANSITORIE

 

Capo I

 

DISPOSIZIONI GENERALI PER L'INQUADRAMENTO DEL PERSONALE, PER LA FORMAZIONE DEI RUOLI E PER L'ASSEGNAZIONE DELLE CLASSI DI STIPENDIO

 

          Art. 169. Equiparazione di qualifiche

     Alla data di entrata in vigore della presente legge i dipendenti in servizio nell'Azienda, salvo le eccezioni previste negli articoli seguenti, assumono la qualifica corrispondente a quella rivestita in base alle indicazioni del quadro di equiparazione (allegato n. 16).

 

          Art. 170. Iscrizione nei ruoli d'anzianità

     L'iscrizione nei ruoli di anzianità delle rispettive qualifiche avviene tenendo conto, ai fini della precedenza, del grado di provenienza e dell'anzianità nello stesso.

     Nel ruolo degli ispettori devono essere indicate la qualifica di provenienza e la relativa anzianità degli ispettori di 2ª classe è degli allievi ispettori che vi vengono iscritti.

     Nel ruolo degli aiuto applicati, a pari anzianità, hanno la precedenza gli alunni d'ordine sugli aiutanti.

 

          Art. 171. Provvedimenti previsti da disposizioni precedenti e non ancora deliberati

     Per coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano ancora conseguito l'avanzamento o i cambi di qualifica ammessi da speciali norme legislative e regolamentari e tuttora in corso di attuazione, o da concorsi interni già autorizzati ancora in via di svolgimento o da svolgere, i relativi provvedimenti sono da deliberarsi nelle preesistenti qualifiche in base alle quali si opera l'equiparazione di cui all'art. 169.

     Le assunzioni di personale, in base a concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, si faranno nelle qualifiche corrispondenti, secondo il quadro di equiparazione (allegato n. 16).

 

          Art. 172. Competenza dei provvedimenti relativa all'equiparazione di qualifiche e all'iscrizione nei ruoli

     Nella prima applicazione della presente legge i provvedimenti relativi all'equiparazione di qualifiche e all'iscrizione nei ruoli sono di competenza del direttore generale.

 

          Art. 173. Assegnazione classi di stipendio

     I dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge conservano, nella qualifica nella quale essi vengono inquadrati, la classe di stipendio in godimento a tale data. Peraltro, ai dipendenti inquadrati in una qualifica per la quale sia previsto uno stipendio iniziale inferiore a quello già stabilito per la qualifica precedentemente rivestita, viene attribuita la classe di stipendio d'importo non superiore a quello in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge.

     Ai dipendenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestono la qualifica di allievo ispettore, prevista dal preesistente ordinamento, viene attribuito lo stipendio iniziale relativo alla nuova qualifica di ispettore, con decorrenza dalla data suddetta anche ai fini dei successivi aumenti periodici.

     Qualora, l'importo dello stipendio dovuto alla data di entrata in vigore della presente legge, in applicazione del precedente primo comma, risulti inferiore a quello che il dipendente avrebbe conseguito se gli stipendi previsti per le varie qualifiche dalla annessa tabella (allegato n. 5) e le relative norme per la loro attribuzione fossero già in vigore alla data di nomina a ruolo di ciascun dipendente, viene attribuito questo ultimo stipendio[103].

     Ai fini dell'applicazione del precedente comma vanno considerate le qualifiche rivestite dal dipendente durante la carriera percorsa, corrispondenti a quelle previste dalla presente legge, nonchè le anzianità maturate in ciascuna delle qualifiche stesse e le riduzioni, gli aumenti di anzianità, i ritardi e gli acceleramenti per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, da valutare in base agli ordinamenti vigenti alla data in cui i relativi provvedimenti ebbero efficacia, compresi quelli derivanti dall'applicazione dell'art. 1 del regio decreto-legge 1° maggio 1924, n. 761, dell'art. 3 della legge 9 agosto 1954, n. 644, dell'art. 6 della legge 14 dicembre 1954, n. 1152, e degli articoli 2 e 5 della legge 3 aprile 1958, n. 471[104].

     Per i dipendenti già sussidiari, sistemati a ruolo in applicazione di appositi provvedimenti legislativi, va tenuto conto dell'intero periodo di servizio non di ruolo a suo tempo prestato, attribuendo, nella qualifica di inquadramento a ruolo, tanti aumenti biennali quanti ne comporta la somma dell'anzianità di servizio maturata sia nella posizione di ruolo che in quella non di ruolo[105].

     (Omissis) [106].

     (Omissis) [107].

 

          Art. 174. Assegno personale

     Ai dipendenti, ai quali per effetto degli inquadramenti previsti dalla presente legge viene assegnato uno stipendio inferiore a quello in atto goduto, la differenza viene conservata a titolo di assegno personale pensionabile e riassorbibile coi successivi aumenti di stipendio.

 

          Art. 175. Posti di organico. Riassorbimento personale eccedente [108]

     Le piante organiche delle tre categorie del personale ferroviario sono stabilite dalla legge. Per le due categorie del personale degli uffici e del personale dell'esercizio il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, sentito il consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, provvederà con proprio motivato decreto, in relazione alle accertate esigenze aziendali, alla ripartizione tra le diverse qualifiche di ciascuna categoria, nonchè alle variazioni successivamente occorrenti mediante spostamento di posti da una qualifica all'altra, anche se quest'ultima è di livello superiore, a condizione che non sia superato l'onere finanziario globale stabilito dalla legge.

 

Capo II

DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL PERSONALE DIRETTIVO

 

          Art. 176. Avanzamento ad ispettore di 1ª classe

     Ai fini dell'anzianità prevista per l'ammissione allo scrutinio per la promozione alla qualifica di ispettore di 1ª classe, viene computata quella maturata complessivamente nelle qualifiche di ispettore di 2ª classe e di allievo ispettore del cessato ordinamento.

     Tuttavia, per i dipendenti inquadrati nel gruppo A direttamente nella qualifica di ispettore di 2ª classe del cessato ordinamento con decorrenza 1° gennaio 1957, l'anzianità di cui al precedente comma si considera acquisita alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 177. Inquadramento di personale con qualifica di ispettore principale

     Il personale rivestito della qualifica di ispettore principale, che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge trovasi utilizzato in impianti dell'esercizio, può, a domanda, da prodursi entro sessanta giorni dalla emanazione del provvedimento dei posti di organico di cui al precedente art. 175, essere inquadrato nella qualifica di capo stazione sovrintendente, di capo deposito sovrintendente, di capo tecnico sovrintendente, di comandante di 1ª classe e di direttore di macchina di 1ª classe.

 

Capo III

DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI

 

          Art. 178. Passaggi alle qualifiche di segretario superiore segretario tecnico superiore e revisore superiore

     Nel primo triennio di applicazione della presente legge al personale rivestito delle qualifiche di segretario capo, segretario tecnico capo, revisore capo, assistente lavori capo e disegnatore capo del precedente ordinamento con almeno otto anni di anzianità nel grado e che alla data di entrata in vigore della legge stessa abbia svolto, nell'ultimo triennio, mansioni proprie del personale già di gruppo A o di pertinenza delle nuove qualifiche di segretario superiore ed equiparate, per 500 giornate di effettivo servizio, nonchè al personale dell'esercizio pure di grado 6°, di cui il successivo art. 187, che abbia avanzata la domanda ivi prevista, può essere conferita la qualifica di segretario superiore, segretario tecnico superiore e revisore superiore, previo giudizio favorevole delle commissioni centrali di avanzamento ed entro i limiti dei posti di pianta delle qualifiche d'inquadramento e di quelli delle rispettive qualifiche superiori dello stesso gruppo di concetto.

     Allo stesso trattamento e ammesso il personale rivestito delle qualifiche di applicato capo, aiutante assistente lavori capo e aiutante disegnatore capo del precedente ordinamento trovantesi nelle medesime condizioni di utilizzazione e di anzianità nel grado o che abbia conseguito l'idoneità negli esami per l'ammissione agli scrutini per l'avanzamento al grado 5° di gruppo A del medesimo precedente ordinamento.

     I passaggi suddetti saranno effettuati in base a graduatorie formulate col criterio del merito comparativo comprendenti ciascuna tutti i concorrenti di ogni servizio nel grado 6° a seconda delle qualifiche di inquadramento.

