§ 93.4.139 - Legge 27 luglio 1967, n. 668.
Disposizioni varie riguardanti l'organizzazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:27/07/1967
Numero:668


Sommario
Art. 1.      E' attribuita all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato la competenza a provvedere alla costruzione di nuove linee ferroviarie di cui essa debba assumere la [...]
Art. 2.      I limiti di somma previsti dagli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848, sono elevati, [...]
Art. 3.      E' istituito, in seno all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, il Comitato tecnico amministrativo, organo consultivo del direttore generale
Art. 4.      Il Comitato tecnico-amministrativo è convocato normalmente almeno una volta al mese
Art. 5.      E' abrogato l'ultimo comma dell'art. 6 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848
Art. 6.      Il limite di età per il collocamento a riposo del direttore generale e dei vice direttori generali provenienti dai ruoli dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato [...]
Art. 7.      L'ultimo comma dell'art. 2 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito dal seguente
Art. 8.      La lettera c) del primo comma dell'art. 3 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituita dalla seguente
Art. 9.      L'art. 4 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è abrogato
Art. 10.      Il terzo comma dell'art. 6 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito dal seguente
Art. 11.      Il numero 3) del secondo comma dell'art. 13 della legge 26 marzo 1958, n. 425, - modificato dall'art. 10 della legge 18 febbraio 1963, n. 304 - è sostituito dal seguente
Art. 12.      I primi due commi dell'art. 14 della legge 26 marzo 1958, n. 425, sono sostituiti dai seguenti
Art. 13.      Il secondo e terzo comma dell'art. 16 della legge 26 marzo 1958, n. 425, sono sostituiti dai seguenti
Art. 14.      Il primo comma dell'art. 20 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito dal seguente
Art. 15.      L'art. 45 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito dal seguente
Art. 16.      Dopo il primo comma dell'art. 46 della legge 26 marzo 1958, n. 425, sono inseriti i commi seguenti
Art. 17.      All'art. 65 della legge 26 marzo 1958, n. 425, sono aggiunti i seguenti commi
Art. 18.      L'art. 69 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito dal seguente
Art. 19.      Il primo comma dell'art. 71 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito dal seguente
Art. 20.      Il secondo comma dell'art. 72 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è abrogato
Art. 21.      Dopo il terzo comma dell'art. 77 della legge 26 marzo 1958, n. 425, sono inseriti i commi seguenti
Art. 22.      Il secondo comma dell'art. 78 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito dai seguenti
Art. 23.  [2]
Art. 24.      Il primo comma dell'art. 126 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito dai seguenti
Art. 25.  [3]
Art. 26.      Il terzo comma dell'art. 164 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito dal seguente
Art. 27.      In dipendenza delle variazioni nella organizzazione degli uffici e degli impianti necessarie in relazione all'attuazione del piano decennale di cui alla legge 27 aprile [...]
Art. 28.      Il quantitativo di personale fisicamente inidoneo comunque conservato in servizio ai sensi degli articoli 49 e 197, primo comma, della legge 26 marzo 1958, n. 425, e [...]
Art. 29.      L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata a corrispondere compensi incentivanti al personale, al fine di accrescerne la produttività
Art. 30.      A partire dal 1° luglio 1968 e non oltre il 30 giugno 1970 saranno gradualmente inquadrati in distinti gruppi del personale ferroviario dell'esercizio, con specifiche [...]
Art. 31.      Per i servizi richiedenti prestazioni d'opera personale e che non rientrano tra quelli previsti all'art. 1 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, restano in vigore le [...]
Art. 32.      Per provvedere alle esigenze di personale di manovalanza, nelle more degli inquadramenti previsti dai precedenti articoli 30 e 31, l'Azienda autonoma delle ferrovie [...]
Art. 33.      Le disposizioni dell'art. 14 della legge 18 febbraio 1963, n. 304, sono estese a coloro che alla data del 30 giugno 1966, abbiano maturato nell'ultimo triennio il [...]
Art. 34.      Nella valutazione di cui al terzo comma del precedente art. 29, si tiene anche conto delle innovazioni tecniche che rendano possibile un aumento della resa del personale [...]
Art. 35.      La gestione viveri "La Provvida", di cui al regio decreto-legge 5 marzo 1925, n. 342, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni e [...]
Art. 36.      Le merci in rimanenza dopo la chiusura di tutti i negozi saranno trasferite, per la vendita, alla Gestione dei magazzini della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
Art. 37.      Le rimanenti attività saranno liquidate a cura della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, la quale destinerà i ricavi conseguiti all'estinzione delle passività e [...]
Art. 38.      Entro sei mesi dalla data di chiusura dell'esercizio in cui saranno state ultimate le operazioni di cui all'art. 37 l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato [...]
Art. 39.      Nella vendita delle merci in rimanenza dopo la chiusura di tutti i negozi e nella liquidazione delle rimanenti attività sarà data la preferenza, a parità di condizioni, [...]
Art. 40.      Per il perseguimento delle finalità del Dopolavoro ferroviario - istituito con regio decreto-legge 25 ottobre 1925, n. 1908, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 [...]
Art. 41.      La Commissione centrale del Dopolavoro ferroviario di cui all'art. 3 del regio decreto-legge 25 ottobre 1925, n. 1908, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, è [...]
Art. 42.      Le entrate e le spese del fondo di cui all'art. 40, sono iscritte al paragrafo 12 delle Gestioni speciali ed autonome del bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie [...]
Art. 43.      Il fondo di cui all'art. 40 viene gestito dall'Ufficio centrale del Dopolavoro ferroviario, con le modalità che saranno stabilite dal Ministro per i trasporti e per [...]
Art. 44.      L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato può accordare alle istituzioni dopolavoristiche, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali, le seguenti [...]
Art. 45.      L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata a comprendere nei propri programmi d'investimenti patrimoniali lavori di costruzione, miglioramento ed [...]
Art. 46.      L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad alienare i beni ricevuti in dotazione e quelli acquisti durante la sua gestione, compresi i terreni e gli [...]
Art. 47.      L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ha facoltà, previa autorizzazione del Ministro per il tesoro, di contrarre prestiti a breve termine, per le esigenze [...]
Art. 48.      Il primo comma dell'art. 4 della legge 15 luglio 1966 n. 605, e sostituito dal seguente
Art. 49.      Il primo comma dell'art. 5 della legge 15 luglio 1966, n. 605, è sostituito dal seguente
Art. 50.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni al bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato che si renderanno [...]


