§ 77.6.117 - Legge 18 marzo 1968, n. 313 .
Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.6 pensioni
Data:18/03/1968
Numero:313


Sommario
Art. 1.  Soggetti militari.
Art. 2.  Categorie speciali di soggetti militari.
Art. 3.  Servizio di guerra.
Art. 4.  Stato di prigionia di guerra.
Art. 5.  Servizio attinente alla guerra.
Art. 6.  Esclusione per dolo, colpa grave o cause naturali.
Art. 7.  Presunzione di morte per i dispersi.
Art. 8.  Civili militarizzati di diritto.
Art. 9.  Soggetti civili non militarizzati.
Art. 10.  Categorie speciali di civili non militarizzati.
Art. 11.  Pensione vitalizia e assegno.
Art. 12.  Gruppi di gradi.
Art. 13.  Norme generali sull'assegno rinnovabile.
Art. 14.  Proroga dell'assegno in corso di rinnovazione.
Art. 15.  Assegno di superinvalidità.
Art. 16.  Assegno di cura.
Art. 17.  Assegni di cumulo.
Art. 18.  Trattamento complessivo per coesistenza di più infermità.
Art. 19.  Perdita totale o parziale dell'organo superstite.
Art. 20.  Assegno di previdenza ai mutilati ed invalidi di guerra ascritti alle categorie dalla 2ª all'8ª.
Art. 21.  Assegno di incollocabilità.
Art. 22.  Assegno di incollocamento.
Art. 23.  Indennità di assistenza e di accompagnamento.
Art. 24.  Aumenti di integrazione per gli invalidi di 1 categoria.
Art. 25.  Decorrenza del trattamento pensionistico di guerra.
Art. 26.  Revisione per aggravamento.
Art. 27.  Irrilevanza dei redditi pensionistici.
Art. 28.  Indennità speciale annua per i mutilati ed invalidi di guerra.
Art. 29.  Ammissione degli invalidi in ospedali psichiatrici.
Art. 30.  Ammissione degli invalidi minori in istituti di rieducazione e qualificazione.
Art. 31.  Minori invalidi esclusi dall'ammissione in Istituti di rieducazione e qualificazione.
Art. 32.  Amministrazione di assegni da parte dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra nell'interesse dei minori invalidi.
Art. 33.  Intangibilità del trattamento di guerra e sua cumulabilità e con altri assegni a carico dello Stato.
Art. 34.  Cumulo tra pensione ordinaria e di guerra.
Art. 35.  Opzione fra trattamento pensionistico e risarcimento derivante da assicurazione contro gli infortuni.
Art. 36.  Infortunio di marittimi militarizzati.
Art. 37.  Pensione privilegiata ordinaria in funzione di quella di guerra.
Art. 38.  Pensione privilegiata più favorevole.
Art. 39.  Estensione delle disposizioni, di cui al precedente art. 38, ad altri soggetti.
Art. 40.  Opzione fra trattamento pensionistico e indennità dovute da Stati esteri.
Art. 41.  Disciplina del riparto, in caso di opzione, fra più aventi diritto.
Art. 42.  Diritto a pensione della vedova e della donna che non abbia potuto contrarre matrimonio a causa della guerra.
Art. 43.  Trattamento speciale per le vedove ed i figli di invalidi di prima categoria.
Art. 44.  Diritto a pensione della vedova e data del matrimonio.
Art. 45.  Vedove ed orfani dei soggetti di cui agli articoli 37, 38 e 39.
Art. 46.  Assegno di previdenza alla vedova.
Art. 47.  Capitale vedovile.
Art. 48.  Coesistenza di figli con la vedova.
Art. 49.  Integrazione della pensione della vedova in caso di coesistenza di prole.
Art. 50.  Diritto a pensione dei figli in mancanza della vedova o del vedovo. Cumulabilità delle pensioni spettanti agli orfani per la perdita di entrambi i genitori a causa della guerra.
Art. 51.  Figli con diritto a pensione inabili al lavoro.
Art. 52.  Figli equiparati ai legittimi.
Art. 53.  Concessione in via provvisoria del trattamento pensionistico per le vedove ed orfani di titolari di pensione o assegno rinnovabile dalla 2ª all'8ª categoria deceduti per invalidità di guerra.
Art. 54.  Assegno di previdenza agli orfani.
Art. 55.  Estinzione del diritto dei figli.
Art. 56.  Concorso nella pensione della vedova e dei figli separati.
Art. 57.  Vedova priva di patria potestà. Poteri del giudice tutelare nello stabilire la misura del riparto della pensione.
Art. 58.  Devoluzione od accrescimento della pensione fra vedova ed orfani.
Art. 59.  Trattamento dovuto alle vedove ed agli orfani di invalidi dalla 2ª all'8ª categoria deceduti per cause diverse dall'invalidità di guerra.
Art. 60.  Assegno di previdenza dovuto alle vedove ed agli orfani di invalidi dalla 2ª all'8ª categoria deceduti per cause diverse dall'invalidità di guerra.
Art. 61.  Decorrenza della pensione.
Art. 62.  Equiparazione alla vedova del vedovo di donna morta a causa della guerra.
Art. 63.  Estensione in favore degli orfani maggiorenni studenti universitari dei benefici assistenziali previsti per gli orfani minorenni.
Art. 64.  Diritto a pensione dei genitori dei collaterali e dei soggetti ad essi assimilati.
Art. 65.  Assegno di previdenza ai genitori.
Art. 66.  Assegno di previdenza ai collaterali.
Art. 67.  Condizioni economiche per la concessione della pensione ai genitori collaterali ed assimilati.
Art. 68.  Equiparazione ai genitori legittimi.
Art. 69.  Genitori separati - madre vedova passata a nuove nozze.
Art. 70.  Diritto dei genitori a pensione speciale in caso di coesistenza della vedova, del vedovo o della prole.
Art. 71.  Genitore che abbia perduto più figli per causa di guerra.
Art. 72.  Genitore che abbia perduto più figli per causa di guerra e per causa di servizio ordinario.
Art. 73.  Genitore rimasto privo di prole.
Art. 74.  Genitori collaterali ed assimilati inabili a proficuo lavoro.
Art. 75.  Collaterali maggiorenni inabili a proficuo lavoro.
Art. 76.  Consolidamento e devoluzione della pensione tra genitori e collaterali.
Art. 77.  Decorrenza della pensione.
Art. 78.  Decadenza dal diritto per matrimonio o maggiore età.
Art. 79.  Indennità speciale annua dovuta ai titolari di pensione indiretta.
Art. 80.  Devoluzione e concessione alla vedova e agli orfani degli assegni annessi alle decorazioni al valore militare per fatti di guerra.
Art. 81.  Concessione ai genitori ed ai collaterali degli assegni annessi alle decorazioni al valor militare per i fatti di guerra.
Art. 82.  Termini di decorrenza della concessione dell'assegno annesso alle decorazioni al valor militare per fatti di guerra a favore dei congiunti dell'insignito.
Art. 83.  Concessione dell'assegno ai congiunti dell'insignito di decorazione al valor militare per fatti di guerra.
Art. 84.  Perdita e ripristino del diritto all'assegno per decorazione al valor militare.
Art. 85.  Comunicazioni delle amministrazioni competenti al Ministero del tesoro.
Art. 86.  Inizio del procedimento di liquidazione.
Art. 87.  Procedimento a cura dell'ufficio.
Art. 88.  Procedimento a domanda.
Art. 89.  Termini per le constatazioni sanitarie — Prova del decesso e della scomparsa.
Art. 90.  Attribuzioni del Ministro per il tesoro in materia di pensioni di guerra.
Art. 91.  Comitato di liquidazione.
Art. 92.  Funzionamento del comitato di liquidazione.
Art. 93.  Commissioni mediche per le pensioni di guerra.
Art. 94.  Commissione medica superiore.
Art. 95.  Funzionamento della commissione medica superiore.
Art. 96.  Compensi ai membri delle commissioni mediche per le pensioni di guerra e della commissione medica superiore.
Art. 97.  Integrazione delle commissioni mediche territoriali e della commissione medica superiore.
Art. 98.  Decadenza delle domande e perdita del diritto alla rinnovazione automatica degli assegni.
Art. 99.  Decadenza per acquisto di cittadinanza straniera.
Art. 100.  Eccezioni in materia di decadenza per acquisto di cittadinanza straniera.
Art. 101.  Ripristino del diritto per riacquisto della cittadinanza italiana.
Art. 102.  Perdita del diritto per condanna.
Art. 103.  Devoluzione del trattamento pensionistico nei casi di perdita del diritto da parte dell'invalido.
Art. 104.  Ripristino del diritto per amnistia, grazia o riabilitazione.
Art. 105.  Revoca o modificazione dei provvedimenti.
Art. 106.  Procedura per la perdita, sospensione o riduzione della pensione o dell'assegno.
Art. 107.  Ulteriore liquidazione a favore dello stesso titolare.
Art. 108.  Revoca per atto della Corte dei conti.
Art. 109.  Ricorso alla Corte dei conti.
Art. 110.  Competenza della Corte dei conti: sezioni civili.
Art. 111.  Competenza della Corte dei conti: sezioni speciali.
Art. 112.  Modificazione o revisione amministrativa dei decreti.
Art. 113.  Notificazione dei provvedimenti.
Art. 114.  Controllo sui provvedimenti emessi dalle Direzioni provinciali del tesoro.
Art. 115.  Pagamento della pensione e degli assegni.
Art. 116.  Decorrenza dei nuovi benefici. Domanda.
Art. 117.  Salvaguardia dei diritti quesiti.
Art. 118.  Abbuono e recupero delle somme liquidate in via provvisoria.
Art. 119.  Delimitazione della responsabilità dello Stato per danni di guerra alle persone.
Art. 120.  Revisione dei provvedimenti emanati in base alle norme anteriori — Decorrenza degli effetti della revisione.
Art. 121.  Abrogazione delle norme non compatibili.
Art. 122.  Contributo straordinario all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.
Art. 123.  Copertura finanziaria.


§ 77.6.117 - Legge 18 marzo 1968, n. 313 [1].

Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra.

(G.U. 6 aprile 1968, n. 90, S.O.).

 

Titolo I

DEI SOGGETTI DEL DIRITTO A PENSIONE DI GUERRA

 

     Art. 1. Soggetti militari.

     Ai militari delle forze armate, agli appartenenti ai Corpi o servizi ausiliari, alle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana, che abbiano in guerra riportato ferite o lesioni o contratto infermità, da cui sia derivata perdita o menomazione della capacità lavorativa generica, e ai loro congiunti, quando dalle ferite, lesioni o infermità sia derivata la morte, sono conferite pensioni, assegni o indennità di guerra, alle condizioni, nei modi stabiliti e secondo l'ordine previsto dalla presente legge.

     Spetta la pensione, l'assegno o la indennità di guerra, quando sussistano le altre condizioni necessarie, anche ai militari dei Corpi o servizi operanti in paesi esteri o in paesi militarmente occupati o nelle ex colonie, ed ai loro congiunti.

 

          Art. 2. Categorie speciali di soggetti militari.

     Hanno diritto a pensione, assegno o indennità di guerra allo stesso titolo e alle stesse condizioni dei soggetti menzionati nel primo comma dell'art. 1:

     a) gli ex militari dell'esercito e della marina del cessato impero austro-ungarico, ed in caso di morte i loro congiunti, pertinenti ai territori annessi all'Italia dopo la guerra 1915-18, purché divenuti cittadini italiani in accoglimento di domande presentate ai termini dei trattati di pace. La liquidazione della pensione viene effettuata sulla base del grado rivestito, secondo la equiparazione dei gradi dell'esercito e della marina del cessato impero austro-ungarico con quelli delle forze armate nazionali, approvata con decreto ministeriale 25 gennaio 1939, di cui all'annessa tabella P. Alle persone contemplate nella presente lettera non si applica il secondo comma del successivo art. 102, quando il fatto sia avvenuto durante il servizio prestato nell'esercito e nella marina dell'Austria-Ungheria;

     b) i militari, anche volontari, del Corpo di occupazione che tenne la città di Fiume dal 12 settembre 1919 al 31 dicembre 1920 e i loro congiunti, nonché i volontari che, anche posteriormente e fino al 31 marzo 1922, parteciparono nella città e nel territorio di Fiume, ed in Dalmazia a conflitti armati per la causa nazionale e i loro congiunti;

     c) i partigiani combattenti per la lotta di liberazione; i cittadini italiani che, successivamente all'8 settembre 1943, hanno partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari dipendenti dalle forze armate italiane od alleate; i cittadini italiani che hanno partecipato, dopo la predetta data, alla guerra di liberazione anche in territorio estero, semprechè tali partecipazioni risultino attestate dai comandi delle forze armate nelle quali o al seguito delle quali gli stessi operarono e i loro congiunti. La liquidazione della pensione viene effettuata sulla base del grado da essi rivestito nelle forze armate regolari dello Stato italiano alla data dell'8 settembre 1943, ancorché a tale data non fossero in servizio, qualora il grado medesimo sia superiore a quello corrispondente alla qualifica partigiana eventualmente riconosciuta a norma del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 93, di cui all'annessa tabella R. Per coloro che non abbiano fatto parte delle forze armate dello Stato ed ai quali non sia stata riconosciuta la qualifica partigiana la liquidazione è effettuata nella misura stabilita per il gruppo dei militari di truppa;

     d) i militari che hanno prestato servizio nelle forze armate della sedicente Repubblica sociale italiana, e i loro congiunti, nonché le appartenenti al Corpo delle ausiliarie che abbiano riportato ferite o lesioni, o contratto infermità invalidanti durante il servizio al seguito dei reparti operanti e i loro congiunti;

     e) i cittadini italiani che, dopo l'8 settembre 1943, hanno prestato servizio nelle formazioni militari organizzate dalle forze armate tedesche nelle province di Trieste, Gorizia, Udine, Belluno, Bolzano, Trento, Fiume, Pola e Zara e i loro congiunti.

     Ai soggetti di cui alle lettere d) ed e) del presente articolo la liquidazione della pensione, dell'assegno o dell'indennità viene effettuata sulla base del grado da essi rivestito nelle forze armate regolari dello Stato alla data dell'8 settembre 1943. Per coloro che non abbiano fatto parte delle forze armate regolari dello Stato la liquidazione è effettuata nella misura stabilita per il gruppo dei militari di truppa;

     f) gli alto atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali hanno fatto parte, durante la guerra 1940-45, delle forze armate germaniche o di formazioni armate da esse dipendenti, e i loro congiunti, sempre che colui che chiede la pensione abbia conservato o riacquistato la cittadinanza italiana ovvero la riacquisti o ne faccia domanda entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La liquidazione della pensione, dell'assegno o dell'indennità viene effettuata in base al grado rivestito nelle forze armate tedesche.

     I soggetti di cui alle lettere d), e) ed f) non hanno diritto a pensione, assegno o indennità ed, in ogni caso, ne decadono dal diritto qualora risulti che essi abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie o qualora siano stati cancellati dai ruoli delle forze armate dello Stato per il comportamento tenuto negli avvenimenti successivi all'armistizio dell'8 settembre 1943;

     g) gli appartenenti all'amministrazione della pubblica sicurezza, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, all'Unione nazionale protezione antiaerea ed alla Croce Rossa Italiana, ed in caso di morte i loro congiunti, purché la loro partecipazione alle operazioni di guerra sia comprovata da dichiarazione rilasciata dai rispettivi competenti dicasteri, dalla quale risulti che siano stati effettivamente impiegati in zone ove si siano svolte operazioni di guerra, o siano state effettuate incursioni aeree o navali nemiche. Per ognuna delle incursioni aeree o navali non potrà essere computato, come servizio di guerra, un periodo di tempo superiore a quindici giorni. La liquidazione della pensione, assegno o indennità di guerra è effettuata in base al grado da essi rivestito secondo la equiparazione di cui alla annessa tabella U

     h) gli appartenenti alla disciolta milizia volontaria sicurezza nazionale che abbiano riportato ferite o lesioni, o contratto infermità invalidanti in dipendenza dell'intervento nella guerra civile di Spagna e i loro congiunti.

     Gli invalidi di cui alla presente lettera decadono dal diritto qualora risulti, indipendentemente dalle annotazioni inserite nei fogli matricolari, la loro volontaria partecipazione al conflitto. La disposizione non si applica ai soggetti la cui invalidità sia ascrivibile alla prima categoria;

     i) i cittadini italiani appartenenti a formazioni militari repubblicane in Spagna nel periodo dal 18 luglio 1936 al 31 marzo 1939, e i loro congiunti in caso di morte. La liquidazione della pensione e degli assegni avviene in base al grado ricoperto dal soggetto nelle forze armate oppure nell'amministrazione civile dello Stato. Per coloro che non avevano la qualità di militari o di impiegati civili dello Stato, la pensione e gli assegni sono liquidati in via provvisoria sulla base del grado di soldato. La determinazione del grado, ai fini della liquidazione definitiva, è effettuata da una commissione composta di un consigliere della Corte dei conti, che la presiede, di un rappresentante del Ministero del tesoro e di un rappresentante del Ministero della difesa. La commissione, integrata con un ufficiale superiore medico designato dal Ministro per la difesa, esegue tutte le indagini ritenute necessarie per il riconoscimento della causa che dette luogo alla mutilazione, alla invalidità o alla morte dei soggetti indicati nella presente lettera ed esprime un motivato parere, in base agli elementi raccolti. Alle sedute della commissione assiste in qualità di segretario un funzionario della carriera direttiva del ruolo centrale del Ministero del tesoro;

     l) i militari delle forze armate dello Stato che abbiano riportato ferite o lesioni, o contratto infermità invalidanti durante il servizio prestato in estremo oriente successivamente al 6 luglio 1937 nel conflitto cino giapponese, e i loro congiunti;

     m) i militari già appartenenti ai Reparti indigeni dei cessati Governi coloniali, ed in caso di morte i loro congiunti, purché trasferitisi in Italia e divenuti cittadini italiani.

 

          Art. 3. Servizio di guerra.

     La morte o l'invalidità dà diritto a pensione, assegno o indennità di guerra, quando le ferite, le lesioni o le infermità che l'hanno determinata siano state riportate od aggravate per causa del servizio di guerra.

     Si presumono dipendenti dal servizio di guerra, salvo prova contraria, le ferite, le lesioni o infermità, riportate od aggravate in occasione della prestazione di servizio di guerra in reparti operanti nonché in Corpi o servizi operanti in paesi esteri o in paesi militarmente occupati o nelle ex Colonie.

     Non si considerano reparti operanti quelli che furono dichiarati tali soltanto perché destinati a speciali servizi, o designati per particolari impieghi, a meno che siano stati impegnati effettivamente in azioni di combattimento e per il periodo in cui tali azioni ebbero luogo.

     Si presumono dipendenti da causa di servizio le malattie epidemico-contagiose contratte durante la prestazione del servizio militare in tempo di guerra.

 

          Art. 4. Stato di prigionia di guerra.

     La morte o l'invalidità determinate da ferite, lesioni o infermità, riportate o aggravate durante lo stato di prigionia presso il nemico, si presumono dipendenti da causa di servizio di guerra, salvo prova contraria.

     Per il conferimento della pensione, assegno o indennità di guerra al militare che sia caduto prigioniero, è sempre necessario il parere della competente Autorità militare.

     Le pensioni o gli assegni possono anche essere conferiti in via provvisoria salvo revoca quando il Ministero competente dichiari che il militare cadde prigioniero per circostanze a lui imputabili a titolo di dolo o colpa grave.

 

          Art. 5. Servizio attinente alla guerra.

     Spetta la pensione, l'assegno o la indennità di guerra, anche quando l'invalidità o la morte siano state determinate da ferite, lesioni o infermità, riportate od aggravate per causa di servizio attinente alla guerra.

     Sono considerati servizi attinenti alla guerra quelli che esistono soltanto durante lo stato di guerra, ovvero che, per lo straordinario sviluppo dovuto alle esigenze belliche, presentano maggiori pericoli o richiedono maggiori fatiche che non in tempo di pace.

     Sono anche considerati attinenti alla guerra i servizi resi dai militari richiamati e da quelli che, per ragioni di età o di salute, in tempo di pace sarebbero stati liberi od esonerati dagli obblighi di leva. In tali casi è sempre necessario per il riconoscimento del diritto a pensione, assegno o indennità che i militari siano stati sottoposti a servizi particolarmente gravosi in rapporto alle loro condizioni individuali.

     In tutti i casi considerati nel secondo e terzo comma del presente articolo, la prova che il militare non sia stato sottoposto a servizio particolarmente gravoso in rapporto alle condizioni fisiche individuali, o che il servizio non abbia presentato maggiori pericoli o richiesto maggiori fatiche che in tempo di pace, o che lo sviluppo di infermità dovute a comuni fattori etiologici non sia stato favorito dalle condizioni del servizio, spetta all'ufficio che respinge la domanda di pensione, assegno o indennità di guerra. Ai fini dell'applicazione del presente comma, costituisce elemento di prova anche il parere della commissione medica superiore di cui al successivo art. 94.

     Il servizio prestato in uffici, che non siano al seguito di truppe operanti, non si considera come servizio di guerra o attinente alla guerra, salvo nel caso in cui l'invalidità o la morte derivino da azioni belliche.

     Ai militari addetti in stabilimenti, cantieri o lavori esercitati od assunti da enti pubblici o da privati, ancorché vi abbiano prestato servizio in qualità di comandati, si applicano le disposizioni in materia di pensioni di guerra, quando trattisi di decesso o invalidità direttamente derivanti da azioni belliche.

 

          Art. 6. Esclusione per dolo, colpa grave o cause naturali.

     Non spetta pensione, assegno o indennità, nei casi in cui la invalidità o la morte siano state causate da dolo o colpa grave del militare, oppure quando derivino da fatti che non abbiano relazione col servizio di guerra o attinente alla guerra.

     Non hanno relazione col servizio di guerra o attinente alla guerra le infermità dovute ai comuni fattori etiologici, che si sarebbero ugualmente manifestate o aggravate ancorché il militare non si fosse trovato in servizio. Per il diniego del diritto a trattamento pensionistico in applicazione del presente comma è sempre necessario il parere della commissione medica superiore di cui al successivo art. 94.

 

          Art. 7. Presunzione di morte per i dispersi.

     Sono considerati come morti per causa di servizio di guerra, agli effetti della presente legge, i militari dei quali, dopo due mesi da un fatto d'arme o dall'esecuzione di un incarico ricevuto durante azioni di guerra, non si abbiano più notizie.

     E' pure presunta la morte del militare per causa del servizio di guerra quando risulti che il militare è scomparso mentre prestava servizio di guerra o era prigioniero presso il nemico, e non si abbiano notizie di lui da almeno un anno.

     Nel caso che, dopo liquidata la pensione, venga accertato che il militare scomparso è tuttora in vita, la pensione è revocata con decreto del Ministro per il tesoro, e le rate già pagate vengono imputate sugli assegni arretrati spettanti al militare medesimo. Uguale imputazione viene fatta quando, liquidata la pensione, sia accertato che la morte del militare ha avuto luogo in un tempo posteriore a quello della presunta morte.

 

          Art. 8. Civili militarizzati di diritto.

     E' equiparato al servizio militare, agli effetti della concessione di pensioni, assegni o indennità di guerra, il servizio prestato da tutti i cittadini che, in occasione dello stato di guerra, vengano militarizzati dalle competenti autorità e posti al seguito di truppe operanti.

     Fuori dei casi in cui si verifica la militarizzazione di diritto ai sensi del comma precedente, i cittadini militarizzati per svolgere attività connesse con la preparazione e la difesa militare o con la condotta della guerra in generale, ed in caso di morte i loro congiunti, possono conseguire pensioni, assegni o indennità di guerra, soltanto quando trattisi di invalidità o di decesso derivanti da azioni belliche.

 

          Art. 9. Soggetti civili non militarizzati.

     Sono conferite pensioni, assegni o indennità di guerra, ai cittadini italiani divenuti invalidi ed ai congiunti dei cittadini italiani morti per qualsiasi fatto di guerra che sia stato la causa violenta, diretta ed immediata dell'invalidità o del suo aggravamento, o della morte [2].

     Sono considerati fatti di guerra, agli effetti della presente legge, i fatti ovunque avvenuti, ad opera di forze armate nazionali od estere, sia alleate che nemiche, e coordinati alla preparazione ed alle operazioni di guerra, o che, pur non essendo coordinati alla preparazione ed alle operazioni belliche, siano stati occasionati dalle stesse.

     Sono considerati dipendenti da fatti di guerra anche la morte o l'invalidità determinate da ferite o lesioni riportate in occasione di azioni belliche nel tentativo di sottrarsi all'offesa nemica.

     E' sempre presunta la dipendenza da fatto di guerra quando l'invalidità o la morte derivino da lesione da arma da fuoco di origine bellica o da esplosione di un ordigno bellico provocata da un minorenne, nonché da lesione da arma da fuoco di origine bellica o da scoppi di ordigni bellici provocati da terzi, salvo il diritto di rivalsa dello Stato verso i responsabili.

     Sono conferite pensioni, assegni o indennità di guerra, anche nei casi di morte o di invalidità derivanti da privazioni, sevizie o maltrattamenti, subiti durante l'internamento in paese estero o comunque ad opera di forze nemiche.