     Nel primo triennio di applicazione della presente legge al personale del grado 6° del gruppo B del precedente ordinamento con trenta anni di servizio e dieci anni di anzianità nel grado possono essere conferite le stesse qualifiche indicate nel primo comma, purchè giudicato non demeritevole dalle commissioni centrali di avanzamento, entro i limiti dei posti di cui allo stesso primo comma. Il requisito dell'anzianità nel grado è ridotto di un periodo di tempo, comunque non superiore a quattro anni, pari alla durata del periodo di epurazione per coloro che, sottoposti a procedimento epurativo, furono discriminati e, in ogni caso, non ne riportarono alcuna sanzione disciplinare.

     I passaggi di cui al quarto comma saranno effettuati in base a graduatorie comprendenti ciascuna tutti i concorrenti di ogni servizio già del grado 6°, a seconda delle qualifiche di inquadramento, e formulate in base all'anzianità nel grado.

     Nell'anzianità nel grado va computata anche la durata del periodo di epurazione per coloro che vengono ammessi ai passaggi suddetti con corrispondente riduzione di anzianità.

 

          Art. 179. Passaggi del personale esecutivo degli uffici al personale di concetto degli uffici

     Il personale rivestito delle qualifiche di applicato, aiutante disegnatore di 1ª classe, aiutante assistente lavori, applicato principale ad personam, applicato principale, aiutante disegnatore principale, aiutante assistente lavori principale, applicato capo, aiutante disegnatore capo e aiutante assistente lavori capo del preesistente ordinamento che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia svolto mansioni proprie dei gruppi superiori per almeno 500 giornate di effettivo servizio nell'ultimo triennio, può essere inquadrato, a domanda da prodursi entro sessanta giorni, nelle qualifiche del gruppo di concetto di coadiutore e coadiutore tecnico, coadiutore principale e coadiutore tecnico principale, coadiutore capo e coadiutore tecnico capo con la stessa anzianità posseduta nella posizione di provenienza.

     Per il personale che abbia superato l'esame di idoneità per l'ammissione agli scrutini per l'avanzamento al grado 5° di gruppo A del preesistente ordinamento non è richiesto lo svolgimento delle mansioni di cui al primo comma.

     L'inquadramento di cui al primo comma avverrà fino a totale assorbimento, previo giudizio favorevole delle commissioni centrali d'avanzamento e in base a graduatorie distinte per qualifica di inquadramento e per servizio di appartenenza degli aspiranti, entro i limiti dei posti disponibili in ciascuna qualifica corrispondente del personale di concetto, secondo le piante organiche da emanare in base all'art. 175, operando, annualmente, opportuni spostamenti per coprire eventuali posti rimasti vacanti in alcuni servizi con personale risultante eccedente in altri.

     Gli inquadramenti successivi a quello effettuato nella prima applicazione della presente legge, avverranno limitatamente ai posti lasciati annualmente vacanti dai dipendenti già inquadrati nella medesime qualifiche dei coadiutori.

 

          Art. 180. Personale ammesso al trattamento dell'art. 48

     Il personale già appartenente ai ruoli dei capi stazione, capi gestione, capi telegrafisti, capi deposito e capi tecnici, che abbia rivestito le qualifiche di applicato principale, applicato principale ad personam ed applicato capo del preesistente ordinamento, in seguito a cambio di qualifica conferito in base al primo comma dall'art. 75 del precedente regolamento del personale, può chiedere, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di essere ammesso al trattamento previsto dall'art. 48.

 

          Art. 181. Avanzamento del personale esecutivo degli uffici in possesso di diploma di scuola media superiore

     Il personale che entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge venga a rivestire le qualifiche di applicato capo, applicato tecnico capo, applicato principale, applicato tecnico principale, applicato e applicato tecnico, può conseguire, previo giudizio favorevole delle commissioni d'avanzamento, l'inquadramento nelle qualifiche del personale di concetto degli uffici, rispettivamente, di segretario capo, segretario tecnico capo, segretario principale, segretario tecnico principale, segretario e segretario tecnico, quando risulti in possesso del titolo di studio di scuola media superiore.

 

          Art. 182. Personale subalterno utilizzato in mansioni proprie del personale esecutivo degli uffici indicate nell'art. 29

     Il personale subalterno degli uffici del preesistente ordinamento che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia svolto nell'ultimo triennio mansioni proprie del personale esecutivo degli uffici, di cui all'art. 29, per 500 giornate di effettivo servizio, può essere inquadrato, se provvisto di licenza di scuola media o di titolo di studio equipollente, nelle qualifiche di aiuto applicato, aiuto applicato tecnico e aiuto applicato stenodattilografo, purchè ritenuto non demeritevole dalle commissioni di avanzamento.

     Allo stesso trattamento è ammesso il personale di cui al primo comma che sia sprovvisto del titolo di studio in esso indicato, previo superamento di un esame di idoneità con prove scritte, orali ed eventualmente pratiche e grafiche a carattere professionale.

     L'inquadramento di cui ai comma precedenti viene effettuato nel limiti dei posti disponibili nelle qualifiche indicate nel primo comma e in base a graduatorie, da compilarsi per ogni servizio e per ogni qualifica di inquadramento, comprensive degli agenti di cui ai primi due comma e di quelli di cui al successivo art. 188, tenendo conto del grado di provenienza, dell'anzianità di grado e di servizio e del numero delle giornate di prestazioni nelle mansioni indicate al primo comma, quali elementi concorrenti alla formulazione delle graduatorie stesse; in caso di parità, la precedenza è determinata in base ai criteri di cui al terzo comma dell'art. 63.

     Il personale incluso nelle graduatorie di cui al terzo comma che non ottenga l'inquadramento nelle qualifiche indicate nel primo comma, dopo effettuati opportuni spostamenti di personale per ricoprire eventuali posti disponibili di alcuni servizi con dipendenti eccedenti in altri, sarà inquadrato nella qualifica di aiutante del personale ausiliario degli uffici, nei limiti dei posti disponibili in quest'ultima qualifica, operando, anche in tal caso, gli opportuni spostamenti di personale da servizio a servizio.

 

          Art. 183. Avanzamenti del personale subalterno

     Nel primo anno di applicazione della presente legge saranno scrutinati per la promozione alla qualifica di usciere capo solo coloro che vengono inquadrati nella qualifica di usciere di 1ª classe ad personam e che abbiano almeno tre anni di anzianità nelle qualifiche di provenienza e di inquadramento, complessivamente.

     Qualora con tali promozioni non si coprano interamente i posti di pianta disponibili, concorrerà alle promozioni per i posti residui il personale inquadrato nella qualifica di usciere che abbia almeno tre anni di anzianità nella qualifica medesima.

 

          Art. 184. Inquadramento a infermiere di 1 classe e ad infermiere

     I dipendenti dei gradi 13° e 14° del preesistente ordinamento che, alla data di entrata in vigore della presente legge, disimpegnano mansioni di infermiere, possono essere nominati infermieri, previo conseguimento dell'"attestato prefettizio di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico".

     Possono essere inquadrati nella qualifica di infermieri di 1ª classe dipendenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestono qualifica di grado 12° o superiore del preesistente ordinamento e che disimpegnano mansioni di infermiere, previo conseguimento dell'attestato prefettizio di cui al precedente comma.

 

          Art. 185. Inquadramento del personale addetto ai servizi di autista alle dipendenze degli uffici

     I dipendenti rivestiti di qualifiche del personale esecutivo dell'esercizio che, alla data di entrata in vigore della presente legge risultano utilizzati in via continuativa, da almeno un anno, nelle mansioni di autista alle dipendenze degli uffici, vengono inquadrati nelle qualifiche corrispondenti del personale ausiliario degli uffici. Le mansioni di motociclista sono equiparate, ai predetti effetti, a quelle di autista.

 

          Art. 186. Concorsi interni al grado 6° del preesistente ordinamento

     Ai concorsi interni per l'avanzamento al grado 6° del gruppo B che l'Azienda delle ferrovie dello Stato deve ancora svolgere in base alle norme del precedente regolamento del personale, potranno essere ammessi, indipendentemente dalle prescrizioni di anzianità, anche gli agenti vincitori del concorso a segretario in prova di cui al decreto ministeriale 15 gennaio 1947, n. 2558, nonchè i vincitori del concorso a sottocapo di cui al decreto ministeriale 17 maggio 1946, n. 4017, che abbiano ottenuto il cambio di qualifica nel gruppo B del personale degli uffici del preesistente ordinamento.

