§ 93.4.57 - D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 598 .
Composizione e competenza del Consiglio d'amministrazione e attribuzioni del direttore generale delle Ferrovie dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:07/05/1948
Numero:598


Sommario
Art. 1.  [2]
Art. 2.      I consiglieri di cui alle lettere b), c), d), e), ed f) dell'art. 1 sono designati dalle rispettive Amministrazioni scegliendoli tra i loro funzionari in servizio di [...]
Art. 3.      I consiglieri che non sono per la loro carica membri di diritto e l'ufficiale superiore aggregato durano in carica tre anni; quando la nomina sia avvenuta nel corso [...]
Art. 4.      Il Consiglio di amministrazione è convocato normalmente ogni settimana, straordinariamente ogni qualvolta il Ministro per i trasporti lo ritenga necessario
Art. 5.  [11]
Art. 6.  [12]
Art. 7.      Ai membri del Consiglio di amministrazione ed al segretario sono dovuti i compensi stabiliti con decreto del Ministro per i trasporti, di concerto con quello per il [...]
Art. 8.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana


§ 93.4.57 - D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 598 [1].

Composizione e competenza del Consiglio d'amministrazione e attribuzioni del direttore generale delle Ferrovie dello Stato.

(G.U. 5 giugno 1948, n. 129, S.O.)

 

 

     Art. 1. [2]

     Il consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è presieduto dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, e di esso fanno parte, oltre che i Sottosegretari di Stato per i trasporti e l'aviazione civile:

     a) il direttore generale dell'Azienda;

     b) quattro funzionari dell'Azienda;

     c) due magistrati del Consiglio di Stato;

     d) due funzionari in rappresentanza del Ministero del tesoro;

     e) un funzionario in rappresentanza dell'Avvocatura dello Stato;

     f) un funzionario in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

     g) [3]

     h) tre cittadini estranei all'Azienda e che non siano dipendenti dello Stato in servizio o cessati dal servizio, tranne che si tratti di professori ordinari o straordinari di università, che abbiano dato prove di alta capacità tecnica e amministrativa in materia di trasporti;

     i) il direttore generale del coordinamento e degli affari generali del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

     In caso di assenza o impedimento del Ministro il consiglio è presieduto da un Sottosegretario di Stato da lui delegato.

     Al consiglio è aggregato, senza voto, un ufficiale superiore dell'Esercito, idoneo ad incarichi di stato maggiore, in rappresentanza del Ministero della difesa.

     Le funzioni di segretario del consiglio sono svolte da un funzionario dell'Azienda di qualifica non inferiore a ispettore capo superiore, nominato dal Ministro.

 

          Art. 2.

     I consiglieri di cui alle lettere b), c), d), e), ed f) dell'art. 1 sono designati dalle rispettive Amministrazioni scegliendoli tra i loro funzionari in servizio di grado non inferiore al quarto della gerarchia dello Stato [4] .

     I rappresentanti del personale di cui alla lettera g) del precedente art. 1 sono, in caso di assenza o di impedimento, sostituiti da supplenti, eletti con la stessa procedura e nella stessa lista in numero uguale ai membri effettivi [5] .

     Le norme per l'elezione, da effettuarsi con il sistema proporzionale, saranno stabilite con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale e unitario maggiormente rappresentative [6] .

     I consiglieri di cui alla lettera h) sono scelti dal Ministro per i trasporti [7] .

     L'ufficiale superiore aggregato è designato dal Ministro per la difesa e nominato con decreto del Ministro per i trasporti [8] .

     Nel ruolo delle Ferrovie dello Stato i posti occupati dai funzionari ed agenti di cui alle lettere b) e g) e quello del segretario debbono essere considerati in soprannumero.

     A tutti i membri del Consiglio di amministrazione sono applicabili le incompatibilità stabilite per i funzionari dello Stato; particolarmente nessuno di essi può essere amministratore o consulente di altre imprese di trasporto o di società o ditte che abbiano convenzioni con le Ferrovie dello Stato per trasporti, forniture, lavori ed appalti in genere.