§ 93.4.139 - Legge 27 luglio 1967, n. 668. [1]

Disposizioni varie riguardanti l'organizzazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

(G.U. 11 agosto 1967, n. 201)

 

 

     Art. 1.

     E' attribuita all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato la competenza a provvedere alla costruzione di nuove linee ferroviarie di cui essa debba assumere la gestione e la cui costruzione non sia stata già iniziata alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 2.

     I limiti di somma previsti dagli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848, sono elevati, rispettivamente, di trenta e di dieci volte.

     I provvedimenti che eccedono i limiti di competenza del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato stabiliti dal precedente comma e per i quali non sia richiesto il parere del Consiglio di amministrazione sono adottati dal direttore generale medesimo, sentito il parere del Comitato tecnico amministrativo di cui al successivo art. 3.

     Il limite di competenza del direttore generale per la erogazione di premi eccezionali al personale ai sensi dell'art. 62 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con la legge 31 luglio 1957, n. 685, è raddoppiato.

 

          Art. 3.

     E' istituito, in seno all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, il Comitato tecnico amministrativo, organo consultivo del direttore generale.

     Il Comitato è presieduto dal direttore generale ed è composto dai vice direttori generali e dai direttori dei Servizi. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario direttivo nominato dal direttore generale.

     Il parere del Comitato tecnico amministrativo è obbligatorio:

     a) sui provvedimenti indicati nel secondo comma dell'articolo precedente;

     b) sulla valutazione delle necessità dei vari servizi ai fini della utilizzazione dei fondi annualmente assegnati in bilancio su capitoli di interesse comune a più di un servizio;

     c) sui provvedimenti che implichino il coordinamento dell'attività di più di due servizi per l'esecuzione dei programmi di lavori e provviste per l'aumento patrimoniale, per la manutenzione e per i rinnovamenti delle linee e dei mezzi di esercizio.

     Il Comitato si pronuncia, inoltre, su ogni altro affare che gli sia sottoposto dal direttore generale.

 

          Art. 4.

     Il Comitato tecnico-amministrativo è convocato normalmente almeno una volta al mese.

