§ 98.1.30371 - D.P.R. 9 giugno 1965, n. 1294.
Modifica all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1962, n. 1418, concernente norme di attuazione alla legge 30 dicembre [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:09/06/1965
Numero:1294

§ 98.1.30371 - D.P.R. 9 giugno 1965, n. 1294.

Modifica all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1962, n. 1418, concernente norme di attuazione alla legge 30 dicembre 1959, n. 1236, sul trattamento economico e giuridico degli assuntori delle Ferrovie dello Stato.

(G.U. 29 novembre 1965, n. 298)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione;

     Vista la legge 30 dicembre 1959, n. 1236, modificata dalla legge 6 gennaio 1963, n. 13, concernente il trattamento giuridico ed economico degli assuntori dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

     Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1962, n. 1418, concernente il regolamento d'attuazione della legge 30 dicembre 1959, n. 1236;

     Udito il parere del Consiglio di Stato;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

     Decreta:

 

     Il secondo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1962, n. 1418, è sostituito dal seguente:

     "Ogni albo deve essere suddiviso nelle seguenti sezioni:

     sezione I, comprendente gli aspiranti ad assuntorie di stazione e ad assuntorie di fermata abilitate ai servizi viaggiatori, bagagli e merci o al solo servizio merci;

     sezione II, comprendente gli aspiranti ad assuntorie di fermata non abilitate al servizio merci e ad assuntorie di posti di blocco in piena linea;

     sezione III, comprendente gli aspiranti ad assuntorie di passaggio a livello e di vigilanza segnali e punti speciali della linea".