 

Capo IV

DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL PERSONALE DELL'ESERCIZIO

 

          Art. 187. Inquadramento di personale dell'esercizio nella qualifica di segretario superiore

     Nel primo triennio di applicazione della presente legge, il personale dell'esercizio del grado 5° del preesistente ordinamento che, alla data di entrata in vigore della legge stessa, abbia esercitato funzioni proprie del personale già di gruppo A o di pertinenza delle nuove qualifiche di segretario superiore ed equiparate per 500 giornate di effettivo servizio nell'ultimo triennio, comprese quelle eventualmente esercitate nel precedente grado 6°, nonchè il personale di grado 6° del preesistente ordinamento, con almeno sei anni di anzianità di grado, che abbia, alla suddetta data, esercitato per ugual periodo le funzioni sopra specificate, può, a domanda da prodursi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle piante organiche del personale di concetto, essere passato nella qualifica di segretario superiore entro il limite dei posti indicati nel primo comma del precedente art. 178, previo giudizio favorevole delle commissioni centrali di avanzamento.

     Le graduatorie per i passaggi suddetti faranno uniche per ogni servizio e verranno formulate col criterio del merito comparativo; quelle concernenti i dipendenti di grado 6° saranno comprensive del personale dello stesso grado di cui al suddetto art. 178.

     L'iscrizione del personale di grado 5° nel nuovo ruolo avverrà conservando l'anzianità posseduta nel grado 5° stesso. I dipendenti di tale grado che non otterranno il passaggio di cui sopra saranno inclusi nella graduatoria di quelli di grado 6° e considerati con l'anzianità da essi già posseduta in quest'ultimo grado; tuttavia, la loro iscrizione nel nuovo ruolo avverrà con precedenza su quelli di grado 6°.

 

          Art. 188. Personale dell'esercizio distaccato agli uffici

     Il personale dell'esercizio di grado inferiore al 10° del preesistente ordinamento, distaccato agli uffici, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia svolto nell'ultimo triennio, mansioni proprie del personale esecutivo degli uffici, di cui all'art. 29, per 500 giornate di effettivo servizio, può essere inquadrato, se provvisto di licenza di scuola media o titolo di studio equipollente, nelle qualifiche di aiuto applicato, aiuto applicato tecnico e aiuto applicato stenodattilografo, purchè ritenuto non demeritevole dalle commissioni di avanzamento.

     Allo stesso trattamento è ammesso il personale di cui al primo comma che sia sprovvisto del titolo di studio in esso indicato, previo superamento dell'esame di idoneità di cui al secondo comma del precedente art. 182.

     L'inquadramento viene effettuato secondo le modalità indicate nel terzo comma del prefato art. 182; in mancanza di detto inquadramento, sarà effettuato quello di cui al quarto comma del medesimo art. 182.

     Al personale indicato nei precedenti comma, incluso nelle graduatorie di cui al terzo comma dall'art. 182, che non ottenga uno degli inquadramenti previsti in detto articolo, nonchè quello giudicato demeritevole degli inquadramenti stessi o che non abbia superato l'esame di idoneità, verranno applicate le norme di cui al successivo art. 197.

 

          Art. 189. Personale delle stazioni

     Nel primo triennio di applicazione della presente legge, le promozioni alle qualifiche di capo stazione principale, capo gestione principale, capo telegrafista principale e interprete principale, sono riservate, nel limite dei posti di pianta disponibili, al personale inquadrato nelle qualifiche di capo stazione di 1ª classe ad personam, capo gestione di 1ª classe ad personam, capo telegrafista di 1ª classe ad personam ed interprete di 1ª classe ad personam che abbia almeno tre anni di anzianità complessiva nella qualifica di provenienza e in quella di inquadramento.

     Nel primo triennio di applicazione della presente legge, il personale inquadrato nelle qualifiche di capo stazione di 1ª classe, capo gestione di 1ª classe, capo telegrafista di 1ª classe e interprete di 1ª classe, che, entro il 31 dicembre successivo alla data di entrata in vigore della legge medesima, abbia almeno tre anni di anzianità nelle qualifiche di provenienza e di inquadramento, può essere inquadrato, rispettivamente, nelle qualifiche di capo stazione di 1ª classe ad personam, capo gestione di 1ª classe ad personam, capo telegrafista di 1ª classe ad personam e interprete di 1ª classe ad personam nel limite dei posti che in queste ultime qualifiche si renderebbero annualmente vacanti sulla base delle piante organiche in vigore dal 1° gennaio 1958.

     Gli inquadramenti suddetti avverranno mediante graduatorie distinte per ogni qualifica formulate col criterio del merito comparativo, dalle competenti commissioni di avanzamento.

     Il personale proveniente dalle soppresse qualifiche di sottocapo, alunno d'ordine ad personam e aiutante ad personam potrà pervenire alle qualifiche di capo stazione di 1ª classe, capo gestione di 1ª classe, capo telegrafista di 1ª classe ed interprete di 1ª classe alle condizioni e con le anzianità previste dal precedente ordinamento per la promozione al grado 8° delle stazioni.

     Il personale delle stazioni di grado inferiore al 10° del preesistente ordinamento che alla data di entrata in vigore della presente legge risulti in possesso di tutte le abilitazioni del servizio di stazione ed abbia svolto mansioni di dirigente al movimento per 600 giornate di effettivo servizio, di cui almeno 300 nell'ultimo triennio, o che, già in possesso delle suddette abilitazioni, abbia svolto mansioni proprie del grado 10° del preesistente ordinamento per ugual periodo, viene inquadrato, se provvisto di licenza di scuola media o di titolo equipollente, nella qualifica di aiutante ad personam, purchè ritenuto non demeritevole dalle commissioni di avanzamento.

     Allo stesso trattamento è ammesso il personale di cui al comma precedente che sia sprovvisto del titolo culturale in esso indicato, previo superamento di un esame di idoneità con prove scritte, orali ed eventualmente pratiche a carattere professionale.

     L'inquadramento viene effettuato mediante graduatoria unica comprensiva degli agenti di cui ai comma terzo e quarto, tenendo conto del grado di provenienza, dell'anzianità di grado e di servizio e del numero delle giornate di prestazioni nelle mansioni indicate al terzo comma, quali elementi concorrenti alla formulazione della graduatoria stessa; in caso di parità, la precedenza se è determinata in base ai criteri di cui all'art. 63.

     Previo giudizio favorevole della commissione d'avanzamento, viene inquadrato nella qualifica di assistente di stazione il personale che, in possesso delle relative abilitazioni, abbia svolto, alla data di entrata in vigore della presente legge, mansioni proprie del grado 10° o di guarda-merci del preesistente ordinamento per un periodo uguale a quello giudicato nel terzo comma.

     In deroga all'art. 32, il personale che per effetto dell'applicazione della presente legge viene inquadrato nelle qualifiche di alunno d'ordine ad personam e aiutante ad personam, può essere utilizzato al movimento nelle attribuzioni dei dirigenti dell'esercizio di cui all'art. 31, semprechè sia in possesso della relativa abilitazione.

 

          Art. 190. Personale dei treni

     I frenatori che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano utilizzati per 600 giornate di effettivo servizio, di cui almeno 300 nell'ultimo triennio, nelle mansioni di controlleria o di dirigenza dei convogli, possono essere nominati conduttori, previo giudizio favorevole delle commissioni d'avanzamento. Possono, altresì, essere nominati conduttori i frenatori che per ugual periodo di tempo risultano utilizzati nelle mansioni di conduttore principale del preesistente ordinamento, avendone le prescritte abilitazione. La nomina a conduttore è subordinata al conseguimento, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, dell'abilitazione alla controlleria sui treni o alla dirigenza dei convogli.

     Nel primo triennio di applicazione della presente legge i frenatori utilizzati per almeno trecento giornate di effettivo servizio negli ultimi due anni in mansioni superiori e che abbiano conseguito le prescritte abilitazioni possono essere nominati assistenti viaggianti, previo giudizio favorevole delle commissioni di avanzamento.

     Le graduatorie per i passaggi suddetti saranno distinte per ogni qualifica e verranno formulate col criterio del merito comparativo.

 

          Art. 191. Personale dei depositi locomotive e di macchina

     Nel primo triennio di applicazione della presente legge, le promozioni alla qualifica di capo deposito principale sono riservate, nel limite dei posti di pianta disponibili, al personale inquadrato nella qualifica di capo deposito di 1° classe ad personam che abbia almeno tre anni di anzianità complessiva nella qualifica di provenienza ed in quella di inquadramento.

