§ 10.6.23 - L. 13 marzo 1958, n. 365.
Opera nazionale per gli orfani di guerra.


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.6 istituzioni
Data:13/03/1958
Numero:365

§ 10.6.23 - L. 13 marzo 1958, n. 365.

Opera nazionale per gli orfani di guerra.

(G.U. 22 aprile 1958, n. 97).

 

 

Disposizioni generali

 

Art. 1.

     La protezione e l'assistenza degli orfani di guerra sono esercitate per mezzo dell'Ente morale Opera nazionale per gli orfani di guerra con sede centrale in Roma.

     Sono considerati orfani di guerra, nei limiti degli articoli 5, 6 e 7 della presente legge tutti coloro dei quali il genitore che esercitava la patria potestà, o la persona che li aveva a proprio totale o principale carico, sia morto o venuto a mancare o divenuto permanentemente inabile a qualsiasi proficuo lavoro per fatto di guerra o altro evento che dia titolo a pensione ed assegno di guerra.

 

Art. 2.

     Le istituzioni erette in enti morali o giuridicamente riconosciute le quali attuino l'assistenza agli orfani di guerra, sono collegate con l'Opera nazionale. Questa e le istituzioni predette non sono soggette alle leggi ed ai regolamenti che disciplinano le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; sono però estese ad esse tutte le disposizioni di favore, generali o speciali, vigenti per le dette istituzioni.

     L'Opera nazionale e le istituzioni con essa collegate sono esenti da qualsiasi tributo fondiario, erariale, provinciale e comunale.

     L'Opera nazionale è equiparata alle Amministrazioni dello Stato per quanto riguarda ogni altra disposizione in materia fiscale e può valersi delle prestazioni del Provveditorato generale dello Stato e di altri uffici statali.

     Si applicano ad essa le disposizioni relative alle Amministrazioni predette sulla consulenza, rappresentanza e difesa da parte dell'Avvocatura dello Stato.

     Gli organi dell'Opera sono ammessi al godimento della franchigia postale, telegrafica e telefonica, secondo le norme e con le limitazioni stabilite per gli uffici statali.

 

Art. 3.

     Tutte le liberalità disposte sia per atto tra vivi che di ultima volontà a favore dell'Opera nazionale, delle istituzioni con essa collegate e di orfani della guerra sono esenti da qualsiasi tassa o diritto.

     L'acquisto di beni stabili e l'accettazione di lasciti e donazioni, da parte dell'Opera, sono autorizzati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del prefetto della Provincia, nell'interesse, rispettivamente, del Comitato nazionale e del Comitato provinciale, secondo che l'acquisto dei beni e l'accettazione dei lasciti e delle donazioni concernano gli orfani di guerra in genere di tutto lo Stato, oppure quelli di una sola Provincia.

     Nei riguardi delle istituzioni collegate con l'Opera nazionale, l'autorizzazione anzidetta è concessa con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del prefetto della Provincia, secondo che l'istituzione rivolga i suoi scopi agli orfani di guerra in genere oppure a quelli della Provincia o del luogo ove ha sede l'istituzione medesima.

     Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o quello del prefetto è, rispettivamente, inserito nella Gazzetta Ufficiale o nel "Bollettino ufficiale della Provincia". Esso ha carattere di provvedimento definitivo.

 

Degli orfani di guerra

 

Art. 4.

     Sono considerati orfani di guerra coloro, dei quali il padre, o la madre, esercitante la patria potestà, sia morto in dipendenza degli eventi di cui all'art. 1.

 

Art. 5.

     L'assistenza spetta:

     a) ai figli minorenni non emancipati legittimi o legittimati, o naturali di cui sia riconosciuta o dichiarata la filiazione;

     b) agli interdetti per infermità di mente.

 

Art. 6.

     L'assistenza è estesa:

     a) ai figli naturali non indicati nell'articolo precedente nei seguenti casi:

     quando la madre e il presunto padre abbiano notoriamente convissuto a modo di coniugi nel periodo legale del concepimento;

     quando vi è stato ratto o violenza carnale nel tempo che corrisponda a quello del concepimento;

     quando vi sia il possesso di stato di figlio naturale;

     quando la paternità o maternità dipenda da matrimonio dichiarato nullo, ovvero risulti da esplicita dichiarazione scritta dai genitori o indirettamente da sentenza civile o penale.

     L'accertamento della paternità o maternità sarà fatto dal giudice tutelare in via riservata, al solo effetto della presente legge.

     L'assistenza è dovuta anche nei casi previsti dagli articoli 251 e 252 del Codice civile quando però si verifichi una delle ipotesi indicate dagli articoli 269, 278 e 279 del Codice stesso ed il figlio riceveva gli alimenti dal genitore;

     b) ai figli di coloro che siano stati riconosciuti dispersi ai sensi di legge, finche duri lo stato di dispersione.

 

Art. 7.

     Sono considerati orfani:

     a) i minorenni o gli interdetti ai quali, per una delle cause indicate nei precedenti articoli, sia mancata la persona che, o per adempimento dell'obbligo degli alimenti, o per fatto debitamente accertato, provvedeva in tutto o in parte principale al loro mantenimento;

     b) i figli di quelli che sono divenuti inabili al lavoro in seguito a lesioni o ad infermità per servizio, o comunque, per violenze subite purché concepiti prima del fatto che ha prodotto l'inabilità del genitore e siano riconosciuti da esso.

 

Art. 8.

     La condizione di orfano di guerra risulta dall'iscrizione nell'elenco generale, da tenersi a cura dei Comitati provinciali dell'Opera e dei consoli, nella rispettiva giurisdizione.

     I Comitati provinciali ed i consoli possono disporre in qualunque tempo la cancellazione di coloro che risultino indebitamente inscritti nell'elenco.

     Contro i provvedimenti del Comitato provinciale, o del console, è data facoltà di ricorso, a chiunque creda di avervi interesse, al Comitato nazionale dell'Opera, la cui decisione ha carattere di provvedimento definitivo.

 

Art. 9.

