§ 93.4.118 - D.P.R. 26 giugno 1962, n. 1418.
Regolamento di attuazione della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, relativa al trattamento giuridico ed economico degli assuntori dell'Azienda [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:26/06/1962
Numero:1418


Sommario
Art. 1.  Servizi in assuntoria
Art. 2.  Classificazione delle assuntorie
Art. 3.  Albo degli aspiranti assuntori
Art. 4.  Bandi di concorso - Prove e punteggi
Art. 5.  Candidati
Art. 6.  Requisiti psico-fisici
Art. 7.  Commissione - Graduatoria degli idonei
Art. 8.  Iscrizione nell'albo
Art. 9.  Applicabilità delle norme sui pubblici concorsi
Art. 10.  Cancellazione dall'albo
Art. 11.  Consistenza dei posti di assuntore
Art. 12.  Assegnazione di assuntorie
Art. 13.  Iscrizione nel ruolo speciale
Art. 14.  Sostituzioni
Art. 15.  Promessa solenne
Art. 16.  Obblighi, turni di servizio, orario
Art. 17.  Riposi, festività infrasettimanali, ferie
Art. 18.  Trattamento economico
Art. 19.  Assuntori che abbiano la qualità di pensionati
Art. 20.  Alloggio
Art. 21.  Trasferimenti
Art. 22.  Infortuni
Art. 23.  Malattie
Art. 24.  Assenze
Art. 25.  Trattamento di concessioni di viaggio
Art. 26.  Vestiario uniforme
Art. 27.  Fondo di previdenza
Art. 28.  Prestazioni del Fondo di previdenza
Art 29.  Buonuscita
Art. 30.  Disciplina
Art. 31.  Cessazione dall'incarico
Art. 32.  Ausiliari
Art. 33.  Coadiutori
Art. 34.  Responsabilità
Art. 35.  Rapporti tra assuntore titolare e coadiutore
Art. 36.  Iscrizione nel ruolo
Art. 37.  Iscrizione nell'albo
Art. 38.  Trattamento previdenziale - Riscatti


§ 93.4.118 - D.P.R. 26 giugno 1962, n. 1418.

Regolamento di attuazione della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, relativa al trattamento giuridico ed economico degli assuntori dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato

(G.U. 6 ottobre 1962, n. 251)

 

 

     Art. 1. Servizi in assuntoria

     Gli assuntori possono essere utilizzati per l'espletamento:

     a) di tutti i servizi normalmente necessari nelle stazioni afferenti al trasporto delle persone e delle cose e di altri servizi di stazione, compresi la manovra di apparati centrali, di deviatoi, di passaggi a livello, di apparati di blocco, anche in piena linea, nonchè del servizio di pulizia;

     b) di tutti i servizi necessari nelle fermate e cioè in quegli impianti in cui non si possono effettuare incroci e precedenze dei treni e che, di regola, non intervengono nel distanziamento dei treni;

     c) del servizio di custodia, di manovra anche a distanza e di eventuali servizi accessori ai passaggi a livello;

     d) del servizio di accudienza e vigilanza di segnali, di vigilanza di punti o tratte speciali della linea ferroviaria e di eventuali incarichi accessori ai detti servizi.

     I servizi di cui al presente articolo, esclusa la vigilanza dei tratti della linea, debbono essere affidati ad incaricati, anzichè ad assuntori, quando l'espletamento del servizio non comporti l'obbligo del presenziamento, durante gli intervalli tra le singole prestazioni effettive.

     Gli assuntori non possono comunque essere utilizzati in mansioni di dirigenza nella circolazione dei treni.

 

          Art. 2. Classificazione delle assuntorie

     Gli incarichi che sono affidati in assuntoria debbono essere classificati, con decreto del Ministro per i trasporti, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, distintamente per quelli di cui ai punti a) e b) e per quelli di cui ai punti c) e d) dell'art. 1, in quattro categorie contraddistinte con le lettere A, B, C e D per ciascuno dei due gruppi, corrispondente alla classificazione prevista dall'art. 3 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236.

     Per la classificazione delle assuntorie debbono essere considerate le prestazioni normalmente connesse con il tipo di servizio espletato, retribuendo con compensi aggiuntivi, ai sensi dell'art. 18, le prestazioni inerenti a particolari incarichi, anche se continuativi e permanenti.

 

          Art. 3. Albo degli aspiranti assuntori

     Presso ogni direzione compartimentale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato deve essere tenuto un albo pubblico degli aspiranti assuntori. Copia aggiornata di tali albi deve essere tenuta anche presso il Servizio personale della Direzione generale.

     Ogni albo deve essere suddiviso nelle seguenti sezioni:

     sezione I, comprendente gli aspiranti ad assuntorie di stazione e ad assuntorie di fermata abilitate ai servizi viaggiatori, bagagli e merci o al solo servizio merci;

     sezione II, comprendente gli aspiranti ad assuntorie di fermata non abilitate al servizio merci e ad assuntorie di posti di blocco in piena linea;

     sezione III, comprendente gli aspiranti ad assuntorie di passaggio a livello e di vigilanza segnali e punti speciali della linea [1] .

     Gli albi degli aspiranti assuntori sono a posti limitati. Il numero dei posti dell'albo viene stabilito, partitamente per ognuna delle sezioni sopra indicate, dal direttore generale dell'Azienda almeno ogni tre anni, calcolando il presumibile fabbisogno di nuovi assuntori in un triennio maggiorato del venti per cento.

     L'ordine di iscrizione nelle singole sezioni dell'albo è dato:

     1) dall'anzianità di iscrizione nell'albo;

     2) a parità di anzianità, dall'ordine di graduatoria del concorso.

 

          Art. 4. Bandi di concorso - Prove e punteggi

     I direttori compartimentali, per coprire i posti vacanti di ogni singola sezione dell'albo, debbono bandire appositi, separati concorsi, per titoli ed esami.

     Il concorso è bandito quando il numero degli iscritti nella sezione dell'albo sia inferiore al numero delle assuntorie che dovranno presumibilmente essere assegnate nel prossimo periodo di un anno.

     Il bando di concorso, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, deve sempre indicare fra l'altro:

     1) la sezione dell'albo per cui è bandito il concorso, precisando i servizi rientranti in detta sezione;

     2) il termine utile per la presentazione della domanda, termine che deve essere non inferiore a trenta nè superiore a novanta giorni dalla pubblicazione del bando;

     3) tutti i requisiti richiesti al candidato.

     Le prove di esame dei concorsi sono le seguenti.

     Per la sezione I: prove scritte:

     a) composizione di italiano;

     b) problema di aritmetica;

     c) prova orale unica comprendente:

     aritmetica elementare e nozioni di geografia ferroviaria;

     gestioni viaggiatori, bagagli e merci;

     dirigenza unica e normale, segnalamento e passaggi a livello.

     Per la sezione II:

     d) prova orale unica comprendente:

     cultura generale (italiano, aritmetica elementare e nozioni di geografia ferroviaria );

     nozioni sulle gestioni viaggiatori e bagagli;

     dirigenza unica e normale; segnalamento e passaggi a livello.

     Sia per la sezione I che per la II sono ammesse le seguenti prove facoltative:

     e) telegrafo;

     f) blocco.

     Per la Sezione III:

     g) prova orale unica comprendente:

     dettato;

     lettura di un brano di prosa;

     lettura dell'orario ferroviario di servizio;

     operazioni aritmetiche fondamentali, nonchè addizione e sottrazione di numeri complessi di tempo;

     regolamenti di servizio con particolare riferimento alla custodia di passaggi a livello.

