§ 10.5.41 - L. 25 febbraio 1971, n. 95.
Provvidenze per gli invalidi per servizio e loro congiunti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.5 interventi specifici
Data:25/02/1971
Numero:95


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      Gli importi degli assegni di superinvalidità previsti dall'art. 1 della legge 3 aprile 1958, n. 474 (lettere A, A-bis e B) e dall'art. 2 della legge 4 maggio 1951, n. 306 (lettere dalla C alla [...]
Art. 3.     
Art. 4.      L'assegno di incollocamento istituito con l'art. 2 della legge 23 aprile 1965, n. 488, è elevato da lire 174.000 a lire 204.000 annue.
Art. 5.      L'assegno di previdenza istituito con l'art. 3 della legge 23 aprile 1965, n. 488, è elevato da lire 174.000 a lire 204.000 annue.
Art. 6.      Ai mutilati ed agli invalidi per servizio con diritto a pensione o ad assegno privilegiati ordinari per minorazioni dalla 2ª all'8ª categoria della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. [...]
Art. 7.      Il titolare di pensione o assegno privilegiati ordinari di 1ª categoria ha diritto di conseguire, su domanda, a titolo di integrazione, un aumento annuo:
Art. 8. 
Art. 9.      Nei casi in cui alla scadenza degli assegni privilegiati ordinari rinnovabili non sia ancora intervenuto un provvedimento ai sensi dell'art. 9 del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, [...]
Art. 10.      L'art. 5 della legge 23 aprile 1965, n. 488, è così modificato:
Art. 11.      In deroga alle norme di cui agli articoli 6 e 7 del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, è consentito il cumulo dell'indennità per una volta tanto per infermità ascrivibili alla [...]
Art. 12.      Nei casi di aggravamento delle infermità per le quali sia già stato concesso trattamento privilegiato ordinario o per le quali sia stato emesso provvedimento negativo perché le infermità non [...]
Art. 13.      Alle vedove ed ai figli dei titolari di trattamento privilegiato ordinario di 1ª categoria, con o senza assegno di superinvalidità, è concesso, per la durata di tre anni dal decesso del dante [...]
Art. 14.      L'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 474, è sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 1972, dal seguente:
Art. 15.      Il militare che cessa dal servizio permanente o continuativo per infermità proveniente da causa di servizio con meno di 20 anni di servizio effettivo, ma 15 o più anni di servizio utile per la [...]
Art. 16.      L'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 agosto 1947, n. 833, è sostituito dal seguente:
Art. 17.      Le pensioni privilegiate ordinarie dei caporal maggiori e caporali, appuntati e soldati dell'Esercito e gradi equiparati della Marina e dell'Aeronautica e quelle degli allievi carabinieri, degli [...]
Art. 18.      L'assegno speciale annuo a favore dei grandi invalidi di guerra, fruenti di assegno di superinvalidità, di cui alla legge 18 ottobre 1969, n. 751, è esteso, con decorrenza dal 1° gennaio 1971, [...]
Art. 19.      Sono estese, in quanto applicabili, ai figli degli invalidi per servizio, titolari di trattamento privilegiato ordinario di 1ª categoria, le disposizioni di legge a favore degli orfani dei [...]
Art. 20.      I miglioramenti derivanti dall'applicazione della tabella F indicata nell'art. 1 e degli articoli 2, 3, 4, 5, 7 e 8, sono concessi d'ufficio, con decorrenza dal 1° gennaio 1969.
Art. 21.      Per ottenere la concessione dei benefici previsti dai precedenti articoli 1 (tabelle A, E ed F.1), 6 (primo comma), 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, i titolari di pensioni od assegni [...]
Art. 22.      Ai mutilati ed invalidi, ai quali, in applicazione di disposizioni anteriormente in vigore, sia stato attribuito un trattamento pensionistico in base a classificazioni più favorevoli di quelle [...]
Art. 23.      Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati: l'art. 3 del decreto-legge 26 gennaio 1948, n. 74; l'art. 2 del decreto-legge 9 marzo 1948, n. 258; gli articoli 1, 3, 6 ed 8, secondo [...]
Art. 24.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 850 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1969 e 1970 e in lire 930 milioni per l'anno finanziario 1971 si fa [...]