     Il Comitato provinciale, o il console per gli orfani nati in Italia ma residenti all'estero, richiederà all'ufficiale dello stato civile che ha ricevuto l'atto di nascita dell'orfano, di inserirvi a margine l'annotazione che il genitore è morto per gli eventi di cui all'art. 1, nel caso che l'orfano stesso abbia diritto all'iscrizione ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 7.

     Per gli orfani nati all'estero, l'annotazione è fatta dal console insieme con la legalizzazione dell'atto di nascita, rilasciato dalla competente autorità estera e trasmesso dal console all'ufficiale di stato civile competente per la trascrizione del registro relativo.

     L'ufficiale dello stato civile od il console, che, entro un mese dalla ricevuta della richiesta, non provvedono all'annotazione, incorrono nella pena pecuniaria comminata dall'art. 196 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.

     L'orfano, nel cui atto di nascita sia disposta l'annotazione marginale indicata nei commi precedenti ed il cui genitore sia morto in combattimento o per malattia contratta in zona di guerra, è autorizzato a fregiarsi del distintivo d'onore secondo le vigenti disposizioni di legge.

 

Organi dell'Opera nazionale

 

Art. 10.

     Il Comitato nazionale è composto:

     a) di tre membri, scelti tra persone, dell'uno o dell'altro sesso, di riconosciuta competenza tecnica o che abbiano acquistato particolari benemerenze nell'assistenza degli orfani di guerra;

     b) di un delegato del Ministero del tesoro;

     c) di un delegato per ciascuno dei Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia, dell'istruzione pubblica e del lavoro e previdenza sociale;

     d) di un delegato dell'Ordinario militare;

     e) di un delegato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

     f) di un delegato per ciascuna delle Associazioni nazionali delle famiglie dei caduti in guerra, dei mutilati e dei combattenti e delle vittime civili di guerra;

     g) di un delegato dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia;

     h) di un delegato del Commissariato della gioventù italiana;

     i) di un delegato dell'Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo.

     I componenti il Comitato nazionale sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

     Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono nominati il presidente ed il vice presidente fra i membri di cui alla lettera a).

     Il presidente ed il vice presidente durano in carica per il tempo della nomina a membro del Comitato nazionale.

     Il Comitato nazionale dura in carica quattro anni, computati dalla data dell'insediamento; i suoi componenti possono essere confermati.

     Il membro nominato in surrogazione straordinaria dura in carica per il rimanente periodo di nomina del membro surrogato.

 

Art. 11.

     Il Comitato nazionale indirizza, coordina e integra, ove occorra, l'azione dei comitati provinciali dell'Opera e quella degli enti pubblici, delle associazioni e degli istituti che attuano il ricovero, l'istruzione, o, comunque, l'assistenza morale e materiale degli orfani di guerra.

     Il Comitato nazionale:

     a) amministra i beni ed il fondo centrale dell'Opera e assegna sul fondo predetto ai Comitati provinciali, ed ai consoli le somme occorrenti;

     b) accorda, sul fondo medesimo, sovvenzioni agli enti pubblici, alle associazioni ed agli istituti che provvedono comunque all'assistenza degli orfani di guerra;

     c) approva i bilanci ed i conti dei Comitati provinciali e dei consoli nonché quelli degli enti morali costituiti per l'assistenza degli orfani di guerra in genere;

     d) dà parere intorno all'erezione in ente morale di tutte le istituzioni che si propongono lo scopo dell'assistenza degli orfani di guerra e sulle questioni che gli fossero sottoposte dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

     e) esercita le altre attribuzioni affidategli dalla presente legge ed in particolare, provvede annualmente, mediante pubblico concorso, al conferimento di borse di studio ad orfani iscritti presso scuole medie ed istituti di istruzione superiore i quali se ne rendano meritevoli per profitto e condotta.

 

Art. 12.

     Nel seno del Comitato nazionale è costituita una Giunta esecutiva presieduta dal presidente o, in sua vece, dal vice presidente, e composta dei delegati dei Ministeri del tesoro e della giustizia, dei delegati dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra e dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra, e di altri di due membri del Comitato medesimo scelti da esso [1].

     I membri della Giunta esecutiva durano in carica per il tempo della nomina a membro del Comitato nazionale.

     Spetta alla Giunta esecutiva di dare attuazione ai deliberati del Comitato nazionale e di adottare i provvedimenti d'urgenza, salvo ratifica del Comitato stesso.

     Ove non sia possibile la tempestiva convocazione della Giunta esecutiva, ne assume le funzioni il presidente.

 

Art. 13.

     Il Comitato provinciale è composto:

     a) di tre membri, nominati dal prefetto della Provincia tra persone, dell'uno e dell'altro sesso, di riconosciuta competenza tecnica o che abbiano acquistato particolari benemerenze nell'assistenza agli orfani di guerra;

     b) del giudice tutelare;

     c) del provveditore agli studi o di un suo delegato;

     d) di un delegato dell'Ordinario militare;

     e) di un delegato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli invalidi di guerra;

     f) di un delegato per ciascuna delle associazioni nazionali delle famiglie dei caduti in guerra, dei mutilati e dei combattenti e delle vittime civili di guerra;

     g) di un delegato dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia;

     h) di un delegato del Commissariato della gioventù italiana;

     i) di un delegato dell'Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo.

     Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del prefetto, sentito il Comitato nazionale, sono nominati il presidente ed il vicepresidente del Comitato provinciale fra i tre membri di cui alla lettera a).

     Il presidente ed il vicepresidente durano in carica per il tempo della nomina a membro del Comitato provinciale.

     Il Comitato provinciale dura in carica quattro anni, computati dalla data dell'insediamento; i suoi componenti possono essere confermati.

     Il membro nominato in surrogazione straordinaria dura in carica per il rimanente periodo di nomina del membro surrogato.

 

Art. 14.

     Il Comitato provinciale ha il diretto esercizio della protezione e dell'assistenza degli orfani di guerra nell'ambito della provincia.

     L'assistenza deve prestarsi lasciando preferibilmente l'orfano presso la famiglia.