     Per la validità delle sedute del Comitato occorre la partecipazione della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

     Per l'esame delle questioni indicate alle lettere a) e b) dell'art. 3 è richiesta, a pena di nullità, la partecipazione del direttore del Servizio ragioneria o, in caso di assenza, del suo sostituto.

 

          Art. 5.

     E' abrogato l'ultimo comma dell'art. 6 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848.

     Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato può delegare parte delle sue competenze ai vice direttori generali, ai direttori dei servizi e ai direttori compartimentali, nonchè, in casi particolari, ad altri funzionari dell'Azienda.

     Le attribuzioni dei direttori dei servizi, dei direttori compartimentali e degli altri organi inferiori dell'Azienda ferroviaria, stabilite dal Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto luogotenenziale 28 agosto 1945, n. 521, saranno rideterminate entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge al fine di attuare un più ampio decentramento delle competenze e lo snellimento delle procedure.

     Nell'attuazione del precedente comma saranno adeguatamente aumentati i limiti di somma stabiliti alla competenza contrattuale e finanziaria dei predetti organi; inoltre - compatibilmente con le leggi in vigore e relativamente a questioni delle quali non si ritenga essenziale, per superiori esigenze di direzione e coordinamento aziendale, riservare la trattazione diretta ad altre autorità centrali - saranno decentrate ai già citati organi nuove attribuzioni che ne rafforzino i poteri di dirigenza e le relative responsabilità, in modo, altresì, da consentire una più diretta e immediata valutazione delle esigenze locali o settoriali e un loro più sollecito soddisfacimento anche per quanto riguarda il personale, nonchè l'eliminazione di non necessarie formalità procedurali.

 

          Art. 6.

     Il limite di età per il collocamento a riposo del direttore generale e dei vice direttori generali provenienti dai ruoli dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è lo stesso previsto dall'allegato 15 alla legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni per i direttori centrali di prima classe di detta Azienda.

 

          Art. 7.

     L'ultimo comma dell'art. 2 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito dal seguente:

     "Con proprio decreto il Ministro stabilisce il quadro di comparazione delle qualifiche del personale, escluso quello direttivo, ai fini gerarchici, disciplinari e dei cambi di qualifica".

 

          Art. 8.

     La lettera c) del primo comma dell'art. 3 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituita dalla seguente:

     "c) aver tenuto buona condotta risultante da documenti ufficiali".

 

          Art. 9.

     L'art. 4 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è abrogato.

 

          Art. 10.

     Il terzo comma dell'art. 6 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito dal seguente:

     "Possono, altresì, essere assunti ex allievi di scuole professionali o di apprendistato - organizzate dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - che abbiano superato i corsi in esse previsti, purchè vi siano stati ammessi previo pubblico concorso".

 

          Art. 11.

     Il numero 3) del secondo comma dell'art. 13 della legge 26 marzo 1958, n. 425, - modificato dall'art. 10 della legge 18 febbraio 1963, n. 304 - è sostituito dal seguente:

     "3) il programma degli esami, quando il concorso si svolga per esami, per esami e titoli o per titoli ed esami".

 

          Art. 12.

     I primi due commi dell'art. 14 della legge 26 marzo 1958, n. 425, sono sostituiti dai seguenti:

     "I concorsi possono svolgersi per soli esami, per esami e per titoli, per titoli ed esami, o per soli titoli.

     Gli esami possono consistere in uno o più dei seguenti tipi di prova: scritta, orale, pratica, attitudinale.

     Il tipo delle prove d'esame e il numero di esse verranno stabiliti nei singoli bandi di concorso".

 

          Art. 13.

     Il secondo e terzo comma dell'art. 16 della legge 26 marzo 1958, n. 425, sono sostituiti dai seguenti:

     "Gli idonei che nella graduatoria eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

     Tuttavia, il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, previa autorizzazione del Ministro, ha facoltà di assumere gli idonei, secondo l'ordine della graduatoria, ai posti che si rendano disponibili entro due anni dall'approvazione della graduatoria stessa, nel limite del dieci per cento di quelli messi a concorso per il personale direttivo, del venti per cento per il personale degli uffici e per i dirigenti del personale dell'esercizio e del quaranta per cento per il rimanente personale dell'esercizio".

 

          Art. 14.

     Il primo comma dell'art. 20 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito dal seguente:

     "Il Consiglio di amministrazione determina i casi in cui i dipendenti, assunti per pubblico concorso, possono essere esentati dal periodo di prova, quando provengono da altro pubblico impiego, o possono completare nella qualifica di assunzione il periodo di prova eventualmente non ultimato in quella di provenienza".