§ 10.5.41 - L. 25 febbraio 1971, n. 95.

Provvidenze per gli invalidi per servizio e loro congiunti.

(G.U. 27 marzo 1971, n. 77).

 

Art. 1. [1]

     Ai fini della concessione del trattamento privilegiato di pensione ai dipendenti civili e militari dello Stato, la classificazione delle mutilazioni e infermità, dipendenti da causa di servizio ordinario, si effettua applicando, secondo i casi, le tabelle A, B ed F.1 annesse alla legge 18 marzo 1968, n. 313, nonché le tabelle E ed F annesse alla legge 28 luglio 1971, n. 585.

     Per la determinazione del trattamento complessivo spettante in caso di coesistenza di più infermità si applicano le disposizioni previste dagli articoli 17 e 18 della citata legge 18 marzo 1968, n. 313, nel testo risultante a seguito delle aggiunte disposte con l'art. 4 della citata legge 28 luglio 1971, n. 585.

 

     Art. 2.

     Gli importi degli assegni di superinvalidità previsti dall'art. 1 della legge 3 aprile 1958, n. 474 (lettere A, A-bis e B) e dall'art. 2 della legge 4 maggio 1951, n. 306 (lettere dalla C alla G), sono elevati complessivamente alle seguenti misure:

 

Lettera

A

annue

L. 984.000

"

A bis

"

L. 840.000

"

B

"

L. 667.400

"

C

"

L. 412.900

"

D

"

L. 384.000

"

E

"

L 344.600

"

F

"

L. 264.100

"

G

"

L. 227.400

 

     Art. 3.

     L'assegno complementare previsto dal primo comma dell'art. 8 della legge 23 aprile 1965, n. 488, a favore degli invalidi di 1ª categoria con o senza assegni di superinvalidità, è stabilito nella misura unica di lire 444.000 annue [2].

 

     Art. 4.

     L'assegno di incollocamento istituito con l'art. 2 della legge 23 aprile 1965, n. 488, è elevato da lire 174.000 a lire 204.000 annue.

Resta fermo quanto disposto dall'art. 2 della legge 23 aprile 1965, n. 488.

 

     Art. 5.

     L'assegno di previdenza istituito con l'art. 3 della legge 23 aprile 1965, n. 488, è elevato da lire 174.000 a lire 204.000 annue.

Resta fermo quanto disposto dall'art. 3 della legge 23 aprile 1965, n. 488.

 

     Art. 6.

     Ai mutilati ed agli invalidi per servizio con diritto a pensione o ad assegno privilegiati ordinari per minorazioni dalla 2ª all'8ª categoria della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e che siano incollocabili ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, in quanto per la natura ed il grado della loro invalidità di servizio, possano riuscire di pregiudizio alla salute od incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che risultino effettivamente incollocati, è attribuito, in aggiunta alla pensione e fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età, un assegno di incollocabilità nella misura pari alla differenza fra il trattamento complessivo corrispondente alla 1ª categoria senza superinvalidità e quello complessivo, di cui sono titolari, escluso l'eventuale assegno di cura. Ove il diritto all'assegno di incollocabilità derivi da infermità neuropsichica o epilettica, ascrivibile, alla 2ª, 3ª o 4ª categoria, l'assegno stesso viene liquidato, fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età, in misura pari alla differenza fra il trattamento complessivo corrispondente alla 1 categoria con assegno di superinvalidità di cui alla tabella E, lettera G, della citata legge 18 marzo 1968, n. 313, esclusa l'indennità di accompagnamento, e quello complessivo, di cui gli invalidi fruiscono, escluso l'eventuale assegno di cura.

     Gli invalidi provvisti di assegno di incollocabilità e per la durata di questo vengono assimilati, a tutti gli effetti, agli invalidi ascritti alla 1ª categoria.

     Ai mutilati ed invalidi per servizio che, fino alla data del compimento del sessantacinquesimo anno di età, abbiano beneficiato dell'assegno di incollocabilità, viene corrisposto, dal giorno successivo alla data predetta ed in aggiunta al trattamento stabilito per la categoria alla quale sono ascritti, un assegno pari alla pensione minima prevista per gli assicurati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di cui all'art. 10, secondo comma, lettera a), della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni. L'assegno è cumulabile con l'assegno di previdenza.