     Sono conferite, altresì, pensioni, assegni o indennità di guerra ai personali addetti alle operazioni di bonifica dei campi minati o di rastrellamento di ordigni esplosivi bellici, svolte alle dipendenze o per conto dell'autorità statale, che abbiano riportato, a causa dello scoppio di tali ordigni, ferite o lesioni, e, in caso di morte, ai loro congiunti, salvo che vi sia stato dolo o colpa grave.

 

          Art. 10. Categorie speciali di civili non militarizzati.

     Hanno diritto a pensioni, assegni od indennità di guerra allo stesso titolo dei soggetti menzionati nel primo comma dell'art. 9:

     a) i cittadini italiani e fiumani divenuti mutilati od invalidi per fatti di guerra avvenuti nella città e nel territorio di Fiume e in Dalmazia dal 12 settembre 1919 al 31 marzo 1922 e i loro congiunti;

     b) i cittadini italiani divenuti mutilati od invalidi per fatti ovunque avvenuti, dal 1° settembre 1939 al 10 giugno 1940, ad opera di forze armate nazionali od estere e coordinati alla preparazione ed alle operazioni di guerra o che, pur non essendo coordinati alla preparazione ed alle operazioni belliche, siano stati occasionati dalle stesse e i loro congiunti;

     c) i cittadini italiani divenuti invalidi a causa di privazioni, sevizie o maltrattamenti comunque subiti all'estero, dal 1° settembre 1939 al 10 giugno 1940, in occasione di guerra e i loro congiunti;

     d) i cittadini italiani divenuti mutilati od invalidi per ferite o lesioni riportate in azioni aventi moventi politici, singole o collettive, nei territori delle ex colonie italiane, dalla data di occupazione straniera di ciascuna di esse fino alla data stabilita con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi della legge 24 luglio 1951, n. 660 e i loro congiunti nel caso che da tali ferite o lesioni sia derivata la morte;

     e) i cittadini italiani divenuti mutilati od invalidi per ferite o lesioni riportate, nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, ad opera di elementi slavi in occasione di azioni, singole o collettive, aventi moventi politici dalla data del 10 giugno 1940 fino alla data del 31 dicembre 1954 e i loro congiunti quando da tali ferite o lesioni sia derivata la morte;

     f) i cittadini italiani divenuti mutilati od invalidi per ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i congiunti dei cittadini deceduti in occasione od in conseguenza dei fatti medesimi;

     g) i cittadini italiani perseguitati politici o razziali, divenuti invalidi per lesioni o infermità contratte in conseguenza delle persecuzioni o in relazione alla necessità di sfuggire alle persecuzioni stesse e i congiunti di tali cittadini deceduti in conseguenza dei medesimi fatti. A detti cittadini si applicano le norme della legge 10 marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni, in quanto non incompatibili con la presente legge;

     h) i cittadini italiani divenuti mutilati od invalidi per ferite o lesioni riportate in occasione di operazioni di bonifica di mine o di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine nelle quali, dalla data di liberazione delle singole province, fino alla data del 24 giugno 1946, siano stati impiegati direttamente da Autorità civili o per conto di autorità alleate ovvero da privati su immobili di loro proprietà e i congiunti dei cittadini deceduti per tali ferite o lesioni.

 

Titolo II

DELLA PENSIONE ASSEGNO O INDENNITA' Dl GUERRA

 

          Art. 11. Pensione vitalizia e assegno. [3]

     Il militare che, per effetto di ferite, lesioni od infermità, riportate o aggravate per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra ed il cittadino che, per causa dei fatti di guerra indicati agli articoli 9 e 10 abbiano subito menomazioni dell'integrità personale ascrivibili ad una delle categorie di cui alla annessa tabella A, hanno diritto a pensione vitalizia, se la menomazione non sia suscettibile col tempo di modificazione, o ad assegno rinnovabile, se la menomazione ne sia suscettibile.

     Il trattamento di pensione è stabilito dalla tabella C annessa alla presente legge.

     In aggiunta alla pensione base, gli invalidi di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, hanno diritto ad un assegno complementare nella misura annua di lire 570.000 [4].

     Qualora la menomazione fisica sia una di quelle contemplate nell'allegata tabella B, è corrisposta una indennità per una volta tanto, in una misura pari ad una o più annualità della pensione di 8 categoria, con un massimo di cinque annualità, secondo la gravità della menomazione fisica.

     Le infermità non esplicitamente elencate nelle tabelle A e B debbono ascriversi alle categorie che comprendono infermità equivalenti.

     Qualora ad uno stesso soggetto siano pertinenti una pensione o un assegno rinnovabile ai sensi della tabella A ed una indennità per una volta tanto ai sensi della tabella B, le due attribuzioni si effettuano distintamente e sono cumulabili. L'ammontare dei due trattamenti non potrà in alcun caso superare la misura del trattamento complessivo, che sarebbe spettato all'invalido, qualora le infermità classificate alla tabella B fossero state ascritte all'8 categoria della tabella A.

     Ai mutilati ed agli invalidi di guerra ascritti alle categorie dalla 1 alla 6 dell'annessa tabella A, spetta, in aggiunta al trattamento pensionistico, un assegno integrativo non riversibile nelle seguenti misure:

     a) per gli invalidi ascritti alla 1 categoria con o senza assegno di superinvalidità di annue lire 150.000;

     b) per gli invalidi ascritti alle voci numeri 1, 5, 6, 7, 8, 9, 13 e 20 della 2 categoria di annue lire 135.000;

     c) per i restanti invalidi comunque ascritti alla 2 categoria di annue lire 99.000;

     d) per gli invalidi ascritti alla 3 categoria di annue lire 90.000;

     e) per gli invalidi ascritti alla 4 categoria di annue lire 45.000;

     f) per gli invalidi ascritti alla 5 categoria di annue lire 36.000;

     g) per gli invalidi ascritti alla 6 categoria di annue lire 27.000.

 

          Art. 12. Gruppi di gradi.

     La pensione, l'assegno o l'indennità di guerra, sono liquidati, per ciascuna categoria di invalidità, in base alla seguente ripartizione per gruppi di gradi:

     a) ufficiali generali;

     b) ufficiali superiori;

     c) ufficiali inferiori;

     d) sottufficiali e truppa.

     Il grado è quello che il militare rivestiva al momento in cui si verificò l'evento di servizio e, nel caso di una infermità, alla data della prima constatazione sanitaria o comunque non oltre il giorno della cessazione del servizio di guerra o attinente alla guerra.

     Le equiparazioni fra i gradi dei personali appartenenti ai Corpi o servizi ausiliari e quelli dell'Esercito sono accertate, ove non siano state già determinate, con decreti del Ministro per la difesa.

     Le infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana sono equiparate, ai fini della concessione della pensione o dell'assegno di guerra, al grado di sottotenente.

     Al cittadino divenuto invalido per fatti di guerra di cui agli articoli 9 e 10, la pensione, l'assegno o l'indennità si liquida nella misura stabilita per il gruppo dei militari di truppa. Ove però egli, al momento dell'evento, fosse investito di un grado militare, anche nelle categorie in congedo, la pensione, l'assegno o l'indennità è concessa in base a tale grado.

 

          Art. 13. Norme generali sull'assegno rinnovabile.

     L'assegno rinnovabile è accordato per periodi di tempo non inferiori a due anni, nè superiori a quattro.

     Entro i sei mesi anteriori al termine di ciascun periodo, il mutilato o l'invalido è sottoposto ad accertamenti sanitari e, secondo l'esito di questi, l'assegno viene o convertito in pensione ovvero in indennità per una volta tanto, o prorogato per un nuovo periodo, o soppresso.

     La somma dei vari periodi per cui è accordato l'assegno rinnovabile non può eccedere gli sei anni, al termine dei quali l'assegno deve essere, in ogni caso, o convertito in pensione ovvero in indennità per una volta tanto o soppresso [5].

     La somma dei periodi di cui al comma precedente non può eccedere i quattro anni per gli invalidi affetti da una infermità di cui alla tabella E, e fruenti per la stessa infermità di assegno rinnovabile con superinvalidità. In ogni caso, qualora i detti invalidi, alla scadenza di un periodo di assegno rinnovabile, vengano riconosciuti migliorati sì da essere ascrivibili ad una categoria inferiore alla prima, conservando immutato il trattamento economico per un biennio, al termine del quale si procederà a nuova visita per stabilire la categoria alla quale l'invalidità debba essere ascritta.

     Quando negli accertamenti sanitari, di cui al secondo comma del presente articolo, siano confermate la diagnosi e la classificazione dell'invalidità, alla rinnovazione degli assegni delle categorie dalla 2ª all'8ª, limitatamente al periodo degli otto anni previsto dal terzo comma, provvedono le competenti Direzioni provinciali del tesoro. Tali rinnovazioni sono effettuate in via provvisoria, salvo conferma da parte dell'amministrazione centrale all'atto in cui viene emanato il provvedimento definitivo in base al quale l'assegno è convertito in pensione o in indennità ovvero soppresso.

 

          Art. 14. Proroga dell'assegno in corso di rinnovazione.

     Qualora alla scadenza del periodo di assegno rinnovabile non sia compiuto il procedimento per la nuova valutazione della invalidità, l'assegno è prorogato per non oltre due anni, in base agli atti della relativa liquidazione.

     Nei casi di mutamento di categoria, con assegnazione di categoria inferiore, la somma corrisposta per proroga sarà imputata al nuovo assegno, limitatamente, però, all'importo degli arretrati costituiti dalle rate maturate della minore categoria. Oltre tale limite non si fa luogo al recupero.

     Nel caso in cui all'invalido, per conseguita guarigione, non venga concesso ulteriore assegno, la somma corrisposta a titolo di proroga sarà abbuonata.

 

          Art. 15. Assegno di superinvalidità.

     In aggiunta alla pensione ed all'assegno rinnovabile, gli invalidi affetti da mutilazioni o infermità elencate nella tabella E annessa alla presente legge hanno diritto ad un assegno di superinvalidità, non riversibile, nella misura indicata dalla tabella stessa.

 

          Art. 16. Assegno di cura.

     Agli invalidi per infermità tubercolare, o di sospetta natura tubercolare, che non abbiano assegno di superinvalidità, è concesso un assegno di cura non riversibile nella misura di annue lire 96.000, se si tratti di infermità ascrivibile ad una delle categorie dalla 2ª alla 5ª e di annue lire 48.000 se l'infermità stessa sia ascrivibile alle categorie dalla 6ª all'8ª dell'annessa tabella A.

 

          Art. 17. Assegni di cumulo.

     Nel caso in cui con una invalidità ascrivibile alla 1 categoria della tabella A coesistano altre infermità, al mutilato o invalido è dovuto un assegno per cumulo di infermità non riversibile secondo quanto stabilito e nella misura indicata dall'annessa tabella F.

     Qualora con una infermità di 2 categoria coesistano altre infermità minori, senza però che nel complesso si raggiunga, in base a quanto previsto dall'annessa tabella F-1, una infermità di 1 categoria, è corrisposto un assegno per cumulo non riversibile non superiore alla metà, nè inferiore al decimo della differenza tra il trattamento economico complessivo della 1 categoria e quello della 2 categoria, in relazione alla gravità delle minori infermità coesistenti tenendo conto dei criteri informatori della predetta tabella F-1.

     L'assegno per cumulo si aggiunge a quello per superinvalidità quando anche la superinvalidità derivi da cumulo di infermità.

     Quando con un'invalidità ascrivibile alla 1 categoria coesistano due o più infermità, l'assegno per cumulo, di cui al primo comma, viene determinato in base alla categoria risultante dal complesso delle invalidità coesistenti, secondo quanto stabilito dalla tabella F-1 allegata alla presente legge. L'eventuale differenza in decimi, di cui al secondo comma, derivante dall'applicazione dei criteri della predetta tabella F-1, dovrà essere calcolata sulla base degli assegni per cumulo previsti dalla tabella F rispettivamente per coesistenza di una infermità di 1 categoria e per coesistenza di una infermità di 2 categoria[6].

     Ove con una invalidità ascrivibile alla 1 categoria coesistano infermità ugualmente ascrivibili alla 1 categoria, con o senza assegno di superinvalidità, dovrà tenersi conto, ai fini della determinazione dell'assegno di cumulo, di ciascuna delle infermità coesistenti, secondo gli importi stabiliti dall'annessa tabella F [7].

 

          Art. 18. Trattamento complessivo per coesistenza di più infermità.

     Nel caso di coesistenza di due infermità ascrivibili a categorie dalla 3ª all'8ª della tabella A, all'invalido compete, per il complesso di esse, il trattamento di pensione in base alla categoria che risulta dal cumulo delle infermità medesime, secondo quanto previsto dall'annessa tabella F-1.

     Qualora le infermità siano più di due, il trattamento complessivo è determinato aggiungendo alla categoria alla quale è ascritta l'invalidità più grave quella risultante dal complesso delle altre infermità, in base a quanto stabilito dalla tabella F-1 di cui al precedente comma.

 

          Art. 19. Perdita totale o parziale dell'organo superstite.

     Quando il militare od il civile, già affetto per causa estranea alla guerra da perdita anatomica o funzionale di uno degli organi pari perda in tutto o in parte per causa di guerra l'organo superstite, la pensione o l'assegno si liquida in base alla categoria corrispondente alla invalidità complessiva risultante dalla lesione dei due organi.

     Lo stesso trattamento compete all'invalido che dopo aver conseguito pensione di guerra per perdita anatomica o funzionale di uno degli organi pari, venga a perdere per causa estranea alla guerra in tutto o in parte l'organo superstite.

     Le indennità dovute all'invalido da enti pubblici, da istituti o da privati per le lesioni non di guerra di cui al comma precedente sono detratte dall'importo dell'assegno nei modi stabiliti dal successivo art. 35, ovvero sospese e versate in conto entrate del tesoro, ai sensi del penultimo comma dello stesso articolo.

     Nei casi di cui al secondo comma del presente articolo l'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

 

          Art. 20. Assegno di previdenza ai mutilati ed invalidi di guerra ascritti alle categorie dalla 2ª all'8ª.

     Ai mutilati ed agli invalidi forniti di pensione o di assegno rinnovabile della 2ª, 3ª e 4ª categoria che abbiano compiuto il 55° anno di età ed a quelli ascritti alle categorie dalla 5ª all'8ª che abbiano compiuto il 60° anno di età, è concesso a domanda un assegno di previdenza, non riversibile nè sequestrabile, di annue lire 204.000 [8] qualora risultino, ai sensi delle leggi in vigore, non assoggettabili all'imposta complementare. I limiti di età sopra previsti sono fissati a 55 anni, indipendentemente dalla categoria, quando trattasi di donne mutilate od invalide fornite di pensione o assegno rinnovabile.

     Si prescinde dai limiti di età quando trattasi di mutilati od invalidi che, in sede di accertamenti sanitari, siano riconosciuti comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro. Nei casi di inabilità temporanea ad ogni proficuo lavoro, l'assegno è concesso temporaneamente per il periodo corrispondente e si applicano le norme di cui al primo, secondo e terzo comma dell'art. 13.

     Per la valutazione delle condizioni economiche di cui al primo comma, gli uffici distrettuali delle imposte dirette devono, a richiesta, rilasciare alla parte o all'ufficio la necessaria certificazione provvedendo, ove occorra, a far compilare agli interessati la dichiarazione dei redditi per l'imposta complementare, anche in deroga alle norme sull'esenzione dall'obbligo della dichiarazione stessa.

     Per i titolari di pensioni o assegni di guerra residenti all'estero, la concessione dell'assegno di previdenza è subordinata alla sussistenza di condizioni economiche non superiori a quelle previste dal primo comma del presente articolo che, ove occorra, sono accertate anche mediante dichiarazione delle competenti autorità consolari.

     L'assegno di previdenza decorre dal compimento dell'età di cui al primo comma del presente articolo.

     Qualora la domanda venga presentata dopo un anno dal compimento dell'età di cui al comma precedente e nel caso indicato nel secondo comma, l'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

     Alla concessione dell'assegno di previdenza provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro. Qualora gli aventi diritto siano residenti all'estero la concessione viene effettuata con decreto del Ministro per il tesoro.

     L'assegno di previdenza può essere in ogni tempo revocato, nella normale sede amministrativa, con decreto del competente Direttore provinciale del tesoro o del Ministro per il tesoro, nel caso di residenti all'estero, quando vengano meno le condizioni di inabilità od economiche, che ne hanno determinato la concessione. Agli effetti dell'applicazione del presente comma, il venir meno dello stato di inabilità a proficuo lavoro deve essere accertato mediante nuova visita sanitaria da parte della commissione medica di cui al successivo art. 93. Qualora il titolare dell'assegno rifiuti, senza giustificato motivo, di presentarsi alla visita di cui al presente comma o non si presenti nel tempo assegnatogli, l'assegno di previdenza sarà sospeso e non potrà essere ripristinato che dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'invalido si sia presentato.

     Nei casi di revoca per dolo, questa ha effetto dal giorno dell'avvenuta concessione; negli altri casi, la revoca ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sia stata constatata, previ accertamenti sanitari, la non inabilità al lavoro del beneficiario ovvero dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono superati i limiti di reddito.

     I beneficiari di assegno di previdenza hanno l'obbligo di denunciare alla competente direzione provinciale del tesoro od al Ministero del tesoro, se siano residenti all'estero, il verificarsi delle condizioni che comportino la perdita del diritto all'assegno stesso.

     I titolari di più pensioni possono conseguire un solo assegno di previdenza nella misura più favorevole.

     L'assegno di previdenza non spetta ai grandi invalidi ed ai mutilati ed invalidi provvisti di pensione o assegno rinnovabile di 1ª categoria, nonché a coloro che abbiano ottenuto una indennità per una volta tanto, ai sensi del quarto comma dell'art. 11.

 

          Art. 21. Assegno di incollocabilità.

     Ai mutilati ed agli invalidi di guerra, con diritto a pensione o ad assegno delle categorie dalla 2ª all'8ª, e che siano incollocabili ai sensi dell'art. 3, lettera b), della legge 3 giugno 1950, n. 375, in quanto, per la natura ed il grado della loro invalidità di guerra, possano riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che risultino effettivamente incollocati, è attribuito, in aggiunta alla pensione, e fino al compimento del 65° anno di età, un assegno di incollocabilità nella misura pari alla differenza fra il trattamento complessivo corrispondente alla 1ª categoria senza superinvalidità e quello complessivo, di cui sono titolari, escluso l'eventuale assegno di cura. Ove il diritto all'assegno di incollocabilità derivi da infermità neuropsichica od epilettica, ascrivibile alla 2ª, 3ª o 4ª categoria, l'assegno stesso viene liquidato, fino al compimento del 65° anno di età, in misura pari alla differenza fra il trattamento complessivo corrispondente alla 1ª categoria con assegno di superinvalidità di cui alla tabella E, lettera G, esclusa l'indennità di accompagnamento, e quello complessivo, di cui gli invalidi fruiscono, escluso l'eventuale assegno di cura.

     Gli invalidi provvisti di assegno di incollocabilità e per la durata di questo, vengono assimilati, a tutti gli effetti, agli invalidi ascritti alla 1ª categoria. Resta impregiudicata la facoltà di chiedere la revisione della pensione o dell'assegno per aggravamento dell'invalidità di guerra, ai sensi del successivo art. 26.

     Ai mutilati ed invalidi di guerra che, fino alla data del compimento del 65° anno di età, abbiano beneficiato dell'assegno di incollocabilità, viene corrisposto, dal giorno successivo alla data predetta e in aggiunta al trattamento stabilito per la categoria alla quale sono ascritti, un assegno pari alla pensione minima prevista per gli assicurati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di cui all'art. 10, lettera a), della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni. L'assegno è cumulabile con l'assegno di previdenza.

     L'incollocabilità è riconosciuta per periodi di tempo e con le modalità stabilite dai primi due commi dell'art. 13, previo parere del collegio medico provinciale di cui all'art. 7 della legge 3 giugno 1950, numero 375, la cui composizione, esclusivamente per l'esame dei casi di cui al presente articolo, viene integrata con il presidente della commissione medica per le pensioni di guerra competente per territorio, o con un ufficiale medico, componente la predetta commissione, designato dal presidente stesso.

     Il parere del collegio medico di cui al precedente comma ha rilevanza solo per quanto riguarda la concessione o il diniego dell'assegno di incollocabilità.

     Il direttore generale delle pensioni di guerra provvede alla concessione o al diniego dell'assegno di incollocabilità secondo la procedura prevista dal successivo art. 90 [9].

     L'assegno di incollocabilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda e non è cumulabile con l'indennità di disoccupazione, eventualmente spettante. L'assegno di incollocabilità compete finché sussistano le condizioni che ne determinarono la concessione.

     Il trattamento di incollocabilità può essere in ogni tempo revocato, nella normale sede amministrativa, con provvedimento del Ministro per il tesoro se vengano meno i requisiti richiesti per la concessione del trattamento stesso.

     Gli invalidi, fruenti dell'assegno di incollocabilità, hanno l'obbligo, qualora esplichino attività lavorativa, in proprio o alle dipendenze altrui, di denunciare, entro sei mesi dalla data di inizio dell'attività medesima, il verificarsi di tale circostanza alla competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, la quale, datane immediata comunicazione alla Direzione generale delle pensioni di guerra, predispone gli accertamenti del caso, ai fini dei conseguenti provvedimenti.

     Qualora l'invalido ometta la denuncia di cui al precedente comma, sono recuperate le somme indebitamente corrisposte e, con decreto del Ministro per il tesoro, può essere comminata, sentita l'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, una sanzione pecuniaria a carattere civile fino ad un importo massimo corrispondente a sei mensilità dell'assegno di incollocabilità.

 

          Art. 22. Assegno di incollocamento.

     Ai mutilati ed agli invalidi di guerra residenti nel territorio nazionale, forniti di pensione o di assegno rinnovabile dalla 2 alla 8 categoria, di età inferiore ai 60 anni compiuti, quando siano incollocati, è concesso un assegno di incollocamento di lire 204.000 annue.

     I limiti di età previsti nel precedente comma sono fissati a 55 anni, quando trattasi di donne mutilate od invalide fornite di pensione o di assegno rinnovabile.

     La domanda per conseguire l'assegno di cui al primo comma deve essere documentata con una attestazione rilasciata dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, dalla quale risulti che l'invalido sia iscritto nei ruoli per il collocamento tenuti dalle direzioni provinciali della detta Opera nonché nelle liste di collocamento di cui ai punti 1), 2) 3) o 4) dell'art. 10 della legge 29 aprile 1949, n. 264, tenute dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e sia effettivamente incollocato per circostanze a lui non imputabili. Il beneficio, di cui al presente articolo, non spetta agli invalidi iscritti al punto 4° delle liste sopracitate, che siano in godimento di un trattamento normale di quiescenza o di una pensione privilegiata ordinaria eccedente le 80.000 lire lorde mensili.

     L'assegno di incollocamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda; non è cumulabile con l'assegno di previdenza di cui all'art. 20, nè con l'indennità di disoccupazione; è, invece, cumulabile con le quote di maggiorazione dell'indennità stessa per carichi di famiglia.

     Alla concessione dell'assegno di incollocamento provvedono le competenti Direzioni provinciali del tesoro.

     L'assegno non è dovuto, e la corresponsione ne rimane sospesa, per i periodi di occupazione o di temporanea cancellazione dalle liste di collocamento e può essere in ogni tempo revocato, nella normale sede amministrativa, con decreto del direttore provinciale del tesoro competente, quando risulti che siano venute meno le condizioni che ne determinarono la concessione.

     Nei casi di revoca per dolo, questa ha effetto dal giorno dell'avvenuta concessione; negli altri casi, la revoca ha effetto dal giorno in cui sono venute meno le condizioni che hanno determinato la concessione dell'assegno di incollocamento.

     Gli invalidi fruenti dell'assegno di incollocamento hanno l'obbligo, qualora si occupino direttamente, di denunciare l'esplicazione di attività lavorativa alla competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.

     Qualora l'invalido lasci trascorrere il termine di due mesi dal verificarsi della circostanza, di cui al precedente comma, senza effettuare la relativa denuncia, sono recuperate le somme indebitamente corrisposte e, con decreto del direttore provinciale del tesoro, può essere inoltre comminata, sentita l'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, una sanzione pecuniaria a carattere civile fino ad un importo massimo corrispondente a sei mensilità dell'assegno di incollocamento.

     Ai fini dell'applicazione del presente articolo, le direzioni provinciali dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra devono comunicare, alle competenti direzioni provinciali del tesoro, l'avviamento al lavoro degli invalidi o le denuncie di occupazione dagli stessi presentate.

     Le somme dovute agli invalidi di guerra a titolo di indennità di disoccupazione, escluse le eventuali quote di aggiunta di famiglia, sono trattenute, durante il periodo di concessione dell'assegno stesso, a cura dell'organo erogatore delle indennità medesime e versate in conto entrate del tesoro sull'apposito capitolo senza pregiudizio del beneficio spettante agli interessati in virtù dell'art. 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218 e successive modificazioni.

 

          Art. 23. Indennità di assistenza e di accompagnamento. [10]

 

          Art. 24. Aumenti di integrazione per gli invalidi di 1 categoria.

     L'invalido provvisto di pensione o di assegno di prima categoria ha diritto di conseguire, su domanda, a titolo di integrazione, un aumento annuo:

     a) di lire 72.000 per la moglie convivente;

     b) di lire 72.000 per ciascuno dei figli, finché minorenni ed inoltre nubili, se di sesso femminile[11].

     Sono equiparati ai minorenni i figli celibi e le figlie nubili maggiorenni purché siano riconosciuti, in sede di accertamenti sanitari, comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro.