 

          Art. 15.

     L'art. 45 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito dal seguente:

     "Il personale ha l'obbligo di risiedere nella località ove ha sede l'ufficio o l'impianto cui è assegnato. Tuttavia, ove ciò sia conciliabile col normale adempimento dei doveri d'ufficio, è consentito che la residenza sia fissata in località viciniore, fermo restando l'obbligo di notifica all'Amministrazione ferroviaria ed il potere di questa di negare il consenso.

     Il personale è, altresì, obbligato a recarsi in servizio fuori sede, sia all'interno che all'estero, secondo gli ordini ad esso impartiti".

 

          Art. 16.

     Dopo il primo comma dell'art. 46 della legge 26 marzo 1958, n. 425, sono inseriti i commi seguenti:

     "Nel caso in cui esigenze aziendali rendano necessari trasferimenti di più dipendenti da o per la stessa località, dovranno essere compilate graduatorie compartimentali a cura di apposite Commissioni, da costituire dal direttore compartimentale. Il trasferimento è disposto secondo l'ordine delle graduatorie.

     Delle Commissioni fanno parte anche tre rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale e unitario maggiormente rappresentative. La rappresentatività è desunta dalle ultime elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel Consiglio di amministrazione.

     La stessa procedura deve essere seguita per i trasferimenti nelle località di cui agli articoli 26 e 29 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con legge 31 luglio 1957, n. 685, e successive modificazioni.

     La procedura di cui ai precedenti commi non si applica ai trasferimenti del personale direttivo e dei capi degli impianti, nè ai trasferimenti da effettuarsi in applicazione dell'art. 80 della presente legge".

 

          Art. 17.

     All'art. 65 della legge 26 marzo 1958, n. 425, sono aggiunti i seguenti commi:

     "Il giudizio di qualificazione attribuito al dipendente si intende confermato per gli anni successivi, fino ad un massimo di tre anni, se l'Azienda, d'ufficio, non modifichi il giudizio o se il dipendente non abbia chiesto una nuova valutazione ai fini della qualificazione.

     Il termine entro il quale il dipendente può chiedere la revisione del giudizio è fissato al 30 giugno di ciascun anno. L'Azienda ha l'obbligo di pronunciarsi entro il 30 settembre successivo".

 

          Art. 18.

     L'art. 69 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito dal seguente:

     "Il Consiglio di amministrazione determina i criteri e le modalità per la compilazione e la conservazione dei rapporti informativi e delle note di qualificazione e ne stabilisce i modelli".

 

          Art. 19.

     Il primo comma dell'art. 71 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito dal seguente:

     "Salvo quanto previsto dal precedente art. 65 la nota di qualificazione è comunicata al dipendente entro il 30 settembre di ciascun anno".

 

          Art. 20.

     Il secondo comma dell'art. 72 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è abrogato.

 

          Art. 21.

     Dopo il terzo comma dell'art. 77 della legge 26 marzo 1958, n. 425, sono inseriti i commi seguenti:

     "Ai fini degli scrutini da parte delle Commissioni centrali, il Consiglio di amministrazione determina di volta in volta il numero dei dipendenti da ammettere allo scrutinio medesimo, tenendo conto della qualifica di avanzamento, del numero dei candidati e del presumibile numero dei posti disponibili.

     La determinazione di cui al comma precedente deve essere adottata anche se, al momento in cui il Consiglio delibera, non esiste nella qualifica da conferire alcun posto disponibile.

     Il numero totale degli scrutinandi viene ripartito tra le graduatorie locali in proporzione diretta al numero dei dipendenti compresi in ciascuna graduatoria locale. Le frazioni superiori a 0,5 si arrotondano per eccesso. In ogni caso deve essere sottoposto allo scrutinio della Commissione centrale almeno un candidato di ciascuna graduatoria locale.

     I dipendenti da sottoporre allo scrutinio delle Commissioni centrali sono quelli compresi, secondo l'ordine di ciascuna graduatoria locale, nel numero determinato a norma del comma precedente".

     Dopo l'ultimo comma dell'art. 77 sopra indicato è aggiunto il comma seguente:

     "Il provvedimento di promozione non ha effetto nei confronti del dipendente che nel termine fissato dall'Azienda non abbia assunto le funzioni proprie della nuova qualifica nel posto assegnatogli. In nessun caso tale termine può essere superiore a tre mesi dalla data in cui potrebbe avere decorrenza la promozione stessa. L'Azienda può derogare a tale vincolo solo per qualifiche per le quali sussista soprannumero".