     Il Ministro competente provvede alla concessione o al diniego dell'assegno di incollocabilità sentito il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie di cui all'art. 4 del regio decreto 27 giugno 1933, n. 703, e successive modificazioni.

     Il trattamento di incollocabilità previsto dai precedenti commi è concesso, sospeso o revocato, secondo le modalità stabilite dalla legislazione concernente i mutilati e gli invalidi di guerra.

 

     Art. 7.

     Il titolare di pensione o assegno privilegiati ordinari di 1ª categoria ha diritto di conseguire, su domanda, a titolo di integrazione, un aumento annuo:

     a) di L. 72.000 per la moglie convivente;

     b) di L. 72.000 per ciascuno dei figli, finché minorenni ed inoltre nubili, se di sesso femminile. [3]

     Sono equiparati ai minorenni i figli celibi e le figlie nubili maggiorenni purché siano riconosciuti, in sede di accertamenti sanitari, comunque inabili a proficuo lavoro.

     In caso di inabilità temporanea l'aumento è concesso nei termini e con le modalità stabiliti per gli assegni rinnovabili.

     L'aumento di integrazione di cui alla lettera b) del primo comma compete anche per i figli maggiorenni, nubili se di sesso femminile, qualora siano iscritti ad università o ad istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale degli studi, ma non oltre il 26° anno di età.

     Agli effetti del presente articolo sono parificati ai figli legittimi i figli legittimati per susseguente matrimonio.

     L'aumento di integrazione spetta anche per i figli legittimati per decreto, per i figli naturali riconosciuti nonché per i figli adottati nelle forme di legge e per gli affiliati, purché l'adozione o l'affiliazione sia avvenuta prima del compimento del sessantesimo anno di età da parte dell'invalido.

     Se la domanda di cui al primo comma del presente articolo sia presentata oltre un anno dal giorno in cui è sorto il diritto, l'aumento di integrazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda stessa.

     Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alla donna provvista di pensione o di assegno di 1 categoria.

     I titolari di più pensioni privilegiate ordinarie possono conseguire, per ciascun figlio, un solo aumento di integrazione. Se entrambi i genitori siano titolari di pensione o assegno privilegiati ordinari di 1 categoria, con o senza superinvalidità, l'aumento di integrazione, di cui alla lettera b) del primo comma, è concesso ad uno solo di essi.

     L'aumento di integrazione per la moglie e per i figli a carico, di cui ai precedenti commi, non è cumulabile con le quote di aggiunta di famiglia previste a favore dello stesso personale dalla legge 27 maggio 1959, numero 324, e successive modificazioni.

     Alla concessione degli aumenti di integrazione di cui al presente articolo provvedono le competenti Direzioni provinciali del tesoro.

 

     Art. 8. [4]

     Ai titolari di pensioni o assegni privilegiati ordinari che siano affetti da una delle mutilazioni o invalidità contemplate nella tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, è accordata d'ufficio un'indennità per le necessità di assistenza o per la retribuzione di un accompagnatore anche nel caso che il servizio di assistenza o di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato.

     L'indennità è concessa nelle seguenti misure mensili:

 

Lettera

A

L.50.500

"

A bis, n.1

L. 45.500

"

A bis, n.2,3

L. 41.200

"

B

L.32.000

"

C

L..32.000

"

D

L.26.800

"

E

L. 21.500

"

F

L. 20.700

"

G

L. 17.400

 

     L'identità è ridotta come segue per i titolari di pensioni o assegni privilegiati ordinari residenti in comuni con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti:

 

Lettera

A

L.47.500

"

A bis

L. 42.500

"

B

L.38.200

"

C

L.29.000

"

D

L.23.800

"

E

L. 18.500

"

F

L. 17.700

"

G

L. 14.400

 

     Ai pensionati affetti da una delle invalidità specificate alle lettere A, A-bis numeri 1), 2), comma secondo, 3); B numeri 1), 3), 4); C; D; E n. 1) della tabella stessa, è data facoltà della scelta fra l'accompagnatore militare con l'indennità ridotta prevista dal comma successivo e l'indennità nella misura intera.

     In caso di scelta dell'accompagnatore militare, l'indennità di cui ai precedenti commi è ridotta di lire 14.400 per gli invalidi residenti in comuni con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti e di lire 17.400 negli altri casi.