     Nel caso di inabilità temporanea l'aumento è accordato nei termini e con le modalità stabilite dai primi tre commi dell'art. 13 della presente legge.

     L'aumento di integrazione di cui alla lettera b) del primo comma compete anche per i figli maggiorenni nubili se di sesso femminile, qualora siano iscritti ad università o ad istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale degli studi, ma non oltre il 26° anno di età.

     Agli effetti del presente articolo, sono parificati ai figli legittimi, i figli legittimati per susseguente matrimonio.

     L'aumento di integrazione spetta anche per i figli legittimati per decreto, per i figli naturali riconosciuti nonché per i figli adottati nelle forme di legge e per gli affiliati, purché l'adozione o l'affiliazione sia avvenuta prima del compimento del 60° anno di età da parte dell'invalido.

     Se la domanda di cui al primo comma del presente articolo sia presentata oltre un anno dal giorno in cui è sorto il diritto, l'aumento di integrazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda stessa.

     Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alla donna provvista di pensione o di assegno di 1 categoria.

     I titolari di più pensioni di guerra possono conseguire, per ciascun figlio, un solo aumento di integrazione. Se entrambi i genitori siano titolari di pensione od assegno di prima categoria, con o senza superinvalidità, l'aumento di integrazione, di cui alla lettera b) del primo comma, è concesso ad uno solo di essi.

     Alla concessione degli aumenti di integrazione di cui al presente articolo provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro.

 

          Art. 25. Decorrenza del trattamento pensionistico di guerra.

     Per il militare inviato in licenza speciale in attesa del trattamento pensionistico di guerra, la pensione, assegno od indennità decorrono dal giorno in cui l'interessato fu collocato nella suddetta posizione.

     Nei casi di superinvalidità che diano luogo alla concessione di un trattamento pensionistico di guerra superiore a quello di attività goduto dall'interessato dopo la sua dimissione definitiva dal luogo di cura, la pensione o l'assegno decorrono dal giorno successivo a quello della missione.

     Gli assegni di attività corrisposti da detto giorno si considerano concessi a titolo di anticipazione sul trattamento pensionistico di guerra e sono recuperati sugli importi arretrati del trattamento stesso.

     Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, la pensione o l'assegno decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

     Ove il militare sia stato inviato in congedo per riforma o collocato a risposo per invalidità che dia luogo a liquidazione di pensione di guerra ed abbia presentato la domanda entro un anno da tali provvedimenti, la pensione o l'assegno decorrono dalla data degli stessi.

     Per i militari che presentino la domanda prima della cessazione del servizio, la pensione o l'assegno decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. In tali casi, la Direzione generale delle pensioni di guerra deve dare immediata comunicazione della avvenuta concessione all'autorità militare competente.

     Per i cittadini divenuti invalidi per i fatti di guerra di cui agli articoli 9 e 10 la pensione, assegno od indennità decorrono dalla data dell'evento. Ove la domanda sia stata presentata oltre il termine di un anno dall'evento, la pensione, assegno od indennità decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.

 

          Art. 26. Revisione per aggravamento.

     Nei casi di aggravamento delle infermità per le quali sia stata concessa pensione od assegno rinnovabile od indennità per una volta tanto, o per le quali sia stato emesso provvedimento negativo perché le infermità non erano valutabili ai fini della classificazione, l'invalido può chiedere la revisione senza limite di tempo. Se, eseguiti gli opportuni accertamenti sanitari, la domanda è respinta, essa può essere rinnovata non più di due volte per la stessa infermità. E' ammessa tuttavia una ulteriore istanza trascorsi dieci anni dalla data in cui è stata presentata la domanda definita con il terzo provvedimento negativo per non riscontrato aggravamento [12].

     Si considera che sia sopravvenuto aggravamento anche quando la commissione medica, di cui al successivo art. 93 dichiari che la invalidità, sebbene non aggravata, sia tuttavia da ascrivere ad una categoria superiore a quella a cui venne prima assegnata, purché tale giudizio sia confermato dalla commissione medica superiore di cui al successivo art. 94. Qualora la rivalutazione proposta superi almeno di due categorie la precedente assegnazione, la commissione medica superiore deve pronunciarsi su visita diretta.

     In caso di aggravamento o di rivalutazione, la nuova pensione od il nuovo assegno rinnovabile decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, oppure, qualora risulti più favorevole, dalla data della visita collegiale di cui al successivo art. 93 ed è pagato con deduzione delle quote di pensione o di assegno rinnovabile già riscosse dall'interessato dopo la detta decorrenza.

     Nel caso di nuova liquidazione di indennità per una volta tanto, questa ultima è concessa in aggiunta a quella precedentemente goduta e con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, fermo restando il limite massimo di cui al quarto comma dell'art. 11 della presente legge.

     Nel caso in cui all'invalido spetti, per aggravamento o rivalutazione, pensione od assegno rinnovabile per periodi in cui sia stata già liquidata indennità per una volta tanto, l'importo dell'indennità stessa, limitatamente a detti periodi, viene recuperato mediante trattenuta sui ratei arretrati. Ove residuino altre somme a debito dell'interessato, il recupero è effettuato sui ratei successivi, secondo le norme contemplate nell'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

     Se la indennità per una volta tanto sia stata corrisposta per invalidità diversa da quella il cui aggravamento o la cui rivalutazione dà titolo alla concessione della pensione od assegno rinnovabile, la liquidazione è effettuata secondo le modalità stabilite dall'art. 11, sesto comma, della presente legge.

 

          Art. 27. Irrilevanza dei redditi pensionistici.

     I proventi derivanti comunque da pensioni, assegni o indennità di cui alla presente legge o da assegni per decorazioni al valor militare non sono in alcun modo computabili nel calcolo del reddito di coloro che ne fruiscono nè ai fini fiscali nè previdenziali o assistenziali nè in alcun altro caso nel quale il reddito abbia comunque rilevanza.

 

          Art. 28. Indennità speciale annua per i mutilati ed invalidi di guerra.

     Agli invalidi di 1ª categoria che non svolgano comunque una attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri, è concessa una indennità speciale annua pari ad una mensilità del trattamento complessivo della pensione in godimento compresi i relativi assegni accessori. L'indennità speciale pari ad un dodicesimo del trattamento annuo complessivo fruito spetta anche agli invalidi ascritti alle categorie dalla 2ª all'8ª che non svolgano una attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri. Tale indennità è liquidata con le norme stabilite dalla legge 29 luglio 1949, n. 472.

     Per la concessione del beneficio di cui al precedente comma, gli invalidi ascritti alla categoria dalla 2ª all'8ª devono, inoltre, trovarsi nelle condizioni economiche previste dall'art. 20.

     La indennità speciale di cui al presente articolo è corrisposta dalle direzioni provinciali del tesoro competenti in unica soluzione entro il mese di dicembre di ciascun anno.

     Nella domanda gli interessati devono impegnarsi, a pena di irricevibilità, a segnalare tempestivamente alle direzioni provinciali del tesoro il venir meno delle condizioni richieste.

     La domanda di cui sopra è utile anche per la concessione del beneficio negli anni successivi a quello di presentazione.

 

Titolo III

DEI RICOVERI PER CURA E PER RIEDUCAZIONE E QUALIFICAZIONE

 

          Art. 29. Ammissione degli invalidi in ospedali psichiatrici.

     L'onere per le spese di degenza degli invalidi, militari o civili, affetti da infermità mentale per causa di guerra, ammessi in ospedali psichiatrici, è a carico dello Stato.

     Al rimborso delle rette di degenza alle amministrazioni interessate provvede l'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, alla quale saranno anticipate le somme occorrenti con fondi stanziati in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

     Le modalità per l'ammissione degli invalidi negli ospedali psichiatrici, per l'anticipazione delle rette di degenza e per la presentazione, da parte dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, dei relativi rendiconti, verranno stabilite con decreto del Ministro per il tesoro, d'intesa con il Ministro per la sanità.

     Durante il periodo di degenza, nei confronti degli invalidi di cui al primo comma del presente articolo, verrà effettuata, a cura delle competenti direzioni provinciali del tesoro, una ritenuta non superiore ad un terzo del trattamento pensionistico complessivo.

     Le amministrazioni interessate daranno notizia dell'ammissione in ospedali psichiatrici, sia alla competente direzione provinciale del tesoro, ai fini della ritenuta prevista dal comma precedente, sia all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, cui compete l'assistenza degli invalidi di guerra, per i relativi adempimenti amministrativi.

 

          Art. 30. Ammissione degli invalidi minori in istituti di rieducazione e qualificazione.

     L'ammissione degli invalidi di guerra, di ambedue i sessi, di età minore, in istituti appositi, che ne curino la rieducazione e qualificazione professionale in rapporto alle attitudini residue, è affidata all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra. L'Opera si vale del concorso di enti giuridicamente riconosciuti che esplicano attività rientranti nei fini del presente articolo.

     Per i minori invalidi di 1ª categoria, la necessità dell'ammissione negli istituti di rieducazione o qualificazione è presunta.

     Per i minori ascritti a categorie inferiori alla prima, l'Opera nazionale per gli invalidi di guerra accerta l'opportunità dell'ammissione dei medesimi nei suddetti Istituti.

     Per la scelta dell'istituto l'Opera nazionale per gli invalidi di guerra deve sentire il parere dei legali rappresentanti dell'invalido minore.

     In caso di ammissione negli istituti di rieducazione e qualificazione, a favore dei minori invalidi, è concessa una indennità, comprensiva degli eventuali assegni complementari e di cura, dell'importo di lire 10.000 mensili da devolvere direttamente all'Opera predetta.

     Nell'interesse dei minori ammessi in Istituti di rieducazione e qualificazione, il trattamento complessivo di pensione di guerra, detratto l'assegno di cura, o, nella misura corrispondente alla indennità di ricovero, l'assegno complementare, per un terzo è corrisposto, con le cautele di legge e salvo il disposto del penultimo comma dell'art. 23, ai legali rappresentanti dei minori medesimi e per due terzi è versato all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra che lo amministra in conto separato e lo corrisponde, unitamente agli interessi maturati, quando l'invalido esca dall'istituto di rieducazione o qualificazione, all'invalido stesso, se ha acquisito la capacità di agire, o ai suoi legali rappresentanti.

     Agli adempimenti di cui al quinto e sesto comma del presente articolo provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro.

 

          Art. 31. Minori invalidi esclusi dall'ammissione in Istituti di rieducazione e qualificazione.

     All'ammissione dei minori invalidi in appositi istituti di rieducazione e qualificazione non si provvede:

     a) quando in rapporto alle loro condizioni fisiche, sia esclusa dall'Opera nazionale invalidi di guerra l'opportunità della rieducazione o qualificazione prevista nell'art. 30;

     b) quando i genitori o tutori dei minori diano, all'Opera nazionale invalidi di guerra, la prova di essere in grado di provvedere essi stessi, in modo sufficiente, alla rieducazione o qualificazione dei minori e concretamente vi provvedano.

     Contro la decisione dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, relativamente al disposto delle lettere a) e b) di cui al precedente comma e contro il provvedimento di ammissione agli istituti di rieducazione e qualificazione, quando l'Opera nazionale per gli invalidi di guerra abbia omesso di sentire i legali rappresentanti degli invalidi o abbia provveduto in difformità del loro parere, è ammesso il ricorso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dei relativi provvedimenti.

 

          Art. 32. Amministrazione di assegni da parte dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra nell'interesse dei minori invalidi.

     Nel caso in cui i genitori o tutori non siano in grado di fornire la prova di cui all'art. 31, lettera b) e si oppongano senza giustificato motivo all'ammissione dei minori invalidi in appositi Istituti o, pur avendone la possibilità, in concreto non provvedano alla rieducazione e qualificazione del minore, gli assegni di superinvalidità, complementare, di cura e di cumulo, dovuti al minore, sono versati, anziché alle famiglie o ai tutori, all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra che li amministra nell'interesse dei minori, fino alla età maggiore degli stessi.

 

Titolo IV

CUMULO ED OPZIONE FRA IL TRATTAMENTO DI GUERRA E ALTRO TRATTAMENTO

 

          Art. 33. Intangibilità del trattamento di guerra e sua cumulabilità e con altri assegni a carico dello Stato.

     Nessuna modificazione nel trattamento di pensione viene fatta agli invalidi di guerra, qualunque sia il grado della rieducazione professionale conseguita e qualunque sia lo stipendio, mercede o assegno che, a qualsiasi titolo, essi possano riscuotere per l'opera propria dallo Stato, da enti pubblici o da privati. Il godimento di una pensione o di un assegno di guerra non è di ostacolo al conseguimento di una pensione ordinaria quando l'invalido venga ad acquisirne il diritto indipendentemente dalla invalidità di guerra.

     I criteri per la valutazione dei servizi militari e delle campagne di guerra, agli effetti della liquidazione della pensione ordinaria alla quale l'invalido possa acquisire diritto dopo la liquidazione della pensione o dell'assegno di guerra, sono regolati dalle disposizioni sulle pensioni ordinarie normali.

     Le disposizioni di questo articolo si applicano anche agli ufficiali invalidi di guerra riassunti in servizio nelle forze armate dello Stato.

     Quando l'invalido cessa dal servizio a causa dell'infermità di guerra, senza aver conseguito il diritto ad una pensione ordinaria normale, gli anni di servizio ulteriormente prestati sono computati in aggiunta a quelli prestati anteriormente alla infermità per la concessione dell'assegno integratore di cui al successivo art. 34. Resta salvo il diritto alla opzione per la indennità una volta tanto, ove ne sia il caso.

 

          Art. 34. Cumulo tra pensione ordinaria e di guerra.

     Agli ufficiali in servizio permanente effettivo che cessino od abbiano cessato da tale posizione per ferite, lesioni od infermità, riportate od aggravate a causa di guerra, è concesso, dalla data di cessazione del servizio, il cumulo della pensione o dell'assegno rinnovabile di guerra, compresi tutti gli assegni accessori, con la pensione di riforma, di cui all'art. 96 del testo unico approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e con il trattamento ordinario di quiescenza loro spettante liquidato in base al numero degli anni di servizio utile, aumentato di anni sei.

     Ai suddetti ufficiali, qualora, all'atto della cessazione del servizio permanente effettivo, non abbiano raggiunto il limite di anzianità per conseguire il trattamento normale di quiescenza, viene corrisposto, in aggiunta alla pensione od all'assegno rinnovabile di guerra, compresi tutti gli assegni accessori, un assegno integratore corrispondente a tanti ventesimi della pensione minima ordinaria quanti sono gli anni di servizio utile, aumentati di sei.

     L'assegno integratore stabilito dal comma precedente è dovuto anche all'invalido che presti opera retribuita alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, o di ogni altro ente, purché il servizio che dà titolo all'assegno integratore non sia valutabile ai sensi di legge, in aggiunta a quello successivamente prestato, ai fini del conseguimento del trattamento normale di quiescenza. L'assegno integratore - con esclusione del beneficio dei sei anni di aumento - è riversibile alla vedova ed agli orfani, secondo le norme e nella misura prevista dalle leggi sulle pensioni normali.

     L'assegno integratore di cui ai precedenti commi non compete all'invalido che sia in godimento di una pensione normale a carico del bilancio dello Stato o di uno degli enti indicati nei successivi articoli 38 e 39, salvo i casi in cui il servizio che dà titolo all'assegno integratore non sia valutabile, ai sensi di legge, ai fini della liquidazione della pensione ordinaria.

     Il trattamento normale di quiescenza è liquidato dalle amministrazioni competenti, secondo le disposizioni sulle pensioni ordinarie, mentre l'assegno integratore è liquidato a domanda dalle competenti direzioni provinciali del tesoro. Qualora la domanda venga presentata oltre l'anno dalla data di insorgenza del diritto l'assegno integratore è concesso a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.

     E' impregiudicato il diritto di chiedere la pensione privilegiata ordinaria contemplato dai successivi articoli 37, 38 e 39. Le disposizioni di cui al presente articolo, esclusa la concessione dei sei anni di aumento, sono applicabili anche quando la cessazione del servizio avvenga per cause diverse dall'invalidità di guerra, purché l'ufficiale, durante il servizio da cui è derivata l'invalidità stessa, fosse in servizio permanente effettivo.

     Le suddette norme sono applicabili anche ai sottufficiali e militari di carriera. Le stesse disposizioni, ad eccezione dei sei anni di aumento, si applicano anche ai civili contemplati negli articoli 9 e 10 e nei successivi articoli 37, 38 e 39.

 

          Art. 35. Opzione fra trattamento pensionistico e risarcimento derivante da assicurazione contro gli infortuni.

     Le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 si applicano anche nel caso dell'esistenza di un rapporto di dipendenza dell'invalido dallo Stato o da enti pubblici o da ditte private.

     Qualora fosse dovuta indennità in base alle norme vigenti in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ovvero in virtù di contratto, è in facoltà degli interessati di optare tra l'indennità stessa e la pensione, l'assegno o l'indennità di guerra secondo le norme di cui al presente titolo.

     La pensione, l'assegno o l'indennità di guerra non sono cumulabili con qualsiasi altro indennizzo liquidato per lo stesso titolo. Sono, invece, cumulabili con indennizzi che derivino da atti di previdenza facoltativi esistenti a favore dell'interessato.

     L'opzione è fatta mediante dichiarazione resa davanti al pretore del luogo di domicilio dell'interessato ed è irretrattabile, salvo quanto previsto dal comma successivo.

     Qualora per effetto di disposizioni legislative emanate successivamente all'esercizio dell'opzione, il trattamento di pensione, assegno o indennità di guerra venga a risultare più favorevole di quello conseguito a norma del secondo comma in base alle disposizioni vigenti in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ovvero in virtù di contratto, gli interessati sono ammessi ad optare per il trattamento di guerra.

     Nell'eventualità che sia già stata liquidata una indennità in capitale in base alle norme vigenti in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ovvero in virtù di contratto, la somma per tale titolo corrisposta è considerata come capitalizzazione di una quota parte della pensione o dell'assegno di guerra, ed all'interessato spetta soltanto la rimanente quota della pensione o dell'assegno. Il calcolo per la capitalizzazione viene fatto in base alla tariffa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per le rendite vitalizie immediate.

     Se l'indennità di infortunio sia stata già liquidata in rendita vitalizia, la concessione della pensione di guerra implica la sospensione del pagamento agli interessati della rendita stessa, che deve, invece, essere versata, a cura degli organi erogatori, sull'apposito capitolo, in conto entrate del tesoro.

     Copia autentica della dichiarazione di opzione va allegata alla domanda da presentarsi al Ministero del tesoro a norma del successivo art. 86 ed il nuovo trattamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.

 

          Art. 36. Infortunio di marittimi militarizzati.

     Nel caso di infortunio per causa di guerra che colpisca equipaggi di navi mercantili i quali, al momento del disastro, erano militarizzati, è in facoltà degli interessati di optare fra la pensione, l'assegno o l'indennità, previsti dalla legge sull'assicurazione contro gli infortuni degli operai sul lavoro vigente alla data del sinistro nonché dalle disposizioni speciali per gli equipaggi suddetti, e la pensione o l'assegno di guerra.

     Anche in tal caso si applicano le norme dell'art. 35 e del successivo art. 41.

 

          Art. 37. Pensione privilegiata ordinaria in funzione di quella di guerra.

     Il militare di carriera divenuto invalido per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, e, in caso di morte, i congiunti possono sempre chiedere il trattamento privilegiato ordinario, che spetterebbe a termini delle disposizioni vigenti all'epoca in cui si verificò l'evento di servizio, e in base al grado rivestito a quella data, integrato dagli assegni accessori, annessi alla pensione di guerra.

     Agli impiegati civili, agli operai ed agli agenti con diritto a pensione a carico del bilancio dello Stato, chiamati o trattenuti sotto le armi in tempo di guerra, i quali per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, riportino ferite o contraggano infermità che li rendano permanentemente inabili anche al servizio civile, ed ai loro congiunti quando da tali ferite o infermità sia derivata la morte, in luogo della pensione di guerra viene liquidata, se più favorevole, la pensione privilegiata civile, che spetta loro in base alle disposizioni vigenti e alla qualifica rivestita al momento in cui sorge il diritto, integrata dagli assegni accessori annessi alla pensione di guerra.

     La stessa disposizione si applica anche ai pensionati civili dello Stato richiamati alle armi ed ai loro congiunti avendo riguardo allo stipendio o alla paga, di cui erano provvisti all'atto della cessione dal servizio civile.

     La pensione privilegiata ordinaria in funzione di quella di guerra viene liquidata dal Ministero del tesoro e sostituisce il precedente trattamento complessivo goduto, ma non può essere inferiore a questo.

     Il godimento della pensione privilegiata ordinaria in funzione di quella di guerra consente ai beneficiari di fruire degli eventuali miglioramenti economici rivalutativi apportati successivamente, alle misure delle pensioni privilegiate ordinarie.

     La causa della morte, delle lesioni o delle infermità, la loro gravità e le loro conseguenze, sono accertate secondo le norme stabilite dalla presente legge.

     Le disposizioni del presente articolo e quelle dei successivi articoli 38 e 39 sono applicabili ai cittadini italiani divenuti invalidi per i fatti di guerra di cui agli articoli 9 e 10 ed ai loro congiunti, in caso di morte.

 

          Art. 38. Pensione privilegiata più favorevole.

     Gli impiegati e i salariati delle Amministrazioni autonome dello Stato che provvedano al pagamento delle pensioni con i propri bilanci e con fondi speciali, nonché quelli delle aziende municipalizzate e di tutti gli enti pubblici che facciano al proprio personale un trattamento privilegiato nei casi di inabilità contratta o di morte avvenuta per causa di servizio, quando siano morti o divenuti permanentemente inabili al servizio per le cause indicate nell'art. 37, sono considerati morti o feriti a causa dell'esercizio delle loro funzioni agli effetti della pensione privilegiata, dovuta in applicazione dei regolamenti degli enti e delle amministrazioni suddette, qualora detta pensione sia più favorevole di quella di guerra.

     La differenza tra gli assegni liquidati in applicazione del comma precedente e il trattamento normale dovuto in base alle disposizioni proprie delle amministrazioni ed enti, di cui al comma stesso, è a carico dello Stato.

 

          Art. 39. Estensione delle disposizioni, di cui al precedente art. 38, ad altri soggetti.

     Le norme di cui all'art. 38 si applicano altresì ai dipendenti di tutti gli enti per i quali sia ammesso, dalle norme vigenti, il riparto delle spese per le pensioni tra essi e lo Stato, in dipendenza dei servizi a quelli e a questo rispettivamente prestati, agli iscritti alla Cassa nazionale per la previdenza marinara nonché a tutti gli iscritti ai fondi e trattamenti di previdenza costituiti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in virtù di disposizioni legislative e regolamentari, ovvero di accordo collettivo o convenzione stipulata tra l'istituto e l'ente o l'azienda da cui gli iscritti dipendono.

     Le stesse norme si applicano alle varie categorie di personale iscritto agli Istituti di previdenza amministrati dalla direzione generale competente del Ministero del tesoro e ai dipendenti dello Stato iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

     Se gli enti, amministrazioni o istituti, di cui all'art. 38 ed ai commi precedenti, siano tenuti a corrispondere solamente una indennità per una volta tanto, per gli effetti del presente articolo si provvede alla sua valutazione in rendita vitalizia o temporanea in base alle apposite tabelle annesse alle leggi e ai regolamenti delle singole gestioni o delle gestioni affini.

 

          Art. 40. Opzione fra trattamento pensionistico e indennità dovute da Stati esteri.

     Nei casi di invalidità o di morte dei militari per eventi di servizio prestato in territori esteri, gli aventi diritto alla pensione o all'assegno di guerra hanno facoltà di optare, con le norme di cui all'art. 35 e al successivo art. 41 fra la pensione o l'assegno stesso e la indennità che possa loro spettare a carico dei Governi di detti territori.

     L'opzione per la pensione o l'assegno di guerra implica rinuncia alla indennità. In tal caso le somme pagate dai Governi esteri sono devolute all'erario.

     Le norme del presente articolo si applicano anche nei casi di morte o di invalidità di cittadini italiani, in dipendenza di fatti di guerra, ovunque avvenuti e che diano luogo a liquidazione di indennità da parte di Governi esteri.

 

          Art. 41. Disciplina del riparto, in caso di opzione, fra più aventi diritto.

     L'opzione per l'indennità di infortunio implica rinuncia alla pensione o all'assegno di guerra anche per i successivi aventi diritto.

     Qualora vi siano più aventi diritto a pensione o ad assegno di guerra, di cui alcuno soltanto opti per l'indennità di infortunio, a costui è liquidata la parte d'indennità che gli spetterebbe, se anche gli altri rinunciassero alla pensione od all'assegno di guerra e ai rimanenti viene liquidata quella parte della pensione o dell'assegno di guerra a cui avrebbero diritto, se tutti vi partecipassero.

     Ogni volta che venga a mancare uno dei compartecipi, il quale abbia optato per la quota di pensione o di assegno di guerra, detta quota è ripartita tra gli altri.

     Quando l'interessato opti per l'indennità e vi siano altri ai quali potrebbe in tutto o in parte devolversi successivamente il diritto alla pensione o all'assegno di guerra, il pretore determina se e quale quota dell'indennità che si corrisponde debba essere vincolata a garanzia dei successivi aventi diritto.