 

          Art. 22.

     Il secondo comma dell'art. 78 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito dai seguenti:

     "Le norme circa la costituzione, i compiti ed il funzionamento delle Commissioni centrali e delle Commissioni locali di avanzamento sono stabilite dal Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione.

     Di ogni Commissione di avanzamento fanno parte tre rappresentanti del personale. Essi sono nominati dal Ministro, su designazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale e unitario maggiormente rappresentative. Per ogni Commissione le organizzazioni sindacali designano un rappresentante per ciascuna delle categorie del personale di cui all'art. 1 della presente legge in relazione alla competenza di scrutinio delle singole Commissioni.

     La rappresentatività delle organizzazioni è desunta dai risultati delle ultime elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel Consiglio di amministrazione.

     Alle sedute delle Commissioni partecipano soltanto i rappresentanti appartenenti alla categoria dei dipendenti sottoposti a scrutinio.

     I membri rappresentanti del personale devono rivestire:

     a) per il personale direttivo, una qualifica non inferiore a quella di ispettore capo;

     b) per il personale degli uffici, una qualifica non inferiore a quella di segretario capo o equiparata;

     c) per il personale dell'esercizio, una qualifica non inferiore a quella di capo stazione principale o equiparata.

     Nel caso in cui uno o più rappresentanti del personale siano dipendenti dello scrutinando tali rappresentanti sono sostituiti dal rappresentante designato dalla rispettiva organizzazione per la categoria del personale direttivo. Nel caso in cui la sostituzione non sia possibile, i rappresentanti del personale che siano dipendenti dello scrutinando devono temporaneamente allontanarsi dalla adunanza"

 

          Art. 23. [2]

 

          Art. 24.

     Il primo comma dell'art. 126 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito dai seguenti:

     "Presso la Direzione generale delle ferrovie dello Stato è istituito un Consiglio di disciplina composto di un funzionario direttivo con qualifica di direttore centrale di prima classe o direttore centrale, che lo presiede, di sette funzionari direttivi di qualifica non inferiore a quella di ispettore capo superiore, nonchè di tre rappresentanti del personale per ciascuna delle categorie di cui al primo comma dell'art. 1 della presente legge, scelti dal Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile su proposta delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale e unitario, maggiormente rappresentative. Ciascuna organizzazione sindacale indica all'uopo non più di tre nominativi per ciascuna categoria di personale.

     La rappresentatività è desunta dai risultati delle ultime elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel Consiglio di amministrazione.

     Alle sedute partecipano, di volta in volta, soltanto i rappresentanti appartenenti alla categoria cui appartiene il dipendente sottoposto al procedimento.

     I membri rappresentanti del personale devono rivestire:

     a) per il personale direttivo, una qualifica non inferiore a quella di ispettore capo;

     b) per il personale degli uffici, una qualifica non inferiore a quella di segretario capo o equiparata;

     c) per il personale dell'esercizio, una qualifica non inferiore a quella di capo stazione principale o equiparata.

     Nel caso in cui uno o più rappresentanti del personale siano dipendenti della persona sottoposta a procedimento disciplinare, tali rappresentanti sono sostituiti dal rappresentante designato dalla rispettiva organizzazione per la categoria del personale direttivo. Nel caso in cui la sostituzione non sia possibile i rappresentanti del personale che dovrebbero essere sostituiti devono temporaneamente allontanarsi dalla adunanza".

 

          Art. 25. [3]

 

          Art. 26.

     Il terzo comma dell'art. 164 della legge 26 marzo 1958, n. 425, è sostituito dal seguente:

     "La visita di revisione viene eseguita da un Collegio di tre medici, tra i quali il direttore del servizio sanitario o un suo delegato".

 

          Art. 27.

     In dipendenza delle variazioni nella organizzazione degli uffici e degli impianti necessarie in relazione all'attuazione del piano decennale di cui alla legge 27 aprile 1962, n. 211, e limitatamente al periodo di validità del piano stesso, il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, con proprio decreto, su conforme parere del Consiglio di amministrazione, ha facoltà, nell'ambito di ognuna delle singole categorie previste dal primo comma dell'art. 1 della legge 26 marzo 1958, n. 425, di effettuare spostamenti di posti da una pianta organica all'altra, anche relativamente a qualifiche di diverso livello gerarchico, eccetto che per le qualifiche di direttore centrale e direttore centrale di prima classe ed equiparate.