     L'indennità è corrisposta anche quando gli invalidi siano ammessi in ospedali od in altri luoghi di cura.

     Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ammessi in istituti rieducativi od assistenziali, l'indennità è corrisposta nella misura di quattro quinti all'Istituto e per il rimanente quinto all'invalido.

     Ai fini dell'applicazione del precedente comma si considerano soltanto le ammissioni disposte dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra - nell'esercizio dell'attività prevista dalla legge 5 maggio 1961, n. 423 - che darà comunicazione delle suddette ammissioni alla Direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione.

 

     Art. 9.

     Nei casi in cui alla scadenza degli assegni privilegiati ordinari rinnovabili non sia ancora intervenuto un provvedimento ai sensi dell'art. 9 del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, le amministrazioni centrali competenti dovranno prorogare gli assegni stessi fino a due anni, in base agli atti ed alla relativa liquidazione.

     Nei casi di mutamento di categoria, con assegnazione di categoria inferiore, le somme corrisposte per proroga saranno imputate al nuovo assegno od alla pensione, limitatamente, però, all'importo degli arretrati costituiti dalle rate maturate della minore categoria. Oltre tale limite non si farà luogo al recupero; nel caso che non venga accordato assegno o pensione, le somme predette saranno abbuonate.

     Ove l'invalido, senza giustificato motivo, non si sia presentato alla visita sanitaria disposta alla scadenza dell'assegno rinnovabile, entro un anno dalla convocazione o dalla scadenza degli assegni già attribuiti, se tale termine sia più favorevole, questi per ottenere la pensione, l'assegno o l'indennità deve presentare apposita domanda e gli assegni, eventualmente spettanti, decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa.

     Le competenti commissioni mediche sono tenute a comunicare alle singole amministrazioni centrali interessate i nominativi degli invalidi da esse amministrati che non si sono presentati alla visita per la rinnovazione dell'assegno entro l'anno dall'invito, trasmettendo i documenti comprovanti la data di notificazione dell'invito stesso.

     In deroga alle norme di cui agli articoli 8 e 9 del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, la somma dei vari periodi per cui è accordato l'assegno rinnovabile, non può eccedere i quattro anni per gli invalidi affetti da un'infermità di cui alla tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e fruenti per la stessa infermità di assegno rinnovabile con superinvalidità. In ogni caso, qualora i detti invalidi, alla scadenza dell'assegno, vengano riconosciuti migliorati sì da essere ascrivibili ad una categoria inferiore alla prima, conservano immutato il trattamento economico precedente per un biennio ed il nuovo trattamento decorrerà dalla scadenza del biennio medesimo ove venga riconfermata la ascrivibilità alla categoria inferiore.

 

     Art. 10.

     L'art. 5 della legge 23 aprile 1965, n. 488, è così modificato:

     (Omissis).

 

     Art. 11.

     In deroga alle norme di cui agli articoli 6 e 7 del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, è consentito il cumulo dell'indennità per una volta tanto per infermità ascrivibili alla tabella B annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, con la pensione o l'assegno rinnovabile per infermità ascrivibile alla tabella A annessa alla legge stessa. Le sue attribuzioni si effettuano distintamente, ma l'ammontare dei due trattamenti non potrà, in alcun caso, superare la misura del trattamento complessivo, che sarebbe spettato all'invalido, qualora le infermità classificate alla tabella B fossero state ascritte all'8 categoria della tabella A.

 

     Art. 12.

     Nei casi di aggravamento delle infermità per le quali sia già stato concesso trattamento privilegiato ordinario o per le quali sia stato emesso provvedimento negativo perché le infermità non erano valutabili ai fini della classificazione, l'invalido civile o militare può far valere i suoi maggiori diritti chiedendone la revisione senza limite di tempo. Se, eseguiti gli opportuni accertamenti sanitari, la domanda è respinta, essa può essere rinnovata non più di due volte per la stessa infermità.

     Si considera che sia sopravvenuto aggravamento anche quando la competente commissione medica dichiari che l'invalidità, sebbene non aggravata, sia tuttavia da ascrivere ad una categoria superiore a quella a cui venne prima assegnata, purché tale giudizio sia confermato dall'autorità sanitaria superiore. Qualora la rivalutazione proposta superi almeno di due categorie la precedente assegnazione, detta autorità sanitaria deve pronunciarsi su visita diretta.