     I consiglieri di cui alle lettere b), c), d), e), f), g), h), sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i trasporti.

 

          Art. 3.

     I consiglieri che non sono per la loro carica membri di diritto e l'ufficiale superiore aggregato durano in carica tre anni; quando la nomina sia avvenuta nel corso dell'anno, la decorrenza del triennio è prorogata al 1° gennaio successivo alla data della nomina stessa.

     Per i consiglieri di cui alle lettere c), d), e), f), dell'art. 1, nonchè per il rappresentante del Ministero della difesa la permanenza nella carica di consigliere è subordinata al requisito dell'attività di servizio e cessa quindi dal momento in cui sono collocati in quiescenza dalla propria Amministrazione. Per i consiglieri di cui alle lettere b), g) resta fermo il disposto del terz'ultimo comma dell'art. 83 del regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni.

     I consiglieri di cui alle lettere b), c), d), e), f) e l'ufficiale superiore aggregato possono sempre essere confermati, quelli di cui alla lettera h possono essere confermati soltanto per un secondo triennio. I consiglieri rappresentanti del personale possono essere sempre rieletti. La conferma o la rielezione è subordinata al possesso dei requisiti richiesti per la nomina, fatta, eccezione per i consiglieri di cui alla lettera b), i quali, anche se avessero superati i limiti di età per il collocamento a riposo, potranno essere confermati, ma solo per un triennio [9] .

 

          Art. 4.

     Il Consiglio di amministrazione è convocato normalmente ogni settimana, straordinariamente ogni qualvolta il Ministro per i trasporti lo ritenga necessario.

     Per la validità delle sedute occorre la presenza di almeno nove membri oltre il presidente ed escluso quello aggregato; per quella delle deliberazioni la maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

     I provvedimenti del Ministro eventualmente non conformi al voto del Consiglio saranno motivati [10] .

     Per lo studio di questioni di particolare importanza il Consiglio può nominare, nel suo seno, speciali Commissioni.

 

          Art. 5. [11]

     Il Consiglio di amministrazione deve essere sentito sulle seguenti materie:

     1) norme generali per l'ordinamento, le attribuzioni e le facoltà dei singoli Servizi ed Uffici dell'amministrazione;

     2) progetto di bilancio preventivo, proposte di variazioni in corso di esercizio e progetto di conto consuntivo;

     3) programmi di ripartizione dei fondi stanziati in bilancio ed autorizzati con leggi speciali, in relazione ai bisogni dei diversi Servizi;

     4) prelevamento di somme dal fondo di riserva per spese impreviste;

     5) progetti per lavori e per provviste di importo superiore a L. 10.000.000; preventivi generali annui per l'acquisto di materiali di scorta dei magazzini e proposte per vendite di materiali d'importo superiore a L. 10.000.000;

     6) contratti ad asta pubblica ed a licitazione privata di importo superiore a L. 10.000.000 e contratti a trattativa privata d'importo superiore a L. 2.500.000;

     7) autorizzazione di eseguire in economia lavori, forniture e servizi d'importo superiore a L. 10.000.000;

     8) liti attive di valore superiore a L. 2.500.000 e transazioni quando ciò che l'Amministrazione dà od abbandona sia determinato o determinabile in somma eccedente le L. 2.500.000.