     Per le prove sopra indicate, per le quali deve prevedersi un più dettagliato programma nei singoli bandi di concorso, sono assegnati i seguenti punti:

     per ciascuna delle prove di cui ai punti a), b), c), d) e g) punti da 0 a 30;

     per ciascuna delle prove di cui ai punti e) ed f) punti da 0 a 1,50.

     I concorrenti alla sezione I per essere ammessi a sostenere le prove orali e facoltative debbono avere conseguito non meno di 18/30 in ciascuna delle prove scritte e non meno di 21/30 in media fra le due prove stesse. Sono dichiarati idonei coloro che riportano nella prova orale almeno 18/30.

     Agli idonei sono inoltre attribuiti i seguenti aggiuntivi:

     A) punti 0,50 per ogni anno intero di prestazioni rese nelle assuntorie o come incaricati, fino ad un massimo di 5 punti.

     B) punti 0,50 per ognuna delle seguenti abilitazioni ed idoneità fino ad un massimo di 2 punti complessivi.

     Abilitazioni:

     1) telegrafo; 2) movimento; 3) freni, scambi e manovre; 4) esercizio con sistema di blocco; 5) servizio con dirigente unico; 6) scorta carrelli.

     Nei concorsi per la sezione I sono considerate anche le seguenti abilitazioni:

     7) gestione viaggiatori e bagagli; 8) gestione merci; 9) presa in consegna e riconsegna delle merci trasportate sui bagagliai dei treni.

     Idoneità:

     1) alle funzioni di assistente di stazione; 2) ai servizi di vigilanza sulla linea; 3) conseguita in concorsi per l'iscrizione all'albo degli aspiranti assuntori.

     Tutte le abilitazioni ed idoneità, per essere utili agli effetti del presente punteggio, debbono essere state conseguite presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

     C) punti 0,50 per ogni persona di famiglia riconosciuta idonea ad essere di ausilio all'assuntore nell'espletamento delle sue mansioni, fino ad un massimo di punti 1,50.

     D) punti 0,20 per ogni anno intero di prestazioni rese in qualità di dipendente dell'Azienda purchè non dimissionario, revocato o destituito, fino ad un massimo di punti 2.

     E) punti 0,25 per ogni anno intero di prestazioni, fino ad un massimo di punti 2, rese in qualità di dipendente da imprese appaltatrici per conto dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, con utilizzazione in uno o più dei seguenti servizi:

     1) deviatoi; 2) carrello auto motore; 3) mezzi meccanici di trazione su strada ferrata; 4) manovre nelle stazioni; 5) manutenzione dell'armamento; 6) guardamerci.

     F) punti 2,50 per la condizione di vedova o di orfano di dipendente dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, anche se deceduto dopo la cessazione dal servizio.

     G) punti 2,50 per la condizione di vedova o di orfano di assuntore iscritto nel ruolo speciale di cui all'art. 13.

     I punteggi aggiuntivi sono cumulabili, ad eccezione di quelli previsti ai punti F) e G) che sono fra loro alternativi.

 

          Art. 5. Candidati

     Per partecipare al concorso i candidati debbono possedere, oltre agli altri requisiti, almeno il seguente titolo di studio:

     1) licenza di scuola media inferiore per concorrere alla sezione I dell'albo (stazioni);

     2) licenza di quinta elementare per concorrere alle altre sezioni dell'albo.

     Al concorso possono partecipare anche coloro che siano già iscritti in uno o più albi compartimentali di aspiranti assuntori o nel ruolo speciale degli assuntori.

     Ai concorsi non possono partecipare gli assuntori revocati dall'incarico ai sensi dell'art. 30.

     L'esclusione dal concorso, per mancanza dei requisiti richiesti, è deliberata, con provvedimento motivato, dal direttore compartimentale.

 

          Art. 6. Requisiti psico-fisici

     I requisiti fisici, psichici e sensoriali, agli effetti dell'iscrizione e della cancellazione sia nell'albo che nei ruoli compartimentali, sono stabiliti in apposite tabelle predisposte dagli organi sanitari dell'Azienda, approvate dal direttore generale e da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

 

          Art. 7. Commissione - Graduatoria degli idonei

     Le Commissioni esaminatrici per l'espletamento dei concorsi di cui all'art. 4 sono nominate con provvedimento del direttore generale e sono costituite da dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e precisamente:

     da un presidente di qualifica non inferiore a quella di ispettore principale;

     da due membri con qualifica non inferiore a quella di segretario principale od equiparata;

     da un segretario con qualifica non inferiore a quella di segretario od equiparata.

     La graduatoria degli idonei, approvata dal direttore compartimentale, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

 

          Art. 8. Iscrizione nell'albo

     L'iscrizione nell'albo degli aspiranti assuntori è effettuata con provvedimento del direttore compartimentale, seguendo l'ordine di graduatoria, previo accertamento dell'esistenza dei requisiti previsti all'art. 4 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, nonchè della permanenza di quelli di cui ai punti a), c) e d), dello stesso art. 4, fino a copertura dei posti messi a concorso.

 

          Art. 9. Applicabilità delle norme sui pubblici concorsi

     Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento sono applicabili le norme di carattere generale concernenti i pubblici concorsi per l'assunzione nelle ferrovie dello Stato.

 

          Art. 10. Cancellazione dall'albo

     Il direttore compartimentale dispone la cancellazione dall'albo degli aspiranti assuntori in uno dei seguenti casi:

     I. Rinuncia ingiustificata ad assumere l'incarico di assuntore nell'assuntoria assegnatagli. Non può in ogni caso ritenersi ingiustificata la rinuncia che sia motivata da:

     a) prestazione di servizio militare;

     b) impossibilità di trasferimento immediato derivante da malattia dell'aspirante o dei suoi familiari conviventi ed a carico;

     c) mancanza di alloggio nell'assuntoria di destinazione quando l'aspirante abbia carico di famiglia;

     d) causa di forza maggiore.

     La mancata risposta da parte dell'aspirante, entro i termini prescritti dall'Azienda nella comunicazione di conferimento di assuntoria, produce gli stessi effetti della rinuncia ingiustificata. Tuttavia, ove sia accertato che la mancata risposta non dipese da volontà dell'aspirante, questi conserva il diritto all'iscrizione nell'albo.

     Non può inoltre essere cancellato d'ufficio da una sezione dell'albo l'aspirante che abbia rifiutato o accettato l'incarico di assuntore conferitogli in base all'iscrizione in altra sezione o in altro compartimento.

     II. Inidoneità fisica accertata in qualsiasi momento dall'Azienda a mezzo dei propri funzionari medici.

     Quando le condizioni fisiche dell'aspirante consentano la sua utilizzazione in assuntorie che comportino prestazioni compatibili con le sue condizioni fisiche, l'aspirante può essere mantenuto nell'albo con l'annotazione delle mansioni per le quali è idoneo.

     III. Rinuncia scritta dell'aspirante.

     IV. Perdita dei requisiti prescritti ai punti a), c), d), dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236.

     V. Raggiungimento del 65° anno di età, se trattasi di aspirante reiscritto nell'albo ai sensi del terzo comma dell'art. 21 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, e compimento del 50° anno di età, negli altri casi.

     VI. Decorso di un quinquennio dalla data di iscrizione o reiscrizione nell'albo, quando l'interessato non abbia richiesto per iscritto la conferma dell'iscrizione almeno tre mesi prima della scadenza di detto termine.

     VII. Conferimento dell'incarico di assuntore in una assuntoria del compartimento e della sezione in cui l'aspirante è iscritto.