 

Titolo V

DEI DIRITTI DELLA VEDOVA, DEL VEDOVO E DEGLI ORFANI

 

          Art. 42. Diritto a pensione della vedova e della donna che non abbia potuto contrarre matrimonio a causa della guerra.

     La vedova del militare morto per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, o del civile morto per i fatti di cui agli articoli 9 e 10 contro la quale non sussista sentenza di separazione personale passata in giudicato, ha diritto alla pensione di guerra nella misura stabilita dall'annessa tabella G.

     Ai soli effetti della pensione di guerra, è considerata come vedova la donna che non abbia potuto contrarre matrimonio per la morte del militare o del civile, avvenuta a causa della guerra entro tre mesi dalla data della procura da lui rilasciata per la celebrazione del matrimonio [13].

     La stessa disposizione è applicabile anche quando la morte del militare o del civile sia avvenuta dopo trascorso il termine suddetto, ma durante lo stato di guerra e purché le circostanze che impedirono la celebrazione del matrimonio non risultino imputabili a volontà delle parti [14].

     Anche in mancanza di procura le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili quando il militare durante lo stato di guerra abbia dichiarato di voler contrarre matrimonio, purché risulti da apposito atto stragiudiziale o da altro documento certo uno stato preesistente di convivenza da almeno un anno e purché le circostanze che impedirono la celebrazione del matrimonio non risultino imputabili a volontà delle parti [15].

 

          Art. 43. Trattamento speciale per le vedove ed i figli di invalidi di prima categoria.

     Alla vedova e ai figli di mutilati o invalidi di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, è concesso, per la durata di tre anni dal decesso del dante causa, un trattamento corrispondente alla pensione di prima categoria, compreso l'assegno complementare oltre agli aumenti di cui all'art. 24 primo comma, lettera b), qualunque sia la causa del decesso.

     La domanda per conseguire i benefici di cui al precedente comma deve essere presentata entro il termine perentorio di un anno dalla data di morte dell'invalido.

     Dopo il predetto periodo di tre anni, il trattamento pensionistico è liquidato nelle misure previste dalle annesse tabelle G e I.

     La vedova e gli orfani dell'invalido di prima categoria con o senza assegno di superinvalidità, deceduto per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidità, vengono assimilati, a tutti gli effetti, alla vedova e agli orfani di cui all'art. 42 ed ai successivi articoli 50, 51 e 52.

     Alla liquidazione dei benefici di cui al presente articolo provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro.

 

          Art. 44. Diritto a pensione della vedova e data del matrimonio.

     La vedova ha diritto alla pensione di guerra purché il matrimonio sia avvenuto anteriormente alla data in cui vennero contratte le ferite o malattie da cui derivò la morte del militare o del civile. A tale effetto, l'infermità, non dipendente da causa violenta esterna, si presume contratta, per i civili, nel giorno dell'evento di guerra e, per i militari, nel giorno della prima constatazione e, in ogni caso, non oltre il giorno dell'effettiva cessazione dal servizio di guerra.

     Quando il matrimonio sia posteriore, ma la richiesta delle pubblicazioni, in seguito alle quali esso venne celebrato, sia anteriore alla ferita o malattia, la vedova ha ugualmente diritto alla pensione.

     La vedova ha altresì diritto alla pensione di guerra quando il matrimonio, in qualunque tempo contratto, sia durato non meno di un anno ovvero sia nata prole ancorché postuma [16].

 

          Art. 45. Vedove ed orfani dei soggetti di cui agli articoli 37, 38 e 39.

     Quando il militare o il civile, appartenente ad uno dei personali contemplati negli articoli 37, 38 e 39 abbiano acquistato il diritto a trattamento ordinario di quiescenza o di riforma previsto dall'art. 34 della presente legge, la vedova e gli orfani, in aggiunta al trattamento di riversibilità ad essi spettante, conseguono la pensione di guerra.

     Se il militare o il civile non abbia raggiunto il limite di anzianità per conseguire il trattamento ordinario di quiescenza, alla vedova o agli orfani è concesso, a domanda, in aggiunta alla pensione di guerra, un assegno integratore commisurato a tanti ventesimi della pensione minima ordinaria di riversibilità per quanti sono gli anni di servizio utili a pensione. Qualora la domanda venga presentata oltre un anno dalla data d'insorgenza del diritto, l'assegno integratore è concesso a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

     Alla liquidazione del beneficio di cui al precedente comma, provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro.

 

          Art. 46. Assegno di previdenza alla vedova.

     Alla vedova, alla vedova assimilata, in possesso di pensione di guerra di cui alle tabelle G ed I, è concesso, a domanda, un assegno di previdenza di annue lire 114.000 quando abbia raggiunto il 60° anno di età o, anteriormente, qualora sia o divenga comunque inabile a qualsiasi proficuo lavoro e si trovi nelle condizioni economiche previste dall'art. 20.

     Nel caso che l'invalidità sia temporanea si applicano le norme di cui al quinto comma del successivo art. 48.

     L'assegno decorre dal compimento dell'età di cui al primo comma del presente articolo.

     Qualora la domanda venga presentata dopo un anno dal compimento dell'età di cui al precedente comma ed in caso d'inabilità a proficuo lavoro, l'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

     Alla concessione dell'assegno di cui al presente articolo provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro, e, qualora gli aventi diritto siano residenti all'estero, l'Amministrazione centrale del tesoro.

     Alla revoca dell'assegno si fa luogo per i motivi e secondo le modalità di cui all'ottavo e nono comma dell'art. 20.

     I beneficiari di assegno di previdenza hanno l'obbligo di denunciare alla competente direzione provinciale del tesoro o, se residenti all'estero, al Ministero del tesoro, anche tramite le autorità consolari, il verificarsi delle condizioni che comportino la perdita del diritto all'assegno stesso.

     I titolari di più pensioni possono conseguire un solo assegno di previdenza nella misura più favorevole.

 

          Art. 47. Capitale vedovile.

     La vedova che passi ad altre nozze perde la pensione. Tuttavia ha diritto di conseguire un capitale pari a:

     sette annualità della pensione vedovile di guerra, contemplata nell'annessa tabella G, se alla data del nuovo matrimonio non abbia oltrepassato i 25 anni;

     sei annualità se, alla stessa data, abbia oltrepassato i 25, ma non i 30 anni;

     cinque annualità se, alla stessa data, abbia oltrepassato i 30, ma non i 35 anni;

     quattro annualità se, alla stessa data, abbia oltrepassato i 35, ma non i 40 anni;

     tre annualità se, alla stessa data, abbia oltrepassato i 40, ma non i 50 anni;

     due annualità se, alla stessa data, abbia oltrepassato il 50° anno di età [17].

     La domanda per ottenere il capitale di cui sopra deve essere presentata entro il termine perentorio di 180 giorni dalla data del nuovo matrimonio o della consegna del libretto di pensione, se il matrimonio è avvenuto anteriormente.

     Alla liquidazione del beneficio di cui al presente articolo provvedono le competenti Direzioni provinciali del tesoro.

 

          Art. 48. Coesistenza di figli con la vedova.

     Quando esistono orfani di età minore dei 21 anni ed inoltre nubili, se di sesso femminile, alla vedova del militare o del civile, è corrisposta la pensione nella misura indicata nella annessa tabella I, anziché nella misura di cui alla tabella G.

     I figli e le figlie nubili, se maggiorenni, sono equiparati ai minori qualora siano o divengano comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro.

     Sono altresì equiparati ai minori gli orfani maggiorenni, nubili se di sesso femminile, iscritti ad università o ad istituti superiori equiparati per tutta la durata del corso legale degli studi, ma non oltre il 26° anno di età.

     Anche se non esistano orfani nelle condizioni previste dal presente articolo, la vedova può ugualmente conseguire la pensione nella misura indicata dalla tabella I quando sia o divenga comunque inabile a qualsiasi proficuo lavoro e si trovi nelle condizioni economiche di cui all'art. 20.

     Nel caso che l'invalidità sia temporanea, la pensione viene liquidata in base alla suddetta tabella I per periodi di tempo non inferiori a due anni nè superiori a quattro. La somma dei vari periodi non può eccedere gli otto anni, al termine dei quali, se l'invalidità permanga, la detta pensione viene concessa a vita. Gli accertamenti sanitari da effettuarsi al termine di ciascun periodo d'inabilità sono disposti d'ufficio.

     L'inabilità a qualsiasi proficuo lavoro della vedova è da considerarsi presunta al compimento dell'età di 65 anni.

     Qualora la vedova fruisca già del trattamento pensionistico nella misura di cui all'annessa tabella G, l'aumento tabellare è liquidato, a domanda, dalle competenti direzioni provinciali del tesoro.

 

          Art. 49. Integrazione della pensione della vedova in caso di coesistenza di prole.

     In caso di coesistenza di prole, la pensione di guerra, di cui la vedova è in godimento, è ulteriormente integrata con un aumento di annue lire 72.000 per ciascun orfano finché non compia il 21° anno di età e sia nubile, se di sesso femminile, oppure, anche dopo compiuti gli anni 21, purché sia comunque inabile a qualsiasi proficuo lavoro. Qualora l'invalidità sia temporanea, si applicano le norme di cui al quinto comma dell'art. 48.

     Il suddetto aumento compete, altresì, per ciascuno degli orfani, nubili se di sesso femminile, iscritti ad università o ad istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale degli studi, ma non oltre il 26° anno di età.

     Qualora la vedova fruisca già del trattamento pensionistico, l'aumento di integrazione di cui al presente articolo è liquidato, a domanda, dalle competenti direzioni provinciali del tesoro.

 

          Art. 50. Diritto a pensione dei figli in mancanza della vedova o del vedovo. Cumulabilità delle pensioni spettanti agli orfani per la perdita di entrambi i genitori a causa della guerra.

     I figli e le figlie nubili minorenni del militare morto per causa di servizio di guerra, o attinente alla guerra, ovvero del civile morto per i fatti di guerra di cui agli articoli 9 e 10 qualora siano, altresì, privi della madre o questa, per qualunque motivo, non possa conseguire pensione o la perda per passaggio a nuove nozze o venga a mancare dopo la morte del marito, hanno diritto alla pensione nella misura di quella vedovile, con i benefici di cui agli articoli 48 e 49[18].

     Per il calcolo dell'aumento di cui all'art. 49, il primo orfano non viene computato.

     I figli e le figlie nubili minorenni della donna morta per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra o della civile deceduta per i fatti di guerra di cui agli articoli 9 e 10 qualora siano, altresì, privi del padre ovvero questo, essendo comunque inabile a qualsiasi proficuo lavoro e trovandosi nelle condizioni economiche stabilite dall'art. 20, non possa, per qualunque motivo, conseguire la pensione o la perda in applicazione dell'ultimo comma del successivo art. 62, conseguono lo stesso trattamento previsto nei commi precedenti [19].

     Nei casi di inabilità temporanea del padre, si applicano le norme di cui al quinto comma dell'art. 48.

     Gli orfani che abbiano perduto entrambi i genitori per cause di guerra hanno diritto al cumulo delle due pensioni.

     Ai fini del presente articolo sono equiparati ai minori gli orfani maggiorenni, nubili se di sesso femminile, iscritti ad Università o ad istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale degli studi, ma non oltre il 26° anno di età [20].

 

          Art. 51. Figli con diritto a pensione inabili al lavoro.

     Hanno diritto alla pensione, nei casi previsti dal precedente art. 50, anche i figli e le figlie nubili maggiorenni divenuti comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro prima di aver raggiunto la maggiore età, oppure prima della data di cessazione del diritto da parte del genitore [21][22].

     Nei casi di inabilità temporanea, si applicano le norme di cui al quinto comma dell'art. 48.

 

          Art. 52. Figli equiparati ai legittimi.

     I figli legittimati per susseguente matrimonio sono equiparati ai figli legittimi, nel diritto a pensione di guerra.

     Sono equiparati ai figli legittimi anche i figli legittimati per decreto del Presidente della Repubblica, i figli adottivi, i figli naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati e coloro che siano stati affiliati nelle forme di legge. Per l'applicazione del presente comma, il decreto di adozione o di affiliazione deve essere anteriore alla data di compimento del 60° anno di età da parte del militare o del civile; ovvero, anteriore alla data dell'evento che cagionò la morte del militare o del civile.

 

          Art. 53. Concessione in via provvisoria del trattamento pensionistico per le vedove ed orfani di titolari di pensione o assegno rinnovabile dalla 2ª all'8ª categoria deceduti per invalidità di guerra.

     Nei casi di cui agli articoli 42, 50, 51 e 52, a favore delle vedove e degli orfani di invalidi forniti di pensione od assegno dalla 2ª all'8ª categoria, è liquidato in via provvisoria e su domanda degli interessati, dalle competenti direzioni provinciali del tesoro, il trattamento pensionistico nella misura prevista dalla annessa tabella L, salvo i provvedimenti definitivi di competenza dell'amministrazione centrale.

 

          Art. 54. Assegno di previdenza agli orfani.

     Agli orfani maggiorenni comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro, che si trovino nelle condizioni economiche previste dall'art. 20, è concesso, a domanda, in aggiunta alla pensione di guerra di cui alla tabella I un assegno di previdenza di lire 114.000 annue.

     Tra gli orfani l'assegno di previdenza si divide in parti uguali e, ove venga a cessare il diritto di taluno di essi, si consolida per intero nei superstiti.

     L'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

     Alla concessione dell'assegno di cui al presente articolo provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro, e, qualora gli aventi diritto siano residenti all'estero, l'amministrazione centrale del tesoro.

     Alla revoca dell'assegno si fa luogo per i motivi e secondo le modalità di cui all'ottavo e nono comma dell'art. 20.

     I beneficiari di assegno di previdenza hanno l'obbligo di denunciare alla competente direzione provinciale del tesoro e se residenti all'estero, al Ministero del tesoro, anche tramite le autorità consolari, il verificarsi delle condizioni che comportino la perdita del diritto all'assegno stesso.

     I titolari di più pensioni possono conseguire un solo assegno di previdenza nella misura più favorevole.

 

          Art. 55. Estinzione del diritto dei figli. [23]

     Decadono dal diritto a pensione gli orfani che raggiungono il 21° anno di età e le figlie, anche di età minore, che contraggono matrimonio, salvo quanto previsto dall'art. 50 per gli orfani studenti universitari e dall'art. 51 per i casi di inabilità al lavoro.

 

          Art. 56. Concorso nella pensione della vedova e dei figli separati.

     Alla vedova che viva separata per una ragione qualsiasi da tutti o da taluno soltanto dei figli dell'ultimo o di precedente matrimonio del coniuge deceduto, o da quelli equiparati ai figli legittimi, è devoluta la metà della pensione ad essa spettante a termini dell'art. 42.

     L'altra metà è divisa in parti uguali fra i figli ed equiparati che ne abbiano diritto.

     Se esiste un solo figlio legittimo, o a questo equiparato, alla vedova, vengono devoluti i tre quarti della pensione ed il rimanente quarto viene assegnato al figlio o all'equiparato.

     L'aumento per coesistenza di orfani, di cui all'art. 48, risultante dalla differenza tra le tabelle I e G, è devoluto esclusivamente agli orfani che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo stesso.

     Se la vedova si trovi nelle condizioni previste dal quarto comma dell'art. 48, anche l'aumento di cui al precedente comma del presente articolo è ripartito tra essa e gli orfani, nelle proporzioni stabilite per la pensione.

     Qualora la vedova e l'orfano separato abbiano entrambi diritto all'assegno di previdenza di cui agli articoli 46 e 54 tale assegno viene ripartito fra loro nella misura indicata nel precedente comma.

     L'aumento integratore di cui all'art. 49 è devoluto esclusivamente a favore degli orfani ed in parti uguali tra essi.

     Alla ripartizione della pensione e degli assegni di cui al presente articolo provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro a termini del secondo comma del successivo art. 61.

 

          Art. 57. Vedova priva di patria potestà. Poteri del giudice tutelare nello stabilire la misura del riparto della pensione.

     Se la vedova è privata in tutto o in parte dei poteri inerenti alla patria potestà, ovvero trascuri di provvedere alla educazione dell'orfano in relazione ai mezzi di cui può disporre, il giudice delle tutele, in applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 365, può determinare la quota spettante al figlio sulla pensione in misura anche maggiore di quella stabilita dall'art. 56 e può ordinare che sia riscossa, amministrata ed erogata a vantaggio dell'orfano dal comitato provinciale o da alcuni degli enti indicati nell'art. 24 della legge predetta.

     Il giudice delle tutele può nel caso in cui l'orfano sia affidato ad un istituto, ordinare che il pagamento delle quote ad esso spettanti, a termini della presente legge, sia fatto direttamente all'istituto.

     Analogo provvedimento il giudice delle tutele può adottare quando l'orfano sia soggetto a tutela.

     Resta impregiudicato ogni altro diritto che possa spettare al figlio a termini degli articoli 147 e 148 del codice civile.

     Le ordinanze del giudice delle tutele sono eseguite a cura delle competenti direzioni provinciali del tesoro.

 

          Art. 58. Devoluzione od accrescimento della pensione fra vedova ed orfani.

     In caso di morte o di perdita del diritto a pensione della vedova o degli orfani, la pensione vedovile e le quote degli orfani si devolvono o si accrescono ai superstiti, salvo le riduzioni concernenti l'aumento di integrazione di cui all'art. 49, dal giorno successivo a quello della morte o dal giorno della perdita del diritto stesso.

     Alla devoluzione ed all'accrescimento della pensione e delle quote di cui al presente articolo provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro, in conformità alle norme del comma precedente.

 

          Art. 59. Trattamento dovuto alle vedove ed agli orfani di invalidi dalla 2ª all'8ª categoria deceduti per cause diverse dall'invalidità di guerra. [24]

     Quando il militare o il civile mutilato od invalido di guerra per una infermità ascrivibile dalla 2ª all'8ª categoria dell'annessa tabella A venga a morire per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidità, alla vedova, contro la quale non sussista sentenza di separazione personale passata in giudicato, spetta il trattamento economico stabilito dall'annessa tabella L, purché il matrimonio sia durato non meno di un anno ovvero sia nata prole ancorché postuma[25].

     Uguale diritto compete agli orfani, che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 50, 51 e 52.

     Nei casi in cui con la vedova coesistano orfani minorenni il trattamento di cui al presente articolo è concesso in misura maggiorata secondo quanto stabilito dalla predetta tabella L.

     Ai fini dell'applicazione del precedente comma, sono equiparati ai minorenni i figli e le figlie nubili qualora siano o divengano comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro, nonché i figli maggiorenni, nubili se di sesso femminile, iscritti ad università o ad istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale degli studi ma non oltre il 26° anno di età.

     Nei casi in cui la vedova viva separata per una ragione qualsiasi da tutti o da taluno soltanto dei figli dell'ultimo o di precedente matrimonio del marito deceduto o dai figli equiparati ai legittimi ai sensi del secondo comma dell'art. 52, il trattamento economico di cui al primo comma del presente articolo viene ripartito in base ai criteri stabiliti dall'art. 56, però la maggiorazione del trattamento disposta dal terzo comma del presente articolo è devoluta esclusivamente agli orfani.

     Alla concessione del trattamento di cui alla tabella L provvedono, a domanda degli interessati ed in via provvisoria, le competenti direzioni provinciali del tesoro, salvo i provvedimenti definitivi di competenza dell'amministrazione centrale.

     Se l'invalido già provvisto di pensione o di assegno muoia per un nuovo evento di guerra, il trattamento di cui al presente articolo non è di ostacolo al conseguimento, da parte della vedova o degli orfani, della pensione di guerra che possa loro spettare in conseguenza della morte dell'invalido per causa di guerra.

 

          Art. 60. Assegno di previdenza dovuto alle vedove ed agli orfani di invalidi dalla 2ª all'8ª categoria deceduti per cause diverse dall'invalidità di guerra.

     Alle vedove ed agli orfani aventi diritto al trattamento di cui all'art. 59, è concesso, a domanda, ove ricorrano le condizioni previste dagli articoli 46 e 54, l'assegno di previdenza nella misura di lire 66.000 annue.

     Qualora la vedova e l'orfano vivano separati ed abbiano entrambi diritto all'assegno di previdenza, questo viene ripartito fra gli stessi nelle proporzioni stabilite dall'art. 56.

     Alla concessione ed alla ripartizione dell'assegno di previdenza provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro, secondo le modalità previste dagli articoli 46 e 54 e dal successivo art. 61.

 

          Art. 61. Decorrenza della pensione.

     La pensione e gli assegni regolati dal presente titolo decorrono dal giorno successivo a quello della morte o della scomparsa del militare o del civile, salvo quanto disposto dal successivo art. 88.

     Il riparto tra più aventi diritto ad una pensione o ad un assegno già conferito, quando ricorrano le condizioni di legge deve essere richiesto con apposita domanda da parte degli interessati ed il diritto alla sua quota sorge, per ciascun beneficiario, dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda medesima.

     Nei casi di promozione postuma di deceduto che abbia appartenuto alle forze armate, le competenze relative al nuovo grado sono considerate, ai soli effetti della liquidazione della pensione e degli assegni, come decorrenti dalla data a cui è fatta risalire l'anzianità di grado.

 

          Art. 62. Equiparazione alla vedova del vedovo di donna morta a causa della guerra.

     Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano anche al vedovo della donna morta per causa del servizio di guerra o per i fatti contemplati negli articoli 9 e 10.

     La concessione della pensione di guerra al vedovo, ai sensi del precedente comma, è subordinata alla condizione che questo abbia raggiunto l'età di anni 58, oppure sia o divenga inabile a qualsiasi proficuo lavoro e che, inoltre, si trovi nelle condizioni economiche previste nell'art. 20.

     Nel calcolare l'età del vedovo, ai soli effetti del presente articolo, la frazione di anno si considera come anno intero, se eccede i sei mesi, e si trascura se è uguale o inferiore ai sei mesi.

     Nei casi di inabilità temporanea si applicano le norme di cui al quinto comma dell'art. 48.

     Il vedovo che passa a nuove nozze perde il diritto a pensione se contrae matrimonio con donna che fruisce di reddito in misura superiore ai limiti previsti dall'art. 20.

 

          Art. 63. Estensione in favore degli orfani maggiorenni studenti universitari dei benefici assistenziali previsti per gli orfani minorenni.

     Ai fini dell'applicazione delle disposizioni concernenti la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra e dei figli degli invalidi di guerra, sono equiparati ai minorenni gli studenti universitari fino al compimento del 28° anno di età, purché non esplichino attività lavorativa e non abbiano redditi per i quali siano iscritti nei ruoli dell'imposta complementare.

 

Titolo VI

DEI REDDITI DEI GENITORI, DEI COLLATERALI E DEGLI ASSIMILATI

 

          Art. 64. Diritto a pensione dei genitori dei collaterali e dei soggetti ad essi assimilati.

     Quando il militare morto per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra od il civile deceduto per i fatti di guerra contemplati negli articoli 9 e 10 non abbia lasciato coniuge o figli con diritto a pensione, la pensione è concessa:

     a) al padre che abbia raggiunto l'età di anni 58, oppure sia comunque inabile a qualsiasi proficuo lavoro; nei casi di inabilità temporanea, si applica la norma del quinto comma dell'art. 48;

     b) alla madre vedova;

     c) ai fratelli ed alle sorelle nubili, purché minorenni, quando siano orfani di entrambi i genitori o quando la madre del militare o del civile deceduto non abbia diritto alla pensione [26].

     Tra i collaterali la pensione si divide in parti uguali e quando cessa il diritto di alcuno di essi la relativa quota si consolida per intero nei superstiti.

     Se il militare od il civile sia rimasto orfano di entrambi i genitori prima del compimento del 14° anno di età, la pensione, in mancanza di altri aventi diritto, spetta alle persone che abbiano provveduto al mantenimento ed alla educazione di lui fino alla maggiore età, o quanto meno fino alla presentazione alle armi ovvero fino alla data dell'evento dannoso semprechè si verifichino nei loro confronti le condizioni previste per la concessione della pensione ai genitori. Quando il militare o il civile sia rimasto orfano di uno solo dei genitori, la disposizione di cui al presente comma si applica anche al patrigno od alla matrigna che abbia contratto matrimonio con il genitore superstite prima del compimento del 14° anno di età da parte del militare o del civile deceduto.

     Nel calcolare l'età del padre, dell'equiparato a genitore o dell'assimilato, la frazione di anno si considera come anno intero se eccede i sei mesi, e si trascura se è uguale o inferiore ai sei mesi.

     La misura della pensione di cui al primo comma, è determinata dalla annessa tabella M.

 

          Art. 65. Assegno di previdenza ai genitori.

     Ai genitori legittimi ed a coloro che sono ad essi equiparati o assimilati in possesso di pensione di guerra, è concesso, a domanda, in aggiunta alla pensione stessa, un assegno di previdenza di annue lire 114.000 quando abbiano raggiunto il 60° anno di età, o anteriormente qualora siano o divengano comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro, purché si trovino nelle condizioni economiche previste nell'art. 20.

     Nei casi di inabilità temporanea si applicano le norme di cui al quinto comma dell'art. 48.

     L'assegno decorre dal compimento dell'età di cui al primo comma.

     Qualora la domanda venga presentata dopo un anno dal compimento dell'età di cui al primo comma ed in caso di inabilità a proficuo lavoro, l'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

     Alla concessione dell'assegno di cui al presente articolo provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro, e, qualora gli aventi diritti siano residenti all'estero, l'amministrazione centrale del tesoro.

