§ 45.1.7 – L. 4 novembre 1951, n. 1287.
Assegnazione di un contributo annuo per l'assistenza sanitaria, protetica ed ospedaliera dei mutilati ed invalidi per servizio militare o civile.


Settore:Normativa nazionale
Materia:45. Finanziamenti
Capitolo:45.1 finanziamenti
Data:04/11/1951
Numero:1287


Sommario
Art. 1.      In applicazione della legge 15 luglio 1950, n. 539, nel bilancio del Ministero dell'interno è stanziato un contributo annuo di lire 100 milioni da destinarsi [...]
Art. 2.      Il Ministero dell'interno provvederà a stabilire le modalità per l'attuazione dell'assistenza prevista dall'art. 1 e, ove occorra, a stipulare, sentita l'Unione [...]
Art. 3.      Alla copertura dell'onere di 50 milioni di cui all'art. 1 verrà fatto fronte con corrispondenti aliquote delle maggiori entrate recate dal quarto provvedimento di [...]


§ 45.1.7 – L. 4 novembre 1951, n. 1287.

Assegnazione di un contributo annuo per l'assistenza sanitaria, protetica ed ospedaliera dei mutilati ed invalidi per servizio militare o civile.

(G.U. 3 dicembre 1951, n. 278).

 

 

     Art. 1.

     In applicazione della legge 15 luglio 1950, n. 539, nel bilancio del Ministero dell'interno è stanziato un contributo annuo di lire 100 milioni da destinarsi all'assistenza sanitaria, protetica ed ospedaliera dei mutilati ed invalidi per causa di servizio ordinario, militare o civile [1].

     Per l'esercizio finanziario 1950-51 il contributo suddetto è limitato a lire 50 milioni.

 

          Art. 2.

     Il Ministero dell'interno provvederà a stabilire le modalità per l'attuazione dell'assistenza prevista dall'art. 1 e, ove occorra, a stipulare, sentita l'Unione nazionale mutilati per servizio, apposita convenzione con idoneo ente assistenziale per lo svolgimento, sotto la propria vigilanza, delle provvidenze relative. In tal caso farà parte del Consiglio di amministrazione dell'ente medesimo, per quanto attiene all'esercizio dell'assistenza suddetta, anche un membro nominato dal Ministero dell'interno, su terna proposta dall'Unione nazionale mutilati per servizio.

 

          Art. 3.

     Alla copertura dell'onere di 50 milioni di cui all'art. 1 verrà fatto fronte con corrispondenti aliquote delle maggiori entrate recate dal quarto provvedimento di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1950-51.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] L’importo di lire 100 milioni di cui al presente comma è stato elevato a L. 275 milioni dall'art. 1 della L. 4 agosto 1955, n. 689.