     In caso di prolungata assenza dal lavoro dell'assuntore non ancora iscritto nel ruolo speciale e semprechè l'assenza stessa risulti pienamente giustificata, il direttore compartimentale può disporre la sospensione dall'incarico e la reiscrizione nell'albo degli aspiranti, al posto di graduatoria precedentemente occupato.

     Quando gli sia nuovamente conferito l'incarico di assuntore, il periodo di prestazioni rese precedentemente alla sospensione dell'incarico è utile agli effetti del computo delle trecento giornate di cui all'art. 13.

     Il direttore compartimentale dispone altresì la sospensione dell'efficacia della iscrizione nell'albo nei confronti dell'aspirante che sia sottoposto a procedimento penale o ad accertamenti su fatti che, a giudizio dell'Azienda, siano ritenuti incompatibili con i requisiti richiesti per l'iscrizione nell'albo.

     Contro i provvedimenti di cancellazione dall'albo o di sospensione dell'efficacia dell'iscrizione è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione all'interessato, al direttore generale, che decide in via definitiva.

 

          Art. 11. Consistenza dei posti di assuntore

     Il numero degli assuntori, da stabilirsi dal direttore generale ai sensi dell'art. 6 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, deve essere ripartito in relazione alle mansioni corrispondenti alle singole sezioni dell'albo degli aspiranti.

 

          Art. 12. Assegnazione di assuntorie

     Al verificarsi di disponibilità di un posto di assuntoria, da segnalare nel Foglio disposizioni compartimentale, l'Azienda può coprire il posto medesimo mediante trasferimento di altri assuntori.

     Il direttore compartimentale conferisce il posto che per ultimo resterà vacante all'aspirante risultante primo nella relativa sezione dell'albo.

     Quando vi sia disponibilità di più posti di assuntore, può derogarsi dalla norma di cui al precedente comma previo consenso scritto di tutti gli aspiranti interessati.

     Si può derogare dall'ordine di iscrizione nell'albo a favore del coniuge, di un parente entro il 3° grado od affine entro il 2° grado dell'assuntore cessato dall'incarico per uno dei motivi di cui ai punti a), b), e), dell'art. 21 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236.

     Tale deroga è ammessa a domanda dell'interessato purchè il richiedente sia iscritto nell'albo e convivente con l'assuntore stesso al momento della cessazione dall'incarico di quest'ultimo.

     Quando vi sia più di un familiare ad avanzare domanda, la precedenza deve essere data, nell'ordine, al coniuge, ad un parente, ad un affine; a parità di vincolo si ha riguardo al grado ed a parità anche di grado all'ordine di iscrizione nell'albo. I figli naturali, adottivi ed affiliati sono equiparati ai figli legittimi o legittimati.

     La stessa deroga dall'ordine di iscrizione nell'albo e con le stesse norme è ammessa per coprire un posto di assuntore nello stesso impianto cui è addetto un assuntore familiare di un aspirante iscritto nell'albo.

 

          Art. 13. Iscrizione nel ruolo speciale

     Dopo un periodo di un anno dal conferimento dell'incarico ai sensi dell'articolo precedente, con almeno trecento giornate di effettive prestazioni in tale periodo, l'assuntore riconosciuto meritevole è iscritto nel ruolo speciale.

     Dal computo delle trecento giornate sono escluse le assenze dovute a qualsiasi causa, nonchè i riposi settimanali e le festività.

     Ove, dopo l'anno dal conferimento dell'incarico, l'assuntore non abbia ancora raggiunto le trecento giornate di effettive prestazioni, per deliberare l'iscrizione a ruolo deve attendersi il verificarsi di tale condizione.

     Per l'iscrizione nel ruolo viene redatto a cura del capo divisione un rapporto informativo sulla base di uno schema predisposto dall'Azienda, nel quale vengono posti in rilievo le qualità professionali, il comportamento in servizio e fuori dell'assuntore, e quanto altro possa essere utile ai fini di esprimere nei suoi confronti un giudizio che, nel suo complesso, lo riconosca o meno meritevole dell'iscrizione nel ruolo speciale.

     L'iscrizione nel ruolo speciale è deliberata dal direttore compartimentale. Avverso la non iscrizione nel ruolo speciale - da deliberare con provvedimento motivato - è ammesso ricorso al direttore generale, da presentarsi entro 30 giorni dalla comunicazione all'interessato.

     L'assuntore riconosciuto non meritevole della iscrizione nel ruolo viene mantenuto nell'incarico per un ulteriore periodo di un anno, al termine del quale, se riconosciuto ancora non meritevole, viene immediatamente privato dell'incarico.

 

          Art. 14. Sostituzioni

     Quando non sia possibile sostituire un assuntore assente per qualsiasi causa, mediante altro assuntore, la Divisione competente può provvedere alla sostituzione con un aspirante assuntore iscritto nell'albo, indipendentemente dal posto occupato da quest'ultimo nell'albo stesso.

     Durante tali incarichi l'aspirante assume la denominazione di sostituto.

 

          Art. 15. Promessa solenne

     Per poter assumere l'incarico conferitogli ai sensi dell'art. 12 l'aspirante deve prestare promessa solenne, alla presenza del capo del reparto e di due testimoni.

     Il rifiuto a prestare la promessa solenne è considerato, a tutti gli effetti, rinuncia ingiustificata ad assumere l'incarico.

 

          Art. 16. Obblighi, turni di servizio, orario

     Gli assuntori hanno l'obbligo di ottemperare scrupolosamente a tutte le prescrizioni dell'Azienda, comprese quelle inerenti ad incarichi accessori, a prestazioni straordinarie ed al vestiario uniforme.

     I turni di servizio sono, normalmente, stabiliti dal capo del reparto su direttive del capo della divisione.

     L'orario di servizio è stabilito dal capo della divisione competente, in relazione alle caratteristiche dell'assuntoria ed all'intensità e qualità delle prestazioni richieste, secondo norme generali emanate dal Ministro per i trasporti, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

     Deve comunque essere garantito un riposo minimo, continuativo di dieci ore giornaliere e in nessun caso inferiore ad otto ore, salvo eccezioni giustificate da esigenze di servizio.

 

          Art. 17. Riposi, festività infrasettimanali, ferie

     Il godimento del riposo settimanale e delle festività può essere rinviato, per eccezionali e motivate esigenze di servizio, ma non oltre trenta giorni dalla data in cui deve essere fruito. Deve essere comunque assicurato il godimento di un riposo almeno ogni quindici giorni.

     Il mancato godimento di ogni festività infrasettimanale è compensato con un ventiseiesimo della retribuzione mensile spettante all'assuntore.

     Per la determinazione del periodo di ferie, agli effetti dell'ultimo comma dell'art. 10 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, si intende effettivo servizio il tempo trascorso dall'interessato nella posizione di assuntore e comunque retribuito dall'Azienda.

     L'assuntore ha diritto di usufruire, in un periodo dell'anno successivo da stabilirsi dal capo reparto, delle ferie non godute nel corso dell'anno per particolari esigenze di servizio.

     Le ferie annuali possono essere fruite in unico periodo o frazionate ma non meno di una giornata per volta; sono concesse, su preventiva e tempestiva richiesta dell'assuntore, dal capo del reparto. Per le assuntorie della linea dipendenti dalle divisioni lavori, il sorvegliante della linea può, per motivi di urgenza, accordare periodi di ferie non superiori a tre giorni, dandone notizia al capo del reparto per la successiva ratifica.

     Agli assuntori spetta inoltre un periodo di ferie retribuite di giorni 10, in caso di matrimonio, ai sensi del regio decreto-legge 24 giugno 1937, numero 1334, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2387.