     Alla revoca dell'assegno si fa luogo per i motivi e secondo le modalità di cui all'ottavo e nono comma dell'art. 20.

     I beneficiari di assegno di previdenza hanno l'obbligo di denunciare alla competente direzione provinciale del tesoro e, se residenti all'estero, al Ministero del tesoro, anche tramite le autorità consolari, il verificarsi delle condizioni che comportino la perdita del diritto all'assegno stesso.

     I titolari di più pensioni possono conseguire un solo assegno di previdenza nella misura più favorevole.

 

          Art. 66. Assegno di previdenza ai collaterali.

     Ai collaterali maggiorenni comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro, che si trovino nelle condizioni economiche previste dall'art. 20, è concesso a domanda, in aggiunta alla pensione di guerra di cui alla tabella O, un assegno di previdenza di lire 114.000 annue.

     Tra i collaterali l'assegno di previdenza si divide in parti uguali e, ove venga a cessare il diritto di taluni di essi, si consolida per intero nei superstiti.

     L'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

     Alla concessione dell'assegno di cui al presente articolo provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro, e, qualora gli aventi diritto siano residenti all'estero, l'amministrazione centrale del tesoro.

     Alla revoca dell'assegno si fa luogo per i motivi e secondo le modalità di cui ai commi ottavo e nono dell'art. 20.

     I beneficiari di assegno di previdenza hanno l'obbligo di denunciare alla competente direzione provinciale del tesoro e, se residenti all'estero, al Ministero del tesoro, anche tramite le autorità consolari, il verificarsi delle condizioni che comportino la perdita del diritto all'assegno stesso.

     I titolari di più pensioni possono conseguire un solo assegno di previdenza nella misura più favorevole.

 

          Art. 67. Condizioni economiche per la concessione della pensione ai genitori collaterali ed assimilati.

     Per la concessione della pensione di cui all'art. 64 occorre che ai genitori, collaterali od assimilati siano venuti a mancare, a causa della morte del militare o del civile, i necessari mezzi di sussistenza, tenendo conto dell'aiuto che lo stesso loro prestava al momento della morte. Si tiene, inoltre, conto, dell'aiuto che il figlio sarebbe stato presumibilmente in grado di prestare al genitore in qualsiasi momento futuro.

     Si considera che siano venuti meno i necessari mezzi di sussistenza quando il richiedente si trovi nelle condizioni economiche di cui all'art. 20.

 

          Art. 68. Equiparazione ai genitori legittimi.

     Agli effetti della pensione di guerra in mancanza dei genitori legittimi ovvero quando questi non abbiano provveduto ad allevare il figlio, la pensione di guerra spetta a coloro che abbiano adottato il militare od il civile nelle forme di legge prima dell'evento che ne cagionò la morte.

     In mancanza di adottanti, sono equiparati ai genitori legittimi coloro che, prima dell'evento di guerra, abbiano riconosciuto il militare od il civile come proprio figlio naturale; e, in tal caso, per la madre lo stato di nubile tiene luogo di quello vedovile.

     Se entrambi i genitori abbiano riconosciuto il figlio naturale, la pensione deve essere liquidata a quello che si trova nelle condizioni prescritte per conseguirla. La pensione viene divisa in parti uguali, ove risulti che ambedue i genitori vi abbiano diritto.

     Se i genitori contraggono matrimonio dopo il decesso del militare o del civile già da entrambi legalmente e tempestivamente riconosciuto, sono considerati, agli effetti della pensione di guerra, come genitori di un figlio legittimato.

     In mancanza di genitori legittimi o naturali ovvero quando gli stessi non abbiano provveduto ad allevare il figlio ed in mancanza di adottanti, la pensione di guerra spetta a coloro che abbiano affiliato il militare od il civile nelle forme di legge prima dell'evento che ne abbia cagionato la morte.

 

          Art. 69. Genitori separati - madre vedova passata a nuove nozze.

     Alla madre vedova è equiparata quella che, alla data del decesso del figlio, veniva effettivamente separata dal marito, anche se di seconde nozze, senza comunque riceverne gli alimenti.

     Ove il marito sia il padre del militare o del civile deceduto e possegga i requisiti di legge per conseguire la pensione, questa viene divisa in parti uguali fra i genitori.

     Quando, ferme restando le altre condizioni, la separazione fra i coniugi avvenga posteriormente alla morte del militare o del civile, alla madre spetta la metà della pensione già attribuita al padre o che potrebbe a questo spettare.

     In caso di morte di uno dei genitori, la pensione si consolida per intero nel superstite.

     E' equiparata alla madre vedova quella che sia passata a nuove nozze ove il marito sia o divenga comunque inabile a proficuo lavoro, anche temporaneamente. In tal caso si applicano le norme di cui al quinto comma dell'art. 48.

 

          Art. 70. Diritto dei genitori a pensione speciale in caso di coesistenza della vedova, del vedovo o della prole.

     Ai genitori dei militari o dei civili morti lasciando coniuge o prole con diritto a pensione, è concessa una pensione speciale nella misura stabilita dall'allegata tabella S, purché sussistano le condizioni prescritte dagli articoli 64 e 67.

     Ai soggetti di cui al presente articolo, che siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 67 ed inoltre siano comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro, è concessa, a domanda, la pensione speciale nella misura stabilita dall'annessa tabella T.

     L'inabilità a qualsiasi proficuo lavoro è presunta al compimento del 65° anno di età. In tale ipotesi l'aumento sarà liquidato di ufficio dalle competenti direzioni provinciali del tesoro.

     La pensione di cui ai precedenti commi non è cumulabile con altra pensione che possa spettare a termini dell'art. 64 e rimane integra anche quando sia stata, da parte degli altri aventi diritto, esercitata l'opzione per l'indennità secondo gli articoli 35 e successivi.

     La pensione speciale è elevata, a richiesta degli interessati, alla misura di cui alle tabelle M od O quando venga a cessare il diritto a pensione della vedova, del vedovo o della prole del militare o del civile. Ove la domanda per il conseguimento della pensione nella predetta misura sia presentata oltre un anno dalla data in cui il coniuge o i figli decadono dal diritto a pensione, il beneficio è concesso a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.

     Alla concessione del beneficio di cui al precedente comma provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro.

     Ai genitori aventi diritto alla pensione speciale, che si trovino nelle condizioni prescritte dall'art. 65 e ne facciano domanda, è concesso a cura delle competenti direzioni provinciali del tesoro l'assegno di previdenza previsto dall'articolo stesso.

 

          Art. 71. Genitore che abbia perduto più figli per causa di guerra.

     Il genitore di più militari o civili morti a causa del servizio di guerra o attinente alla guerra o per i fatti di guerra di cui agli articoli 9 e 10 consegue, a prescindere dall'età e dalle condizioni economiche, la pensione più favorevole che gli compete.

     Oltre a tale pensione, compete anche un aumento, da calcolarsi in base alla pensione più favorevole che spetterebbe in applicazione delle annesse tabelle, nella misura del 30 per cento se i figli siano due, del 60 per cento se siano tre, del 100 per cento se siano più di tre.

     Ai collaterali e agli assimilati che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 64 e 67, spetta la pensione nella misura più favorevole senza il beneficio di cui al precedente comma.

 

          Art. 72. Genitore che abbia perduto più figli per causa di guerra e per causa di servizio ordinario.

     Il genitore che abbia perduto più figli militari o civili, a causa di servizio di guerra o attinente alla guerra o per i fatti di guerra di cui agli articoli 9 e 10 ed, inoltre, uno o più figli militari per causa del servizio ordinario, consegue lo stesso trattamento di cui all'art. 71.

     Nel caso che uno soltanto dei figli sia morto per causa di guerra, la concessione è, peraltro, subordinata alle condizioni generali prescritte dagli articoli 64 e 67.

     Qualora la pensione che compete per il figlio morto a causa del servizio ordinario sia più favorevole, essa viene liquidata dall'amministrazione di appartenenza, mentre gli aumenti previsti dal secondo comma dell'art. 71 sono liquidati dal Ministero del tesoro.

 

          Art. 73. Genitore rimasto privo di prole.

     Il genitore che per la morte di uno o più figli sia rimasto totalmente privo di prole consegue, finché duri tale situazione, la pensione più favorevole che gli compete in base alle tabelle M, O, S e T aumentata della metà.

     Se abbia perduto l'unico figlio spetta lo stesso trattamento di cui al comma precedente, prescindendo dal requisito dell'età e dalle condizioni economiche.

     L'aumento è cumulabile con quello contemplato nel secondo comma dell'art. 71.

 

          Art. 74. Genitori collaterali ed assimilati inabili a proficuo lavoro.

     Ai genitori, collaterali ed assimilati del militare o del civile che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 67 ed inoltre siano comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro, è concessa la pensione nella misura stabilita dall'annessa tabella O. Nelle ipotesi previste all'art. 70 si applica la tabella T allegata alla presente legge.

     Nel caso di inabilità temporanea si applicano le norme del quinto comma dell'art. 48.

     Qualora i soggetti contemplati nel presente articolo fruiscano già del trattamento pensionistico, l'aumento tabellare è liquidato, a domanda, dalle competenti direzioni provinciali del tesoro, previo accertamento della sola condizione di inabilità a qualsiasi proficuo lavoro, ed il beneficio decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.

     L'inabilità a qualsiasi proficuo lavoro è da considerarsi presunta al compimento del 65° anno di età. In tale ipotesi l'aumento è liquidato d'ufficio dalle competenti direzioni provinciali del tesoro.

 

          Art. 75. Collaterali maggiorenni inabili a proficuo lavoro. [27]

     Ai fratelli e alle sorelle nubili, minorenni, sono equiparati i fratelli e le sorelle nubili maggiorenni che, alla data del decesso del militare o del civile, siano comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro o che divengano tali anche dopo la suddetta data, ma prima di raggiungere la maggiore età o prima del giorno dal quale dovrebbe devolversi in loro favore la pensione già liquidata al padre o alla madre [28].

     Nel caso di inabilità temporanea si applicano le norme del quinto comma dell'art. 48.

 

          Art. 76. Consolidamento e devoluzione della pensione tra genitori e collaterali.

     Ove i genitori o gli assimilati ai genitori siano entrambi viventi nel momento in cui sorge il diritto alla pensione di guerra, questa, in caso di morte di uno di essi, si consolida nel superstite.

     La stessa pensione si devolve a favore dei collaterali del militare o del civile quando divengano orfani e siano minorenni oppure si trovino nelle condizioni previste nell'art. 75 e siano, inoltre, nubili se sorelle [29].

     Al consolidamento ed alla devoluzione della pensione di cui al presente articolo, provvedono, a domanda, le competenti direzioni provinciali del tesoro.

 

          Art. 77. Decorrenza della pensione.

     La pensione e gli assegni regolati dal presente titolo decorrono dal giorno successivo a quello della morte o della scomparsa del militare o del civile, salvo quanto disposto dal successivo art. 88.

     Il riparto, tra più aventi diritto, di una pensione di guerra già conferita, quando ricorrono le condizioni di legge deve essere richiesto con apposita domanda da parte degli interessati e il diritto alla sua quota parte sorge per ciascun beneficiario il primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda medesima.

     Quando le condizioni di età, per il padre e per l'assimilato, e di vedovanza, per la madre e per l'assimilata, si verificano posteriormente alla morte del militare o del civile, la pensione decorre dal giorno in cui tali condizioni si sono verificate, salvo quanto disposto dal successivo art. 88.

     Nel caso di promozione postuma del deceduto che abbia appartenuto alle forze armate, le competenze relative al nuovo grado sono considerate, ai soli effetti della liquidazione della pensione e degli assegni, come decorrenti dalla data a cui è fatta risalire l'anzianità di grado.

 

          Art. 78. Decadenza dal diritto per matrimonio o maggiore età.

     Decadono dal diritto a pensione, la madre e le sorelle che contraggono matrimonio nonché i fratelli e le sorelle che raggiungano la maggiore età, salvo i casi di cui agli articoli 69, ultimo comma, e 75.

 

          Art. 79. Indennità speciale annua dovuta ai titolari di pensione indiretta.

     Ai titolari del trattamento pensionistico di cui alle tabelle G, I, M, O, S e T annesse alla presente legge, che non svolgano attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri e che risultino, ai sensi delle leggi in vigore, non assoggettabili alla imposta complementare è concessa, a domanda, una indennità speciale annua pari ad un dodicesimo del trattamento annuo complessivo fruito: l'indennità è corrisposta, a cura delle competenti direzioni provinciali del tesoro, in unica soluzione entro il mese di dicembre di ciascun anno.

     Nella istanza diretta ad ottenere l'indennità di cui al comma precedente, gli interessati devono impegnarsi a pena di irricevibilità, a segnalare tempestivamente alle direzioni provinciali del tesoro se le condizioni richieste vengano meno.

     La domanda è utile anche per la concessione del beneficio negli anni successivi a quello di presentazione.

     L'indennità speciale pari ad un dodicesimo del trattamento annuo complessivo fruito, spetta anche alle vedove ed agli orfani titolari del trattamento di cui alla tabella L, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dal presente articolo [30].

 

Titolo VII

DELLA DEVOLUZIONE DEGLI ASSEGNI PER DECORAZIONI AL VALOR MILITARE

 

          Art. 80. Devoluzione e concessione alla vedova e agli orfani degli assegni annessi alle decorazioni al valore militare per fatti di guerra.

     Gli assegni annessi alle medaglie al valore per fatti di guerra ed alle croci di guerra al valor militare di cui agli articoli 1 e 3 della legge 5 marzo 1961, n. 212, si devolvono per intero alla vedova ed agli orfani.

     Alla vedova e agli orfani dei decorati di medaglia d'oro al valor militare alla memoria, conferita per fatto di guerra, spetta un assegno straordinario di lire 500.000 annue. L'assegno straordinario sostituisce quello annesso alla medaglia d'oro previsto dall'art. 1 della predetta legge 5 marzo 1961, n. 212.

     Per la devoluzione e per il conferimento degli assegni, di cui ai precedenti commi, si applicano le norme previste dal titolo V della presente legge.

     Alla concessione degli assegni, di cui al presente articolo, provvedono le competenti direzioni provinciali del tesoro.

 

          Art. 81. Concessione ai genitori ed ai collaterali degli assegni annessi alle decorazioni al valor militare per i fatti di guerra.

     In mancanza di altri aventi diritto gli assegni di cui all'art. 80 spettano ai genitori, collaterali ed assimilati nell'ordine stabilito dall'art. 64 e con le norme degli articoli 68, 69, 76 e 78.

     Alla concessione degli assegni, di cui al presente articolo, provvedono su domanda le competenti direzioni provinciali del tesoro.

 

          Art. 82. Termini di decorrenza della concessione dell'assegno annesso alle decorazioni al valor militare per fatti di guerra a favore dei congiunti dell'insignito.

     Le domande per conseguire gli assegni, di cui al presente titolo, sono ammesse senza limite di tempo. I congiunti dei decorati che presentino la domanda dopo un anno dalla trascrizione dell'atto di morte del decorato nei registri di stato civile, o dalla partecipazione della dichiarazione di irreperibilità al comune dell'ultimo domicilio, ovvero, se più favorevole, dalla data di emissione del provvedimento di conferimento della decorazione, conseguono il beneficio a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

     Per i minori ed i dementi il termine di cui al comma precedente rimane sospeso finché duri l'incapacità di agire e purché non abbiano rappresentante legale.

 

          Art. 83. Concessione dell'assegno ai congiunti dell'insignito di decorazione al valor militare per fatti di guerra.

     Per la concessione degli assegni di cui agli articoli 80 e 81 è necessario che la competente amministrazione militare dichiari, a richiesta della direzione provinciale del tesoro, che l'interessato, ai sensi dell'art. 20 del regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423, è autorizzato a fregiarsi della decorazione al valor militare.

 

          Art. 84. Perdita e ripristino del diritto all'assegno per decorazione al valor militare.

     La perdita o la sospensione del diritto a fregiarsi delle decorazioni al valor militare comporta, in ogni caso, la perdita o la sospensione del relativo assegno.

     Nei casi di cui al precedente comma, la liquidazione dell'assegno è ammessa, su domanda, a favore delle persone di famiglia per le quali la concessione dell'assegno stesso è consentita dalle disposizioni vigenti in caso di decesso del decorato.

     Il ripristino del diritto a fregiarsi delle decorazioni al valor militare comporta la riattivazione dell'assegno al decorato, dalla data in cui il ripristino ha effetto, e la contemporanea cessazione del pagamento nei confronti dei congiunti. Le somme eventualmente corrisposte a favore dei congiunti posteriormente alla data in cui ha effetto il ripristino, sono considerate, in ogni caso, come pagate al decorato.

 

          Art. 85. Comunicazioni delle amministrazioni competenti al Ministero del tesoro.

     Di tutti i provvedimenti che comunque influiscano sul diritto al pagamento dell'assegno annesso alle decorazioni al valor militare, di cui sono insigniti i militari in congedo e gli estranei alle forze armate, l'amministrazione competente dà notizia al Ministero del tesoro, per gli eventuali provvedimenti di sua spettanza.

     La cessazione o la riattivazione del pagamento dell'assegno deve sempre avere la stessa decorrenza della perdita, della sospensione o del riacquisto del diritto.

 

Titolo VIII

DELLE PROCEDURE

 

          Art. 86. Inizio del procedimento di liquidazione.

     Il procedimento per la liquidazione si inizia a domanda dell'interessato o di ufficio.

     Le domande intese ad ottenere i benefici pensionistici possono anche essere spedite a mezzo di lettere raccomandate e si considerano presentate nel giorno in cui sono consegnate all'ufficio postale, che appone il timbro a calendario anche sulle domande stesse.

     La domanda di cui ai precedenti commi, è presentata al Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra ovvero alla competente Direzione provinciale del tesoro, nei casi in cui il compito di provvedere spetti a questa ultima.

     Le domande, i documenti relativi e le legalizzazioni e tutti gli atti inerenti alla procedura di liquidazione delle pensioni di guerra, nonché il pagamento delle stesse, sono esenti da qualsiasi tassa, imposta, o diritto a favore di chiunque.

 

          Art. 87. Procedimento a cura dell'ufficio.

     Il procedimento per la liquidazione si inizia di ufficio quando la ferita, lesione o infermità riportata dal militare sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio dalle competenti autorità amministrative e sanitarie.

     In tal caso, se il militare al termine della eventuale degenza ospedaliera o della licenza di convalescenza è giudicato inidoneo a qualsiasi servizio, perché affetto da menomazioni che lasciano presumere diritto a pensione od assegno di guerra, l'ospedale o l'istituto che effettua la visita di controllo deve rimettere di ufficio i relativi atti sanitari alla competente commissione medica per le pensioni di guerra per gli accertamenti sanitari. Contemporaneamente il militare è inviato in licenza speciale in attesa del trattamento di pensione.

 

          Art. 88. Procedimento a domanda.

     Le domande per conseguire il trattamento pensionistico sono ammesse senza limite di tempo, purché si verifichino le condizioni stabilite dal successivo art. 89.

     Il militare che presenti la domanda dopo un anno dal congedo per riforma o dal collocamento a riposo per l'invalidità di guerra ed il civile che la presenti dopo un anno dalla data dell'evento dannoso, sono ammessi a fruire della pensione o dell'assegno dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei documenti.

     I congiunti dei militari o dei civili, deceduti o dispersi a causa della guerra, che presentino la domanda o i documenti trascorso un anno dalla trascrizione dell'atto di morte nei registri di stato civile o dalla partecipazione della dichiarazione di irreperibilità al comune dell'ultimo domicilio, conseguono il trattamento pensionistico di guerra dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei documenti.

     Nei casi in cui le condizioni di età per il padre e per l'assimilato, e di vedovanza, per la madre e per l'assimilata, si verifichino dopo la morte o la scomparsa del militare o del civile, il computo dell'anno, di cui al precedente comma, si effettua a decorrere dal verificarsi di tali circostanze.

     Quando le condizioni previste dall'art. 67 si verifichino dopo la morte o la scomparsa del militare o del civile e nel caso di incapacità a qualsiasi proficuo lavoro, la pensione di guerra decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei documenti.

     Per i minori e i dementi i termini di cui al presente articolo rimangono sospesi finché duri l'incapacità di agire e purché non abbiano rappresentante legale.

     All'atto della liquidazione della pensione, sono concessi anche i benefici accessori ove dai documenti acquisiti per il riconoscimento del diritto alla pensione risulti che l'interessato sia in possesso dei requisiti richiesti per l'attribuzione dei benefici medesimi.

 

          Art. 89. Termini per le constatazioni sanitarie — Prova del decesso e della scomparsa.

     Le ferite, lesioni o infermità dalle quali sia derivata la invalidità o la morte del militare o del civile debbono essere constatate dagli enti sanitari o dalle competenti autorità militari o civili, non oltre i cinque anni dalla cessazione del servizio di guerra o attinente alla guerra, oppure dagli eventi bellici indicati negli articoli 9 e 10. Per i minori e i dementi, il termine predetto rimane sospeso finché duri la incapacità di agire.

     Per gli invalidi affetti da parkinsonismo conseguente ad infermità contratte durante il servizio di guerra o attinente alla guerra, o comunque in occasione della guerra, o conseguente ad altre cause di servizio alle quali il parkinsonismo sia direttamente riportabile, il termine di cui al precedente comma è di anni dieci purché la preesistenza di manifestazioni morbose collegabili con il parkinsonismo o le altre cause di servizio siano state accertate.

     Nei confronti degli ex prigionieri di guerra, degli ex internati militari e degli ex deportati per ragioni politiche, razziali, religiose od ideologiche la constatazione sanitaria delle ferite, lesioni o infermità, che si assumano conseguenti allo stato di cattività sofferta, è validamente eseguita in qualunque momento.

     Nei casi in cui dagli atti ufficiali risulti che l'interessato, entro il termine di cui al primo comma, abbia subito ricovero ospedaliero od accertamenti da cui sarebbe potuta derivare la prescritta constatazione, ma la relativa documentazione non sia reperibile per causa di forza maggiore, le domande sono ugualmente ammissibili. In tali ipotesi, ai fini della dipendenza da cause di guerra delle invalidità denunciate, può tenersi conto delle particolari caratteristiche delle invalidità medesime e di ogni altro elemento di prova.

     Qualora il decesso del militare sia avvenuto in azioni belliche o durante la prigionia o l'internamento presso il nemico, è sufficiente a darne la prova, agli effetti della presente legge, la partecipazione rilasciata dalla competente amministrazione, ferme restando, per quanto riguarda le cause di morte, le presunzioni di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge.

     Nei casi di scomparsa del militare, la prova è data mediante una dichiarazione di irreperibilità che deve essere redatta dalla competente autorità, appena trascorsi i termini stabiliti nell'art. 7 e trasmessa al sindaco del comune di ultimo domicilio dello scomparso per la consegna agli interessati. Dalla dichiarazione deve risultare il giorno della presunta morte.

     Per i civili la scomparsa è accertata mediante atto giudiziale di notorietà o certificazione equipollente senza pregiudizio degli ordinari mezzi di prova. Lo stesso procedimento può essere seguito per i militari, quando non sia possibile ottenere la dichiarazione di irreperibilità.

 

          Art. 90. Attribuzioni del Ministro per il tesoro in materia di pensioni di guerra. [31]

     Le pensioni, gli assegni e le indennità previsti dalla presente legge sono liquidati con provvedimento del direttore generale delle pensioni di guerra, salvo i casi di competenza delle Direzioni provinciali del tesoro.

     Allo stesso direttore generale spetta di provvedere alla liquidazione ed al riparto delle pensioni, assegni od indennità, anche per la quota che debba far carico ad altri enti, in concorso con lo Stato, i quali, pertanto, non possono eseguire alcun pagamento se non in base al provvedimento del direttore generale suddetto, notificato nelle forme di legge.

     Quando il direttore generale, per insufficiente documentazione o per altro motivo, non ritenga di poter deliberare definitivamente sulla concessione della pensione o dell'assegno da conferire, può procedere a liquidazione provvisoria allo stato degli atti.

     Qualora in sede di liquidazione definitiva, si debba far luogo alla concessione di un trattamento pensionistico inferiore a quello attribuito con la liquidazione provvisoria, le maggiori somme corrisposte agli interessati sono abbuonate, semprechè risulti la buona fede degli interessati medesimi.

     Tutti i provvedimenti concernenti le pensioni, assegni e indennità di guerra, con allegati i documenti giustificativi, sono sottoposti per l'approvazione all'esame del Comitato di cui al successivo art. 91. A tal fine i provvedimenti medesimi sono trasmessi al predetto comitato non oltre il termine di 30 giorni dalla data della relativa emanazione.

     All'atto dell'emanazione dei provvedimenti concessivi, il direttore generale dispone la corresponsione, a titolo di anticipazione, delle rate correnti degli assegni liquidati.

     Nel caso in cui il comitato non approvi il provvedimento sottoposto al suo esame, questo viene restituito con la relativa deliberazione al direttore generale.

     Il direttore generale, ove non dissenta dalla deliberazione del comitato, provvede all'annullamento del provvedimento, disponendo, nel caso di concessione, l'abbuono delle somme corrisposte agli interessati a titolo di anticipazione, semprechè risulti la buona fede degli interessati medesimi. In caso contrario, rinvia il provvedimento per un ulteriore esame al comitato; ove il comitato non proceda all'approvazione, il direttore generale emette un nuovo provvedimento in conformità della deliberazione del comitato medesimo.

