§ 80.5.142 – L. 26 novembre 1953, n. 876.
Concessione della tredicesima mensilità ai titolari di pensioni ordinarie.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:26/11/1953
Numero:876


Sommario
Art. 1.      Ai titolari di pensioni ordinarie o di assegni vitalizi, temporanei o rinnovabili, diretti, indiretti o di riversibilità, a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle [...]
Art. 2.      La tredicesima mensilità di cui al precedente articolo è soggetta, esclusa la parte relativa al caroviveri, alla stessa ritenuta a favore del Tesoro eventualmente [...]
Art. 3.      Agli ufficiali e sottufficiali cessati dal servizio permanente effettivo o dalla carriera continuativa in applicazione delle disposizioni concernenti la riduzione dei [...]
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6.      Le disposizioni dei precedenti articoli 1, 2, 4 e 5 si applicano anche ai titolari di pensioni dirette e di riversibilità a carico del Fondo per il trattamento di [...]
Art. 7.      All'onere di nove miliardi derivante, per l'esercizio 1953-54, dall'applicazione della presente legge si farà fronte per un miliardo con il gettito della ritenuta di cui [...]
Art. 8.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge
Art. 9.      La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1953


§ 80.5.142 – L. 26 novembre 1953, n. 876.

Concessione della tredicesima mensilità ai titolari di pensioni ordinarie.

(G.U. 2 dicembre 1953, n. 277).

 

     Art. 1.

     Ai titolari di pensioni ordinarie o di assegni vitalizi, temporanei o rinnovabili, diretti, indiretti o di riversibilità, a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali, degli Archivi notarili o del cessato Commissariato dell'emigrazione, nonchè ai titolari di pensioni od assegni delle categorie elencate nei numeri da 1 a 6 dell'art. 20 della legge 29 aprile 1949, n. 221, è concessa una tredicesima mensilità del trattamento di quiescenza loro spettante a titolo di pensione o assegno e di caroviveri.

     Tale tredicesima mensilità, per i titolari di pensione o assegno decorrente da data non posteriore al 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce, va commisurata al trattamento mensile loro dovuto al 1° dicembre ai suddetti titoli e va corrisposta unitamente alla rata di pensione pagabile nel mese di dicembre; invece per i titolari ai quali la pensione o l'assegno non sia spettato per l'intero anno la tredicesima mensilità va concessa in ragione di un dodicesimo per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni del trattamento mensile loro dovuto ai suddetti titoli al 15 dicembre, oppure all'atto della cessazione della pensione o dell'assegno se anteriore a tale data, e va corrisposta, rispettivamente, unitamente alla rata di pensione pagabile nel mese di dicembre oppure alla cessazione della pensione o dell'assegno [1].

 

          Art. 2.

     La tredicesima mensilità di cui al precedente articolo è soggetta, esclusa la parte relativa al caroviveri, alla stessa ritenuta a favore del Tesoro eventualmente gravante sulla rispettiva pensione o assegno. Inoltre, ai sensi dell'art. 28 della legge 8 aprile 1952, n. 212, si applicano alla tredicesima mensilità di cui al precedente articolo le ritenute per imposte di ricchezza mobile, complementare e addizionale.

     Per i personali statali i cui stipendi o paghe sono assoggettati alla ritenuta a favore del Tesoro o altra analoga, tale ritenuta va applicata, a cominciare dall'anno 1953 anche sulla tredicesima mensilità concessa con l'art. 7 del decreto legislativo 25 ottobre 1946, n. 263, nella stessa percentuale gravante sugli stipendi o paghe, ferma per altro restando la non computabilità della predetta tredicesima mensilità agli effetti della liquidazione del trattamento di quiescenza, stabilita dal quarto comma dell'art. 7 del citato decreto n. 263.

 

          Art. 3.

     Agli ufficiali e sottufficiali cessati dal servizio permanente effettivo o dalla carriera continuativa in applicazione delle disposizioni concernenti la riduzione dei quadri delle Forze armate e che siano in godimento del particolare trattamento economico di sfollamento, nonchè a quelli che comunque fruiscono del medesimo trattamento in base ad altre disposizioni, la tredicesima mensilità è dovuta in relazione alla loro qualità di pensionati e nella misura di cui al precedente art. 1, aumentata dell'assegno integratore da essi fruito in base alle disposizioni sopra menzionate. Nel raffronto da istituire per il calcolo dell'assegno mensile spettante ai predetti pensionati, in aggiunta al trattamento di quiescenza, non va considerata fra gli assegni di attività la tredicesima mensilità di cui all'art. 7 del decreto legislativo 25 ottobre 1946, n. 263, e fra gli assegni di quiescenza la tredicesima mensilità di cui alla presente legge.

 

          Art. 4. [2]

     Ai titolari di pensioni o assegni che prestano opera retribuita alle dipendenze dello Stato, delle amministrazioni pubbliche o degli enti pubblici in genere, ancorchè svolgano attività lucrativa, la tredicesima mensilità di cui al precedente art. 1 non compete relativamente al periodo in cui hanno prestato detta opera retribuita.

     Qualora però l'importo della tredicesima mensilità che spetterebbe come pensionato, tenuto conto anche del caroviveri, sia superiore a quello della tredicesima mensilità dovuta in relazione alla nuova prestazione di opera retribuita, compete agli interessati la tredicesima mensilità nella misura pari alla differenza fra i due importi predetti.

 

          Art. 5. [3]

     La tredicesima mensilità stabilita dalla presente legge assorbe l'indennità speciale di lire 20.000 annue, prevista dall'art. 7 della legge 4 maggio 1951, n. 306.

 

          Art. 6.

     Le disposizioni dei precedenti articoli 1, 2, 4 e 5 si applicano anche ai titolari di pensioni dirette e di riversibilità a carico del Fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere, di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, nonchè ai titolari di assegni integrativi di carattere continuativo, diretti e di riversibilità a carico della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale di cui al decreto legislativo 22 gennaio 1947, n. 134.

     Le disposizioni dei precedenti articoli 1, 2 e 4 si applicano altresì agli ex ricevitori postali e telegrafici, o loro superstiti, di cui all'art. 22 della legge 18 ottobre 1942, n. 1407, i quali fruiscono del trattamento di quiescenza previsto dal detto art. 22 e successive modificazioni a carico del Fondo di cui al sopracitato art. 77 del decreto Presidenziale 5 giugno 1952, n. 656, nonchè al personale, o suoi superstiti, che per effetto dell'opzione prevista dall'art. 119, comma secondo, del medesimo decreto Presidenziale, potrà fruire di tale trattamento.

     Le ritenute a favore del Tesoro previste dal primo e dal secondo comma del precedente art. 2, sono operate a favore del Fondo o della Cassa di cui ai precedenti commi del presente articolo nell'aliquota corrispondente, rispettivamente, all'analoga ritenuta eventualmente applicata sulla pensione o assegno, e a quella applicata sullo stipendio o retribuzione.

     Non è applicabile, relativamente a tali ritenute, il disposto dell'articolo 93 del ripetuto decreto pPresidenziale 5 giugno 1952, n. 656.

 

          Art. 7.

     All'onere di nove miliardi derivante, per l'esercizio 1953-54, dall'applicazione della presente legge si farà fronte per un miliardo con il gettito della ritenuta di cui all'art. 2, secondo comma, della legge medesima e per otto miliardi con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 486 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio finanziario.

 

          Art. 8.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge.

 

          Art. 9.

     La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1953.


[1] Comma così sostituito dall'art. 3 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1081.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 3 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1081.

[3] Articolo così modificato dall'art. 2 della L. 3 aprile 1958, n. 474.