     Le variazioni di cui al primo comma devono essere motivate da effettive esigenze di servizio ed essere contenute nel limite complessivo dei posti di ciascuna categoria e nel limite complessivo della relativa spesa.

 

          Art. 28.

     Il quantitativo di personale fisicamente inidoneo comunque conservato in servizio ai sensi degli articoli 49 e 197, primo comma, della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni, ivi compreso quello collocato per tale titolo in disponibilità, è conteggiato sulle percentuali previste dalle leggi che regolano il collocamento obbligatorio al lavoro di particolari categorie di cittadini.

 

          Art. 29.

     L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata a corrispondere compensi incentivanti al personale, al fine di accrescerne la produttività.

     L'importo relativo sarà pari al 50 per cento, per i primi tre anni, e al 40 per cento, per i tre anni successivi, della somma pari all'onere che sarebbe derivato all'Azienda in ciascun anno se il rapporto fra l'entità del traffico e la quantità del personale fosse rimasto uguale a quello verificatosi nel 1965.

     La valutazione di tali rapporti, l'entità dell'importo dovuto al personale, nonchè i criteri e le modalità per l'attribuzione dei compensi incentivanti saranno stabiliti con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, previo parere del Consiglio di amministrazione.

     Per gli anni successivi la misura percentuale dell'importo da destinare all'erogazione di compensi incentivanti sarà determinata, entro il limite massimo del 40 per cento di cui al secondo comma, con decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, previo parere del Consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le organizzazioni sindacali del personale.

 

          Art. 30.

     A partire dal 1° luglio 1968 e non oltre il 30 giugno 1970 saranno gradualmente inquadrati in distinti gruppi del personale ferroviario dell'esercizio, con specifiche qualifiche da istituirsi:

     1) gli assuntori di cui alla legge 30 dicembre 1959, n. 1236, e successive modificazioni;

     2) i coadiutori degli assuntori, esclusi i loro sostituti, di cui al secondo comma dell'art. 23 della suddetta legge;

     3) gli incaricati che alla data del 1° maggio 1967 risultano convenzionati per i servizi indicati nell'art. 1 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, e che abbiano prestato, alla data del 1° maggio 1967, almeno un anno di continuativo servizio o almeno 500 giornate di effettivo servizio nel triennio 1° maggio 1964-30 aprile 1967.

     Vengono, altresì, inquadrati gli aspiranti assuntori iscritti agli albi compartimentali alla data di entrata in vigore della presente legge e che alla data del 30 giugno 1972 abbiano avuto il conferimento formale dell'incarico di assuntore ed acquisiscano titolo all'iscrizione nel ruolo speciale compartimentale degli assuntori, ai sensi dell'art. 8 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, e dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1962, n. 1418.

     I requisiti generali per l'ammissione in impiego, le modalità, le condizioni dell'inquadramento ed il relativo trattamento, nonchè le variazioni d'organico eventualmente occorrenti ed il trattamento di coloro che non potranno ottenere l'inquadramento secondo il disposto del presente articolo e che non siano utilizzati secondo quanto previsto nel successivo art. 31, saranno stabiliti con successiva legge.

     Dal 1° luglio 1971 è abrogata la legge 30 dicembre 1959, n. 1236, e successive modificazioni.

 

          Art. 31.

     Per i servizi richiedenti prestazioni d'opera personale e che non rientrano tra quelli previsti all'art. 1 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, restano in vigore le norme contenute nell'art. 26 della medesima legge.

     Gli incarichi vengono affidati agli aspiranti assuntori che ne facciano richiesta, seguendo l'ordine di iscrizione nell'albo attualmente esistente.

     Uguale facoltà è data, nell'ordine, agli assuntori, incaricati e coadiutori in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che non si trovino nelle condizioni previste dal precedente art. 30 per essere inquadrati.

     In caso di concorrenza di richieste per lo stesso incarico, la precedenza spetta agli assuntori, incaricati e coadiutori.

 

          Art. 32.

     Per provvedere alle esigenze di personale di manovalanza, nelle more degli inquadramenti previsti dai precedenti articoli 30 e 31, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata a bandire concorsi compartimentali per posti di manovale riservati agli assuntori, aspiranti assuntori ed incaricati di cui all'art. 8 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236. I concorsi si svolgeranno a mezzo di prove pratiche volte particolarmente ad accertare l'idoneità professionale dei candidati.