     I provvedimenti emessi dal direttore generale in base alle norme di cui al presente articolo nonché quelli emessi dalle Direzioni provinciali del tesoro possono essere modificati o revocati da parte della stessa autorità che li ha emanati per i motivi, nei termini e secondo le modalità stabiliti dal successivo art. 112.

     Nei casi in cui spetti di provvedere al Ministro per il tesoro, il Ministro stesso delibera su proposta del comitato di liquidazione di cui all'art. 91 della presente legge.

 

          Art. 91. Comitato di liquidazione.

     Il comitato di liquidazione è nominato con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Consiglio dei Ministri ed è composto di un presidente di sezione della Corte dei conti, che lo presiede, e di un numero di membri da trentacinque a settantasei, a seconda delle esigenze delle sue funzioni.

     I membri del comitato sono scelti tra gli appartenenti alle seguenti categorie, anche se a riposo: magistrati dell'ordine giudiziario con funzioni non inferiori a quelle di magistrato della Corte di appello o equiparati; magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti con funzioni non inferiori a quelle di referendario; ufficiali generali e ufficiali superiori medici; professori ordinari, straordinari, aggregati e liberi docenti di università, a preferenza delle facoltà di medicina; direttori generali o equiparati e funzionari di qualifica immediatamente inferiore.

     Il Ministro per il tesoro designa non oltre dieci membri anche al di fuori delle categorie suindicate, su proposta dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra; designa, altresì, sei membri su proposta dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti in guerra, tre membri su proposta dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra, un membro appartenente alla categoria degli invalidi per la lotta di liberazione, un membro scelto fra i congiunti di caduti per la lotta di liberazione e non più di quindici membri scelti fra i funzionari, in attività o a riposo, della carriera direttiva dei servizi amministrativi del Ministero del tesoro, con qualifica non inferiore a quella di ispettore generale.

     E' in facoltà del Ministro per il tesoro di affidare le funzioni di vice presidente del comitato a tre membri di esso, scelti tra i magistrati in servizio della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, con funzioni non inferiori a quelle di consigliere.

     Tutti i membri durano in carica tre anni salvo quanto previsto dal comma successivo e possono essere riconfermati.

     I membri del comitato di liquidazione non possono essere nominati o confermati quando abbiano superato il 75° anno e cessano comunque dall'incarico al raggiungimento del predetto limite di età.

     Alla direzione della segreteria del comitato è preposto un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione.

 

          Art. 92. Funzionamento del comitato di liquidazione.

     Il comitato di liquidazione può funzionare anche suddividendosi in sezioni.

     Le sezioni decidono con l'intervento di un numero di votanti non inferiore a cinque, di cui almeno due magistrati della Corte dei conti ed un sanitario e sono costituite in modo che vi possa intervenire almeno uno dei membri nominati su proposta delle associazioni di cui all'art. 91.

     Le sezioni sono presiedute dal presidente o dai vice presidenti. Il presidente del comitato può, tuttavia, in relazione alle esigenze di servizio, conferire annualmente l'incarico di presiedere alle singole sezioni a non oltre dodici membri scelti tra i magistrati in servizio o a riposo della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, con funzioni non inferiori a quelle di consigliere o equiparati.

     Alle adunanze di ciascuna sezione assiste, in qualità di segretario, un funzionario nominato con decreto del Ministro per il tesoro, su proposta del presidente del comitato.

     Spetta al Ministro per il tesoro provvedere, con proprio decreto, all'approvazione delle norme relative al funzionamento ed alla procedura del comitato di liquidazione.

     Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il tesoro, stabilisce l'indennità mensile spettante al presidente ed ai vice presidenti del comitato di liquidazione nonché ai magistrati incaricati di presiedere alle sezioni.

     In aggiunta al normale gettone di presenza, ai componenti del comitato è dovuta un'indennità integrativa per ogni pratica esaminata e definita, di cui ciascun componente del comitato sia stato relatore. Per l'intervento alle adunanze, al segretario del comitato è dovuta, in aggiunta al normale gettone di presenza, una indennità integrativa per ogni pratica definita nell'adunanza cui si riferisce il gettone medesimo.

     Il Ministro per il tesoro stabilisce, con proprio decreto le misure delle indennità di cui al precedente comma.

 

          Art. 93. Commissioni mediche per le pensioni di guerra.

     Gli accertamenti sanitari relativi alle cause ed all'entità delle menomazioni dell'integrità fisica del militare o del civile vengono eseguiti mediante visita diretta da parte di una commissione composta di ufficiali medici del servizio permanente o delle categorie in congedo di cui almeno uno di grado non inferiore a quello di tenente colonnello, con funzioni di presidente, di medici appartenenti al personale civile dello Stato, di ruolo o a contratto, e di primari ed assistenti ospedalieri di ruolo. Fanno altresì parte della commissione sanitari civili scelti fra quelli designati dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra e dall'Associazione nazionale famiglie dei caduti in guerra, nonché un sanitario avente la qualifica di mutilato o di invalido per la lotta di liberazione, uno avente la qualifica di partigiano combattente e uno designato dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra.

     La commissione si pronuncia con l'intervento di tre membri di cui almeno uno militare con funzione di presidente. Di essa deve sempre far parte uno dei medici civili designati dall'Associazione che rappresenta la categoria cui appartiene l'invalido.

     Nel caso in cui gli accertamenti sanitari riguardino persone di sesso femminile, della commissione medica di cui al presente articolo farà parte, ove la natura dell'infermità lo richieda, un sanitario specialista in ginecologia.

     Il Ministro per il tesoro, con suo decreto, determina le sedi delle commissioni e ne nomina i componenti previa intesa con i Ministri interessati.

     Qualora il militare o il civile da sottoporre a visita sia internato in ospedale psichiatrico, la commissione può pronunciare il suo parere, limitatamente all'infermità mentale, su relazione del direttore dell'ospedale medesimo accompagnata dai documenti clinici pertinenti al caso.

     La commissione redige un verbale della visita eseguita formulando il proprio giudizio diagnostico e procedendo alla classificazione dell'invalidità, secondo le tabelle A, B, E, F ed F-1 annesse alla presente legge, ovvero esprimendo il proprio parere in merito all'inabilità a proficuo lavoro degli interessati.

     Il componente della commissione eventualmente dissenziente dichiara nel verbale i motivi del dissenso.

     Nei casi di classificazione delle invalidità e quando all'accertamento dell'inabilità a proficuo lavoro sia subordinato il riconoscimento del diritto a pensione, un estratto del verbale viene consegnato all'interessato, che deve dichiarare se accetta il parere. Il parere della commissione, qualora non sia accettato dall'interessato, è sottoposto all'esame della commissione medica superiore di cui al successivo art. 94.

     Ai servizi di segreteria della commissione si provvede con personale dipendente dai Ministeri della difesa e del tesoro.

 

          Art. 94. Commissione medica superiore.

     Il Ministro per il tesoro, previe intese con i Ministri interessati, nomina, con proprio decreto una commissione medica superiore composta di ufficiali generali e ufficiali superiori medici del servizio permanente o delle categorie in congedo, di docenti universitari effettivi ed aggregati, od aiuti di ruolo nelle specialità relative alle lesioni o infermità in esame, di liberi docenti universitari, nonché di un sanitario avente la qualifica di mutilato od invalido per la lotta di liberazione e di uno avente la qualifica di partigiano combattente. Possono far parte della commissione medica superiore anche ufficiali medici aventi il grado di capitano, purché docenti universitari.

     Un quarto dei membri della commissione predetta è scelto fra quelli proposti dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, dall'Associazione nazionale famiglie dei caduti in guerra e dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra.

     La commissione è presieduta da un tenente generale medico.

 

          Art. 95. Funzionamento della commissione medica superiore.

     La commissione medica superiore può funzionare anche suddividendosi in sottocommissioni, presiedute ciascuna dal presidente o dall'ufficiale più elevato in grado o più anziano, e decide con l'intervento di non meno di cinque membri.

     Del collegio deve far parte, in ogni caso, un sanitario scelto tra quelli designati dall'Associazione nazionale alla cui categoria appartiene il visitando ed uno almeno che sia specialista nella materia riguardante l'invalidità in esame.

     Essa esprime il proprio parere sui documenti; ma qualora lo ritenga opportuno e sempre, quando vi sia stato dissenso nella commissione di cui all'art. 93 esprime il suo parere dopo la visita diretta dell'interessato. La commissione, qualora non possa procedere a visita diretta, può delegare per la visita uno dei membri o un'autorità sanitaria locale.

     La commissione dà inoltre parere ogni qualvolta ne sia richiesta dal Ministro per il tesoro.

     Nel caso in cui gli accertamenti sanitari riguardino persone di sesso femminile, della commissione medica superiore è chiamato a far parte, ove la natura dell'infermità lo richieda, un sanitario specialista in ginecologia.

 

          Art. 96. Compensi ai membri delle commissioni mediche per le pensioni di guerra e della commissione medica superiore.

     Ai fini della nomina a membri delle commissioni mediche per le pensioni di guerra e della commissione medica superiore gli ufficiali medici delle categorie in congedo sono richiamati in servizio per l'espletamento delle loro mansioni per conto ed a carico del Ministero del tesoro.

     Ai membri civili delle commissioni mediche periferiche e della commissione medica superiore non dipendenti dallo Stato è dovuto un compenso per le prestazioni professionali effettuate.

     Il Ministro per il tesoro stabilisce, con proprio decreto, la misura del compenso di cui al precedente comma.

     L'onere per stipendi ed indennità dovuti agli ufficiali medici richiamati in servizio, per i compensi ai medici civili di cui al secondo comma e per il funzionamento in genere delle commissioni mediche per le pensioni di guerra e della commissione medica superiore grava sullo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

 

          Art. 97. Integrazione delle commissioni mediche territoriali e della commissione medica superiore.

     E' data facoltà al Ministro per la difesa, su richiesta del Ministro per il tesoro, di stipulare convenzioni, entro un contingente di 120 unità, con medici civili generici e specialisti per integrare la composizione delle commissioni mediche territoriali e della commissione medica superiore di cui agli articoli 93 e 94, ai fini degli accertamenti sanitari disposti in materia di pensioni di guerra. Il relativo trattamento economico verrà stabilito in base alle giornate di effettivo servizio in relazione alle prestazioni rese ed alle singole specializzazioni del convenzionato entro un limite massimo di L. 250.000 mensili. I medici, di cui al presente articolo, non possono essere convenzionati quando abbiano compiuto il 75° anno e cessano comunque dall'incarico al raggiungimento del predetto limite di età [32].

     Appositi contratti e convenzioni possono, inoltre, essere stipulati, dal Ministro per la difesa, sempre su richiesta del Ministro per il tesoro, con ospedali civili, istituti sanitari ed altri enti, per l'espletamento di esami specialistici, per il ricovero, il trasporto e il vitto dei visitandi, in occasione degli accertamenti di cui al precedente comma.

 

          Art. 98. Decadenza delle domande e perdita del diritto alla rinnovazione automatica degli assegni.

     Il richiedente la pensione di guerra che, senza giustificato motivo, non si presenti alla chiamata per prima visita sanitaria entro sei mesi dalla seconda convocazione deve produrre nuova domanda di accertamenti sanitari. La seconda convocazione deve essere disposta ad almeno due mesi di distanza dalla prima. Nel caso di cui al presente comma, la pensione, l'assegno o l'indennità di guerra, eventualmente spettante, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della nuova domanda.

     Ove l'invalido, senza giustificato motivo, non si sia presentato alla visita sanitaria, disposta alla scadenza dell'assegno rinnovabile, entro un anno dalla convocazione o dalla scadenza degli assegni già attribuiti se tale termine sia più favorevole, questi per ottenere la pensione, l'assegno o l'indennità, deve presentare apposita domanda e gli assegni eventualmente spettanti decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa.

     Qualora l'interessato, senza giustificato motivo, non si presenti alla visita medica disposta per accertare il denunciato aggravamento dell'invalidità entro tre mesi dalla convocazione, gli accertamenti sanitari non possono essere effettuati che a seguito di nuova domanda da parte dell'invalido e l'eventuale più favorevole trattamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa.

     Le commissioni mediche di cui all'art. 93, sono tenute a comunicare al Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, i nominativi di coloro che non si sono presentati agli accertamenti sanitari, di cui ai precedenti commi, entro i termini sopra indicati, trasmettendo i documenti comprovanti le avvenute convocazioni.

 

          Art. 99. Decadenza per acquisto di cittadinanza straniera.

     I cittadini italiani maggiorenni decadono dal diritto a conseguire od a godere pensioni, assegni o indennità di guerra qualora acquistino od abbiano acquistato per propria volontà una cittadinanza straniera, ovvero conservino, anche tacitamente, la cittadinanza straniera acquistata nella minore età con il concorso della volontà propria o di quella del genitore esercente la patria potestà o del tutore.

 

          Art. 100. Eccezioni in materia di decadenza per acquisto di cittadinanza straniera.

     La disposizione di cui all'art. 99 non si applica:

     a) a coloro che, già residenti all'estero, siano rimpatriati per compiere il servizio militare durante la guerra in cui riportarono l'invalidità;

     b) a chi abbia acquistato la cittadinanza di uno Stato estero la cui legislazione permette la conservazione della cittadinanza italiana;

     c) a chi abbia acquistato la cittadinanza di uno Stato estero la cui legislazione ne permetta la perdita senza condizionarla in nessun caso ad autorizzazione o ad altro atto di autorità;

     d) a chi non aveva la cittadinanza italiana al momento della concessione del beneficio;

     e) a chi, risiedendo stabilmente all'estero per ragioni di lavoro, abbia dovuto acquistare la cittadinanza straniera per ottenere il posto di lavoro;

     f) alla vedova che, per effetto della morte del marito, venga a perdere la cittadinanza italiana.

 

          Art. 101. Ripristino del diritto per riacquisto della cittadinanza italiana.

     Il diritto a pensione, assegno od indennità, che sia stato perduto in applicazione dell'art. 99 può essere ripristinato qualora l'interessato provi di aver riacquistato la cittadinanza italiana.

     Il ripristino ha effetto dalla data della pronuncia del relativo provvedimento da parte della competente autorità italiana.

     Ai fini dell'applicazione del precedente comma, l'interessato deve presentare domanda entro un anno dalla data del predetto provvedimento. Trascorso detto termine, il ripristino ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

 

          Art. 102. Perdita del diritto per condanna. [33]

     Il diritto a conseguire la pensione, l'assegno o l'indennità ed a fruire della pensione o dell'assegno già conseguito, si perdono per fatti posteriori all'evento, da cui derivò l'invalidità, dai militari di ogni grado che abbiano riportato condanna a pena superiore a tre anni, pronunziata in base ai codici penali militari, e che renda il condannato indegno di appartenere alle forze armate.

     Coloro che siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per reati di tradimento, di spionaggio, di codardia, di abbandono di posto in presenza del nemico, di rivolta, di diserzione o di mutilazione volontaria commessi in tempo di guerra, anche se sia intervenuto indulto, sono incapaci di conseguire la pensione, l'indennità o l'assegno e di fruire della pensione o dell'assegno già conseguito qualunque sia il tempo in cui fu commesso il reato, salvo il caso in cui l'invalido, posteriormente al commesso reato, nella stessa guerra o in altra successiva, abbia fatto parte di reparti operanti o abbia partecipato ad azioni anche episodiche di guerra, ovvero sia stato prigioniero, od abbia partecipato, alle dipendenze di autorità civili o militari, ad operazioni di rastrellamento di ordigni bellici o di sminamento, od abbia ottenuto ricompensa al valor militare.

     Nel caso di diserzione, codardia, abbandono di posto in presenza del nemico o rivolta, il Ministro per il tesoro, sentito il parere di una commissione composta di tre ufficiali generali, di cui uno dell'esercito, uno della marina ed uno dell'aeronautica, può concedere la pensione o l'assegno, ove ritenga che, per la particolarità delle circostanze, il fatto non costituisca lesione dell'onor militare. La composizione della commissione predetta è integrata con l'inclusione di un segretario scelto tra i funzionari della carriera direttiva del ruolo centrale del Ministero del tesoro.

 

          Art. 103. Devoluzione del trattamento pensionistico nei casi di perdita del diritto da parte dell'invalido.

     Nei casi di perdita del diritto da parte dell'invalido, a termini delle disposizioni di cui all'art. 102 al coniuge e alla prole viene liquidato, a domanda, il trattamento a cui avrebbero avuto diritto se l'invalido fosse morto per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidità di guerra.

     Ove la domanda, di cui al precedente comma, sia presentata oltre l'anno dalla data di perdita del diritto da parte dell'invalido, il trattamento previsto dal comma medesimo è concesso a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

     Le competenti direzioni provinciali del tesoro provvedono alla liquidazione del trattamento di cui al presente articolo.

 

          Art. 104. Ripristino del diritto per amnistia, grazia o riabilitazione.

     Il diritto a pensione, assegno od indennità che sia stato perduto per una qualunque delle cause contemplate dall'art. 102 può essere ripristinato, con decreto del Ministro per il tesoro, quando sia intervenuta amnistia, grazia o riabilitazione.

     Il ripristino del diritto decorre dalla data di entrata in vigore del provvedimento che concede l'amnistia o del decreto del Presidente della Repubblica che accorda la grazia ovvero dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di riabilitazione.

     Ai fini dell'applicazione del precedente comma, l'interessato deve presentare domanda entro un anno, rispettivamente, dalla declaratoria con cui è stata applicata l'amnistia, dalla entrata in vigore del decreto presidenziale o dalla data in cui la sentenza di riabilitazione è passata in giudicato. Ove la domanda sia presentata oltre detto termine, il ripristino ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

     Ripristinato il diritto del titolare, cessano in tutti i casi di avere effetto le concessioni a favore degli altri aventi diritto, di cui all'art. 103. Le somme eventualmente corrisposte ai congiunti, posteriormente alla data di ripristino, saranno imputate, limitatamente all'importo degli arretrati costituiti dalle rate maturate, al trattamento pensionistico ripristinato.

 

          Art. 105. Revoca o modificazione dei provvedimenti.

     I provvedimenti concessivi di pensione o di assegno di guerra possono essere, in qualsiasi tempo, revocati o modificati quando:

     a) vi sia stato errore di fatto o sia stato omesso di tener conto di elementi risultanti dallo stato di servizio o da altra documentazione acquisita agli atti della pratica;

     b) vi sia stato errore nel calcolo della pensione, assegno o indennità ovvero nell'applicazione delle tabelle che stabiliscono l'ammontare delle pensioni, assegni od indennità;

     c) siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo l'emissione del decreto;

     d) la liquidazione sia stata effettuata od il decreto sia stato emesso sulla base di documenti falsi;

     e) siano venute meno le condizioni economiche o di inabilità a proficuo lavoro che hanno determinato la concessione del trattamento pensionistico a favore dei congiunti.

     Nei casi di revoca per dolo, la soppressione della pensione o dell'assegno ha effetto dal giorno della concessione; negli altri casi, la soppressione o la riduzione hanno effetto dal giorno della denuncia al comitato di liquidazione, ai sensi del successivo art. 106 e non si fa luogo ad alcuna forma di addebito per le somme corrisposte.

     Agli effetti dell'applicazione del presente articolo, gli interessati già provvisti di pensione o di assegno e quelli per i quali siano stati già eseguiti accertamenti sanitari potranno essere sottoposti a nuova visita sanitaria; ma perché possa farsi luogo a revoca od a riduzione della pensione o dell'assegno è sempre necessario il parere della commissione medica superiore di cui all'art. 94, previa visita diretta.

     A chiunque, senza giustificato motivo, rifiuti di presentarsi alle visite di cui al precedente comma o non si presenti nel tempo assegnatogli, la pensione o l'assegno saranno sospesi e non potranno essere ripristinati sino a quando l'invalido non si sia presentato.

     Il miglioramento clinico, conseguito dall'invalido successivamente all'ammissione vitalizia al diritto pensionistico di guerra, non può mai costituire motivo di modificazione del trattamento di pensione, nè di riduzione o soppressione di assegni, salvo quanto disposto dall'art. 21, per i casi di revoca o sospensione del trattamento di incollocabilità, nonché dall'art. 20, per la revoca dell'assegno di previdenza.

 

          Art. 106. Procedura per la perdita, sospensione o riduzione della pensione o dell'assegno.

     Nei casi di perdita della pensione o dell'assegno a termini dell'art. 102, il Ministro per il tesoro provvede a sopprimere gli assegni già liquidati.

     Nei casi previsti dall'art. 105 il Ministro per il tesoro provvede alla revoca totale o parziale della pensione o dell'assegno, sentito il comitato di liquidazione riunito in sezione speciale, della quale devono far parte almeno due membri della Corte dei conti ed un rappresentante delle associazioni interessate, di cui all'art. 91.

     Qualora il Ministro per il tesoro ritenga che sussistano elementi per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 105, raccolte le necessarie informazioni e su denuncia del procuratore generale della Corte dei conti, trasmette al comitato di liquidazione, costituito in sezione speciale, una relazione motivata con i documenti su cui si fonda e provvede alla immediata sospensione dei pagamenti già autorizzati. Analogamente, nei casi di denuncia all'autorità giudiziaria inerente a fatti o circostanze su cui si fonda la liquidazione del trattamento pensionistico, il Ministro per il tesoro può, in via cautelare, disporre la sospensione dei pagamenti già autorizzati facendo però salvo il diritto agli alimenti e dandone comunicazione agli interessati mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, spedita a mezzo del servizio postale.

     Copia della relazione di cui al precedente comma deve essere notificata, a cura del comitato, agli interessati, con l'assegnazione di un termine, non minore di un mese, per la presentazione di memorie e documenti.

     Ove lo richieda, l'interessato può essere udito personalmente od a mezzo di procuratore. La mancata presentazione, qualunque ne sia la causa, non costituisce impedimento alla deliberazione del comitato.

     Sulla proposta del comitato, il Ministro decide, in via definitiva, con provvedimento da notificarsi agli interessati ed al procuratore generale della Corte dei conti.

     Avverso tale decisione è ammesso, da parte degli interessati e del procuratore generale, ricorso alla Corte dei conti, nei modi e termini stabiliti dal successivo art. 109.

     La procedura di cui ai commi che precedono deve essere seguita per la revoca o la modificazione dei provvedimenti concessivi di pensione o di assegno adottati dalle direzioni provinciali del tesoro.

 

          Art. 107. Ulteriore liquidazione a favore dello stesso titolare.

     Quando venga a cessare il godimento di una pensione o di un assegno di guerra e sia da far luogo ad ulteriore liquidazione a favore dello stesso titolare o di successivi aventi diritto, ma si riscontri taluno dei motivi di perdita o di riduzione della pensione o dell'assegno previsti nell'art. 105, il Ministro per il tesoro decide con la procedura stabilita dall'art. 106.

 

          Art. 108. Revoca per atto della Corte dei conti.

     Quando la Corte dei conti, investita del giudizio sui ricorsi contro decreti ministeriali relativi a pensioni od assegni di guerra ritenga possa farsi luogo a provvedimento di revoca, ai sensi degli articoli 105 e 106, rinvia gli atti al Ministro per il tesoro, salvo l'eventuale corso dei giudizi medesimi.

 

          Art. 109. Ricorso alla Corte dei conti. [34]

     Contro il provvedimento del Ministro per il tesoro è ammesso il ricorso alla Corte dei conti, da presentarsi entro il termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento e, nei casi in cui questa venga omessa, di novanta giorni dalla data di consegna del certificato di iscrizione (libretto di pensione) risultante dall'apposito registro. Qualora la notifica del provvedimento impugnato sia stata eseguita a mezzo del servizio postale, il termine per la presentazione del ricorso decorre dalla data di consegna risultante dall'avviso di ricevimento.

     La riscossione dell'indennità una volta tanto non implica decadenza dal ricorso alla Corte dei conti.

     Il ricorso, provvisto della sottoscrizione del ricorrente o di un suo procuratore speciale, o anche del semplice segno di croce vistato dall'autorità comunale o da un notaio o dal dirigente locale delle rispettive associazioni assistenziali erette in enti morali, è esente da spese di bollo e, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, deve essere depositato alla segreteria della Corte dei conti o a questa spedito mediante raccomandata. In questo secondo caso, della data di spedizione fa fede il bollo dell'ufficio postale mittente e, qualora questo sia illeggibile, la ricevuta della raccomandata.

     Nel caso di decesso del ricorrente, il ricorso potrà essere riassunto dagli eredi o anche da uno di essi, nelle forme consentite dal presente articolo, anche per quanto riguarda la delega in calce o a margine per l'avvocato difensore. Per la prosecuzione del ricorso da parte degli eredi non si applicano le norme di cui al titolo IV della legge tributaria sulle successioni, approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, e relative modificazioni ed aggiunte.Per l'infermo di mente, al quale non sia stato ancora nominato il legale rappresentante o l'amministratore provvisorio, il ricorso è validamente sottoscritto dalla moglie o da un figlio maggiorenne o, in loro mancanza, da uno dei genitori, ovvero da chi ne abbia la custodia o comunque lo assista. La persona che validamente sottoscrive il ricorso ai sensi della presente disposizione può anche nominare l'avvocato difensore, sia con procura notarile, sia con delega in calce allo stesso ricorso.

 

          Art. 110. Competenza della Corte dei conti: sezioni civili.