     Il Comitato provinciale:

     a) agisce in collaborazione con gli enti affini locali e può avvalersi di tutte le iniziative promosse o attuate dagli enti stessi, che possono interessare l'assistenza degli orfani di guerra;

     b) accorda sovvenzioni agli enti pubblici che provvedono comunque all'assistenza degli orfani di guerra e vigila sull'erogazione delle somme per qualunque titolo assegnato dallo Stato o da altri enti nell'interesse degli orfani medesimi;

     c) accorda, in caso di accertato bisogno, sovvenzioni al rappresentante legale dell'orfano per favorire lo sviluppo fisico, l'educazione e l'istruzione di esso;

     d) provvede, ove ne riconosca la necessità, per avere accertata l'inapplicabilità dell'assistenza familiare, a collocare l'orfano in apposito istituto per favorirne l'educazione e l'istruzione, tenendo conto, nell'avviamento ad una professione od arte, o nella scelta del luogo di educazione, della volontà del rappresentante legale e di quella dell'orfano quando esso abbia compiuto i dieci anni di età, nonché della condizione sociale del padre;

     e) provvede, particolarmente, al ricovero degli orfani gracili, tubercolotici e deficienti in colonie marine e montane, in sanatori ed in istituti specializzati di cura; ed al collocamento degli orfani di artigiani e di contadini in istituti di istruzione tecnica ed in colonie agricole fornendo ad essi, alla maggiore età, strumenti di lavoro e, in quanto sia consentito dalla disponibilità dei beni e dei fondi dell'Opera nazionale, piccoli fondi rustici;

     f) invigila a che per tutti gli orfani di guerra siano osservate le leggi protettrici della infanzia e della gioventù, le regole del Codice civile in materia di tutela e le misure di assistenza prescritte dalla presente legge;

     g) approva i bilanci ed i conti degli enti collegati con l'Opera nazionale, i cui fini di assistenza siano limitati agli orfani di guerra della Provincia.

 

Art. 15.

     Nel seno del Comitato provinciale è costituita una Giunta esecutiva presieduta dal presidente o, in sua vece, dal vicepresidente, e composta di due membri del Comitato medesimo all'uopo designati, del giudice tutelare, del delegato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, del delegato del Comitato provinciale dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi di guerra e del delegato della Sezione provinciale dell'Associazione nazionale vittime civile di guerra [2].

     I membri della Giunta esecutiva durano in carica per il tempo della loro nomina a membri del Comitato provinciale.

     Spetta alla Giunta esecutiva di dare attuazione ai deliberati del Comitato provinciale e di adottare i provvedimenti d'urgenza, salvo ratifica del Comitato stesso.

     Ove non sia possibile la tempestiva convocazione della Giunta esecutiva, ne assume le funzioni il presidente.

 

Art. 16.

     Il Comitato provinciale può delegare ad uno dei suoi membri, scelto fra quelli riconosciuti provvisti di speciale competenza tecnica, l'incarico di esercitare funzioni ispettive sugli istituti ed enti di assistenza di cui all'art. 14.

     Esso delega, inoltre, a propri membri, l'incarico di esercitare la vigilanza e l'assistenza morale degli orfani presso le famiglie.

     Può affidare, inoltre, ad una apposita Commissione composta anche di persone estranee ad esso, il compito di promuovere e organizzare, con l'autorizzazione del prefetto, iniziative varie a beneficio degli orfani di guerra.

     Al delegato dell'Ordinario militare spetta l'assistenza spirituale degli orfani nell'ambito della Provincia.

 

Art. 17.

     La Commissione comunale di vigilanza è presieduta dal sindaco e possono essere chiamati a farne parte il pretore od il conciliatore, il presidente dell'E.C.A., l'ufficiale sanitario, un insegnante od una insegnante di scuole medie od elementari, il parroco od altro sacerdote in sua vece, un ministro di culto diverso, ove ciò sia opportuno tenuto conto del culto religioso degli orfani, nonché persone di riconosciuta competenza tecnica.

     La composizione della Commissione è stabilita dal Comitato provinciale.

 

Art. 18.

     La Commissione ha l'obbligo di segnalare al Comitato provinciale ogni fatto, circostanza o notizia che possano interessare la tutela e l'assistenza degli orfani di guerra e di promuovere dalle competenti autorità e dagli enti pubblici locali i provvedimenti che, nell'interesse degli orfani stessi, si appalesino necessari, dandovi immediata comunicazione al Comitato provinciale.

     Spetta, in ogni caso, al sindaco di adottare d'urgenza i provvedimenti necessari nell'interesse degli orfani.

 

Art. 19.

     Le adunanze del Comitato nazionale, dei Comitati provinciali, delle rispettive Giunte esecutive e delle Commissioni comunali di vigilanza, sono valide con l'intervento della maggioranza assoluta dei loro membri.

     Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti. A parità di voti la proposta si intende respinta.

     Le votazioni hanno luogo per alzata e seduta, o per appello nominale. Hanno luogo per schede segrete quando si tratti di questioni concernenti persone.

     Le adunanze sono indette in qualunque tempo in seguito a determinazione del presidente o ad invito, rispettivamente, del Presidente del Consiglio dei Ministri e del prefetto della Provincia.

 

Art. 20.

     Le funzioni di membri del Comitato nazionale, del Comitato provinciale e della Commissione comunale di vigilanza sono gratuite.

     A detti membri spetta soltanto il rimborso delle spese di viaggio e di dimora fatte in dipendenza dell'esercizio del loro funzioni, da liquidarsi in base alle disposizioni vigenti per le persone estranee all'Amministrazione dello Stato.

 

Art. 21.

     Persone dell'uno e dell'altro sesso le quali, per uffici ricoperti, per studi fatti, per missioni compiute, siano riconosciute provviste di speciale competenza tecnica possono essere incaricate dell'esercizio di funzioni ispettive sugli organi locali dell'Opera nazionale e sugli enti di assistenza degli orfani di guerra.

     Il numero degli ispettori è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per il tesoro. Le relative nomine e la misura degli assegni sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato nazionale dell'Opera.

