§ 77.6.143 - Legge 1 marzo 1975, n. 45.
Modifiche ed integrazioni al trattamento economico e normativo vigente in materia di pensioni di guerra.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.6 pensioni
Data:01/03/1975
Numero:45


Sommario
Art. 1.  Trattamento di pensione per i mutilati ed invalidi di guerra.
Art. 2.  Assegno speciale annuo agli invalidi di 1 categoria con o senza assegno di superinvalidità.
Art. 3.  Indennità di assistenza e di accompagnamento.
Art. 4.  Assegno rinnovabile.
Art. 5.  Ammissibilità delle istanze per aggravamento.
Art. 6.  Salvaguardia dei diritti quesiti.
Art. 7.  Decorrenza benefici.
Art. 8.  Copertura finanziaria.


§ 77.6.143 - Legge 1 marzo 1975, n. 45.

Modifiche ed integrazioni al trattamento economico e normativo vigente in materia di pensioni di guerra.

(G.U. 13 marzo 1975, n. 71).

 

     Art. 1. Trattamento di pensione per i mutilati ed invalidi di guerra.

     Le tabelle C ed F annesse alla legge 28 luglio 1971, n. 585 , sono sostituite dalle corrispondenti tabelle allegate alla presente legge.

 

          Art. 2. Assegno speciale annuo agli invalidi di 1 categoria con o senza assegno di superinvalidità.

     L'assegno speciale annuo, non riversibile, previsto dall'articolo 1 della legge 18 ottobre 1969, n. 751 , e dall'articolo 2 della legge 28 luglio 1971, n. 585 , è stabilito nelle seguenti misure annue:

tabella E -

lettera A .................................................................................

L.

3.840.000

 

tabella E -

lettera A bis n. 1, n. 2, comma secondo, n. 3 ................

L.

2.100.000

 

tabella E -

lettera B ................................................................................

L.

1.380.000

 

tabella E -

lettera C ................................................................................

L.

1.116.000

 

tabella E -

lettera D ................................................................................

L.

1.020.000

 

tabella E -

lettera E .................................................................................

L.

870.000

 

tabella E -

lettera F .................................................................................

L.

720.000

 

tabella E -

lettera G ................................................................................

L.

583.200

 

prima categoria senza assegno di superinvalidità .............................

L.

324.000

 

 

 

          Art. 3. Indennità di assistenza e di accompagnamento.

     Ai mutilati ed agli invalidi di guerra affetti da una delle mutilazioni o invalidità contemplate nella tabella E annessa alla legge 28 luglio 1971, n. 585, è accordata d'ufficio una indennità per le necessità di assistenza o per la retribuzione di un accompagnatore anche nel caso che il servizio di assistenza o di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato.

     L'indennità è concessa nelle seguenti misure mensili:

lettera A ..........................................................................

L.

184.000

 

lettera A-bis n. 1 ..........................................................

L.

162.000

 

lettera A-bis n. 2, comma secondo e n. 3 ..............

L.

126.500

 

lettera A-bis n. 2, comma primo ..............................

L.

51.500

 

lettera B .........................................................................

L.

45.000

 

lettera C .........................................................................

L.

40.000

 

lettera D .........................................................................

L.

35.000

 

lettera E .........................................................................

L.

30.000

 

lettera F ..........................................................................

L.

25.000

 

lettera G .........................................................................

L.

20.000

 

 

     I pensionati affetti da una delle invalidità specificate alle lettere A A-bis numeri 1), 2), comma secondo, 3); B numeri 1) 3) 4); C D E n. 1) della succitata tabella, possono ottenere a richiesta, l'accompagnatore militare.

     In tale ipotesi, l'indennità di cui al presente articolo, è ridotta di L. 20.000 mensili. Nessuna riduzione è operata sull'indennità spettante agli invalidi di cui alle lettere A A-bis n. 1, nel caso di assegnazione dell'accompagnatore militare.

     Per la particolare assistenza di cui necessitano, gli invalidi ascritti alla lettera A e gli invalidi ascritti alla lettera A-bis n. 1, n. 2, comma secondo e n. 3, possono chiedere l'assegnazione di un secondo accompagnatore militare. In luogo del secondo accompagnatore militare, i predetti invalidi possono ottenere, a domanda, la concessione di un assegno a titolo di integrazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento, stabilito rispettivamente nella misura di L. 200.000 mensili per gli ascritti alla lettera A e nella misura di L. 150.000 mensili per gli ascritti alla lettera A-bis n. 1, n. 2, comma secondo e n. 3 [1].

     L'indennità è corrisposta anche quando gli invalidi siano ammessi in ospedali o in altri luoghi di cura.

     Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ammessi in istituti rieducativi od assistenziali, l'indennità è corrisposta nella misura di quattro quinti all'istituto e per il rimanente quinto all'invalido.

     Nel caso in cui l'ammissione in detti istituti avvenga a carico dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra o di altro ente assistenziale giuridicamente riconosciuto, i predetti quattro quinti saranno corrisposti a tali enti, i quali dovranno dare comunicazione delle ammissioni medesime alla direzione provinciale del Tesoro che ha in carico la partita di pensione, agli effetti dell'applicazione delle norme di cui al comma precedente.

     L'articolo 23 della legge 18 marzo 1968, n. 313 , sostituito dall'articolo 5 della legge 28 luglio 1971, n. 585, è soppresso.

 

          Art. 4. Assegno rinnovabile.

     Il periodo massimo previsto per la concessione dell'assegno rinnovabile di cui al terzo comma dell'articolo 13 della legge 18 marzo 1968, n. 313 , è ridotto da otto a sei anni.

     Le rinnovazioni temporanee demandate alla competenza delle direzioni provinciali del Tesoro, in forza dell'ultimo comma dello stesso articolo 13, sono effettuate limitatamente al periodo massimo di rinnovabilità previsto dal comma precedente.

     Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per quanto riguarda le concessioni pensionistiche a favore dei congiunti nei casi di inabilità temporanea.

 

          Art. 5. Ammissibilità delle istanze per aggravamento.

     Al primo comma dell'art. 26 della legge 18 marzo 1968, n. 313, è aggiunto il seguente periodo:

     "E' ammessa tuttavia una ulteriore istanza trascorsi dieci anni dalla data in cui è stata presentata la domanda definita con il terzo provvedimento negativo per non riscontrato aggravamento".

 

          Art. 6. Salvaguardia dei diritti quesiti.

     Resta salvo il diritto alla pensione o agli assegni a termini delle disposizioni legislative vigenti alla data dell'entrata in vigore della presente legge, quando tale diritto derivi da fatto avvenuto prima della data medesima.

 

          Art. 7. Decorrenza benefici.

     I miglioramenti economici derivanti dall'applicazione degli articoli 1 e 2 della presente legge, nonché l'aumento dell'indennità di assistenza e di accompagnamento previsto dal secondo comma dell'articolo 3 della legge stessa sono corrisposti d'ufficio a decorrere dal 1° gennaio 1975.

     Ogni altro nuovo beneficio viene concesso su presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.

     Se la domanda è presentata dopo un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i nuovi benefici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.

 

          Art. 8. Copertura finanziaria.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 36 miliardi in ragione d'anno, si provvede, per l'anno finanziario 1975, quanto a lire 20 miliardi a carico del capitolo 6171 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo e quanto a lire 16 miliardi mediante riduzione del capitolo 6856 del medesimo stato di previsione per l'anno predetto.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

Allegati

 

     Tabella C [2]

CATEGORIE

2a

3a

4a

Sottufficiali e truppa

720.000

648.000

576.000

504.000

Ufficiali inferiori

828.000

745.200

662.400

576.600

Ufficiali superiori

910.800

819.720

728.640

637.560

Ufficiali generali

1.001.880

901.680

801.480

701.280

CATEGORIE

5a

6a

7a

8a

Sottufficiali e truppa

432.000

360.000

288.000

216.000

Ufficiali inferiori

496.800

414.000

331.200

248.400

Ufficiali superiori

546.480

455.400

364.320

273.240

Ufficiali generali

601.080

501.000

400.800

300.600

 

 

     Tabella F — Assegno per cumulo di infermità

Natura del cumulo

Annuo

Per due superinvalidità contemplate nelle letter A, A-bis e B ..............

3.960.000

Per due superinvalidità di cui una contemplata nelle lettere A e A-bis, e l'altra contemplata nelle lettere C, D, E ....................................

3.000.000

per due superinvalidità di cui una contemplata nella lettera B e l'altra contemplata nelle lettere C, D, E...................................................

1.620.000

Per due altre superinvalidità contemplate nella tabella E ...................

1.200.000

Per una seconda infermità della 1a categoria della tabella A ............

840.000

Per una seconda infermità della 2a categoria della tabella A ............

510.000

Per una seconda infermità della 3a categoria della tabella A ............

456.000

Per una seconda infermità della 4a categoria della tabella A ............

402.000

Per una seconda infermità della 5a categoria della tabella A ............

348.000

Per una seconda infermità della 6a categoria della tabella A ............

294.000

Per una seconda infermità della 7a categoria della tabella A ............

240.000

Per una seconda infermità della 8a categoria della tabella A ............

174.000

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 5 della L. 29 novembre 1977, n. 875.

[2] Tabella così sostituita dall'art. 1 della L. 29 novembre 1977, n. 875.