     In caso di aggravamento o di rivalutazione, la nuova pensione od il nuovo assegno rinnovabile decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, oppure, qualora risulti più favorevole, dalla data della visita collegiale di prima istanza ed è pagato con deduzione delle quote di pensione o di assegno rinnovabile già riscosso dall'interessato dopo la detta decorrenza.

     Qualora l'interessato, senza giustificato motivo, non si presenti alla visita medica disposta per accertare il denunciato aggravamento dell'invalidità entro tre mesi dalla convocazione, gli accertamenti sanitari non possono essere effettuati che a seguito di nuova domanda da parte dell'invalido. L'eventuale più favorevole trattamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa. Le competenti commissioni mediche debbono osservare la procedura indicata nel quarto comma dell'art. 9 della presente legge.

     Nel caso di nuova liquidazione di indennità per una volta tanto, quest'ultima è concessa in aggiunta a quella precedentemente goduta e con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, fermo restando il limite massimo di cui al secondo comma dell'art. 6 del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e successive modificazioni.

     Nel caso in cui al titolare spetti, per aggravamento o rivalutazione, pensione od assegno rinnovabile per periodi in cui sia stata già liquidata indennità per una volta tanto, l'importo dell'indennità stessa, limitatamente a detti periodi, viene recuperato mediante trattenuta sui ratei arretrati. Ove residuino altre somme a debito dell'interessato, il recupero è effettuato sui ratei successivi, secondo le norme contemplate dall'ottavo comma dell'art. 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     Resta impregiudicata la facoltà per gli invalidi provvisti di assegni di incollocabilità - di cui al precedente art. 6 - di chiedere la revisione della pensione o dell'assegno per aggravamento dell'invalidità di servizio ai sensi delle norme contenute nel presente articolo.

 

     Art. 13.

     Alle vedove ed ai figli dei titolari di trattamento privilegiato ordinario di 1ª categoria, con o senza assegno di superinvalidità, è concesso, per la durata di tre anni dal decesso del dante causa, un trattamento corrispondente alla pensione di 1ª categoria compreso l'assegno complementare, istituito con l'art. 8 della legge 23 aprile 1965, n. 488, nella misura di lire 444.000 annue oltre agli aumenti di cui all'art. 7, primo comma, lettera b) della presente legge qualunque sia la causa del decesso, purché la domanda sia presentata entro due anni dalla data di morte del militare o del civile. Qualora la domanda sia presentata trascorso tale termine, il trattamento speciale suddetto decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda stessa ed è corrisposto, comunque, non oltre il restante periodo di tre anni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di morte del dante causa.

     Dopo il predetto termine di tre anni comincia a decorrere il trattamento di pensione previsto dalle disposizioni in vigore. Resta salvo il diritto alla riversibilità ordinaria del trattamento privilegiato di quiescenza, concesso o spettante al dante causa.

     La vedova e gli orfani dell'invalido di 1ª categoria, con o senza assegno di superinvalidità, deceduto per cause diverse da quelle che hanno determinato le invalidità, sono parificati, a tutti gli effetti, alla vedova ed agli orfani di caduto per servizio.

 

     Art. 14.

     L'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 474, è sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 1972, dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 15.

     Il militare che cessa dal servizio permanente o continuativo per infermità proveniente da causa di servizio con meno di 20 anni di servizio effettivo, ma 15 o più anni di servizio utile per la pensione, dei quali 12 di servizio effettivo, consegue - se più favorevole - la pensione considerando come se avesse compiuto 20 anni di servizio effettivo.

     Nel caso di cui al precedente comma è applicabile il terzo comma dell'art. 4 del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876.

 

     Art. 16.

     L'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 agosto 1947, n. 833, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 17.

     Le pensioni privilegiate ordinarie dei caporal maggiori e caporali, appuntati e soldati dell'Esercito e gradi equiparati della Marina e dell'Aeronautica e quelle degli allievi carabinieri, degli allievi guardie di finanza, degli allievi guardie di pubblica sicurezza, degli allievi agenti di custodia delle carceri e degli allievi guardie forestali per infermità ascritte alle categorie dalla 2ª all'8ª inclusa, sono liquidate, rispettivamente, al 90, 80, 70, 60, 50, 40 e 30 per cento della pensione corrispondente alle infermità di 1ª categoria.