     Il direttore generale informerà in ogni adunanza il Consiglio delle liti nelle quali l'Amministrazione fosse convenuta negli anzidetti limiti di valore e darà notizia sommaria di quelle di valore inferiore;

     9) convenzioni per concessioni di binari di raccordo in piena linea e per quelle di raccordi in stazione i cui canoni complessivamente superino la somma di L. 2.500.000;

     10) convenzioni per scambi e nolo di materiale, uso di stazioni comuni e servizi cumulativi e di corrispondenza con altre ferrovie ed imprese di trasporto terrestri, marittime, fluviali, lacuali ed aeree;

     11) costituzione di servitù temporanea, vendite e permute di relitti di terreno, ed altri immobili facenti parte del patrimonio ferroviario, previo il nulla osta dell'Amministrazione demaniale quando il valore della parte da cedersi superi le L. 2.500.000;

     12) proposte di modificazioni alle condizioni e tariffe di trasporto a riduzioni temporanee delle tariffe per determinate circostanze e località;

     13) proposte concernenti gli orari generali dei treni e le modifiche di particolare importanza;

     14) progetti di nuove linee, programmi generali di lavori, piani regolatori, cessioni di esercizio, sostituzione e soppressione di servizi ferroviari ed in genere provvedimenti che portino variazioni alla consistenza della rete e modificazioni tecniche importanti;

     15) costruzione e nuovi tipi di materiale rotabile, locomotive, natanti, apparecchi e meccanismi di particolare importanza;

     16) norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio e regolamenti di esercizio da applicarsi sulla rete;

     17) capitolati per appalti di lavoro e per forniture, per assunzioni di servizi accessori, riparazioni del materiale, vendite di oggetti fuori d'uso, affitti di aree e locali;

     18) partecipazione dell'Amministrazione alle imprese di cui al regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 226 e al regio decreto 13 maggio 1929, n. 836 ed altri similari;

     19) proposte delle piante organiche e norme riguardanti il personale;

     20) apertura di concorsi per assunzioni nel personale di ruolo, nomine, promozioni, abbreviamenti dell'intervallo per aumenti di stipendio o della paga per il personale di grado 9° o superiore della gerarchia ferroviaria, proroga del termine per l'aumento dello stipendio o della paga, ricorsi contro punizioni per mancanze previste dagli articoli 96, 97 e 98 del regolamento del personale, vertenze disciplinari per mancanze previste dagli articoli medesimi attribuite a funzionari dei primi due gradi della gerarchia ferroviaria, collocamenti in disponibilità, esoneri del personale stabile prima del raggiungimento del limite massimo di età, proposte di conservazioni in servizio oltre il limite massimo di età;

     21) concessioni di pensioni privilegiate;

     22) ricorsi del personale nei limiti e con le norme stabilite dalla legge e dal regolamento;

     23) indennità di carica ai funzionari aventi incarichi di speciale importanza e responsabilità, gratificazioni, sussidi al personale, quando eccedano i limiti di competenza stabiliti dalle disposizioni in vigore per il direttore generale;

     24) norme relative ad anticipazioni di stipendio o paga al personale;

     25) eventuali contributi dell'Amministrazione ferroviaria a manifestazioni, pubblicazioni od iniziative varie di enti e di privati per importo superiore a L. 30.000.

     A richiesta del Ministro o della maggioranza dei consiglieri il Consiglio esprimerà il proprio parere su ogni altro argomento che interessi l'Amministrazione.

 

          Art. 6. [12]

     Il direttore generale delle Ferrovie dello Stato, attenendosi alle direttive del Ministro per i trasporti, dirige e sorveglia il complesso del servizio sulla rete. A lui spetta:

     1) presentare al Ministro le proposte dei provvedimenti eccedenti la propria competenza, salvo a trasmettere al Consiglio di amministrazione quelle per le quali è prescritto il parere del Consiglio stesso, a norma del precedente art. 5;

     2) ripartire fra i diversi Servizi i fondi annualmente assegnati in bilancio su capitoli d'interesse comune a più di un Servizio;

     3) approvare la ripartizione fatta dai Servizi dei fondi loro rispettivamente assegnati fra i diversi Uffici compartimentali dipendenti e vigilare sulla regolare erogazione e sulla conveniente utilizzazione dei fondi stessi;

     4) approvare i progetti per lavori e provviste d'importo non superiore a L. 10.000.000 nonchè le proposte per vendite di materiale fino allo stesso limite;