     Nel primo triennio di applicazione della presente legge, il personale inquadrato nella qualifica di capo deposito di 1ª classe, che, al 31 dicembre successivo alla data di entrata in vigore della legge medesima, abbia almeno tre anni di anzianità nella qualifica di provenienza e di inquadramento, può essere inquadrato nella qualifica di capo deposito di 1ª classe ad personam, nel limite dei posti che in quest'ultima qualifica si renderebbero annualmente vacanti sulla base delle piante organiche in vigore al 1° gennaio 1958.

     Il personale inquadrato nella qualifica di capo deposito può essere promosso alla qualifica di capo deposito di 1° classe al compimento del quinto anno di anzianità complessiva nelle qualifiche di provenienza e di inquadramento, purchè non ritenuto demeritevole dalle competenti commissioni d'avanzamento.

     Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia svolto mansioni di aiuto macchinista viaggiante per almeno seicento giornate di effettivo servizio, di cui trecento nell'ultimo triennio, può essere nominato aiuto macchinista, previo giudizio favorevole delle commissioni di avanzamento.

     Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia svolto mansioni di aiuto macchinista alle tradotte e manovre per almeno seicento giornate di effettivo servizio, di cui trecento nell'ultimo triennio, può essere nominato aiuto macchinista T.M., previo giudizio favorevole delle commissioni di avanzamento.

     Le graduatorie per i passaggi suddetti ad eccezione di quelli di cui al terzo comma, sono distinte per qualifica e formulate col criterio del merito comparativo.

 

          Art. 192. Personale tecnico ed operaio

     Nel primo triennio di applicazione della presente legge, le promozioni alla qualifica di capo tecnico principale sono riservate, nel limite dei posti di pianta disponibili, al personale inquadrato nella qualifica di capo tecnico di 1 classe ad personam, che abbia almeno tre anni di anzianità complessiva nella qualifica di provenienza ed in quella di inquadramento.

     Nel primo triennio di applicazione della presente legge, il personale inquadrato nella qualifica di capo tecnico di 1° classe, che, al 31 dicembre successivo alla data di entrata in vigore della legge medesima, abbia almeno tre anni di anzianità nella qualifica di provenienza e di inquadramento, può essere inquadrato nella qualifica di capo tecnico di 1° classe ad personam, nel limite dei posti che in quest'ultima qualifica si renderebbero annualmente vacanti sulla base delle piante organiche in vigore al 1° gennaio 1958.

     Gli inquadramenti suddetti avverranno mediante graduatoria formulata, col criterio del merito comparativo, dalle competenti commissioni di avanzamento.

     Il personale inquadrato nella qualifica di capo tecnico può essere promosso alla qualifica di capo tecnico di 1° classe al compimento del quinto anno di anzianità complessiva nelle qualifiche di provenienza e di inquadramento, purchè non ritenuto demeritevole dalle competenti commissioni di avanzamento.

     I manovali e gli aiutanti operai del preesistente ordinamento che rinunciarono alla nomina ad operaio, cui avevano titolo quali vincitori di pubblico concorso, vengono promossi operai qualificati con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, purchè ritenuti non demeritevoli dalle commissioni di avanzamento.

     Nella prima applicazione della presente legge, i manovali che risultano utilizzati in mansioni di aiutante operaio o di operaio del preesistente ordinamento per seicento giornate, di cui almeno trecento nell'ultimo triennio, vengono inquadrati nella qualifica di aiutante operaio ad personam.

     Nella prima applicazione della presente legge, il personale proveniente dalla qualifica di operaio del preesistente ordinamento viene inquadrato nella qualifica di operaio qualificato di 1° classe, se già in possesso dell'anzianità di cinque anni nella posizione di provenienza oppure al raggiungimento dell'anzianità medesima, sommandosi anche quella della qualifica di equiparazione di cui all'annessa tabella allegato n. 16, purchè ritenuto meritevole dalle commissioni di avanzamento.

     Nella prima applicazione della presente legge, il personale proveniente dalla qualifica di operaio di 1° classe del preesistente ordinamento, che risulti utilizzato in mansioni di pertinenza della nuova qualifica di operaio specializzato per almeno seicento giornate di effettivo servizio nell'ultimo triennio, viene ammesso ad un esame di accertamento per il successivo inquadramento nella qualifica di operaio specializzato.

 

          Art. 193. Personale delle navi traghetto

     Nel primo triennio di applicazione della presente legge, le promozioni alle qualifiche di comandante e di direttore di macchina sono riservate, nel limite dei posti di pianta disponibili, al personale inquadrato nelle qualifiche di ufficiale navale di 1° classe ad personam e ufficiale macchinista di 1 classe ad personam, che abbia almeno tre anni di anzianità complessiva nelle qualifiche di provenienza ed in quelle di inquadramento.

     Il personale che, per effetto della presente legge, viene inquadrato nella qualifica di fuochista ad personam e che alla data di entrata in vigore della legge stessa abbia svolto mansioni di motorista per almeno 600 giornate di effettivo servizio negli ultimi tre anni e sia in possesso della patente di meccanico navale di 2ª classe, può essere nominato motorista previo giudizio favorevole delle commissioni di avanzamento.

     Il personale di coperta e di macchina delle navi traghetto, che abbia disimpegnato mansioni di qualifica superiore del proprio gruppo di appartenenza per 600 giornate di effettivo servizio nell'ultimo triennio, può essere inquadrato nella qualifica di cui ha disimpegnato le mansioni o in quella immediatamente superiore alla qualifica rivestita, previo giudizio favorevole delle commissioni di avanzamento ed entro i limiti dei posti di pianta disponibili nelle qualifiche stesse, purchè in possesso di tutti i requisiti professionali richiesti.

     Le graduatorie per i passaggi suddetti saranno distinte per ogni qualifica e verranno formulate col criterio del merito comparativo.

 

          Art. 194. Concorsi speciali

     Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge saranno banditi i seguenti concorsi speciali:

     a) per le qualifiche iniziali del personale delle navi traghetto, riservato a coloro che, alla data suddetta, abbiano prestato effettivo servizio a bordo delle navi traghetto, con contratto a tempo determinato stipulato con l'Azienda, per un periodo di almeno 300 giornate in due anni consecutivi dell'ultimo quinquennio[109];

     b) per le qualifiche di aiuto applicato ed aiuto applicato stenodattilografo, riservato alle vedove e alle orfane di ex dipendenti ferroviari che al 31 dicembre 1957 abbiano prestato la loro opera saltuaria a favore dell'azienda in mansioni di dattilografia o alle macchine perforatrici per almeno 150 giornate negli anni 1956 e 1957, di cui almeno 50 nel 1957.

     Per l'ammissione ai concorsi sopra indicati è prescritto il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c) ed e) dell'art. 3 della presente legge, salva l'applicazione dell'art. 5 della legge medesima.

     Sono esclusi dai concorsi coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano superato il 48° anno di età[110].

     Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo viene collocato a riposo di ufficio al compimento del limite di età di cui all'annessa tabella (allegato numero 15), salva la facoltà di cui al quarto comma dell'art. 165. Al personale medesimo compete il trattamento di quiescenza purchè abbia compiuto almeno dieci anni di servizio utile per la pensione. In difetto di tale limite compete invece il sussidio per una sola volta in luogo di pensione nella misura prevista per i casi di cui all'art. 21 del testo unico 22 aprile 1909, n. 229, e successive modificazioni, purchè abbia prestato almeno un anno intero di servizio effettivo[111].

 

          Art. 195. Idonei dei concorsi di cui all'art. 60, secondo comma, del preesistente regolamento del personale

     I dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che, essendo risultati idonei nei concorsi interni indetti in base all'art. 60, secondo comma, del preesistente regolamento per le qualifiche indicate nell'allegato I del medesimo regolamento, non ottennero la promozione alla qualifica superiore per essersi classificati oltre il numero dei posti messi a concorso, saranno promossi, previo giudizio favorevole delle commissioni di avanzamento, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, dopo esaurite le graduatorie ancora in atto e man mano che si verificheranno le vacanze nella qualifica da conferire.

     Tali promozioni saranno effettuate in base a graduatorie uniche per ogni qualifica da conferire, tenendo conto dell'ordine cronologico dei concorsi indetti nel precedente ordinamento con limitazione di posti e dell'ordine di merito, nell'ambito delle graduatorie dei singoli concorsi.