     Le funzioni ispettive non conferiscono, a coloro che ne hanno l'incarico, il diritto di dare ordini o disposizioni di servizio oppure di intervenire alle adunanze degli organi amministrativi degli enti.

     Gli ispettori hanno facoltà di esaminare sul luogo tutti gli atti, contratti e registri delle Amministrazioni, di fare interrogazioni e contestazioni ai fini degli accertamenti di cui sono incaricati, riferendo i risultati delle loro verifiche ed indagini al Comitato nazionale.

 

Art. 22.

     Lo stato ed il trattamento del personale assunto direttamente dall'Opera sono stabiliti con regolamento deliberato dal Comitato nazionale e soggetto all'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro per il tesoro.

     Il trattamento economico di attività di servizio non può essere superiore a quello delle corrispondenti categorie degli impiegati dello Stato.

 

Art. 23

     Presso il comitato nazionale e presso i Comitati provinciali dell'Opera è costituito un ufficio di segreteria al quale sono destinati, in posizione di comando, impiegati delle carriere direttive, di concetto ed esecutive dello Stato, rispettivamente designati, nel numero ritenuto strettamente necessario, dal Presidente del Consiglio dei Ministri per quelli delle varie amministrazioni statali, dal prefetto della Provincia fra quelli in servizio alla Prefettura.

     Per il collocamento nelle predette posizioni si applicano le modalità e le norme vigenti in materia di comando di personale statale. Alle adunanze del Comitato nazionale, dei Comitati provinciali e delle rispettive Giunte esecutive, assiste il capo dell'Ufficio di segreteria, il quale redige il verbale delle adunanze.

     La Commissione comunale di vigilanza è assistita gratuitamente dal segretario del Comune o da un suo delegato.

 

Enti di assistenza agli orfani di guerra

 

Art. 24.

     Gli Istituti, i Comitati, le Associazioni che, in tutto o in parte, intendono provvedere, nell'ambito della Provincia, al ricovero, all'educazione, all'istruzione, alla cura o, comunque, alla protezione e all'assistenza degli orfani di guerra, ove non siano giuridicamente riconosciuti, devono ottenere il riconoscimento di idoneità, specie nei riguardi morali ed economici, a tale funzione, dal Comitato provinciale, il quale provvede in base alle informazioni assunte e comunicate dal prefetto.

     Contro il provvedimento negativo del Comitato provinciale l'ente interessato può ricorrere al prefetto della Provincia, la cui decisione è definitiva.

 

Vigilanza sull'Opera nazionale e sugli Enti di assistenza

 

Art. 25.

     Qualora il Comitato nazionale ed i Comitati provinciali dell'Opera violino, oppure non si conformino alle disposizioni della presente legge ed alle prescrizioni delle competenti autorità, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il prefetto della Provincia hanno facoltà, nella rispettiva competenza, di sospendere o di annullare i provvedimenti o di revocare i componenti gli organi medesimi.

     Alla revoca del presidente o del vice presidente del Commiato nazionale, può procedersi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.

     Nei riguardi della Commissione comunale di vigilanza spetta al prefetto di procedere, per gravi motivi, alla revoca di uno o di tutti i componenti di essa, sentiti, salvo il caso di urgenza, il sindaco ed il Comitato provinciale.

     I provvedimenti suindicati hanno carattere definitivo.

     L'esonero dall'ufficio del giudice tutelare che non adempia regolarmente alle sue attribuzioni, e la sostituzione di esso, sono disposti dal primo Presidente della Corte di appello su proposta del Comitato nazionale, sentito il prefetto della Provincia nella cui giurisdizione il giudice esercita le sue funzioni.

 

Art. 26.

     Gli enti collegati con l'Opera nazionale e quelli indicati nell'art. 24 debbono confermare la propria azione alle disposizioni della presente legge ed a quelle di massima emanate, nella rispettiva competenza, dal Comitato nazionale e dal Comitato provinciale, nonché alle prescrizioni generali e speciali che, dalle competenti autorità, siano stabilite per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra.

     Salvo quanto è previsto dall'art. 21 circa la vigilanza sugli enti collegati con l'Opera, il Comitato nazionale ed i Comitati provinciali possono sempre controllare l'andamento degli altri enti, promuovendo dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal prefetto apposite ispezioni.

     Le amministrazioni degli enti dovranno trasmettere al Comitato nazionale od al Comitato provinciale, a seconda della rispettiva sfera di azione, un esemplare dei loro statuti e regolamenti e dare comunicazione ad essi delle successive modificazioni.

     Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il prefetto della Provincia, nella rispettiva competenza, hanno facoltà di promuovere la riforma dei detti statuti e regolamenti per coordinare le disposizioni con quelle della presente legge.

     Qualora gli enti, senza giustificato motivo, si rifiutino od omettano di ottemperare alle disposizioni e prescrizioni predette, il Comitato nazionale ed i Comitati provinciali, previi gli opportuni richiami, hanno facoltà di promuovere dalle competenti autorità, cui gli enti medesimi sono soggetti, i necessari provvedimenti di legge, compresi la sospensione o lo scioglimento dell'Amministrazione, la revoca degli amministratori o del riconoscimento giuridico dell'ente.

     I provvedimenti indicati nel comma precedente sono rispettivamente adattati, nei riguardi delle istituzioni collegate con l'Opera, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato nazionale, o dal prefetto, sentito il Comitato provinciale, secondo che dette istituzioni rivolgano i loro fini agli orfani di guerra in genere oppure a quelli della Provincia.

     Spetta, in ogni caso, al Presidente del Consiglio dei Ministri od al prefetto della Provincia, nella rispettiva competenza, di adottare i provvedimenti di urgenza richiesti da gravi motivi di interesse pubblico.

 

Art. 27.