     L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è, altresì, autorizzata a bandire i concorsi speciali previsti dall'art. 7 della legge 6 gennaio 1963, n. 13, per le qualifiche di capo stazione, capo gestione ed assistente di stazione, destinando ai vincitori tutti i posti annualmente disponibili, fino ad esaurimento delle graduatorie formulate a conclusione dei relativi concorsi. Nei confronti degli assuntori che passano nei ruoli del personale ferroviario trova applicazione l'art. 22 della legge 26 marzo 1958, n. 425.

 

          Art. 33.

     Le disposizioni dell'art. 14 della legge 18 febbraio 1963, n. 304, sono estese a coloro che alla data del 30 giugno 1966, abbiano maturato nell'ultimo triennio il periodo di 360 giornate di effettiva utilizzazione e che a tale data risultino ancora utilizzati dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

     I concorsi speciali di cui al primo comma dell'art. 14 della legge 18 febbraio 1963, n. 304, saranno banditi per le qualifiche di aiuto applicato, aiuto applicato stenodattilografo ed inserviente.

     Dalla data di entrata in vigore della presente legge non è più ammessa alcuna forma di utilizzazione di personale non di ruolo, neanche a titolo del tutto precario e transitorio, escluso quello previsto nel primo comma del presente articolo, che sarà trattenuto fino all'espletamento dei concorsi previsti dal comma precedente.

 

          Art. 34.

     Nella valutazione di cui al terzo comma del precedente art. 29, si tiene anche conto delle innovazioni tecniche che rendano possibile un aumento della resa del personale non direttamente legato a intensificazione anche qualitativa, delle prestazioni del medesimo, fermo restando il principio che anche il beneficio di queste innovazioni deve estendersi anche al personale oltre che migliorare le risultanze aziendali. La valutazione della quantità di personale si riferisce alle effettive prestazioni di servizio.

 

          Art. 35.

     La gestione viveri "La Provvida", di cui al regio decreto-legge 5 marzo 1925, n. 342, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni e integrazioni, cesserà la propria attività entro il secondo esercizio successivo a quello della entrata in vigore della presente legge.

     Alla chiusura dei negozi sarà provveduto gradualmente entro il termine suddetto.

     Con la presentazione del rendiconto relativo all'ultimo esercizio di gestione dei negozi, gli organi di amministrazione e di controllo della gestione cessano dalle rispettive funzioni.

 

          Art. 36.

     Le merci in rimanenza dopo la chiusura di tutti i negozi saranno trasferite, per la vendita, alla Gestione dei magazzini della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

     Contemporaneamente, il fondo di dotazione dei magazzini predetti sarà reintegrato delle somme destinate, ai sensi dei regi decreti-legge 5 marzo 1925, n. 342, e 3 giugno 1926, n. 989, all'acquisto di generi di pertinenza della Gestione viveri "La Provvida".

 

          Art. 37.

     Le rimanenti attività saranno liquidate a cura della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, la quale destinerà i ricavi conseguiti all'estinzione delle passività e alla copertura dei disavanzi di esercizio in sospeso della Gestione viveri "La Provvida".

 

          Art. 38.

     Entro sei mesi dalla data di chiusura dell'esercizio in cui saranno state ultimate le operazioni di cui all'art. 37 l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato presenterà al Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile e al Ministro per il tesoro il rendiconto delle operazioni medesime.

 

          Art. 39.

     Nella vendita delle merci in rimanenza dopo la chiusura di tutti i negozi e nella liquidazione delle rimanenti attività sarà data la preferenza, a parità di condizioni, alle istituzioni dell'Opera di previdenza per il personale ferroviario e alle organizzazioni cooperativistiche costituite in seno al personale ferroviario.

 

          Art. 40.

     Per il perseguimento delle finalità del Dopolavoro ferroviario - istituito con regio decreto-legge 25 ottobre 1925, n. 1908, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 - viene costituito un fondo alimentato annualmente dalle seguenti entrate:

     a) contributi a carico dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato di cui all'art. 5 del citato regio decreto-legge 25 ottobre 1925, n. 1908, rivalutati di 75 volte;

     b) contribuzioni delle istituzioni dopolavoristiche;

     c) una aliquota dei proventi del tesseramento dei soci, nella misura che sarà fissata dal Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, con proprio decreto;

     d) altri proventi derivanti da attività turistiche e ricreative o, comunque, svolte nell'interesse dei soci che siano autorizzate con decreto dello stesso Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile.