 

          Art. 196. Situazioni particolari di personale

     Ai dipendenti delle carriere del personale di macchina che conseguirono la qualifica di macchinista nei concorsi espletati nelle sessioni di esame del 1925, 1934 e 1938, viene conferita una maggiore anzianità di due anni nella qualifica come sopra acquisita, ai soli fini della rideterminazione dello stipendio in godimento nella qualifica in atto rivestita, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Le norme di cui al precedente comma vengono estese ai dipendenti ivi indicati già cessati dal servizio, nei cui confronti sarà riliquidata la pensione con la medesima decorrenza. In ogni caso, i benefici non possono essere inferiori ad uno scatto di stipendio.

     Ai dipendenti in servizio, che, provenienti dai sottufficiali di carriera del reggimento genio ferrovieri, l'8 settembre 1943 passarono alle dipendenze, di fatto, dell'Azienda ferroviaria e, successivamente, furono immessi nei suoi ruoli, viene conferita a tutti gli effetti una maggiore anzianità di due anni nella posizione rivestita alla data di entrata in vigore della presente legge.

     In favore dei dipendenti assunti in impiego ferroviario perchè risultati vincitori del concorso a 700 posti di alunno d'ordine delle stazioni, indetto con decreto del Ministro per i trasporti 9 dicembre 1942, n. 1928, è riconosciuto, ai soli fini del computo del servizio utile a pensione, il periodo di due anni immediatamente precedente la data della loro assunzione in impiego.

     (Omissis) [112].

     (Omissis) [113].

     (Omissis) [114].

 

          Art. 197. Personale dell'esercizio distaccato presso gli uffici

     Il personale dell'esercizio che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge presti servizio presso gli uffici e risulti fisicamente inidoneo alle complete mansioni della qualifica rivestita, viene inquadrato nella corrispondente qualifica degli uffici.

     Allo stesso trattamento è ammesso il personale di cui al precedente comma che sia fisicamente idoneo, purchè trovantesi distaccato agli uffici al 1° luglio 1956 con 600 giornate di effettiva utilizzazione alla data medesima.

     L'inquadramento di cui ai comma precedenti viene effettuato nella corrispondente qualifica degli uffici e, per i dirigenti dell'esercizio, nel gruppo di concetto se in possesso del diploma di scuola media superiore oppure nel gruppo esecutivo se in possesso di licenza di scuola media o di titolo equipollente, salva l'applicazione dall'art. 179 ove ricorrano le condizioni da detto articolo previste per l'inquadramento nelle qualifiche dei coadiutori. Quest'ultimo inquadramento viene effettuato con le stesse modalità o le stesse graduatorie di cui al precedente art. 179.

     L'inquadramento di cui ai comma precedenti è limitato ai posti disponibili nelle varie qualifiche del personale degli uffici e sarà effettuato con precedenza del personale di cui al primo comma, e, per quello di cui al secondo comma, accordando la precedenza a coloro che vantano un maggior numero di presenze presso gli uffici.

     Il personale che non ottiene l'inquadramento di cui ai precedenti comma, viene restituito all'esercizio o vi rimane se la restituzione sia stata effettuata, ad eccezione di quello fisicamente inidoneo che verrà inquadrato nelle qualifiche degli uffici, esclusa, in tal caso, l'applicazione del precedente art. 179, man mano che si verificheranno ulteriori vacanze di posti, fino al suo totale assorbimento.

 

          Art. 198. Personale in servizio di ruolo e non di ruolo alla data del 23 marzo 1939 alle dipendenze dell'Azienda ferroviaria o di altra pubblica Amministrazione

     Ferme rimanendo le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1955, n. 591, e di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1958, i dipendenti in servizio di ruolo e non di ruolo, anche straordinari, presso l'Azienda ferroviaria od altra Amministrazione pubblica statale almeno dal 23 marzo 1939, con qualifiche degli uffici non inferiori a quelle di segretario, disegnatore, assistente lavori, alunno d'ordine, aiutante disegnatore, sorvegliante lavori e scrivana, nonchè con qualifiche dell'esercizio non inferiori a quelle di capo deposito di 3 classe, ufficiale navale di 3 classe, ufficiale macchinista di 3 classe, alunno d'ordine, sottocapotecnico, capo personale viaggiante, controllore viaggiante, capo verificatori, nonchè con qualifiche iniziali dei gruppi B e C delle altre Amministrazioni statali, possono essere promossi, a domanda ed in soprannumero, mediante scrutinio per merito comparativo, rispettivamente alle qualifiche di segretario capo, applicato capo, capo stazione principale e qualifiche corrispondenti dei singoli gruppi.

     I dipendenti con qualifiche del personale delle stazioni che avessero già beneficiato di provvedimenti previsti dai decreti indicati nel precedente comma, potranno optare per il provvedimento di cui al medesimo comma, sempre che siano in possesso dei requisiti da esso previsti. Nei loro confronti saranno ricuperate le maggiori competenze corrisposte in dipendenza del beneficio di carriera già fruito, limitatamente al periodo di tempo in cui il beneficio stesso si è concretato.

 

          Art. 199. Personale già comandato nei territori coloniali

     I dipendenti di ruolo, comandati fin dal 1935 e successivamente a prestare servizio presso le ferrovie delle ex colonie italiane e dell'impero, i quali in dipendenza degli eventi bellici non hanno potuto fruire di una normale progressione di carriera per mancata partecipazione ai concorsi interni di cui all'art. 60 del precedente regolamento del personale, sono ammessi ad una ricostruzione della carriera ai soli effetti giuridici, secondo le modalità di cui ai comma seguenti.

     I predetti agenti parteciperanno al primo concorso interno per l'avanzamento alla qualifica superiore che verrà indetto in base alle norme del presente stato giuridico, e, in caso di conseguita idoneità otterranno l'avanzamento, anche in soprannumero, con la stessa decorrenza attribuita ai vincitori del concorso al quale, a suo tempo, non poterono partecipare, in quanto residenti nelle ex colonie italiane o nell'ex impero, tenendo conto della inserzione nella relativa graduatoria in base alla puntazione riportata, sempre che questa, in caso di concorso a suo tempo indetto con limitazione di posti, non risulti inferiore a quella dell'ultimo dei vincitori del concorso originario.

     L'avanzamento, eventualmente conseguito in base alla disposizione del precedente comma, darà titolo a partecipare, ora per allora, ai concorsi interni o agli scrutini per le promozioni ai grandi successivi e gli eventuali successivi avanzamenti saranno conferiti, anche in soprannumero, con la stessa decorrenza attribuita al promossi del concorso interno o dello scrutinio originario, osservandosi le modalità del comma precedente a seconda che i concorsi originari siano stati indetti con o senza limitazione di posti.

 

Capo V

DISPOSIZIONI VARIE

 

          Art. 200. Disciplina

     Alle mancanze disciplinari commesse prima dell'entrata in vigore della presente legge si applicano le sanzioni previste dal precedente regolamento del personale.

     Qualora l'infrazione consista in un comportamento o in una pluralità di fatti connessi, in parte anteriori e in parte successivi all'entrata in vigore del nuovo stato giuridico, per i quali debba essere applicata una sola sanzione, si applica in ogni caso, la norma più favorevole all'impiegato.

     I procedimenti disciplinari per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia ancora intervenuto l'esame da parte del Consiglio di disciplina per le mancanze previste dagli articoli 96, 97 e 98 del precedente regolamento del personale, o non sia intervenuta decisione dei competenti organi giudicanti per le altre mancanze, proseguiranno secondo la procedura prevista dal nuovo stato giuridico.

     I procedimenti disciplinari di cui trattasi si estinguono quando siano decorsi centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge senza che nessun ulteriore atto sia stato compiuto.

     Ai ricorsi prodotti prima dell'entrata in vigore della presente legge avverso provvedimenti punitivi, si applicano le norme previste dal precedente regolamento del personale.

     Ai ricorsi prodotti dopo l'entrata in vigore della presente legge si applicano, invece, le norme della legge stessa anche se i provvedimenti punitivi impugnati siano stati adottati in base alle norme del precedente regolamento del personale.

 

          Art. 201. Collocamento a riposo di agenti fisicamente inidonei e conservati in impiego [115]

     Il personale fisicamente inidoneo, conservato in servizio anteriormente al 1° maggio 1958, in base all'art. 75, terzo comma, del regolamento del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, con cambio di qualifica in altra per la quale sia previsto un più elevato limite di età, viene collocato a riposo al compimento del 60° anno di età e del limite di servizio utile stabilito per la qualifica rivestita, salvo l'applicazione del secondo e terzo comma dell'art. 165.