     Tutte le autorità governative, gli enti pubblici, i direttori di istituti di istruzione sono obbligati a fornire al Comitato provinciale ed alla Commissione comunale di vigilanza informazioni circa gli orfani e le loro famiglie o tutori allo scopo di accettare principalmente:

     a) se viene esercitata sugli orfani la vigilanza necessaria e se si adempiono gli obblighi di legge circa il mantenimento, l'educazione e l'istruzione;

     b) se sono osservate le disposizioni delle leggi e dei regolamenti che hanno per iscopo la tutela e l'integrità fisica e morale dell'orfano;

     c) se il rappresentante legale, per riprovevole condotta o per altro motivo, influisse dannosamente sull'educazione dell'orfano. Debbono, altresì, informare il Comitato provinciale e la Commissione comunale di vigilanza di tutti i casi nei quali l'intervento immediato di detti organi possa essere necessario.

     L'ufficiale dello stato civile, il rappresentante legale di un ente o istituto ed ogni altra persona che ometta di denunziare alla Commissione comunale di vigilanza, al Comitato provinciale o al giudice tutelare l'esistenza di un orfano di guerra, accertata per diretta conoscenza o per dichiarazione ricevuta, incorre nella pena pecuniaria di cui all'art. 196 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.

 

Art. 28.

     Tutte le istituzioni pubbliche, che hanno per iscopo il mantenimento, l'istruzione e l'educazione dei minorenni, sono obbligate, nei limiti dei loro mezzi, al ricovero ed all'assistenza degli orfani di guerra che siano designati dal Comitato provinciale. Tale obbligo permane ancorché gli orfani non appartengano al territorio entro cui l'istituzione, a termine delle proprie norme statutarie, esplica la sua azione, ferma la preferenza a favore dei minorenni appartenenti al detto territorio, e salvo il rimborso della relativa spesa dal Comitato provinciale.

     Gli orfani di guerra designati dal Comitato provinciale sono preferiti nella concessione di posti gratuiti o di borse di studio, che le istituzioni anzidette ed i convitti e collegi nazionali civili e militari abbiano obbligo di conferire in virtù delle norme che li regolano, purché non abbiano destinazione in favore di determinate famiglie.

 

Assistenza degli orfani di guerra all'estero

 

Art. 29.

     Per l'esercizio dell'assistenza degli orfani di guerra, i consoli possono costituire un Comitato, di persone qualificate da essi presieduto, e incaricare anche qualche membro del Comitato medesimo dalle funzioni ispettive nella rispettiva giurisdizione.

     Le mansioni inerenti al disbrigo degli affari amministrativi e contabili relativi all'assistenza degli orfani di guerra all'estero sono disimpegnate dal personale addetto agli uffici consolari.

 

Art. 30.

     I consoli debbono inviare, al Comitato nazionale dell'Opera, copia dell'elenco degli orfani iscritti e delle successive variazioni.

     Le forme di assistenza sono quelle esercitate dai Comitati provinciali, salvo le speciali esigenze locali.

     Ai consoli spettano anche le funzioni del giudice tutelare, per quanto l'esercizio sia compatibile con la legislazione locale.

     Essi promuovono la costituzione della tutela e della curatela, osservando, per gli Stati che vi hanno aderito, le disposizioni della Convenzione dell'Aja 12 giugno 1902 per la tutela dei minori, cui fu data piena ed intera esecuzione con la legge 7 settembre 1905, n. 523.

 

Art. 31.

     I capi delle rappresentanze diplomatiche all'estero vigilano sull'opera dei consoli, i quali riferiscono direttamente al Comitato nazionale sull'adempimento del loro incarico e ne ricevono istruzioni.

     Il Comitato nazionale, per tutto quanto concerne l'assistenza e la protezione degli orfani di guerra residenti all'estero, prende accordi, per tramite della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il Ministero degli affari esteri.

 

Protezione giuridica degli orfani di guerra

 

Art. 32.

     Nei casi di abuso della patria potestà da parte di chi l'esercita, sia violandone o trascurandone i doveri o male amministrando le sostanze dell'orfano o non provvedendo, in corrispondenza ai mezzi di cui può disporre, all'educazione, il giudice tutelare, a richiesta del Comitato provinciale, può provvedere alla nomina di un tutore alla persona dell'orfano stesso o di un curatore ai beni di lui a termini degli articoli 260, 330 e seguenti del Codice civile. Può altresì stabilire la quota spettante all'orfano sulla pensione nella maggiore misura consentita dall'art. 33 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ed ordinare che essa sia riscossa ed erogata dal Comitato provinciale o dall'ente presso cui sia stato collocato l'orfano.

     Resta impregiudicato ogni altro diritto che possa spettare all'orfano ai sensi degli articoli 147 e 148 del Codice civile.

 

Art. 33.

     Oltre i casi previsti negli articoli 260, 330 e seguenti del Codice civile, la nomina di un tutore all'orfano può essere fatta anche quando il padre o la madre, inabile ai sensi dall'art. 7, lettera b), della presente legge, non sia in grado di adempiere i doveri inerenti alla patria potestà per il tempo in cui dura tale impossibilità.

 

Art. 34.

     I provvedimenti del giudice tutelare hanno forza esecutiva presso qualsiasi autorità, ente o privato.

     Il giudice stesso provvede alla loro esecuzione, trasmettendoli, in copia o in estratto, agli uffici competenti che debbono darvi corso.

     Egli, inoltre, ne dà partecipazione alla segreteria del Comitato provinciale per le annotazioni del caso negli atti e nell'elenco generale degli orfani di guerra.

 

Art. 35.

     Qualora avvenga che il prefetto, o il Comitato provinciale o il giudice tutelare, nell'esercizio delle rispettive attribuzioni, e nei riguardi di uno stesso affare, prendano provvedimenti diversi e contrastanti tra loro; ovvero avvenga che qualcuna delle dette autorità ritenga di non dover prendere provvedimenti per difetto di competenza, e il conflitto non possa risolversi per spontanee rinunce, è dato a qualunque interessato, o anche d'ufficio, di fare ricorso al tribunale in conformità degli articoli 737 e seguenti del Codice di procedura civile.

     Nel caso che il conflitto abbia luogo fra il prefetto ed il Comitato provinciale spetta di decidere al Presidente del Consiglio del Ministri, sentito il Comitato nazionale.

 

Art. 36.

     Chi esercita la patria potestà o la tutela può richiedere al Comitato provinciale che l'orfano sia affidato ad una dello pubbliche istituzioni riconosciute per l'assistenza degli orfani di guerra.