 

          Art. 18. Trattamento economico

     E' da considerarsi demeritevole dell'aumento biennale della retribuzione l'assuntore nei cui confronti, alternativamente:

     a) sia stato disposto il provvedimento dell'assegnazione ad un'assuntoria di minore importanza ai sensi dell'art. 30;

     b) sia stato espresso dal capo della divisione un motivato giudizio negativo, avverso il quale è ammesso ricorso al direttore compartimentale entro trenta giorni dalla comunicazione all'interessato.

     Sia la condizione di cui al punto a) che quella di cui al punto b) comportano il ritardo di due anni per l'aumento periodico. Il numero dei ritardi degli aumenti periodici è illimitato.

     Gli assuntori iscritti nel ruolo speciale di cui al precedente art. 13 hanno titolo a fruire di aumenti anticipati di retribuzione per nascita di figli ai sensi dell'art. 22 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 1.

     Nel caso di brevi sostituzioni previsto dal primo comma dell'art. 14, al sostituto spetta, per ogni giornata di prestazioni, un ventiseiesimo della retribuzione iniziale prevista, per l'assuntore sostituito, ai sensi del primo comma dell'art. 11 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, ed un ventiseiesimo dell'aggiunta di famiglia, oltre ai ratei di 13 mensilità che il sostituto stesso maturasse.

     Il direttore generale con apposita tabella-tariffa stabilisce i compensi da corrispondere per l'espletamento di prestazioni particolari non rientranti fra quelle normalmente connesse con il tipo di assuntoria considerato agli effetti della classificazione di cui all'art. 2.

 

          Art. 19. Assuntori che abbiano la qualità di pensionati

     Qualora l'assuntore sia anche titolare di pensione a carico di una Amministrazione o Azienda statale, anche con ordinamento autonomo, esclusi gli Enti parastatali e gli Enti pubblici con o senza fini di lucro, si applicano l'art. 4 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 1870, l'art. 4 della legge 26 novembre 1953, n. 876, e l'art. 14 della legge 12 aprile 1949, n. 149, modificato dall'art. 14, secondo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, l'art. 2, comma settimo e l'art. 5, comma sesto della legge 27 maggio 1959, n. 324.

     Ogni assuntore è tenuto a dichiarare se e, nell'affermativa, di quale pensione fruisca.

 

          Art. 20. Alloggio

     L'indennità mensile sostitutiva della concessione gratuita di alloggio, di cui al penultimo comma dell'art. 11 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, è attribuita dal capo della divisione.

     Detta indennità non compete quando l'assuntore sia familiare convivente con altro assuntore che già fruisca di alloggio gratuito.

     Ove l'assuntore rifiuti di alloggiare nei locali messi a disposizione dall'Azienda, il capo divisione può autorizzare l'assuntore ad alloggiare in altri locali quando l'ubicazione di questi ultimi locali e le possibilità di collegamento con il posto di servizio diano sicura garanzia per il buon andamento dell'incarico in assuntoria. In tale ipotesi, però, l'assuntore perde il diritto all'indennità di cui al presente articolo.

 

          Art. 21. Trasferimenti

     I. Motivi

     L'Azienda può disporre il trasferimento degli assuntori nell'ambito compartimentale per motivate esigenze di servizio o per domanda degli interessati.

     Può essere altresì disposto il trasferimento da un compartimento all'altro, nei seguenti casi:

     a) per eccezionali esigenze di servizio;

     b) per domanda dell'interessato, a condizione che nel compartimento per il quale è stato chiesto il trasferimento vi sia analoga domanda per ottenere il passaggio inverso o la relativa sezione dell'albo sia rimasta sprovvista di aspiranti.

     Le limitazioni di cui ai punti a) e b) non si applicano quando si tratti di provvedimenti adottati in base al punto c) dell'art. 21 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236.

     lI. Competenza.

     Il provvedimento di trasferimento nell'ambito compartimentale è adottato dal capo della divisione. Contro tale provvedimento, è ammesso ricorso al direttore compartimentale, da presentarsi entro trenta giorni dalla comunicazione all'interessato.

     Il provvedimento di trasferimento da compartimento a compartimento è adottato dal direttore compartimentale del luogo di provenienza, previo accordo col direttore compartimentale del luogo di destinazione.

     III. Traslochi per via ordinaria.

     Nei casi di trasloco effettuato da un'assuntoria ad altra non utilmente collegate dalla ferrovia o quando l'itinerario tra le due assuntorie sia costituito da più tratti di ferrovia e di via ordinaria alternativamente per cui si rendano necessari più trasbordi, gli interessati, previa autorizzazione dell'autorità che ha disposto il trasloco, potranno servirsi di mezzi di trasporto diversi dalla ferrovia per l'intero percorso.

     Al fine della liquidazione dell'indennità chilometrica di lire ventisei a quintale per il trasporto del mobilio e delle masserizie in tali casi prevista, gli interessati debbono allegare alla domanda la bolletta di una pesa pubblica riconosciuta, insieme alla distinta del mobilio e delle masserizie esibita all'atto della pesatura. Dal peso accertato va, peraltro, detratto - in sede di liquidazione - il quantitativo delle scorte di viveri e di combustibili eventualmente trasportati e dei recipienti destinati a contenerli, nonchè tutto ciò che non può considerarsi arredamento e attrezzatura della casa (ciclo, motociclo, arnesi da lavoro, biroccini, ecc.).

     Allorchè sussistano fondati motivi di dubbio circa il peso delle cose che risulterebbero trasportate, dovranno disporsi opportuni controlli al fine di stabilirne il peso.

     Qualora non vi sia la possibilità pratica di procedere alla pesatura dei mobili e delle masserizie per mancanza, nei luoghi di provenienza e di destinazione, di pesa pubblica, oppure, eccezionalmente, in qualche caso ove non sia stato a ciò provveduto per circostanze particolari e semprechè risulti la buona fede degli interessati, il capo della divisione farà valutare da apposito incaricato il peso degli effetti trasportati.

     Le spese rimborsabili per il trasferimento dell'assuntore e delle altre persone con lui conviventi permanentemente potranno essere limitate solo dietro presentazione dei relativi documenti di viaggio rilasciati dal vettore.

     Per l'uso eventuale di casse mobili o di carrelli stradali non è ammesso alcun riborso di spese.

     Le indennità ed i rimborsi di cui sopra non competono quando si faccia uso di mezzi diversi dalla ferrovia per spostamenti da una assuntoria ad un'altra utilmente collegate dalla ferrovia.

     IV. Computo delle distanze e trattamento.

     Il computo della distanza valevole ai fini della liquidazione dell'indennità prevista al penultimo comma dell'art. 12 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, va fatto considerando la distanza tra il precedente ed il nuovo posto di lavoro calcolata per strada ferrata se le due località di provenienza e di destinazione sono servite dalla ferrovia, per la via ordinaria più breve se tra le due località non esistono collegamenti ferroviari.

     L'assegno personale e le indennità di cui all'art. 12 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, non competono all'assuntore trasferito a domanda o per motivi disciplinari. I trasporti gratuiti e i rimborsi delle spese di trasporto, alle condizioni e nei limiti previsti dalla legge suddetta e dal presente articolo, spettano, invece, in ogni caso.

     Sono da considerare trasferimenti d'ufficio anche quelli disposti a seguito di domanda, allorchè ricorrano le seguenti circostanze:

     a) soppressione dell'assuntoria assegnata al richiedente;

     b) richiesta dell'Azienda espressamente intesa a coprire un posto vacante di assuntore a mezzo trasferimento di altro assuntore.