     Se, in dipendenza di un medesimo evento attribuito a causa di servizio, siano negate la pensione di guerra dal Ministero del tesoro e la pensione privilegiata ordinaria dal competente Ministero e l'interessato impugni entrambi i provvedimenti negativi, la decisione, anche sul diritto alla pensione di guerra, spetta alla sezione della Corte dei conti competente per la pensione privilegiata ordinaria.

     Il ricorso può essere prodotto entro novanta giorni dalla più recente data di notificazione dei due provvedimenti negativi, se proposto contro entrambi o anche esclusivamente contro il primo di essi, purché la seconda pronuncia sia avvenuta in sede di rinvio per competenza ovvero su domanda fatta dall'interessato entro novanta giorni dalla prima notificazione.

 

          Art. 111. Competenza della Corte dei conti: sezioni speciali.

     I ricorsi in materia di pensioni di guerra sono decisi dalle competenti sezioni speciali della Corte dei conti composte ciascuna di un presidente di sezione, un presidente di sezione aggiunto ed un congruo numero di consiglieri, primi referendari e referendari assegnati con ordinanza del presidente della Corte dei conti.

     Le predette sezioni decidono con numero di cinque votanti, dei quali non più di due primi referendari o referendari.

     I ricorsi sono assegnati a ciascuna sezione dal presidente della Corte o da un presidente di sezione da lui delegato.

     Il procuratore generale, pervenuto il fascicolo amministrativo ed iniziata la relativa istruttoria, ne dà comunicazione al ricorrente, il quale ha la facoltà di esaminare gli atti del giudizio, di depositare documenti, memorie difensive e consulenze, nonché di farsi assistere, a proprie spese, nelle visite mediche da un sanitario di sua fiducia [35][36].

     Terminata l'istruttoria, il procuratore generale chiede la fissazione dell'udienza, nella quale concluderà oralmente solo nel caso di conclusione favorevole [37].

 

          Art. 112. Modificazione o revisione amministrativa dei decreti.

     I decreti concessivi o negativi del trattamento pensionistico di guerra possono essere modificati o revocati, di ufficio od a domanda degli interessati, prima che sia trascorso il termine per il ricorso alla Corte dei conti di cui al primo comma dell'art. 109.

     Trascorso il termine di cui al comma precedente, i decreti concessivi o negativi possono essere sottoposti a riesame nella normale sede amministrativa, d'ufficio od a domanda degli interessati, qualora ricorrano le circostanze di cui al primo comma, lettere a), b) e c) dell'art. 105.

     Il riesame di cui al precedente comma è, inoltre, ammesso nei casi in cui il diritto alla pensione o all'assegno sia stato negato per le circostanze di cui al primo comma, lettera e) dell'art. 105, nonché quando dall'interessato sia presentata una nuova domanda che si riferisca a materia che non abbia formato oggetto di precedente esame.

     Se la domanda sia stata presentata dopo un anno dalla notificazione del decreto di cui si chiede il riesame, l'eventuale nuovo trattamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.

     Per le revisioni eseguite d'ufficio entro il termine indicato al primo comma, la nuova liquidazione ha effetto dalla data dalla quale è riconosciuto il diritto. Negli altri casi gli effetti della revisione decorrono dalla data del relativo provvedimento.

 

          Art. 113. Notificazione dei provvedimenti.

     Tutti i provvedimenti relativi alle pensioni, agli assegni od alle indennità regolati dalla presente legge devono essere notificati agli interessati a mezzo dell'ufficiale giudiziario o del messo comunale, nel territorio della Repubblica, ed a cura degli agenti consolari, all'estero, ovvero per lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, spedita a mezzo del servizio postale, con le modalità previste dal regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2393.

     E' data facoltà al Ministro per il tesoro di omettere la notificazione ai concessionari dei decreti di liquidazione di pensioni, assegni od indennità, che, a termini di legge, siano di pieno accoglimento delle richieste delle parti interessate. In tal caso, i sindaci, entro cinque giorni dalla data di ricevimento dei certificati di iscrizione (libretti di pensione) debbono informare i concessionari con invito a presentarsi per la consegna.

     Dell'avvenuta consegna il concessionario rilascia, su apposito registro del comune, ricevuta autenticata dal segretario.

     Qualora i sindaci contravvengano a tale disposizione o, comunque, si verifichino ritardi o irregolarità nella consegna degli atti suddetti, provvede d'ufficio il prefetto della provincia, avvalendosi, ove occorra, dell'opera di commissari prefettizi. Le spese, in tal caso, sono a carico dei comuni inadempienti.

 

          Art. 114. Controllo sui provvedimenti emessi dalle Direzioni provinciali del tesoro.

     I provvedimenti emessi dalle direzioni provinciali del tesoro, a termini della presente legge, sono sottoposti al controllo preventivo delle ragionerie provinciali dello Stato e della Corte dei conti previsto dall'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544 e successive modificazioni.

     Sono esclusi dal controllo di cui al precedente comma i provvedimenti emanati in via provvisoria.

 

          Art. 115. Pagamento della pensione e degli assegni.

     L'ammontare annuo delle pensioni ed assegni di cui alla presente legge, esclusi gli assegni una tantum e l'indennità speciale annua di cui agli articoli 28 e 79 della presente legge, viene corrisposto agli aventi diritto in dodici rate uguali da pagarsi mensilmente, salvo quanto previsto dall'art. 7 della legge 3 febbraio 1951, n. 38.

 

Titolo IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

          Art. 116. Decorrenza dei nuovi benefici. Domanda.

     Le disposizioni della presente legge si applicano in tutti i casi nei quali sia sorto o sorga diritto a pensione, assegno o indennità di guerra che siano avvenuti dopo il 29 settembre 1911 ma, se più favorevoli, rispetto alla precedente legislazione, hanno effetto dal 16 gennaio 1968.

     Le nuove e maggiori misure delle pensioni e degli assegni stabilite dalla presente legge decorrono dal 16 gennaio 1968.

     La disposizione relativa alla sospensione dei termini per i minori e i dementi di cui all'ultimo comma dell'art. 82 ed al penultimo comma dell'art. 88 ha effetto a decorrere dal 21 dicembre 1961.

     Nei confronti delle pensioni od assegni già concessi per eguale titolo dalle leggi precedenti gli aumenti accordati dalla presente legge sono corrisposti d'ufficio.

     Tutti gli altri benefici, ivi compresi quelli derivanti dalle più favorevoli assegnazioni delle invalidità alle tabelle A ed E, devono essere richiesti, con domanda in carta libera, al Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra ovvero alla competente direzione provinciale del tesoro, nel caso in cui i relativi provvedimenti debbano essere adottati, a termini della presente legge, dalle direzioni provinciali del tesoro.

     Se la domanda è presentata dopo un anno dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, i nuovi e maggiori benefici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.

 

          Art. 117. Salvaguardia dei diritti quesiti.

     Resta salvo il diritto alla pensione o agli assegni a termini delle disposizioni legislative vigenti alla data dell'entrata in vigore della presente legge, quando tale diritto derivi da fatto avvenuto prima della data medesima.

     I congiunti dei militari e dei civili morti per causa di guerra aventi diritto a pensione od assegno di guerra in base alle norme vigenti anteriormente, con esclusione di altri congiunti ammessi al diritto dalla presente legge, ne conservano il godimento e gli esclusi non subentrano se non quando vengano a mancare gli attuali titolari.

     Se però la pensione o l'assegno di cui sono in godimento gli attuali titolari è inferiore, per qualsiasi motivo, a quanto potrebbe spettare agli esclusi, a costoro viene liquidata la differenza, a decorrere dal giorno dal quale avrebbero avuto diritto alla pensione o all'assegno, qualora non fossero esistiti gli attuali titolari.

     Ai mutilati ed agli invalidi, ai quali, in applicazione di disposizioni anteriormente in vigore, sia stato attribuito un trattamento pensionistico in base a classificazioni più favorevoli di quelle previste dalla presente legge, è conservato il diritto al trattamento corrispondente alle classificazioni già effettuate. Per i titolari di assegno rinnovabile, la disposizione di cui al presente comma si applica fino alla data di scadenza dell'assegno stesso.

 

          Art. 118. Abbuono e recupero delle somme liquidate in via provvisoria.

     In tutti i casi in cui è stabilita la competenza delle direzioni provinciali del tesoro ad effettuare concessioni in via provvisoria e l'amministrazione centrale, in sede di provvedimento definitivo, non confermi le concessioni medesime ovvero faccia luogo a liquidazione di un trattamento inferiore, le somme in più corrisposte sono abbuonate, semprechè risulti la buona fede degli interessati.

 

          Art. 119. Delimitazione della responsabilità dello Stato per danni di guerra alle persone.

     Con le norme emanate in materia di pensione di guerra, si intende regolato qualsiasi diritto verso lo Stato di tutti coloro che, per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra o per fatto di guerra, abbiano riportato ferite o contratto infermità ovvero, in caso di morte, qualsiasi diritto dei rispettivi viventi a carico, degli eredi o di terzi.

 

          Art. 120. Revisione dei provvedimenti emanati in base alle norme anteriori — Decorrenza degli effetti della revisione.

     I provvedimenti emanati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge in base a disposizioni modificate dalla legge medesima sono sottoposti a revisione, su richiesta degli interessati, anche se sia intervenuta in proposito decisione della Corte dei conti.

     Qualora la domanda sia presentata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'eventuale concessione ha decorrenza da tale data. Trascorso questo termine le concessioni decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

 

          Art. 121. Abrogazione delle norme non compatibili.

     Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o con essa non compatibili.

     Le pensioni, gli assegni e le indennità di cui alla presente legge sono soggetti alle disposizioni generali concernenti le pensioni civili e militari, sempre che queste non contrastino con quelle della presente legge.

     Per gli invalidi di guerra restano, tuttavia, in vigore le eccezioni stabilite dall'art. 26 del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175 convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178 e successive modificazioni.

     A decorrere dal 16 gennaio 1968 l'assegno speciale temporaneo di cui all'art. 4 della legge 18 maggio 1967, n. 318, è soppresso.

 

          Art. 122. Contributo straordinario all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.

     A favore dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra è concesso un contributo straordinario di lire 2.500.000.000, di cui lire 2.000.000.000 per le esigenze di gestione a tutto il 31 dicembre 1967 e lire 500.000.000 ad integrazione dell'assegnazione prevista per l'anno 1968.

 

          Art. 123. Copertura finanziaria.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 60 miliardi per l'esercizio 1968 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Tabella A

     LESIONI ED INFERMITA' CHE DANNO DIRITTO A PENSIONE VITALIZIA O AD ASSEGNO RINNOVABILE

     Prima categoria

     1. La perdita dei quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.

     2. La perdita di tre arti fino al limite della perdita delle due mani e di un piede insieme.

     3. La perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita totale delle due mani.

     4. La perdita di due arti, superiore ed inferiore dello stesso lato (disarticolazione o amputazione del braccio e della coscia).

     5. La perdita di un arto inferiore e di uno superiore non dello stesso lato (disarticolazione o amputazione del braccio e della coscia).

     6. La perdita totale di una mano e di due piedi.

     7. La perdita totale di una mano e di un piede.

     8. La disarticolazione di un'anca; l'anchilosi completa della stessa, se unita a grave alterazione funzionale del ginocchio corrispondente.

     9. La disarticolazione del braccio destro o l'amputazione di esso all'altezza del collo chirurgico dell'omero.

     10. L'amputazione di coscia o gamba a qualunque altezza con moncone residuo improtesizzabile in modo assoluto e permanente.

     11. La perdita di una coscia a qualunque altezza con moncone protesizzabile, ma con grave artrosi dell'anca o del ginocchio dell'arto superstite.

     12. La perdita di ambo gli arti inferiori (disarticolazione o amputazione di cosce).

     13. La perdita totale di tutte le dita delle mani ovvero la perdita totale dei due pollici e di altre sette o sei dita.

     14. La perdita totale di un pollice e di altre otto dita delle mani.

     15. La perdita totale delle cinque dita di una mano e delle prime due dell'altra.

     16. La perdita totale di sei dita delle mani compresi anche i pollici e gli indici o la perdita totale di otto dita delle mani compreso o non uno dei pollici.

     17. La perdita totale di ambo i piedi.

     18. Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari e tutti gli altri esiti di lesioni gravi della faccia e della bocca, tali da determinare grave ostacolo alla masticazione e alla deglutizione da costringere a speciale alimentazione.

     19. L'anchilosi temporo-mandibolare completa e permanente.

     20. L'immobilità completa permanente del capo in flessione o in estensione, oppure la rigidità totale e permanente del rachide con notevole incurvamento.

     21. Le alterazioni polmonari ed extra polmonari di natura tubercolare e tutte le altre infermità organiche e funzionali permanenti e gravi al punto da determinare una assoluta incapacità al lavoro proficuo.

     22. Fibrosi polmonare diffusa con enfisema bolloso o stato bronchiectasico e cuore polmonare grave.

     23. Cardiopatie organiche in stato di permanente scompenso o con grave e permanente insufficienza coronarica ecg. accertata.

     24. Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del collo e del tronco, quando per sede, volume o grado di evoluzione determinano assoluta incapacità lavorativa.

     25. Tumori maligni a rapida evoluzione.

     26. La fistola gastrica, intestinale, epatica, pancreatica, splenica, rettovescicale ribelle ad ogni cura e l'ano preternaturale.

     27. Incontinenza delle feci grave e permanente da lesione organica.

     28. Il diabete mellito ed il diabete insipido entrambi di notevole gravità.

     29. Esiti di nefrectomia con grave compromissione permanente del rene superstite (iperazotemia, ipertensione e complicazioni cardiache).

     30. Castrazione ed evirazione.

     31. Tutte le alterazioni delle facoltà mentali (sindrome schizofrenica, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza epilettica, distimie gravi, eccetera) che rendano l'individuo incapace a qualsiasi attività fisica.

     32. Le lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) con conseguenze gravi o permanenti di grado tale da portare profondi e irreparabili perturbamenti alle funzioni più necessarie alla vita organica e sociale.

     33. Sordità bilaterale organica assoluta e permanente quando si accompagni alla perdita o a disturbi gravi e permanenti della favella o a disturbi della sfera psichica.

     34. Esito di laringectomia totale.

     35. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente.

     36. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi con tale riduzione dell'acutezza visiva da permettere appena il conteggio delle dita alla distanza della visione ordinaria da vicino.

     37. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, che ne abbia prodotto cecità assoluta e permanente con l'acutezza visiva dell'altro ridotta tra 1/50 e 1/25 della normale (vedansi avvertenze alle tabelle A e B-c).

     Seconda categoria

     1. Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari e tutti gli altri esiti di lesione grave della faccia stessa e della bocca tali da menomare notevolmente la masticazione, la deglutizione o la favella oppure da apportare evidenti deformità, nonostante la protesi.

     2. L'anchilosi temporo-mandibolare incompleta, ma grave e permanente con notevole riduzione della funzione masticatoria.

     3. L'artrite cronica che, per la molteplicità e l'importanza delle articolazioni colpite, abbia menomato gravemente la funzione di due o più arti.

     4. La disarticolazione del braccio sinistro o l'amputazione del collo chirurgico dell'omero.

     5. La perdita del braccio o avambraccio destro sopra il terzo inferiore.

     6. La perdita totale delle cinque dita della mano destra e di due delle ultime quattro dita della mano sinistra.

     7. La perdita di una coscia a qualunque altezza.

     8. L'amputazione medio tarsica o la sotto astragalica dei due piedi.

     9. L'anchilosi completa dell'anca o quella in flessione del ginocchio.

     10. Le affezioni polmonari ed extra polmonari di natura tubercolare, che per la loro gravità non siano tali da ascrivere alla prima categoria.

     11. Le lesioni gravi e permanenti dell'apparato respiratorio o di altri apparati organici determinate dall'azione di gas nocivi.

     12. Tutte le altre lesioni od affezioni organiche della laringe, della trachea che arrechino grave e permanente dissesto alla funzione respiratoria.

     13 Cardiopatie con sintomi di scompenso di entità tale da non essere ascrivibili alla prima categoria.

     14. Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del tronco e del collo, quando per la loro gravità non debbano ascriversi alla prima categoria.

     15. Le affezioni gastro-enteriche e delle ghiandole annesse con grave e permanente deperimento organico.

     16. Stenosi esofagee di alto grado con deperimento organico.

     17. La perdita della lingua.

     18. Le lesioni o affezioni gravi e permanenti dell'apparato urinario.

     19. La perdita dei testicoli oppure la perdita pressoché totale del pene.

     20. Sordità bilaterale organica assoluta e permanente, accertata con l'esame audiometrico.

     21. Le lesioni e l'affezione del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale), che abbiano prodotto afasia od altre conseguenze gravi e permanenti, ma non tali da raggiungere il grado specificato ai numeri della prima categoria.

     22. Le paralisi permanenti, sia di origine centrale che periferica, interessanti i muscoli o gruppi muscolari che presiedono a funzioni essenziali della vita, e che per i caratteri e la durata si giudichino inguaribili.

     23. Le lesioni da affezioni gravi e permanenti degli organi emopoietici.

     24. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare tra 1/50 e 1/25 della normale.

     Terza categoria

     1. La perdita totale della mano destra o delle sue cinque dita.

     2. La perdita totale di cinque dita fra le mani compresi i due pollici.

     3. La perdita delle cinque dita della mano sinistra e di due delle ultime quattro dita della mano destra.

     4. La perdita del braccio o avambraccio sinistro sopra il terzo inferiore.

     5. La perdita totale del pollice e dell'indice delle due mani.

     6. La perdita totale di un pollice insieme con quella di un indice e di altre quattro dita fra le mani con integrità dell'altro pollice.

     7. La perdita totale di ambo gli indici e di altre cinque dita fra le mani che non siano i pollici.

     8. La perdita di una gamba sopra il terzo inferiore.

     9. L'anchilosi totale della spalla destra in posizione viziata e non parallela all'asse del corpo.

     10. Bronchite cronica diffusa, con enfisema e bronchiectasie e gravi e frequenti crisi asmatiche.

     11. Labirintiti e labirintosi con stato vertiginoso grave e permanente.

     12. Ipoacusia bilaterale con voce di conversazione gridata ad concham, senza affezione purulenta dell'orecchio medio.

     13. La perdita o i disturbi gravi della favella.

     14. L'epilessia con manifestazioni frequenti.

     15. Le alterazioni organiche e irreparabili di un occhio, che abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta da meno di 1/25 a 1/12 della normale.

     Quarta categoria

     1. L'anchilosi totale della spalla destra in posizione parallela all'asse del corpo o della spalla sinistra in posizione viziata e non parallela all'asse del corpo.

     2. La perdita della mano sinistra o delle sue cinque dita.

     3. La perdita totale delle ultime quattro dita della mano destra o delle prime tre dita di essa.

     4. La perdita totale di tre dita tra le due mani compresi ambo i pollici.

     5. La perdita totale di un pollice e dei due indici.

     6. La perdita totale di uno dei pollici e di altre quattro dita fra le due mani esclusi gli indici e l'altro pollice.

     7. La perdita totale di un indice e di altre sei o cinque dita fra le due mani che non siano i pollici.

     8. La perdita di una gamba al terzo inferiore.

     9. L'amputazione tarso-metatarsica dei due piedi.

     10. Gli esiti permanenti delle fratture di ossa principali (pseudo artrosi, calli molto deformi, eccetera) che ledano notevolmente la funzione di un arto.

     11. Le malattie di cuore senza sintomi di scompenso evidenti, ma con stato di latente insufficienza del miocardio.

     12. Calcolosi renale bilaterale con accessi dolorosi frequenti e con persistente compromissione della funzione emuntoria.

     13. L'epilessia ammenochè per la frequenza e la gravità delle sue manifestazioni non sia da ascriversi a categorie superiori.

     14. Psico-nevrosi gravi (fobie persistenti).

     15. Le paralisi periferiche, che non raggiungano il grado di quelle contemplate nella seconda categoria, ma che comportino disturbi notevoli della zona innervata.

     16. Pansinusiti purulente croniche bilaterali con nevralgia del trigemino.

     17. Otite media purulenta cronica bilaterale con voce di conversazione percepita ad concham.

     18. Otite media purulenta cronica bilaterale con complicazioni (carie degli ossicini, esclusa quella limitata al manico del martello, colesteatomi, granulazioni).

     19. Labirintiti e labirintosi con stato vertiginoso di media gravità.

     20. Le alterazioni organiche e irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare da meno di 1/25 a 1/12 della normale.

     21. Le alterazioni organiche e irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente con l'acutezza visiva dell'altro ridotta da meno di 1/12 a 1/4 della normale.

     22. Le alterazioni irreparabili della visione periferica sotto forma di emianopsia bilaterale.

     Quinta categoria

     1. L'anchilosi totale della spalla sinistra in posizione parallela all'asse del corpo.

     2. L'anchilosi totale del gomito destro in estensione completa o quasi.

     3. La perdita totale del pollice e dell'indice della mano destra.

     4. La perdita totale delle ultime quattro dita della mano sinistra o delle prime tre dita di essa.

     5. La perdita totale di ambo i pollici.

     6. La perdita totale di uno dei pollici e di altre tre dita tra le mani, che non siano gli indici e l'altro pollice.

     7. La perdita totale di uno degli indici e di altre quattro dita fra le mani, che non siano il pollice e l'altro indice.

     8. La perdita di due falangi di otto o sette dita fra le mani, che non siano quelle dei pollici.

     9. La perdita della falange ungueale di dieci o di nove dita delle mani, ovvero la perdita della falange ungueale di otto dita compresa quella dei pollici.

     10. La perdita di un piede ovvero l'amputazione unilaterale mediotarsica o la sotto astragalica.

     11. La perdita totale delle dita dei piedi o di nove o otto dita compresi gli alluci.

     12. La lussazione irriducibile di una delle grandi articolazioni, che menomi notevolmente la funzione dell'arto.

     13. La tubercolosi polmonare allo stato di esiti estesi, ma clinicamente stabilizzati, sempre previo accertamento stratigrafico, quando essi per la loro entità non determinino grave dissesto alla funzione respiratoria.

     14. Gli esiti di affezione tubercolare extra polmonare, quando per la loro entità e localizzazione non comportino assegnazione a categoria superiore o inferiore.

     15. Le malattie organiche di cuore senza segno di scompenso.

     16. L'arteriosclerosi diffusa e manifesta.

     17. Gli aneurismi arteriosi od arterovenosi degli arti che ne ostacolano notevolmente la funzione.

     18. La nefrite e le nefrosi croniche.

     19. Diabete mellito.

     20. L'ernia viscerale molto voluminosa o che, a prescindere dal suo volume, sia accompagnata da gravi e permanenti complicazioni.

     21. Otite media purulenta cronica bilaterale senza complicazioni con voce di conversazione percepita a 50 cm, accertata con esame audiometrico. Otite media purulenta cronica unilaterale con complicazioni (carie degli ossicini, esclusa quella limitata al manico del martello, colesteatoma, granulazioni).

     22. La diminuzione bilaterale permanente dell'udito non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta ad concham.

     23. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare da meno di 1/12 ad 1/4 della normale.

     24. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro ridotta da meno di 1/4 a meno di 2/3 della normale.

     25 La perdita anatomica di un bulbo oculare, non protesizzabile, essendo l'altro integro.

     26 Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con alterazioni pure irreparabili della visione periferica dell'altro, sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale o le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del campo visivo stesso o settori equivalenti.

     Sesta categoria

     1. L'anchilosi totale del gomito sinistro in estensione completa o quasi.

     2. L'anchilosi totale del gomito destro in flessione completa o quasi.

     3. La perdita totale del pollice e dell'indice della mano sinistra.

     4. La perdita totale di cinque dita fra le mani, che siano le ultime tre dell'una e due delle ultime tre dell'altra.

     5. La perdita totale di uno dei pollici, insieme con quella di altre due dita fra le due mani esclusi gli indici e l'altro pollice.

     6. La perdita totale del pollice destro insieme con quella del corrispondente metacarpo ovvero insieme con la perdita totale di una delle ultime tre dita della stessa mano.

     7. La perdita totale di uno degli indici e di altre tre dita fra le mani, che non siano i pollici e l'altro indice.

     8. La perdita totale delle tre ultime dita della mano destra.

     9. La perdita delle due ultime falangi delle ultime quattro dita della mano destra, ovvero la perdita delle due ultime falangi di sei o cinque dita fra le mani, che non siano quelle dei pollici.

     10. La perdita della falange ungueale di sette o sei dita fra le mani, compresa quella dei due pollici, oppure la perdita della falange ungueale di otto dita fra le mani compresa quella di uno dei due pollici.

     11. L'amputazione tarso-metatarsica di un solo piede.

     12. La perdita totale di sette o sei dita dei piedi compresi i due alluci.

     13. La perdita totale di nove od otto dita dei piedi compreso un alluce.

     14. La perdita totale dei due alluci e dei corrispondenti metatarsi.

     15. Ulcera gastrica o duodenale, radiologicamente accertata.

     16. Morbo di Basedow che per la sua entità non sia da ascriversi a categoria superiore.

     17. Nefrectomia con integrità del rene superstite.

     18. Psico-nevrosi di media entità.

     19. Le nevriti ed i loro esiti permanenti dimostratisi ribelli ad ogni cura.

     20. Sinusiti purulente croniche o vegetanti con nevralgia.

     21 La diminuzione bilaterale permanente dell'udito, non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta alla distanza di 50 cm.

     22. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro normale, o ridotta fino a 2/3 della normale.