     Le persone suddette possono sempre fare istanza perché l'orfano sia ad esse restituito. Il Comitato provinciale decide sulle domande sentito il giudice tutelare, avuto riguardo all'interesse del minorenne.

     Nel caso che non possa diversamente provvedersi, la tutela viene assunta, con decreto del giudice tutelare, dal Comitato provinciale o da alcuni degli enti collegati con l'Opera nazionale i quali l'esercitano nei modi previsti dall'art. 354 del Codice civile.

 

Art. 37.

     I tutori debbono inviare ogni anno al Comitato provinciale una relazione della loro amministrazione con un elenco di tutti gli atti compiuti.

 

Art. 38.

     Il Comitato provinciale ha facoltà di proporre al giudice tutelare l'esclusione o la rimozione del tutore, del protutore o del curatore, incapaci per una delle cause indicate dagli articoli 350 o 384 del codice civile.

 

Art. 39.

     La vedova con prole, che passa a seconde nozze ed a cui spetta il capitale a suo favore secondo le norme attualmente in vigore, e che prima del matrimonio, a termine dall'art. 340 del Codice civile, deve darne notizia al tribunale, è obbligata, pure, a darne avviso al Comitato provinciale.

     Il tribunale, oltre a quanto è disposto in detto articolo, delibera anche se la pensione debba essere riscossa dalla madre e può affidarne l'esazione ed erogazione al Comitato provinciale o all'ente o alla persona incaricata dell'educazione del minorenne.

     La vedova per ottenere il pagamento del capitale predetto dovrà produrre al competente ufficio un certificato che attesti l'eseguita notizia al tribunale e la prova di aver data notizia del matrimonio da celebrare al Comitato provinciale.

     La madre che ha la patria potestà dà uguale avviso al Comitato provinciale.

     Il Comitato provinciale, quando gli consti che la pensione non sia spesa a vantaggio dell'orfano, può sempre provocare dal giudice tutelare il provvedimento indicato nella seconda parte del secondo comma di questo articolo.

 

Art. 40.

     Quando la persona che esercita la patria potestà o la tutela sopra gli orfani di guerra sia condannata alla pena dell'ergastolo o ad una pena della reclusione maggiore dei tre anni, ovvero per furto, frode, falso, peculato o per uno dei reati che privino dell'esercizio della patria potestà o della tutela, il pubblico ministero deve comunicare al Comitato provinciale copia della sentenza di condanna.

     Il Comitato provinciale provocherà i provvedimenti necessari per assicurare l'assistenza dell'orfano.

 

Art. 41.

     Il Comitato provinciale ed il giudice tutelare invigilano affinché siano rispettati gli interessi patrimoniali degli orfani, facendoli assistere nelle pratiche amministrative o nelle azioni giudiziarie che possono interessarli, ed assicurandone, se del caso, la rappresentanza in giudizio.

     Tutti gli atti relativi alla tutela degli orfani di guerra, e quelli giudiziari e stragiudiziali che i Comitati provinciali, i giudici tutelari e le istituzioni giuridicamente riconosciute debbano compiere nell'interesse degli orfani di guerra, sono scritti in carta libera ed esenti da qualsiasi tassa.

     Per tutti i giudizi relativi alla suddetta tutela compete, di diritto, alla difesa dell'orfano il gratuito patrocinio. Il giudice tutelare destina il difensore d'ufficio ai sensi delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi sul gratuito patrocinio.

     Su proposta degli interessati o d'ufficio, il giudice nomina un avvocato procuratore che assista l'orfano negli affari di volontaria giurisdizione.

 

Art. 42.

     Colui che abbia in consegna orfani di guerra e chieda il passaporto deve unire agli atti un certificato del Comitato provinciale, il quale attesti che fu provveduto convenientemente per gli orfani medesimi che rimangono nel territorio della Repubblica.

     Nel rilasciare il passaporto, il console deve richiedere analoghe garanzie nell'interesse degli orfani che rimangono nel territorio di giurisdizione consolare.

 

Art. 43.

     Per quant'altro non contemplato nei precedenti articoli valgono le disposizioni dei titoli IX, X e XI del primo libro del Codice civile.

     Mezzi per esercitare l'assistenza

 

Art. 44.

     L'Opera nazionale provvede ai suoi scopi con un fondo centrale, amministrato dal Comitato nazionale, e col fondo di pertinenza di ciascun Comitato provinciale.

 

Art. 45.

     Il fondo centrale è costituito:

     a) da uno stanziamento di fondi inscritto in ciascun anno finanziario, nel bilancio del Ministero del tesoro, su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato nazionale;

     b) dalle somme raccolte o comunque disposte a favore degli orfani della guerra in genere e non destinate a speciali enti od istituti;

     c) dalle somme destinate ad istituzioni aventi il medesimo scopo che non possano funzionare per mancanza di mezzi. La devoluzione di queste somme sarà ordinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato nazionale;

     d) dai fondi provenienti da lasciti, donazioni e sovvenzioni di enti pubblici o di privati cittadini;

     e) dai proventi di iniziative varie promosse od organizzate, con l'autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, a beneficio degli orfani di guerra;

     f) da una percentuale, da determinarsi annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per il tesoro, dei proventi della pubblicità, istituiti o da istituirsi nella sfera di competenza delle Amministrazioni governative e di quella delle Province, Comuni ed Enti di diritto pubblico, nonché su carte o stampati in uso presso le Amministrazioni e gli enti predetti;

     g) da una somma, da destinarsi annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per il tesoro, sui contributi sindacali obbligatori;

     h) dal provento netto delle pene pecuniarie di cui all'art. 59.

 

Art. 46.

