§ 10.5.19 - L. 3 aprile 1958, n. 474.
Provvedimenti perequativi in favore dei mutilati ed invalidi per servizio titolari di pensioni od assegni privilegiati ordinari, di pensioni speciali od [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.5 interventi specifici
Data:03/04/1958
Numero:474


Sommario
Art. 1.      Gli assegni di superinvalidità di cui all'art. 1 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74. e successive modificazioni, vengono elevati da lire 456.000 a lire 984.000 annue per la lettera [...]
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5.      I mutilati ed invalidi per servizio ed i congiunti dei caduti per servizio sono parificati rispettivamente ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra ai fini [...]
Art. 6.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 400.000.000 annui, sarà provveduto a carico degli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione della spesa dei [...]


§ 10.5.19 - L. 3 aprile 1958, n. 474.

Provvedimenti perequativi in favore dei mutilati ed invalidi per servizio titolari di pensioni od assegni privilegiati ordinari, di pensioni speciali od eccezionali e loro congiunti in caso di morte.

(G.U. 12 maggio 1958, n. 114).

 

Art. 1.

     Gli assegni di superinvalidità di cui all'art. 1 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74. e successive modificazioni, vengono elevati da lire 456.000 a lire 984.000 annue per la lettera A; da lire 396.000 a 840.000 lire annue per la lettera A-bis; da lire 331.400 a lire 667.400er la lettera B [1].

     (Omissis) [2].

     I miglioramenti derivanti dall'applicazione del presente articolo hanno decorrenza dal 1° luglio 1958 in ragione del 50 per cento e dal 1° luglio 1959 in ragione del 100 per cento.

 

     Art. 2. [3]

     A favore di coloro che al 1° dicembre di ogni anno risultino titolari di pensioni o assegno privilegiato ordinario di 1 categoria è concessa un'indennità speciale annua, non riversibile, pari alla differenza tra una sensibilità del trattamento complessivo spettante alla data suddetta, a titolo di pensione e di assegni accessori, e l'importo della tredicesima mensilità dovuta ai sensi della legge 26 novembre 1953, n. 876.

     L'indennità speciale, pari sempre alla differenza tra una mensilità del trattamento complessivo spettante al 1° dicembre di ogni anno, a titolo di pensione e di assegni accessori, e l'importo della tredicesima mensilità dovuta ai sensi della citata legge 26 novembre 1953, n. 876, spetta anche ai titolari di pensione od assegno privilegiato ordinario per invalidità ascritte alle categorie dalla 2 all'8.

     L'indennità di cui al precedente comma è concessa su domanda, a condizione che gli interessati non svolgano comunque alla data sopra indicata una attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri ed inoltre per i soli invalidi ascritti alle categorie dalla 2 all'8, qualora gli interessati risultino non assoggettabili alla imposta complementare progressiva sul reddito, e, a partire dal 1° gennaio 1974, qualora gli interessati non risultino possessori di un reddito complessivo netto, determinato ai fini della applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, superiore a L. 960.000 annue.

     L'indennità speciale di cui al presente articolo è corrisposta dalle direzioni provinciali del Tesoro competenti entro il mese di dicembre di ciascun anno.

     Nella domanda gli interessati debbono impegnarsi a segnalare tempestivamente alle direzioni provinciali del Tesoro il venir meno delle condizioni richieste.

     La domanda di cui sopra è utile anche per la concessione del beneficio negli anni successivi a quello di presentazione.

 

     Art. 3. [4]

 

     Art. 4. [5]

 

     Art. 5.

     I mutilati ed invalidi per servizio ed i congiunti dei caduti per servizio sono parificati rispettivamente ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra ai fini dell'ammissione ai benefici stabiliti per queste categorie di cittadini.

     La parificazione non ha effetto per quanto concerne il trattamento di pensione.

 

     Art. 6.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 400.000.000 annui, sarà provveduto a carico degli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri, concernenti pensioni ordinarie e relativi assegni accessori.


[1] Comma così modificato dall’art. 2 della L. 25 febbraio 1971, n. 95.

[2] Comma abrogato dall'art. 23 della L. 25 febbraio 1971, n. 95.

[3] Articolo già sostituito dall'art. 14 della L. 25 febbraio 1971, n. 95 e così ulteriormente sostituito dall'art. 12 della L. 26 aprile 1974, n. 168.

[4] Articolo modificato dalla L. 23 aprile 1965, n. 488 e abrogato dall'art. 23 della L. 25 febbraio 1971, n. 95.

[5] Articolo abrogato dall'art. 23 della L. 25 febbraio 1971, n. 95.