     23. Le alterazioni organiche ed irreparabili della visione periferica di entrambi gli occhi, sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale, o le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del campo visivo stesso, o settori equivalenti.

     Settima categoria

     1. Le cicatrici estese e profonde del cranio, con perdita di sostanza delle ossa in tutto il loro spessore, senza disturbi funzionali del cervello.

     2. L'anchilosi totale del gomito sinistro in flessione completa o quasi.

     3. L'anchilosi completa dell'articolazione radiocarpica destra.

     4. La perdita totale di quattro dita fra le mani, che non siano i pollici nè gli indici.

     5. La perdita totale delle tre ultime dita della mano sinistra.

     6. La perdita totale dei due indici.

     7. La perdita totale del pollice destro.

     8. La perdita totale del pollice della mano sinistra insieme con quella del corrispondente metacarpo o di una delle ultime tre dita della stessa mano.

     9. La perdita totale di uno degli indici e di due altre dita fra le mani che non siano i pollici e l'altro indice.

     10. La perdita delle due falangi dell'indice e di quelle di altre tre dita fra le mani che non siano quelle dei pollici, o la perdita delle stesse falangi delle ultime quattro dita della mano sinistra.

     11. La perdita della falange ungueale di cinque, quattro o tre dita delle mani compresa quella dei due pollici.

     12. La perdita della falange ungueale di tutte le dita di una mano, oppure la perdita della falange ungueale di sette o sei dita fra le mani compresa quella di un pollice.

     13. La perdita della falange ungueale di otto o sette dita fra le mani che non sia quella dei pollici.

     14. La perdita totale da cinque a tre dita dei piedi, compresi gli alluci.

     15. La perdita totale di sette o sei dita fra i piedi, compreso un alluce oppure di tutte o delle prime quattro dita di un piede.

     16. La perdita totale di otto o sette dita tra i piedi, che non siano gli alluci.

     17. La perdita delle due falangi o di quella ungueale dei due alluci insieme con la perdita della falange ungueale di altre otto o cinque dita dei piedi.

     18. L'anchilosi completa dei piedi (tibio-tarsica) senza deviazione e senza notevole disturbo della deambulazione.

     19. L'anchilosi in estensione del ginocchio.

     20. Bronchite cronica diffusa con modico enfisema.

     21. Esiti di pleurite basale bilaterale, oppure esiti estesi di pleurite monolaterale, di sospetta natura tbc.

     22. Nevrosi cardiaca grave e persistente.

     23. Le varici molto voluminose con molteplici grossi nodi ed i loro esiti, nonché i reliquati delle flebiti dimostratisi ribelli alle cure.

     24. Le emorroidi voluminose e ulcerate con prolasso rettale; le fistole anali secernenti.

     25. Laparocele voluminoso.

     26. Gastroduodenite cronica.

     27. Esiti di gastroenterostomia con neostoma ben funzionante.

     28. Colecistite cronica con disfunzione epatica persistente.

     29. Calcolosi renale senza compromissione della funzione emuntoria.

     30. Isteronevrosi di media gravità.

     31. Perdita totale dei due padiglioni auricolari.

     32. La diminuzione bilaterale permanente dell'udito non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta ad un metro, accertata con esame audiometrico.

     33. Esito di intervento di radicale (antroatticotomia) con voce di conversazione percepita a non meno di un metro. - 34. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, essendo l'altro integro che ne riducono l'acutezza visiva fra 1/50 ed 1/12 della normale.

     Ottava categoria

     1. Le cicatrici della faccia che costituiscono notevole deformità. Le cicatrici di qualsiasi altra parte del corpo estese e dolorose o aderenti o retratte che siano facili ad ulcerarsi o comportino apprezzabili disturbi funzionali, ammenochè, per la loro gravità non siano da equipararsi ad infermità di cui alle categorie precedenti.

     2. Gli esiti delle lesioni boccali che producano disturbi della masticazione, della deglutizione o della parola, congiuntamente o separatamente che per la loro entità non siano da ascrivere a categorie superiori.

     3. La perdita della maggior parte dei denti oppure la perdita di tutti i denti dell'arcata inferiore. La paradentosi diffusa, ribelle alle cure associata a parziale perdita dentaria.

     4. L'anchilosi completa dell'articolazione radio-carpica sinistra.

     5. La perdita totale di tre dita fra le mani che non siano i pollici nè gli indici.

     6. La perdita totale di uno degli indici e di un dito della stessa mano escluso il pollice.

     7. La perdita totale del pollice sinistro.

     8. La perdita di due falangi dell'indice insieme a quella delle ultime falangi di altre due dita della stessa mano, escluso il pollice.

     9. La perdita della falange ungueale delle prime tre dita di una mano.

     10. La perdita totale di cinque o quattro dita fra i piedi compreso un alluce o delle ultime quattro dita di un solo piede.

     11. La perdita totale di sei o cinque dita fra i piedi che non siano gli alluci.

     12. La perdita di un alluce o della falange ungueale di esso, insieme con la perdita della falange di altre otto o sei dita fra i piedi.

     13. La perdita di un alluce e del corrispondente metatarso.

     14. L'anchilosi tibio-tarsica di un solo piede senza deviazione di esso e senza notevole disturbo della deambulazione.

     15. L'accorciamento non minore di 3 centimetri di un arto inferiore, a meno che non apporti disturbi tali nella statica o nella deambulazione da essere compreso nelle categorie precedenti.

     16. Catarro bronchiale cronico.

     17. Gli esiti di pleurite basale o apicale monolaterali di sospetta natura tubercolare.

     18. Gli esiti di empiema non tubercolare.

     19. Disturbi funzionali cardiaci persistenti (nevrosi, tachicardia, extrasistolia).

     20. Gastrite cronica.

     21. Esiti di resezione gastrica con neostoma ben funzionante.

     22. Colite catarrale cronica.

     23. Emorroidi voluminose procidenti.

     24. Colecistite cronica ed esiti di colecistectomia con persistente disepatismo.

     25. Albuminuria dosabile persistente; cistite cronica.

     26. Sindrome nevrosiche lievi, ma persistenti.

     27. Ritenzione parenchimale o endocavitaria di proiettile o di schegge senza fatti reattivi apprezzabili.

     28. Ernie viscerali non riducibili e non contenibili.

     29. Perdita totale di un padiglione auricolare.

     30. Sordità unilaterale assoluta e permanente accertata con esame audiometrico.

     31. La diminuzione bilaterale permanente dell'udito, non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio, quando l'audizione della voce di conversazione sia ridotta a due metri, accertata con esame audiometrico.

     32. Otite media purulenta cronica semplice.

     33. Stenosi bilaterale del naso di notevole grado.

     34. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio, essendo l'altro integro, che ne riducano l'acutezza visiva da meno di 1/12 a 1/4 della normale.

     35. Le alterazioni organiche ed irreparabili della visione periferica di un occhio (avendo l'altro occhio visione centrale o periferica normale), sotto forma di restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto la zona centrale, o le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del campo visivo stesso, o settori equivalenti.

     36. Dacriocistite purulenta cronica.

     37. Congiuntiviti manifestatamente croniche ribelli alle cure.

     38. Le cicatrici delle palpebre congiuntivali provocanti disturbi oculari di rilievo (ectropion, entropion, simblefaron, lagoftalmo).

 

     Tabella B

     LESIONI ED INFERMITA' CHE DANNO DIRITTO AD INDENNITA' PER UNA VOLTA TANTO

     1. La perdita totale di due delle ultime tre dita di una mano o tra le mani.

     2. La perdita totale di uno degli indici accompagnata, o non, dalla perdita di una delle ultime tre dita dell'altra mano.

     3. La perdita delle ultime due falangi di uno degli indici e di quelle di altre due dita fra le mani, che non siano quelle dei pollici e dell'altro indice.

     4. La perdita delle due ultime falangi dei due indici.

     5. La perdita della falange ungueale dei due pollici.

     6. La perdita della falange ungueale di uno dei due pollici insieme con quella della falange ungueale di un altro dito delle mani.

     7. La perdita della falange ungueale di sei o cinque dita fra le mani, che non siano i pollici oppure della stessa falange di quattro dita fra le mani compreso uno degli indici.

     8. La perdita totale di tre o due dita di uno o dei due piedi compreso un alluce (con integrità del corrispondente metatarso) ovvero la perdita totale di quattro dita tra i piedi che non siano gli alluci.

     9. La perdita totale dei due alluci, accompagnata, o non, da quella della falange ungueale di due o di uno solo dello stesso o dell'altro piede.

     10. La perdita di uno degli alluci o della falange ungueale dei due alluci, insieme con la perdita completa della falange ungueale di altre quattro o tre dita fra i due piedi.

     11. La perdita totale della falange ungueale di otto, o sette dita tra i due piedi, che non siano gli alluci.

     12. Esiti lievi di pleurite basale (parziale obliterazione del seno c.d.) quando persistano da tempo buone condizioni generali.

     13. Disturbi funzionali cardiaci di lieve entità.

     14. La distonia spastica diffusa del colon.

     15. Ernie viscerali riducibili e contenibili.

     16. La perdita di uno dei testicoli.

     17. Stenosi nasale unilaterale di notevole grado.

     18. Riduzione dell'udito unilaterale da 50 centimetri a metri 1.

     19. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che riducano l'acutezza visiva binoculare fra 1/4 e 2/3 della normale.

 

     Avvertenze alle Tabelle A e B

     a) Il criterio dell'equivalenza previsto dal quinto comma dell'art. 11 della presente legge, applicabile per le tabelle A e B, non va esteso alle infermità elencate nella tabella E, avendo detta elencazione "carattere tassativo", come del resto già sancito dalla costante giurisprudenza della Corte dei conti salvo nei casi previsti dalla lettera B) n. 2 e dalla lettera F) n. 8.

     Le parole "grave", "notevole" usate per caratterizzare il grado di talune infermità, debbono intendersi in relazione al grado di invalidità corrispondente alla categoria cui l'infermità è ascritta.

     Con l'espressione “assoluta, totale, completa”, applicata alla perdita di organi o funzioni, s'intende denotare la perdita intera senza tenere calcolo di quei residui di organi o funzioni che non presentino veruna utilità agli effetti della capacità a proficuo lavoro.

     b) Gli arti destro e sinistro, ed i segmenti di essi, devono considerarsi nel loro proprio senso anatomico o fisiologico, come appartenenti, cioè alla metà destra o alla metà sinistra del corpo.

     Tuttavia in caso di constatato mancinismo la misura della inabilità stabilita per l'arto superiore destro si intende applicata all'arto sinistro e analogamente quella del sinistro al destro. Le mutilazioni sono classificate nella tabella A nella presunzione che siano sufficienti la funzionalità ed il trofismo delle parti residue dell'arto offeso, di tutto l'arto controlaterale, e, per gli arti inferiori, anche della colonna vertebrale. Si intende che la classificazione sarà più elevata, proporzionalmente all'entità della deficienza funzionale derivante da cicatrici, postumi di frattura, lesioni nervose delle parti sopra dette. Per perdita totale di un dito qualsiasi delle mani e dei piedi si deve intendere la perdita di tutte le falangi che lo compongono.

     c) L'acutezza visiva dovrà sempre essere determinata a distanza, ossia nello stato di riposo, dell'accomodazione, correggendo gli eventuali vizi di refrazione preesistenti e tenendo conto, per quanto riguarda la riduzione dell'acutezza visiva dopo la correzione, dell'aggravamento che possa ragionevolmente attribuirsi alla lesione riportata.

     La necessità di procedere, in tutti i casi di lesione oculare, alla determinazione dell'acutezza visiva, rende opportuni alcuni chiarimenti, che riusciranno indispensabili a quei periti, che non si siano dedicati in modo speciale all'oftalmologia. Le frazioni del visus (acutezza visiva) indicate nei vari numeri delle categorie delle infermità, si riferiscono ai risultati che si ottengono usando le scale murali del tipo De Weckre e Baroffio fondate sul principio delle Snellen, le quali sono tuttora le più note e le più diffuse, specialmente nei nostri ospedali militari.

     Con le tavole di questo tipo determinandosi - come sempre si suole - l'acutezza visiva (V) alla distanza costante di cinque metri fra l'ottotipo e l'individuo in esame si hanno le seguenti gradazioni:

a

5

metri

V = 5/5

ossia

V = 1

(normale)

"

7,5

"

V = 5/7,5

"

V = 2/3

 

"

10

"

V = 5/10

"

V =1/2

 

"

15

"

V = 5/15

"

V = 1/3

 

"

20

"

V = 5/20

"

V =1/4

 

"

30

"

V = 5/30

"

V = 1/6

 

"

40

"

V = 5/40

"

V = 1/8

 

"

50

"

V = 5/50

"

V = 1/10

 

     Nelle suddette frazioni, dunque, il numeratore cinque rappresenta la distanza costante tra il soggetto in esame e l'ottotipo; e il denominatore esprime la distanza in metri, a cui le lettere o i segni corrispondenti, d'una data linea delle scale sono percepiti da un occhio normale. Se, per esempio, l'individuo in esame distingue, a cinque metri, le sole lettere o i soli segni che un occhio normale vede a 40 metri, la sua acutezza visiva è ridotta a 5/40, ossia V = 1/8. Quando l'acutezza visiva risulti inferiore a 5/50 (V = 1/10), ossia quando a cinque metri non vengono più distinte neppure le lettere o i segni di maggiori dimensioni, che un occhio normale vede a cinquanta metri, occorrerà fare avvicinare il soggetto in esame all'ottotipo (o viceversa) e perciò sostituire al numeratore 5 (distanza costante) i numeratori 4, 3, 2, 1 che rappresentano la distanza - non più costante, ma variabile - a cui l'individuo distingue la linea delle lettere o dei segni più grossi della scala murale. Se, per esempio, il soggetto in esame distingue a soli due metri le lettere o i segni che un occhio normale vede a cinquanta metri, la sua acutezza visiva è ridotta a 2/50, ossia V = 1/25.

     Al disotto di 1/50 - frazione che esprime un visus con cui è soltanto possibile di distinguere a un metro le lettere, o i segni, che un occhio normale vede a 50 metri - la acutezza visiva non si può determinare se non nel conteggio delle dita a piccola distanza dall'occhio (V = dita a 50, 30, 20, 10 centimetri).

     Ad un grado inferiore, il visus è ridotto alla pura e semplice percezione dei movimenti della mano, o di oggetti di maggiore dimensione.

     Per cecità assoluta si deve intendere l'abolizione totale del senso della forma (visus); conseguentemente si considerano come nei casi di cecità assoluta anche quelli in cui, abolito il senso suddetto, sussista la sola percezione del movimento delle mani e dei grossi oggetti, oppure rimanga, in tutto o in parte, la sola sensibilità luminosa.

     Nell'afachia bilaterale e nell'afachia unilaterale quando l'altro occhio è cieco deve essere considerato il visus corretto, mentre nell'afachia unilaterale con l'altro occhio in buone condizioni la correzione non è tollerata e pertanto deve essere considerato il visus non corretto.

     d) Nelle vertigini labirintiche il giudizio sarà pronunciato dopo eseguiti i necessari accertamenti di fenomeni spontanei e da stimolazione atti a stabilire la realtà, il grado di gravità e di permanenza dei disturbi dell'equilibrio statico e dinamico.

     e) Le affezioni polmonari ed extrapolmonari di natura tubercolare sono specificatamente considerate nelle categorie 1ª, 2ª, 5ª, 7ª e 8ª della tabella A, in relazione alla loro entità, estensione, stato evolutivo ed alle condizioni locali e generali del soggetto.

     In base ai criteri valutativi predetti, esse potranno essere classificate anche nelle rimanenti categorie (3ª, 4ª e 6ª) per equivalenza.

     f) Quando il militare od il civile, già affetto da perdita anatomica o funzionale di uno degli organi pari, per causa estranea alla guerra, perda in tutto od in parte l'organo superstite per causa della guerra, la pensione o l'assegno si liquida in base alla categoria corrispondente alla invalidità complessiva risultante dalle lesioni dei due organi.

     Lo stesso trattamento compete all'invalido che dopo aver liquidato la pensione di guerra per perdita anatomica o funzionale di uno degli organi, venga a perdere per causa estranea alla guerra in tutto o in parte, l'organo superstite.

     Col termine "organo" deve intendersi una pluralità di elementi anatomici, anche se strutturalmente diversi, tale da configurare un complesso unitario, e ciò perché tali elementi concorrono all'espletamento di una determinata funzione (ad esempio: l'apparato visivo ed uditivo di un lato; un arto).

     Col termine "organi pari" va inteso un insieme di due dei suddetti complessi unitari, abbinabili non soltanto sulla base di criteri di ordine topografico, ma soprattutto dal punto di vista anatomo-funzionale e fisio-patologico (ad esempio: l'apparato visivo o uditivo di un lato rispetto al controlaterale).

     Con la dizione di "perdita parziale" dell'organo superstite ("...venga a perdere... in parte l'organo superstite") si deve intendere una compromissione permanente, anatomica o funzionale dell'organo medesimo.

 

     Tabelle [38]

     (Omissis).


[1] Legge abrogata dall'art. 137 del D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 18 dicembre 1987, n. 561, ha dichiarato la illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede un trattamento pensionistico di guerra che indennizzi i danni anche non patrimoniali patiti dalle vittime di violenze carnali consumate in occasione di fatti bellici.

[3] La Corte costituzionale, con sentenza 18 dicembre 1987, n. 561, ha dichiarato la illegittimità del presente articolo, nella parte in cui non prevede un trattamento pensionistico di guerra che indennizzi i danni anche non patrimoniali patiti dalle vittime di violenze carnali consumate in occasione di fatti bellici.

[4] Comma già modificato dall'art. 1 della L. 28 luglio 1971, n. 585 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L. 29 novembre 1977, n. 875, con effetto a decorrere dall’1 luglio 1977.

[5] Comma così modificato dall'art. 4 della L. 1 marzo 1975, n. 45.

[6] Comma aggiunto dall'art. 4 della L. 28 luglio 1971, n. 585.

[7] Comma aggiunto dall'art. 4 della L. 28 luglio 1971, n. 585.

[8] Per una modifica del presente comma vedi l'art. 6 della L. 29 novembre 1977, n. 875.

[9] Comma così modificato dall'art. 16 della L. 28 luglio 1971, n. 585.

[10] Articolo sostituito dalla L. 28 luglio 1971, n. 585 e abrogato dall'art. 3 della L. 1 marzo 1975, n. 45.

[11] Comma così sostituito dall'art. 6 della L. 28 luglio 1971, n. 585.

[12] Comma così modificato dall'art. 5 della L. 1° marzo 1975, n. 45.

[13] La Corte costituzionale, con sentenza 14 gennaio 1986, n. 5, ha dichiarato la illegittimità del presente comma, nella parte in cui non considera come vedova di guerra la donna che non abbia potuto contrarre matrimonio per la morte del militare o del civile, avvenuta a causa della guerra, anche nel caso che siano state richieste le prescritte pubblicazioni.

[14] La Corte costituzionale, con sentenza 14 gennaio 1986, n. 5, ha dichiarato la illegittimità del presente comma, nella parte in cui non considera come vedova di guerra la donna che non abbia potuto contrarre matrimonio per la morte del militare o del civile, avvenuta a causa della guerra, anche nel caso che siano state richieste le prescritte pubblicazioni.

[15] La Corte costituzionale, con sentenza 3 luglio 1998, n. 239, ha dichiarato la illegittimità del presente comma, nella parte in cui non prevede che il diritto a pensione può essere riconosciuto anche se lo stato di preesistente convivenza abbia avuto, a causa della guerra, durata inferiore ad un anno, purché sia accompagnato da altri elementi e circostanze che dimostrino in modo non equivoco la volontà del militare di contrarre matrimonio.

[16] La Corte costituzionale, con sentenza 13 dicembre 1991, n. 450, ha dichiarato la illegittimità del presente comma, nella parte in cui non consente al coniuge superstite di fruire della pensione di guerra quando il matrimonio, avvenuto successivamente alla data in cui sono state contratte le ferite o malattie dalle quali è derivata la morte del militare o del civile, sia durato, senza che sia nata prole ancorché postuma, meno di un anno.

[17] La Corte costituzionale, con sentenza 8 luglio 1975, n. 184, ha dichiarato la illegittimità del presente comma, nella parte in cui stabilisce che la vedova che passi ad altre nozze perde la pensione per il solo fatto del matrimonio anche se il marito non fruisce di reddito assoggettabile alla imposta complementare.

[18] La Corte costituzionale, con sentenza 22 giugno 1971, n. 135, ha dichiarato la illegittimità del presente comma, nella parte in cui dispone che le orfane hanno diritto alla pensione solo se nubili.

[19] La Corte costituzionale, con sentenza 22 giugno 1971, n. 135, ha dichiarato la illegittimità del presente comma, nella parte in cui dispone che le orfane hanno diritto alla pensione solo se nubili.

[20] La Corte costituzionale, con sentenza 22 giugno 1971, n. 135, ha dichiarato la illegittimità del presente comma, nella parte in cui dispone che le orfane hanno diritto alla pensione solo se nubili.

[21] La Corte costituzionale, con sentenza 22 giugno 1971, n. 135, ha dichiarato la illegittimità del presente comma, nella parte in cui dispone che le orfane hanno diritto alla pensione solo se nubili.

[22] La Corte costituzionale, con sentenza 25 febbraio 1975, n. 37, ha dichiarato la illegittimità del presente comma, limitatamente alla parte in cui subordina il diritto alla pensione indiretta di guerra dei figli e delle figlie maggiorenni comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro alla condizione che siano divenuti tali prima di avere raggiunto la maggiore età oppure prima della data di cessazione del diritto del genitore.

[23] La Corte costituzionale, con sentenza 22 giugno 1971, n. 135, ha dichiarato la illegittimità del presente articolo, nella parte in cui dispone che la pensione si perde dalle figlie o che le stesse decadono dal diritto quando contraggono matrimonio.

[24] La Corte costituzionale, con sentenza 30 gennaio 1980, n. 5, ha dichiarato la illegittimità del presente articolo, nella parte in cui non prevede, accanto alla vedova, anche il vedovo quale soggetto di diritto del trattamento economico stabilito dall'annessa tabella L.

[25] La Corte costituzionale, con sentenza 28 aprile 1994, n. 162, ha dichiarato la illegittimità del presente comma, limitatamente alle parole «purché il matrimonio sia durato non meno di un anno ovvero sia nata prole ancorché postuma».

[26] La Corte costituzionale, con sentenza 28 marzo 1969, n. 53, ha dichiarato la illegittimità della presente lettera, limitatamente alla parte in cui prevede che la pensione indiretta spetta alle sorelle del militare morto per causa di servizio di guerra o del civile deceduto per fatto di guerra, solo in quanto nubili.

[27] La Corte costituzionale, con sentenza 26 febbraio 1975, n. 36, ha dichiarato la illegittimità del presente articolo, limitatamente alla parte in cui subordina il diritto alla pensione indiretta di guerra dei fratelli e sorelle maggiorenni comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro alla condizione che l'inabilità sussista alla data del decesso del militare o del civile o che divengano inabili anche dopo tale data ma prima di raggiungere la maggiore età o prima del giorno dal quale dovrebbero devolversi in loro favore la pensione già liquidata al padre o alla madre.

[28] La Corte costituzionale, con sentenza 28 marzo 1969, n. 53, ha dichiarato la illegittimità del presente comma, limitatamente alla parte in cui prevede che la pensione indiretta spetta alle sorelle del militare morto per causa di servizio di guerra o del civile deceduto per fatto di guerra, solo in quanto nubili.

[29] La Corte costituzionale, con sentenza 28 marzo 1969, n. 53, ha dichiarato la illegittimità del presente comma, limitatamente alla parte in cui prevede che la pensione indiretta spetta alle sorelle del militare morto per causa di servizio di guerra o del civile deceduto per fatto di guerra, solo in quanto nubili.

[30] Comma aggiunto dall'art. 11 della L. 28 luglio 1971, n. 585.

[31] Articolo così modificato dall'art. 15 della L. 28 luglio 1971, n. 585.

[32] Comma modificato dall'art. 12 della L. 28 luglio 1971, n. 585 e così sostituito dall'art. 12 della L. 29 novembre 1977, n. 875.

[33] La Corte costituzionale, con sentenza 19 luglio 1968, n. 113, ha dichiarato la illegittimità del presente articolo.

[34] La Corte costituzionale, con sentenza 25 giugno 1980, n. 97, ha dichiarato la illegittimità del presente articolo, nella parte in cui prescrive, per la proposizione dei ricorsi in materia di pensioni, assegni o indennità di guerra, da parte degli aventi diritto, il termine perentorio di novanta giorni dalla data di notificazione o consegna del provvedimento impugnato.

[35] Comma aggiunto dall'art. 20 della L. 28 luglio 1971, n. 585.

La Corte costituzionale, con sentenza 28 maggio 1975, n. 131, ha dichiarato la illegittimità dell'art. 20, L. 28 luglio 1971, n. 585, nella parte in cui limita ai ricorsi in materia di pensioni di guerra l'onere del Procuratore generale di chiedere la fissazione dell'udienza.

[36]

[37] Comma aggiunto dall'art. 20 della L. 28 luglio 1971, n. 585.

[38] Tabelle modificate dalla L. 18 marzo 1971, n. 313, dalla L. 28 luglio 1971, n. 585, dalla L. 1 marzo 1975, n. 45 e dalla L. 29 novembre 1977, n. 875.