     La presente norma non si applica al personale fisicamente inidoneo che, anteriormente al 1° maggio 1958, sia passato da una qualifica dell'esercizio ad altra degli uffici ed abbia superato le prove pratiche di dattilografia indette allo scopo di coprire il fabbisogno di personale addetto alla scrittura a macchina.

     Quest'ultimo personale viene collocato a riposo al compimento dei normali limiti d'età e di servizio previsti per la qualifica rivestita.

 

          Art. 202. Personale straordinario

     L'equiparazione di qualifiche di cui al quadro allegato n. 16 è applicabile anche al personale non di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che non abbia ottenuto la nomina a ruolo in base alle apposite disposizioni emanate in precedenza. Il personale femminile rivestito della qualifica di "addetta" viene inquadrato nella qualifica di inserviente.

     Il personale stesso è conservato in servizio in qualità di straordinario fino alla eliminazione, con i limiti di età stabiliti per il personale di ruolo delle corrispondenti qualifiche.

     Per le mancanze disciplinari è applicabile, al predetto personale straordinario, il trattamento previsto all'art. 25 per il personale in prova.

 

          Art. 203. Permanenza in vigore di norme speciali del precedente regolamento del personale

     Le disposizioni di cui agli articoli dal n. 126 al n. 131 del precedente regolamento del personale restano in vigore per i casi in cui sono tuttora da applicarsi.

 

          Art. 204. Ammissione agli esami o scrutini in seguito a proscioglimento da addebiti disciplinari o penali [116]

     I dipendenti che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge siano stati esclusi da concorsi interni per esami, per aver riportato una qualificazione inferiore a quella di buono, a seguito di procedimento penale o disciplinare, o perchè sottoposti ai procedimenti medesimi e che successivamente siano stati prosciolti da ogni addebito o puniti con sanzione che non abbia comportato una qualificazione inferiore a buono, sono ammessi al primo concorso interno per il conferimento della conseguente promozione che è attribuita con le modalità previste dall'art. 83, qualora riportino un punteggio non inferiore a quello dell'ultimo promosso nel concorso originario, anche in soprannumero. La suddetta condizione del punteggio non è richiesta per i concorsi alle qualifiche di cui all'allegato 13.

 

          Art. 205. Dipendenti esclusi dagli esami di promozione per scadenti qualificazioni

     I dipendenti che, in applicazione delle disposizioni del preesistente ordinamento, vennero esclusi da concorsi interni dopo averne superato le prove di esame, per aver riportata una qualificazione inferiore a "buono", saranno promossi alla qualifica, per la quale concorsero, alla scadenza, ai soli effetti giuridici, dei tre o cinque anni dopo quello cui si riferiscono, rispettivamente, le qualificazioni di "mediocre" e di "cattivo" previste dal precedente ordinamento e, comunque, con decorrenza non anteriore al 1° luglio 1956.

     Il conferimento delle promozioni di cui al precedente comma si effettua, previo giudizio favorevole delle commissioni di avanzamento, all'atto del formarsi delle vacanze dopo esaurite le graduatorie in atto e dopo immesso il personale di cui al precedente art. 195 per i concorsi indetti senza limitazione di posti, e con riserva del 10 per cento dei posti annualmente disponibili nelle qualifiche per le quali erano previsti concorsi con limitazione di posti, purchè gli interessati abbiano riportato nel concorso dal quale vennero esclusi, una puntazione complessiva non inferiore a quella dell'ultimo vincitore dei medesimi concorsi indetti con limitazione di posti.

     I dipendenti che, avendo chiesto di partecipare ai concorsi di cui al primo comma, ne vennero esclusi per gli stessi motivi, prima di sostenere le prove di esame, possono partecipare ad un concorso riservato. I vincitori saranno promossi con le modalità di cui al secondo comma, ferma rimanendo la decorrenza stabilita, ai soli effetti giuridici, nel primo comma.

     Agli stessi concorsi riservati sono, altresì, ammessi quei dipendenti che non completarono le prove di esame nei concorsi dai quali vennero esclusi per gli stessi motivi indicati nel primo comma; al fine di sostenere le ulteriori prove, purchè in quelle precedentemente sostenute non abbiano riportata una puntazione insufficiente al proseguimento degli esami

 

          Art. 206. Notificazione dei provvedimenti di pensione

     I provvedimenti di pensione adottati dall'Azienda autonoma della ferrovie dello Stato possono essere comunicati agli interessati, ai fini dall'art. 22 del testo unico, approvato con regio decreto 22 aprile 1909, n. 229, anche tramite il sindaco del comune di residenza oppure tramite l'autorità ferroviaria.

 

          Art. 207. Coordinamento delle qualifiche previste dalle "disposizioni sulle competenze accessorie" approvate con legge 31 luglio 1957, n. 685, con quelle risultanti dagli allegati di cui al precedente art. 1

     Il quadro di equiparazione delle qualifiche di cui all'art. 90 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con la legge 31 luglio 1957, n. 685, è sostituito da quello risultante dall'allegato n. 16 di cui al precedente art. 169.

     Sono soppresse la qualifica di operaio tecnico e tutte le indennità e compensi previsti per la qualifica stessa dalle disposizioni sulle competenze accessorie di cui al precedente comma.

 

          Art. 208. Norme di applicazione

     Il Ministro per i trasporti emanerà, con propri provvedimenti, le norme di applicazione della presente legge e determinerà la disponibilità dei posti per ciascun inquadramento o concorso, ripartendo, proporzionalmente al numero degli aspiranti, i posti di ciascuna qualifica che risultano vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge, quando ad essa concorrono categorie diverse di dipendenti, per titolo diverso.

 

          Art. 209. Richiamo alla legge generale

     Per le materie non specificatamente disciplinate dalla presente legge valgono le disposizioni della legge generale concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

 

          Art. 210. Congedo ordinario per l'anno 1957

     Il congedo ordinario spettante per l'anno 1957 ai seguenti dipendenti dell'azienda ha la durata di giorni: 18 e mezzo per gli agenti dei gradi

     10° (esclusi i macchinisti di 2ª e 3ª classe), 11° (esclusi gli aiuto macchinisti), 12° e per gli uscieri, che non abbiano compiuto i dieci anni di servizio; 21 giorni per gli agenti dei gradi inferiori al

     12° (esclusi gli uscieri) che abbiano compiuto dieci anni di servizio; 17 giorni per gli agenti dei gradi inferiori al

     12°(esclusi gli uscieri) che non abbiano compiuto i dieci anni di servizio.

 

          Art. 211. Assunzione del personale impiegato nei servizi ferroviari appaltati da riassumere in gestione diretta

     L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata, per far fronte ai servizi da gestire direttamente, ai sensi del successivo art. 212, ad assumere, a domanda e con le modalità previste dall'art. 213, il personale dipendente dalle imprese esercenti appalti di fornitura di mano d'opera all'azienda medesima[117].

 

          Art. 212. Servizi appaltati da riassumere in gestione diretta

     Sono riassunti in gestione diretta dall'Azienda i servizi già gestiti in economia e, successivamente, affidati in appalto ad imprese private, comprese le società cooperative, che hanno per oggetto le sottoindicate prestazioni di mano d'opera:

     a) prestazioni di mano d'opera in sussidio al personale ferroviario nelle officine di grande riparazione, nelle officine dei depositi locomotive e nelle squadre rialzo dipendenti dal servizio materiale e trazione, nelle zone, nelle centrali elettriche, nelle officine e nel cantiere dipendenti dal servizio impianti elettrici, nonchè nelle officine e nei cantieri dipendenti del servizio lavori e costruzioni;

     b) manovalanza sui treni per il carico, lo scarico e il trasbordo delle merci (manovali scarichini viaggianti);

     c) manovalanza in ausilio alle manovre nelle stazioni;

     d) prestazioni di mano d'opera nei reparti scorte dei magazzini dipendenti dal servizio approvvigionanti;

     e) accudienza, ingrassaggio, smontaggio e montaggio delle locomotive e mezzi di trazione e prestazioni varie di mano d'opera compensate a giornata-uomo nei depositi locomotive, nelle squadre rialzo e in altri impianti interessanti il servizio materiale e trazione. Sono esclusi i servizi di pulizia e rifornitura del materiale rotabile in ogni sua parte, e quelli per manipolazioni combustibili, lubrificanti e materiali diversi.

