§ 77.6.66 - Legge 27 dicembre 1953, n. 993.
Provvedimenti a favore dei titolari di pensioni privilegiate ordinarie.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.6 pensioni
Data:27/12/1953
Numero:993


Sommario
Art. 1.      Il termine per gli accertamenti sanitari riguardanti i militari invalidi provvisti di assegno privilegiato ordinario rinnovabile di cui all'art. 9, ultimo comma, del decreto luogotenenziale 20 [...]
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5.     
Art. 6.      Il primo comma dell'art. 8 della legge 4 maggio 1951, n. 306, è così modificato:
Art. 7.      Per ottenere la proroga di cui al precedente art. 2 od il trattamento previsto dal precedente art. 5, nei casi verificatisi prima della data di entrata in vigore della presente legge, gli [...]


§ 77.6.66 - Legge 27 dicembre 1953, n. 993. [1]

Provvedimenti a favore dei titolari di pensioni privilegiate ordinarie.

(G.U. 18 gennaio 1954, n. 13).

 

     Art. 1.

     Il termine per gli accertamenti sanitari riguardanti i militari invalidi provvisti di assegno privilegiato ordinario rinnovabile di cui all'art. 9, ultimo comma, del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, è portato a sei mesi prima della scadenza dell'assegno.

 

          Art. 2.

     (Omissis) [2].

     (Omissis) [3].

     E' abrogato l'art. 11 della legge 4 maggio 1951, n. 306.

 

          Art. 3. [4]

 

          Art. 4. [5]

 

          Art. 5.

     I superinvalidi di cui al precedente art. 4 che nel biennio antecedente l'entrata in vigore della presente legge furono riconosciuti migliorati ed ascritti ad una categoria inferiore alla prima, conserveranno immutato il trattamento economico precedente per un biennio, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza dell'assegno della maggiore categoria, ed il nuovo trattamento decorrerà dalla scadenza di detto biennio, ove venga riconfermata l'ascrivibilità alla categoria inferiore.

 

          Art. 6.

     Il primo comma dell'art. 8 della legge 4 maggio 1951, n. 306, è così modificato:

     "Qualora i mutilati e gli invalidi per causa di servizio ordinario fruiscano di cura ospedaliera, di ricovero ai sensi dell'art. 2 della legge 4 novembre 1951, n. 1287, od a carico di altra Amministrazione statale, gli assegni di cui ai predetti articoli 2, 5 e 6 sono sottoposti a ritenuta in misura non superiore al quarto degli assegni stessi in relazione al trattamento che l'invalido riceve, alle spese sostenute presso i singoli Istituti di ricovero - dall'Ente assistenziale previsto dall'art. 2 della citata legge 4 novembre 1951, n. 1287, o dall'Amministrazione statale che se ne è assunto l'onere - ed alle condizioni di famiglia dell'invalido.

     Tali ritenute vanno a favore dell'Ente predetto o delle Amministrazioni che sostengono le spese di ricovero.

     Non si fa luogo a ritenuta quando il ricovero stesso non è a totale carico dell'Amministrazione che lo ha disposto o deriva dall'adempimento di un rapporto assicurativo al verificarsi di un determinato evento".

     (Omissis) [6].

 

          Art. 7.

     Per ottenere la proroga di cui al precedente art. 2 od il trattamento previsto dal precedente art. 5, nei casi verificatisi prima della data di entrata in vigore della presente legge, gli interessati devono presentare domanda all'Amministrazione centrale da cui dipendevano all'atto della cessazione dal servizio.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2] Comma abrogato dall'art. 23 della L. 25 febbraio 1971, n. 95.

[3] Comma abrogato dall'art. 23 della L. 25 febbraio 1971, n. 95.

[4] Articolo abrogato dall'art. 23 della L. 25 febbraio 1971, n. 95.

[5] Articolo abrogato dall'art. 23 della L. 25 febbraio 1971, n. 95.

[6] Comma abrogato dall'art. 23 della L. 25 febbraio 1971, n. 95.