§ 93.4.17A - Legge 2 febbraio 1974, n. 25.
Modifiche alla legge 26 marzo 1958, n. 425, sullo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato e alla legge 27 luglio 1967, n. 668, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:02/02/1974
Numero:25


Sommario
Art. 1.      Il primo comma dell'art. 88 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      Al primo comma dell'art. 114 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è aggiunto il seguente inciso:
Art. 3.      La prima parte del primo comma dell'art. 115 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituita dalla seguente:
Art. 4.      Il punto g) dell'art. 118 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è modificato come segue:
Art. 5.      Tra il primo ed il secondo comma dell'art. 131 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è inserito il seguente comma:
Art. 6.      Il primo comma dell'art. 133 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito dai seguenti commi:
Art. 7.      Il secondo comma dell'art. 138 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito dal seguente:
Art. 8.      Il testo dell'art. 25 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è così modificato:
Art. 9.      All'art. 25 della legge 27 luglio 1967, n. 668, è aggiunto il seguente comma:


§ 93.4.17A - Legge 2 febbraio 1974, n. 25.

Modifiche alla legge 26 marzo 1958, n. 425, sullo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato e alla legge 27 luglio 1967, n. 668, recante disposizioni sulla organizzazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

(G.U. 4 marzo 1974, n. 59)

 

     Art. 1.

     Il primo comma dell'art. 88 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito dal seguente:

     "Compatibilmente con le esigenze di servizio ed in seguito a domanda motivata, può essere accordato ai dipendenti un congedo straordinario non superiore a due mesi senza retribuzione. Per gravi e giustificate ragioni il direttore generale può autorizzare la concessione delle competenze fisse per il primo mese".

 

          Art. 2.

     Al primo comma dell'art. 114 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è aggiunto il seguente inciso:

     "h) per alterchi con vie di fatto nei locali dell'Azienda".

 

          Art. 3.

     La prima parte del primo comma dell'art. 115 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituita dalla seguente:

     "Il personale incorre nella sospensione dal servizio con privazione dello stipendio da trentuno a sessanta giorni:".

     Il punto d) dello stesso art. 115, primo comma, è modificato come segue:

     "d) per minacce o ingiurie gravi verso inferiori, colleghi o superiori, o per manifestazioni calunniose o diffamatorie, anche nei confronti dell'Azienda";

 

          Art. 4.

     Il punto g) dell'art. 118 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è modificato come segue:

     "g) per essersi reso colpevole di vie di fatto contro superiori o sanitari ausiliari, o di atti di grave insubordinazione che costituiscano evidenti offese del principio di disciplina e di autorità";

 

          Art. 5.

     Tra il primo ed il secondo comma dell'art. 131 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è inserito il seguente comma:

     "Per le mancanze punibili con la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio oltre dieci giorni, nel corso degli accertamenti, il personale ha facoltà di farsi assistere da persona di sua fiducia ".

 

          Art. 6.

     Il primo comma dell'art. 133 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito dai seguenti commi:

     "In ordine alle mancanze contemplate dal precedente articolo, vengono effettuati, a cura di uno o più inquirenti, i necessari accertamenti, nel corso dei quali il personale ha facoltà di farsi assistere da persona di sua fiducia.

     Terminati gli accertamenti, l'autorità competente ad instaurare il procedimento formale, se ritiene che si debba procedere, contesta la mancanza all'incolpato e trasmette gli atti al consiglio di disciplina con una relazione che riassume i risultati degli accertamenti, individua i responsabili, indica le prove e gli indizi raccolti, e si esprime sull'attendibilità di questi".

 

          Art. 7.

     Il secondo comma dell'art. 138 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito dal seguente:

     "Per le mancanze punibili con la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio oltre dieci giorni e per quelle previste dall'art. 132, l'incolpato ha facoltà di farsi assistere da persona di sua fiducia".

 

          Art. 8.

     Il testo dell'art. 25 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è così modificato:

     "Le mancanze per le quali sono previste per il personale stabile le seguenti sanzioni:

     sospensione dal servizio con privazione dello stipendio per il periodo di undici giorni o per un periodo superiore;

     retrocessione;

     revoca;

     destituzione;

     comportano, per il personale in prova, il licenziamento.

     Autorità competente a deliberare, nei casi predetti, il licenziamento, è il direttore generale.

     Se le mancanze per le quali, per il personale stabile, è prevista la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio di durata superiore a giorni dieci, sono connesse con fatti non dolosi di natura professionale, il direttore generale ha facoltà di deliberare il licenziamento, salvo che non ritenga di rinviare l'incolpato al giudizio delle autorità previste dall'art. 125.

     In questo caso, il personale in prova è punibile con la stessa sanzione comminata per il personale stabile ed è applicabile altresì l'art. 124 (circostanze attenuanti)".

 

          Art. 9.

     All'art. 25 della legge 27 luglio 1967, n. 668, è aggiunto il seguente comma:

     "Con le stesse modalità di cui al predetto art. 23 sono nominati anche tre rappresentanti del personale supplenti, che partecipano alle sedute del comitato di esercizio, quando siano trattate questioni che interessano direttamente o indirettamente il personale, nei casi di impedimento, per qualsiasi causa, dei rappresentanti del personale titolari".