     Non sono compresi, nei servizi di cui alla lettera c), i servizi di manovra appaltati alle imprese private nel porti di Genova e Savona ed eventuali altri del genere che dovessero essere appaltati altrove; sono altresì esclusi tutti i servizi di pulizia piazzali, locali, ecc.

 

          Art. 213. Requisiti e procedura per l'assunzione ai sensi dall'art. 211

     Per essere assunti alle dipendenze dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato i dipendenti delle imprese private contemplati dall'art. 211, devono:

     a) possedere i requisiti generali prescritti per l'ammissione nei ruoli ferroviari di cui all'art. 3 della presente legge, salva l'applicazione del successivo art. 5 della legge stessa, ad eccezione del limite di età che è elevato a 50 anni e deve essere posseduto alla data di entrata in vigore della presente legge e degli altri requisiti che devono essere posseduti alla data di effettiva assunzione in servizio[118];

     b) avere prestato la propria opera nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presento legge e nel periodo di due anni consecutivi, per almeno 300 giornate lavorative, alle dipendenze di imprese in una dei servizi di cui all'art. 212, dalle stesse eserciti in appalto per conto dell'Azienda;

     c) essere riconosciuti meritevoli, per il servizio prestato e per la condotta tenuta, dalle commissioni di cui al successivo comma quarto.

     All'accertamento dei requisiti fisici si procederà all'atto dell'inquadramento a ruolo seguendo i criteri previsti per le normali assunzioni, nei riguardi del personale di età non superiore a 32 anni, ed i criteri stabiliti per le visite di revisione, nei riguardi del personale di età superiore.

     Per il personale infortunato per causa di servizio ferroviario si adotterà, comunque, il criterio stabilito per le visite di revisione.

     Il personale contemplato dall'art. 211 e che sia in possesso dei requisiti di cui al presente articolo, è assunto, nel limite dei posti di pianta disponibili, nelle qualifiche di operaio in prova o di manovale in prova, in relazione alle mansioni disimpegnate nel periodo previsto alla precedente lettera b).

     La designazione di coloro che posseggono i requisiti per l'assunzione a norma del presente articolo è fatta da apposite commissioni compartimentali o di servizio mediante compilazione di elenchi nominativi compartimentali o di servizio.

     La precedenza di iscrizione in tali elenchi spetta a chi abbia cumulato il maggior numero di giornate lavorative; in caso di parità, la precedenza è determinata dall'età maggiore.

     Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo viene collocato a riposo di ufficio al compimento del limite di età di cui all'annessa tabella (allegato n. 15), salva la facoltà di cui al quarto comma dell'art. 165. Al personale medesimo compete il trattamento di quiescenza purchè abbia compiuto almeno dieci anni di servizio utile per la pensione. In difetto di tale limite compete invece il sussidio per una sola volta in luogo di pensione nella misura prevista per i casi di cui all'art. 21 del testo unico 22 aprile 1909, n. 229, e successive modificazioni, purchè abbia prestato almeno un anno intero di effettivo servizio[119].

 

          Art. 214. Provvedimenti di assunzione in gestione diretta di cui all'art. 212

     Con decreto del Ministro per i trasporti viene disposta l'assunzione in gestione diretta, da parte dell'Azienda delle ferrovie dello Stato, dei servizi di cui all'art. 212, e vengono determinati contemporaneamente i quantitativi di Personale da assumere ai sensi dei precedenti articoli, per l'espletamento dei servizi stessi, nel limite dei posti disponibili, fissandone anche la data di assunzione.

 

          Art. 215. Orario di lavoro

     Le norme sull'orario di lavoro contenute nel decreto legislativo 22 luglio 1923, n. 1631, cesseranno di aver vigore un anno dopo l'entrata in vigore della presente legge.

     Con la stessa decorrenza saranno emanate le norme di cui all'art. 34.

 

          Art. 216. Funzionari dell'Azienda membri del Consiglio di amministrazione

     I funzionari dell'Azienda che alla data di entrata in vigore della presente legge fanno parte, come membri, del Consiglio di amministrazione, sono conservati in servizio fino alla cessazione del loro attuale mandato in seno al Consiglio stesso.

 

          Art. 217. Abrogazione del precedente regolamento

     E' approvato il presente stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato in sostituzione del regolamento del personale medesimo, approvato non regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni.

 

          Art. 218. Decorrenza

     La presente legge ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione, salvo la diversa decorrenza prevista dall'art. 210.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2]  Comma così sostituito dall'art. 104 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077.

[3]  Comma così sostituito dall'art. 7 della L. 27 luglio 1967, n. 668.

[4]  Lettera così sostituita dall'art. 8 della L. 27 luglio 1967, n. 668.

[5]  Articolo abrogato dall'art. 9 della L. 27 luglio 1967, n. 668.

[6]  Comma così sostituito dall'art. 10 della L. 27 luglio 1967, n. 668.

[7]  Comma così sostituito dall'art. 104, D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077.

[8]  Comma modificato dall'art. 3 della L. 7 ottobre 1969, n. 747 e così sostituito dall'art. 104 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077.

[9]  Comma così sostituito dall'art. 9 della L. 1° giugno 1977, n. 276.

[10]  Lettera inserita dall'art. 9 della L. 1° giugno 1977, n. 276.

[11]  Numero già sostituito dall'art. 10 della L. 18 febbraio 1963, n. 304 e così ulteriormente sostituito dall'art. 11 della L. 27 luglio 1967, n. 668.

[12]  Numero così sostituito dall'art. 10 della L. 18 febbraio 1963, n. 304.

[13]  Comma così modificato dall'art. 10 della L. 18 febbraio 1963, n. 304.

[14]  Comma aggiunto dall'art. 9 della L. 6 giugno 1975, n. 197.

[15]  Comma aggiunto dall'art. 9 della L. 6 giugno 1975, n. 197.

[16]  Comma così sostituito dall'art. 12 della L. 27 luglio 1967, n. 668.

[17]  Comma così sostituito dall'art. 12 della L. 27 luglio 1967, n. 668.

[18]  Comma aggiunto dall'art. 12 della L. 27 luglio 1967, n. 668.

[19]  Comma così sostituito dall'art. 13 della L. 27 luglio 1967, n. 668.

[20]  Comma così sostituito dall'art. 13 della L. 27 luglio 1967, n. 668.

[21]  Comma così modificato dall'art. 1 della L. 15 febbraio 1967, n. 40.

[22]  Comma così sostituito dall'art. 14 della L. 27 luglio 1967, n. 668.

[23]  Articolo così sostituito dall'art. 8 della L. 2 febbraio 1974, n. 25.

[24]  Articolo così sostituito dall'art. 3 della L. 4 dicembre 1961, n. 1256.

[25]  Articolo così sostituito dall'art. 104, D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077.

[26]  Comma soppresso dall'art. 104 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077.

[27]  Comma aggiunto dall'art. 4 della L. 7 ottobre 1969, n. 747.

[28]  Articolo così sostituito dall'art. 15 della L. 27 luglio 1967, n. 668.

[29]  Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 17 agosto 1974, n. 396.

[30]  Comma inserito dall'art. 16 della L. 27 luglio 1967, n. 668.

[31]  Comma inserito dall'art. 16 della L. 27 luglio 1967, n. 668.

[32]  Comma inserito dall'art. 16 della L. 27 luglio 1967, n. 668.

[33]  Comma inserito dall'art. 16 della L. 27 luglio 1967, n. 668.

[34]  Articolo modificato dall'art. 4 della L. 4 dicembre 1961, n. 1256 e così sostituito dall'art. 2 della L. 17 agosto 1974, n. 396.

[35]  Articolo sostituito dall'art. 2 della L. 15 febbraio 1967, n. 40 e abrogato dall'art. 9 della L. 6 ottobre 1981, n. 564.

[36]  Comma così sostituito dall'art. 3 della L. 17 agosto 1974, n. 396.

[37]  Articolo abrogato dall'art. 14 della L. 6 febbraio 1979, n. 42.

[38]  Articolo così sostituito dall'art. 3 della L. 15 febbraio 1967, n. 40.

[39]  Comma così modificato dall'art. 104 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077.

[40] Il titolo IV, artt. 65 - 71, è stato abrogato dall'art. 9 della L. 6 febbraio 1979, n. 42.