 

          Art. 22. Infortuni

     L'accertamento dei casi di infortunio sul lavoro, agli effetti del trattamento di cui all'art. 13 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, è espletato a cura dell'Azienda.

 

          Art. 23. Malattie

     L'assuntore impossibilitato a prestare servizio perchè malato deve darne immediata comunicazione al capo del reparto, o ad altro dipendente dell'Azienda da questo incaricato, ed al medico di reparto.

     Nessun trattamento economico compete all'assuntore assente per malattia per i primi sette giorni.

     Quando l'assenza per malattia, riconosciuta dai sanitari dell'Azienda, supera i sette giorni continuativi, dall'ottavo giorno in poi spetta all'assuntore metà della retribuzione, comprensiva degli aumenti periodici, fino al centottantesimo giorno di assenza consecutiva compreso.

 

          Art. 24. Assenze

     Salvo il disposto degli articoli concernenti i casi di malattia e di infortunio, l'assuntore non può assentarsi dal lavoro se non preventivamente autorizzato.

     L'autorizzazione ad assentarsi per riposo è normalmente implicita nella disposizione che stabilisce i turni.

     Le assenze per riposi rinviati, festività infrasettimanali e ferie sono autorizzate dal capo del reparto; le assenze dovute ad altre cause, dal capo della divisione.

     Il direttore generale stabilisce i casi nei quali le assenze autorizzate dal capo della divisione possono essere retribuite, la durata massima delle stesse e l'entità del trattamento economico da corrispondere.

     L'assuntore chiamato o richiamato alle armi ha l'obbligo di darne immediata notizia al capo della divisione e, del pari, ha l'obbligo di dare immediata notizia alla stessa autorità del collocamento in congedo o dell'invio in licenza illimitata in attesa di congedo, e di mettersi a disposizione dell'Azienda nel termine di dieci giorni da quello dell'avvenuto congedo od invio in licenza illimitata in attesa di congedo.

     Le assuntrici hanno inoltre diritto ad un periodo di assenza di sei settimane prima della data presunta del parto, accertata da un sanitario dell'Azienda, e di otto settimane dopo il parto, in base alla legge 26 agosto 1950, n. 860, con il trattamento economico previsto dalla legge medesima.

     Il capo della divisione può consentire assenze non retribuite per gravi e giustificati motivi, per non più di trenta giorni complessivi in uno stesso anno solare.

 

          Art. 25. Trattamento di concessioni di viaggio

     Le concessioni di viaggio e di trasporto sono rilasciate agli assuntori, ai coadiutori degli assuntori ed ai rispettivi familiari nella misura appresso indicata:

     I. Assuntori.

     Agli assuntori spettano, dopo sei mesi di servizio e per ciascun anno solare:

     un biglietto di tipo chilometrico BK2 di 2a classe, nonchè otto biglietti di corsa semplice a tariffa ridotta eguale a quella prevista dalla concessione speciale C

     due buoni per una spedizione di bagaglio di kg. 100 ciascuno.

     Agli iscritti nel ruolo speciale di cui all'art. 13 spettano, dopo dieci anni di servizio e per ciascun anno solare:

     un biglietto di tipo chilometrico serie BK4, di 2a classe, nonchè otto biglietti di corsa semplice a tariffa ridotta eguale a quella prevista dalla concessione speciale C

     due buoni per una spedizione di bagaglio di kg. 100 ciascuno.

     La concessione del biglietto chilometrico e gli otto biglietti a riduzione sono accordabili anche alle seguenti persone di famiglia dell'assuntore:

     moglie, figli celibi di età non superiore ai 25 anni, figlie nubili;

     genitori, se conviventi ed a carico;

     fratelli celibi minorenni e sorelle nubili minorenni, se conviventi ed a carico.

     La concessione del biglietto chilometrico e degli otto biglietti a riduzione è accordabile anche ai figli celibi di età superiore ai 25 anni, ai fratelli celibi maggiorenni ed alle sorelle nubili maggiorenni, se conviventi ed a carico, nei casi di assoluta e permanente inabilità fisica al lavoro proficuo ed in quanto la concessione stessa sia prevista per i familiari del personale ferroviario.

     I buoni per la spedizione di bagaglio (kg. 100 ciascuno) possono essere utilizzati oltre che dall'assuntore anche dalle suindicate persone di famiglia, alle condizioni per ciascuna indicate.

     Agli assuntori vengono inoltre rilasciate le seguenti concessioni di viaggio e di trasporto:

     a) un biglietto di servizio all'assuntore per sottoporsi all'accertamento sull'idoneità fisica e professionale;

     b) un biglietto di servizio all'aspirante ed eventualmente ad una persona di famiglia, per visita preliminare alla località di destinazione all'atto del conferimento dell'incarico;

     c) un biglietto di servizio all'assuntore ed alle persone di famiglia (moglie, figli celibi di età non superiore a 25 anni, figlie nubili, genitori conviventi ed a carico) per raggiungere la località di prima destinazione;

     d) un biglietto di servizio all'assuntore ed alle persone di famiglia con lui conviventi permanentemente, nei casi di trasloco e di cambio di residenza, in occasione della cessazione dal servizio;

     e) una lettera di porto all'atto dell'inizio, ed una all'atto della cessazione dal servizio da chiedersi entro un anno, nonchè una lettera di porto in caso di mutamento della destinazione, per il trasporto gratuito dei mobili e di scorte di generi alimentari e di combustibili, limitatamente alla quantità che può ritenersi proporzionata alla situazione di famiglia dell'assuntore.

     L'Azienda concede, quando ne riconosca la necessità ed a suo insindacabile giudizio, i biglietti di servizio per i seguenti motivi:

     f) per provvista di derrate alimentari, per uso dell'assuntore nonchè delle rispettive persone di famiglia;

     g) per istruzione, per i figli dell'assuntore;

     h) per cura, per l'assuntore nonchè per le persone di famiglia;

     i) per alloggio, quando l'assuntore sia autorizzato a dimorare in località diversa da quella ove presta servizio.

     II. Coadiutori.

     Il trattamento di concessioni di viaggio, nella misura di un biglietto di tipo chilometrico serie BK2, di 2a classe, per anno solare, spetta dopo tre anni di servizio, ai coadiutori utilizzati in via continuativa con almeno otto ore di presenza giornaliera.

     Agli effetti del raggiungimento dei tre anni di servizio è ammesso il cumulo di più periodi di servizio, quando l'interruzione non sia dipesa da fatto imputabile al coadiutore.

     La concessione del biglietto chilometrico è accordabile anche ai familiari del coadiutore, limitatamente alla moglie, ai figli celibi o nubili minorenni.

     Ai coadiutori vengono inoltre rilasciate le seguenti concessioni di viaggio e di trasporto:

     a) un biglietto di servizio al coadiutore per sottoporsi ad accertamenti sull'idoneità fisica e professionale;

     b) un biglietto di servizio al coadiutore ed alle persone di famiglia (moglie, figli celibi di età non superiore ai 25 anni, figlie nubili, genitori conviventi ed a carico) per raggiungere la località di prima destinazione, e per cambio di residenza in occasione della cessazione dal servizio.

     L'Azienda concede, quando ne riconosca la necessità ed a suo insindacabile giudizio, i biglietti di servizio per i seguenti motivi:

     c) per provvista di derrate alimentari, per uso del coadiutore, nonchè delle persone di famiglia;

     d) per istruzione, per i figli del coadiutore;

     e) per cura, per il coadiutore, nonchè per le persone di famiglia;

     f) per alloggio, quando il coadiutore sia autorizzato a dimorare in località diversa da quella ove presta servizio.