     5) approvare i contratti ad asta pubblica ed a licitazione privata fino a L. 10.000.000 e contratti a trattativa privata fino a L. 2.500.000 in quanto non siano demandati alla competenza dei capi dei Servizi o dei Compartimenti;

     6) concedere alle ditte appaltatrici e fornitrici proroghe dei termini per l'esecuzione dei contratti;

     7) autorizzare l'esecuzione in economia di lavori, forniture e servizi fino all'importo di L. 10.000.000;

     8) autorizzare liti attive di valore non superiore a L. 2.500.000 e transazioni quanto ciò che l'Amministrazione dà od abbandona non superi L. 2.500.000 semprechè la lite o la transazione ecceda la competenza dei capi dei Servizi o dei capi dei Compartimenti;

     9) prendere nei riguardi della carriera e della disciplina del personale i provvedimenti attribuiti alla sua competenza dal relativo regolamento;

     10) approvare le proposte per il conferimento dei premi speciali e gratificazioni e dei sussidi al personale che non raggiungano la competenza del Ministro ed eccedano le facoltà in proposito attribuite ai capi dei Servizi, Comitati compartimentali di esercizio e capi degli Uffici compartimentali;

     11) autorizzare, nei casi d'urgenza, anche in pendenza dell'approvazione dei relativi contratti, l'inizio dei lavori e delle provviste già approvati dal Ministro;

     12) prendere provvedimenti d'urgenza nell'interesse della continuità e sicurezza dell'esercizio e nell'interesse del traffico, salvo a chiedere al Ministro la ratifica, provocando il parere del Consiglio di amministrazione nella sua prima adunanza;

     13) ordinare quant'altro sia necessario per i bisogni dell'azienda e non richieda l'intervento del Ministro, nè il parere del Consiglio di amministrazione.

     (Omissis) [13]

 

          Art. 7.

     Ai membri del Consiglio di amministrazione ed al segretario sono dovuti i compensi stabiliti con decreto del Ministro per i trasporti, di concerto con quello per il tesoro.

 

          Art. 8.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana.

     I consiglieri attualmente in carica che non si trovino nelle condizioni previste dai precedenti articoli 2 e 3 restano in funzione fino all'avvenuta nomina dei loro successori.

     Resta abrogata ogni disposizione contraria a quelle contenute nel presente decreto.


[1]  Ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 1952, n. 1848. Abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2]  Articolo modificato dalla legge di ratifica 2 dicembre 1952, n. 1848 e successivamente sostituito dall'art. 1 della L. 22 luglio 1971, n. 583.

[3]  Lettera abrogata dall'art. 1 della L. 8 agosto 1980, n. 437.

[4]  Comma sostituito dalla legge di ratifica 2 dicembre 1952, n. 1848.

[5]  Comma sostituito dalla legge di ratifica 2 dicembre 1952, n. 1848, dall'art. 1 della L. 9 agosto 1960, n. 787 e così ulteriormente sostituito dall'art. 21 della L. 22 luglio 1971, n. 583.

[6]  Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 9 agosto 1960, n. 787 e così sostituito dall'art. 21, 22 luglio 1971, n. 583.

[7]  Comma aggiunto dalla legge di ratifica 2 dicembre 1952, n. 1848.

[8]  Comma aggiunto dalla legge di ratifica 2 dicembre 1952, n. 1848.

[9]  Comma così sostituito dalla legge di ratifica 2 dicembre 1952, n. 1848.

[10]  Comma così modificato dalla legge di ratifica 2 dicembre 1952, n. 1848.

[11]  L'art. 2 della L. 27 luglio 1967, n. 668, ha elevato di trenta volte i limiti di somma previsti dal presente articolo.

[12]  L'art. 2 della L. 27 luglio 1967, n. 668, ha elevato di dieci volte i limiti di somma previsti dal presente articolo.

[13]  Comma abrogato dall'art. 5 della L. 27 luglio 1967, n. 668.