     Il fondo del Comitato provinciale è costituito:

     a) dalle assegnazioni di somme che riceve annualmente dal Comitato nazionale sul fondo centrale;

     b) dalle somme raccolte o comunque disposte a favore degli orfani della guerra della Provincia e non destinate a speciali enti od istituti della Provincia stessa;

     c) dalle somme destinate ad enti della Provincia sorti con scopi di assistenza agli orfani di guerra del luogo, che non possono funzionare per mancanza di mezzi. La devoluzione di queste somme sarà ordinata con decreto del prefetto, sentito il Comitato provinciale;

     d) dai fondi provenienti da lasciti, donazioni e sovvenzioni di enti pubblici e di privati cittadini;

     e) dai proventi di iniziative varie promosse ed organizzate, con l'autorizzazione del prefetto della Provincia, a benefico degli orfani della guerra;

     f) dalle pensioni o quote di pensioni spettanti agli orfani. L'importo di tali pensioni o quote, per la parte che superi le spese occorrenti per il mantenimento e l'educazione dell'orfano, sarà investito nel modo più conveniente a favore dell'orfano stesso;

     g) dall'importo delle pene pecuniarie di cui agli articoli 9 e 27;

     h) dal reddito netto delle istituzioni, di cui al primo e al secondo comma dall'art. 1 del decreto luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 873, devoluto all'assistenza degli orfani della guerra con la legge 18 luglio 1917, n. 1143, e nuove aggiunte e modificazioni.

 

Art. 47.

     I fondi ed i redditi dotali di cui alla lettera h) dall'articolo precedente sono erogati dal Comitato provinciale per la concessione di sussidi ad orfane di guerra che abbiano contratto matrimonio non oltre il 25° anno di età.

     Il prefetto della Provincia accerta le somme dovute dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per i titoli suddetti e ne dispone il versamento nella cassa del Comitato provinciale.

     Fino a che non siasi effettuato tale accertamento le istituzioni sopra menzionate saranno tenute a corrispondere le medie delle somme all'uopo iscritte nei bilanci preventivi del quinquennio precedente.

     La destinazione dei fondi o dei redditi, di cui sopra, andrà, a favore di tutte le orfane di guerra appartenenti per domicilio di soccorso alla Provincia, ove hanno sede le istituzioni, ferma la preferenza a favore di quelle tra le orfane stesse che appartengano al territorio entro cui le istituzioni medesime, a termine dei propri statuti, dovevano esplicare la loro beneficenza.

     Le somme eventualmente esuberanti per la concessione di sussidi dotali, saranno destinate dal Comitato provinciale sull'assistenza i genere degli orfani di guerra.

     Quando lo scopo dell'assistenza agli orfani di guerra verrà a cessare totalmente o parzialmente, il reddito delle fondazioni dotali ritornerà all'originaria destinazione.

     Contro il provvedimento del prefetto, adottato in base al presente articolo, è ammesso solo il ricorso al Presidente della Repubblica in via straordinaria.

     Il termine per tale ricorso decorre dalla data della notificazione del provvedimento.

     Per la riscossione dei fondi e redditi suindicati si applicano le disposizioni del testo unico della legge relativa alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

 

Contabilità degli organi dell'Opera nazionale

 

Art. 48.

     L'esercizio finanziario del Comitato nazionale e dei Comitati provinciali comincia col 1° gennaio e termina al 31 dicembre.

 

Art. 49.

     Il Comitato nazionale delibera il proprio bilancio entro il mese di settembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

     Il bilancio comprende la previsione delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio e l'avanzo o disavanzo delle gestioni precedenti.

     Entro il mese di ottobre il presidente dell'Opera trasmette il bilancio del Comitato nazionale al Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale provvede all'approvazione del bilancio stesso, modificando, ove occorra, le previsioni così dell'entrata come dell'uscita.

     Le variazioni al bilancio reso esecutivo e le deliberazioni che importino trasformazioni o diminuzioni di patrimonio sono soggette ad approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri.

     Il provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri è definitivo.

 

Art. 50.

     Entro il mese di marzo, il Comitato nazionale delibera il conto finanziario della propria gestione riferibile all'esercizio scaduto.

     Il conto è classificato nello stesso ordine del bilancio di previsione e corredato di tutti i documenti giustificativi.

     Entro il mese di aprile il presidente dell'Opera trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri il conto documentato, con una relazione i risultati morali e finanziari della gestione.

     Il Presidente del Consiglio dei Ministri, richieste, ove occorra, le deduzioni del Comitato nazionale e degli interessati, provvede sul conto con decreto motivato.

     Contro tale decreto possono produrre appello alla Corte dei conti il Comitato nazionale e gli interessati, nel termine di trenta giorni dalla notificazione del decreto stesso.

 

Art. 51.

     Il Comitato provinciale delibera il proprio bilancio entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce e lo trasmette, entro il mese successivo, al Comitato nazionale, il quale provvede all'approvazione del bilancio stesso.

     Entro il mese di aprile, il Comitato provinciale delibera il conto finanziario per l'esercizio precedente, e lo trasmette, entro il mese successivo, al Comitato nazionale, il quale provvede sul conto stesso, richieste, ove occorra, le deduzioni del Comitato provinciale e degli interessati.

     Alle variazioni apportate al bilancio del Comitato provinciale durante l'esercizio ed alle deliberazioni che importino trasformazioni o diminuzioni di patrimonio, si applicano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dall'art. 49, intendendosi sostituito al Presidente del Consiglio dei Ministri il Comitato nazionale dell'Opera.

 

Art. 52.

     Il servizio di riscossione e di tesoreria del Comitato nazionale e dei Comitati provinciali deve essere disciplinato con apposite norme da stabilirsi dal Comitato nazionale, con l'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri.

     Il servizio predetto può essere affidato ad un istituto di credito oppure ad un tesoriere speciale, il quale dovrà prestare idonea cauzione.

     Assunzione agli impieghi pubblici e privati e collocamento obbligatorio degli orfani di guerra

 

Art. 53.

     Nelle assunzioni ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato e di enti pubblici in genere, che siano fatte senza concorso, la condizione di orfano di guerra costituirà titolo di preferenza nella valutazione dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego.

     Tale condizione costituirà altresì titolo di precedenza, a parità di merito, nelle graduatorie dei concorsi per l'ammissione agli impieghi suddetti.

     La preferenza e la precedenza prendono grado dopo quelle consimili concesse agli invalidi di guerra.