     III. Diritti fissi.

     I biglietti gratuiti di viaggio ed i buoni per il trasporto gratuito del bagaglio sono gravati, ai sensi dell'art. 26 della legge 21 novembre 1955, n. 1108, di diritti fissi nella misura stabilita per le corrispondenti concessioni di viaggio e di trasporto previste per il personale delle ferrovie dello Stato.

     I diritti fissi debbono essere corrisposti per ogni anno solare all'atto della richiesta dei singoli titoli di viaggio e di trasporto.

     IV. Conservazione "ad personam".

     Agli assuntori che, prima dell'entrata in vigore della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, fruivano di biglietti gratuiti di 2a classe di colore grigio del tipo BCa2, BCa4, BCa6 è conservata "ad personam", anche con l'uso dei corrispondenti biglietti chilometrici, la particolare agevolazione di accedere nella 1a classe in occasione di lunghi viaggi (oltre km. 500), nonchè la facoltà precedentemente ammessa di richiedere le concessioni di viaggio per la persona di servizio.

     V. Norme per il rilascio e l'uso delle concessioni - Rinvio.

     Per il rilascio e l'uso delle concessioni di viaggio e di trasporto previste nel presente articolo, valgono le disposizioni in vigore per il personale delle ferrovie dello Stato.

 

          Art. 26. Vestiario uniforme

     Gli assuntori e i loro coadiutori hanno l'obbligo di vestire e di portare i segni distintivi secondo le prescrizioni dell'Azienda.

     Per ogni capo di vestiario uniforme, prescritto ai sensi del comma precedente, spetta lo stesso trattamento previsto nei riguardi del personale ferroviario che svolga mansioni assimilabili.

 

          Art. 27. Fondo di previdenza

     Il contributo del 6 per cento a favore del "Fondo di previdenza per gli assuntori" è calcolato anche sull'eventuale assegno personale pensionabile di cui al terzo comma dell'art. 12 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236.

 

          Art. 28. Prestazioni del Fondo di previdenza

     Il Fondo di previdenza corrisponde il trattamento previdenziale agli assuntori cessati definitivamente dalle loro prestazioni dopo il 31 gennaio 1958, senza conseguire la reiscrizione nell'albo degli aspiranti assuntori.

     Agli effetti del computo del periodo utile per il conseguimento dell'assegno vitalizio e dell'indennità per una volta tanto deve considerarsi il periodo coperto dal contributo posto a carico dell'assuntore.

     L'importo dell'assegno vitalizio o dell'indennità per una volta tanto è calcolato sull'ultima retribuzione lorda mensile spettante, compresi gli aumenti periodici e l'eventuale assegno personale pensionabile di cui all'art. 12 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, per quanti sono gli anni di iscrizione al Fondo coperti dal contributo dell'assuntore, compresi i periodi di brevi interruzioni di cui al primo comma dell'art. 14.

     Il provvedimento di liquidazione del trattamento previdenziale, sia diretto che ai familiari, è disposto con decreto del Ministro per i trasporti da notificare all'interessato con la procedura prevista per il personale delle ferrovie dello Stato.

     Al trattamento previdenziale sono estese, in quanto applicabili, le norme di cui al testo unico 22 aprile 1909, n. 229, e successive modificazioni.

 

          Art 29. Buonuscita

     L'Azienda deve provvedere, a mezzo di assicurazione collettiva presso un istituto assicuratore, a garantire agli assuntori iscritti nel ruolo un trattamento di buonuscita al verificarsi della definitiva cessazione dalle prestazioni.

     Il Ministro per i trasporti determina, nei limiti stabiliti dal secondo comma dell'art. 19 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, l'entità del premio assicurativo.

 

          Art. 30. Disciplina

     L'assuntore incorre nella sanzione pecuniaria da un minimo di lire cento fino ad un massimo di lire cinquecento per lievi irregolarità nell'adempimento dei doveri d'ufficio o nel comportamento in servizio, e nella sanzione pecuniaria equivalente all'importo da una a cinque giornate della retribuzione iniziale, se commette una delle mancanze che per il personale ferroviario sono previste dall'art. 112 dello stato giuridico di cui alla legge 26 marzo 1958, n. 425.

     L'importo della sanzione pecuniaria va da un minimo di sei ad un massimo di dieci giornate della retribuzione iniziale allorchè l'assuntore commette una delle mancanze che per il personale ferroviario sono previste agli articoli 113 e 114 del predetto stato giuridico.

     L'importo della giornata è commisurato a un trentesimo della retribuzione iniziale mensile.

     In caso di maggiore gravità o di recidiva, è disposta l'assegnazione ad un'assuntoria di minore importanza; quando ciò non è possibile, a causa dell'importanza minima della assuntoria in cui dà le prestazioni l'assuntore, è erogato il massimo della sanzione pecuniaria con efficacia di assegnazione ad un'assuntoria di minore importanza.

     L'assuntore può essere revocato dall'incarico, se commette una delle mancanze che per il personale ferroviario sono previste agli articoli 115, 116, 117 e 118 del relativo stato giuridico; viene altresì revocato dall'incarico, senza peraltro alcuna procedura disciplinare, allorchè riporti definitiva condanna per una delle ipotesi previste dall'art. 119 del predetto stato giuridico.

     Nel provvedimento di revoca è stabilito l'eventuale trattamento previdenziale e di buonuscita di cui agli articoli 17, 18 e 19 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236.

     Con provvedimento del capo della divisione, l'assuntore è sospeso dall'incarico a tutti gli effetti, d'ufficio, quando sia stato colpito da mandato o ordine di cattura, si trovi comunque in stato di arresto o debba espiare pena restrittiva della libertà personale ovvero sia sottoposto all'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

     L'assuntore, inoltre, può, in via cautelare, essere sospeso dall'incarico:

     a) quando sia stato citato con mandato di comparizione o sottoposto a giudizio per delitto;

     b) quando la particolare gravità dei fatti lo esiga, nell'interesse dell'Azienda, ancorchè sia cessata la causa dell'eventuale sospensione d'ufficio od i fatti stessi non siano perseguibili penalmente.

     La sospensione in via cautelare dall'incarico non può avere durata superiore a tre mesi per i casi previsti al precedente punto a), salvo che i fatti incriminati o la natura del delitto siano particolarmente gravi, e non può avere durata superiore a due mesi per i casi previsti al precedente punto b).

     Contro il provvedimento con il quale viene disposta la sospensione dall'incarico, è ammesso ricorso al direttore compartimentale, il quale decide definitivamente.

 

          Art. 31. Cessazione dall'incarico

     La procedura da seguirsi, in caso di cessazione dall'incarico per perdita dei necessari requisiti fisici, è quella prevista dall'art. 164 della legge 26 marzo 1958, n. 425, per il personale delle ferrovie dello Stato.

     Il provvedimento di cessazione per motivi di salute che determinano assenza dal servizio per un periodo superiore ad un anno, ha effetto dal secondo giorno successivo al compimento del predetto periodo di un anno.

     Nel caso di reiscrizione nell'albo, ai sensi del terzo comma dell'art. 21 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, di un assuntore cessato dall'incarico per inidoneità fisica, deve esserne fatta apposita annotazione nell'albo stesso.

 

          Art. 32. Ausiliari

     Gli assuntori possono essere autorizzati dal capo divisione ad avvalersi dell'opera di persone di famiglia, per temporanee e discontinue operazioni di ordine amministrativo o di manovalanza. Qualora tali operazioni interessino la sicurezza dell'esercizio, le persone suddette devono essere debitamente abilitate.

