§ 52.2.29 – L. 29 luglio 1949, n. 472.
Concessione di un assegno una volta tanto a favore dei superinvalidi di guerra disoccupati.


Settore:Normativa nazionale
Materia:52. Guerra
Capitolo:52.2 ex combattenti
Data:29/07/1949
Numero:472


Sommario
Art. 1.      E' concesso un assegno, una volta tanto, di L. 20.000 nette a favore di coloro che al 1° marzo 1949 siano titolari di una pensione di guerra di prima categoria con [...]
Art. 2.      Per conseguire l'assegno previsto dal precedente articolo, i superinvalidi devono presentare apposita domanda all'Ufficio provinciale del tesoro che ha in carico la loro [...]
Art. 3.      Per gli effetti di cui all'art. 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica, alla copertura della maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente [...]
Art. 4.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 52.2.29 – L. 29 luglio 1949, n. 472.

Concessione di un assegno una volta tanto a favore dei superinvalidi di guerra disoccupati.

(G.U. 6 agosto 1949, n. 179).

 

     Art. 1.

     E' concesso un assegno, una volta tanto, di L. 20.000 nette a favore di coloro che al 1° marzo 1949 siano titolari di una pensione di guerra di prima categoria con annesso un assegno di superinvalidità, a condizione che a tale data non svolgano comunque un'attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri.

 

          Art. 2.

     Per conseguire l'assegno previsto dal precedente articolo, i superinvalidi devono presentare apposita domanda all'Ufficio provinciale del tesoro che ha in carico la loro partita di pensione.

     Nella predetta domanda il superinvalido deve dichiarare che non svolge comunque un'attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri, e tale condizione deve essere comprovata da una dichiarazione dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra. La domanda e la dichiarazione sono esenti da bollo.

     Qualora da successivi accertamenti risulti che la dichiarazione di disoccupazione non corrisponde a verità, la somma indebitamente riscossa verrà ricuperata sul trattamento di pensione, salva restando l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni.

 

          Art. 3.

     Per gli effetti di cui all'art. 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica, alla copertura della maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge, nel limite massimo di 250 milioni viene destinata la corrispondente maggiore entrata di cui alla legge concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1948-49 (13° provvedimento).

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alla inscrizione della somma necessaria nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1948-49.

 

          Art. 4.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.