 

     Art. 18.

     L'assegno speciale annuo a favore dei grandi invalidi di guerra, fruenti di assegno di superinvalidità, di cui alla legge 18 ottobre 1969, n. 751, è esteso, con decorrenza dal 1° gennaio 1971, ai grandi invalidi per servizio.

 

     Art. 19.

     Sono estese, in quanto applicabili, ai figli degli invalidi per servizio, titolari di trattamento privilegiato ordinario di 1ª categoria, le disposizioni di legge a favore degli orfani dei caduti per servizio.

 

     Art. 20.

     I miglioramenti derivanti dall'applicazione della tabella F indicata nell'art. 1 e degli articoli 2, 3, 4, 5, 7 e 8, sono concessi d'ufficio, con decorrenza dal 1° gennaio 1969.

 

     Art. 21.

     Per ottenere la concessione dei benefici previsti dai precedenti articoli 1 (tabelle A, E ed F.1), 6 (primo comma), 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, i titolari di pensioni od assegni liquidati con decreto emanato prima della data di entrata in vigore della presente legge debbono presentare domanda all'amministrazione centrale da cui dipendevano all'atto della cessazione dal servizio.

     Se la domanda è presentata entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge i benefici previsti dai precedenti articoli 1 (tabelle A, E ed F.1), 6 (primo comma), 9, 12, 13 e 15, sono dovuti con decorrenza dal 1° gennaio 1969. Se la domanda è presentata successivamente, i benefici stessi sono dovuti con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

     Le amministrazioni centrali, all'atto del ricevimento della domanda, disporranno, se necessario, appositi accertamenti sanitari, e, in seguito alle risultanze di tali accertamenti, provvederanno in merito alle domande stesse con decreto concessivo o negativo, adottato e comunicato con le forme e le modalità vigenti in materia di pensioni ordinarie.

     Ai titolari di pensioni accordate con decreto di data non anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, i benefici previsti dagli articoli 1 (tabelle A, B, E ed F.1), 9, 12 e 15 debbono essere concessi d'ufficio con il decreto di liquidazione della pensione.

 

     Art. 22.

     Ai mutilati ed invalidi, ai quali, in applicazione di disposizioni anteriormente in vigore, sia stato attribuito un trattamento pensionistico in base a classificazioni più favorevoli di quelle previste dalla presente legge, è conservato il diritto al trattamento corrispondente alle classificazioni già effettuate. Per i titolari di assegno rinnovabile la disposizione di cui al presente articolo si applica fino alla data di scadenza dell'assegno stesso.

 

     Art. 23.

     Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati: l'art. 3 del decreto-legge 26 gennaio 1948, n. 74; l'art. 2 del decreto-legge 9 marzo 1948, n. 258; gli articoli 1, 3, 6 ed 8, secondo comma, della legge 4 maggio 1951, n. 306; l'art. 1 della legge 6 giugno 1952, n. 683; gli articoli 2, primo e secondo comma, 3, 4 e 6, quarto comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 993 ; l'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20; gli articoli 1, secondo comma, 3 e 4 della legge 3 aprile 1958, n. 474; gli articoli 1, 6, 8, secondo comma, 9, 10, primo comma, ed 11 della legge 23 aprile 1965, n. 488, e tutte le disposizioni contrarie o con essa non compatibili.

     Fino alla data di entrata in vigore della presente legge deve intendersi applicabile, anche nei riguardi del personale civile, il primo comma dell'art. 10 della legge 23 aprile 1965, n. 488.

 

     Art. 24.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 850 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1969 e 1970 e in lire 930 milioni per l'anno finanziario 1971 si fa fronte, rispettivamente, a carico del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità, indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64, e mediante riduzione dei corrispondenti capitoli n. 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1970 e 1971.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L. 26 aprile 1974, n. 168.

[2] Per una modifica dell’importo di cui al presente articolo, vedi l’art. 2 della L. 26 aprile 1974, n. 168.

[3] Comma così sostituito dall'art. 6 della L. 26 aprile 1974, n. 168.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L. 26 aprile 1974, n. 168.