 

          Art. 33. Coadiutori

     L'assuntore titolare propone all'Azienda l'impiego delle persone che debbono coadiuvarlo stabilmente.

     Tali persone debbono possedere, oltre agli altri requisiti, il diploma di scuola media inferiore per essere utilizzate nelle stazioni con mansioni amministrative, di licenza elementare negli altri casi.

     Il capo della divisione, su direttive del direttore del servizio competente, dispone l'impiego e i limiti di utilizzazione dei coadiutori.

     Lo stesso capo della divisione ritira il gradimento alla loro utilizzazione, quando questi si rendano responsabili di mancanze o irregolarità gravi.

     Il trattamento economico spettante ai coadiutori e da corrispondersi per ogni giornata di effettive prestazioni, in relazione alla natura ed all'entità delle stesse, è stabilito dal capo della divisione, in base a disposizioni ed a tabelle approvate dal direttore generale, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

 

          Art. 34. Responsabilità

     La responsabilità dell'operato del coadiutore, ai sensi e nei limiti previsti dal quarto e quinto comma dell'art. 24 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, fa carico all'assuntore titolare.

 

          Art. 35. Rapporti tra assuntore titolare e coadiutore

     I. Assunzione.

     L'assuntore è libero nella scelta delle persone da assumere come propri coadiutori, salvo gli eventuali obblighi di legge e le seguenti limitazioni:

     a) deve ottenere il preventivo ed insindacabile benestare del capo della divisione, il quale ha facoltà di chiedere le documentazioni e di sottoporre l'assumendo agli accertamenti che ritiene necessari;

     b) qualora l'assuntore non utilizzi il coniuge nè propri parenti od affini entro il 3° grado nè figli adottivi od affiliati è obbligato ad assumere dipendenti già utilizzati nell'impianto dal precedente assuntore.

     L'assunzione avviene mediante apposita lettera nella quale deve essere specificato:

     1) la data dell'assunzione;

     2) la categoria;

     3) la retribuzione e gli altri eventuali elementi del compenso.

     L'assuntore, osservando le norme di cui al presente punto 1, provvede anche alla sostituzione del coadiutore assente per qualsiasi motivo.

     II. Periodo di prova.

     Il periodo di prova è stabilito in dieci giorni.

     Durante tale periodo, il coadiutore deve percepire il normale compenso ed il rapporto di lavoro può essere risolto in qualsiasi momento senza la corresponsione di alcuna indennità.

     Superato il periodo di prova, il coadiutore si intende confermato in servizio dal giorno dell'assunzione in prova.

     III. Orario - Riposi.

     Il coadiutore, salvo casi eccezionali, non può essere utilizzato dall'assuntore per un orario complessivo superiore a quello indicato dal capo della divisione, nei limiti delle leggi vigenti.

     L'assuntore deve comunicare l'esatto orario e il turno di servizio di ogni coadiutore alla Divisione competente ed è tenuto ad apportare all'orario stesso quelle modifiche che venissero eventualmente disposte dalla Divisione.

     Le prestazioni eccezionalmente rese oltre tale durata, e che non sia possibile compensare con un prolungamento del periodo di riposo, sono retribuite con un decimo della retribuzione giornaliera maggiorato del 50% per ogni ora di impiego o frazione di ora superiore a trenta minuti.

     Il coadiutore ha inoltre diritto ad un giorno di riposo settimanale.

     IV. Ferie e festività.

     Il coadiutore ha diritto ad un periodo di ferie annuali retribuito di quindici giorni lavorativi, dopo dodici mesi di anzianità maturata.

     Il godimento delle ferie è autorizzato dall'assuntore.

     Le ferie non fruite nell'anno in cui spettano possono essere fruite nell'anno successivo.

     Il coadiutore licenziato non per sua colpa o dimissionario ha diritto al pagamento delle ferie già maturate e non fruite riferentisi all'annata in corso ed all'annata precedente, in ragione di tanti dodicesimi delle ferie non fruite per quanti sono i mesi interi di anzianità maturata rispettivamente in ognuno degli ultimi due anni.

     Nelle festività infrasettimanali previste dalla legge il coadiutore ha diritto, a seconda delle esigenze del servizio, ad un giorno di libertà retribuito o, se presta servizio, alla maggiorazione della paga stabilita dalla legge.

     V. Ferie straordinarie per matrimonio.

     Al coadiutore con almeno un anno di anzianità di servizio e che contragga matrimonio, spetta, oltre alle ferie ordinarie, un periodo di dieci giorni di ferie straordinarie retribuite.

     VI. Permessi.

     L'assuntore può accordare al dipendente dei permessi per motivi privati, compatibilmente alle esigenze del servizio.

     Detti permessi non possono superare i dieci giorni in un anno solare e non sono retribuiti, salvo disposizioni diverse che venissero date dal direttore generale per assenze dovute a fatti particolari.

     VII. Malattia ed infortunio.

     In caso di malattia o infortunio che determini una invalidità temporanea, il coadiutore, durante il periodo di assenza dal servizio, non ha titolo alla retribuzione ma ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a sette mesi.

     Se il coadiutore espleta mansioni esclusivamente o prevalentemente amministrative ha inoltre diritto:

     a) all'intero compenso per il primo mese e a metà compenso per i successivi due mesi, se ha una anzianità di servizio non superiore a dieci anni;

     b) all'intero compenso per i primi due mesi ed a metà compenso per i successivi quattro mesi, se ha un'anzianità di servizio superiore ai dieci anni.

     VIII. Disciplina.

     L'assuntore, che risponde verso l'Azienda del buon andamento di tutto il servizio in assuntoria, provvede ad infliggere ai propri coadiutori le seguenti sanzioni disciplinari:

     1) il richiamo scritto;

     2) la multa;

     3) la sospensione;

     4) il licenziamento.

     Il richiamo scritto è inflitto per lievi irregolarità nello svolgimento del servizio e nel comportamento.

     La multa non può essere inferiore ad un decimo nè superiore ai dieci decimi della retribuzione giornaliera ed è inflitta per:

     a) recidiva entro un anno in mancanze lievi che comportino il richiamo scritto;

     b) inosservanza dell'orario di servizio;

     c) contegno scorretto con il pubblico;

     d) negligenze non gravi e non dolose nell'espletamento delle mansioni, che non abbiano recato danni all'Azienda o a terzi.

     L'importo delle multe è trattenuto dall'Azienda ed accreditato al Fondo di previdenza per gli assuntori.

     La sospensione non può essere inferiore ad una giornata nè superiore a quindici ed è inflitta per:

     e) avere già riportato in un anno cinque multe o essere stato già multato nell'anno per un importo complessivo non inferiore a due giornate di paga ed essere incorso in una ulteriore mancanza punibile con la multa;

     f) negligenza, nell'espletamento delle mansioni, grave e non dolosa o che abbia provocato danni all'Azienda o a terzi;

     g) grave inosservanza dell'orario di servizio;

     h) assenza arbitraria non superiore a due giorni;

     i) ubriachezza in servizio.

     Il licenziamento è inflitto per:

     l) reiterata recidiva nelle mancanze già punite con la multa e la sospensione talchè si possa rilevare una abitudinarietà incorreggibile;

     m) assenza arbitraria superiore a due giorni;

     n) essere venuto a vie di fatto in servizio per qualsiasi motivo o fuori servizio per motivi connessi al servizio stesso;

     o) negligenza dolosa o che abbia provocato danni di un certo rilievo all'Azienda.