 

Art. 54.

     La quota di posti vacanti nei ruoli del personale civile delle amministrazioni dello Stato, riservata agli ex combattenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sarà conferita di volta in volta agli orfani di guerra riconosciuti idonei nei relativi concorsi in quanto non ne risulti possibile l'assegnazione agli ex combattenti.

 

Art. 55.

     I benefici di cui ai precedenti articoli 53 e 54 sono applicabili anche agli orfani di guerra maggiorenni, fermi, tuttavia, gli ordinari limiti di età stabiliti da ciascuna Amministrazione per le assunzioni di personale ai rispettivi posti di ruolo.

 

Art. 56.

     I datori di lavoro, ove si trovino nell'impossibilità di assumere il numero di invalidi prescritto dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, e successive modifiche, sono tenuti a compensare la differenza mediante assunzione di orfani di guerra.

     La impossibilità dell'assunzione di invalidi di guerra è riconosciuta nel caso di avvenuta concessione di esonero dall'assunzione stessa.

     E' riconosciuta, altresì, nel caso di mancanza di invalidi, constatata ai sensi dall'art. 19 del regolamento 18 giugno 1952, n. 1176; ed in questo caso la facoltà consentita dall'articolo stesso di assumere personale valido in genere, rimane sospesa sino a quando risulti possibile di collocare orfani di guerra in sostituzione degli invalidi.

     Resta salvo il disposto del citato art. 19 circa l'obbligo, da parte del datore di lavoro, di osservare la prescritta proporzione tra personale valido ed invalido nei riguardi dei posti resisi disponibili in prosieguo di tempo.

 

Art. 57.

     Alle aziende esonerate, a termini di legge, dall'obbligo dell'assunzione di invalidi di guerra, potrà essere concesso, in casi di eccezionale comprovata necessità, l'esonero dall'obbligo dell'assunzione di orfani di guerra.

     L'esonero è concesso con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato provinciale dell'Opera nazionale quando si riferisce a stabilimenti o aziende di una stessa impresa situati in varie Province, altrimenti provvede con decreto il prefetto competente per territorio udito il Comitato provinciale.

 

Art. 58.

     Gli orfani di guerra volontariamente assunti dai datori di lavoro in aumento di quelli da occupare ai sensi dei precedenti articoli, sono esclusi dal computo dei dipendenti validi in genere agli effetti del collocamento obbligatorio degli invalidi di guerra.

     Tali volontarie assunzioni, se effettuate in sostituzione di dipendenti validi, non orfani di guerra, non possono, tuttavia, determinare i licenziamenti di invalidi di guerra che, in conseguenza del mutamento di computo, risultino eventualmente esuberanti.

 

Art. 59.

     Le disposizioni sulle pene pecuniarie per la violazione delle norme sul collocamento obbligatorio e sui premi agli scopritori, sono estese in quanto applicabili all'assunzione obbligatoria degli orfani di guerra.

 

Art. 60.

     Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 56 e 58 sono applicabili anche agli orfani di guerra maggiorenni purché non abbiano raggiunto l'età: di 25 anni.

     Il collocamento obbligatorio degli orfani di guerra non implica alcuna modificazione del trattamento di pensione.

     Agli orfani di guerra, ammessi a lavoro in forza delle precedenti disposizioni, sono applicate le normali condizioni di assunzione e di lavoro dell'azienda.

 

Art. 61.

     Presso ciascun Comitato provinciale dell'Opera nazionale è formato uno speciale ruolo di quelli tra gli orfani di guerra, compresi nell'elenco generale, che il Comitato stesso riconosca idonei al collocamento in impieghi pubblicai o presso private aziende.

     Il Comitato delibera al riguardo in base a documenti atti a dimostrare le attitudini lavorative e professionali dell'orfano in relazione specialmente al collocamento cui aspira ed in base, altresì, ad una dichiarazione di ufficiale sanitario comprovante lo condizioni di idoneità fisica dell'orfano.

     Contro le deliberazioni del Comitato provinciale, le parti interessate possono fare ricorso al Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale decide sentito il Comitato nazionale dell'Opera e previo controllo, ove se ne ravvisi la necessità, per mezzo di apposito Collegio medico, dello condizioni sanitarie dell'orfano.

 

Riconoscimento delle benemerenze

 

Art. 62.

     Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato nazionale dell'Opera, può assegnare medaglie e diplomi di benemerenza ad enti o a persone che abbiano svolto o svolgano particolare attività a vantaggio degli orfani di guerra.

     La relativa concessione è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

 

Disposizioni relative all'attuazione della legge

 

Art. 63.

     E' abrogata qualsiasi norma statutaria di enti pubblici che sia incompatibile con l'applicazione della presente legge.

     Sono mantenute in favore di tutti gli orfani le franchigie ferroviarie e le esenzioni dalle tasse scolastiche previste dalle norme vigenti a favore degli orfani di guerra.

     Viene deferita alla competenza dell'Opera nazionale l'applicazione, di ogni norma di legge e di regolamento che estenda le provvidenze previste dalla presente legge a categorie di orfani in dipendenza di altre guerre o di calamità nazionali.

 

Norme transitorie e finali

 

Art. 64.

     Le disposizioni della presente legge si applicano per quanto possibile anche in Somalia sino al momento in cui cesserà l'Amministrazione fiduciaria italiana.

     Il funzionario più elevato in grado dell'Amministrazione fiduciaria italiana che risiede in Somalia, ha tutti i poteri e gli obblighi contemplati per i consoli all'estero.

     Egli provvede di persona, oppure tramite suoi rappresentanti all'uopo delegati, e dovrà, in tal caso, darne notizia al comitato nazionale dell'Opera.

 

Art. 65.

     Le modifiche necessarie per il coordinamento del regolamento in vigore con la presente legge saranno disposte con decreto del Presidente defila Repubblica sentita il Consiglio di Stato.

 

Art. 66.

     Le disposizioni in contrasto con quanto disposto nella presente legge sono abrogate.

     La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.


[1] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 6 dicembre 1960, n. 1510.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 6 dicembre 1960, n. 1510.