[41]  Il titolo IV, artt. 65 - 71, è stato abrogato dall'art. 9 della L. 6 febbraio 1979, n. 42.

[42]  Il titolo IV, artt. 65 - 71, è stato abrogato dall'art. 9 della L. 6 febbraio 1979, n. 42.

[43]  Il titolo IV, artt. 65 - 71, è stato abrogato dall'art. 9 della L. 6 febbraio 1979, n. 42.

[44] Il titolo IV, artt. 65 - 71, è stato abrogato dall'art. 9 della L. 6 febbraio 1979, n. 42.

[45] Il titolo IV, artt. 65 - 71, è stato abrogato dall'art. 9 della L. 6 febbraio 1979, n. 42.

[46]  Il titolo IV, artt. 65 - 71, è stato abrogato dall'art. 9 della L. 6 febbraio 1979, n. 42.

[47]  Il titolo IV, artt. 65 - 71, è stato abrogato dall'art. 9 della L. 6 febbraio 1979, n. 42.

[48]  Articolo così sostituito dall'art. 104 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077.

[49]  Comma abrogato dall'art. 104 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077.

[50]  Comma inserito dall'art. 21 della L. 27 luglio 1967, n. 668.

[51]  Comma inserito dall'art. 21 della L. 27 luglio 1967, n. 668.

[52]  Comma inserito dall'art. 21 della L. 27 luglio 1967, n. 668.

[53]  Comma inserito dall'art. 21 della L. 27 luglio 1967, n. 668.

[54]  Comma aggiunto dall'art. 21 della L. 27 luglio 1967, n. 668.

[55]  Comma così sostituito dall'art. 22 della L. 27 luglio 1967, n. 668.

[56]  Comma aggiunto dall'art. 22 della L. 27 luglio 1967, n. 668.

[57]  Comma aggiunto dall'art. 22 della L. 27 luglio 1967, n. 668.

[58]  Comma aggiunto dall'art. 22 della L. 27 luglio 1967, n. 668.

[59]  Lettera così sostituita dall'art. 104 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077.

[60]  Lettera così sostituita dall'art. 104 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077.

[61]  Comma aggiunto dall'art. 22 della L. 27 luglio 1967, n. 668.

[62]  Comma aggiunto dall'art. 22 della L. 27 luglio 1967, n. 668.

[63]  Articolo così sostituito dall'art. 5 della L. 15 febbraio 1967, n. 40.

[64]  Articolo così sostituito dall'art. 6 della L. 15 febbraio 1967, n. 40.

[65]  Articolo così sostituito dall'art. 7 della L. 15 febbraio 1967, n. 40.

[66]  Comma sostituito dall'art. 8 della L. 15 febbraio 1967, n. 40 e così ulteriormente sostituito dall'art. 5 della L. 17 agosto 1974, n. 396.

[67]  Comma aggiunto dall'art. 8 della L. 15 febbraio 1967, n. 40.

[68]  Comma sostituito dall'art. 8 della L. 15 febbraio 1967, n. 40 e così ulteriormente sostituito dall'art. 17 della L. 16 febbraio 1974, n. 57.

[69]  Comma così modificato dall'art. 11 della L. 18 febbraio 1963, n. 304.

[70]  Comma aggiunto dall'art. 8 della L. 15 febbraio 1967, n. 40.

[71]  Comma aggiunto dall'art. 26 della L. 6 febbraio 1979, n. 42.

[72]  Comma aggiunto dall'art. 26 della L. 6 febbraio 1979, n. 42.

[73]  Comma aggiunto dall'art. 26 della L. 6 febbraio 1979, n. 42.

[74]  Comma aggiunto dall'art. 26 della L. 6 febbraio 1979, n. 42.

[75]  Comma aggiunto dall'art. 26 della L. 6 febbraio 1979, n. 42.

[76]  Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 2 febbraio 1974, n. 25.

[77]  Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 18 febbraio 1963, n. 304.

[78]  Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 18 febbraio 1963, n. 304.

[79]  Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 18 febbraio 1963, n. 304.

[80]  Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 18 febbraio 1963, n. 304.

[81]  Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 18 febbraio 1963, n. 304.

[82]  Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 18 febbraio 1963, n. 304.

[83]  Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 18 febbraio 1963, n. 304.

[84]  Comma abrogato dall'art. 9 della L. 6 ottobre 1981, n. 564.

[85]  Comma così sostituito dall'art. 6 della L. 17 agosto 1974, n. 396.

[86]  Lettera aggiunta dall'art. 2 della L. 2 febbraio 1974, n. 25.

[87]  Alinea così sostituito dall'art. 3 della L. 2 febbraio 1974, n. 25.

[88]  Lettera così modificata dall'art. 3 della L. 2 febbraio 1974, n. 25.

[89]  Lettera così modificata dall'art. 4 della L. 2 febbraio 1974, n. 25.

[90]  Articolo così sostituito dall'art. 9 della L. 15 febbraio 1967, n. 40.

[91]  Articolo modificato dall'art. 24 della L. 27 luglio 1967, n. 668, dall'art. 104 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, dall'art. 3 della L. 8 agosto 1980, n. 437 e così sostituito dall'art. 9 della L. 10 luglio 1984, n. 292.

[92]  Comma inserito dall'art. 5 della L. 2 febbraio 1974, n. 25.

[93]  Comma così sostituito dall'art. 6 della L. 2 febbraio 1974, n. 25.

[94]  Comma aggiunto dall'art. 6 della L. 2 febbraio 1974, n. 25.

[95]  Comma così sostituito dall'art. 7 della L. 2 febbraio 1974, n. 25.

[96]  La Corte costituzionale, con sentenza 3 giugno 1966, n. 53, ha dichiarato la illegittimità del presente articolo, nella parte in cui fa salvo il disposto dell'art. 4 della legge 25 giugno 1909, n. 372.

[97]  Lettera così modificata dall'art. 104 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077.

[98]  Lettera così modificata dall'art. 104 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077.

[99]  Comma così sostituito dall'art. 26 della L. 27 luglio 1967, n. 668.

[100]  Comma abrogato dall'art. 10 della L. 15 febbraio 1967, n. 40 e dall'art. 9 della L. 6 ottobre 1981, n. 564.

[101]  Comma così sostituito dall'art. 11 della L. 15 febbraio 1967, n. 40.

[102]  Comma così sostituito dall'art. 104 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077.

[103]  Gli originari commi dal terzo al settimo sono stati così sostituiti dagli attuali commi dal terzo al quinto per effetto dell'art. 3 della L. 18 febbraio 1963, n. 304.

[104]  Gli originari commi dal terzo al settimo sono stati così sostituiti dagli attuali commi dal terzo al quinto per effetto dell'art. 3 della L. 18 febbraio 1963, n. 304.

[105] Gli originari commi dal terzo al settimo sono stati così sostituiti dagli attuali commi dal terzo al quinto per effetto dell'art. 3 della L. 18 febbraio 1963, n. 304.

[106] Gli originari commi dal terzo al settimo sono stati così sostituiti dagli attuali commi dal terzo al quinto per effetto dell'art. 3 della L. 18 febbraio 1963, n. 304.

[107] Gli originari commi dal terzo al settimo sono stati così sostituiti dagli attuali commi dal terzo al quinto per effetto dell'art. 3 della L. 18 febbraio 1963, n. 304.

[108]  Articolo così sostituito dall'art. 12 della L. 12 febbraio 1974, n. 27.

[109]  Lettera così sostituita dall'art. 8 della L. 18 febbraio 1963, n. 304.

[110]  Limite elevato a 50 anni dall'art. 8 della L. 18 febbraio 1963, n. 304.

[111]  Comma aggiunto dall'art. 8 della L. 18 febbraio 1963, n. 304.

[112]  Comma abrogato dall'art. 3 della L. 18 febbraio 1963, n. 304.

[113]  Comma abrogato dall'art. 3 della L. 18 febbraio 1963, n. 304.

[114]  Comma abrogato dall'art. 3 della L. 18 febbraio 1963, n. 304.

[115]  Articolo così sostituito dall'art. unico della L. 31 gennaio 1960, n. 39.

[116]  Articolo così sostituito dall'art. 12 della L. 15 febbraio 1967, n. 40.

[117]  Comma così modificato dall'art. 16 della L. 18 febbraio 1963, n. 304.

[118]  Lettera così sostituita dall'art. 9 della L. 18 febbraio 1963, n. 304.

[119]  Comma così sostituito dall'art. 9 della L. 18 febbraio 1963, n. 304.