     Di tutte le punizioni l'assuntore deve dare immediata comunicazione scritta al coadiutore, inviandone in pari tempo copia alla Divisione.

     Il capo della divisione può modificare la punizione inflitta dall'assuntore e svolgere gli accertamenti che ritiene opportuni.

     IX. Preavviso.

     Trascorso il periodo di prova, il rapporto di lavoro tra l'assuntore e coadiutore, salvo che trattisi di motivi disciplinari, non può essere risolto se non previo preavviso di almeno sei giorni.

     In caso di mancanza o di intempestività di tale preavviso, la parte che risolve il rapporto deve all'altra un'indennità sostitutiva del preavviso stesso, pari a sei volte l'intero compenso giornaliero del coadiutore.

     X. Indennità di anzianità.

     Salvo che trattisi di motivi disciplinari, il coadiutore licenziato ha diritto ad una indennità di anzianità pari a dieci giorni dell'ultimo compenso percepito per ogni anno di anzianità di servizio maturata.

     Le eventuali frazioni di anno si computano in dodicesimi per ogni mese intero di servizio prestato.

     In caso di dimissioni la predetta indennità è ridotta come segue:

     a) tre quarti a chi abbia almeno quindici anni di anzianità di servizio;

     b) metà a chi abbia almeno dieci anni di anzianità di servizio;

     c) un quarto a chi abbia almeno cinque anni di anzianità di servizio.

     Nulla compete al dimissionario con meno di cinque anni di anzianità. L'indennità compete però per intero ai dimissionari che abbiano compiuti i sessanta anni di età se uomini o cinquantacinque se donne oppure, indipendentemente dall'età, abbiano maturato venticinque anni di anzianità di servizio ininterrotto. Spetta inoltre per intero a chi si sia reso dimissionario per accertati motivi di malattia o infortunio, oppure per matrimonio o trasferimento della residenza in altro Comune.

     XI. Sostituzione dell'assuntore.

     Quando l'assuntore assume i coadiutori già utilizzati nella stessa assuntoria dal precedente assuntore, l'anzianità derivante dal nuovo rapporto di lavoro è considerata in aumento dell'anzianità di servizio già maturata alle dipendenze del precedente assuntore, a tutti gli effetti.

     XII. Licenziamento.

     Quando l'assuntore ritenga che ricorrano gli estremi per il licenziamento del coadiutore, deve preventivamente informare il capo della divisione, motivando il provvedimento.

     In relazione a tale motivazione e ad eventuali diretti accertamenti, il capo della divisione ha facoltà di revocare o meno il gradimento dell'Azienda nei riguardi del coadiutore.

     Quando l'Azienda, a suo insindacabile giudizio, ritenga di revocare il proprio gradimento nei riguardi del coadiutore, l'assuntore è obbligato a procedere al suo licenziamento.

     XIII. Legislazione sul lavoro - Onere.

     L'assuntore è tenuto, sotto la sua responsabilità, all'osservanza delle norme legislative concernenti il rapporto di lavoro subordinato.

     L'Azienda ha facoltà di curare gli adempimenti relativi alle assicurazioni obbligatorie dei coadiutori e dei sostituti dei coadiutori, in nome e per conto degli assuntori interessati. Gli assuntori, per tale prestazione, corrispondono all'Azienda un contributo da stabilirsi dal direttore generale.

     L'onere finanziario dei coadiutori è a totale carico dell'Azienda. Sono invece a carico dell'assuntore gli oneri derivanti da fatto imputabile all'assuntore stesso.

 

NORME TRANSITORIE

 

          Art. 36. Iscrizione nel ruolo

     Gli assuntori che, alla data del 1° marzo 1960, gestiscono da almeno un anno assuntorie rientranti tra quelle previste all'art. 2 e che, con la stessa procedura di cui agli ultimi 3 commi dell'art. 13, siano giudicati meritevoli, sono iscritti nel ruolo speciale di cui all'art. 13 medesimo, indipendentemente dal titolo di studio posseduto.

     Qualora alla predetta data non abbiano compiuto un anno di effettive prestazioni, l'iscrizione nel ruolo avviene dopo il compimento di tale periodo, secondo le norme di cui all'art. 13.

     I precedenti commi del presente articolo sono applicabili anche ai dipendenti dagli assuntori iscrivibili al ruolo, ai sensi dell'art. 28 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236.

 

          Art. 37. Iscrizione nell'albo

     Gli assuntori ed i coadiutori di cui al terzo comma dell'articolo precedente che, alla data del 1° marzo 1960, non si siano trovati in servizio per causa di forza maggiore o per disposizione dell'Azienda, qualora siano ritenuti meritevoli di essere riutilizzati, sono iscritti nell'albo degli aspiranti.

     In sede di prima applicazione del presente regolamento, sono anche iscritti nell'albo degli aspiranti assuntori coloro che, al 1° marzo 1960, avessero già presentato domanda per essere utilizzati come assuntori e fossero, alla stessa data, già stati riconosciuti idonei, previo esame professionale ed accertamento dei requisiti morali e fisici, nonchè coloro che siano stati utilizzati, nei due anni precedenti al 1° marzo 1960, per le sostituzioni di assuntori di stazione o fermata, sempre previo esame professionale ed accertamento dei requisiti morali e fisici.

     Sono altresì iscritti nell'albo coloro che siano stati riconosciuti idonei ad essere utilizzati come assuntori, previo esame professionale, prima del 1° marzo 1960 e siano stati utilizzati come incaricati.

     L'iscrizione nell'albo ai sensi dei precedenti commi avviene indipendentemente dal titolo di studio posseduto dagli interessati, nei confronti dei quali non è neppure operante il limite di cinquanta anni di età previsto al punto V dell'art. 10.

     L'ordine di iscrizione nelle singole sezioni dell'albo degli iscritti ai sensi del presente articolo è il seguente:

     1) ex assuntori ed ex coadiutori di cui al primo comma, nell'ordine previsto dal quarto comma dell'art. 21 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236;

     2) aspiranti di cui alla prima parte del secondo comma, e già graduati prima del 1° marzo 1960, in base a punteggi stabiliti dall'Azienda, conservando lo stesso ordine di graduatoria;

     3) aspiranti di cui alla prima parte del secondo comma, non graduati in base a punteggi, nell'ordine risultante dalla data di presentazione della domanda;

     4) sostituti di cui all'ultima parte del secondo comma, nell'ordine dato dal numero delle giornate di prestazioni rese ai sensi del detto secondo comma, nell'ultimo biennio antecedente al 1° marzo 1960;

     5) incaricati di cui al terzo comma, nell'ordine risultante dalla data di accertamento dell'idoneità professionale.

     L'iscrizione nell'albo, ai sensi del presente articolo, si può conseguire sola previa domanda al direttore compartimentale, da presentarsi, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale.

 

          Art. 38. Trattamento previdenziale - Riscatti

     E' riconoscibile, agli effetti dell'applicazione dell'art. 31 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, il servizio già prestato come assuntore prima del 1° febbraio 1958, nei limiti ed alle condizioni previsti dal predetto art. 31.

     Agli effetti dell'applicazione dell'art. 31 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, non sono riconoscibili i periodi di prestazioni antecedenti ad interruzioni dovute a manifestazione di volontà o a comportamento dell'assuntore intesi direttamente a conseguire la risoluzione del rapporto di assuntoria con l'Azienda, oppure ad altre cause, quando si tratti di interruzione continuativa superiore a tre anni.


[1]  Comma così sostituito dal D.P.R. 9 giugno 1965, n. 1294.