 

          Art. 41.

     La Commissione centrale del Dopolavoro ferroviario di cui all'art. 3 del regio decreto-legge 25 ottobre 1925, n. 1908, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, è composta da 15 membri, di cui 9 nominati dal Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile e 6 eletti in rappresentanza dei soci dai componenti dei Consigli direttivi dei dopolavoro ferroviari con voto limitato, al fine di garantire la rappresentanza della minoranza.

     Il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, sentito il Consiglio di amministrazione, determina, con proprio decreto, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la composizione e le funzioni degli organi direttivi e consultivi che al centro e alla periferia sovrintendono alle istituzioni del Dopolavoro ferroviario. Le norme stesse stabiliranno le modalità di nomina dei membri dei predetti organi.

 

          Art. 42.

     Le entrate e le spese del fondo di cui all'art. 40, sono iscritte al paragrafo 12 delle Gestioni speciali ed autonome del bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, rispettivamente, ai capitoli 1093 di entrata e 1097 di spesa.

     Le somme non erogate nei singoli esercizi saranno accertate tra i residui e potranno essere utilizzate negli esercizi successivi.

 

          Art. 43.

     Il fondo di cui all'art. 40 viene gestito dall'Ufficio centrale del Dopolavoro ferroviario, con le modalità che saranno stabilite dal Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile.

 

          Art. 44.

     L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato può accordare alle istituzioni dopolavoristiche, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali, le seguenti agevolazioni:

     concessione in uso gratuito di locali, terreni e materiali d'esercizio, in quanto disponibili e di proprietà dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, e di tutte le prestazioni necessarie per assicurarne la funzionalità;

     eventuali prestazioni di personale occorrenti per la regolare amministrazione delle più importanti istituzioni dopolavoristiche;

     altre concessioni o prestazioni accessorie che si rendessero necessarie.

     Le suddette agevolazioni saranno concesse con le modalità e condizioni che verranno stabilite con decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile.

 

          Art. 45.

     L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata a comprendere nei propri programmi d'investimenti patrimoniali lavori di costruzione, miglioramento ed ammodernamento delle sedi e degli impianti dopolavoristici o delle relative attrezzature.

     La relativa spesa dovrà essere recuperata dalla stessa Amministrazione delle ferrovie dello Stato sui fondi di cui al precedente art. 40, mediante quote annuali di solo capitale in un periodo non superiore a 15 anni.

 

          Art. 46.

     L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad alienare i beni ricevuti in dotazione e quelli acquisti durante la sua gestione, compresi i terreni e gli immobili delle linee soppresse all'esercizio ferroviario e quelli resi disponibili a seguito di modifiche degli impianti.

     Le somme derivanti dalle alienazioni di cui al precedente comma saranno utilizzate per nuovi investimenti patrimoniali, salve diverse destinazioni stabilite da specifiche leggi.

 

          Art. 47.

     L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ha facoltà, previa autorizzazione del Ministro per il tesoro, di contrarre prestiti a breve termine, per le esigenze temporanee di cassa, con le aziende di credito di cui alla legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

          Art. 48.

     Il primo comma dell'art. 4 della legge 15 luglio 1966 n. 605, e sostituito dal seguente:

     "Il programma decennale di costruzione di case per i ferrovieri è predisposto dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ed è sottoposto all'approvazione del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato".

 

          Art. 49.

     Il primo comma dell'art. 5 della legge 15 luglio 1966, n. 605, è sostituito dal seguente:

     "L'esecuzione dei programmi nelle singole Provincie, in riferimento alla costruzione degli alloggi, è affidata agli Istituti autonomi delle case popolari ed all'Istituto nazionale case impiegati dello Stato, i quali agiranno in base a quanto disposto dalla presente legge, previa approvazione dei progetti tecnici da parte del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile".

 

          Art. 50.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni al bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato che si renderanno necessarie per l'attuazione della presente legge.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2]  Articolo abrogato dall'art. 2 della L. 8 agosto 1980, n. 437.

[3]  Articolo modificato dall'art. 9 della L. 2 febbraio 1974, n. 25 e abrogato dall'art. 2 della L. 8 agosto 1980, n. 437.